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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 08/10/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA Ufficio fallimenti REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione collegiale, formato dai Magistrati: dott.ssa Rosangela Viteritti Presidente dott.ssa Mariarosaria Savaglio giudice rel. dott.ssa Marzia Maffei giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso, sentito il giudice relatore, la seguente
SENTENZA DI APERTURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA sul ricorso n. 43-1/2025
[...]
rappresentata e difesa dall'avv. Adiutrice Barretta ed elettivamente Parte_1
domiciliata presso la stessa, giusta procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
, residente a[...] di San Pietro in Guarano (Cs); CP_1
INTIMATO CONTUMACE
PREMESSO IN FATTO
Con ricorso depositato in data 18.04.2025, la chiedeva dichiararsi l'apertura Parte_1
della liquidazione controllata nei confronti della sig. , ritenendone sussistenti i CP_1
presupposti a tal fine richiesti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.
Rilevato in primo luogo che ai il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, co. 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, nei limiti di compatibilità, il Tribunale provvedeva fissare udienza al fine di assicurare il contradditorio tra le parti.
Nel corso del procedimento unitario sono stati acquisiti i prospetti delle pendenze verso l'erario e verso l' della resistente. CP_2 2
All'udienza del 14 maggio 2025, veniva concesso un rinvio in ragione della mancata ricezione dell'esito della notifica.
All'udienza del 10 luglio 2025 veniva concesso alla parte termine per provvedere al rinnovo della notifica e all'udienza del 11 settembre 2025, verificato che la regolarità della notifica stante l'assenza dell'intimato, la causa veniva rimessa in decisione al collegio.
RITENUTO IN DIRITTO
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare in primo luogo la competenza del Tribunale di Cosenza ai sensi dell'art. 27 C.C.I.I., atteso che il debitore ha la sede nel Comune di San Pietro in Guarano (CS), ricompreso nel circondario del detto Tribunale.
La ricorrente ha dimostrato la propria legittimazione attiva, documentando un credito pari ad €
.134.763,87 nei confronti del debitore, derivante da contratto di mutuo fondiario n.0746050214013 del 25.2.2004 a rogito Dr. di rep. n.99948 racc. n.8132 stipulato in origine con TE Per_1
AN spa e di cui l'odierna ricorrente è cessionaria.
Il resistente non risulta aver un carico debitorio significativo verso l'erario (cfr. prospetto inviato da
Agenzia delle Entrate Riscossione)
Risulta, tuttavia, sussistente anche il requisito di procedibilità di cui all'art. 268, comma 2, CCII, poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è superiore ad
€ 50.000,00.
Appare, infine , provata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, evincibile dalla natura e entità dei crediti dell' istante, la quale ha già provveduto ad effettuare azione esecutiva individuale sul bene immobile oggetto del mutuo fondiario, risultando tuttavia soddisfatta solo in minima parte (circa 25.000,00 euro).
Appare quindi evidente che il resistente non abbia adeguati mezzi per fare fronte all'indebitamento nei confronti dell'istituto di credito.
Osservato, infine, che non pendono agli atti domande di accesso alle procedure di risoluzione della crisi preste da CCII da parte del debitore, non può che concludersi che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio della sig. . CP_1
P. Q. M.
3
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del sig. , CP_1
residente a[...] di San Pietro in Guarano (Cs) (CF ) C.F._1
nomina giudice delegato la dott.ssa Mariarosaria Savaglio;
nomina liquidatore la dott.ssa Persona_2
ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori qualora eserciti attività d'impresa o commerciale;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3, CCII;
ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII;
per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III del CCII;
dispone che il liquidatore:
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
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provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co.
2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale
l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;
dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.
Così deciso in Cosenza nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2025.
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Mariarosaria Savaglio dott.ssa Rosangela Viteritti