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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XII, sentenza 06/02/2026, n. 667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 667 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 667/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, OR
MIELE BRUNO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4892/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Provinciale Salerno - Via Salvatore D'Alessandro N. 13 84014 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo Civ. 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10020241460000282000 VARI TRIBUTI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 ottobre 2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 D.P.R. 602/1973, relativa alla nota n. 41484/5361 del 30 settembre 2025, per un importo complessivo di € 126.332,41, iscritta su immobili di sua proprietà siti nel
Comune di Pagani. La comunicazione richiama le cartelle di pagamento nn. 10020150033382141000,
10020190014106506000, 10020220005238792000,10020220005240416002, nonchè avvisi di addebito
INPS nn.: 40020120004144405000, 40020130007058823000, 40020140005502466000,
40020140009774810000, 40020150003277022000, 0020210002846882000, 40020220001788382000,
40020220008161920000.
Il ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:
1-Inesistenza/Nullità della notifica degli atti presupposti, contestava di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottostanti;
2-vizio di motivazione e mancata allegazione dei titoli, l'atto sarebbe privo di autonoma motivazione e i titoli richiamati non sarebbero stati allegati;
3-vizio di sottoscrizione, l'atto recherebbe solo il nominativo a stampa del responsabile, privo di firma autografa o digitale;
4-mancanza di preavviso di iscrizione ipotecaria, lamentava l'omessa notifica della comunicazione preventiva prescritta dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/73;
5- mancanza di intimazione di pagamento, eccepiva la violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73, essendo decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle;
6-carenza dei presupposti sostanziali dell'iscrizione ipotecaria, i crediti aventi natura tributaria sarebebro inferiori alla soglia minima di 20.000 euro.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) e l'INPS. eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria per la quota parte dei crediti di natura previdenziale (contributi IVS). Nel merito, i resistenti sostenevano la legittimità del proprio operato, depositando le relate di notifica degli atti presupposti e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e contestando la fondatezza di ogni censura avversaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai resistenti in relazione ai crediti di natura previdenziale (avvisi di addebito INPS). Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sent. n. 17111/2017 e n. 22678/2024), in presenza di un atto di riscossione unitario (quale l'iscrizione ipotecaria) fondato su crediti di natura eterogenea, opera il principio della scissione della giurisdizione. La cognizione sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria spetta a questa Corte limitatamente alla quota parte riferibile ai tributi erariali e locali. Per la quota parte riferibile ai contributi previdenziali, la giurisdizione appartiene inderogabilmente al Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del Lavoro (art. 442 c.p.c.). Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte per la parte del ricorso relativa ai crediti INPS, con termine di legge per la riassunzione davanti al Tribunale competente. Si rileva, altresì, il difetto di giurisdizione di questa Corte rispetto alla cartella la cartella n.
10020190014106506000 riferita a violazioni codice della strada .
Passando all'esame della quota tributaria, la censura relativa alla firma a stampa è infondata. Ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995 e dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993, negli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. La riferibilità dell'atto all'ADER è garantita dall'intestazione e dai dati identificativi del funzionario. Parimenti infondata è la doglianza sulla motivazione per relationem. L'iscrizione ipotecaria è atto consequenziale;
il richiamo puntuale agli estremi delle cartelle di pagamento precedentemente notificate soddisfa l'obbligo di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, consentendo al contribuente di individuare con precisione la pretesa
(Cass. n. 21937/2024).
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento. Tuttavia, l'Agente della Riscossione ha prodotto in giudizio le relate di notifica (o gli avvisi di ricevimento PEC/postali) relative ai titoli tributari indicati nella comunicazione. Tale documentazione smentisce l'assunto del ricorrente, provando la regolare formazione del titolo esecutivo e la definitività della pretesa tributaria prima dell'iscrizione del gravame.
Il motivo relativo alla mancanza del preavviso di iscrizione è dirimente. La giurisprudenza nomofilattica
(Cass. SS.UU. n. 19667/2014) ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione preventiva che conceda al contribuente un termine di 30 giorni per adempiere è nulla. Nel caso di specie,
l'ADER ha depositato documentazione attestante la notifica di una "Comunicazione Preventiva di Iscrizione
Ipotecaria" (CPI) avvenuta in data antecedente all'iscrizione. Risultando provato l'invio e la ricezione di tale preavviso, la censura del ricorrente deve essere rigettata.
Infine, quanto all'omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/73 per decorso dell'anno, la Corte aderisce all'orientamento maggioritario di legittimità (Cass. n. 15759/2021; Cass. n.
21937/2024). L'iscrizione ipotecaria non è un atto dell'espropriazione forzata, bensì una misura cautelare o una procedura alternativa ad essa. Ne consegue che non si applica il termine di decadenza annuale previsto per il pignoramento, essendo sufficiente e necessario il solo preavviso specifico di cui all'art. 77, comma 2- bis.
Il ricorrente deduce la carenza del presupposto oggettivo per l'iscrizione ipotecaria, assumendo che l'ammontare dei soli crediti tributari sarebbe inferiore alla soglia minima di euro 20.000 prevista dall'art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973. La censura non merita accoglimento. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini del raggiungimento del limite di importo richiesto per l'iscrizione della garanzia ipotecaria, occorre avere riguardo "all'importo complessivo del credito per cui si procede”, comprensivo non solo dei tributi in senso stretto ma anche degli ulteriori carichi iscritti a ruolo, ivi inclusi i crediti previdenziali. In tale prospettiva,
è stato affermato che, nell'ipotesi di ruoli misti, “per il raggiungimento del limite si deve far riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, compresi quelli di natura previdenziale”, sicché il contribuente non può artificiosamente
“segmentare” il debito per sottrarre la misura cautelare al vaglio della soglia legale (Cass., sez. trib., 7 ottobre
2015, n. 20055). Nel caso in esame, l'iscrizione ipotecaria impugnata risulta sorretta da una pluralità di carichi, di natura sia tributaria sia previdenziale, per un importo complessivo pari ad euro 126.332,41, come puntualmente indicato nella comunicazione e non contestato in sé dal ricorrente. Tale ammontare supera di gran lunga la soglia di euro 20.000 stabilita dall'art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973, con conseguente insussistenza del lamentato difetto del requisito quantitativo.
La circostanza che, per effetto del principio di scissione della giurisdizione, questa Corte sia chiamata a pronunciarsi soltanto sulla legittimità dell'atto nei limiti dei crediti di natura tributaria non incide sulla verifica del presupposto oggettivo della misura, che resta ancorato all'unitarietà del credito complessivamente azionato dall'Agente della riscossione. La giurisdizione si fraziona sul piano soggettivo (individuazione del giudice competente per ciascun segmento di credito), ma l'ipoteca mantiene natura di atto unico e trova giustificazione nel debito globale iscritto a ruolo, sicché non è configurabile, nei limiti della presente cognizione, un vizio dell'iscrizione per mancato superamento della soglia di legge.
Ne consegue che il motivo di ricorso fondato sull'asserito importo “sotto soglia” del solo credito tributario deve essere rigettato.
Alla luce delle prove documentali fornite dai resistenti, il ricorso, per la parte devoluta alla giurisdizione tributaria, risulta infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (tribunale in funzione di giudice del lavoro) per la quota parte del ricorso relativa ai crediti previdenziali e giudice di pace per le violazioni al codice della strada, assegnando termini di legge per la riassunzione della causa .
Rigetta il ricorso per la restante parte relativa ai crediti tributari cosi'come da motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite che liquida in euro
1.000,00 a favore dell'ADE e 1.000,00 a favore dell' ADER, € 500,00 a favore dell'INPS, per tutti oltre oneri e accessori di legge se dovuti.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 12, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ALBINI AN, Presidente
VAIRO GIUSEPPA, OR
MIELE BRUNO, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4892/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Inps Direzione Provinciale Salerno - Via Salvatore D'Alessandro N. 13 84014 Salerno SA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno - Via Degli Uffici Finanziari, 7 84131 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo Civ. 242 84131 Salerno SA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3 ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10020241460000282000 VARI TRIBUTI 2010
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 101/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: Come in atti.
Resistente: Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 2 ottobre 2025, Ricorrente_1 impugnava la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 D.P.R. 602/1973, relativa alla nota n. 41484/5361 del 30 settembre 2025, per un importo complessivo di € 126.332,41, iscritta su immobili di sua proprietà siti nel
Comune di Pagani. La comunicazione richiama le cartelle di pagamento nn. 10020150033382141000,
10020190014106506000, 10020220005238792000,10020220005240416002, nonchè avvisi di addebito
INPS nn.: 40020120004144405000, 40020130007058823000, 40020140005502466000,
40020140009774810000, 40020150003277022000, 0020210002846882000, 40020220001788382000,
40020220008161920000.
Il ricorrente deduceva i seguenti motivi di gravame:
1-Inesistenza/Nullità della notifica degli atti presupposti, contestava di non aver mai ricevuto le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sottostanti;
2-vizio di motivazione e mancata allegazione dei titoli, l'atto sarebbe privo di autonoma motivazione e i titoli richiamati non sarebbero stati allegati;
3-vizio di sottoscrizione, l'atto recherebbe solo il nominativo a stampa del responsabile, privo di firma autografa o digitale;
4-mancanza di preavviso di iscrizione ipotecaria, lamentava l'omessa notifica della comunicazione preventiva prescritta dall'art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/73;
5- mancanza di intimazione di pagamento, eccepiva la violazione dell'art. 50, comma 2, D.P.R. 602/73, essendo decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle;
6-carenza dei presupposti sostanziali dell'iscrizione ipotecaria, i crediti aventi natura tributaria sarebebro inferiori alla soglia minima di 20.000 euro.
Si costituivano in giudizio l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione (ADER) e l'INPS. eccepivano preliminarmente il difetto di giurisdizione della Corte Tributaria per la quota parte dei crediti di natura previdenziale (contributi IVS). Nel merito, i resistenti sostenevano la legittimità del proprio operato, depositando le relate di notifica degli atti presupposti e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e contestando la fondatezza di ogni censura avversaria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale, deve essere esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dai resistenti in relazione ai crediti di natura previdenziale (avvisi di addebito INPS). Secondo il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Sent. n. 17111/2017 e n. 22678/2024), in presenza di un atto di riscossione unitario (quale l'iscrizione ipotecaria) fondato su crediti di natura eterogenea, opera il principio della scissione della giurisdizione. La cognizione sulla legittimità dell'iscrizione ipotecaria spetta a questa Corte limitatamente alla quota parte riferibile ai tributi erariali e locali. Per la quota parte riferibile ai contributi previdenziali, la giurisdizione appartiene inderogabilmente al Giudice Ordinario in funzione di
Giudice del Lavoro (art. 442 c.p.c.). Pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione di questa Corte per la parte del ricorso relativa ai crediti INPS, con termine di legge per la riassunzione davanti al Tribunale competente. Si rileva, altresì, il difetto di giurisdizione di questa Corte rispetto alla cartella la cartella n.
10020190014106506000 riferita a violazioni codice della strada .
Passando all'esame della quota tributaria, la censura relativa alla firma a stampa è infondata. Ai sensi dell'art. 1, comma 87, L. 549/1995 e dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993, negli atti prodotti da sistemi informativi automatizzati la firma autografa è validamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile. La riferibilità dell'atto all'ADER è garantita dall'intestazione e dai dati identificativi del funzionario. Parimenti infondata è la doglianza sulla motivazione per relationem. L'iscrizione ipotecaria è atto consequenziale;
il richiamo puntuale agli estremi delle cartelle di pagamento precedentemente notificate soddisfa l'obbligo di motivazione ex art. 7 L. 212/2000, consentendo al contribuente di individuare con precisione la pretesa
(Cass. n. 21937/2024).
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica delle cartelle di pagamento. Tuttavia, l'Agente della Riscossione ha prodotto in giudizio le relate di notifica (o gli avvisi di ricevimento PEC/postali) relative ai titoli tributari indicati nella comunicazione. Tale documentazione smentisce l'assunto del ricorrente, provando la regolare formazione del titolo esecutivo e la definitività della pretesa tributaria prima dell'iscrizione del gravame.
Il motivo relativo alla mancanza del preavviso di iscrizione è dirimente. La giurisprudenza nomofilattica
(Cass. SS.UU. n. 19667/2014) ha stabilito che l'iscrizione ipotecaria non preceduta dalla comunicazione preventiva che conceda al contribuente un termine di 30 giorni per adempiere è nulla. Nel caso di specie,
l'ADER ha depositato documentazione attestante la notifica di una "Comunicazione Preventiva di Iscrizione
Ipotecaria" (CPI) avvenuta in data antecedente all'iscrizione. Risultando provato l'invio e la ricezione di tale preavviso, la censura del ricorrente deve essere rigettata.
Infine, quanto all'omessa notifica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 D.P.R. 602/73 per decorso dell'anno, la Corte aderisce all'orientamento maggioritario di legittimità (Cass. n. 15759/2021; Cass. n.
21937/2024). L'iscrizione ipotecaria non è un atto dell'espropriazione forzata, bensì una misura cautelare o una procedura alternativa ad essa. Ne consegue che non si applica il termine di decadenza annuale previsto per il pignoramento, essendo sufficiente e necessario il solo preavviso specifico di cui all'art. 77, comma 2- bis.
Il ricorrente deduce la carenza del presupposto oggettivo per l'iscrizione ipotecaria, assumendo che l'ammontare dei soli crediti tributari sarebbe inferiore alla soglia minima di euro 20.000 prevista dall'art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973. La censura non merita accoglimento. Invero, la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini del raggiungimento del limite di importo richiesto per l'iscrizione della garanzia ipotecaria, occorre avere riguardo "all'importo complessivo del credito per cui si procede”, comprensivo non solo dei tributi in senso stretto ma anche degli ulteriori carichi iscritti a ruolo, ivi inclusi i crediti previdenziali. In tale prospettiva,
è stato affermato che, nell'ipotesi di ruoli misti, “per il raggiungimento del limite si deve far riferimento a tutti i crediti iscritti a ruolo, compresi quelli di natura previdenziale”, sicché il contribuente non può artificiosamente
“segmentare” il debito per sottrarre la misura cautelare al vaglio della soglia legale (Cass., sez. trib., 7 ottobre
2015, n. 20055). Nel caso in esame, l'iscrizione ipotecaria impugnata risulta sorretta da una pluralità di carichi, di natura sia tributaria sia previdenziale, per un importo complessivo pari ad euro 126.332,41, come puntualmente indicato nella comunicazione e non contestato in sé dal ricorrente. Tale ammontare supera di gran lunga la soglia di euro 20.000 stabilita dall'art. 77, comma 1-bis, D.P.R. n. 602/1973, con conseguente insussistenza del lamentato difetto del requisito quantitativo.
La circostanza che, per effetto del principio di scissione della giurisdizione, questa Corte sia chiamata a pronunciarsi soltanto sulla legittimità dell'atto nei limiti dei crediti di natura tributaria non incide sulla verifica del presupposto oggettivo della misura, che resta ancorato all'unitarietà del credito complessivamente azionato dall'Agente della riscossione. La giurisdizione si fraziona sul piano soggettivo (individuazione del giudice competente per ciascun segmento di credito), ma l'ipoteca mantiene natura di atto unico e trova giustificazione nel debito globale iscritto a ruolo, sicché non è configurabile, nei limiti della presente cognizione, un vizio dell'iscrizione per mancato superamento della soglia di legge.
Ne consegue che il motivo di ricorso fondato sull'asserito importo “sotto soglia” del solo credito tributario deve essere rigettato.
Alla luce delle prove documentali fornite dai resistenti, il ricorso, per la parte devoluta alla giurisdizione tributaria, risulta infondato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario (tribunale in funzione di giudice del lavoro) per la quota parte del ricorso relativa ai crediti previdenziali e giudice di pace per le violazioni al codice della strada, assegnando termini di legge per la riassunzione della causa .
Rigetta il ricorso per la restante parte relativa ai crediti tributari cosi'come da motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite che liquida in euro
1.000,00 a favore dell'ADE e 1.000,00 a favore dell' ADER, € 500,00 a favore dell'INPS, per tutti oltre oneri e accessori di legge se dovuti.