Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 12/05/2026, n. 313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 313 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00313/2026REG.PROV.COLL.
N. 00441/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 441 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Palermo, 16° Sottocommissione Elettorale Circondariale di NI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 172;
Comune di NI, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), resa tra le parti, n. 1296 del 6 maggio 2026 che ha rigettato il ricorso di primo grado.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno, di Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Palermo e della 16° Sottocommissione Elettorale Circondariale di NI ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 12 maggio 2026 il Cons. NE AD e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
TO e IR
1. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- (il primo quale candidato sindaco e consigliere comunale alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con eventuale turno di ballottaggio il 7 e 8 giugno 2026, collegato alla lista civica denominata “-OMISSIS- Sindaco del Popolo”, il secondo nella qualità di delegato alla presentazione della stessa lista e il terzo nella qualità di delegato alla presentazione della lista e di candidato alla carica di consigliere comunale nella predetta lista) hanno proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. che aveva rigettato il ricorso avente a oggetto il verbale n. 107 del 30 aprile 2026, con il quale la 16° sottocommissione elettorale circondariale di NI non aveva ammesso la candidatura alla carica di Sindaco di -OMISSIS- collegata alla lista civica denominata “-OMISSIS- Sindaco del Popolo” e dei candidati ad esso connessi, rilevando che i delegati della lista sig. -OMISSIS- e -OMISSIS- si erano presentati presso l’Ufficio di Segreteria del Comune di NI alle ore 12,08 e che l’orario di presentazione risultava successivo alla scadenza del termine perentorio stabilito dalla legge, giusta verbale n. 30185 del 29 aprile 2026 con il quale la Polizia Municipale aveva dato atto che il sig. -OMISSIS-, delegato di lista, era arrivato davanti all’ingresso del palazzo comunale alle ore 12.08, circostanza che era stata attestata dal Segretario generale del Comune, dott.ssa-OMISSIS-, nella ricevuta di deposito n. 30195 del 29 aprile 2026.
2. Il T.A.R., per quel che rileva in questa sede (non essendo stato riproposto il primo motivo di ricorso sul conflitto di interesse del Segretario generale del Comune di NI), ha affermato che:
-) nel caso in esame, non poteva ritenersi che il ritardo fosse giustificato da ragioni eccezionali e imprevedibili e che la presenza dei delegati all’interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, doveva accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all’uopo necessari;
-) a ritenere diversamente, si finiva per attribuire rilevanza, all’interno del procedimento elettorale e con effetti condizionanti il suo svolgimento, a eventi e circostanze estranei allo stesso, siccome attinenti alla responsabilità di uffici e soggetti diversi da quelli propriamente elettorali (come, nella specie, i Servizi Anagrafici del Comune, cui i presentatori della lista si erano rivolti ai fini della autenticazione delle sottoscrizioni) ed esterni allo stesso apparato comunale, titolari al pari di quelli della potestà autenticatrice;
-) in ogni caso, la non imputabilità della causa del ritardo ai delegati o ai presentatori della lista presupponeva che essi avessero diligentemente assolto agli oneri di diligenza loro ascrivibili: oneri che esigevano, in primo luogo, che la documentazione all’uopo necessaria fosse stata acquisita in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine per la presentazione, come invece era avvenuto nella specie:
-) da questo punto di vista, il "sovraffollamento" degli uffici comunali, cui avevano peraltro concorso gli stessi presentatori della lista oggetto dell’impugnata ricusazione (oltre a quelli della lista "Forza San Marco", ugualmente esclusa), non poteva integrare una causa di forza maggiore o un caso fortuito atti a dimostrare la pretesa non imputabilità del ritardo ai presentatori della lista, in quanto non era dimostrato che, anche laddove fossero stati presenti i soli presentatori della lista suindicata, gli uffici comunali investiti dell’incombenza sarebbero stati in grado di assolvere il loro compito in tempo utile ai fini del rispetto del termine perentorio di presentazione della lista.
3. Il Ministero dell’Interno, la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Palermo e la 16° Sottocommissione Elettorale Circondariale di NI, regolarmente intimati, si sono costituiti nel giudizio depositando memoria.
4. Il Comune di NI non ha svolto difese.
5. Alla pubblica udienza del 12 maggio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il primo e unico motivo deduce “ ERRONEITÀ DELLA SENTENZA N. 1296/2026 – T.A.R. SICILIA PALERMO – NELLA PARTE IN CUI IL DECIDENTE DI PRIME CURE HA RITENUTO INFONDATO IL SECONDO MOTIVO DI RICORSO E NON HA RILEVATO LA “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 48, 51 E 97 COST. NONCHÉ DELL’ART. 17, COMMA 8, L.R. 3/1960 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, DIFETTO DI PRESUPPOSTI E CARENZA DI MOTIVAZIONE” - CARENZA DI MOTIVAZIONE ”. La lettura delle motivazioni evidenziava come il Collegio di primo grado, pur richiamando i criteri elaborati dalla giurisprudenza al fine di mitigare la rigidità della normativa e garantire una massima competizione elettorale, avesse in realtà applicato al caso di specie una interpretazione stringente dell’orientamento interpretativo al fine di rigettare il ricorso e avesse ritenuto che, nel caso in esame, il ritardo non fosse giustificato da ragioni eccezionali e imprevedibili. La motivazione della sentenza impugnata era carente nella parte in cui aveva richiamato la sentenza del Consiglio di Stato n. 2942 del 2019. Inoltre, il Collegio non aveva valutato adeguatamente sia le dichiarazioni testimoniali versate in atti unitamente al ricorso, sia il verbale di ricezione della documentazione n. 30195 del 29 aprile 2026, con precipuo riferimento alla documentazione in possesso del delegato. Invero, gli elementi fattuali posti all’attenzione del Decidente, globalmente e disgiuntamente esaminati, avrebbero determinato certamente l’accoglimento del ricorso, sulla scorta delle medesime argomentazioni formulate dal Collegio distrettuale del Lazio (T.A.R. Latina Lazio, sez. I, 10 settembre 2021, n. 492), il quale, sostanzialmente, si era riportato all’orientamento espresso dal Consiglio di Stato n. 2942 del 2019, utilizzato nella sentenza impugnata per l’esclusione dell’esimente. In argomento, l’entità del ritardo era lieve, come era stato confermato dagli agenti della Polizia Municipale che avevano verbalizzato l’arrivo del delegato di lista, sig.-OMISSIS-, alle ore 12.08 e il delegato di lista, in ogni caso, era presente all’interno dell’Ufficio elettorale molto tempo prima del termine ultimo delle ore 12.00. Inoltre, in primo grado erano state prodotte le dichiarazioni dei sigg. -OMISSIS-, i quali avevano congiuntamente confermato che era stato preso il turno per la lista civica “-OMISSIS- Sindaco del Popolo” entro le ore 12.00. Infine, il delegato, già in possesso di tutta la documentazione sostanziale per la presentazione della lista, era impegnato a estrarre i certificati di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori delle firme della lista civica già prima delle ore 12.00 e , in ogni caso, lo stesso aveva atteso il proprio turno dalle ore 7.00 del mattino presso l’Ufficio elettorale, circostanza questa che aveva accomunato anche molti altri presentatori di altre liste, come confermato dalle dichiarazioni del sig. PO AM, impiegato presso l’Ufficio elettorale. Parimenti, entro le ore 12.00 veniva preso il turno presso l’ufficio del Segretario generale. Dunque, l’assenza fisica dentro l’area dei locali del Comune antistante l’ufficio fisico della Segretaria generale non poteva essere discriminante per l’esclusione dalla tornata elettorale, posto che in ogni caso il delegato si trovava sempre negli uffici del Comune di NI. Dunque, anche qualora l’ingresso al Palazzo del Comune fosse avvenuto alle 11.59, in ogni caso le operazioni di ricezione si sarebbero protratte nel tempo come di fatto era avvenuto. In conclusione, era pacifico ritenere che anche se il delegato di lista, sig. -OMISSIS-, era impegnato presso l’ufficio elettorale per l’estrazione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, il lieve ritardo all’arrivo, unitamente alla circostanza che il turno fisico era già stato preso, appariva manifestamente giustificato e, soprattutto, esimente dall’esclusione alla partecipazione alla tornata elettorale imminente. Pertanto, in considerazione della sussistenza di tutti e tre gli elementi richiesti (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2026, n. 3591) al fine di comprovare la scusabilità del ritardo, del principio di favor interpretationis , che contemperava il rigore normativo e la perentorietà del termine di cui all’art. 17, comma 8, legge regionale n. 3 del 1960, delle apprezzabili dichiarazioni testimoniali versate in atti, gli elementi connotanti la fattispecie in esame andavano valutati di segno positivo per l’applicazione dell’esimente dell’asserito ritardo.
6.1 L’appello è infondato.
6.2 Nella vicenda in esame viene in rilievo l'art. 17, comma 8, del Decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, che ha approvato il Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana, che dispone: “ La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12,00 del venticinquesimo giorno precedente la elezione ”. A norma, poi, dell’art. 18, comma 1, lett. a), dello stesso Decreto legislativo del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3. “ La Commissione elettorale mandamentale (circondariale), entro il giorno successivo a quello della presentazione di ciascuna lista e non oltre quello successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste: a) verifica se esse siano state presentate in termine e risultino sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano ;”
6.3 Tanto premesso, questi i fatti come rappresentati nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e nell’atto di appello:
-) -OMISSIS-, deputato alla presentazione della lista, la mattina del 29 aprile 2026 (ultimo giorno utile ai fini della presentazione delle liste, ai sensi dell’art. 17, comma 8, legge regionale n. 3 del 1960), alle ore 7.00, si era recato presso l’ufficio elettorale del Comune di NI, sito in via Lazio n. 13, al fine di prendere il turno per il controllo del c.d. modello 1 ter , delle firme degli elettori sottoscrittori e per l’estrazione dei relativi certificati di iscrizione nelle liste elettorali;
-) tale attività ha impegnato il-OMISSIS- fino alle ore 12.03 per la presenza di numerosi altri delegati di lista presso il medesimo ufficio per analoghe attività, nonché a cagione del fatto che vi era un solo impiegato addetto al medesimo;
-) a causa anche dell’intenso traffico veicolare, dovuto alla presenza di lavori in corso sulla via Palermo, il sig.-OMISSIS- è giunto presso il palazzo comunale alle ore 12.08, come constatato nel verbale della Polizia Municipale n. 30185 del 29 aprile 2026 e nel verbale di presentazione della lista n. 30195 del 29 aprile 2026 del Segretario generale del Comune di NI;
-) presso il palazzo municipale, nel corso della mattinata (prima delle ore 12.00), la lista collegata al sig. -OMISSIS- era stata messa a turno per il deposito presso l’ufficio del Segretario generale.
6.4 Ciò posto, è necessario precisare, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale ispirato alla valorizzazione del principio del favor partecipationis alla competizione elettorale e delle esigenze di certezza e celerità del procedimento elettorale, che il termine stabilito dal legislatore per il deposito delle liste è tassativo e che il ritardo nel deposito è giustificabile solo in casi eccezionali allorché ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) che il ritardo sia lieve ; 2) che all’ora di scadenza del termine i presentatori della lista si trovino già all’interno della casa comunale; 3) che il ritardo sia giustificato da ragioni eccezionali e imprevedibili non imputabili ai soggetti interessati. Inoltre, la presenza dei delegati all’interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, deve accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all’uopo necessari (C.G.A.R.S., sez. giur., 13 giugno 2023, n. 5816; Cons. Stato, sez. II, 8 novembre 2022, n. 9817; Cons. Stato, sez. III, 9 maggio 2019, n. 3032; Cons. Stato, sez. III, 5 dicembre 2019 n. 8336).
6.5 Si tratta di principi, del tutto condivisi e affermati pure nelle sentenze richiamate nell’atto di appello (Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2026, n. 3591 e T.A.R. Latina Lazio sez. I, 10 settembre 2021, n. 492) che sono stati correttamente interpretati dal Giudice di primo grado laddove ha ritenuto che, nel caso in esame, non poteva ritenersi che il ritardo fosse giustificato da ragioni eccezionali e imprevedibili e che la presenza dei delegati all’interno degli uffici comunali entro il termine prescritto per la presentazione delle candidature, al fine di assumere valenza esimente quanto al mancato rispetto del suddetto termine, avrebbe dovuto accompagnarsi alla contestuale disponibilità da parte degli stessi dei documenti all’uopo necessari; evenienza che, come è stato accertato nel giudizio di primo grado, viceversa, non si è verificata nella vicenda in esame.
6.6 Dunque, proprio ponendosi nel solco dell’orientamento giurisprudenziale richiamato dalla parte appellante (e non certo disattendendolo), affinché la mancata osservanza del tassativo termine previsto per la presentazione delle liste possa incontrare fattispecie derogatorie, suscettibili di condurre all’ammissione delle liste pure a fronte del superamento di detto termine, è necessario non soltanto che sia dimostrata la presenza dei delegati di lista all’interno della casa comunale alla scadenza del termine stesso e che siano comprovati il carattere obiettivamente ostativo assunto dagli impedimenti al rispetto del previsto orario di presentazione, ma anche che sia dimostrata la disponibilità, da parte degli stessi presentatori, della documentazione a corredo della lista. E, nella vicenda in esame, è incontroverso che la documentazione completa sia stata portata dal sig.-OMISSIS- all’interno del palazzo comunale alle ore 12.08, come affermato dallo stesso negli atti introduttivi dei giudizi di merito e come constatato nel verbale della Polizia Municipale n. 30185 del 29 aprile 2026 e nel verbale di presentazione della lista n. 30195 del 29 aprile 2026 del Segretario generale del Comune di NI. Ciò, all’evidenza, priva di rilievo la circostanza che fosse stato preso il turno per la lista civica “-OMISSIS- Sindaco del Popolo” entro le ore 12.00 presso l’ufficio del Segretario generale e, di conseguenza, le dichiarazioni dei sigg. -OMISSIS-, difettando, piuttosto, come già detto, non già la presenza fisica all’interno della Casa comunale del delegato, bensì la disponibilità da parte sua dei documenti all’uopo necessari.
6.7 Un’ulteriore considerazione merita di essere spesa avuto riguardo all’ulteriore profilo motivazionale svolto dal Giudice di primo grado, specificamente censurato dagli appellanti, secondo cui “ la non imputabilità della causa del ritardo ai delegati e/o ai presentatori della lista presupponeva che essi avessero diligentemente assolto agli oneri di diligenza loro ascrivibili: oneri che esigevano, in primo luogo, che la documentazione all’uopo necessaria fosse stata acquisita in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine per la presentazione, come invece era avvenuto nella specie ” e che, dunque, il ritardo che viene in rilievo non è quello occorso nella formazione del materiale documentale che si accompagna alla presentazione delle candidature, ivi compresa la raccolta delle sottoscrizioni con la relativa autenticazione del pubblico ufficiale abilitato, perché ciò porterebbe ad attribuire rilevanza all’interno del procedimento elettorale e con effetti condizionanti il suo svolgimento, “ ad eventi e circostanze estranei allo stesso, siccome attinenti alla responsabilità di uffici e soggetti diversi da quelli propriamente elettorali (come, nella specie, i Servizi Anagrafici del Comune, cui i presentatori della lista … si sono rivolti ai fini della autenticazione delle sottoscrizioni) e/o di soggetti esterni allo stesso apparato comunale, titolari al pari di quelli della potestà autenticatrice ”, con il conseguente corollario (condiviso) che non integra una causa di forza maggiore o un caso fortuito atti a escludere l’imputabilità del ritardo il " sovraffollamento " degli uffici comunali e specificamente il tempo occorso per l’autenticazione delle sottoscrizioni.
6.8. In proposito, il Consiglio di Stato ha osservato che “ è comunque da escludere che il ritardo nell’acquisizione dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati possa essere ascritto a causa non imputabile ai delegati e presentatori della lista, sui quali incombono, come già ricordato, oneri di diligenza che esigono innanzitutto che la documentazione necessaria alla presentazione sia acquisita in tempo utile e non a ridosso della scadenza del termine ultimo ” (Cons. Stato, sez. 8 novembre 2022, n. 9817) e ciò in applicazione del principio di collaborazione e buona fede che oggi ispira l’intero assetto ordinamentale per effetto della modifica dell’art. 1 della legge n. 241 del 1990 operata dal decreto legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020.
6.9 Non può, dunque, riconoscersi, così come assumono gli appellanti, carattere obiettivamente ostativo all’impedimento costituito dal sovraffollamento dell’Ufficio anagrafe o da altro ostacolo di cui, per un principio di autoresponsabilità, si assume il rischio il soggetto che non si sia attivato con prudente anticipo (e ciò in disparte il dedotto ritardo dovuto all’intenso traffico veicolare per la presenza di lavori in corso sulla via Palermo), di talché nessun rilievo assumono le dichiarazioni rese dal signor -OMISSIS-, impiegato del Comune di NI che ha confermato che alle ore 7.00 il signor-OMISSIS- fosse presso la sede della sezione elettorale e di avere iniziato a eseguire le richieste solo dopo aver elaborato ed evaso le istanze degli altri delegati, non assumendo alcun valore esimente sia la presenza fisica del delegato di lista presso l’ufficio elettorale ancor prima dell’apertura dei locali, sia la presenza di altri delegati e la moltitudine di istanze avanzate all’Ufficio.
6.10 In conclusione, il precipitato logico dei principi sopra rammentati, ove coniugato con la sottoposta vicenda contenziosa, impone di rilevare, così come già affermato, che, quand’anche la mancata osservanza del tassativo termine previsto per la presentazione delle liste possa, eccezionalmente, incontrare fattispecie derogatorie, suscettibili di condurre all’ammissione della lista anche in presenza del superamento di detto termine, nondimeno è necessario che sia comprovata la presenza del delegato di lista all’interno della casa comunale con la disponibilità della documentazione a corredo della lista alla scadenza del termine stesso. Tanto premesso, rileva in tutta la sua evidenza come, nel caso di specie, la circostanza che -OMISSIS- si fosse presentato alle ore 7.00 del 29 aprile 2026 presso l’Ufficio elettorale e che nel corso della mattinata e prima delle ore 12.00 la lista collegata al sig. -OMISSIS- fosse stata messa a turno per il deposito presso l’ufficio del Segretario generale non integri l’esimente delineata dalla giurisprudenza, che impone sia la presenza fisica all’interno dell’ufficio del delegato, sia la disponibilità da parte sua dei documenti all’uopo necessari. Solo così diventa, infatti, possibile contemperare il carattere rigoroso del predetto termine (tassativo) e delle formalità che governano il procedimento elettorale con l’esigenza di massima partecipazione alla competizione elettorale, corollario del principio democratico che fonda lo Stato di diritto (cfr. C.G.A.R.S., sez. giur., 13 giugno 2023, n. 5816).
7. Per quanto esposto, l’appello va respinto.
7.1 Le spese tra le parti costituite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello n. 441/2026 R.G., lo respinge.
Condanna gli appellanti, in solido, al pagamento, in favore delle controparti costituite, delle spese processuali di questo grado di giudizio, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NN de IS, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere
Maria Francesca Rocchetti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
NE AD, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| NE AD | NN de IS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.