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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Cinzia Alcamo Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 32 R.G.A. 2024, promossa in grado di appello D A
rappresentato e difeso dall'Avvocato CACIOPPO SALVATORE Parte_1
- Appellante - C O N T R O N.Q. DI EREDE di Parte_2 CP_1
rappresentata e difesa dall'Avv. SPOTORNO CLAUDIA
[...]
- Appellato - All'udienza del 23/01/2025 i procuratori delle parti costituite concludevano come dai rispettivi atti difensivi. FATTO Con la sentenza n. 4/2024 del 2.01.2024 il Tribunale di Palermo ha accolto la domanda proposta da n.q. di erede di , Parte_2 Controparte_1 con ricorso del 4.10.2021, condannando l a corrispondere alla ricorrente, Pt_1 nella spiegata qualità, la rendita già spettante al defunto coniuge in relazione alla malattia professionale dallo stesso contratta, commisurata ad un'invalidità permanente pari all'80%, dalla data della presentazione della denuncia di malattia professionale sino al mese antecedente al decesso e, per il periodo successivo, sino al decesso, nella misura del 100%; il primo giudice ha, infatti, ritenuto che dal compendio probatorio acquisito (libretto di lavoro, prova testimoniale, certificato necroscopico) era emersa la prova dell'esposizione all'agente nocivo (asbesto) e che l'esame peritale aveva confermato la sussistenza di un nesso eziologico tra la patologia contratta (tumore polmonare qualificato, nel certificato necroscopico, come mesotelioma) e le mansioni svolte dal in ambienti contaminati da CP_1 amianto e su parti di navi coibentate con il medesimo materiale (“ha sviluppato un
1 tumore polmonare che può avere una relazione causale con l'esposizione all'amianto, avendo agito da fattore etiologico moltiplicatore in associazione al fumo di sigaretta”). Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , chiedendone la riforma. Pt_1
Ha resistito al gravame Parte_2
Istruita mediante rinnovazione della TU, all'udienza del 23/01/2025, sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da dispositivo. MOTIVI Con l'interposto gravame, l'appellante si duole anzitutto che il Tribunale abbia ritenuto dimostrata l'esposizione del lavoratore al rischio, invece da escludersi, a dire dell' , sia a motivo delle mansioni dallo stesso svolte, CP_2 ricavabili dal libretto di lavoro, (marinaio e trasportatore marittimo), non rientranti tra quelle che avrebbero esposto il lavoratore alla contaminazione da fibre di amianto, sia in considerazione della lacunosità del quadro probatorio, offerto sostanzialmente dalle dichiarazioni rese dall'unico testimone escusso;
infatti, in disparte il fatto che le stesse avrebbero potuto ritenersi attendibili solo per il periodo successivo al 1992, allorché lo stesso aveva iniziato a lavorare insieme al
[...]
, potendo, pertanto, solo da tale momento, avere avuto cognizione diretta CP_1 del concreto atteggiarsi delle mansioni da lui svolte, in ogni caso, anche per tale periodo, le stesse contrastavano con gli esiti della perizia penale richiamata da Cass. n. 1128/2015, secondo la quale, per effetto dell'intervenuta bonifica degli ambienti di lavoro dei di Palermo, il rischio di esposizione all'amianto era ivi Controparte_3 venuto meno sin dal 1990.
Soggiunge l' che, anche ove si fosse potuta ritenere raggiunta la prova Pt_1 dell'esposizione all'amianto, il primo giudice avrebbe altresì errato nel ritenere dimostrato, in concreto, il nesso causale tra malattia e attività lavorativa: sulla scorta della documentazione medica in atti, ed a dispetto di quanto annotato nel certificato necroscopico, il primo TU nominato dal Tribunale aveva infatti evidenziato che non erano presenti a carico dei polmoni del lavoratore quelle alterazioni tipiche della pregressa esposizione all'amianto, sicché il tumore (adenocarcinoma) polmonare da lui contratto, che ne aveva determinato il decesso, in assenza di una comprovata esposizione a fattori di rischio lavorativo, poteva essere collegato al fumo di sigaretta cui il era stato uso per tutta la sua CP_1 vita, sin dall'età di 10 anni. L'appellata ha resistito al gravame evidenziando che: dal libretto di lavoro e dall'estratto INPS, in atti, era emerso che il aveva lavorato dal 1960 al CP_1
2011, continuativamente, all'interno dei di Palermo, anche alle Controparte_3
2 dipendenze di ditte dell'indotto; le mansioni di marinaio, dallo stesso svolte per anni, erano tra quelle che maggiormente esponevano al rischio dell'esposizione all'amianto, come già accertato dal giusta relazione in atti;
tali dati Pt_3 documentali avevano trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali assunte, che avevano dato conto della tipologia delle mansioni concretamente svolte dal
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e della nocività dell'ambiente di lavoro. CP_1
Orbene, occorre in via del tutto preliminare precisare che la patologia oncologica (“adenocarcinoma polmonare”) che, come è stato accertato da entrambi gli ausiliari nominati nel presente giudizio, ha certamente causato la morte del
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, ha natura tabellata;
precisa, infatti, il TU nominato nel presente grado, CP_1 che la stessa, già secondo le tabelle delle malattie professionali, di cui al Decreto 27.04.2004 (aggiornato al 10.06.2014), compare nella lista I (riportante le malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) gruppo 4, tra le malattie correlate all'esposizione da asbesto (cod. I.
4.03 C34); anche nelle nuove tabelle pubblicate con decreto del 9.04.2008, al punto 57 è inserito il carcinoma polmonare (cod. ICD 10 C34) quale malattia professionale correlata a lavorazioni che espongono all'azione delle fibre da asbesto. La natura tabellata della malattia determina, come noto, l'operatività della presunzione legale (semplice) della sua origine professionale a condizione che risulti dimostrata la presenza della noxa patogena (l'asbesto) e l'esposizione ad essa (Cass. n.23653/2016). Va, infatti, ricordato che “In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella. Per le malattie correlate all'asbesto, definite monofattoriali, il fattore di rischio è previsto nella tabella in termini ampi, senza indicazioni di soglie quantitative, qualitative e temporali, sicché è da ritenere che l'ordinamento abbia compreso nel giudizio di correlazione causale tra i due termini sopra indicati anche l'apporto concausale. Ne consegue che può fornire la prova contraria, Pt_1 dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale”. (Cass. n. 13024 del 24/05/2017). Orbene, l' censura la decisione di primo grado contestando anzitutto Pt_1 la sussistenza di una prova sufficiente dell'esposizione all'amianto che il Tribunale ha, invece, ritenuto di ravvisare nella convergenza di elementi desunti dalla documentazione in atti, dalla prova testimoniale e dagli esiti di una perizia (di cui è
3 stato prodotto in atti un estratto) espletata nell'ambito del proc. penale n. 2032/2004 r.g.n.r. del Tribunale di Palermo. Il motivo è infondato, apparendo le suddette valutazioni del Tribunale del tutto condivisibili. Dal libretto di lavoro e dall'estratto contributivo del (il cui CP_1 contenuto non è stato oggetto di contestazione alcuna) emerge che lo stesso ha lavorato nei cantieri navali di Palermo alle dipendenze della società Controparte_4 dal 1963 al 1978 – benché non in modo continuativo - nonché,
[...] continuativamente, dal 1981 sino al 1996 ed ancora, in regime part-time, dal 2007 al 2011, alle dipendenze di una delle ditte dell'indotto (la “A VI e EL s.r.l.”); dal medesimo libretto di lavoro è, inoltre, emerso, che lo stesso era stato assunto per svolgere mansioni di marinaio, mentre dalla prova testimoniale, almeno quanto al periodo successivo al 1992, è emersa la sua adibizione anche a mansioni di manovale;
il teste ha infatti riferito: “Il ricorrente come marinaio e anche manovale si occupava anche di caricare e scaricare pezzi di tubi, lamiere e altri materiali…. svolgeva le proprie mansioni insieme ad altri soggetti che si occupavano ad esempio di fare saldature, aggiustare motori
o parti meccaniche ecc. Il ricorrente lavorava infatti sia all'interno delle navi, che nei cantieri e presso le officine in cui portavamo a riparare i tubi, che nelle sale macchine, ove vi erano moltissime parti coibentate in amianto, come caldaie, tubi, pareti ecc. che venivano sottoposte a sforzo durante la lavorazione. Ricordo che il ricorrente era come me presente anche alle opere di scoibentazione di parti coibentate in amianto e che si sprigionava nell'aria una polverina quando questo lavoro veniva effettuato”. Come, inoltre, è emerso dalla relazione del regionale Pt_3 dell'11.11.1996 – prodotta per estratto dall'appellata – in virtù dell'accertata promiscuità dell'ambiente di lavoro caratterizzato da una indifferenziata diffusione dell'agente inquinante in tutte le zone del cantiere, anche la mansione di marinario rientrava tra quelle per le quali era da ritenersi accertata l'esposizione alle fibre di amianto. Devono, dunque, ritenersi accertate sia la nocività dell'ambiente di lavoro che l'adibizione del a mansioni che l'hanno del tutto verosimilmente CP_1 esposto all'agente nocivo. A fronte di tale contesto lavorativo e tenuto conto della natura tabellata della malattia, la presunzione dell'origine professionale (anche in termini di mera concausalità) della patologia contratta può essere vinta dalla prova, a carico dell' , della sussistenza di un agente extra professionale che, in concreto, si sia Pt_1 rivelato causa efficiente esclusiva della patologia contratta dal lavoratore.
4 Ritiene la Corte che tale prova, nel dato (pacifico tra le parti) dell'elevata esposizione del al fumo di sigaretta (al cui consumo lo stesso è stato CP_1 aduso, in massiccia quantità, dall'età di 10 anni e sino a poco prima del decesso), sia emersa dagli esiti della consulenza medico legale che, a fronte delle circostanziate censure formulate dall' avverso gli esiti della seconda TU espletata in Pt_1 primo grado, è stata rinnovata in questo grado del giudizio. Appare preliminarmente opportuno segnalare come entrambe le TU del giudizio di primo grado – in ciò concordi con quella espletata in questo grado - abbiano osservato come dalla documentazione medica prodotta dall'appellata non fosse emersa la sussistenza, a carico del , di lesioni polmonari tipiche da CP_1 esposizione all'asbesto. Il TU annotava, infatti, nella relazione depositata l'11.04.2022: Per_1
“La presenza di asbestosi è un indicatore di elevata esposizione. Le placche pleuriche sono indicatrici di avvenuta esposizione a fibre di amianto….Nessuna lesione polmonare di natura non cancerogena ma da ricondurre ad una esposizione all'amianto è evidenziabile nelle indagini TC del defunto (fibrosi polmonare o placche pleuriche); così come non sono stati evidenziati CP_1 segni di esposizione all'asbesto come corpuscoli di asbesto o fibre nel dissecato polmonare che ha permesso la diagnosi di adenocarcinoma polmonare. E' abbastanza noto come spesso nel carcinoma da amianto siano presenti i segni di una esposizione alla sostanza…”. Sul punto concordava il TU il quale nella relazione depositata il Per_2
2.10.2023 segnalava: “Le indagini per immagini (RX e TC torace) non mostrano alterazioni anatomiche fatta eccezione per la lesione neoplastica. Le indagini funzionali respiratorie non fanno rilevare alterazioni attribuibili a patologie asbesto correlate (deficit restrittivi) e mostrano un valore di DLCO nella norma… Non sono presenti lesioni pleuriche (placche pleuriche, fibrosi focale della pleura viscerale, fibrosi pleurica diffusa, versamento pleurico, mesotelioma). Non sono presenti alterazioni parenchimali polmonari (corpi di amianto, fibrosi interstiziale polmonare, atelettasie circolari, bronchiolite obliterante con polmonite in fase di organizzazione, polmonite interstiziale linfocitica, fibrosi polmonare idiopatica). Non sono rilevabili alterazioni radiologiche tipiche e talora patognomoniche, sia a carico della pleura (placche pleuriche, calcificazioni, ispessimento pleurico diffuso, versamento pleurico, mesotelioma) che del polmone (immagini di tipo reticolo- nodulare diffuso, linfoadenopatie ilari, opacità nodulari fino al 1cm. di diametro, atelettasie circolari). Non sono presenti le alterazioni della funzione respiratoria tipiche: deficit restrittivi, riduzione della capacità di diffusione per il monossido di carbonio (DLCO), ipossiemia sotto sforzo con normali livelli di PaCO2.” Nonostante l'assenza di tali segni caratteristici e rivelatori dell'esposizione all'amianto, il medesimo TU riteneva di poter individuare il nesso eziologico professionale sotto il profilo della ricorrenza di un'efficacia concausale
5 dell'esposizione all'amianto (come detto processualmente accertata), nei seguenti termini: “Non rilevare, in un soggetto sicuramente esposto, i segni della pneumoconiosi da asbesto, non esclude la possibile correlazione etiologica tra cancro del polmone e amianto. Nel caso specifico del sig. la malattia neoplastica del polmone (adenocarcinoma) ha come possibili Controparte_1 cause etiologiche il fumo di sigaretta e l'amianto. Come per tutti gli agenti cancerogeni la concorrenza di più fattori ha effetto esponenziale e non di semplice somma. ….Da quanto sopra si può concludere che il sig. esposto per un lungo periodo al rischio amianto, Controparte_1 fumatore, non presentava segni e sintomi tipici delle pneumoconiosi da asbesto, ma ha sviluppato un tumore polmonare che può avere una relazione causale con l'esposizione all'amianto, avendo agito da fattore etiologico moltiplicatore in associazione al fumo di sigaretta”. Orbene, ferme restando le medesime sopra ricordate evidenze cliniche (sulle quali tutti gli ausiliari nominati concordano), ritiene la Corte che tali conclusioni non possano essere condivise, apparendo maggiormente convincenti le valutazioni effettuate dal TU , confermate dal TU nominato in questo Per_1 Per_3 grado;
pur ammettendo la presenza del fattore di rischio, in difetto di dati certi relativi all'intensità dell'esposizione ed in presenza, invece, di un sicuro fattore extra lavorativo (elevato tabagismo), ciò che induce ad escludere il nesso causale è, nel caso concreto, la rilevata assenza di “segni di esposizione all'asbesto, segni polmonari e/o pleurici: asbestosi, placche pleuriche, fibrosi polmonare bilaterale, di frequente riscontro nei soggetti con carcinoma polmonare”; tale dato obiettivo, infatti, inequivoco nell'escludere la presenza di tracce anamopatologiche tipiche dell'esposizione all'asbesto, rende, nel caso concreto, del tutto improbabile l'incidenza, anche concausale, di tale esposizione nel processo patologico che ha condotto all'insorgenza del tumore polmonare (malattia tabellata ma certamente di origine multifattoriale) che ha provocato il decesso del . CP_1
Tali conclusioni, che, per un verso, prescindono dalla valutazione della prova storica dell'esposizione al fattore nocivo e, per altro, tengono invece correttamente conto della natura tabellata della patologia, pur escludendone in concreto, sulla base di evidenza cliniche, la correlazione eziologica con l'attività lavorativa, resistono alle osservazioni critiche sollevate dalla parte appellata, che non si appuntano a tali specifiche rilevazioni agganciate al caso concreto. Pertanto l'appello va accolto con conseguente rigetto della domanda avanzata con ricorso di primo grado. Nonostante la soccombenza, l'appellata va esonerata dal pagamento delle spese processuali e di quelle di TU, stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c., in atti.
6 Le spese di TU, liquidate come da separato decreto, vanno inoltre poste definitivamente a carico dell' . Pt_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n. 4/2024 resa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo il 2.01.2024, rigetta il ricorso di primo grado. Nulla sulle spese. Pone definitivamente le spese di TU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' . Pt_1
Palermo, 23/01/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Cinzia Alcamo
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