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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 04/04/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 358/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice OT. Stefania Calò
pagina 1 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico OT.SS Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 358/2022 r.g. promoSS da: rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
NATASCIA BIANCHI e dall'ABOGADO FRANCESCO
MARI e presso il loro studio in REGGIO EMILIA, VIA
EMILIA SAN PIETRO, n. 35, elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avvocati VALENTINA ASTOLFI, SONIA SELLETTI, CP_2
e BENEDETTA GOTTI e presso il loro studio in
[...]
SCANDIANO, S.P. 467, n. 2, elettivamente domiciliata;
pagina 2 di 27 CONVENUTA
, rappresentata e difesa dall'Avvocato ILARIA CP_3
DE LUCA presso il cui studio in MILANO, VIALE
PREMUDA, N. 10, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.4.2025.
FATTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
lamentando gravi inadempimenti da parte dei sanitari che lo ebbero in cura in occasione del suo ricovero programmato in data 30.9.2017, con diagnosi di ingresso di varicocele destro e sinistro. In particolare, l'attore ha assunto: a) l'erroneità della indicazione all'intervento di varicocele bilaterale, considerato che gli esami specialistici effettuati anteriormente all'intervento e la steSS proposta di ricovero redatta dalla OT.SS CP_3
(autrice dell'intervento), nel corso della visita urologica del
04.09.2017, ponevano indicazione alla monolateralità sinistra;
b)
l'inadeguatezza del percorso diagnostico pre-operatorio, non pagina 3 di 27 essendo stato effettuato un eco colon doppler, ma solo una ecografia, con conseguente impossibilità di stabilire il tipo di trattamento chirurgico da eseguire;
c) l'inadeguatezza della tecnica operatoria di legatura di piccole vene varicose a livello del funicolo spermatico nel canale inguinale, assolutamente desueta.
Ciò posto, l'attore ha lamentato che da tali inadempimenti sarebbero derivati gravi problemi anatomico-funzionali, legati sia alla sfera urologica, che a quella sessuale.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Reggio Emilia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertate le conOTe imperite, imprudenti e negligenti poste in essere dai sanitari in servizio presso n occasione del ricovero del Controparte_1
signor avvenuto in data 4.9.2017, con Parte_1
dimissioni in data 6.10.2017, ritenuto sussistente il nesso eziologico tra le stesse e i severi danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c, al risarcimento di tutti i danni patititi e patiendi dall'odierno attore e quantificati pagina 4 di 27 nella somma complessiva di Euro 57.697,37, comprensiva dei
pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nelle somme diverse minori o
maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento di mediazione obbligatoria già esperito”.
2. ha contestato gli inadempimenti lamentati ed Controparte_1
i danni che ne sarebbero conseguiti, chiedendo, in ogni caso,
l'autorizzazione alla chiamata in causa della OT. , CP_3
che aveva effettuato l'intervento oggetto di causa e, dunque, concludendo come segue:
“Nel merito:
a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte dall'attore nei confronti di in Controparte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiararla esente da ogni responsabilità, condannando l'attore a rifondere alla concludente spese, diritti ed onorari di causa.
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto dell'attore a vedersi risarcire per i danni lamentati, riconducendone la causazione all'intervento ed pagina 5 di 27 alle prestazioni mediche eseguite dalla OT.SS , CP_3
condannare in via esclusiva quest'ultima al preteso risarcimento in quanto esclusiva responsabile dei danni sofferti dal sig.
Parte_1
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di Controparte_1
anche in via solidale con la OT.SS , accertare e
[...] CP_3
determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando
l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare la OT.SS
a rimborsare qualsivoglia somma che CP_3 Controparte_1
fosse tenuta a corrispondere all'attore in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità
e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti Controparte_1
di cui è causa, dichiarare la OT.SS tenuto a manlevare CP_3
e tenere indenne la predetta da quanto dovesse CP_1
essere obbligata a pagare in conseguenza di sue accertate
pagina 6 di 27 responsabilità per la prestazione medica resa al sig. Parte_1
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto eventualmente dovuto da in favore dell'attrice CP_1
relativamente alle suddette prestazioni;
- in via istruttoria: fermo restando il principio per cui spetta all'attore provare sia i danni asseritamente patiti che la riconducibilità causale dei medesimi ad eventuali responsabilità mediche, si chiede, fin da ora, ammettersi CTU medico legale finalizzato ad accertare:
- quello che era il quadro clinico del paziente al momento del suo accesso presso CP_1
- quelli che sono stati gli accertamenti clinici e diagnostici effettuati e la diagnosi, la prognosi e le cure rese al paziente dal momento del suo ricovero;
- se le cure offerte siano state adeguate alle condizioni del paziente e siano state correttamente eseguite, alla luce della corretta applicazione della scienza medica e alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del
caso concreto;
pagina 7 di 27 - se sussistono profili di responsabilità professionale
addebitabili alla OT.SS in relazione alla procedura CP_3
interventistica posta in essere ed alle cure rese nella fase
postoperatoria;
- se sussiste il nesso di causalità tra la conOTa posta in essere dal sanitario e le complicanze/problematiche insorte;
se le complicanze siano ascrivibili ad errori o inadeguatezza posta in essere dal sanitario o, diversamente, siano determinate dal manifestarsi di eventi del tutto indipendenti dalla conOTa di quest'ultimo o dalla steSS conOTa posta in essere dalla paziente o da altri professionisti cui l'attore si è rivolto;
- se l'intervento presentasse problemi di particolare difficoltà;
- in ipotesi di accertata conOTa errata da parte della struttura
e/o del sanitario, indichino le rispettive quote di responsabilità imputabili a ciascuna parte.
Con ogni e più ampia riserva istruttoria, ivi compresa quella di articolare prova per testi od interrogatorio formale e di indicare prova contraria sulle deduzioni istruttorie che saranno formulate dalle altre parti in causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
3.
pagina 8 di 27 Autorizzatane la chiamata in causa, la OT. si è CP_3
costituita contestando, anch'eSS, le difese attoree, in punto di an
e di quantum, e formulando le seguenti domande:
“NEL MERITO
In principalità:
rigettare tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti della SA , perché infondate in fatto ed in CP_3
diritto;
con vittoria di compensi, inclusivi di IVA e CPA, e rimborso forfetario spese generali 15%.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale le domande formulate dall'odierno attore dovessero trovare ingresso nel presente procedimento e si dovesse ritenere sussistente una qualsivoglia responsabilità, in relazione ai fatti occorsi, in capo alla SA , previo rigoroso accertamento di CP_3
tutti i danni patiti dall'attore, dichiarare esclusivamente tenuta al risarcimento del danno la struttura convenuta, Controparte_1
mandando assolta la SA da ogni debenza e
[...] CP_3
respingendo ogni domanda verso quest'ultima formulata. Con vittoria delle spese di lite.
Sempre in subordine
pagina 9 di 27 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande formulate nei riguardi della SA
, limitarne l'esposizione ai soli danni denegatamente CP_3
accertati in corso di causa e che siano reputati risarcibili iatrogeni e differenziali, in nesso di causa con una qualche denegata responsabilità dell'odierna concludente, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile alla SA , con esclusione di quella parte di CP_3
responsabilità che le poSS derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni che dovessero essere accertati in corso di causa.
Con compensazione delle spese di lite”.
4.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., è stata disposta una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
Espletato tale incombente, l'attore è stato autorizzato a produrre in giudizio un referto di RM del ginocchio sinistro del
24.02.2024 ed un referto di visita specialistica del 20.3.2024, documentazione di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori.
pagina 10 di 27 In ragione di ciò, è stata disposta una integrazione della c.t.u. e,
al contempo, ammeSS la prova per testi limitatamente al capitolo 27 della memoria istruttoria attorea.
Espletati tali incombenti, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del
3.4.2025, con termine sino al 10.3.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
I fatti per cui è causa si sono svolti successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 24/2017, le cui disposizioni, pertanto, trovano piena applicazione nella presente controversia.
Ciò posto, e prima di procedere all'esame nel merito della domanda attorea, deve rilevarsi, in tema di rapporto paziente – struttura sanitaria, che la responsabilità di quest'ultima era prima della Legge n. 24 del 2017, e rimane dopo di eSS, di natura contrattuale, e ciò sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale comporta sempre la conclusione di un contratto, denominato di “spedalità”, fonte di obbligazioni cosiddette da
“contatto sociale” (Cass. n. 7074/2024, Cass. n. 589/1999).
In forza di tale vincolo contrattuale le strutture sanitarie sono tenute ad una prestazione compleSS, che non si esaurisce pagina 11 di 27 nell'effettuazione delle cure medico-chirurgiche, ma si estende anche alla meSS a disposizione del personale medico e paramedico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche neceSSrie, oltre che a prestazioni di tipo lato sensu alberghiero
(Cass. n. 8826/2007).
Ne deriva che la responsabilità dell'ospedale può conseguire all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico dell'ente ex art. 1218 c.c., oppure derivare dall'inadempimento di quelle a carico del personale medico di cui la struttura sanitaria si avvale ex art. 1228 c.c., posto che il debitore, che nell'adempimento delle obbligazioni si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. In particolare, la legge richiamata sopra prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della sua obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, “anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura steSS”, risponde delle loro conOTe dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c. (art. 7 comma 1) e che tale regime di responsabilità opera anche con riguardo alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria […] ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale […]” (art. 7 pagina 12 di 27 comma 2). Dunque, il solo inadempimento del medico non costituisce giusta causa di esonero da responsabilità della struttura, in quanto questa è responsabile dell'operato dei sanitari di cui si sia avvalsa e, quindi, risponde anche delle loro conOTe dolose o colpose.
In tema di onere probatorio, il danneggiato deve provare il contratto (o contatto sociale), il danno subito ed il nesso causale, limitandosi ad allegare l'inadempimento della struttura sanitaria;
quest'ultima, invece, in base al c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, deve dimostrare il diligente adempimento ovvero, in caso di inadempimento, l'irrilevanza dello stesso sotto il profilo eziologico.
Quanto all'esercente la professione sanitaria, esso risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., con quello che ne consegue in tema di riparto dell'onere probatorio, salvo che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente (ipotesi in cui il fondamento della sua responsabilità è invece contrattuale).
Va altresì evidenziato che la Legge n. 24/2017 non delinea alcuna ipotesi di litisconsorzio tra struttura sanitaria e medico e che, pertanto, il paziente danneggiato può agire a sua scelta nei confronti dell'una o dell'altro o di entrambi. pagina 13 di 27 Nel caso di specie, l'attore ha scelto di agire esclusivamente nei confronti di ma dopo la chiamata in causa Controparte_1
della OT. da parte della clinica, ha esteso le sue domande CP_3
nei confronti della predetta terza chiamata, modificando, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., le conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Reggio Emilia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertate le conOTe imperite, imprudenti e negligenti poste in essere dai sanitari in servizio presso in occasione del Controparte_1
ricovero del signor avvenuto in data Parte_1
4.9.2017, con dimissioni in data 6.10.2017, ritenuto sussistente il nesso eziologico tra le stesse e i severi danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c, anche in solido con la OT.SS , al risarcimento di tutti i danni patititi e CP_3
patiendi dall'odierno attore e quantificati nella somma complessiva di Euro 57.697,37, comprensiva dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori
ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di
pagina 14 di 27 spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento di mediazione obbligatoria già esperito.”
Tanto premesso, l'esame deve prendere le mosse dalle domande svolte dall'attore nei confronti della clinica, che risponde contrattualmente dell'operato della OT.SS ex art. 7, CP_3
comma 1, della Legge n. 24/2017, non rilevando che il medico non sia dipendente della struttura e neppure che esista un rapporto di fiducia, anche di natura contrattuale, tra medico e paziente (all'epoca dei fatti la OT.SS prestava la propria CP_3
attività presso la casa di cura in qualità di libero professionista), ma solo che la struttura si sia avvalsa della sua prestazione per l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del paziente.
2.
Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di specie, le risultanze della c.t.u. e la copiosa documentazione in atti
(cartella clinica e referti), provano la responsabilità della struttura sanitaria nei termini che si vanno ad esporre.
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, motivata in maniera chiara, logica ed esaustiva, in forza di argomentazioni scientifiche, anche nella parte in replica alle osservazioni dei c.t.p. della parte attrice e di quella convenuta (il c.t.p. della terza pagina 15 di 27 chiamata non ha formulato osservazioni), e pertanto condivisa dall'odierno decidente, risulta accertato, che mentre la varicocelectomia sinistra era indicata e l'intervento ha comportato la risoluzione della orchialgia omolaterale accusata dal paziente nella fase pre-operatoria, la varicocelectomia destra non era giustificata, non emergendo “a destra alcuna chiara sintomatologia preoperatoria ed è del tutto eccezionale che si intervenga su un varicocele di primo grado”.
In ordine alle conseguenze che sono derivate dal trattamento chirurgico a destra, nella c.t.u. è spiegato che esse sono consistite in un sanguinamento, “complicanza (da intendersi come evento prevedibile e non prevenibile) rara ma possibile, che ha necessitato una revisione chirurgica”, con l'ulteriore precisazione che “Successivamente a tali interventi si sono registrati localmente modesti idrocele e varicocele bilaterali, trattandosi di frequenti recidive non operatori dipendenti e presenti in tutte le casistiche, oltre che essere indipendenti dalla tipologia della tecnica eseguita”.
Ciò posto, il collegio peritale ha escluso che il quadro rilevato all'obiettività e alle indagini strumentali sia “in relazione causale con i disturbi urinari e le problematiche di eiaculazione accusati dal periziando, che meritano ulteriori approfondimenti
pagina 16 di 27 specialistici, e che potranno anche definire meglio la
causa/concausa del quadro doloroso accusato in sede destra, il quale potrebbe comunque essere anche in relazione alle complicanze registratesi in occasione dell'intervento chirurgico eseguito a destra”. Secondo i consulenti dell'ufficio anche le asserite alterazioni psichiche, certificate tra il settembre 2019 e il febbraio 2020, non sono ricollegabili all'intervento, “sia per il criterio cronologico, vista la prima certificazione a distanza di due anni, sia per l'attuale assenza di assunzione di terapia specifica”.
In ordine all'ulteriore documentazione depositata in corso di causa, il collegio peritale ha osservato che “Il documento 25 è un'indagine di secondo livello eseguita al ginocchio sinistro a causa della riferita comparsa di dolore articolare dalla fine del
2023, quadro algico riconducibile, secondo parte ricorrente, ad un sovraccarico dell'arto inferiore sinistro per le problematiche dolorose accusate a destra. Fermo restando quanto già espresso in precedenza da un punto di vista urologico sul dolore a destra, sta di fatto, vista l'assenza di accertamenti in sede controlaterale e soprattutto l'assenza di disturbi al ginocchio sinistro per oltre 6 anni, che non è possibile mettere in relazione causale il quadro registrato alla RM ad un eventuale alterato
pagina 17 di 27 carico, trattandosi peraltro di patologie articolari degenerative
comuni in soggetti ultracinquantenni, specie se a lungo attivi fisicamente, come nel caso del Sig. ”; quanto Parte_1
poi al documento n. 26, esso “risulta essere invece una semplice prescrizione di terapie da parte dell'ortopedico stante le risultanze della , per cui nulla aggiunge”. Part
Per tutto quanto esposto, i c.t.u. hanno concluso che “A seguito dell'intervento chirurgico di varicocelectomia a destra non indicato ne è derivata indubbiamente la necessità del riconoscimento degli esiti anatomici, oltre che temporanei”.
3.
In ragione di tutto quanto sin qui osservato deve ritenersi accertata, sulla scorta delle condivisibili risultanze della c.t.u. esperita, la responsabilità contrattuale di in Controparte_1
relazione alla conOTa di malpratica accertata in capo alla OT.SS nei termini sopra descritti. CP_3
Possono a questo punto essere esaminate le domande attoree di risarcimento dei danni.
Al riguardo, dopo aver evidenziato che “fermo restando che i comuni baremes di riferimento (tra cui la tabella di cui al D.M.
3 luglio 2003, i lavori della Commissione ex DM 26 maggio
2004 o le Linee Guida per la valutazione medico-legale del
pagina 18 di 27 danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di
Medicina Legale, 2016) non prevedono espreSSmente la fattispecie oggetto di valutazione dovendosi quindi applicare un criterio analogico”, il collegio peritale ha quantificato il danno biologico nella misura del 7%, tenendo conto “che i disturbi algici risultano molto probabilmente conseguenti, almeno in forma concausale, con l'intervento di varicocelectomia destra non indicato”, ed il periodo di inabilità temporanea totale in 3 giorni e quello di inabilità temporanea parziale al 75% in 20 giorni, al 50% in 30 giorni e al 25% in 60 giorni.
I C.T.U. hanno poi indicato il grado di sofferenza psicofisica come elevato (4) nel primo periodo di malattia e medio-elevato
(3-4) nella seconda fase;
con riferimento ai postumi permanenti, nella c.t.u. è indicato che il grado di sofferenza psicofisica è stato medio-elevato (3-4), con la precisazione, però, “che nella stima del danno biologico permanente è già compresa come previsto dai baremes la componente dolore fisico”.
In ordine alle spese sanitarie, i c.t.u. hanno ritenuto congrue e giustificate quelle relative alle attività medico-legali (€
1.220,00), con esclusione, quindi, di quelle sostenute per le attività psichiatriche e per la visita urologica del febbraio 2020,
pagina 19 di 27 per quanto esposto sopra e perché il paziente, in ogni caso,
avrebbe dovuto sostenerle per la recidiva delle affezioni.
Tanto premesso, può ora paSSrsi alla quantificazione dei danni subiti in conseguenza del predetto intervento sulla base dei criteri legali di cui all'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, tenuto conto degli aggiornamenti di cui al D.M. 16.7.2024.
Con precipuo riferimento all'inabilità temporanea, il danno va quantificato nella misura di complessivi euro 2.651,52 ossia euro
165,72 (=55,24 x 3) per l'inabilità temporanea totale, euro
828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (41,43x20), euro 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 50%
(27,62x30) ed euro 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al
25% (13,81x60).
Per quanto riguarda i postumi permanenti, il danno va risarcito in euro 10.268,26 tenuto conto dell'età di 47 dell'attore al momento del sinistro e della percentuale di invalidità del 7% stimata dai c.t.u..
Ai fini della personalizzazione del danno, l'attore ha assunto l'impossibilità di proseguire la propria carriera sportiva equestre nell'ambito del cutting, e di praticare ogni altra attività sportiva, come ad esempio il calcio che praticava sin dall'età adolescenziale, di essere stato costretto a vendere, prima la pagina 20 di 27 motocicletta Harley-Davidson, e poi lo scooter Honda Integra, in ragione della sintomatologia dolorosa generata dalla posizione di guida e, in generale, di avere subito una compromissione della sua sfera dinamico-relazionale, come da dichiarazioni scritte rese dai signori indicati nell'atto di citazione.
Tanto premesso, si osserva, quanto alla pratica equestre, che i c.t.u. hanno risposto al quesito “dica se i postumi permanenti impediscano in tutto o in parte (ed in che misura) l'attività del cutting e dell'equitazione”, evidenziando che “risulta pressoché impossibile dato che l'interferenza con lo svolgimento di tale particolare attività sarebbe conneSS al quadro doloroso accusato dal paziente che a tutt'oggi appare comunque non ben studiato da un punto di vista clinico e in considerazione del fatto che nessuna terapia volta alla risoluzione del dolore risulta essere stata espletata o in corso, mentre è emerso
l'accertamento clinico-strumentale con prescrizioni terapeutiche per le problematiche accusate al ginocchio sinistro. Per di più si ribadisce che è un'attività particolarmente traumatizzante la zona perineale-testicolare, tant'è che non sono infrequenti disturbi della zona che poSSno inficiare il proseguimento di tali attività”.
pagina 21 di 27 Le ulteriori circostanze adOTe a supporto dell'istanza di personalizzazione del danno sono rimaste indimostrate, considerata l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati sul punto, per i motivi esposti nell'ordinanza in data 30.3.2023, da ritenersi qui integralmente richiamata.
Vi sono invece i presupposti, con riferimento all'inabilità temporanea, per personalizzare la componente del danno da sofferenza interiore accertata dai c.t.u. come elevata (4 su una scala da 1 a 5) nel primo periodo di malattia.
In ragione di quanto precede, l'ammontare del risarcimento del danno da inabilità temporanea di euro 2.651,52 va aumentato fino al 15%, ex art. 139, 3° comma, del D.lgs. n. 209/2005, tenuto conto della sofferenza di particolare intensità provata dall'attore in conseguenza dell'intervento per cui è causa e, quindi, liquidata, a tale titolo, la complessiva somma di euro
3.049,24.
Quanto invece alla sofferenza psico-fisica correlata ai postumi permanenti, non risultando accertata, sulla base della c.t.u., una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento non va aumentato.
Su tutte le somme predette, liquidate all'attualità, spettano gli interessi legali da calcolarsi sulle somme devalutate secondo la pagina 22 di 27 variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto
(2.10.2017), e poi via via rivalutate, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
Sulla base della c.t.u., infine, va riconosciuto il danno patrimoniale per le spese relative alla c.t.p. attorea (docc. 15 e 19 dell'atto di citazione), quale strumento finalizzato, nell'ottica del pieno esercizio del diritto di difesa alla determinazione e quantificazione del danno sulla base del parere di un medico specialista. Tali spese sono provate nella misura di euro
1.220,00.
Tale importo costituisce un debito di valore e deve essere conseguentemente rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT.
Sulla somma capitale annualmente rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali a titolo di liquidazione equitativa del danno da lucro ceSSnte per mancato godimento del capitale. Sull'importo così ottenuto, infine, sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282
c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
In conclusione, il danno risarcibile ammonta a complessivi euro
14.537,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato sopra.
4.
pagina 23 di 27 Relativamente alla domanda di condanna formulata da
[...]
nei confronti della OT.SS , quale unica Controparte_1 CP_3
responsabile nei confronti dell'attore dei danni dallo stesso subiti, va richiamato quanto sopra esposto in ordine al fondamento della ravvisata responsabilità contrattuale della clinica: considerazioni in ragione delle quali la domanda di condanna della OT. , quale esclusiva responsabile, non CP_3
può ovviamente essere accolta, così come la richiesta di dichiarare la clinica esente da ogni responsabilità.
In via subordinata, la casa di cura ha chiesto che, nel caso di sua ravvisata responsabilità, anche in via solidale con la OT.SS
, il giudice accerti le rispettive quote di concorso, con CP_3
condanna della terza chiamata a rimborsarle ogni somma da eSS pagata all'attore in forza della suddetta responsabilità ed in eccesso rispetto a quanto dovuto in ragione del suo apporto causale.
In via di ulteriore subordine, e sempre per l'ipotesi di accertamento di una sua responsabilità, ha Controparte_1
chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dalla OT.SS CP_3
da quanto dovesse essere obbligata a pagare in conseguenza delle sue accertate responsabilità.
pagina 24 di 27 Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 9 della legge n.
24/2017, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave e se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio, l'azione di rivalsa può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale ed entro un anno dall'avvenuto pagamento a pena di decadenza. Quindi, la struttura sanitaria non può rivalersi sul medico anche in ipotesi di una sua mera colpa generica. E la Corte di CaSSzione, d'altra parte, con la sentenza n. 28987/2019, nell'affermare che in caso di malpractive la responsabilità si deve tendenzialmente (salve specifiche ipotesi evidenziate in motivazione) dividere al 50% nel rapporto interno tra struttura e medico, ha espreSSmente chiarito che l'insegnamento si riferisce solo ai casi di responsabilità anteriori all'entrata in vigore della Legge n.
24/2017.
Nel caso di specie, la presenza in giudizio della OT.SS CP_3
rende in astratto ammissibile l'azione di rivalsa, ma in concreto non sussistono i presupposti per il suo accoglimento. Valga
osservare difatti che, da un lato, non ha Controparte_1
specificato i profili di dolo o colpa grave in ipotesi ravvisabili a pagina 25 di 27 carico della OT.SS , e anzi ha sostenuto l'infondatezza CP_3
delle prospettazioni attoree, dall'altro, sulla base delle risultanze della c.t.u., non vi è evidenza di un evidente discostamento da buone prassi o linee guida.
Per quanto ora esposto, quindi, le domande formulate dalla clinica nei confronti della OT.SS non possono CP_3
accogliersi.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e terza chiamata e si liquidano, in favore dell'attore, nella misura indicata nel dispositivo, tenuti a mente i parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Analogamente, le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto del 6.12.2023, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico della convenuta, restando a carico di tutte le parti nei rapporti esterni.
Quanto al rapporto processuale tra la convenuta soccombente e la terza chiamata vittoriosa, le spese di lite vanno integralmente compensate, così come richiesto da quest'ultima.
P.Q.M.
pagina 26 di 27 Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
- condanna ed , in solido tra loro, Controparte_1 CP_3
al pagamento, in favore del sig. a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, della somma di complessivi euro
14.537,50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato in motivazione;
- condanna ed , in solido tra loro, Controparte_1 CP_3
al pagamento, in favore del sig. a titolo di Parte_1
spese di lite, della somma di euro 441,00 per compensi per la fase di mediazione, euro 5.077,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi di questo giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di
[...]
nei rapporti interni;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_1
ed . CP_3
Reggio Emilia, 4/4/2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
pagina 27 di 27
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice, lette le note scritte in sostituzione dell'udienza, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice OT. Stefania Calò
pagina 1 di 27
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO EMILIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, in persona del giudice unico OT.SS Stefania Calò, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 358/2022 r.g. promoSS da: rappresentato e difeso dall'Avvocato Parte_1
NATASCIA BIANCHI e dall'ABOGADO FRANCESCO
MARI e presso il loro studio in REGGIO EMILIA, VIA
EMILIA SAN PIETRO, n. 35, elettivamente domiciliato;
ATTORE contro rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avvocati VALENTINA ASTOLFI, SONIA SELLETTI, CP_2
e BENEDETTA GOTTI e presso il loro studio in
[...]
SCANDIANO, S.P. 467, n. 2, elettivamente domiciliata;
pagina 2 di 27 CONVENUTA
, rappresentata e difesa dall'Avvocato ILARIA CP_3
DE LUCA presso il cui studio in MILANO, VIALE
PREMUDA, N. 10, è elettivamente domiciliata;
TERZA CHIAMATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 3.4.2025.
FATTO
1.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig.
[...]
ha convenuto in giudizio Parte_1 Controparte_1
lamentando gravi inadempimenti da parte dei sanitari che lo ebbero in cura in occasione del suo ricovero programmato in data 30.9.2017, con diagnosi di ingresso di varicocele destro e sinistro. In particolare, l'attore ha assunto: a) l'erroneità della indicazione all'intervento di varicocele bilaterale, considerato che gli esami specialistici effettuati anteriormente all'intervento e la steSS proposta di ricovero redatta dalla OT.SS CP_3
(autrice dell'intervento), nel corso della visita urologica del
04.09.2017, ponevano indicazione alla monolateralità sinistra;
b)
l'inadeguatezza del percorso diagnostico pre-operatorio, non pagina 3 di 27 essendo stato effettuato un eco colon doppler, ma solo una ecografia, con conseguente impossibilità di stabilire il tipo di trattamento chirurgico da eseguire;
c) l'inadeguatezza della tecnica operatoria di legatura di piccole vene varicose a livello del funicolo spermatico nel canale inguinale, assolutamente desueta.
Ciò posto, l'attore ha lamentato che da tali inadempimenti sarebbero derivati gravi problemi anatomico-funzionali, legati sia alla sfera urologica, che a quella sessuale.
Sulla base di tali premesse, l'attore ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Reggio Emilia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertate le conOTe imperite, imprudenti e negligenti poste in essere dai sanitari in servizio presso n occasione del ricovero del Controparte_1
signor avvenuto in data 4.9.2017, con Parte_1
dimissioni in data 6.10.2017, ritenuto sussistente il nesso eziologico tra le stesse e i severi danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c, al risarcimento di tutti i danni patititi e patiendi dall'odierno attore e quantificati pagina 4 di 27 nella somma complessiva di Euro 57.697,37, comprensiva dei
pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nelle somme diverse minori o
maggiori ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento di mediazione obbligatoria già esperito”.
2. ha contestato gli inadempimenti lamentati ed Controparte_1
i danni che ne sarebbero conseguiti, chiedendo, in ogni caso,
l'autorizzazione alla chiamata in causa della OT. , CP_3
che aveva effettuato l'intervento oggetto di causa e, dunque, concludendo come segue:
“Nel merito:
a) in via principale: respingere integralmente le domande proposte dall'attore nei confronti di in Controparte_1
quanto infondate in fatto ed in diritto, e dichiararla esente da ogni responsabilità, condannando l'attore a rifondere alla concludente spese, diritti ed onorari di causa.
b) in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse il diritto dell'attore a vedersi risarcire per i danni lamentati, riconducendone la causazione all'intervento ed pagina 5 di 27 alle prestazioni mediche eseguite dalla OT.SS , CP_3
condannare in via esclusiva quest'ultima al preteso risarcimento in quanto esclusiva responsabile dei danni sofferti dal sig.
Parte_1
- in via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di Controparte_1
anche in via solidale con la OT.SS , accertare e
[...] CP_3
determinare le rispettive porzioni di responsabilità limitando
l'eventuale condanna della concludente alla quota di sua propria competenza e, in ogni caso, condannare la OT.SS
a rimborsare qualsivoglia somma che CP_3 Controparte_1
fosse tenuta a corrispondere all'attore in forza del vincolo di solidarietà passiva, in eccesso rispetto a quanto risulterebbe dovuto in dipendenza della sua eventuale quota di responsabilità
e/o di apporto causale;
- in via sempre subordinata: nella denegata ipotesi in cui il
Tribunale adito accertasse e dichiarasse una qualsivoglia responsabilità, in tutto o in parte, di per i fatti Controparte_1
di cui è causa, dichiarare la OT.SS tenuto a manlevare CP_3
e tenere indenne la predetta da quanto dovesse CP_1
essere obbligata a pagare in conseguenza di sue accertate
pagina 6 di 27 responsabilità per la prestazione medica resa al sig. Parte_1
e, per l'effetto, condannarla al pagamento di quanto eventualmente dovuto da in favore dell'attrice CP_1
relativamente alle suddette prestazioni;
- in via istruttoria: fermo restando il principio per cui spetta all'attore provare sia i danni asseritamente patiti che la riconducibilità causale dei medesimi ad eventuali responsabilità mediche, si chiede, fin da ora, ammettersi CTU medico legale finalizzato ad accertare:
- quello che era il quadro clinico del paziente al momento del suo accesso presso CP_1
- quelli che sono stati gli accertamenti clinici e diagnostici effettuati e la diagnosi, la prognosi e le cure rese al paziente dal momento del suo ricovero;
- se le cure offerte siano state adeguate alle condizioni del paziente e siano state correttamente eseguite, alla luce della corretta applicazione della scienza medica e alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale ed eseguite con la dovuta prudenza, diligenza e perizia in relazione alle specifiche caratteristiche del
caso concreto;
pagina 7 di 27 - se sussistono profili di responsabilità professionale
addebitabili alla OT.SS in relazione alla procedura CP_3
interventistica posta in essere ed alle cure rese nella fase
postoperatoria;
- se sussiste il nesso di causalità tra la conOTa posta in essere dal sanitario e le complicanze/problematiche insorte;
se le complicanze siano ascrivibili ad errori o inadeguatezza posta in essere dal sanitario o, diversamente, siano determinate dal manifestarsi di eventi del tutto indipendenti dalla conOTa di quest'ultimo o dalla steSS conOTa posta in essere dalla paziente o da altri professionisti cui l'attore si è rivolto;
- se l'intervento presentasse problemi di particolare difficoltà;
- in ipotesi di accertata conOTa errata da parte della struttura
e/o del sanitario, indichino le rispettive quote di responsabilità imputabili a ciascuna parte.
Con ogni e più ampia riserva istruttoria, ivi compresa quella di articolare prova per testi od interrogatorio formale e di indicare prova contraria sulle deduzioni istruttorie che saranno formulate dalle altre parti in causa.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
3.
pagina 8 di 27 Autorizzatane la chiamata in causa, la OT. si è CP_3
costituita contestando, anch'eSS, le difese attoree, in punto di an
e di quantum, e formulando le seguenti domande:
“NEL MERITO
In principalità:
rigettare tutte le domande ex adverso avanzate nei confronti della SA , perché infondate in fatto ed in CP_3
diritto;
con vittoria di compensi, inclusivi di IVA e CPA, e rimborso forfetario spese generali 15%.
In subordine
Nella denegata e non creduta ipotesi nella quale le domande formulate dall'odierno attore dovessero trovare ingresso nel presente procedimento e si dovesse ritenere sussistente una qualsivoglia responsabilità, in relazione ai fatti occorsi, in capo alla SA , previo rigoroso accertamento di CP_3
tutti i danni patiti dall'attore, dichiarare esclusivamente tenuta al risarcimento del danno la struttura convenuta, Controparte_1
mandando assolta la SA da ogni debenza e
[...] CP_3
respingendo ogni domanda verso quest'ultima formulata. Con vittoria delle spese di lite.
Sempre in subordine
pagina 9 di 27 Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche
parziale, delle domande formulate nei riguardi della SA
, limitarne l'esposizione ai soli danni denegatamente CP_3
accertati in corso di causa e che siano reputati risarcibili iatrogeni e differenziali, in nesso di causa con una qualche denegata responsabilità dell'odierna concludente, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile alla SA , con esclusione di quella parte di CP_3
responsabilità che le poSS derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni che dovessero essere accertati in corso di causa.
Con compensazione delle spese di lite”.
4.
Depositate le memorie previste dall'art. 183, 6° comma, c.p.c., è stata disposta una c.t.u. medico-legale sulla persona dell'attore.
Espletato tale incombente, l'attore è stato autorizzato a produrre in giudizio un referto di RM del ginocchio sinistro del
24.02.2024 ed un referto di visita specialistica del 20.3.2024, documentazione di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori.
pagina 10 di 27 In ragione di ciò, è stata disposta una integrazione della c.t.u. e,
al contempo, ammeSS la prova per testi limitatamente al capitolo 27 della memoria istruttoria attorea.
Espletati tali incombenti, la causa è stata rinviata, per la decisione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza cartolare del
3.4.2025, con termine sino al 10.3.2025 per il deposito di note conclusive.
DIRITTO
1.
I fatti per cui è causa si sono svolti successivamente all'entrata in vigore della Legge n. 24/2017, le cui disposizioni, pertanto, trovano piena applicazione nella presente controversia.
Ciò posto, e prima di procedere all'esame nel merito della domanda attorea, deve rilevarsi, in tema di rapporto paziente – struttura sanitaria, che la responsabilità di quest'ultima era prima della Legge n. 24 del 2017, e rimane dopo di eSS, di natura contrattuale, e ciò sul rilievo che l'accettazione del paziente in ospedale comporta sempre la conclusione di un contratto, denominato di “spedalità”, fonte di obbligazioni cosiddette da
“contatto sociale” (Cass. n. 7074/2024, Cass. n. 589/1999).
In forza di tale vincolo contrattuale le strutture sanitarie sono tenute ad una prestazione compleSS, che non si esaurisce pagina 11 di 27 nell'effettuazione delle cure medico-chirurgiche, ma si estende anche alla meSS a disposizione del personale medico e paramedico, dei medicinali e delle attrezzature tecniche neceSSrie, oltre che a prestazioni di tipo lato sensu alberghiero
(Cass. n. 8826/2007).
Ne deriva che la responsabilità dell'ospedale può conseguire all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico dell'ente ex art. 1218 c.c., oppure derivare dall'inadempimento di quelle a carico del personale medico di cui la struttura sanitaria si avvale ex art. 1228 c.c., posto che il debitore, che nell'adempimento delle obbligazioni si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro. In particolare, la legge richiamata sopra prevede che la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della sua obbligazione si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, “anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura steSS”, risponde delle loro conOTe dolose e colpose ai sensi degli artt. 1218 e 1228
c.c. (art. 7 comma 1) e che tale regime di responsabilità opera anche con riguardo alle “prestazioni sanitarie svolte in regime di libera professione intramuraria […] ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale […]” (art. 7 pagina 12 di 27 comma 2). Dunque, il solo inadempimento del medico non costituisce giusta causa di esonero da responsabilità della struttura, in quanto questa è responsabile dell'operato dei sanitari di cui si sia avvalsa e, quindi, risponde anche delle loro conOTe dolose o colpose.
In tema di onere probatorio, il danneggiato deve provare il contratto (o contatto sociale), il danno subito ed il nesso causale, limitandosi ad allegare l'inadempimento della struttura sanitaria;
quest'ultima, invece, in base al c.d. principio di vicinanza o prossimità della prova, deve dimostrare il diligente adempimento ovvero, in caso di inadempimento, l'irrilevanza dello stesso sotto il profilo eziologico.
Quanto all'esercente la professione sanitaria, esso risponde del proprio operato ai sensi dell'art. 2043 c.c., con quello che ne consegue in tema di riparto dell'onere probatorio, salvo che abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta con il paziente (ipotesi in cui il fondamento della sua responsabilità è invece contrattuale).
Va altresì evidenziato che la Legge n. 24/2017 non delinea alcuna ipotesi di litisconsorzio tra struttura sanitaria e medico e che, pertanto, il paziente danneggiato può agire a sua scelta nei confronti dell'una o dell'altro o di entrambi. pagina 13 di 27 Nel caso di specie, l'attore ha scelto di agire esclusivamente nei confronti di ma dopo la chiamata in causa Controparte_1
della OT. da parte della clinica, ha esteso le sue domande CP_3
nei confronti della predetta terza chiamata, modificando, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., le conclusioni come segue: “Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Reggio Emilia, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accertate le conOTe imperite, imprudenti e negligenti poste in essere dai sanitari in servizio presso in occasione del Controparte_1
ricovero del signor avvenuto in data Parte_1
4.9.2017, con dimissioni in data 6.10.2017, ritenuto sussistente il nesso eziologico tra le stesse e i severi danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi dall'attore, condannare
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c, anche in solido con la OT.SS , al risarcimento di tutti i danni patititi e CP_3
patiendi dall'odierno attore e quantificati nella somma complessiva di Euro 57.697,37, comprensiva dei pregiudizi biologico, morale ed esistenziale nonché delle spese mediche sostenute, ovvero nelle somme diverse minori o maggiori
ritenute di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata. Con vittoria di
pagina 14 di 27 spese, competenze ed onorari del presente giudizio e del procedimento di mediazione obbligatoria già esperito.”
Tanto premesso, l'esame deve prendere le mosse dalle domande svolte dall'attore nei confronti della clinica, che risponde contrattualmente dell'operato della OT.SS ex art. 7, CP_3
comma 1, della Legge n. 24/2017, non rilevando che il medico non sia dipendente della struttura e neppure che esista un rapporto di fiducia, anche di natura contrattuale, tra medico e paziente (all'epoca dei fatti la OT.SS prestava la propria CP_3
attività presso la casa di cura in qualità di libero professionista), ma solo che la struttura si sia avvalsa della sua prestazione per l'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti del paziente.
2.
Tanto premesso, con specifico riferimento al caso di specie, le risultanze della c.t.u. e la copiosa documentazione in atti
(cartella clinica e referti), provano la responsabilità della struttura sanitaria nei termini che si vanno ad esporre.
Sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, motivata in maniera chiara, logica ed esaustiva, in forza di argomentazioni scientifiche, anche nella parte in replica alle osservazioni dei c.t.p. della parte attrice e di quella convenuta (il c.t.p. della terza pagina 15 di 27 chiamata non ha formulato osservazioni), e pertanto condivisa dall'odierno decidente, risulta accertato, che mentre la varicocelectomia sinistra era indicata e l'intervento ha comportato la risoluzione della orchialgia omolaterale accusata dal paziente nella fase pre-operatoria, la varicocelectomia destra non era giustificata, non emergendo “a destra alcuna chiara sintomatologia preoperatoria ed è del tutto eccezionale che si intervenga su un varicocele di primo grado”.
In ordine alle conseguenze che sono derivate dal trattamento chirurgico a destra, nella c.t.u. è spiegato che esse sono consistite in un sanguinamento, “complicanza (da intendersi come evento prevedibile e non prevenibile) rara ma possibile, che ha necessitato una revisione chirurgica”, con l'ulteriore precisazione che “Successivamente a tali interventi si sono registrati localmente modesti idrocele e varicocele bilaterali, trattandosi di frequenti recidive non operatori dipendenti e presenti in tutte le casistiche, oltre che essere indipendenti dalla tipologia della tecnica eseguita”.
Ciò posto, il collegio peritale ha escluso che il quadro rilevato all'obiettività e alle indagini strumentali sia “in relazione causale con i disturbi urinari e le problematiche di eiaculazione accusati dal periziando, che meritano ulteriori approfondimenti
pagina 16 di 27 specialistici, e che potranno anche definire meglio la
causa/concausa del quadro doloroso accusato in sede destra, il quale potrebbe comunque essere anche in relazione alle complicanze registratesi in occasione dell'intervento chirurgico eseguito a destra”. Secondo i consulenti dell'ufficio anche le asserite alterazioni psichiche, certificate tra il settembre 2019 e il febbraio 2020, non sono ricollegabili all'intervento, “sia per il criterio cronologico, vista la prima certificazione a distanza di due anni, sia per l'attuale assenza di assunzione di terapia specifica”.
In ordine all'ulteriore documentazione depositata in corso di causa, il collegio peritale ha osservato che “Il documento 25 è un'indagine di secondo livello eseguita al ginocchio sinistro a causa della riferita comparsa di dolore articolare dalla fine del
2023, quadro algico riconducibile, secondo parte ricorrente, ad un sovraccarico dell'arto inferiore sinistro per le problematiche dolorose accusate a destra. Fermo restando quanto già espresso in precedenza da un punto di vista urologico sul dolore a destra, sta di fatto, vista l'assenza di accertamenti in sede controlaterale e soprattutto l'assenza di disturbi al ginocchio sinistro per oltre 6 anni, che non è possibile mettere in relazione causale il quadro registrato alla RM ad un eventuale alterato
pagina 17 di 27 carico, trattandosi peraltro di patologie articolari degenerative
comuni in soggetti ultracinquantenni, specie se a lungo attivi fisicamente, come nel caso del Sig. ”; quanto Parte_1
poi al documento n. 26, esso “risulta essere invece una semplice prescrizione di terapie da parte dell'ortopedico stante le risultanze della , per cui nulla aggiunge”. Part
Per tutto quanto esposto, i c.t.u. hanno concluso che “A seguito dell'intervento chirurgico di varicocelectomia a destra non indicato ne è derivata indubbiamente la necessità del riconoscimento degli esiti anatomici, oltre che temporanei”.
3.
In ragione di tutto quanto sin qui osservato deve ritenersi accertata, sulla scorta delle condivisibili risultanze della c.t.u. esperita, la responsabilità contrattuale di in Controparte_1
relazione alla conOTa di malpratica accertata in capo alla OT.SS nei termini sopra descritti. CP_3
Possono a questo punto essere esaminate le domande attoree di risarcimento dei danni.
Al riguardo, dopo aver evidenziato che “fermo restando che i comuni baremes di riferimento (tra cui la tabella di cui al D.M.
3 luglio 2003, i lavori della Commissione ex DM 26 maggio
2004 o le Linee Guida per la valutazione medico-legale del
pagina 18 di 27 danno alla persona in ambito civilistico della Società Italiana di
Medicina Legale, 2016) non prevedono espreSSmente la fattispecie oggetto di valutazione dovendosi quindi applicare un criterio analogico”, il collegio peritale ha quantificato il danno biologico nella misura del 7%, tenendo conto “che i disturbi algici risultano molto probabilmente conseguenti, almeno in forma concausale, con l'intervento di varicocelectomia destra non indicato”, ed il periodo di inabilità temporanea totale in 3 giorni e quello di inabilità temporanea parziale al 75% in 20 giorni, al 50% in 30 giorni e al 25% in 60 giorni.
I C.T.U. hanno poi indicato il grado di sofferenza psicofisica come elevato (4) nel primo periodo di malattia e medio-elevato
(3-4) nella seconda fase;
con riferimento ai postumi permanenti, nella c.t.u. è indicato che il grado di sofferenza psicofisica è stato medio-elevato (3-4), con la precisazione, però, “che nella stima del danno biologico permanente è già compresa come previsto dai baremes la componente dolore fisico”.
In ordine alle spese sanitarie, i c.t.u. hanno ritenuto congrue e giustificate quelle relative alle attività medico-legali (€
1.220,00), con esclusione, quindi, di quelle sostenute per le attività psichiatriche e per la visita urologica del febbraio 2020,
pagina 19 di 27 per quanto esposto sopra e perché il paziente, in ogni caso,
avrebbe dovuto sostenerle per la recidiva delle affezioni.
Tanto premesso, può ora paSSrsi alla quantificazione dei danni subiti in conseguenza del predetto intervento sulla base dei criteri legali di cui all'art. 139 del D.lgs. n. 209/2005, tenuto conto degli aggiornamenti di cui al D.M. 16.7.2024.
Con precipuo riferimento all'inabilità temporanea, il danno va quantificato nella misura di complessivi euro 2.651,52 ossia euro
165,72 (=55,24 x 3) per l'inabilità temporanea totale, euro
828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 75% (41,43x20), euro 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al 50%
(27,62x30) ed euro 828,60 per l'inabilità temporanea parziale al
25% (13,81x60).
Per quanto riguarda i postumi permanenti, il danno va risarcito in euro 10.268,26 tenuto conto dell'età di 47 dell'attore al momento del sinistro e della percentuale di invalidità del 7% stimata dai c.t.u..
Ai fini della personalizzazione del danno, l'attore ha assunto l'impossibilità di proseguire la propria carriera sportiva equestre nell'ambito del cutting, e di praticare ogni altra attività sportiva, come ad esempio il calcio che praticava sin dall'età adolescenziale, di essere stato costretto a vendere, prima la pagina 20 di 27 motocicletta Harley-Davidson, e poi lo scooter Honda Integra, in ragione della sintomatologia dolorosa generata dalla posizione di guida e, in generale, di avere subito una compromissione della sua sfera dinamico-relazionale, come da dichiarazioni scritte rese dai signori indicati nell'atto di citazione.
Tanto premesso, si osserva, quanto alla pratica equestre, che i c.t.u. hanno risposto al quesito “dica se i postumi permanenti impediscano in tutto o in parte (ed in che misura) l'attività del cutting e dell'equitazione”, evidenziando che “risulta pressoché impossibile dato che l'interferenza con lo svolgimento di tale particolare attività sarebbe conneSS al quadro doloroso accusato dal paziente che a tutt'oggi appare comunque non ben studiato da un punto di vista clinico e in considerazione del fatto che nessuna terapia volta alla risoluzione del dolore risulta essere stata espletata o in corso, mentre è emerso
l'accertamento clinico-strumentale con prescrizioni terapeutiche per le problematiche accusate al ginocchio sinistro. Per di più si ribadisce che è un'attività particolarmente traumatizzante la zona perineale-testicolare, tant'è che non sono infrequenti disturbi della zona che poSSno inficiare il proseguimento di tali attività”.
pagina 21 di 27 Le ulteriori circostanze adOTe a supporto dell'istanza di personalizzazione del danno sono rimaste indimostrate, considerata l'inammissibilità dei capitoli di prova formulati sul punto, per i motivi esposti nell'ordinanza in data 30.3.2023, da ritenersi qui integralmente richiamata.
Vi sono invece i presupposti, con riferimento all'inabilità temporanea, per personalizzare la componente del danno da sofferenza interiore accertata dai c.t.u. come elevata (4 su una scala da 1 a 5) nel primo periodo di malattia.
In ragione di quanto precede, l'ammontare del risarcimento del danno da inabilità temporanea di euro 2.651,52 va aumentato fino al 15%, ex art. 139, 3° comma, del D.lgs. n. 209/2005, tenuto conto della sofferenza di particolare intensità provata dall'attore in conseguenza dell'intervento per cui è causa e, quindi, liquidata, a tale titolo, la complessiva somma di euro
3.049,24.
Quanto invece alla sofferenza psico-fisica correlata ai postumi permanenti, non risultando accertata, sulla base della c.t.u., una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento non va aumentato.
Su tutte le somme predette, liquidate all'attualità, spettano gli interessi legali da calcolarsi sulle somme devalutate secondo la pagina 22 di 27 variazione degli indici ISTAT intervenuta dalla data del fatto
(2.10.2017), e poi via via rivalutate, anno per anno, sino all'effettivo pagamento.
Sulla base della c.t.u., infine, va riconosciuto il danno patrimoniale per le spese relative alla c.t.p. attorea (docc. 15 e 19 dell'atto di citazione), quale strumento finalizzato, nell'ottica del pieno esercizio del diritto di difesa alla determinazione e quantificazione del danno sulla base del parere di un medico specialista. Tali spese sono provate nella misura di euro
1.220,00.
Tale importo costituisce un debito di valore e deve essere conseguentemente rivalutato ad oggi secondo gli indici ISTAT.
Sulla somma capitale annualmente rivalutata sono altresì dovuti gli interessi legali a titolo di liquidazione equitativa del danno da lucro ceSSnte per mancato godimento del capitale. Sull'importo così ottenuto, infine, sono dovuti gli interessi legali ex art. 1282
c.c. dalla data della presente sentenza a quella del saldo.
In conclusione, il danno risarcibile ammonta a complessivi euro
14.537,50, oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato sopra.
4.
pagina 23 di 27 Relativamente alla domanda di condanna formulata da
[...]
nei confronti della OT.SS , quale unica Controparte_1 CP_3
responsabile nei confronti dell'attore dei danni dallo stesso subiti, va richiamato quanto sopra esposto in ordine al fondamento della ravvisata responsabilità contrattuale della clinica: considerazioni in ragione delle quali la domanda di condanna della OT. , quale esclusiva responsabile, non CP_3
può ovviamente essere accolta, così come la richiesta di dichiarare la clinica esente da ogni responsabilità.
In via subordinata, la casa di cura ha chiesto che, nel caso di sua ravvisata responsabilità, anche in via solidale con la OT.SS
, il giudice accerti le rispettive quote di concorso, con CP_3
condanna della terza chiamata a rimborsarle ogni somma da eSS pagata all'attore in forza della suddetta responsabilità ed in eccesso rispetto a quanto dovuto in ragione del suo apporto causale.
In via di ulteriore subordine, e sempre per l'ipotesi di accertamento di una sua responsabilità, ha Controparte_1
chiesto di essere manlevata e tenuta indenne dalla OT.SS CP_3
da quanto dovesse essere obbligata a pagare in conseguenza delle sue accertate responsabilità.
pagina 24 di 27 Ciò posto, si osserva che, ai sensi dell'art. 9 della legge n.
24/2017, l'azione di rivalsa nei confronti dell'esercente la professione sanitaria può essere esercitata solo in caso di dolo o colpa grave e se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio, l'azione di rivalsa può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale ed entro un anno dall'avvenuto pagamento a pena di decadenza. Quindi, la struttura sanitaria non può rivalersi sul medico anche in ipotesi di una sua mera colpa generica. E la Corte di CaSSzione, d'altra parte, con la sentenza n. 28987/2019, nell'affermare che in caso di malpractive la responsabilità si deve tendenzialmente (salve specifiche ipotesi evidenziate in motivazione) dividere al 50% nel rapporto interno tra struttura e medico, ha espreSSmente chiarito che l'insegnamento si riferisce solo ai casi di responsabilità anteriori all'entrata in vigore della Legge n.
24/2017.
Nel caso di specie, la presenza in giudizio della OT.SS CP_3
rende in astratto ammissibile l'azione di rivalsa, ma in concreto non sussistono i presupposti per il suo accoglimento. Valga
osservare difatti che, da un lato, non ha Controparte_1
specificato i profili di dolo o colpa grave in ipotesi ravvisabili a pagina 25 di 27 carico della OT.SS , e anzi ha sostenuto l'infondatezza CP_3
delle prospettazioni attoree, dall'altro, sulla base delle risultanze della c.t.u., non vi è evidenza di un evidente discostamento da buone prassi o linee guida.
Per quanto ora esposto, quindi, le domande formulate dalla clinica nei confronti della OT.SS non possono CP_3
accogliersi.
5.
Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e terza chiamata e si liquidano, in favore dell'attore, nella misura indicata nel dispositivo, tenuti a mente i parametri medi delle quattro fasi in cui si è articolato il processo, entro lo scaglione di valore in cui è racchiuso il decisum di causa.
Analogamente, le spese della c.t.u., già liquidate con separato decreto del 6.12.2023, vanno definitivamente poste, nei rapporti interni, a carico della convenuta, restando a carico di tutte le parti nei rapporti esterni.
Quanto al rapporto processuale tra la convenuta soccombente e la terza chiamata vittoriosa, le spese di lite vanno integralmente compensate, così come richiesto da quest'ultima.
P.Q.M.
pagina 26 di 27 Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, definitivamente decidendo, così provvede:
- condanna ed , in solido tra loro, Controparte_1 CP_3
al pagamento, in favore del sig. a titolo di Parte_1
risarcimento del danno, della somma di complessivi euro
14.537,50 oltre rivalutazione monetaria ed interessi da calcolarsi come indicato in motivazione;
- condanna ed , in solido tra loro, Controparte_1 CP_3
al pagamento, in favore del sig. a titolo di Parte_1
spese di lite, della somma di euro 441,00 per compensi per la fase di mediazione, euro 5.077,00 per compensi ed euro 786,00 per esborsi di questo giudizio, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a.;
- pone definitivamente le spese della c.t.u. a carico di
[...]
nei rapporti interni;
Controparte_1
- compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_1
ed . CP_3
Reggio Emilia, 4/4/2025
Il Giudice
(Dott. Stefania Calò)
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