Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 16/04/2025, n. 384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 384 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Prima Civile
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza
All'udienza del 16/04/2025 davanti al Giudice Onorario, in funzione di Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Bologna è chiamata la causa iscritta al n. 2100 2023 R.G.
Per parte ricorrente è comparso l'Avv. FONTANA SALVATORE che discute la causa come CP_ da ricorso e successivi atti e note autorizzate condanna dell' alle spese di lite con distrazione.
Per l' è presente l'Avv. C. De Luca in sostituzione dell'Avv. Marcedone che discute la CP_1
causa riportandosi agli atti di causa.
Il G.L. si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio
Il G.L. decide con sentenza contestuale dando lettura del dispositivo e delle motivazioni.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Il giudice Onorario del Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, dott.ssa
Giovanna Bologna, dando pubblica lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'udienza del 16/04/2025 , ha emesso la seguente
SENTENZA
nella controversia di lavoro iscritta al n. 2100/2023 R.G. promossa da rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Fontana giusta procura in atti Parte_1
- ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante p.tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Ivano Marcedone giusta procura in atti.
- resistente
Con ricorso depositato il 30.06.2023 il ricorrente conveniva in giudizio, innanzi all'intestato
Tribunale, l' al fine di “ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente alla restituzione CP_1 della complessiva somma di €. 8.886,96 indebitamente corrisposta direttamente o tramite trattenuta all' , premettendo che “a seguito di procedura di licenziamento collettivo CP_1
veniva licenziato dalla società in data 24 gennaio 2017, il Controparte_3
Tribunale di Siracusa annullava il licenziamento e ordinava la reintegrazione del ricorrente con condanna al pagamento dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto nonché al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione;
il sig. rinunciava Pt_1
alla reintegrazione e chiedeva il pagamento della indennità sostitutiva della reintegrazione pari a n. 15 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto;
L'indennità sostitutiva della reintegrazione è stata poi corrisposta in una alla indennità risarcitoria (prevista dal medesimo art. 18 dello Statuto dei Lavoratori) dal datore di lavoro;
in data 24 agosto 2018 presentava all' sede di Siracusa domanda per il riconoscimento dell'Assegno Ordinario CP_1
di Invalidità (c.d. , rigettata con comunicazione ricevuta in data 12/10/2020 per CP_4
carenza del requisito contributivo minimo di 156 contributi settimanali nel quinquennio precedente la domanda: risultavano, infatti, nel periodo 15/08/2015 – 14/08/2020, solo 129 contributi settimanali nella gestione lavoratori dipendenti;
Con comunicazione dell' CP_1
sede di Siracusa ricevuta in data 22/09/2020 avente ad oggetto “accertamento somme indebitamente percepite su prestazione indennità di disoccupazione NASPI n. 2017/940765”,
l'Ente chiedeva la restituzione della complessiva somma di €. 23.938,26= per il periodo 8 maggio 2017 – 18 maggio 2019 a titolo di indennità di disoccupazione non dovuta con la motivazione “anni contributivi 2017 e 2018 sovrapposti di lavoro dipendente e NASPI”; Il ricorrente, a seguito di apposita istanza e relativa autorizzazione da parte dell'Ente (vedi doc. all. n. 9), in data 10/03/2022, dichiarava di voler versare con animo di rivalsa ed al solo fine di “…permettere al patronato di Siracusa di completare la definizione della CP_5 pratica…” i contributi mancanti per il raggiungimento del requisito contributivo minimo per la concessione dell'A.O.I., pari a €. 7.119,79; L'importo veniva corrisposto in n. 3 tranches in data 14/03/2022; in occasione del primo pagamento degli arretrati della prestazione di
A.O.I. identificata al n. 002, 7600, 15039380, in data 03/04/2023, l' operava un'indebita CP_1 trattenuta di €. 1.767,17 quale “recupero indebiti” a titolo di indennità di disoccupazione
NASPI; Insisteva per l'accoglimento del ricorso. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' che contestava le difese CP_1 avversarie e deduceva la legittimità del proprio operato ed assumeva che “l'art. 10 DPR n.
1432/71 recita: “I contributi volontari versati in ritardo rispetto ai termini stabiliti dalle disposizioni del presente decreto o in contrasto con le disposizioni stesse o per periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa sono indebiti e vengono rimborsati
d'ufficio all'assicurato o ai suoi aventi causa, all'atto dell'accertamento dell'indebito versamento. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore;
che il ricorrente ha versato la contribuzione volontaria oggetto di causa ai fini della maturazione del suo diritto
a pensione e la fattispecie in esame pacificamente non riguarda periodi comunque coperti da contribuzione effettiva o figurativa, atteso che il ricorrente ha beneficiato, oltre che dell'indennità risarcitoria, dell'indennità sostitutiva della retribuzione per 15 mensilità, così sostituendo alla contribuzione figurativa Naspi quella da lavoro dipendente;
in ordine alla
Naspi poi deduceva che “alla NASpI, ricordiamo che è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni. L'effetto risolutivo del rapporto va qui ricollegato alla volontà espressa dal lavoratore mediante l'esercizio del diritto di opzione per la indennità sostitutiva della reintegra. La cessazione del rapporto di lavoro va, pertanto, ricondotta, nel caso in esame, ad una scelta del lavoratore, e quindi alla sua volontà, non potendo, dunque, configurarsi lo stato di “disoccupazione involontario” richiesto quale necessario presupposto ai fini del riconoscimento della prestazione previdenziale. Si segnala la Sentenza n. 697/2021 della Corte d'Appello di Napoli la quale ha escluso che “…l'esercizio della opzione delle 15 mensilità, ex art. 18 della l. n. 300/70 (il ricorrente era stato licenziato e reintegrato dal
Giudice del lavoro) possa essere espressione di uno stato di disoccupazione involontario…”
Istruita la causa mediante produzione documentale, autorizzate le parti al deposito di note, all'udienza odierna viene discussa e decisa come da dispositivo in atti di cui viene data lettura
Unitamente alle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto il decidente osserva:
Il ricorrente ha avanzato richiesta di restituzione della somma versata a titolo di contributi volontari che erano stati versati al fine di del raggiungimento del requisito contributivo minimo per la concessione della AIO. Assume che tale somma non doveva essere versata atteso che alla data del 14.3.2022 esso aveva già versato, anche in misura superiore a quella richiesta dalla legge, i contributi necessari per l'erogazione della pensione AIO atteso che, per effetto del licenziamento subito il 24.1.2017, aveva ottenuto il pagamento dell'indennità di disoccupazione di cui aveva pieno diritto avendo rinunciato alla reintegrazione del posto di lavoro e optato per la relativa indennità sostitutiva.
Il ricorrente ha documentato l'annullamento del licenziamento, depositando la sentenza resa dal Tribunale di Siracusa, l'avvenuto pagamento dei contributi volontari, l'esercizio dell'opzione a mezzo pec con cui esso rinunciava alla reintegra e chiedeva il pagamento dell'indennità sostitutiva.
IL ricorrente ha assunto la legittimità della richiesta di restituzione dei contributi volontari CP_ versati e che l' ha errato nel cancellare la contribuzione versata nel periodo di percezione della Naspi attesa che l'opzione per l'indennità sostitutiva in luogo della reintegra aveva determinato, a dire dell'ente, una sovrapposizione tra lavoro dipendente e Naspi.
E' pacifico che l'indennità sostituiva della reintegrazione in luogo della reintegra nel posto di lavoro ne estingue il rapporto e non consente di percepire la Naspi.
La Corte di cassazione con sentenza n. 22063/20 ha ritenuto che la scelta di una delle due prestazioni, indennità sostitutiva o scelta di reintegra nel posto di lavoro una volta effettuata diventa irreversibile e nel caso in cui opti per l'indennità sostituiva egli rinuncia alla prestazione alternativa e determina la risoluzione del rapporto di lavoro.
Tuttavia giurisprudenza di legittimità ha ritenuto necessario, ai fini della ripetibilità delle prestazioni di disoccupazione erogata dall' , il ripristino de facto del rapporto di lavoro, CP_1
non essendo sufficiente il solo ripristino de iure ( Cass. Civ. n. 24950/2021, n. 28295/2019 e n. 17793/2020). Rileva espressamente la Cassazione n. 24950/2021 “Deve dunque affermarsi, in applicazione di tali principi, che elemento ostativo alla percezione dell'indennità di disoccupazione è da ravvisarsi nell'effettiva ricostituzione del rapporto, nei suoi aspetti giuridici ed economici, in conformità alla ratio dell'istituto. In sostanza essa va restituita se nel medesimo periodo il lavoratore ha percepito la retribuzione”.
Ora nel caso che ci occupa il ricorrente, nei cui confronti è stata resa sentenza di reintegrazione nel posto di lavoro, ha esercitato l'opzione di scelta di indennità sostitutiva corrisposta in una alla indennità risarcitoria (cfr. produzione ricorrente) e rinunciato alla reintegra.
Tale espressa rinuncia ed il pagamento della suddetta indennità ha fatto venire meno, a parere di questo decidente, lo stato di disoccupazione involontario (cfr in tal senso C.A di Napoli n.
697/21). La S.C con recente pronuncia ha ritenuto che “La scelta di aderire alla conciliazione rinunciando alla già disposta reintegrazione è equiparabile ad una spontanea rinuncia al posto di lavoro che comporta, quale conseguenza della volontaria risoluzione del rapporto giudizialmente ricostituito, l'insussistenza del presupposto della disoccupazione involontaria, necessario per il riconoscimento dell'indennità azionata”( cfr. Cass. sent. n. 2339/2024)
Peraltro, l'istante non ha allegato nè documentato se per effetto della sentenza siano state corrisposte tutte le retribuzioni né se l'indennità corrisposta non abbia coperto il periodo di disoccupazione.
Pertanto, in ragione delle superiori considerazioni, il ricorso non merita accoglimento.
La novità delle questioni giuridiche affrontate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni contraria istanza,
eccezione e/o deduzione:
-Rigetta il ricorso
-Spese compensate
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 16.04.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Bologna