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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/10/2025, n. 1133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1133 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice ER IA ST, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1837/2023 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Quadrino;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 13.05.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
35720230002326769000, notificato in data 11.01.2024, con quale gli era stato intimato il pagamento dei contributi riferiti al periodo da Aprile 2016 a Settembre 2021, da versarsi nella Gestione
Commercianti cui era stato iscritto d'ufficio sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo n.
2021010401 del 26.10.2021, che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra lui e Controparte_3
A sostegno dell'opposizione eccepiva in via preliminare l'inesistenza della notifica del titolo opposto in quanto non accompagnata da relata nonché, in ogni caso, la nullità dell'avviso di addebito per difetto di sottoscrizione. Eccepiva, poi, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/1999. rispetto alla quale invitava il Tribunale anche a sollevare questione di legittimità costituzionale.
Contestava, infine, la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, argomentando circa l'insussistenza dei presupposti normativi richiesti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Concludeva dunque chiedendo in primo luogo rilevarsi e dichiararsi l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito opposto e, quindi, in via recuperatoria, l'illegittimità e/o la nullità del titolo opposto nonché, in ogni caso, l'infondatezza dei carichi ivi incorporati.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso sulla base di varie argomentazioni in rito e nel CP_1 merito.
Non veniva, invece, documentata la rituale evocazione in giudizio della rispetto alla CP_2 quale, pertanto, il ricorso deve ritenersi senz'altro improcedibile. Non ricorrendo però, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la Società di Cartolarizzazione per i carichi contributivi per cui è causa, il procedimento proseguiva tra il solo ricorrente e l'Ente impositore.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe - celebrata con modalità di trattazione cartolare - ed all'esito decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma
2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) Controparte_4 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata). Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Tutto ciò premesso ed osservato, passando all'esame delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, risulta possibile la esatta qualificazione delle domande proposte.
Parte ricorrente eccepisce in via logicamente e giuridicamente prioritaria vizi concernenti la notificazione dell'avviso di addebito opposto, eccependone sia l'inesistenza che la nullità e, per tal verso, formula una opposizione agli atti esecutivi -per vizi propri degli atti della procedura esecutiva- riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 617 c.p.c. e all'articolo 29 del d.lgs. 46/1999.
Sul presupposto della inesistente o irrituale notificazione del titolo, l'opponente censura anche il merito della pretesa creditoria che ne costituisce oggetto, eccependo l'intervenuta decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di riscossione nonché l'insussistenza dei presupposti che generativi dell'obbligazione contributiva, introducendo, in tal guisa, una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale.
Con riguardo alla opposizione agli atti esecutivi, dalle stesse deduzioni di parte opponente si evince agevolmente che l'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata in data 11.01.2024 mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alla questione della validità della notificazione degli avvisi addebito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, appare condivisibile l'orientamento interpretativo ormai da tempo seguito dalla Suprema Corte (ex multis si veda Cass. n. 15948/2010 ovvero Cass. n.
14327/2009) nel senso che “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, trova applicazione l'art. 26 del DPR n. 601 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta…”.
Ebbene, questo giudice (pur nella consapevolezza del contrario avviso espresso in alcune pronunce delle Commissioni Tributarie richiamate da parte opponente, secondo cui la notifica eseguita direttamente da Equitalia violerebbe l'art. 26 DPR 602/73, con conseguente inesistenza della notifica) ritiene pienamente condivisibile l'opzione ermeneutica ormai costantemente affermata dalla
Cassazione, sezione Lavoro, visto il tenore letterale dell'art. 26 cit. che espressamente consente la notificazione mediante invio, direttamente dall'agente per la riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento.
Richiamando testualmente lo snodo argomentativo sul punto sviluppato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6395 del 19.03.2014, cui si intende dare ulteriore continuità, “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”.
Deve quindi ritenersi che la notifica dell'avviso di addebito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento sia perfettamente legittima.
Occorre poi ricordare l'approccio ermeneutico particolarmente restrittivo ormai da lungo tempo sposato dalla Corte di Cassazione in tema di inesistenza, poiché l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, si ritiene configurabile solo quando la notifica manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esuli completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, ad esempio perché effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi questa da escludersi se la notificazione è avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mentre la eventuale nullità della notificazione di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione
(cfr. Cass. n. 18055/2004). Ritenuta pertanto provata l'esistenza della notificazione dell'avviso di addebito opposto
(perfezionatasi in data 11.01.2024) per le ragioni sopra concisamente esplicate, ne deriva che devono ritenersi inammissibili le opposizioni al ruolo ed agli atti esecutivi proposte con il presente ricorso, depositato (soltanto in data 13.05.2024, dunque) ben oltre i termini decadenziali innanzi mentovati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 155/14, aggiornato dal D.M. 147/22, per lo scaglione di riferimento in considerazione della natura documentale della causa e del tenore della questione trattata.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e questione, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna la parte ricorrente alla refusione in favore dell' delle spese di lite, che liquida in CP_1
€3.500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Latina data del deposito
Il Giudice
ER IA ST
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, in persona del giudice ER IA ST, all'esito dell'udienza del 2 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1837/2023 R.G., promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Quadrino;
Parte_1 contro
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura Loreni ed Anna Paola Ciarelli;
CP_1
in persona del l.r.p.t.; Controparte_2
MOTIVI della DECISIONE
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 13.05.2024, conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale l' al fine di proporre opposizione avverso l'avviso di addebito n. CP_1
35720230002326769000, notificato in data 11.01.2024, con quale gli era stato intimato il pagamento dei contributi riferiti al periodo da Aprile 2016 a Settembre 2021, da versarsi nella Gestione
Commercianti cui era stato iscritto d'ufficio sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo n.
2021010401 del 26.10.2021, che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro subordinato intercorso tra lui e Controparte_3
A sostegno dell'opposizione eccepiva in via preliminare l'inesistenza della notifica del titolo opposto in quanto non accompagnata da relata nonché, in ogni caso, la nullità dell'avviso di addebito per difetto di sottoscrizione. Eccepiva, poi, la decadenza dall'iscrizione a ruolo ex art. 25 d.lgs. 46/1999. rispetto alla quale invitava il Tribunale anche a sollevare questione di legittimità costituzionale.
Contestava, infine, la fondatezza nel merito della pretesa contributiva, argomentando circa l'insussistenza dei presupposti normativi richiesti per l'iscrizione alla Gestione Commercianti.
Concludeva dunque chiedendo in primo luogo rilevarsi e dichiararsi l'inesistenza della notifica dell'avviso di addebito opposto e, quindi, in via recuperatoria, l'illegittimità e/o la nullità del titolo opposto nonché, in ogni caso, l'infondatezza dei carichi ivi incorporati.
Si costituiva in giudizio l' resistendo al ricorso sulla base di varie argomentazioni in rito e nel CP_1 merito.
Non veniva, invece, documentata la rituale evocazione in giudizio della rispetto alla CP_2 quale, pertanto, il ricorso deve ritenersi senz'altro improcedibile. Non ricorrendo però, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario con la Società di Cartolarizzazione per i carichi contributivi per cui è causa, il procedimento proseguiva tra il solo ricorrente e l'Ente impositore.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe - celebrata con modalità di trattazione cartolare - ed all'esito decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di contestuale motivazione, nel rispetto dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
Giova premettere, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d. lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.);
c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma
1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005
n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore, in quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d. lgs. n.
46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato
“anche al concessionario”, tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma
2 ter del d. l. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n.
265.
Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, ) Controparte_4 deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata). Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché del relativo titolo sotteso, avviso di addebito o cartella esattoriale (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617
c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa.
Tutto ciò premesso ed osservato, passando all'esame delle allegazioni contenute nel ricorso introduttivo, risulta possibile la esatta qualificazione delle domande proposte.
Parte ricorrente eccepisce in via logicamente e giuridicamente prioritaria vizi concernenti la notificazione dell'avviso di addebito opposto, eccependone sia l'inesistenza che la nullità e, per tal verso, formula una opposizione agli atti esecutivi -per vizi propri degli atti della procedura esecutiva- riconducibile alla fattispecie di cui all'articolo 617 c.p.c. e all'articolo 29 del d.lgs. 46/1999.
Sul presupposto della inesistente o irrituale notificazione del titolo, l'opponente censura anche il merito della pretesa creditoria che ne costituisce oggetto, eccependo l'intervenuta decadenza dell'Ente previdenziale dal potere di riscossione nonché l'insussistenza dei presupposti che generativi dell'obbligazione contributiva, introducendo, in tal guisa, una opposizione tardiva avverso il ruolo esattoriale.
Con riguardo alla opposizione agli atti esecutivi, dalle stesse deduzioni di parte opponente si evince agevolmente che l'intimazione oggetto di impugnazione è stata notificata in data 11.01.2024 mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
In ordine alla questione della validità della notificazione degli avvisi addebito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, appare condivisibile l'orientamento interpretativo ormai da tempo seguito dalla Suprema Corte (ex multis si veda Cass. n. 15948/2010 ovvero Cass. n.
14327/2009) nel senso che “in tema di notifica a mezzo posta della cartella esattoriale, trova applicazione l'art. 26 del DPR n. 601 del 1973, per il quale la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente e dal consegnatario, senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, come risulta confermato per implicito dal penultimo comma del citato art. 26, secondo il quale l'esattore è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta…”.
Ebbene, questo giudice (pur nella consapevolezza del contrario avviso espresso in alcune pronunce delle Commissioni Tributarie richiamate da parte opponente, secondo cui la notifica eseguita direttamente da Equitalia violerebbe l'art. 26 DPR 602/73, con conseguente inesistenza della notifica) ritiene pienamente condivisibile l'opzione ermeneutica ormai costantemente affermata dalla
Cassazione, sezione Lavoro, visto il tenore letterale dell'art. 26 cit. che espressamente consente la notificazione mediante invio, direttamente dall'agente per la riscossione, di raccomandata con avviso di ricevimento.
Richiamando testualmente lo snodo argomentativo sul punto sviluppato dalla Suprema Corte nella sentenza n. 6395 del 19.03.2014, cui si intende dare ulteriore continuità, “in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella”.
Deve quindi ritenersi che la notifica dell'avviso di addebito mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento sia perfettamente legittima.
Occorre poi ricordare l'approccio ermeneutico particolarmente restrittivo ormai da lungo tempo sposato dalla Corte di Cassazione in tema di inesistenza, poiché l'inesistenza della notificazione, come tale insuscettibile di sanatoria, si ritiene configurabile solo quando la notifica manchi totalmente oppure quando l'attività compiuta esuli completamente dallo schema legale del procedimento notificatorio, ad esempio perché effettuata in modo assolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi questa da escludersi se la notificazione è avvenuta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, mentre la eventuale nullità della notificazione di una cartella esattoriale deve ritenersi sanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica, dalla proposizione di una tempestiva e rituale opposizione
(cfr. Cass. n. 18055/2004). Ritenuta pertanto provata l'esistenza della notificazione dell'avviso di addebito opposto
(perfezionatasi in data 11.01.2024) per le ragioni sopra concisamente esplicate, ne deriva che devono ritenersi inammissibili le opposizioni al ruolo ed agli atti esecutivi proposte con il presente ricorso, depositato (soltanto in data 13.05.2024, dunque) ben oltre i termini decadenziali innanzi mentovati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri previsti dal D.M. 155/14, aggiornato dal D.M. 147/22, per lo scaglione di riferimento in considerazione della natura documentale della causa e del tenore della questione trattata.
P.Q.M
.
Il Tribunale di Latina, in funzione di giudice del lavoro, assorbita ogni ulteriore domanda, eccezione e questione, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna la parte ricorrente alla refusione in favore dell' delle spese di lite, che liquida in CP_1
€3.500,00 oltre accessori come per legge, se dovuti.
Latina data del deposito
Il Giudice
ER IA ST