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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/12/2025, n. 5528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5528 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1357/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. RE CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione rubricato al n. 1357/2025 R.G. promosso da
( ) (avv.ti BOSETTI CESIRA e GALLI BARBARA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
) (avv. OLIARI SARA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da note di trattazione scritta depositate in data 15/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “- Dichiarare la separazione dei coniugi uniti con CP_1 Pt_1 matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Urago d'Oglio (BS) nell'anno 2000 n. 5, Parte 2 Serie A e del Comune di Rudiano (BS) nell'anno 2000 n. 2, Parte 2 Serie B, in regime della separazione dei beni, come da atto integrale di matrimonio.
I - Sui figli della coppia a) I figli della coppia vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
b) i coniugi di comune accordo optano per una collocazione paritaria dei figli a settimane alterne.
c) salvo diverso accordo tra i coniugi e sentiti i figli, in merito alle frequentazioni nei periodi di vacanza e durante le festività, i signori così convengono: CP_1 Pt_1
- nel corso del periodo natalizio e pasquale, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno e Capodanno, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta alternati di anno in anno con i genitori;
1 - le giornate di festività anche scolastica verranno ripartite di anno in anno tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- nel corso del periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, fatti salvi i tempi di permanenza del calendario ordinario. I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di ferie lavorative entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, in modo che le ferie dell'uno non coincidano e si sovrappongano a quelle dell'altro;
d) stante la collocazione paritaria dei due figli, i coniugi, di comune accordo, stabiliscono che il mantenimento sia in onere ad entrambi, ciascuno per il proprio periodo di competenza e, conseguentemente, non viene prevista nessuna erogazione di contributo al mantenimento in onere all'uno o all'altro genitore;
e) entrambi i genitori provvederanno a sostenere il 50% delle spese straordinarie come da linee guida in uso al
Tribunale di Brescia da intendersi qui integralmente trascritte fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
f) l'assegno unico a favore del figlio minore RE verrà ripartito nella misura del 50% tra i coniugi;
g) le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U. n. 917/1986 saranno assunte al 50% tra i genitori qualora la spesa sia condivisa, diversamente al 100% dal coniuge che andrà a sostenere l'intera spesa.
II - Sulla casa coniugale
La casa coniugale sita a Rudiano (BS) in Via Madonna in Pratis n. 33 int. 2, di proprietà esclusiva del sig. CP_1 imane a lui assegnata con tutti gli arredi e/o beni che la compongono.
[...]
La moglie trasferirà la propria residenza in altro immobile in cui già attualmente vive da tempo entro 30 giorni dalla data dell'udienza.
Si dà atto che la signora ha prelevato dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali e quelli di proprio Pt_1 interesse.
III - Sul patrimonio immobiliare dei coniugi a) l'immobile cointestato, non adibito ad abitazione familiare e concesso in locazione, sito in Castrezzato (BS)
Via Alessandro Volta Piano S1-T-1 individuato al Foglio 7, Particella 340, Sub. 20, Cat. A/2, Cl. 5, Cons.
8,0 vani, Rendita euro 619,75 ed il garage sito in Castrezzato (BS) Via Gramsci Piano S1 individuato al
Foglio 7, Particella 340, Sub. 12, Cat. C/6, Cl. 2, Cons. 29 mq, Rendita euro 46,43, vengano assegnati alla signora ed il marito cederà e trasferirà alla moglie, entro 60 giorni dalla data della sentenza di Pt_1 separazione, la piena proprietà della propria quota indivisa di 1/2 (un mezzo) dei suddetti beni immobili e del relativo contratto di locazione. Le parti dichiarano che l'atto di cessione della quota della casa coniugale
è esente da imposte e tasse in quanto trattasi di trasferimento immobiliare nell'ambito di separazione.
L'accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
b) dal trasferimento della quota immobiliare del marito alla moglie il canone d'affitto verrà integralmente attribuito alla signora Pt_1
c) dal trasferimento della quota immobiliare del marito alla moglie il mutuo sull'immobile verrà corrisposto nella misura del 50% da parte dei coniugi e la signora vi provvederà tramite il proprio patrimonio Pt_1 personale di cui è titolare più dettagliatamente descritto al punto E) a pag. 6 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
2 IV - Sul patrimonio mobiliare dei coniugi
- Contestualmente all'atto di trasferimento della quota di ½ degli immobili in Castrezzato dal marito alla moglie di cui al punto che precede e, comunque, entro 60 giorni dalla data della sentenza di separazione, la ricorrente trasferirà al signor il deposito titoli - depositi obbligazioni e depositi azionari - CP_1 esistente presso il Banco BPM – Filiale di Rudiano cointestati tra i coniugi e/o intestati unicamente ad meglio descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
Parte_1
- le vetture resteranno nella disponibilità degli attuali proprietari.
I coniugi manifestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio ovvero altro documento di identità. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Urago d'Oglio di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Le parti danno atto di aver definito con il presente accordo ogni rapporto patrimoniale e di non avanzare più reciprocamente alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale tra di loro. Spese legali integralmente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di URAGO D'OGLIO (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2000) e del Comune di RUDIANO (BS) (atto n. 2, parte II, serie B, anno 2000), unione dalla quale sono nati i figli (n. 2/6/2001) e RE (n. 21/1/2010). Per_1
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite come da note scritte del 15/9/2025; hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
RE NE RE CH
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. RE NE Presidente dott.ssa Costanza Teti Giudice dott. RE CH Giudice relatore pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione rubricato al n. 1357/2025 R.G. promosso da
( ) (avv.ti BOSETTI CESIRA e GALLI BARBARA) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
e
) (avv. OLIARI SARA) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Come da note di trattazione scritta depositate in data 15/9/2025.
L'accordo raggiunto fra le parti è il seguente: “- Dichiarare la separazione dei coniugi uniti con CP_1 Pt_1 matrimonio regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Urago d'Oglio (BS) nell'anno 2000 n. 5, Parte 2 Serie A e del Comune di Rudiano (BS) nell'anno 2000 n. 2, Parte 2 Serie B, in regime della separazione dei beni, come da atto integrale di matrimonio.
I - Sui figli della coppia a) I figli della coppia vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza anagrafica presso l'abitazione paterna;
b) i coniugi di comune accordo optano per una collocazione paritaria dei figli a settimane alterne.
c) salvo diverso accordo tra i coniugi e sentiti i figli, in merito alle frequentazioni nei periodi di vacanza e durante le festività, i signori così convengono: CP_1 Pt_1
- nel corso del periodo natalizio e pasquale, i figli trascorreranno la Vigilia di Natale ed il giorno di Natale, l'ultimo dell'anno e Capodanno, il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta alternati di anno in anno con i genitori;
1 - le giornate di festività anche scolastica verranno ripartite di anno in anno tra i genitori secondo il principio dell'alternanza;
- nel corso del periodo estivo ciascun genitore potrà trascorrere con i figli due settimane anche non consecutive, fatti salvi i tempi di permanenza del calendario ordinario. I genitori si impegnano a comunicare i rispettivi periodi di ferie lavorative entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno, in modo che le ferie dell'uno non coincidano e si sovrappongano a quelle dell'altro;
d) stante la collocazione paritaria dei due figli, i coniugi, di comune accordo, stabiliscono che il mantenimento sia in onere ad entrambi, ciascuno per il proprio periodo di competenza e, conseguentemente, non viene prevista nessuna erogazione di contributo al mantenimento in onere all'uno o all'altro genitore;
e) entrambi i genitori provvederanno a sostenere il 50% delle spese straordinarie come da linee guida in uso al
Tribunale di Brescia da intendersi qui integralmente trascritte fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli;
f) l'assegno unico a favore del figlio minore RE verrà ripartito nella misura del 50% tra i coniugi;
g) le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'art. 12 T.U. n. 917/1986 saranno assunte al 50% tra i genitori qualora la spesa sia condivisa, diversamente al 100% dal coniuge che andrà a sostenere l'intera spesa.
II - Sulla casa coniugale
La casa coniugale sita a Rudiano (BS) in Via Madonna in Pratis n. 33 int. 2, di proprietà esclusiva del sig. CP_1 imane a lui assegnata con tutti gli arredi e/o beni che la compongono.
[...]
La moglie trasferirà la propria residenza in altro immobile in cui già attualmente vive da tempo entro 30 giorni dalla data dell'udienza.
Si dà atto che la signora ha prelevato dalla casa coniugale tutti i suoi effetti personali e quelli di proprio Pt_1 interesse.
III - Sul patrimonio immobiliare dei coniugi a) l'immobile cointestato, non adibito ad abitazione familiare e concesso in locazione, sito in Castrezzato (BS)
Via Alessandro Volta Piano S1-T-1 individuato al Foglio 7, Particella 340, Sub. 20, Cat. A/2, Cl. 5, Cons.
8,0 vani, Rendita euro 619,75 ed il garage sito in Castrezzato (BS) Via Gramsci Piano S1 individuato al
Foglio 7, Particella 340, Sub. 12, Cat. C/6, Cl. 2, Cons. 29 mq, Rendita euro 46,43, vengano assegnati alla signora ed il marito cederà e trasferirà alla moglie, entro 60 giorni dalla data della sentenza di Pt_1 separazione, la piena proprietà della propria quota indivisa di 1/2 (un mezzo) dei suddetti beni immobili e del relativo contratto di locazione. Le parti dichiarano che l'atto di cessione della quota della casa coniugale
è esente da imposte e tasse in quanto trattasi di trasferimento immobiliare nell'ambito di separazione.
L'accordo patrimoniale è elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
b) dal trasferimento della quota immobiliare del marito alla moglie il canone d'affitto verrà integralmente attribuito alla signora Pt_1
c) dal trasferimento della quota immobiliare del marito alla moglie il mutuo sull'immobile verrà corrisposto nella misura del 50% da parte dei coniugi e la signora vi provvederà tramite il proprio patrimonio Pt_1 personale di cui è titolare più dettagliatamente descritto al punto E) a pag. 6 del ricorso introduttivo del presente giudizio.
2 IV - Sul patrimonio mobiliare dei coniugi
- Contestualmente all'atto di trasferimento della quota di ½ degli immobili in Castrezzato dal marito alla moglie di cui al punto che precede e, comunque, entro 60 giorni dalla data della sentenza di separazione, la ricorrente trasferirà al signor il deposito titoli - depositi obbligazioni e depositi azionari - CP_1 esistente presso il Banco BPM – Filiale di Rudiano cointestati tra i coniugi e/o intestati unicamente ad meglio descritto nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
Parte_1
- le vetture resteranno nella disponibilità degli attuali proprietari.
I coniugi manifestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio o al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio ovvero altro documento di identità. Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Urago d'Oglio di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Le parti danno atto di aver definito con il presente accordo ogni rapporto patrimoniale e di non avanzare più reciprocamente alcuna pretesa di natura economica e/o patrimoniale tra di loro. Spese legali integralmente compensate”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 29/04/2000, trascritto presso il registro dello stato civile del
Comune di URAGO D'OGLIO (BS) (atto n. 5, parte II, serie A, anno 2000) e del Comune di RUDIANO (BS) (atto n. 2, parte II, serie B, anno 2000), unione dalla quale sono nati i figli (n. 2/6/2001) e RE (n. 21/1/2010). Per_1
Le parti, assistite dai rispettivi difensori, fallito il tentativo di conciliazione, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo a definizione della lite come da note scritte del 15/9/2025; hanno dunque precisato le conclusioni in conformità all'accordo e rinunciato alla concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c..
Il Giudice, ritenuta la non necessità di adottare provvedimenti temporanei ed urgenti, ha quindi rimesso la causa al Collegio ai fini della decisione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge e all'interesse della prole. Nulla osta, quindi, alla pronuncia della separazione in conformità alle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.21, comma 3, c.p.c.:
dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 11/12/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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