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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 07/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1071/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1071 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 e vertente
T R A
P.I.: , in persona del sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Manuel Petruccioli
Parte appellante
E
C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Gianmarco Fanelli
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte appellante ha impugnato la sentenza n. 181/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Spoleto all'esito del procedimento avente r.g.n. 522/2022; con la sentenza gravata era stata accolta l'opposizione dell'appellata avverso il verbale n. 497/2022
di accertamento del superamento del limite di velocità e della violazione, commessa dall'appellata, dell'art. 142, c. 8, del codice della strada.
pagina 1 di 5 I motivi di appello sono i seguenti.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non visibili gli agenti di polizia locale, valorizzando la circostanza che i medesimi sarebbero rimasti all'interno della vettura in occasione del rilevamento della velocità eseguito ai sensi degli artt. 142, c. 6 bis, e 201, c. 1,
lett. e, codice della strada: per verificare la ricorrenza dei presupposti di legge per l'accertamento della contestata violazione, il giudice avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta dall'appellante -in tesi comprovante la legittimità dell'operato della polizia locale-; nella specie il giudice di prime cure avrebbe, invece, ritenuto che gli agenti dovessero sostare al di fuori del veicolo al momento del rilevamento, richiamando erroneamente l'art. 183 delle disposizioni di attuazione al codice della strada anziché l'art. 142, c. 6 bis, codice della strada.
All'errore sopra dedotto sarebbe altrettanto erroneamente conseguita la condanna dell'appellante al pagamento del contributo unificato in favore dell'appellata.
La parte ha spiegato le seguenti conclusioni: “in via principale e di merito: in accoglimento del
presente appello riformare, per tutti i motivi sopra esposti in narrativa e che si richiamano per brevità,
la sentenza n. 181/2022 decisa in data 16.11.2022 e depositata in Cancelleria il 27.01.2023, resa dal
Giudice di Pace di Spoleto, Giudice relatore dott. Leonardo Natali, nella causa iscritta al n.R.G.
522/2022, non notificata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni per come articolate nella comparsa di
costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutto quanto ex
adverso rilevato, dedotto, prodotto, eccepito e sollevato dalla appellata dinanzi al Giudice di Pace per
tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali di
entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata ha eccepito l'incensurabilità della sentenza gravata, avendo il giudice di prime cure correttamente ritenuto illegittimo l'operato della polizia in base al richiamo l'art.
pagina 2 di 5 motivazione con riferimento alla condanna della P.A. al rimborso delle spese sostenute dall'appellata per l'iscrizione a ruolo della causa.
La parte ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la domanda di parte
appellante è infondata, per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, rigettare l'appello e
confermare la decisione del giudice di primo grado nella sentenza n.181/2022 Giudice di Pace di
Foligno nel giudizio R.G. 522/2022. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di
giudizio.”
****
1. Parte appellata ha opposto il suddetto verbale di accertamento della violazione eccependo, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'insussistenza della segnaletica indicativa dell'autovelox mobile e la non visibilità della pattuglia munita dell'apparecchio di autovelox.
Ai sensi dell'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, i requisiti della preventiva segnalazione e della visibilità delle postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili,
sono elementi distinti e autonomi, e che entrambi devono essere rispettati per garantire la legittimità della rilevazione. La segnalazione preventiva ha la funzione di avvisare gli utenti della strada dell'imminente rilevamento, mentre la visibilità della postazione assicura che questa sia percepibile e riconoscibile (Cassazione civile sez. II, 20/11/2024, n. 29858).
2. Nel caso di specie il comune appellante ha provato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 142 comma 6-bis c.d.s.
Parte appellante ha prodotto il verbale di installazione e utilizzo del misuratore di velocità, da cui emerge che, nella data della riscontrata violazione del limite di velocità da parte dell'appellata (13.5.2022), sono stati installati, lungo la s.s. 3 Flaminia al margine della carreggiata, la segnaletica inerente all'attività di controllo elettronico della velocità con cartelli posti in modo temporaneo al km 175+700 direzione di marcia - Gualdo Parte_1
Tadino, rafforzativa del segnale fisso presente al km 173+500; l'avviso di presenza della polizia in corrispondenza della postazione mobile di rilevamento.
pagina 3 di 5 A conferma del verbale sono state poste le fotografie, da cui risultano pienamente visibili la segnaletica di preavviso del controllo mobile della velocità; l'autovettura di servizio della polizia locale -collocata in una piazzola posta al margine della carreggiata-; l'avviso di presenza in corrispondenza della postazione mobile di rilevamento.
3. Poiché è dimostrata dall'organo accertatore la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa sanzionatoria, spetta a chi contesta il verbale provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa: l'opponente al verbale, parte appellata, sarebbe stata onerata di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di fornire il dovuto preavviso della presenza del rilevatore elettronico (Cassazione civile sez.
VI, 18.06.2020, n. 11792) e la concreta non visibilità dell'autovettura di servizio.
Nessuna prova al riguardo è stata, invece, offerta dall'appellata, le cui doglianze di illegittimità del verbale sono, pertanto, superate dalla prova della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria dell'appellante.
A tale proposito il Tribunale osserva che il motivo di opposizione concernente la violazione della distanza minima di un chilometro tra il segnale riproducente il limite di velocità vigente sul tratto di strada e il posizionamento dell'apparecchiatura autovelox non è
ammissibile, perché formulato per la prima volta in appello: il ricorso in opposizione si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione; ne consegue che il giudice non ha, a fortiori nel giudizio di appello, il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato che non siano stati tempestivamente dedotti dall'opponente.
4.
Ritenuto che
l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio, viene condivisa la censura della sentenza gravata secondo cui erroneamente sarebbero stati ritenuti non visibili gli agenti di polizia locale, perché rimasti all'interno della vettura in occasione del rilevamento della velocità eseguito ai sensi degli artt. 142, c. 6 bis, codice della strada: l'art. 142, c. 6 bis, codice della strada – da ritenersi quale norma speciale rispetto all'art. 183 delle disposizioni di attuazione al codice della strada- richiede che le postazioni di controllo sulla pagina 4 di 5 rete stradale per il rilevamento della velocita' debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, non anche che i vigili debbano essere ben visibili né, tantomeno, che debbano -a tal fine- sostare al di fuori dell'autovettura.
5. Alla luce delle motivazioni svolte, l'appello è fondato e viene accolto.
6. Essendo accolto il gravame, è ravvisabile la totale soccombenza dell'appellata e la riforma in appello impone, per il principio di soccombenza, anche la liquidazione delle spese di primo grado (Cass., n. 8869/2018; Cass. 14.2.2014 n. 3724, Cass. 13.11. 2011 n. 15413); le spese si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia (sino ad € 1.100,00), della semplicità della controversia e delle fasi di svolgimento dei giudizi di entrambi i gradi (di studio e introduttiva per il primo grado;
di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 181/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di Spoleto all'esito del procedimento avente r.g.n. 522/2022, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale n. 497/2022 di accertamento del Controparte_1
superamento del limite di velocità;
2) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi ed
[...]
€ 300,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 3.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 delle disposizioni di attuazione al codice della strada;
l'illegittimità della procedura di accertamento espletata dagli agenti verbalizzanti, non essendo stata in particolare osservata la distanza minima di un chilometro tra il segnale riproducente il limite di velocità vigente sul tratto di strada e il posizionamento dell'apparecchiatura autovelox;
la correttezza della
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di II grado, iscritta al n. 1071 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.2025 e vertente
T R A
P.I.: , in persona del sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Manuel Petruccioli
Parte appellante
E
C.F.: , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Gianmarco Fanelli
Parte appellata
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.2.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte appellante ha impugnato la sentenza n. 181/2022, pronunciata dal Giudice di Pace di Spoleto all'esito del procedimento avente r.g.n. 522/2022; con la sentenza gravata era stata accolta l'opposizione dell'appellata avverso il verbale n. 497/2022
di accertamento del superamento del limite di velocità e della violazione, commessa dall'appellata, dell'art. 142, c. 8, del codice della strada.
pagina 1 di 5 I motivi di appello sono i seguenti.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente ritenuto non visibili gli agenti di polizia locale, valorizzando la circostanza che i medesimi sarebbero rimasti all'interno della vettura in occasione del rilevamento della velocità eseguito ai sensi degli artt. 142, c. 6 bis, e 201, c. 1,
lett. e, codice della strada: per verificare la ricorrenza dei presupposti di legge per l'accertamento della contestata violazione, il giudice avrebbe dovuto valutare la documentazione prodotta dall'appellante -in tesi comprovante la legittimità dell'operato della polizia locale-; nella specie il giudice di prime cure avrebbe, invece, ritenuto che gli agenti dovessero sostare al di fuori del veicolo al momento del rilevamento, richiamando erroneamente l'art. 183 delle disposizioni di attuazione al codice della strada anziché l'art. 142, c. 6 bis, codice della strada.
All'errore sopra dedotto sarebbe altrettanto erroneamente conseguita la condanna dell'appellante al pagamento del contributo unificato in favore dell'appellata.
La parte ha spiegato le seguenti conclusioni: “in via principale e di merito: in accoglimento del
presente appello riformare, per tutti i motivi sopra esposti in narrativa e che si richiamano per brevità,
la sentenza n. 181/2022 decisa in data 16.11.2022 e depositata in Cancelleria il 27.01.2023, resa dal
Giudice di Pace di Spoleto, Giudice relatore dott. Leonardo Natali, nella causa iscritta al n.R.G.
522/2022, non notificata e, per l'effetto, accogliere le conclusioni per come articolate nella comparsa di
costituzione e risposta nel giudizio di primo grado e conseguentemente disattendere tutto quanto ex
adverso rilevato, dedotto, prodotto, eccepito e sollevato dalla appellata dinanzi al Giudice di Pace per
tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi professionali di
entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata ha eccepito l'incensurabilità della sentenza gravata, avendo il giudice di prime cure correttamente ritenuto illegittimo l'operato della polizia in base al richiamo l'art.
pagina 2 di 5 motivazione con riferimento alla condanna della P.A. al rimborso delle spese sostenute dall'appellata per l'iscrizione a ruolo della causa.
La parte ha formulato le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la domanda di parte
appellante è infondata, per tutti i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto, rigettare l'appello e
confermare la decisione del giudice di primo grado nella sentenza n.181/2022 Giudice di Pace di
Foligno nel giudizio R.G. 522/2022. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di
giudizio.”
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1. Parte appellata ha opposto il suddetto verbale di accertamento della violazione eccependo, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, l'insussistenza della segnaletica indicativa dell'autovelox mobile e la non visibilità della pattuglia munita dell'apparecchio di autovelox.
Ai sensi dell'art. 142, comma 6-bis, del codice della strada, i requisiti della preventiva segnalazione e della visibilità delle postazioni di controllo della velocità, sia fisse che mobili,
sono elementi distinti e autonomi, e che entrambi devono essere rispettati per garantire la legittimità della rilevazione. La segnalazione preventiva ha la funzione di avvisare gli utenti della strada dell'imminente rilevamento, mentre la visibilità della postazione assicura che questa sia percepibile e riconoscibile (Cassazione civile sez. II, 20/11/2024, n. 29858).
2. Nel caso di specie il comune appellante ha provato la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 142 comma 6-bis c.d.s.
Parte appellante ha prodotto il verbale di installazione e utilizzo del misuratore di velocità, da cui emerge che, nella data della riscontrata violazione del limite di velocità da parte dell'appellata (13.5.2022), sono stati installati, lungo la s.s. 3 Flaminia al margine della carreggiata, la segnaletica inerente all'attività di controllo elettronico della velocità con cartelli posti in modo temporaneo al km 175+700 direzione di marcia - Gualdo Parte_1
Tadino, rafforzativa del segnale fisso presente al km 173+500; l'avviso di presenza della polizia in corrispondenza della postazione mobile di rilevamento.
pagina 3 di 5 A conferma del verbale sono state poste le fotografie, da cui risultano pienamente visibili la segnaletica di preavviso del controllo mobile della velocità; l'autovettura di servizio della polizia locale -collocata in una piazzola posta al margine della carreggiata-; l'avviso di presenza in corrispondenza della postazione mobile di rilevamento.
3. Poiché è dimostrata dall'organo accertatore la sussistenza degli elementi costitutivi della sua pretesa sanzionatoria, spetta a chi contesta il verbale provare la sussistenza di fatti impeditivi o estintivi della pretesa stessa: l'opponente al verbale, parte appellata, sarebbe stata onerata di provare la concreta inidoneità della segnalazione ad assolvere alla funzione di fornire il dovuto preavviso della presenza del rilevatore elettronico (Cassazione civile sez.
VI, 18.06.2020, n. 11792) e la concreta non visibilità dell'autovettura di servizio.
Nessuna prova al riguardo è stata, invece, offerta dall'appellata, le cui doglianze di illegittimità del verbale sono, pertanto, superate dalla prova della sussistenza degli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria dell'appellante.
A tale proposito il Tribunale osserva che il motivo di opposizione concernente la violazione della distanza minima di un chilometro tra il segnale riproducente il limite di velocità vigente sul tratto di strada e il posizionamento dell'apparecchiatura autovelox non è
ammissibile, perché formulato per la prima volta in appello: il ricorso in opposizione si configura come atto introduttivo, secondo le regole proprie del procedimento civile, di un giudizio di accertamento della pretesa sanzionatoria, il cui oggetto è delimitato, per l'opponente, dai motivi fatti valere con l'opposizione; ne consegue che il giudice non ha, a fortiori nel giudizio di appello, il potere di rilevare d'ufficio vizi dell'atto impugnato che non siano stati tempestivamente dedotti dall'opponente.
4.
Ritenuto che
l'appellante abbia assolto al proprio onere probatorio, viene condivisa la censura della sentenza gravata secondo cui erroneamente sarebbero stati ritenuti non visibili gli agenti di polizia locale, perché rimasti all'interno della vettura in occasione del rilevamento della velocità eseguito ai sensi degli artt. 142, c. 6 bis, codice della strada: l'art. 142, c. 6 bis, codice della strada – da ritenersi quale norma speciale rispetto all'art. 183 delle disposizioni di attuazione al codice della strada- richiede che le postazioni di controllo sulla pagina 4 di 5 rete stradale per il rilevamento della velocita' debbano essere preventivamente segnalate e ben visibili, non anche che i vigili debbano essere ben visibili né, tantomeno, che debbano -a tal fine- sostare al di fuori dell'autovettura.
5. Alla luce delle motivazioni svolte, l'appello è fondato e viene accolto.
6. Essendo accolto il gravame, è ravvisabile la totale soccombenza dell'appellata e la riforma in appello impone, per il principio di soccombenza, anche la liquidazione delle spese di primo grado (Cass., n. 8869/2018; Cass. 14.2.2014 n. 3724, Cass. 13.11. 2011 n. 15413); le spese si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore della controversia (sino ad € 1.100,00), della semplicità della controversia e delle fasi di svolgimento dei giudizi di entrambi i gradi (di studio e introduttiva per il primo grado;
di studio, introduttiva e decisionale per il secondo grado).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 181/2022 pronunciata dal Giudice di
Pace di Spoleto all'esito del procedimento avente r.g.n. 522/2022, rigetta l'opposizione proposta da avverso il verbale n. 497/2022 di accertamento del Controparte_1
superamento del limite di velocità;
2) condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi ed
[...]
€ 300,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
Così deciso in Spoleto, il 3.4.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 5 di 5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
183 delle disposizioni di attuazione al codice della strada;
l'illegittimità della procedura di accertamento espletata dagli agenti verbalizzanti, non essendo stata in particolare osservata la distanza minima di un chilometro tra il segnale riproducente il limite di velocità vigente sul tratto di strada e il posizionamento dell'apparecchiatura autovelox;
la correttezza della