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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/10/2025, n. 1453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1453 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI Seconda Sezione Civile La Corte d'appello, 2^ sezione civile, riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei signori Magistrati: dott. Filippo Labellarte Presidente dott. Alessandra Piliego Consigliere avv. Francesco Mele G.A. Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 438 R.G. 2023 relativa all'appello proposto avverso la sentenza n. 603/2023, resa dal Tribunale di Foggia il 06.03.2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somme T R A
rappresentata e difesa dall'avv. Teresa Scirpoli, per mandato Parte_1 allegato all'atto di appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, in Manfredonia (FG)
=Appellante= E
, titolare della ditta individuale Edil Pistillo, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Pasquale Leonardo Cimaglia, per mandato allegato alla comparsa di costituzione in appello, elettivamente domiciliata nel suo studio, San Severo (FG)
=Appellato=
- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
Con la sentenza in epigrafe indicata, oggetto del presente gravame, il Tribunale di Foggia, definitivamente pronunciando sull'opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 253/2016, emesso dallo stesso Parte_1
Tribunale, con il quale gli era stato ingiunto di pagare a , titolare della Controparte_1 ditta individuale Edil Pistillo, la somma di € 37.840,00, oltre interessi e spese, in relazione ai lavori eseguiti su un immobile di proprietà dello stesso , sito in Parte_1
San Severo alla Piazza Nicola Tondi n. 2, nel contraddittorio dell'opposto, accoglieva parzialmente l'opposizione e, revocato il decreto ingiuntivo, condannava Parte_1 al pagamento, in favore di , del minor importo di €
[...] Controparte_1
23.000,00, oltre interessi e spese di giudizio.
pagina 1 di 3 , con atto di citazione notificato a mezzo pec il 31.03.2023 Parte_1 ha proposto appello avverso tale pronuncia, chiedendone, previa sospensione dell'efficacia esecutiva, l'integrale riforma con il rigetto della domanda proposta in via monitoria dall'originario opposto ed il favore delle spese del doppio grado del giudizio.
Con comparsa depositata il 10.11.2023 si è costituito l'appellato, CP_1
, il quale, contestato estensivamente il gravame, ne ha chiesto il rigetto con
[...] il favore delle spese del grado.
Con ordinanza 24.11.2023, la Corte, disattesa l'istanza di inibitoria, ha rinviato la causa all'udienza del 20.06.2025 per la precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 352 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi ivi previsti.
All'indicata udienza del 20.06.2025, da tenersi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. -come da decreto del Presidente di sezione del 24.10.2023, contenente la espressa previsione che, in caso di mancato deposito delle note scritte entro le ore 08,00 della data dell'udienza, la causa sarebbe stata rinviata ad altra udienza ovvero assegnato altro termine per il deposito di note, con l'avvertimento che se nessuna delle parti avesse depositate le note nel nuovo termine o fosse comparsa all'udienza, la causa sarebbe stata cancellata dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo- nessuna delle parti ha depositato note scritte. Rinviata, quindi, la causa alla successiva udienza del 26/09/2025, da tenersi anch'essa con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., le parti nemmeno hanno depositato note scritte per detta udienza, ma, stante l'impedimento del nominato istruttore, la causa è stata nuovamente rinviata all'udienza odierna del 10.10.2025, da tenersi anch'essa con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come da provvedimento del Presidente di sezione ritualmente comunicato alle parti. Queste nemmeno per l'odierna udienza hanno depositato note scritte. Quindi, previa sostituzione del precedente istruttore, con il G.A. Francesco Mele, la causa è stata assunta in decisione.
=Motivi della decisione=
Come già evidenziato in premessa, all'udienza del 20/06/2025, tenutasi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti non hanno depositato le note scritte di precisazione delle conclusioni e nemmeno le hanno depositato alla successive udienza
26/09/2025, rinviata per impedimento del precedente istruttore, ed a quella odierna, entrambe da tenersi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c..
La causa va, quindi, cancellata dal ruolo ed il processo dichiarato estinto ai sensi del combinato disposto degli artt. 309 e 181 c.p.c. (nella formulazione successiva alla novella introdotta dal d.l. 25 giugno 2008 n. 112, conv., con mod., nella l. 133/08).
Quanto alla forma del provvedimento di estinzione, la giurisprudenza della Cassazione
è ormai costante nel senso che l'ordinanza collegiale con la quale sia stata dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ha il contenuto decisorio di una sentenza e, quindi, ove sia sottoscritta dal solo presidente che non ne risulti pure relatore o estensore, è
pagina 2 di 3 viziata da nullità insanabile, perché non redatta con l'osservanza delle forme di cui all'art. 132, 3° comma, c.p.c.. Pertanto, nei confronti di siffatto provvedimento sono esperibili i mezzi di impugnazione correlati alla sua natura di sentenza e il vizio radicale in parola è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (tra le più recenti, cfr. Cass. 26914/2020; negli stessi termini, anche 3128/2008).
Per l'affermazione del principio anche con riguardo all'ipotesi dell'estinzione dichiarata ai sensi dell'art. 181 c.p.c., cfr. anche Cass. 21586/18 che così si è espressa:
“Come è stato osservato in dottrina, dunque, in base alla disciplina suddetta, nei casi indicati, alla cancellazione della causa dal ruolo consegue, come effetto automatico ex lege, l'estinzione del processo. In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione.
Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'articolo 181 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi. Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631)”.
Le spese di lite restano a carico delle parti costituite che le hanno anticipate, ai sensi dell'art. 310, ult. co., c.p.c.
P.Q.M.
la Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 603/2023, resa
[...] Controparte_1 dal Tribunale di Foggia il 06.03.2023, così provvede:
1)-ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio ex artt. 181-309 c.p.c.;
3)- spese a carico delle parti costituite che le hanno anticipate.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in videoconferenza, in data 10 ottobre 2025
Il Presidente
Dott. Filippo Labellarte Il G.A. estensore avv. Francesco Mele
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