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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/04/2025, n. 5420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5420 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76334 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, tra
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Alba (CN), Via Santa Parte_1 P.IVA_1
Margherita n. 23, in persona del procuratore speciale Dott. , nato a [...] il 16 Parte_2
aprile 1974 (C.F. ) come da procura rilasciatagli innanzi al Notaio di C.F._1 Per_1
GL (CN) con atto in data 8 marzo 2018 n. 172/134, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Marco
Bergamaschi (C.F. e Nicolò Palmucci (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano (MI), Largo Francesco Richini n. 6, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di con Controparte_1 CP_1
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Canonaco (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata in Roma, via Tagliamento n. 14, giusta procura a rogito del Notaio dott. di Persona_2
Roma del 21/04/22, Rep. n. 65478, Racc. n. 33966, atto registrato a Roma 5 il 26/04/22, n. 5073 Serie
1/T
-parte convenuta-
pagina 1 di 8
OGGETTO: ripetizione di indebito – addizionale provinciale sulle accise
Conclusioni: come in atti.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, agiva in giudizio nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo il pagamento in favore della società attrice della somma di € 64.442,73, corrispondente all'importo versato a titolo di addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica nel biennio 2010-2011, oltre interessi, nonché spese e compensi del presente procedimento.
La parte attrice premetteva: di avere intrattenuto nel biennio 2010-2011 rapporto di fornitura di energia elettrica con la società di avere sempre provveduto al pagamento delle somme Controparte_1
richieste con le fatture emesse dalla società somministrante, comprendenti – tra l'altro – un importo corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2,
D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa, per complessivi € 64.442,73.
Affermava l'istante il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario, cosicché dovesse essere disapplicata.
Con comparsa del 11/12/2023 si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale domandava, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 10/1/2024 il giudice procedente assegnava i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Precisate le conclusioni all'udienza del 8/1/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui
pagina 2 di 8 all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai
200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (TUA -
Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale dell'energia elettrica, mediante l'esercizio del diritto di rivalsa.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo
1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2/2/2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in
Italia la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE, del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23/2/1992, è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010.
Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del 29/3/2010, volta alla definizione di un regime comune riguardanti alcuni aspetti delle accise gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n.
511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
pagina 3 di 8 Alla procedura d'infrazione seguiva l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le Regioni a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa ha posto e pone il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva (01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, ovvero per il periodo di disapplicazione della direttiva 2008/118/CE, in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la disapplicazione della direttiva richiamata e la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, a fronte del quale si pone il tema dell'individuazione dei rimedi a disposizione del giudice.
Va considerato innanzitutto che l'interpretazione conforme è soggetta a taluni limiti: il giudice, infatti, non potrà mai pervenire ad interpretazioni contra legem della norma o violative dei principi fondamentali, quali la certezza del diritto, l'irretroattività della norma ovvero l'aggravamento della responsabilità dell'individuo. Inoltre, tale principio esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da questa perseguito.
Nel caso in cui l'interpretazione conforme non sia possibile, occorre allora esaminare la norma eurounitaria e verificare se essa abbia effetto diretto e, di conseguenza, verificare che il ricorrente se ne possa avvalere nei confronti della resistente.
Infine, se neppure la disapplicazione risulta possibile, il giudice dovrà verificare se sussistono i presupposti per il risarcimento del danno, risarcimento a cui lo Stato membro è tenuto per inadempimento all'obbligo di conformare l'ordinamento interno a quello eurounitario.
Nella specie, l'interpretazione adeguatrice è stata ripetutamente esclusa dalla Suprema Corte, secondo cui la finalità specifica dell'accisa non può essere rinvenuta né in base alla norma impositiva, né a livello sistematico alla luce delle norme sugli enti locali.
Si deve, pertanto, verificare se sia possibile la disapplicazione della norma impositiva.
Si osserva che, a fronte dell'introduzione di plurimi giudizi, analoghi a quello in esame, aventi ad oggetto domande di ripetizione di indebito da parte degli utenti nei confronti dei fornitori di energia elettrica, i
Giudici di merito sono giunti a conclusioni diverse, talvolta accogliendo le stesse e talvolta respingendole: nell'un caso, sul presupposto che la normativa interna impositiva dell'obbligo di pagamento delle imposte per cui è causa in contrasto con la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia
pagina 4 di 8 dell'Unione europea, non potesse trovare applicazione, cosicché dovesse ritenersi indebita la pretesa dei fornitori di energia che avessero riversato tale indebita pretesa nei confronti dei consumatori finali, richiamando il principio di prevalenza del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale;
nell'altro, sul presupposto che le direttive eurounitarie non esplicassero effetti diretti nei rapporti tra privati (cd. rapporti orizzontali) e per l'effetto che la disapplicazione della norma interna non potesse essere operata dal
Giudice nell'ambito di controversie tra privati;
All'esito dell'annoso e lungo dibattito, di recente, sulla questione su richiesta del Tribunale di Como è intervenuta la Corte di Giustizia (cfr. Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22), all'esito della cui pronuncia si è reso necessario riesaminare l'orientamento assunto in precedenza da questa
Sezione.
In particolare la Corte di Giustizia ha esaminato le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, in generale, il sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea e, nello specifico, l'articolo 288, terzo comma, TFUE ostino alla disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, con la conseguenza di imporre un obbligo aggiuntivo
a un singolo, qualora ciò costituisca, secondo il sistema normativo nazionale (articolo 14, quarto comma,
[del decreto legislativo] n. 504/1995), il presupposto perché quest'ultimo possa far valere contro lo Stato
i diritti attribuitigli da tale direttiva. 2) Se il principio di effettività osti a una normativa nazionale
(articolo 14, quarto comma, [del decreto legislativo] n. 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato, bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria, laddove l'unica ragione d'illegittimità dell'imposta - ossia la contrarietà a una direttiva [dell'Unione] - possa essere fatta valere esclusivamente nel rapporto tra il soggetto obbligato al pagamento e l'Amministrazione Finanziaria, ma non in quello tra il primo e il consumatore finale, così impedendo, di fatto, l'operatività del rimborso o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata».
Sulla prima delle due questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia, si è pronunciata muovendo dalla premessa che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ha quindi, in sintesi, risposto dichiarando che l'articolo 288, terzo comma, TFUE dovesse essere interpretato nel senso che esso ostasse a che un giudice nazionale disapplicasse, in una controversia tra pagina 5 di 8 privati, una norma nazionale che istituisse un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponesse diversamente o che l'ente nei confronti del quale fosse fatta valere la contrarietà di detta imposta fosse soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponesse di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Sulla seconda questione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi. Tuttavia, ha affermato che, in deroga al principio del rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, la restituzione di somme indebitamente percepite potesse essere negata nell'ipotesi in cui essa comportasse un arricchimento senza causa degli aventi diritto, vale a dire quando fosse accertato che la persona tenuta al pagamento di detti importi ne avesse effettivamente traslato l'onere direttamente su un altro soggetto. Infatti, in una tale situazione, l'onere dell'imposta indebitamente percepita sarebbe sopportato non dal soggetto passivo, piuttosto dal consumatore finale sul quale l'onere è stato ribaltato.
Pertanto, rimborsare al soggetto passivo l'importo dell'imposta, che ha già percepito dal consumatore finale equivarrebbe, per tale soggetto passivo, a ricevere un doppio pagamento qualificabile come arricchimento senza causa, senza, tuttavia, porre rimedio alle conseguenze dell'illegittimità dell'imposta per il consumatore finale. Per contro, ha sostenuto che in questa situazione occorreva evitare che lo Stato membro interessato ottenesse un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, ha argomentato nel senso che, dato che tale ripercussione era stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosceva ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale aveva, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore dovesse avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore;
e in quest'ultimo caso, che tale soggetto passivo dovesse avere la possibilità di chiedere allo Stato la compensazione del rimborso effettuato.
Precisato ciò, la Corte ha ricordato, conformemente a una consolidata giurisprudenza, che in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spettasse all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali far esercitare il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico;
inoltre, che, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività imponesse che il consumatore finale fosse in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato.
pagina 6 di 8 Al contempo, la Corte ha evidenziato che una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e non può essere invocata, in quanto tale, contro il medesimo, con la conseguenza che i consumatori finali si trovino giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità invocando le disposizioni di cui alla direttiva 2008/118 e ad ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta, che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte dello Stato.
La Corte, alla luce delle informazioni a disposizione in merito alla normativa nazionale di riferimento e, fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, ha concluso che essa violasse il principio di effettività, non permettendo ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore (sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale) di un'imposta che ha a sua volta indebitamente versato allo Stato membro.
Per queste ragioni ha, quindi, risposto alla seconda questione dichiarando che “il principio di effettività dovesse essere interpretato nel senso che esso ostasse ad una normativa nazionale che non permettesse al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare eventualmente un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento fosse stato la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta”, e specificando che “tale motivo di illegittimità non potesse essere validamente invocato nell'ambito di tale azione di ripetizione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.”
Alla luce di quanto sopra esposto, applicando i principi di diritto predicati dalla Corte di giustizia nel richiamato recente arresto e considerato che il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, deve ritenersi che, nell'attuale sistema normativo, l'utente cui
è stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica non possa pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
pagina 7 di 8 Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Si ritiene infine, in ragione della natura controversa della questione, che sussistano ragioni per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- respinge le domande avanzate da parte attrice;
- dispone compensazione delle spese di lite tra le parti.
Roma, 07.04.2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
in persona del giudice onorario Maria Gabriella Zimpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 76334 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, tra
(C.F. e P.IVA , con sede legale in Alba (CN), Via Santa Parte_1 P.IVA_1
Margherita n. 23, in persona del procuratore speciale Dott. , nato a [...] il 16 Parte_2
aprile 1974 (C.F. ) come da procura rilasciatagli innanzi al Notaio di C.F._1 Per_1
GL (CN) con atto in data 8 marzo 2018 n. 172/134, rappresentata e difesa, dagli Avv.ti Marco
Bergamaschi (C.F. e Nicolò Palmucci (C.F. ) ed C.F._2 C.F._3
elettivamente domiciliata presso il loro Studio in Milano (MI), Largo Francesco Richini n. 6, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
-parte attrice-
e società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di con Controparte_1 CP_1
sede legale in Roma, Viale Regina Margherita, n. 125, (C.F. e n. di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma ), in persona del legale rappresentante pro tempore dott.ssa P.IVA_2 CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Canonaco (C.F. ) ed elettivamente C.F._4
domiciliata in Roma, via Tagliamento n. 14, giusta procura a rogito del Notaio dott. di Persona_2
Roma del 21/04/22, Rep. n. 65478, Racc. n. 33966, atto registrato a Roma 5 il 26/04/22, n. 5073 Serie
1/T
-parte convenuta-
pagina 1 di 8
OGGETTO: ripetizione di indebito – addizionale provinciale sulle accise
Conclusioni: come in atti.
FATTO Con atto di citazione ritualmente notificato in persona del legale rappresentante Parte_1
pro tempore, agiva in giudizio nei confronti di in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, chiedendo il pagamento in favore della società attrice della somma di € 64.442,73, corrispondente all'importo versato a titolo di addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica nel biennio 2010-2011, oltre interessi, nonché spese e compensi del presente procedimento.
La parte attrice premetteva: di avere intrattenuto nel biennio 2010-2011 rapporto di fornitura di energia elettrica con la società di avere sempre provveduto al pagamento delle somme Controparte_1
richieste con le fatture emesse dalla società somministrante, comprendenti – tra l'altro – un importo corrispondente all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, prevista dall'art. 6, comma 2,
D.L. n. 511/1988, addebitatale dal fornitore in via di rivalsa, per complessivi € 64.442,73.
Affermava l'istante il proprio diritto di agire per la ripetizione delle somme corrisposte a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica nei confronti del fornitore, per essere stato l'addebito di esse illegittimo in quanto operato in forza di norma impositiva in contrasto con il diritto eurounitario, cosicché dovesse essere disapplicata.
Con comparsa del 11/12/2023 si costituiva in giudizio in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, la quale domandava, nel merito, il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto.
Esperiti gli incombenti preliminari, all'udienza del 10/1/2024 il giudice procedente assegnava i termini per il deposito delle memorie istruttorie.
Precisate le conclusioni all'udienza del 8/1/2025, la causa veniva trattenuta in decisione con termini per memorie ex art. 190 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di ripetizione dell'indebito formulata da parte attrice nei confronti della parte convenuta è infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento.
Giova premettere un breve excursus della normativa regolante l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica.
L'imposta addizionale all'accise sull'energia elettrica è stata introdotta nel nostro ordinamento e regolamentata dall'art. 6 del D.L. n. 511/1988, il quale disponeva al comma 5, che “le addizionali di cui
pagina 2 di 8 all'art. 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle provincie nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle dei consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai
200 chilowatt”.
Il soggetto passivo di detta imposta è ricondotto a norma dell'art. 52 e ss. del D. Lgs. n. 504/1995 (TUA -
Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative) ai fornitori di energia elettrica, i quali, a mente dell'art. 56 dello stesso decreto, avrebbero potuto traslare il peso economico dell'imposizione sul consumatore finale dell'energia elettrica, mediante l'esercizio del diritto di rivalsa.
La disciplina nazionale è stata progressivamente oggetto di integrazione con la normativa comunitaria.
In particolare, con direttiva 92/12/CEE, all'art. 3 della è stato disposto che “I prodotti di cui al paragrafo
1”, tra i quali rientra anche l'energia elettrica in ragione dell'estensione di cui all'art. 3 della direttiva
2003/96/CE del 27 ottobre 2003, “possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione delle base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta”.
Con il D. Lgs. n. 26 del 2/2/2007, il cui art. 5 ha sostituito l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, è stata recepita in
Italia la direttiva 2003/96/CE, che ha sottoposto anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.
Con successiva direttiva comunitaria 2008/118/CE, del 16.12.2008, all'art. 1, con una disposizione in parte sovrapponibile alla formulazione dell'art. 3, par. 2 della direttiva 92/12/CEE del 23/2/1992, è stato statuito che “Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise…”, imponendo per l'applicabilità una finalità di riduzione dei costi connessi al consumo di energia elettrica o di coesione territoriale e sociale. La stessa direttiva imponeva, altresì, agli Stati membri l'obbligo di adottare le misure necessarie per adeguare i rispettivi ordinamenti entro il 1° gennaio 2010, con decorrenza dal 01.04.2010.
Detta direttiva comunitaria veniva recepita tardivamente dall'Italia con D. Lgs. n. 48 del 29/3/2010, volta alla definizione di un regime comune riguardanti alcuni aspetti delle accise gravanti, tra gli altri prodotti, anche sull'elettricità e su quelli energetici, senza, tuttavia, nulla disporre in merito all'art. 6 del D.L. n.
511/1988, così come modificato dal D. Lgs. 26/2007.
In ragione di tale parziale recepimento della direttiva nel 2011 la Commissione Europea avviava una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica di cui al citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 in contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
pagina 3 di 8 Alla procedura d'infrazione seguiva l'abrogazione del citato art. 6 del D.L. n. 511/1988 e per l'effetto dell'addizionale rispettivamente, con D. Lgs. n. 23/2011, e D. Lgs. 68/2011 per le Regioni a statuto ordinario e D.L. n. 16/2012 per le Regioni a statuto speciale, con decorrenza dal 01 gennaio 2012.
La tardiva trasposizione della direttiva comunitaria nel settore che ci occupa ha posto e pone il problema di ricostruire il regime applicabile per il periodo compreso fra il termine fissato per il recepimento della direttiva (01.04.2010) ed il 01 gennaio 2012, data da cui la direttiva è stata effettivamente attuata con l'abrogazione della disposizione istitutiva dell'addizionale, ovvero per il periodo di disapplicazione della direttiva 2008/118/CE, in cui l'imposta de qua è stata comunque corrisposta dal consumatore finale.
Orbene, la disapplicazione della direttiva richiamata e la complessità della questione esaminata ha prodotto un apprezzabile contrasto giurisprudenziale, a fronte del quale si pone il tema dell'individuazione dei rimedi a disposizione del giudice.
Va considerato innanzitutto che l'interpretazione conforme è soggetta a taluni limiti: il giudice, infatti, non potrà mai pervenire ad interpretazioni contra legem della norma o violative dei principi fondamentali, quali la certezza del diritto, l'irretroattività della norma ovvero l'aggravamento della responsabilità dell'individuo. Inoltre, tale principio esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti del loro potere, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest'ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo da questa perseguito.
Nel caso in cui l'interpretazione conforme non sia possibile, occorre allora esaminare la norma eurounitaria e verificare se essa abbia effetto diretto e, di conseguenza, verificare che il ricorrente se ne possa avvalere nei confronti della resistente.
Infine, se neppure la disapplicazione risulta possibile, il giudice dovrà verificare se sussistono i presupposti per il risarcimento del danno, risarcimento a cui lo Stato membro è tenuto per inadempimento all'obbligo di conformare l'ordinamento interno a quello eurounitario.
Nella specie, l'interpretazione adeguatrice è stata ripetutamente esclusa dalla Suprema Corte, secondo cui la finalità specifica dell'accisa non può essere rinvenuta né in base alla norma impositiva, né a livello sistematico alla luce delle norme sugli enti locali.
Si deve, pertanto, verificare se sia possibile la disapplicazione della norma impositiva.
Si osserva che, a fronte dell'introduzione di plurimi giudizi, analoghi a quello in esame, aventi ad oggetto domande di ripetizione di indebito da parte degli utenti nei confronti dei fornitori di energia elettrica, i
Giudici di merito sono giunti a conclusioni diverse, talvolta accogliendo le stesse e talvolta respingendole: nell'un caso, sul presupposto che la normativa interna impositiva dell'obbligo di pagamento delle imposte per cui è causa in contrasto con la normativa comunitaria, come interpretata dalla Corte di Giustizia
pagina 4 di 8 dell'Unione europea, non potesse trovare applicazione, cosicché dovesse ritenersi indebita la pretesa dei fornitori di energia che avessero riversato tale indebita pretesa nei confronti dei consumatori finali, richiamando il principio di prevalenza del diritto eurounitario rispetto a quello nazionale;
nell'altro, sul presupposto che le direttive eurounitarie non esplicassero effetti diretti nei rapporti tra privati (cd. rapporti orizzontali) e per l'effetto che la disapplicazione della norma interna non potesse essere operata dal
Giudice nell'ambito di controversie tra privati;
All'esito dell'annoso e lungo dibattito, di recente, sulla questione su richiesta del Tribunale di Como è intervenuta la Corte di Giustizia (cfr. Corte di giustizia dell'11/4/2024, nella causa C-316/22), all'esito della cui pronuncia si è reso necessario riesaminare l'orientamento assunto in precedenza da questa
Sezione.
In particolare la Corte di Giustizia ha esaminato le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se, in generale, il sistema delle fonti del diritto dell'Unione europea e, nello specifico, l'articolo 288, terzo comma, TFUE ostino alla disapplicazione, da parte del giudice nazionale, in una controversia tra privati, di una disposizione del diritto interno in contrasto con una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non recepita o non correttamente recepita, con la conseguenza di imporre un obbligo aggiuntivo
a un singolo, qualora ciò costituisca, secondo il sistema normativo nazionale (articolo 14, quarto comma,
[del decreto legislativo] n. 504/1995), il presupposto perché quest'ultimo possa far valere contro lo Stato
i diritti attribuitigli da tale direttiva. 2) Se il principio di effettività osti a una normativa nazionale
(articolo 14, quarto comma, [del decreto legislativo] n. 504/1995) che non consente al consumatore finale di chiedere il rimborso dell'imposta indebita direttamente allo Stato, bensì gli riconosce soltanto la facoltà di esperire un'azione civilistica per la ripetizione nei confronti del soggetto passivo, unico legittimato a ottenere il rimborso dall'Amministrazione finanziaria, laddove l'unica ragione d'illegittimità dell'imposta - ossia la contrarietà a una direttiva [dell'Unione] - possa essere fatta valere esclusivamente nel rapporto tra il soggetto obbligato al pagamento e l'Amministrazione Finanziaria, ma non in quello tra il primo e il consumatore finale, così impedendo, di fatto, l'operatività del rimborso o se, per garantire il rispetto dell'indicato principio, debba riconoscersi, in un caso siffatto, la legittimazione diretta del consumatore finale nei confronti dell'Erario, quale ipotesi di impossibilità o eccessiva difficoltà di conseguire dal fornitore il rimborso dell'imposta indebitamente pagata».
Sulla prima delle due questioni pregiudiziali, la Corte di Giustizia, si è pronunciata muovendo dalla premessa che, ai sensi dell'articolo 288, terzo comma, TFUE, il carattere vincolante di una direttiva, sul quale si fonda la possibilità di invocare quest'ultima, sussiste solo nei confronti dello «Stato membro cui è rivolta». Ha quindi, in sintesi, risposto dichiarando che l'articolo 288, terzo comma, TFUE dovesse essere interpretato nel senso che esso ostasse a che un giudice nazionale disapplicasse, in una controversia tra pagina 5 di 8 privati, una norma nazionale che istituisse un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponesse diversamente o che l'ente nei confronti del quale fosse fatta valere la contrarietà di detta imposta fosse soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponesse di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati.
Sulla seconda questione, la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo la quale gli Stati membri sono tenuti, in linea di principio, a rimborsare le imposte e i tributi percepiti in violazione del diritto dell'Unione, posto che il diritto di ottenere il rimborso di tali tributi è, in effetti, la conseguenza e il complemento dei diritti conferiti ai singoli dalle disposizioni del diritto dell'Unione che vietano tali tributi. Tuttavia, ha affermato che, in deroga al principio del rimborso di tributi incompatibili con il diritto dell'Unione, la restituzione di somme indebitamente percepite potesse essere negata nell'ipotesi in cui essa comportasse un arricchimento senza causa degli aventi diritto, vale a dire quando fosse accertato che la persona tenuta al pagamento di detti importi ne avesse effettivamente traslato l'onere direttamente su un altro soggetto. Infatti, in una tale situazione, l'onere dell'imposta indebitamente percepita sarebbe sopportato non dal soggetto passivo, piuttosto dal consumatore finale sul quale l'onere è stato ribaltato.
Pertanto, rimborsare al soggetto passivo l'importo dell'imposta, che ha già percepito dal consumatore finale equivarrebbe, per tale soggetto passivo, a ricevere un doppio pagamento qualificabile come arricchimento senza causa, senza, tuttavia, porre rimedio alle conseguenze dell'illegittimità dell'imposta per il consumatore finale. Per contro, ha sostenuto che in questa situazione occorreva evitare che lo Stato membro interessato ottenesse un beneficio dalla violazione del diritto dell'Unione. In particolare, ha argomentato nel senso che, dato che tale ripercussione era stata operata in base ad una facoltà che la normativa nazionale riconosceva ai fornitori e che, di conseguenza, il consumatore finale aveva, in definitiva, indebitamente sopportato detto onere economico supplementare, tale consumatore dovesse avere la possibilità di ottenere il rimborso di tale onere direttamente da tale Stato membro o dal soggetto passivo venditore;
e in quest'ultimo caso, che tale soggetto passivo dovesse avere la possibilità di chiedere allo Stato la compensazione del rimborso effettuato.
Precisato ciò, la Corte ha ricordato, conformemente a una consolidata giurisprudenza, che in assenza di una normativa dell'Unione in materia, spettasse all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le precise modalità procedurali secondo le quali far esercitare il diritto di ottenere il rimborso del suddetto onere economico;
inoltre, che, qualora tale rimborso si rivelasse impossibile o eccessivamente difficile da ottenere rivolgendosi ai fornitori interessati, il principio di effettività imponesse che il consumatore finale fosse in grado di rivolgere la propria domanda di rimborso direttamente allo Stato membro interessato.
pagina 6 di 8 Al contempo, la Corte ha evidenziato che una disposizione di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, seppur chiara, precisa e incondizionata, non può di per sé creare in capo ad un singolo un obbligo aggiuntivo a quelli previsti dalla normativa nazionale, e non può essere invocata, in quanto tale, contro il medesimo, con la conseguenza che i consumatori finali si trovino giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità invocando le disposizioni di cui alla direttiva 2008/118 e ad ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta, che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte dello Stato.
La Corte, alla luce delle informazioni a disposizione in merito alla normativa nazionale di riferimento e, fatta salva la loro verifica da parte del giudice del rinvio, ha concluso che essa violasse il principio di effettività, non permettendo ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore (sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale) di un'imposta che ha a sua volta indebitamente versato allo Stato membro.
Per queste ragioni ha, quindi, risposto alla seconda questione dichiarando che “il principio di effettività dovesse essere interpretato nel senso che esso ostasse ad una normativa nazionale che non permettesse al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare eventualmente un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento fosse stato la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta”, e specificando che “tale motivo di illegittimità non potesse essere validamente invocato nell'ambito di tale azione di ripetizione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.”
Alla luce di quanto sopra esposto, applicando i principi di diritto predicati dalla Corte di giustizia nel richiamato recente arresto e considerato che il nostro ordinamento non prevede una diversa efficacia della direttiva non recepita o malamente recepita, deve ritenersi che, nell'attuale sistema normativo, l'utente cui
è stata addebitata a titolo di rivalsa l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica non possa pretenderne la restituzione dal fornitore per effetto della contrarietà del diritto interno alla citata direttiva, non potendo il giudice nazionale, nell'ambito di un rapporto “orizzontale” tra utente finale e fornitore di energia elettrica, disapplicare la normativa interna in materia di addizionale all'accisa sull'energia elettrica per contrasto con la direttiva 2008/118/CE.
pagina 7 di 8 Ne consegue il rigetto della domanda attorea.
Le superiori osservazioni sono da ritenersi assorbenti rispetto alle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
Si ritiene infine, in ragione della natura controversa della questione, che sussistano ragioni per disporre la totale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- respinge le domande avanzate da parte attrice;
- dispone compensazione delle spese di lite tra le parti.
Roma, 07.04.2025
Il Giudice
Maria Gabriella Zimpo
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