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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/12/2025, n. 5453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5453 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 01/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13074/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ZANARELLO EMANUELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ta GLORIOSO LIDIA) Controparte_1
Avv. GIAMMARIA FRANCESCO) Controparte_2
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara l'estinzione del giudizio promosso dal ricorrente nei confronti della
[...]
CP_1
◊ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad euro
4.691,93, a titolo di differenze retributive per tredicesima mensilità, maturate dal
26/01/2016 al 31/12/2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma pari ad euro 1.746,56, a titolo di differenze retributive maturate per ROL, dal 26/01/2016
al 31/12/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
◊ pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con Controparte_2
separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 16/12/2022 il ricorrente riassumeva innanzi a codesto Tribunale il giudizio già introitato avanti al Tribunale di Ancona al fine di sentire: “1) … CONDANNARE la società al pagamento … CP_3
dell'importo di €. 14.914,28 (diconsi euro
quattordicimilanovecentoquattordici/28) a titolo di 13 ma, 14 ma e permessi non
corrisposti - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 2) ACCERTARE - ex
art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc la responsabilità
solidale della società per l'effetto 3) CONDANNARE - ex Controparte_4
art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc la società CP_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro SPA al PAGAMENTO … della somma lorda di €. 14.914,28 (diconsi
euroquattordicimilanovecentoquattordici/28) a titolo di 13 ma, 14 ma e permessi
non corrisposti, oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. A fondamento della domanda deduceva di essere stato alle dipendenze della e di avere CP_1
prestato la propria attività lavorativa, dal 26/01/2016 al 31/12/2021,
esclusivamente e continuativamente, presso l'appalto ad Ancona. CP_2
Costituitesi in giudizio con memorie difensive depositate rispettivamente in data
19/03/2023 e 20/03/2023, e reiteravano le eccezioni già CP_1 CP_2
articolate innanzi al Tribunale di Ancona ed insistevano per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa attraverso escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio,
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio nei confronti della in ragione CP_1
della relativa liquidazione giudiziale, e disposta la prosecuzione del procedimento nei soli confronti di Quindi, fissata udienza di discussione e decisione, CP_2
la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, in ordine alla disposta prosecuzione del giudizio nei confronti di non nuoce evidenziare quanto affermato dalla Suprema CP_2
Corte di Cassazione: “… l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei
condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura
concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri
condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla
competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro actractiva del tribunale fallimentare (Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 2
febbraio 2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria
del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto
all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto
del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale
fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo,
stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (cfr. Cass. 9 luglio
2005, n. 14468). Ancora recentemente è stato, infine, ribadito come, in materia
di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti
dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente
esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c.,
per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la
previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il
soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e,
d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente direttamente sul
patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del
debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che
non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle
ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle
somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione
dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al
riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. letto in
corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo
irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati
lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un
particolare vantaggio)” (Cass. n. 10543/2016; negli stessi termini anche Cass. n.
6333/2019).
CP_
2. Devesi, per altro verso, rilevare che il giudizio proposto nei confronti della e dichiarato interrotto non è mai stato riassunto nei termini di legge e che lo
[...]
stesso deve pertanto ritenersi estinto ai sensi dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c.
3. Sempre preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito dedotto in giudizio dal lavoratore e relativo al periodo antecedente al
4/08/2017 formulata da giacché, come chiarito con orientamento CP_2
oramai consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione, “… il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e
del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione delle
fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da
stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di
entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione
del rapporto di lavoro)” (cfr. Cass., 6/09/2022, n. 26246).
Trattandosi nella fattispecie di crediti retributivi relativi a rapporto lavorativo sorto nel gennaio 2016, poi convertito, con decorrenza 01/01/2017, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e conclusosi nel dicembre 2021 - è evidente come non possa ritenersi maturato, contrariamente a quanto asserito da CP_2
alcun termine di prescrizione.
Per completezza può pure aggiungersi che la conversione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato non dà luogo alla nascita di un nuovo rapporto lavorativo, bensì determina la modifica delle condizioni del rapporto esistente,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mantenendone la continuità. Vieppiù, nel caso di specie la continuità del rapporto trova conferma anche nelle buste paga versate in atti dal ricorrente e nelle quali è
indicata come data di inizio del rapporto lavorativo di cui si discute proprio quella del rapporto a tempo determinato (26/01/2016).
4. Nel merito, il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Il ricorrente ha agito nei confronti di deducendone la responsabilità CP_2
solidale con la società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo CP_1
comma, del D. Lgs. n. 276/2003.
Tale norma dispone testualmente che: “Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità
complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione
del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili
di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento
unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il
committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il
beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità
solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove
previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le
regole generali”.
La disposizione normativa, dunque, disciplina la responsabilità solidale del committente in caso di appalto di opere o servizi, prevedendo, appunto, che il committente (imprenditore o datore di lavoro) risponda in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori per il pagamento di retribuzioni,
contributi previdenziali e premi assicurativi ai lavoratori. In ossequio al dato letterale della disposizione, debbono certamente escludersi dall'ambito della responsabilità solidale sia i crediti maturati in periodi diversi da quelli in cui l'appalto abbia avuto esecuzione, sia quelli di natura non retributiva o previdenziale, come ad esempio quelli di natura risarcitoria.
4.1 Ora, la prova testimoniale raccolta durante la fase istruttoria del giudizio ha sufficientemente confermato quanto dedotto in ricorso dal dipendente, ovvero ch'egli ha sempre lavorato, in via esclusiva, quale dipendente , presso il CP_1
cantiere di Ancona. Il teste infatti, escusso CP_2 Testimone_1
all'udienza del giorno 20/03/2024, ha testualmente riferito: “… Ho iniziato a
lavorare per ISOLSUD nel 2014 e in quella occasione conobbi il ricorrente. Noi
lavoravamo per ISOLSUD nel cantiere di Ancona. Io ho lavorato lì sino al 2022
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro così come il ricorrente;
abbiamo lavorato nel cantiere di Ancona alla costruzione
delle navi indicate nell'elenco indicato al capitolo 5 del ricorso, ad eccezione della
SC e . Ho lavorato soltanto nel cantiere di Ancona per ISOLSUD dal Tes_2
2014 al 2022 così come il ricorrente. Nel cantiere di Ancona venivano effettuate
le realizzazioni delle navi che ho indicato nell'elenco che mi è stato mostrato …”.
Tale circostanza, peraltro, trova correlato e già adeguato supporto anche nella documentazione prodotta dal ricorrente (vedasi in particolare: tesserino all. n. 2 al ricorso;
contratto a tempo determinato del 26/01/2016, all. CP_2
n. 3 al ricorso;
trasformazione contratto 01/01/2017, all. 4 al ricorso;
visura all. n. 13 al ricorso;
varo navi, all. 16 al ricorso) consentendo CP_2
agevolmente di superare le imprecisioni del teste sulla data di inizio del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della evidenziate dalla resistente nelle CP_1
note conclusive. Dai documenti surrichiamati, infatti, e considerato che nessuna delle parti ha mai dubitato dell'appalto stipulato illo tempore tra le due convenute, emerge chiaramente che l'appalto in questione trovava svolgimento nella sede operativa della ubicata ad Ancona e che il ricorrente, sin CP_2
dall'atto dell'assunzione nel 2016, è stato specificamente e continuativamente adibito al medesimo per la realizzazione delle navi all'epoca in corso di costruzione nello stabilimento per conto di CP_2
Alla luce di quanto sopra, quindi, non può che ritenersi sussistente la responsabilità solidale tra la società datrice di lavoro e la ai CP_1 CP_2
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003.
5. Il ricorrente ha chiesto il pagamento di permessi non goduti, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
Orbene – ribadito che la responsabilità solidale del committente nei confronti dei
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoratori per i debiti dell'appaltatore riguarda esclusivamente “i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” (art. 29, comma 2,
d.lgs. 276/2003) - giova evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nel D.
Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera
rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il
datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto
elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività
sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
dovendo invece l'applicabilità del
predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo
di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre
2018, n. 27678). Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione di
collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su
un nesso meramente occasionale con esso (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass.
17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n.
14290; Cass. 8 settembre 2014, n. 18852)” (Cassazione civile sez. lav. 06
novembre 2019 n. 28517).
Premesso quanto chiarito dai Giudici di legittimità, in ordine alla tredicesima mensilità deve evidenziarsi che l'art. 21 del CCNL coibenti prevede che: “l'impresa
è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia,
una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di
fatto percepita dal lavoratore stesso” e ha inserito tale emolumento tra gli elementi aggiuntivi alla retribuzione (l'art. 15, al punto n. 2, dispone, difatti, che:
“2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compenso per
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b)
eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
c) Elemento aggiuntivo
della retribuzione;
d) premio di produzione o indennità sostitutive (Elemento
retributivo scorporato per gli operatori di vendita già viaggiatori o piazzisti); e)
eventuali provvigioni, interessenze, ecc.; f) tredicesima mensilità; g) eventuali
premi o gratifiche aventi carattere continuativo”). Sicché, circa la debenza delle differenze retributive per tale voce di credito – avente natura retributiva - non sussiste alcun dubbio.
In ordine alla quattordicesima mensilità, invece, deve osservarsi che nel citato
CCNL coibenti, nell'ambito di un “chiarimento a verbale” all'art. 15, è previsto che:
“Il premio speciale di cui all'art.
1 - Parte comune - del C.C.N.L. 1° marzo 1972 è
stato abolito e sostituito, a livello aziendale, con l'erogazione di una 14ª mensilità
da liquidarsi secondo i criteri della 13ª mensilità”. Dal tenore letterale della disposizione richiamata risulta assolutamente chiaro che tale emolumento sia dovuto solo se previsto da uno specifico accordo “a livello aziendale”; accordo del quale non è stata fornita dal ricorrente prova alcuna. Ne consegue, quindi, il rigetto della domanda attorea limitatamente a tale voce di credito.
Infine, con riferimento ai permessi per la riduzione dell'orario di lavoro (ROL)
indicati dall'art. 13 del CCNL – riconosciutane la loro natura retributiva (cfr. Cass.
n. 10356/2016) – non può che dichiararsene la debenza da parte di CP_2
6. Circa la quantificazione della pretesa creditoria attorea, non possono che condividersi le conclusioni del nominato CTU, il quale - all'esito di un'indagine contabile che appare al Tribunale interamente persuasiva, in quanto compiuta in stretta osservanza dei criteri indicati nell'ordinanza che ne ha disposto l'espletamento, con rigorosa metodologia di calcolo ed esaustiva rappresentazione
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle voci e dei parametri utilizzati e della relativa rielaborazione - ha quantificato in euro 4.691,93 la voce di credito per differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità ed in euro 1.746,56 la voce di credito per differenze retributive a titolo di ROL;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. E
per tali somme si dispone statuizione di condanna.
7. La sopravvenuta liquidazione giudiziale della rende superflua la CP_1
disamina della subordinata domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti da dovendo per essa operare il foro fallimentare. CP_2
8. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del giorno 01/12/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 13074/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. ZANARELLO EMANUELE) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ta GLORIOSO LIDIA) Controparte_1
Avv. GIAMMARIA FRANCESCO) Controparte_2
resistente
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara l'estinzione del giudizio promosso dal ricorrente nei confronti della
[...]
CP_1
◊ condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
Tribunale di Palermo sez. Lavoro al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma pari ad euro
4.691,93, a titolo di differenze retributive per tredicesima mensilità, maturate dal
26/01/2016 al 31/12/2021, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, al pagamento in favore del ricorrente, della complessiva somma pari ad euro 1.746,56, a titolo di differenze retributive maturate per ROL, dal 26/01/2016
al 31/12/2021, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo;
◊ condanna , in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2
al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.695,00, oltre rimborso forfettario, cassa ed iva come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
◊ pone definitivamente a carico di le spese di CTU, liquidate con Controparte_2
separato decreto.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato in data 16/12/2022 il ricorrente riassumeva innanzi a codesto Tribunale il giudizio già introitato avanti al Tribunale di Ancona al fine di sentire: “1) … CONDANNARE la società al pagamento … CP_3
dell'importo di €. 14.914,28 (diconsi euro
quattordicimilanovecentoquattordici/28) a titolo di 13 ma, 14 ma e permessi non
corrisposti - oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge. 2) ACCERTARE - ex
art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc la responsabilità
solidale della società per l'effetto 3) CONDANNARE - ex Controparte_4
art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc la società CP_2
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro SPA al PAGAMENTO … della somma lorda di €. 14.914,28 (diconsi
euroquattordicimilanovecentoquattordici/28) a titolo di 13 ma, 14 ma e permessi
non corrisposti, oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di
giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge”. A fondamento della domanda deduceva di essere stato alle dipendenze della e di avere CP_1
prestato la propria attività lavorativa, dal 26/01/2016 al 31/12/2021,
esclusivamente e continuativamente, presso l'appalto ad Ancona. CP_2
Costituitesi in giudizio con memorie difensive depositate rispettivamente in data
19/03/2023 e 20/03/2023, e reiteravano le eccezioni già CP_1 CP_2
articolate innanzi al Tribunale di Ancona ed insistevano per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa attraverso escussione testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio,
veniva dichiarata l'interruzione del giudizio nei confronti della in ragione CP_1
della relativa liquidazione giudiziale, e disposta la prosecuzione del procedimento nei soli confronti di Quindi, fissata udienza di discussione e decisione, CP_2
la causa, sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti mediante note scritte ex art. 127 ter c.p.c., viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza.
◊
1. In via preliminare, in ordine alla disposta prosecuzione del giudizio nei confronti di non nuoce evidenziare quanto affermato dalla Suprema CP_2
Corte di Cassazione: “… l'improcedibilità del giudizio fra il creditore ed uno dei
condebitori in solido, determinata dalla soggezione del secondo a procedura
concorsuale, non impedisce che il giudizio prosegua nei confronti degli altri
condebitori in bonis nella sede ordinaria, ivi compresa quella derivante dalla
competenza per materia del giudice del lavoro, che pure non deroga alla vis
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro actractiva del tribunale fallimentare (Cass. 24 febbraio 2011, n. 4464; Cass. 2
febbraio 2010, n. 2411). D'altro canto, l'autonomia del giudizio in sede ordinaria
del creditore nei confronti di uno dei condebitori in solido, rispetto
all'improcedibilità del giudizio nei confronti del debitore principale per effetto
del suo fallimento, non comporta l'attrazione nella competenza del tribunale
fallimentare anche della causa promossa dal creditore nei confronti del primo,
stante il carattere solidale della responsabilità dello stesso (cfr. Cass. 9 luglio
2005, n. 14468). Ancora recentemente è stato, infine, ribadito come, in materia
di appalto, l'apertura del procedimento fallimentare nei confronti
dell'appaltatore non comporti l'improcedibilità dell'azione precedentemente
esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c.,
per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la
previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il
soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio dell'insolvenza del debitore e,
d'altra parte, si tratta di un'azione diretta, incidente direttamente sul
patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del
debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che
non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle
ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle
somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione
dell'opera appaltata (Cass. 14 gennaio 2016, n. 515, che ha pure escluso al
riguardo sospetti di incostituzionalità, con riferimento all'art. 3 Cost. letto in
corrispondenza del principio della par condicio creditorum, non essendo
irrazionale una norma che accordi uno specifico beneficio a determinati
lavoratori, anche rispetto ad altri, per l'attività lavorativa dai medesimi
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro espletata e dalla quale un altro soggetto, quale il committente, abbia ricavato un
particolare vantaggio)” (Cass. n. 10543/2016; negli stessi termini anche Cass. n.
6333/2019).
CP_
2. Devesi, per altro verso, rilevare che il giudizio proposto nei confronti della e dichiarato interrotto non è mai stato riassunto nei termini di legge e che lo
[...]
stesso deve pertanto ritenersi estinto ai sensi dell'art. 307, commi 3 e 4, c.p.c.
3. Sempre preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di prescrizione del credito dedotto in giudizio dal lavoratore e relativo al periodo antecedente al
4/08/2017 formulata da giacché, come chiarito con orientamento CP_2
oramai consolidato dalla Suprema Corte di Cassazione, “… il rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, così come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e
del D. Lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione delle
fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da
stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di
entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a
norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione
del rapporto di lavoro)” (cfr. Cass., 6/09/2022, n. 26246).
Trattandosi nella fattispecie di crediti retributivi relativi a rapporto lavorativo sorto nel gennaio 2016, poi convertito, con decorrenza 01/01/2017, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e conclusosi nel dicembre 2021 - è evidente come non possa ritenersi maturato, contrariamente a quanto asserito da CP_2
alcun termine di prescrizione.
Per completezza può pure aggiungersi che la conversione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato non dà luogo alla nascita di un nuovo rapporto lavorativo, bensì determina la modifica delle condizioni del rapporto esistente,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro mantenendone la continuità. Vieppiù, nel caso di specie la continuità del rapporto trova conferma anche nelle buste paga versate in atti dal ricorrente e nelle quali è
indicata come data di inizio del rapporto lavorativo di cui si discute proprio quella del rapporto a tempo determinato (26/01/2016).
4. Nel merito, il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
Il ricorrente ha agito nei confronti di deducendone la responsabilità CP_2
solidale con la società datrice di lavoro ai sensi dell'art. 29, secondo CP_1
comma, del D. Lgs. n. 276/2003.
Tale norma dispone testualmente che: “Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono
individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità
complessiva degli appalti, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente
imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché
con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione
del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili
di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente
imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento
unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il
committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il
beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità
solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva può essere intentata nei
confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali
subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove
previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le
regole generali”.
La disposizione normativa, dunque, disciplina la responsabilità solidale del committente in caso di appalto di opere o servizi, prevedendo, appunto, che il committente (imprenditore o datore di lavoro) risponda in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori per il pagamento di retribuzioni,
contributi previdenziali e premi assicurativi ai lavoratori. In ossequio al dato letterale della disposizione, debbono certamente escludersi dall'ambito della responsabilità solidale sia i crediti maturati in periodi diversi da quelli in cui l'appalto abbia avuto esecuzione, sia quelli di natura non retributiva o previdenziale, come ad esempio quelli di natura risarcitoria.
4.1 Ora, la prova testimoniale raccolta durante la fase istruttoria del giudizio ha sufficientemente confermato quanto dedotto in ricorso dal dipendente, ovvero ch'egli ha sempre lavorato, in via esclusiva, quale dipendente , presso il CP_1
cantiere di Ancona. Il teste infatti, escusso CP_2 Testimone_1
all'udienza del giorno 20/03/2024, ha testualmente riferito: “… Ho iniziato a
lavorare per ISOLSUD nel 2014 e in quella occasione conobbi il ricorrente. Noi
lavoravamo per ISOLSUD nel cantiere di Ancona. Io ho lavorato lì sino al 2022
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro così come il ricorrente;
abbiamo lavorato nel cantiere di Ancona alla costruzione
delle navi indicate nell'elenco indicato al capitolo 5 del ricorso, ad eccezione della
SC e . Ho lavorato soltanto nel cantiere di Ancona per ISOLSUD dal Tes_2
2014 al 2022 così come il ricorrente. Nel cantiere di Ancona venivano effettuate
le realizzazioni delle navi che ho indicato nell'elenco che mi è stato mostrato …”.
Tale circostanza, peraltro, trova correlato e già adeguato supporto anche nella documentazione prodotta dal ricorrente (vedasi in particolare: tesserino all. n. 2 al ricorso;
contratto a tempo determinato del 26/01/2016, all. CP_2
n. 3 al ricorso;
trasformazione contratto 01/01/2017, all. 4 al ricorso;
visura all. n. 13 al ricorso;
varo navi, all. 16 al ricorso) consentendo CP_2
agevolmente di superare le imprecisioni del teste sulla data di inizio del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze della evidenziate dalla resistente nelle CP_1
note conclusive. Dai documenti surrichiamati, infatti, e considerato che nessuna delle parti ha mai dubitato dell'appalto stipulato illo tempore tra le due convenute, emerge chiaramente che l'appalto in questione trovava svolgimento nella sede operativa della ubicata ad Ancona e che il ricorrente, sin CP_2
dall'atto dell'assunzione nel 2016, è stato specificamente e continuativamente adibito al medesimo per la realizzazione delle navi all'epoca in corso di costruzione nello stabilimento per conto di CP_2
Alla luce di quanto sopra, quindi, non può che ritenersi sussistente la responsabilità solidale tra la società datrice di lavoro e la ai CP_1 CP_2
sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003.
5. Il ricorrente ha chiesto il pagamento di permessi non goduti, tredicesima mensilità e quattordicesima mensilità.
Orbene – ribadito che la responsabilità solidale del committente nei confronti dei
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoratori per i debiti dell'appaltatore riguarda esclusivamente “i trattamenti
retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto” (art. 29, comma 2,
d.lgs. 276/2003) - giova evidenziare che la Suprema Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di responsabilità solidale del committente con
l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nel D.
Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, deve essere interpretata in maniera
rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il
datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, in quanto
elementi integranti la retribuzione, per l'istituzione di un nesso di corrispettività
sinallagmatica con la prestazione lavorativa;
dovendo invece l'applicabilità del
predetto regime di responsabilità essere esclusa per le somme liquidate a titolo
di risarcimento del danno (Cass. 19 maggio 2016, n. 10354; Cass. 30 ottobre
2018, n. 27678). Queste, infatti, lungi dall'intrattenere una relazione di
collegamento causale con il rapporto di lavoro, hanno una matrice radicata su
un nesso meramente occasionale con esso (Cass. 1 dicembre 1998, n. 12168; Cass.
17 luglio 2003, n. 11212; Cass. 21 luglio 2008, n. 20087; Cass. 8 agosto 2012, n.
14290; Cass. 8 settembre 2014, n. 18852)” (Cassazione civile sez. lav. 06
novembre 2019 n. 28517).
Premesso quanto chiarito dai Giudici di legittimità, in ordine alla tredicesima mensilità deve evidenziarsi che l'art. 21 del CCNL coibenti prevede che: “l'impresa
è tenuta a corrispondere al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia,
una tredicesima mensilità di importo pari alla retribuzione globale mensile di
fatto percepita dal lavoratore stesso” e ha inserito tale emolumento tra gli elementi aggiuntivi alla retribuzione (l'art. 15, al punto n. 2, dispone, difatti, che:
“2) Sono elementi aggiuntivi alla retribuzione i seguenti: a) compenso per
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro eventuale lavoro eccedente, straordinario, notturno, festivo ed a turni;
b)
eventuali indennità attribuite per specifiche circostanze;
c) Elemento aggiuntivo
della retribuzione;
d) premio di produzione o indennità sostitutive (Elemento
retributivo scorporato per gli operatori di vendita già viaggiatori o piazzisti); e)
eventuali provvigioni, interessenze, ecc.; f) tredicesima mensilità; g) eventuali
premi o gratifiche aventi carattere continuativo”). Sicché, circa la debenza delle differenze retributive per tale voce di credito – avente natura retributiva - non sussiste alcun dubbio.
In ordine alla quattordicesima mensilità, invece, deve osservarsi che nel citato
CCNL coibenti, nell'ambito di un “chiarimento a verbale” all'art. 15, è previsto che:
“Il premio speciale di cui all'art.
1 - Parte comune - del C.C.N.L. 1° marzo 1972 è
stato abolito e sostituito, a livello aziendale, con l'erogazione di una 14ª mensilità
da liquidarsi secondo i criteri della 13ª mensilità”. Dal tenore letterale della disposizione richiamata risulta assolutamente chiaro che tale emolumento sia dovuto solo se previsto da uno specifico accordo “a livello aziendale”; accordo del quale non è stata fornita dal ricorrente prova alcuna. Ne consegue, quindi, il rigetto della domanda attorea limitatamente a tale voce di credito.
Infine, con riferimento ai permessi per la riduzione dell'orario di lavoro (ROL)
indicati dall'art. 13 del CCNL – riconosciutane la loro natura retributiva (cfr. Cass.
n. 10356/2016) – non può che dichiararsene la debenza da parte di CP_2
6. Circa la quantificazione della pretesa creditoria attorea, non possono che condividersi le conclusioni del nominato CTU, il quale - all'esito di un'indagine contabile che appare al Tribunale interamente persuasiva, in quanto compiuta in stretta osservanza dei criteri indicati nell'ordinanza che ne ha disposto l'espletamento, con rigorosa metodologia di calcolo ed esaustiva rappresentazione
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro delle voci e dei parametri utilizzati e della relativa rielaborazione - ha quantificato in euro 4.691,93 la voce di credito per differenze retributive a titolo di tredicesima mensilità ed in euro 1.746,56 la voce di credito per differenze retributive a titolo di ROL;
il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo. E
per tali somme si dispone statuizione di condanna.
7. La sopravvenuta liquidazione giudiziale della rende superflua la CP_1
disamina della subordinata domanda di garanzia avanzata nei suoi confronti da dovendo per essa operare il foro fallimentare. CP_2
8. Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi indicati dal D.M. n. 147/2022 per le cause di lavoro di valore da euro 5.200,01 ad euro 26.000.
◊
Così deciso in Palermo, il 13/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro