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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6748 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 3807/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 3807/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Di Palma e Giovanni Parte_1
BA CC;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Sorrentino e Controparte_1
AN OR;
APPELLATA nonché contro
C.F./P.I. rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_1
Avv.ti Massimiliano Porcelli e Alberto Russo.
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n°2003/2020, pubblicata il 2/10/2020, il Tribunale di Napoli Nord, all'esito del procedimento recante R.G.Cont n°1142/2018, rigettava le domande proposte da nei confronti della Società e Parte_1 Controparte_1
della e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio Controparte_2
che liquidava in € 6.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti convenute.
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte , in Parte_1
qualità di imprenditore agricolo, premetteva di aver acquistato nel mese di settembre 2016 dalla Società Cacciapuoti Vincenzo srl, 60 kg di sementi di fave denominate “Or Meraviglia di Natale” prodotte dalla Controparte_1
Descriveva, quindi, le caratteristiche tecniche del prodotto e dichiarava di aver immediatamente proceduto alla semina del medesimo al fine di effettuare la raccolta e la vendita dei frutti nel periodo febbraio/marzo 2017. La raccolta, a suo dire, non avrebbe generato i frutti sperati in quanto il prodotto finale non era conforme alle caratteristiche descritte dal venditore al momento dell'acquisto
(cd. aliud pro alio). Tale circostanza gli avrebbe cagionato la perdita totale del raccolto per circa 18000 kg. di fave. Asseriva ancora che, in data 10 maggio
2017, al termine del processo di fioritura, procedeva alla messa in mora delle convenute con le quali avviava uno scambio di corrispondenza tramite mail, culminato in data 11 ottobre 2017 nella richiesta di procedere alla negoziazione assistita che veniva però rifiutata. Decideva, pertanto, di agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento delle parti convenute in conseguenza dei vizi del prodotto venduto avente pagina 2 di 12 caratteristiche del tutto difformi da quanto promesso, in applicazione degli artt.
1453 c.c, 1490, 1492, 1493,1494 e 1497 c.c., con la condanna solidale delle convenute stesse al pagamento della somma di € 34.414,63 tanto per il mancato guadagno, quanto per il danno sofferto a causa dei denunciati vizi, oltre all'ulteriore condanna al pagamento della somma di € 5.046,00 per le spese sostenute per la coltura, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato difensore.
Si costituiva la produttrice contestando, in fatto ed in diritto, Controparte_1
la avversa pretesa deducendone l'infondatezza nel merito, la intervenuta decadenza dalla possibilità di far valere i vizi redibitori per il decorso dei termini di legge, nonché la insussistenza delle condizioni per considerare l'intervenuta vendita di un “aliud pro alio”. Al contempo contestava anche la sussistenza ed
'ammontare del danno così come quantificato e descritto dal ricorrente.
Chiedeva, infine, previo differimento della prima udienza, la chiamata in causa della Controparte_3
Si costituiva anche la società venditrice del prodotto Controparte_2
contestando, in fatto ed in diritto, l'avversa pretesa deducendo la totale responsabilità dell'attore nella mancata riuscita del raccolto, in quanto la stessa relazione peritale di parte nulla aveva rilevato sullo stato del prodotto al momento della semina avvenuta a circa un mese dall'acquisto. Adduceva inoltre che non vi era alcuna prova delle modalità di conservazione del prodotto stesso da parte dell'acquirente, né che quello seminato fosse proprio quello acquistato dalla s.r.l. CP_2
In subordine invocava eventualmente la responsabilità del produttore con conseguenziale inammissibilità o infondatezza della domanda risolutoria del contratto e di quella risarcitoria proposta nei suoi confronti.
pagina 3 di 12 Eccepiva in ogni caso anche la prescrizione e decadenza della azione proposta dall'attore e concludeva per la inammissibilità o il rigetto delle avverse domande con esclusione di ogni sua forma di responsabilità e vittoria di spese di lite.
Il Tribunale, come innanzi esposto, rigettava le domande dell'attore ritenendo che questi non avrebbe provato di aver rispettato il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta previsto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei dedotti vizi.
Difatti secondo il giudice di prime cure il ricorrente avrebbe dovuto procedere alla denuncia dei vizi occulti già nel marzo 2017, cioè a fioritura delle piante ultimata, in quanto già in quel momento aveva riscontrato anomalie nella crescita, nelle dimensioni, nella fioritura e nella produzione dei baccelli.
Aggiungeva che, pur volendo far decorrere detto termine dalla consegna alle controparti della perizia redatta da tecnico incaricato dall'attore che rilevava i vizi dei semi, si sarebbe comunque verificata la decadenza dall'azione di garanzia in quanto tale perizia era datata 25.04.2017, mentre la comunicazione della stessa alle controparti è avvenuta solo il 12.05.2017, quindi ben oltre gli otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.
Il Tribunale rigettava anche la domanda di risoluzione e risarcimento del danno per “aliud pro alio”, fattispecie diversa da quella disciplinata dagli artt. 1490 e ss c.c. e non sottoposta al termine decadenziale degli otto giorni per la denuncia dei vizi, sostenendo che dalla stessa prospettazione dei fatti resa dall'attore si evinceva che questi non lamentava la consegna di una cosa appartenente a genere diverso da quello pattuito, ma il difetto delle qualità essenziali delle sementi acquistate, deducendo quindi un vizio che sarebbe stato suo onere denunziare nei termini perentori decadenziali di cui al 1495 c.c.
I. Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 30.10.2020 a mezzo pec, articolando una serie di motivi di seguito sinteticamente esposti.
pagina 4 di 12 Con un primo motivo di appello il chiede che sia pronunciata la nullità Pt_1
della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c. in quanto il giudice di primo grado non avrebbe letto, a suo dire, il dispositivo in udienza, elemento questo strutturale e indefettibile per la validità della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Con secondo motivo di gravame deduce la nullità della sentenza per avere il giudice di prime cure errato nella valutazione e nell'accertamento delle risultanze probatorie e degli elementi di fatto acquisiti in primo grado in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Secondo l'appellante, con l'omessa ammissione delle prove richieste dalle parti, ed in particolare della CTU e della prova testimoniale, si sarebbe concretizzato un travisamento dei fatti ed un errata interpretazione di essi e delle prove che ha portato ad una pronuncia finale scorretta ed illogica.
Con un terzo motivo di appello, il ripropone la domanda rigettata dal Pt_1
primo giudice di risoluzione del contratto stipulato con la per Controparte_2
vendita e consegna di un aliud pro alio. Anche sul punto, a dire dell'appellante, il giudice di prime cure, rigettando la richiesta di CTU, avrebbe erroneamente valutato e interpretato il materiale probatorio prodotto ed in particolare la consulenza tecnica di parte, dalla quale emergerebbe invece in maniera evidente che la merce venduta mancava totalmente delle qualità minimali promesse e necessarie per un suo qualunque impiego sul mercato.
Con un quarto motivo di impugnativa, l'appellante contestava la liquidazione dei compensi professionali effettuata dal giudice di primo grado poiché considerata sproporzionata ed illegittima.
Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità dell'appello ex 348 c.p.c. per la tardiva iscrizione a ruolo e/o l'inammissibilità dei documenti allegati all'atto di citazione in appello, poiché
pagina 5 di 12 depositati oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., richiamato dall'art. 347
c.p.c.
Chiedevano inoltre nel merito, per tutte le ragioni espresse nelle rispettive comparse di risposta cui si rinvia in questa sede, che abbiansi qui per riportate e trascritte, la conferma integrale della sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande attoree, con relativa condanna di questi alle spese del giudizio di appello.
******************************
In via preliminare infondata è l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Al riguardo si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività della iscrizione a ruolo in quanto essa risulta regolarmente effettuata in data
05.11.2020 ovvero entro il termine di legge di 10 giorni decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 30.10.2020, a nulla rilevando sul punto la circostanza dedotta dall'appellato che in data successiva vi è stata una integrazione della documentazione indicata nell'atto introduttivo.
pagina 6 di 12 Ciò premesso, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Per ragioni di opportunità e chiarezza espositiva, considerato il rapporto di pregiudizialità e la stretta connessione tra le questioni con essi sollevati, i motivi di gravame sopra illustrati saranno unitariamente trattati da questa Corte.
In via preliminare risulta palesemente infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c sollevata col primo motivo di gravame.
Difatti dal verbale di udienza del 02.10.2017 si legge che alle ore 10.28 il giudice ha dichiarato chiusa la discussione e che alle ore 18 dello stesso giorno, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza oggetto di gravame e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con ciò chiudendo l'udienza. Pertanto, in assenza di qualsivoglia prova contraria, appare pienamente rispettata la contestualità in un'unica udienza, come prevista dalla norma, tra discussione della causa e lettura del dispositivo e delle motivazioni.
Passando all'analisi del merito, le censure mosse dall'appellante sono da rigettare in quanto si fondano sull'errato presupposto che il giudice di prime cure abbia errato nella valutazione del materiale probatorio prodotto poiché, a suo dire, avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie di parte, disponendo l'assunzione della prova testimoniale volta a far accertare la tempestività della denunzia del vizio e della CTU finalizzata all'accertamento della effettiva sussistenza dei difetti denunciati.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, infatti, attraverso l'esperimento della prova testimoniale egli avrebbe potuto dimostrare di aver avuto conoscenza della perizia di parte, che rilevava il vizio, entro gli otto giorni antecedenti la comunicazione/denuncia indirizzata alle parti convenute e di non essere quindi incorso nella decadenza di cui all'art. 1495 c.c., fatto questo considerato invece non provato dal giudice di prime cure, che indicava pertanto quale dies a quo pagina 7 di 12 per la denuncia dei vizi il 25.04.2017 ovvero la data in cui risultava sottoscritta la relazione del tecnico di parte. La doglianza così articolata è da considerare infondata e dunque va disattesa, in quanto dal verbale del 02.10.2020 dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in primo grado si evince che l'odierno appellante non ha reiterato in tale sede le relative richieste istruttorie precedentemente formulate e disattese, chiedendo introitarsi la causa a sentenza e l'accoglimento della propria domanda. In tal modo egli ha dunque tacitamente rinunciato per comportamento concludente a detti mezzi di prova. Si legge infatti testualmente nel verbale di udienza: “è altresì presente per parte attrice l'Avv. Gallucci il quale si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo
l'accoglimento della domanda. Chiede introitarsi la causa a sentenza.”
Al riguardo è il caso di sottolineare che per consolidato insegnamento della
Corte di Cassazione (vedi tra le tante, da ultimo Ordinanza Cassazione Civile
Sez. 1 n. 15157/2024), se le istanze istruttorie respinte dal giudice non vengono reiterate in modo specifico e puntuale nell'udienza di precisazione delle conclusioni, si presumono rinunciate. Neppure un richiamo generico agli atti precedenti è sufficiente per evitarne l'abbandono. Orbene nel caso di specie il giudice di prime cure ha rigettato con ordinanza del 29.06.2019 la richiesta di assunzione di prova orale considerando irrilevanti i capitoli di prova formulati dall'attore.
Questo Collegio, pertanto, non può che confermare la statuizione del giudice di prime cure che, correttamente presumendo che la scoperta del vizio da parte dell'attore vada fatta risalire quanto meno alla data di redazione della perizia di parte che lo avrebbe evidenziato, ha dichiarato la decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1495 cc per decorso del termine perentorio di otto giorni dalla scoperta del vizio.
Difatti, alla luce di quanto innanzi esposto, non risulta in alcun modo desumibile né che il abbia ricevuto la relazione del perito di parte in data successiva a Pt_1
pagina 8 di 12 quella di stesura della stessa risalente al 25.04.2017, né che, in ogni caso, la ricezione di tale perizia sia avvenuta in una data utile ai fini della verifica della tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., ovvero entro gli otto giorni antecedenti la comunicazione della perizia medesima e del vizio alle controparti.
Ugualmente infondato è il motivo di censura con il quale l'appellante impugna la decisione del giudice contraria alla ammissione di una CTU volta ad accertare la esistenza dei vizi ed in particolare l'acquisto di un “aliud pro alio” che, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe giustificato la sua domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. senza incorrere nelle limitazioni temporali previste dall'art. 1495 c.c.
Orbene per quanto attiene all'accertamento tramite CTU dei vizi idonei a giustificare la proposizione dell'azione redibitoria ex art. 1495 cc, detta censura relativa alla omessa CTU è evidentemente assorbita dall'accertamento di cui sopra della intervenuta decadenza dall'azione di garanzia per vizi della cosa venduta.
Per quanto attiene invece all'invocato accertamento tramite CTU di difetti della cosa tali da poter configurare l'acquisto di un “aliud pro alio” va detto che, a prescindere dal fatto che tale richiesta di CTU neppure è stata reiterata come già detto in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato che questa Corte ritiene di condividere le valutazioni di merito effettuate sul punto dal giudice di primo grado ovvero che, dalla stessa prospettazione dei fatti resa dall'attore, emerge che questi non ha inteso denunciare la consegna di una cosa appartenente addirittura ad un genere diverso da quello pattuito, ma ha voluto invece lamentare il difetto delle qualità promesse delle sementi acquistate deducendo dei vizi delle stesse relative ai tempi, caratteristiche e quantitativi di produzione che esse avrebbero dovuto assicurare e che non risultavano invece rispettate. Non è d'altra parte né allegato, né provato dall'attore che il prodotto finale fosse del tutto inidoneo ad assolvere alla sua destinazione economico-
pagina 9 di 12 sociale e/o a fornire una qualunque forma di utilità dalla sua collocazione sul mercato. Al riguardo l'appellante, infatti, nel descrivere le caratteristiche del prodotto finale (altezza della pianta, qualità dei germogli e dei baccelli), non fa che dedurre la non conformità delle stesse a quelle descritte nel catalogo, ma nulla si evince in merito alla impossibilità di ricavarne un prodotto appartenente al medesimo genere acquistato e dunque tale da configurare l'avvenuta consegna di un “aliud pro alio”.
Da quanto innanzi esposto, consegue quindi la irrilevanza e superfluità sotto tale profilo di tale CTU, nonché la inammissibilità di tale richiesta istruttoria in quanto detta CTU, proprio per le ragioni sopra illustrate, finirebbe per avere una funzione meramente esplorativa, avulsa dalla stessa prospettazione della parte attrice e non fondata su alcun elemento di prova dal quale poter desumere la vendita di un bene/prodotto appartenente ad un genere diverso da quello pattuito (aliud pro alio).
Per quanto attiene, infine, al motivo di gravame relativo alla statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali, esso è palesemente inammissibile.
Difatti la parte che intende sindacare, in sede di impugnativa, l'esercizio da parte del giudice di primo grado del potere discrezionale a lui riservato di liquidare, a carico del soccombente, le spese processuali entro i minimi e i massimi previsti dalla tabella di cui al DM 55/2014, deve indicare a pena di inammissibilità per quali motivi il primo giudice avrebbe travalicato i limiti della discrezionalità ad esso attribuita in materia, ovvero l'eventuale errore di diritto che lo stesso abbia commesso nell'applicazione delle dette tabelle (ad esempio erroneamente riconoscendo i compensi per una fase di giudizio non tenuta o viceversa, oltrepassando erroneamente i limiti massimi o minimi previsti dal DM per ciascuna fase, attribuendo alla causa un erroneo valore e dunque applicando uno scaglione tariffario sbagliato etc.). Nel caso di specie pagina 10 di 12 l'appellante non ha invece in alcun modo specificato per quali ragioni il giudice di primo grado avrebbe travalicato i limiti di detto potere discrezionale a lui riservato e dunque le violazioni di norme vincolanti che avrebbe commesso in sede di liquidazione delle spese processuali.
Al riguardo è solo il caso di ulteriormente precisare che l'obbligo di motivare sorge solo quando il giudice decide di discostarsi dai limiti minimi e massimi previsti per la determinazione dei compensi di ciascuna fase di giudizio, aumentando o diminuendo ulteriormente tali importi. Nel caso di specie, considerato che il valore della causa rientra effettivamente nello scaglione tra €
26.000,01 € ed € 52.000,00, il giudice di prime cure ha, in ogni caso, statuito in piena conformità al DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022.
L'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado così come richiesto dagli appellati.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al pagamento, in Parte_1
favore degli appellati, delle spese processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello, e relativamente alla difesa di anche di quella decisoria) l'importo medio Controparte_2
tabellarmente previsto.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello integralmente rigettato, l'appellante ha l'obbligo di Parte_1
pagina 11 di 12 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2003/2020, pubblicata in data 02.10.2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna Parte_1
delle parti appellate separatamente costituite, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore della in € 6.946,00 per Controparte_1
compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, ed in favore di in € 3.476,00 per compensi professionali di Controparte_2
avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari avv.ti Massimiliano Porcelli ed Alberto Russo;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 02.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Napoli
7° SEZ CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott. Paolo Mariani Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g.cont. 3807/2020 promossa da
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Luigi Di Palma e Giovanni Parte_1
BA CC;
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo Sorrentino e Controparte_1
AN OR;
APPELLATA nonché contro
C.F./P.I. rappresentata e difesa dagli Controparte_2 P.IVA_1
Avv.ti Massimiliano Porcelli e Alberto Russo.
APPELLATA
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 02.10.2025, e comparse conclusionali depositate in atti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n°2003/2020, pubblicata il 2/10/2020, il Tribunale di Napoli Nord, all'esito del procedimento recante R.G.Cont n°1142/2018, rigettava le domande proposte da nei confronti della Società e Parte_1 Controparte_1
della e lo condannava al pagamento delle spese di giudizio Controparte_2
che liquidava in € 6.738,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA in favore di ciascuna delle parti convenute.
Con atto di citazione ritualmente notificato a controparte , in Parte_1
qualità di imprenditore agricolo, premetteva di aver acquistato nel mese di settembre 2016 dalla Società Cacciapuoti Vincenzo srl, 60 kg di sementi di fave denominate “Or Meraviglia di Natale” prodotte dalla Controparte_1
Descriveva, quindi, le caratteristiche tecniche del prodotto e dichiarava di aver immediatamente proceduto alla semina del medesimo al fine di effettuare la raccolta e la vendita dei frutti nel periodo febbraio/marzo 2017. La raccolta, a suo dire, non avrebbe generato i frutti sperati in quanto il prodotto finale non era conforme alle caratteristiche descritte dal venditore al momento dell'acquisto
(cd. aliud pro alio). Tale circostanza gli avrebbe cagionato la perdita totale del raccolto per circa 18000 kg. di fave. Asseriva ancora che, in data 10 maggio
2017, al termine del processo di fioritura, procedeva alla messa in mora delle convenute con le quali avviava uno scambio di corrispondenza tramite mail, culminato in data 11 ottobre 2017 nella richiesta di procedere alla negoziazione assistita che veniva però rifiutata. Decideva, pertanto, di agire in giudizio per chiedere la risoluzione del contratto di compravendita per inadempimento delle parti convenute in conseguenza dei vizi del prodotto venduto avente pagina 2 di 12 caratteristiche del tutto difformi da quanto promesso, in applicazione degli artt.
1453 c.c, 1490, 1492, 1493,1494 e 1497 c.c., con la condanna solidale delle convenute stesse al pagamento della somma di € 34.414,63 tanto per il mancato guadagno, quanto per il danno sofferto a causa dei denunciati vizi, oltre all'ulteriore condanna al pagamento della somma di € 5.046,00 per le spese sostenute per la coltura, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'avvocato difensore.
Si costituiva la produttrice contestando, in fatto ed in diritto, Controparte_1
la avversa pretesa deducendone l'infondatezza nel merito, la intervenuta decadenza dalla possibilità di far valere i vizi redibitori per il decorso dei termini di legge, nonché la insussistenza delle condizioni per considerare l'intervenuta vendita di un “aliud pro alio”. Al contempo contestava anche la sussistenza ed
'ammontare del danno così come quantificato e descritto dal ricorrente.
Chiedeva, infine, previo differimento della prima udienza, la chiamata in causa della Controparte_3
Si costituiva anche la società venditrice del prodotto Controparte_2
contestando, in fatto ed in diritto, l'avversa pretesa deducendo la totale responsabilità dell'attore nella mancata riuscita del raccolto, in quanto la stessa relazione peritale di parte nulla aveva rilevato sullo stato del prodotto al momento della semina avvenuta a circa un mese dall'acquisto. Adduceva inoltre che non vi era alcuna prova delle modalità di conservazione del prodotto stesso da parte dell'acquirente, né che quello seminato fosse proprio quello acquistato dalla s.r.l. CP_2
In subordine invocava eventualmente la responsabilità del produttore con conseguenziale inammissibilità o infondatezza della domanda risolutoria del contratto e di quella risarcitoria proposta nei suoi confronti.
pagina 3 di 12 Eccepiva in ogni caso anche la prescrizione e decadenza della azione proposta dall'attore e concludeva per la inammissibilità o il rigetto delle avverse domande con esclusione di ogni sua forma di responsabilità e vittoria di spese di lite.
Il Tribunale, come innanzi esposto, rigettava le domande dell'attore ritenendo che questi non avrebbe provato di aver rispettato il termine perentorio di otto giorni dalla scoperta previsto dall'art. 1495 c.c. per la denuncia dei dedotti vizi.
Difatti secondo il giudice di prime cure il ricorrente avrebbe dovuto procedere alla denuncia dei vizi occulti già nel marzo 2017, cioè a fioritura delle piante ultimata, in quanto già in quel momento aveva riscontrato anomalie nella crescita, nelle dimensioni, nella fioritura e nella produzione dei baccelli.
Aggiungeva che, pur volendo far decorrere detto termine dalla consegna alle controparti della perizia redatta da tecnico incaricato dall'attore che rilevava i vizi dei semi, si sarebbe comunque verificata la decadenza dall'azione di garanzia in quanto tale perizia era datata 25.04.2017, mentre la comunicazione della stessa alle controparti è avvenuta solo il 12.05.2017, quindi ben oltre gli otto giorni di cui all'art. 1495 c.c.
Il Tribunale rigettava anche la domanda di risoluzione e risarcimento del danno per “aliud pro alio”, fattispecie diversa da quella disciplinata dagli artt. 1490 e ss c.c. e non sottoposta al termine decadenziale degli otto giorni per la denuncia dei vizi, sostenendo che dalla stessa prospettazione dei fatti resa dall'attore si evinceva che questi non lamentava la consegna di una cosa appartenente a genere diverso da quello pattuito, ma il difetto delle qualità essenziali delle sementi acquistate, deducendo quindi un vizio che sarebbe stato suo onere denunziare nei termini perentori decadenziali di cui al 1495 c.c.
I. Avverso tale sentenza proponeva appello con atto di citazione Parte_1
notificato il 30.10.2020 a mezzo pec, articolando una serie di motivi di seguito sinteticamente esposti.
pagina 4 di 12 Con un primo motivo di appello il chiede che sia pronunciata la nullità Pt_1
della sentenza di primo grado per violazione del disposto di cui all'art. 281 sexies c.p.c. in quanto il giudice di primo grado non avrebbe letto, a suo dire, il dispositivo in udienza, elemento questo strutturale e indefettibile per la validità della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Con secondo motivo di gravame deduce la nullità della sentenza per avere il giudice di prime cure errato nella valutazione e nell'accertamento delle risultanze probatorie e degli elementi di fatto acquisiti in primo grado in violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Secondo l'appellante, con l'omessa ammissione delle prove richieste dalle parti, ed in particolare della CTU e della prova testimoniale, si sarebbe concretizzato un travisamento dei fatti ed un errata interpretazione di essi e delle prove che ha portato ad una pronuncia finale scorretta ed illogica.
Con un terzo motivo di appello, il ripropone la domanda rigettata dal Pt_1
primo giudice di risoluzione del contratto stipulato con la per Controparte_2
vendita e consegna di un aliud pro alio. Anche sul punto, a dire dell'appellante, il giudice di prime cure, rigettando la richiesta di CTU, avrebbe erroneamente valutato e interpretato il materiale probatorio prodotto ed in particolare la consulenza tecnica di parte, dalla quale emergerebbe invece in maniera evidente che la merce venduta mancava totalmente delle qualità minimali promesse e necessarie per un suo qualunque impiego sul mercato.
Con un quarto motivo di impugnativa, l'appellante contestava la liquidazione dei compensi professionali effettuata dal giudice di primo grado poiché considerata sproporzionata ed illegittima.
Si costituivano entrambi i convenuti chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di improcedibilità dell'appello ex 348 c.p.c. per la tardiva iscrizione a ruolo e/o l'inammissibilità dei documenti allegati all'atto di citazione in appello, poiché
pagina 5 di 12 depositati oltre il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., richiamato dall'art. 347
c.p.c.
Chiedevano inoltre nel merito, per tutte le ragioni espresse nelle rispettive comparse di risposta cui si rinvia in questa sede, che abbiansi qui per riportate e trascritte, la conferma integrale della sentenza di primo grado ed il rigetto delle domande attoree, con relativa condanna di questi alle spese del giudizio di appello.
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In via preliminare infondata è l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. Al riguardo si osserva che la Corte, procedendo alla trattazione della causa nel merito, ha superato, sia pure implicitamente, tale questione, ritenendo insussistenti i presupposti per pervenire ad una definizione semplificata del giudizio, nei termini previsti dall'indicata disposizione. In tal senso, la S.C. ha ritenuto che, qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia non è configurabile su questioni processuali (Cass. civ., Sez.
3 sentenza n. 10422 del 15/04/2019).
Ugualmente infondata è l'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività della iscrizione a ruolo in quanto essa risulta regolarmente effettuata in data
05.11.2020 ovvero entro il termine di legge di 10 giorni decorrente dalla data di notifica dell'atto di citazione avvenuta il 30.10.2020, a nulla rilevando sul punto la circostanza dedotta dall'appellato che in data successiva vi è stata una integrazione della documentazione indicata nell'atto introduttivo.
pagina 6 di 12 Ciò premesso, l'appello è totalmente infondato e va rigettato.
Per ragioni di opportunità e chiarezza espositiva, considerato il rapporto di pregiudizialità e la stretta connessione tra le questioni con essi sollevati, i motivi di gravame sopra illustrati saranno unitariamente trattati da questa Corte.
In via preliminare risulta palesemente infondata l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 281 sexies c.p.c sollevata col primo motivo di gravame.
Difatti dal verbale di udienza del 02.10.2017 si legge che alle ore 10.28 il giudice ha dichiarato chiusa la discussione e che alle ore 18 dello stesso giorno, all'esito della camera di consiglio, ha dato lettura del dispositivo della sentenza oggetto di gravame e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, con ciò chiudendo l'udienza. Pertanto, in assenza di qualsivoglia prova contraria, appare pienamente rispettata la contestualità in un'unica udienza, come prevista dalla norma, tra discussione della causa e lettura del dispositivo e delle motivazioni.
Passando all'analisi del merito, le censure mosse dall'appellante sono da rigettare in quanto si fondano sull'errato presupposto che il giudice di prime cure abbia errato nella valutazione del materiale probatorio prodotto poiché, a suo dire, avrebbe dovuto accogliere le istanze istruttorie di parte, disponendo l'assunzione della prova testimoniale volta a far accertare la tempestività della denunzia del vizio e della CTU finalizzata all'accertamento della effettiva sussistenza dei difetti denunciati.
Secondo la ricostruzione dell'appellante, infatti, attraverso l'esperimento della prova testimoniale egli avrebbe potuto dimostrare di aver avuto conoscenza della perizia di parte, che rilevava il vizio, entro gli otto giorni antecedenti la comunicazione/denuncia indirizzata alle parti convenute e di non essere quindi incorso nella decadenza di cui all'art. 1495 c.c., fatto questo considerato invece non provato dal giudice di prime cure, che indicava pertanto quale dies a quo pagina 7 di 12 per la denuncia dei vizi il 25.04.2017 ovvero la data in cui risultava sottoscritta la relazione del tecnico di parte. La doglianza così articolata è da considerare infondata e dunque va disattesa, in quanto dal verbale del 02.10.2020 dell'udienza di precisazione delle conclusioni svoltasi in primo grado si evince che l'odierno appellante non ha reiterato in tale sede le relative richieste istruttorie precedentemente formulate e disattese, chiedendo introitarsi la causa a sentenza e l'accoglimento della propria domanda. In tal modo egli ha dunque tacitamente rinunciato per comportamento concludente a detti mezzi di prova. Si legge infatti testualmente nel verbale di udienza: “è altresì presente per parte attrice l'Avv. Gallucci il quale si riporta ai propri scritti difensivi, chiedendo
l'accoglimento della domanda. Chiede introitarsi la causa a sentenza.”
Al riguardo è il caso di sottolineare che per consolidato insegnamento della
Corte di Cassazione (vedi tra le tante, da ultimo Ordinanza Cassazione Civile
Sez. 1 n. 15157/2024), se le istanze istruttorie respinte dal giudice non vengono reiterate in modo specifico e puntuale nell'udienza di precisazione delle conclusioni, si presumono rinunciate. Neppure un richiamo generico agli atti precedenti è sufficiente per evitarne l'abbandono. Orbene nel caso di specie il giudice di prime cure ha rigettato con ordinanza del 29.06.2019 la richiesta di assunzione di prova orale considerando irrilevanti i capitoli di prova formulati dall'attore.
Questo Collegio, pertanto, non può che confermare la statuizione del giudice di prime cure che, correttamente presumendo che la scoperta del vizio da parte dell'attore vada fatta risalire quanto meno alla data di redazione della perizia di parte che lo avrebbe evidenziato, ha dichiarato la decadenza dall'azione di garanzia ex art. 1495 cc per decorso del termine perentorio di otto giorni dalla scoperta del vizio.
Difatti, alla luce di quanto innanzi esposto, non risulta in alcun modo desumibile né che il abbia ricevuto la relazione del perito di parte in data successiva a Pt_1
pagina 8 di 12 quella di stesura della stessa risalente al 25.04.2017, né che, in ogni caso, la ricezione di tale perizia sia avvenuta in una data utile ai fini della verifica della tempestività della denuncia dei vizi ex art. 1495 c.c., ovvero entro gli otto giorni antecedenti la comunicazione della perizia medesima e del vizio alle controparti.
Ugualmente infondato è il motivo di censura con il quale l'appellante impugna la decisione del giudice contraria alla ammissione di una CTU volta ad accertare la esistenza dei vizi ed in particolare l'acquisto di un “aliud pro alio” che, secondo la tesi dell'appellante, avrebbe giustificato la sua domanda di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. senza incorrere nelle limitazioni temporali previste dall'art. 1495 c.c.
Orbene per quanto attiene all'accertamento tramite CTU dei vizi idonei a giustificare la proposizione dell'azione redibitoria ex art. 1495 cc, detta censura relativa alla omessa CTU è evidentemente assorbita dall'accertamento di cui sopra della intervenuta decadenza dall'azione di garanzia per vizi della cosa venduta.
Per quanto attiene invece all'invocato accertamento tramite CTU di difetti della cosa tali da poter configurare l'acquisto di un “aliud pro alio” va detto che, a prescindere dal fatto che tale richiesta di CTU neppure è stata reiterata come già detto in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, va rilevato che questa Corte ritiene di condividere le valutazioni di merito effettuate sul punto dal giudice di primo grado ovvero che, dalla stessa prospettazione dei fatti resa dall'attore, emerge che questi non ha inteso denunciare la consegna di una cosa appartenente addirittura ad un genere diverso da quello pattuito, ma ha voluto invece lamentare il difetto delle qualità promesse delle sementi acquistate deducendo dei vizi delle stesse relative ai tempi, caratteristiche e quantitativi di produzione che esse avrebbero dovuto assicurare e che non risultavano invece rispettate. Non è d'altra parte né allegato, né provato dall'attore che il prodotto finale fosse del tutto inidoneo ad assolvere alla sua destinazione economico-
pagina 9 di 12 sociale e/o a fornire una qualunque forma di utilità dalla sua collocazione sul mercato. Al riguardo l'appellante, infatti, nel descrivere le caratteristiche del prodotto finale (altezza della pianta, qualità dei germogli e dei baccelli), non fa che dedurre la non conformità delle stesse a quelle descritte nel catalogo, ma nulla si evince in merito alla impossibilità di ricavarne un prodotto appartenente al medesimo genere acquistato e dunque tale da configurare l'avvenuta consegna di un “aliud pro alio”.
Da quanto innanzi esposto, consegue quindi la irrilevanza e superfluità sotto tale profilo di tale CTU, nonché la inammissibilità di tale richiesta istruttoria in quanto detta CTU, proprio per le ragioni sopra illustrate, finirebbe per avere una funzione meramente esplorativa, avulsa dalla stessa prospettazione della parte attrice e non fondata su alcun elemento di prova dal quale poter desumere la vendita di un bene/prodotto appartenente ad un genere diverso da quello pattuito (aliud pro alio).
Per quanto attiene, infine, al motivo di gravame relativo alla statuizione del giudice di prime cure sulle spese processuali, esso è palesemente inammissibile.
Difatti la parte che intende sindacare, in sede di impugnativa, l'esercizio da parte del giudice di primo grado del potere discrezionale a lui riservato di liquidare, a carico del soccombente, le spese processuali entro i minimi e i massimi previsti dalla tabella di cui al DM 55/2014, deve indicare a pena di inammissibilità per quali motivi il primo giudice avrebbe travalicato i limiti della discrezionalità ad esso attribuita in materia, ovvero l'eventuale errore di diritto che lo stesso abbia commesso nell'applicazione delle dette tabelle (ad esempio erroneamente riconoscendo i compensi per una fase di giudizio non tenuta o viceversa, oltrepassando erroneamente i limiti massimi o minimi previsti dal DM per ciascuna fase, attribuendo alla causa un erroneo valore e dunque applicando uno scaglione tariffario sbagliato etc.). Nel caso di specie pagina 10 di 12 l'appellante non ha invece in alcun modo specificato per quali ragioni il giudice di primo grado avrebbe travalicato i limiti di detto potere discrezionale a lui riservato e dunque le violazioni di norme vincolanti che avrebbe commesso in sede di liquidazione delle spese processuali.
Al riguardo è solo il caso di ulteriormente precisare che l'obbligo di motivare sorge solo quando il giudice decide di discostarsi dai limiti minimi e massimi previsti per la determinazione dei compensi di ciascuna fase di giudizio, aumentando o diminuendo ulteriormente tali importi. Nel caso di specie, considerato che il valore della causa rientra effettivamente nello scaglione tra €
26.000,01 € ed € 52.000,00, il giudice di prime cure ha, in ogni caso, statuito in piena conformità al DM 55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022.
L'appello, per tutti i motivi innanzi esposti, va dunque rigettato, con conseguente integrale conferma della sentenza di primo grado così come richiesto dagli appellati.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio generale di soccombenza di cui all'art. 91 cpc, la condanna dell'appellante al pagamento, in Parte_1
favore degli appellati, delle spese processuali del grado di appello che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, tenuto conto del valore della causa (scaglione da € 26.000,00 ad € 52.000,00), ed applicato per ciascuna delle fasi di giudizio effettivamente svolte (con esclusione quindi di quella istruttoria non tenutasi in appello, e relativamente alla difesa di anche di quella decisoria) l'importo medio Controparte_2
tabellarmente previsto.
A norma dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1 co. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012 (destinato a trovare applicazione ai procedimenti introdotti in appello a partire dal 31.1.2013), essendo stato l'appello integralmente rigettato, l'appellante ha l'obbligo di Parte_1
pagina 11 di 12 versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione principale a norma del co.
1-bis di detto articolo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2003/2020, pubblicata in data 02.10.2020, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, così provvede:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza di primo grado impugnata;
2) Condanna l'appellante al pagamento, in favore di ciascuna Parte_1
delle parti appellate separatamente costituite, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in favore della in € 6.946,00 per Controparte_1
compensi professionali di avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge, ed in favore di in € 3.476,00 per compensi professionali di Controparte_2
avvocato, oltre al rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre Iva e Cpa come per legge con attribuzione ai difensori dichiaratisi anticipatari avv.ti Massimiliano Porcelli ed Alberto Russo;
3) Dà atto che ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, con obbligo per l'appellante di versare un Parte_1
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co. 1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli il 02.12.2025
Il Consigliere estensore dott. Paolo Mariani
Il Presidente dott.ssa Aurelia D'Ambrosio
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