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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6590 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
1
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4754/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. UL OM Presidente
dr. IO MU Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4754/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 21.5.2025, e vertente
TRA
P.VA , con sede in Milano, via San Parte_1 P.IVA_1
Prospero, 4, in persona del legale rapp.te pro - tempore Dott. Pt_2
, rappresentata e difesa dalla società tra avvocati
[...] Controparte_1
già già Avv. IO Borraccino ed altri Pt_1 Controparte_2
Con
, c.f. e P.IVA , e per essa dall'Avv. IO Borraccino, c.f. P.IVA_2
, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo ed CodiceFiscale_1 2
elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma Largo Arrigo VII, 4. Il
difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06-
5741908 ed indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
, già , c.f./P.IVA , con sede Controparte_4 CP_4 P.IVA_3
legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del CP_4
Direttore Generale pro – tempore, Dott. Ing. , rappresentata e CP_5
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annamaria De Nicola,
c.f. , Anna Vingiani, c.f. , CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
IU IN, c.f. , e AN ES, c.f. CodiceFiscale_4 [...]
, i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 C.F._5
c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di
Cancelleria devono essere inviate alla PEC:
ed al numero di fax 081 2544528 - Email_2
tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe n. CP_4
13/A, presso il Servizio Affari Legali della in virtù di Controparte_4
procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, Per_1
raccolta n. 16316 del 05.09.19.
APPELLATA
E
C.F./P.IVA , con sede in Milano, Via San Controparte_6 P.IVA_4
Prospero, 4 (20121), in persona del sig. nato a [...] Parte_2
il 27/09/1978, c.f. , nella sua qualità di persona CodiceFiscale_6
designata dalla Fenice Trust Company S.r.l. (già 130 Trust Company Srl), 3
società amministratrice) rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di intervento dalla P.VA , e per Controparte_7 P.IVA_2
essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, c.f. ed CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4. Il
difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC
e al numero di fax 065741908. Email_3
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro – tempore, come da atto di appello e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale
riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 2505/20, accogliere
l'appello per i motivi di gravame, e, per l'effetto:
In via principale, condannare la al pagamento in favore Controparte_4
della della somma di € 3.447.571,55, come quantificata dal CTU Parte_1
secondo la prospettazione della (ipotesi 3) applicando quindi la disciplina Pt_1
contenuta nel D.lgs. 231/02 in quanto contenente norme imperative applicabili alla
pubblica amministrazione e non derogabili, oltre interessi ex art. 1284, comma IV
c.p.c. ;
In subordine, condannare la al pagamento in favore della Controparte_4
della somma di € 2.861.801,11, come quantificata secondo la Parte_1
prospettazione del CTU (ipotesi 1) nel rispetto delle clausole, ove presenti, contenute
nei rispettivi contratti ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 e ove non presenti secondo
termini e decorrenze del D.lgs. 231/02, oltre interessi ex art. 1284, comma IV c.p.c. ; 4
In via di ulteriore subordine, condannare la al Controparte_4
pagamento in favore della della somma di € 71.987,50, come Parte_1
Cont quantificata dal CTU secondo la prospettazione della (ipotesi 2) quantificando
gli interessi per il periodo 2008 – 2012 a decorrere dalla domanda giudiziale in
ragione dell'assenza di messa in mora formale ed applicando le condizioni
contrattuali per gli anni 2013 – 2016 con le decorrenze di legge, oltre interessi ex art.
1284, comma IV c.p.c.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della
con distrazione in favore dell'Avv. IO Borraccino”. Parte_1
Per l'appellata in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro – tempore, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta , ai verbali di causa nonché
alla documentazione prodotta;
impugnando e contestando inoltre ancora una volta le avverse deduzioni, in uno alle conclusioni rassegnate, e concludendo come da propri atti e documenti, nonché conclusioni ivi ripetute e trascritte,
insistendo per la conferma della sentenza gravata.
Per l'interventrice in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro – tempore, come da comparsa di intervento del 16.5.2025
e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale
riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 2505/20, accogliere
l'appello per i motivi di gravame, e, per l'effetto:
In via principale, condannare la al pagamento in favore Controparte_4
di quale successore a titolo particolare del diritto di credito ex art. 111 CP_6
cpc della della somma di € 3.447.571,55, come quantificata dal CTU Pt_1 Pt_1 5
secondo la prospettazione della (ipotesi 3) applicando quindi la disciplina Pt_1
contenuta nel D.lgs. 231/02 in quanto contenente norme imperative applicabili alla
pubblica amministrazione e non derogabili, oltre interessi ex art. 1284, comma IV
c.p.c. ;
Con In subordine, condannare la al pagamento in favore di Controparte_4
quale successore a titolo particolare del diritto di credito ex art. 111 CP_6
cpc della della somma di € 2.861.801,11, come quantificata secondo Parte_1
la prospettazione del CTU (ipotesi 1) nel rispetto delle clausole, ove presenti,
contenute nei rispettivi contratti ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 e ove non presenti
secondo termini e decorrenze del D.lgs. 231/02, oltre interessi ex art. 1284, comma
IV c.p.c.;
In via di ulteriore subordine, condannare la al Controparte_4
pagamento in favore di quale successore a titolo particolare del diritto CP_6
di credito ex art. 111 cpc della della somma di € 71.987,50, come Parte_1
Cont quantificata dal CTU secondo la prospettazione della (ipotesi 2) quantificando
gli interessi per il periodo 2008 – 2012 a decorrere dalla domanda giudiziale in
ragione dell'assenza di messa in mora formale ed applicando le condizioni
contrattuali per gli anni 2013 – 2016 con le decorrenze di legge, oltre interessi ex art.
1284, comma IV c.p.c.
Con vittoria di spese di lite con distrazione in favore dell'Avv. Concetta
Sorrentino”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso monitorio al Tribunale di Napoli del 15.2.2018, la
in persona del legale rapp.te pro – tempore, premetteva Parte_1
di essere cessionaria in forza di atto del 13.11.2017, notificato il 24.11.2017, dei 6
crediti vantati dalla nei confronti dell' ; Parte_3 Controparte_4
ciò con riferimento alle attività di ricovero ospedaliero in regime di accreditamento definitivo svolte negli anni 2008-2016, in forza di contratto di volta in volta annualmente stipulato, ed a seguito dei ritardati pagamenti delle fatture emesse, oltre i termini di cui al D.lgs. 231/02, applicabile ai rapporti tra il SSN e le Case di Cura.
Infatti, secondo gli artt. 4 e 5 di tale normativa, gli interessi decorrevano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, fissata in 60 giorni, ed il saggio degli interessi di mora a carico del debitore era determinato in misura pari al saggio di interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti percentuali.
La cedente aveva quindi maturato un credito pari ad Parte_3
€ 3.447.571,55, per il cui pagamento erano state emesse le fatture nn. 1/i/2017
del 7.11.2017 e 2/i/2017, nonché la nota di credito n. 1 dell'8.21.2018, come da allegato prospetto ed estratto del registro fatture dell'istante, giusta certificazione del Notaio dott. di Eboli. Persona_2
Avverso quindi il decreto 2251/2018 del 5.3.2018, ottenuto dalla ricorrente per l'importo indicato, oltre interessi e spese di Parte_1
procedura, nei confronti della , in persona del legale Controparte_4
rapp.te pro – tempore, quest'ultima, con atto del 19.5.2018, proponeva opposizione, eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione attiva dell'istante, non avendo essa mai accettato la cessione di cui in premessa -
peraltro neanche notificata ma unicamente oggetto di comunicazione - nei termini indicati, non sussistendo pertanto alcun rapporto tra le parti, st5ante
l'inefficacia della detta cessione. 7
In ogni caso, l'opponente eccepiva la parziale prescrizione quinquennale maturata ex art. 2948 c.c. nel quinquennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 12.3.2018, in assenza di atti interruttivi precedenti alla notifica del predetto provvedimento, avvenuta il
12.3.2018.
Cont Nel merito, l deduceva che sarebbe stato onere della ricorrente dare prova del proprio credito, anche in relazione all'avvenuta stipula dei contratti ex art. 8 quinques del D.lgs. 502/92 e s.m.i., con riguardo alle annualità in contestazione, che non era stata invece data, posto che i contratti prodotti erano stati sottoscritti con notevole ritardo, non ad essa imputabile.
In ogni caso, ad dire dell'opponente, il D.lgs. 231/02 era applicabile ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”
e non alle concessioni di pubblico servizio, come quelle riguardanti le prestazioni in favore degli assistiti del SSN;
in ogni caso, il mero invio delle fatture non poteva valere come atto di costituzione in mora.
In ogni caso, l'opponente contestava comunque nel merito e nel dettaglio, come meglio indicato nell'atto di opposizione, l'avvenuta maturazione degli interessi richiesti e concludeva quindi per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 20.9.2018 si costituiva la in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale contestava le ragioni poste dalla alla base della propria opposizione, come meglio Parte_4
ivi indicato, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2251/2018, il rigetto dell'opposizione, con conseguente 8
conferma di quest'ultimo.
In particolare, quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva,
deduceva che il credito di cui alle fatture azionate era stato oggetto del contratto di cessione sottoscritto in data 13.11.2017 tra la e Parte_3
Cont la regolarmente notificato alla in particolare, di detta Parte_1
cessione era stato dato avviso - ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 - a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18/11/2017, nonché successiva
Cont notifica alla avvenuta in data 24.11.2017.
Precisava la comparente che, nel caso di cessione di crediti effettuata,
come nella specie, nell'ambito e per gli effetti della legge sulle cartolarizzazioni n. 130 del 30/04/1999, trovava applicazione l'art. 4, comma secondo, di tale normativa, secondo il quale la cessione era opponibile al debitore ceduto ed ai terzi dalla data della pubblicazione della notizia di avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione.
In particolare, poi, ai sensi del comma 4 bis, introdotto con il D.l.
23/12/2013 n. 145, convertito in legge 21/02/2014 n. 9: “Alle cessioni effettuate
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , nonché le altre disposizioni che richiedano
formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera
c) , a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.”
In ogni caso, sulla base delle considerazioni tutte di cui alla comparsa 9
di costituzione doveva ritenersi inapplicabile nella specie il principio della necessaria adesione del debitore ceduto, in difetto del presupposto soggettivo e oggettivo.
La comparente deduceva inoltre che il termine quinquennale di
Cont prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. richiamato dalla non poteva applicarsi agli interessi moratori di fonte legale, quale il D.lgs. 231/02, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo di fornitura, come nella specie;
ciò in quanto la normativa non prevedeva che gli interessi fossero corrispondere ad anno o in termini più brevi limitandosi a stabilire la relativa debenza, a decorrere da una certa scadenza, nella misura stabilita dalla tale normativa.
Quanto alla eccepita carenza probatoria, la Parte_1
richiamava tutta la documentazione depositata in sede monitoria,
comprovante, a suo dire, l'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito per interessi, dovendo ritenersi gli stessi senz'altro dovuti, come meglio specificato in comparsa, risultando certamente applicabile il D.lgs. 231/02.
La stessa deduceva inoltre che la sottoscrizione tardiva dei contratti costituiva un elemento fisiologico nell'ambito della programmazione regionale di fissazione dei tetti di spesa, non dipendendo la stessa dalle singole strutture sanitarie convenzionate;
pertanto, l'eccezione di tardiva sottoscrizione dei contratti da parte della cedente non Parte_3
Cont poteva influire sul ritardo dei pagamenti da parte della e né quest'ultimo avrebbe potuto essere imputato alla struttura sanitaria, circostanza
Cont comunque non provata dalla
In via gradata, l'opposta chiedeva quindi di condannare comunque la 10
al pagamento in proprio favore dell'importo pari ad € Controparte_4
3.447.571,55, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 IV° comma cod. civ., con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. IO Borraccino.
Nel corso del giudizio, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., veniva disposta c.t.u. contabile ed il tecnico nominato, dr. , in data 25.10.2019 depositava la propria relazione. Persona_3
Precisate quindi le conclusioni, l'adito Tribunale di Napoli, con
sentenza n. 2505/2020 del 13.3.2020, così provvedeva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la a pagare a gli Controparte_4 Parte_1
interessi moratori sui pagamenti effettuati dopo il 19/11/2014 per prestazioni rese
nell'anno 2013, calcolando gli interessi come da art.
6.5 del contratto stipulato per
tale anno, ma considerando come giorno della mora il 19/11/2014; e gli interessi
moratori sui pagamenti effettuati dopo il 20/3/2017 per prestazioni rese nell'anno
2017, calcolando gli interessi come da art.
5.5 del contratto stipulato per tale anno,
ma considerando come giorno della mora il 20/3/2017; oltre interessi legali su tali
somme dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
3) Compensa le spese del giudizio”.
Avverso detta decisione, con citazione del 14.12.2020 proponeva appello la in persona del legale rapp.te pro – tempore, la Parte_1
quale conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la CP_4
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, chiedendo, in riforma
[...]
della gravata decisione e per le ragioni ivi indicate, di accogliere la proposta impugnazione e, quindi, precisava le proprie conclusioni come sopra 11
indicato.
Con comparsa del 25.3.2021 si costituiva la , in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale si riportava agli scritti difensivi del giudizio di primo grado, ai verbali di causa nonché alla documentazione prodotta, impugnando in primo luogo il contenuto dell'atto di appello per l'infondatezza dei motivi ivi indicati, precisando il giudice di primo grado, nel dispositivo della sentenza impugnata, si riferiva soltanto per un palese errore materiale alle prestazioni rese nell'anno 2017, laddove tali prestazioni devono invece intendersi come relative all'anno 2016;
peraltro, non era in contestazione la circostanza che l'avversa pretesa fosse riferita alle annualità dal 2008 al 2016.
Ribadendo quindi l'inapplicabilità al rapporto in questione del D.lgs.
n. 231/02, nonché del principio della mora automatica, oltre alle deduzioni già in precedenza formulate, la chiedeva il rigetto Controparte_4
dell'appello, perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del giudizio.
Rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni, con comparsa del 16.5.2025 interveniva volontariamente in giudizio la
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, premettendo che, con CP_6
contratto di cessione crediti ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n.
130/99 sottoscritto in data 8.5.2020 aveva acquistato da le Parte_1
fatture fatt. n. 1/i/2017 del 07/011/2017 e 2/i/2017 del 07/11/2017, per complessivi € 3.447.571,55, somma corrispondente agli interessi di mora ex
D.lgs. 231/02 e ss. mm maturati dalla cedente originaria per Parte_3 12
prestazioni erogate in favore della negli anni dal 2008 al Controparte_4
2016 ed oggetto del presente giudizio di appello;
detta cessione era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 12/05/2020 e comunicata alla
[...]
con PEC dell'11.5.2020, essendo pertanto essa interventrice Controparte_4
subentrata nella titolarità dei diritti oggetto della presente controversia.
La stessa dichiarava di far proprie tutte le tesi, domande ed eccezioni svolte dalla sua dante causa in tutti gli atti già depositati, sia in primo che in secondo grado, chiedendo l'accoglimento delle indicate conclusioni.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025,
per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- la causa veniva quindi assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg.
20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis va rilevato che, con comparsa del 16.5.2025 - depositata quindi entro il termine per il deposito di note ai fini della trattazione scritta ex art. 127ter dell'udienza di precisazione delle conclusioni - è intervenuta in giudizio l' in persona del legale rapp.te pro – tempore. Controparte_6
La stessa precisava che, con contratto di cessione crediti ai sensi della
Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 sottoscritto in data 8.5.2020 (doc. 1-2-
3) aveva acquistato dalla le fatture n. 1/i/2017 del Parte_1
07/011/2017 e 2/i/2017 del 07/11/2017, per complessivi € 3.447.571,55, somma corrispondente agli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 e ss. mm maturati dalla cedente originaria per prestazioni erogate in favore della Parte_3 [...]
negli anni dal 2008 al 2016 ed oggetto del presente giudizio Controparte_4 13
di appello;
detta cessione era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 56 del
12.5.2020 e comunicata alla con messaggio di PEC Controparte_4
dell'11.5.2020.
Detta società precisava quindi di esser subentrata nel diritto controverso, chiedendo quindi accogliersi le conclusioni sopra riportate direttamente nei propri confronti, quale cessionaria dei crediti controversi.
La , nella propria comparsa conclusionale Controparte_4
depositata in data 18.7.2025, pur non contestando l'efficacia di tale subentro,
eccepiva che, alla luce di tale circostanza, dal momento della cessione del credito - avvenuta in data 8.5.2020, e quindi ben prima della instaurazione del presente giudizio di appello - la aveva perso la Parte_1
titolarità sostanziale della posizione attiva e, quindi, al momento della notifica dell'atto di impugnazione era divenuta in realtà priva di legittimazione ad agire.
Tanto premesso, come precisato dalla Suprema Corte (v. Cassazione
Civile, Sez. I, 4.3.2024, n. 5728), “In tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche
in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto
controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto
postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non
vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi
della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita
e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite
originariamente introdotta”.
Nessun dubbio si pone quindi nella specie quanto all'ammissibilità
dell'intervento in questo giudizio della società non essendo Controparte_6 14
sorta - come sopra precisato - nessuna contestazione quanto all'efficacia della predetta cessione.
Né peraltro ciò ha avuto l'effetto, come sostiene l'appellata, di far venir meno la legittimazione dell'appellante alla proposizione
Cont dell'impugnazione, posto che, come pure precisato dalla stessa in comparsa conclusionale, l'art. 111 cpc , comma 1, disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso che si verifica quando il diritto in contestazione viene trasferito ad un terzo in pendenza di lite, chiarendo che il processo prosegue tra le parti originarie, anche se “il successore a titolo
particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi
consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Né può ritenersi che, nella specie, la lite non fosse “pendente”,
essendo la cessione intervenuta dopo la sentenza di primo grado - pubblicata il 13.3.2000 - ma comunque durante la decorrenza del termine per proporre impugnazione, alla quale la parte originaria - e quindi la Parte_1
rimaneva in ogni caso legittimata, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., salva appunto la facoltà di intervento della cessionaria.
Chiarita quindi la legittimazione della alla Parte_1
proposizione del gravame, nel merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Con il primo motivo di gravame l'appellante sottopone a critica la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inapplicabile ai crediti maturati dalla per gli Controparte_8
anni 2008/2012 - periodo per il quale le parti non avevano stipulato alcun contratto - la disposizione riguardante gli interessi moratori di cui all'art. 5 15
del D.lgs. n. 231/02.
In particolare, il primo giudice affermava sul punto quanto segue:
“…effettivamente, vale il principio enunciato da Cass. 9991/2019: “Il tasso
di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile ai crediti
Cont derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle dal
momento che l'attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta
dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale,
essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale,
l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e,
pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di
cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo.” (principio applicabile
anche ad una casa di cura accreditata, la cui attività pure rappresenta un segmento
del servizio sanitario nazionale, e non può essere considerata come una transazione
commerciale). Pertanto, per tutti i ritardati pagamenti effettuati tra il 2008 e il 2012
dalla , gli interessi moratori andrebbero applicati al tasso legale, mentre CP_4
i contratti per gli anni dal 2013 al 2016, i contratti specificavano il tasso d'interesse
applicabile”.
Tuttavia, pur ritenendo sul punto fondata l'originaria opposizione della , il Tribunale riteneva assorbita la questione dalla Controparte_4
circostanza che, in ogni caso, a prescindere da quale tasso d'interesse fosse applicabile sino al 31.12.2012, gli interessi moratori erano da ritenere dovuti esclusivamente dal giorno della mora (art. 1224 c.c.), mentre, nella specie, non erano stati prodotti atti di costituzione in mora validi ai sensi dell'art. 1219
c.c.
Secondo il Tribunale, infatti, non poteva valutarsi a tal fine “..il mero 16
invio delle fatture e delle distinte riepilogative, così come peraltro affermato da Cass.
11016/2005: “né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture
da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere
posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad
esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.” Manca dunque
la prova che la prima di pagare le somme a , si Controparte_4 Parte_3
sia mai trovata in mora nei confronti di detta struttura accreditata: pertanto, non c'è
Cont proprio il presupposto perché la opponente debba corrispondere gli interessi
moratori richiesti dalla società opposta per tutto il periodo sino al 31/12/2012”.
In conclusione, secondo la sentenza impugnata, solo a partire dal contratto stipulato tra e la CP_8 Controparte_8 Controparte_4
per regolamentare il rapporto per l'anno 2013 le parti avevano stabilito che quest'ultima dovesse corrispondere gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che fosse necessaria la costituzione in mora.
Invece, per il periodo 2013/2017, secondo i calcoli del CTU dai quali il
Cont Tribunale non aveva inteso discostarsi, gli interessi moratori dovuti dalla opponente alla società opposta sarebbero stati pari ad € 71.987,50, ossia circa il 2,1% della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Ciò posto, osserva sul punto questa Corte che, ai fini della risoluzione della presente controversia, è innanzitutto necessario verificare l'applicabilità
o meno al rapporto in questione della normativa in materia di interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002.
Cont La questione, nei termini in cui è stata posta dalla e conformemente risolta dal primo giudice è senz'altro infondata, atteso che 17
l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le Controparte_9
dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo
[...]
provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal , a titolo di corrispettivo delle Controparte_10
prestazioni rese è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n. 1127/2012); nonché dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass.
14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017,
17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, ma un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D.lgs.
n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame,
a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo.
D'altra parte, la giurisprudenza citata dal Tribunale - peraltro datata
- riguarda la ben diversa fattispecie dei crediti derivante da prestazioni farmaceutiche e, quindi, aventi natura diversa rispetto a quelli in esame.
Pertanto, la normativa di cui al D.lgs. 231/2002, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era certamente applicabile alla fattispecie in esame;
ne consegue che, a differenza delle affermazioni contenute nella gravata decisione, gli interessi di cui agli artt.4 e 5 del D.lgs. 231/02 possono essere senz'altro riconosciuti in relazione ai ritardati pagamenti per gli anni 18
2008 – 2012, per i quali nulla risultava sul punto previsto dai contratti stipulati tra le parti ai sensi dell'art. 8 quinques D.lgs. 502/92; ciò indipendentemente dall'avvenuta o meno costituzione in mora da parte della società creditrice,
non essendo la stessa nella specie necessaria ai fini della decorrenza degli interessi, come specificato dalla richiamata normativa (v. art. 4, D.lgs.
231/2002).
Ciò posto, il giudice di primo grado, sulla base di un'ulteriore motivo di opposizione della ed accogliendo lo stesso per quanto di CP_4
ragione, all'esito della revoca del decreto ingiuntivo, condannava quest'ultima a “pagare a gli interessi moratori sui pagamenti Parte_1
effettuati dopo il 19/11/2014 per prestazioni rese nell'anno 2013, calcolando gli
interessi come da art.
6.5 del contratto stipulato per tale anno, ma considerando come
giorno della mora il 19/11/2014; e gli interessi moratori sui pagamenti effettuati dopo
il 20/3/2017 per prestazioni rese nell'anno 2017, calcolando gli interessi come da art.
5.5 del contratto stipulato per tale anno, ma considerando come giorno della mora il
20/3/2017; oltre interessi legali su tali somme dalla notifica del decreto ingiuntivo al
soddisfo”
Il Tribunale, infatti, condivideva i rilievi dell'opponente sia sotto il
Cont profilo dell'imputabilità alla del ritardato pagamento delle prestazioni eseguite negli anni 2013/2016, che con riguardo alla data in cui erano stati sottoscritti i contratti tra le parti di cui all'art. 8 quinques, D.lgs. 502/92, e ciò
sulla base delle considerazioni che seguono:
Cont
“Con un sesto motivo di opposizione, si deduce che in ogni caso per la
sia stato impossibile pagare le somme dovute per gli anni dal 2013 al 2016 nei termini
Cont previsti dai contratti annuali. In ciascuno di tali contratti si stabiliva che la fosse 19
tenuta a pagare i corrispettivi, senza che la si dovesse costituire in mora, dal giorno
Cont successivo alla scadenza del termine di pagamento, ma “sempre che la non
dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa ad essa non imputabile”; ed inoltre si chiariva che “La
remunerazione a carico del Servizio sanitario regionale delle prestazioni erogate dalla
sottoscritta è subordinata alla sottoscrizione del presente contratto.”. CP_8
Ora, per quanto concerne l'anno 2013 parte opponente ha documentato che
Cont il ritardo nel pagamento fu dovuto a causa non imputabile alla solo con decreto
del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario
della Regione Campania del 11/8/2014, furono forniti dei chiarimenti sui controlli di
appropriatezza delle prestazioni rese dalle case di cura private, che nel provvedimento
stesso viene definito indispensabile per la definizione del saldo dei corrispettivi dovuti
Cont per l'esercizio 2013 dalle alle case di cura private: pertanto, sino a quel momento
la non ha potuto pagare il saldo alla Controparte_4 Controparte_8
, e non è stata in mora. Ma poi lo stesso Commissario ha modificato
[...]
ulteriormente la disciplina del limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori
privati, con decreto del 18/11/2014, ed è dal giorno successivo che era dovuto il
pagamento (a quel punto, il contratto per l'anno 2013 era già stato firmato). In base
allo schema del CTU allegato 6 della relazione peritale, la Controparte_11
sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori sui pagamenti effettuati dopo il
19/11/2014 per prestazioni rese nell'anno 2013, calcolando gli interessi come da art.
6.5 del contratto ma considerando come giorno della mora il 19/11/2014. Per quanto
concerne le altre annualità: il contratto 2014 non è datato, quindi non risulta che sia
Cont stato sottoscritto in una data idonea a considerare in mora la il contratto per il 20
2017 è stato sottoscritto anch'esso il 20/3/2017; nessuna delle fatture relative a tali
anni è stata pagata dopo la data di sottoscrizione del contratto (salvo una differenza
assolutamente trascurabile di 10 giorni tra la data di stipula del contratto e il
pagamento, avvenuto il 31/3/2017, dell'ultima fattura tra quelle considerate dal
CTU, di cui si terrà conto nel dispositivo), e si è visto che prima che il contratto
Cont venisse sottoscritto la remunerazione non era dovuta, e quindi la non poteva
essere considerata in mora”.
L'appellante ha innanzitutto rilevato, quanto agli interessi riguardanti le annualità tra il 2013 ed il 2016, che risultava pacifica la presenza nei contratti stipulati ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 di un'esplicita clausola di riconoscimento dei predetti accessori, ai sensi della citata normativa, con indicazione del relativo tasso e della decorrenza.
Infatti, all'art. 6.5, per gli anni 2013 - 2014, ed all'art.
5.5 per gli anni
2015 - 2016 risulta previsto quanto segue: “Senza che sia necessaria la
Con costituzione in mora e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento
sia determinato da impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile,
dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore
della struttura privata gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti nella misura
del tasso di riferimento degli art. 2 e 5 D.lgs. 231/02”.
In buona sostanza, quindi, i contratti relativi a tali annualità
escludevano la necessità, ai fini della decorrenza degli interessi, della messa in mora, prevedendo il semplice riconoscimento degli stessi ai sensi della normativa testé indicata.
L'istante, quindi, sottopone a critica la decisione del Tribunale nella parte in cui ha negato il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, 21
sul presupposto che la remunerazione fosse subordinata alla sottoscrizione dei contratti e che, quindi, in assenza di questi ultimi, non fosse dovuto alcun pagamento delle prestazioni sanitarie rese nel periodo antecedente e,
conseguentemente, non decorressero gli interessi al tasso richiesto.
L'appellata, sotto un primo aspetto, ribadisce anche in questo grado che, dall'esame delle vicende relative ad ogni singola annualità in contestazione, come dettagliatamente specificate nell'originario atto di opposizione, poteva evincersi che nessun colpevole ritardo nell'effettuazione dei pagamenti risultava ad essa addebitabile.
Infatti, dalla documentazione in atti depositata nel giudizio di primo grado, risultava che il ritardo nei pagamenti era in realtà da ricondurre a più
fattori, quali il comportamento e le scelte dei singoli erogatori e/o delle associazioni di categoria, che si erano sostanzialmente concretizzate in dilazione dei termini di sottoscrizione di detti accordi;
la molteplicità dei
DCA della Regione Campania, succedutesi anche in tempi ravvicinati, volti a disciplinare la complessa materia, con cui erano state apportate modifiche,
rettifiche ed integrazioni a precedenti disposizioni e direttive, che avevano determinato ulteriori difficoltà nell'applicazione degli stessi e, da ultimo, la conseguente mancata sottoscrizione dei contratti per gli anni in contestazione nei tempi previsti.
D'altra parte, i contratti sottoscritti tra le parti relativi al periodo 2013
– 2016 prevedano gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora;
gli stessi,
comunque, subordinavano l'erogabilità dei predetti interessi alla condizione di cui all'art. 6, comma 5, ovvero, come testualmente previsto dalla clausola, 22
Cont
“sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento sia stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile
Cont Infatti, sotto tale ultimo profilo, l appellata ha dedotto che il
Tribunale di Napoli aveva correttamente ritenuto che i contratti, aventi la funzione di recepire il tetto di spesa nei rapporti tra struttura accreditata e il
SSR, potevano regolamentare retroattivamente i rapporti tra le parti e rendere quindi dovuti i pagamenti del corrispettivo di prestazioni rese nel periodo nel quale il contratto stesso non era stato ancora firmato;
tuttavia, per quanto concerne la mora che sarebbe maturata nel periodo nel quale non era stato firmato il contratto annuale, la questione della mancata firma diventa rilevante.
Infatti, secondo parte appellata, “Se è vero, infatti, che, come da
consolidata giurisprudenza, in mancanza di contratto e nelle more delle disposizioni
regionali in ordine alla definizione dei limiti di spesa e delle modalità di
remunerazione dei ricoveri ospedalieri, le prestazioni sanitarie rese vanno, anche se
solo in parte, comunque remunerate a carico del SSN prendendo a riferimento il
medesimo periodo dell'anno precedente, ciò non può valere per il pagamento degli
interessi moratori. In assenza di contratto, infatti, solo il pagamento delle prestazioni
sanitarie trova valida giustificazione nella necessità di dover comunque garantire,
nelle more, il percepimento del corrispettivo, sebbene limitato rispetto al fatturato;
di
contro, il pagamento degli interessi moratori, in mancanza di contratto, non
risulterebbe sorretto da alcuna valida motivazione non configurandosi, in tal caso,
alcuna ipotesi di ritardo visto peraltro, come innanzi chiarito, che il contratto è stato
sottoscritto a termini scaduti. In buona sostanza, il riferimento alla annualità
precedente può essere utilizzato unicamente per il pagamento, sia pure parziale, delle 23
prestazioni sanitarie rese in assenza di contratto, ma giammai può legittimare il
pagamento degli interessi rivendicati per i quali, come correttamente ritenuto dal
Giudice di prime cure, diventa rilevante la sottoscrizione del contratto”.
Secondo tale tesi, quindi, gli interessi richiesti, sebbene previsti dai contratti afferenti le annualità in contestazione, non avrebbero potuto comunque riconosciuti e, quindi, correttamente il primo giudice aveva ritenuto gli stessi non applicabili alla fattispecie in esame, se non nei limiti e con le decorrenze indicate in sentenza.
Orbene, osserva sul punto questa Corte che, come sopra accennato, è
pacifico tra le parti ed è stato accertato dal Tribunale con valore di giudicato
(non essendovi stata impugnazione sul punto) che per tutti gli anni dal 2013
al 2016 (come anche per gli anni dal 2008 al 2012, come non contestato e risultante dagli atti) le parti hanno stipulato i contratti, seppure tardivamente,
prevedendo anche una specifica disciplina degli interessi moratori sia con riferimento ai tempi di pagamento delle prestazioni e, quindi, di decorrenza dell'eventuale mora, sia con riguardo all'importo degli interessi stessi.
Ritiene la Corte, anche alla luce del proprio orientamento (ormai costante) nonché delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, che i siffatti contratti (la cui sottoscrizione seppure tardiva è
elemento necessario per far sorgere il diritto del ad ottenere la CP_4
remunerazione tanto delle prestazioni svolte che degli interessi moratori derivanti dall'eventuale tardivo pagamento) siano validi e idonei a regolare retroattivamente le prestazioni rese nel periodo al quale ciascuno di essi si riferisce (cfr. da ultimo Cass., 16221/2025, secondo la quale: “La questione in
Con ordine alla forma del contratto che deve essere stipulato tra la e le società che 24
effettuano le prestazioni in regime di accreditamento, definitivo o provvisorio, si
intreccia strettamente - come intuito dalla società ricorrente - con l'ulteriore
questione in ordine al momento della individuazione dei tetti di spesa che,
generalmente e fisiologicamente, si verifica in un momento successivo a
quello della stipulazione del contratto, anche oltre l'anno di riferimento… costituisce
principio consolidato di questa Corte quello
per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati
per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendo consentita
alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59; di
recente Cass. n. 8753 del 2024, cit.)…È evidente, come, ai fini del riconoscimento
della remunerazione delle prestazioni, siano necessari tre requisiti: l'autorizzazione
regionale (art.
8-ter); l'accreditamento (art.
8-quater); la conclusione di specifici
accordi (art.
8-quinquies)… Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la
possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo
all'esecuzione delle prestazioni sanitarie – nella specie anche oltre il termine
dell'annualità di riferimento (nel marzo del 2019 a fronte di prestazioni sanitarie
svolte nell'anno 2018) -, purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso,
sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite. 17. Si va
dunque a valorizzare il procedimento di formazione della volontà contrattuale da
parte della pubblica amministrazione che sfocia, solo da ultimo, nella stipulazione del
contratto, che si colloca all'apice di tale procedimento. Ciò trova conferma nell'art. 8-
bis, comma 3, del d.lgs. n. 105 del 1992…Del resto, le parti non hanno alcuna
possibilità di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito con l'atto
amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché, effettivamente, la
sottoscrizione del contratto diventa un mero requisito di completamento della 25
fattispecie a formazione progressiva prevista dal legislatore, al fine di porre a carico
dell'erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dei centri accreditati. 25.
Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente
di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (nella specie l'anno
successivo alle prestazioni) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le
prestazioni eseguite prima della stipulazione…Può, dunque, essere pronunciato il
seguente principio di diritto: «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture
private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il
contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti
retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni,
trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo
procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia
la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di
spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui
partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere
anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli».”.
L'applicazione retroattiva dei detti contratti implica necessariamente che, sebbene la sottoscrizione di un contratto in forma scritta ad substantiam
sia presupposto necessario per ottenere sia la remunerazione delle prestazioni che degli eventuali interessi dovuti per il ritardato pagamento,
una volta sottoscritto il contratto, nel quale è confluito il consenso di entrambe le parti, il rapporto venga da questo regolato in tutti i suoi aspetti,
compreso quello del regime della mora nei pagamenti.
Né può ritenersi che, nonostante l'avvenuta sottoscrizione dei contratti, sia pure successivamente all'esecuzione delle prestazioni, l' Pt_5 [...]
non fosse comunque da ritenere in mora, non essendo ad essa imputabile il mancato pagamento;
infatti, al di là di generici riferimenti a comportamenti ostruzionistici, ovvero allo svolgersi articolato delle procedure riguardanti la fissazione dei limiti di spesa, nessun elemento davvero concreto e specifico ha fornito l'appellata per dare dimostrazione del proprio assunto, avendo peraltro sottoscritto i contratti contenenti le pattuizioni indicate - anche relative agli interessi - quando le circostanze dedotte si erano anche già
verificate.
Tanto premesso, risultando fondate le censure dell'appellante sia con riguardo agli interessi moratori relativi alle annualità 2008 - 2012, che a quelli concernenti le annualità 2013 - 2018, in riforma della gravata decisione, va riconosciuto l'originario diritto della quale cessionaria Parte_1
della (la questione della legittimazione attiva è stata infatti Parte_3
già risolta positivamente dal primo giudice, con decisione non oggetto di gravame), alla corresponsione degli interessi moratori maturati sulle prestazioni da quest'ultima eseguite negli anni sopra indicati.
Quanto al relativo calcolo, appare necessario fare riferimento alla c.t.u. svolta in primo grado dal dott. , il quale ha innanzitutto Persona_3
Cont precisato che nessuna contestazione era stata sollevata dall opponente quanto alle fatture emesse dalla per le Controparte_8
prestazioni rese, i cui dati quindi - con riferimento a importo, data di emissione, data di scadenza e data di pagamento - dovevano considerarsi corretti in assenza di specifiche contestazioni dell'ente pagatore.
Tanto premesso, il tecnico nominato ha correttamente provveduto al calcolo degli interessi dovuti, considerando che la specifica clausola 27
riguardante questo ultimi è ricompresa nelle convenzioni sottoscritte dalle parti unicamente a decorrere dall'anno 2013, prevedendo l'applicazione di un tasso moratorio determinato maggiorando il saggio d'interesse previsto dal d.lgs. n.231/2002 (normativa poi riformata con il d.lgs. n.192/12) di una percentuale variabile in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento;
tale specifica disciplina, al fine di consentire una perfetta ricostruzione del criterio di calcolo seguito - sulla base dei contratti riguardanti ciascuna della annualità - risulta schematicamente riportata nella tabella di cui alla pag. 9
della relazione tecnica.
In particolare, il dott. , applicando una metodologia del Persona_3
tutto corretta - e cioè considerando i tassi individuati dal D.lgs. n.231 del
9.10.2002, riformato dal d.lgs. n.192 del 2012, e ritenendo valide tutte le clausole contenute nei contratti annuali sottoscritti tra le parti (limite di spesa pagabile per ciascuna fattura di acconto, proroga dei termini di scadenza,
maggiorazione del tasso di mora in funzione dei giorni di tardivo pagamento) - è giunto a determinare l'importo dovuto dalla CP_4
, a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento delle
[...]
prestazioni eseguite dalla ed oggetto di cessione in favore Parte_3
della (nonché di successiva cessione, in corso di causa, in Parte_1
favore della , nella minor misura - rispetto a quella Controparte_6
originariamente richiesta dall'odierna appellante (€ 3.447.571,55) - di €
2.861.801,11.
Ciò posto, la in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro – tempore, in accoglimento del proposto appello ed in conseguente riforma della gravata decisione, va quindi condannata al 28
pagamento in favore della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore - e, per essa dalla cessionaria interventrice
in persona del legale rappresentante pro—tempore - per la Controparte_6
causale sopra precisata, della somma testé indicata di € 2.861.801,11, oltre interessi - come espressamente richiesti - sulla stessa decorrenti ex art. 1284,
comma IV, c.c., dalla data di notifica dell'originario provvedimento monitorio e sino al saldo.
Le spese e competenze di lite anticipate dall'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, per entrambi i gradi del
[...]
presente giudizio - ivi compresa la fase monitoria - seguono la soccombenza dell'appellata , in persona del Direttore Generale pro- Controparte_4
tempore, e si liquidano in favore della prima come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria e della mancata partecipazione dell'originaria appellante alla fase decisionale, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. IO
Borraccino, dichiaratosi anticipatario.
Allo stesso modo, le spese e competenze di lite anticipate dall'interventrice in persona del legale rapp.te pro – Controparte_6
tempore, per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata , in persona del Direttore Generale pro- Controparte_4 29
tempore, e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri sopra indicati ed ai minimi tariffari, stante l'avvenuta costituzione alla sola udienza di precisazione delle conclusioni, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Concetta Sorrentino, dichiaratasi anticipataria.
Vanno infine poste definitivamente a carico della CP_4
, in persona del Direttore Generale pro-tempore, le spese e competenze
[...]
liquidate in favore del c.t.u. dott. nel corso del giudizio di primo Persona_3
grado, con provvedimento del 6.4.2020.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 14.12.2020, dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro - tempore - e, quindi, sulla domanda proposta dalla cessionaria interventrice in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro—tempore, con comparsa del 16.5.2025 - nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te pro - Controparte_4
tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2505/2020 del
13.3.2020, così provvede
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione,
condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_4
tempore, al pagamento in favore della in persona Parte_1
del legale rappresentante pro - tempore e, per essa, della cessionaria interventrice in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro—tempore, per la causale di cui alla parte motiva, della somma di
€ 2.861.801,11, oltre interessi - come espressamente richiesti - sulla stessa decorrenti ex art. 1284, comma IV, c.c., dalla data di notifica 30
dell'originario provvedimento monitorio e sino al saldo;
2) Condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_4
tempore, al pagamento in favore della in persona Parte_1
del legale rappresentante pro - tempore, di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del presente giudizio, che liquida, quanto al primo grado, ed ivi compresa la fase monitoria, in complessivi €
20.870,00, di cui € 870,00 per spese ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
VA e Cpa, se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi €
14.556,00, di cui € 2.556.00 per spese ed € 12.000,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi,
nonché VA e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. IO Borraccino, dichiaratosi anticipatario.
3) Condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_4
tempore, al pagamento in favore dell' in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro—tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
8.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché VA e Cpa, se dovute, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Concetta Sorrentino,
dichiaratasi anticipataria;
4) Pone definitivamente a carico della , in persona Controparte_4
del Direttore Generale pro-tempore, le spese e competenze liquidate in favore del c.t.u. dott. nel corso del giudizio di primo Persona_3
grado, con provvedimento del 6.4.2020. 31
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IO MU
IL PRESIDENTE
UL OM
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 risulta sottoscritto addirittura il 20/3/2017; il contratto per gli esercizi 2016 e
Sentenza n.
Ruolo Generale n. 4754/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
dr. UL OM Presidente
dr. IO MU Consigliere Estensore
dr. Angelo Del Franco Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4754/2020 R.G.A.C., avente ad oggetto “Controversie di diritto amministrativo – Pagamento prestazioni
sanitarie”, riservata in decisione all'esito di trattazione scritta all'udienza collegiale del 21.5.2025, e vertente
TRA
P.VA , con sede in Milano, via San Parte_1 P.IVA_1
Prospero, 4, in persona del legale rapp.te pro - tempore Dott. Pt_2
, rappresentata e difesa dalla società tra avvocati
[...] Controparte_1
già già Avv. IO Borraccino ed altri Pt_1 Controparte_2
Con
, c.f. e P.IVA , e per essa dall'Avv. IO Borraccino, c.f. P.IVA_2
, giusta procura in calce al decreto ingiuntivo ed CodiceFiscale_1 2
elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma Largo Arrigo VII, 4. Il
difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax 06-
5741908 ed indirizzo PEC: Email_1
APPELLANTE
E
, già , c.f./P.IVA , con sede Controparte_4 CP_4 P.IVA_3
legale in alla Via Comunale del Principe n.13/A, in persona del CP_4
Direttore Generale pro – tempore, Dott. Ing. , rappresentata e CP_5
difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Annamaria De Nicola,
c.f. , Anna Vingiani, c.f. , CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
IU IN, c.f. , e AN ES, c.f. CodiceFiscale_4 [...]
, i quali dichiarano che, ai sensi degli artt. 125, comma 1 C.F._5
c.p.c. ed art.16 comma 1 bis del D.lgs. n. 546/1992, le comunicazioni di
Cancelleria devono essere inviate alla PEC:
ed al numero di fax 081 2544528 - Email_2
tutti elettivamente domiciliati in alla Via Comunale del Principe n. CP_4
13/A, presso il Servizio Affari Legali della in virtù di Controparte_4
procura notarile alle liti per notar di Frattaminore rep. n. 42728, Per_1
raccolta n. 16316 del 05.09.19.
APPELLATA
E
C.F./P.IVA , con sede in Milano, Via San Controparte_6 P.IVA_4
Prospero, 4 (20121), in persona del sig. nato a [...] Parte_2
il 27/09/1978, c.f. , nella sua qualità di persona CodiceFiscale_6
designata dalla Fenice Trust Company S.r.l. (già 130 Trust Company Srl), 3
società amministratrice) rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di intervento dalla P.VA , e per Controparte_7 P.IVA_2
essa dall'Avv. Concetta Sorrentino, c.f. ed CodiceFiscale_7
elettivamente domiciliata presso la stessa in Roma largo Arrigo VII, 4. Il
difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC
e al numero di fax 065741908. Email_3
INTERVENTRICE
CONCLUSIONI
Per l'appellante , in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro – tempore, come da atto di appello e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale
riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 2505/20, accogliere
l'appello per i motivi di gravame, e, per l'effetto:
In via principale, condannare la al pagamento in favore Controparte_4
della della somma di € 3.447.571,55, come quantificata dal CTU Parte_1
secondo la prospettazione della (ipotesi 3) applicando quindi la disciplina Pt_1
contenuta nel D.lgs. 231/02 in quanto contenente norme imperative applicabili alla
pubblica amministrazione e non derogabili, oltre interessi ex art. 1284, comma IV
c.p.c. ;
In subordine, condannare la al pagamento in favore della Controparte_4
della somma di € 2.861.801,11, come quantificata secondo la Parte_1
prospettazione del CTU (ipotesi 1) nel rispetto delle clausole, ove presenti, contenute
nei rispettivi contratti ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 e ove non presenti secondo
termini e decorrenze del D.lgs. 231/02, oltre interessi ex art. 1284, comma IV c.p.c. ; 4
In via di ulteriore subordine, condannare la al Controparte_4
pagamento in favore della della somma di € 71.987,50, come Parte_1
Cont quantificata dal CTU secondo la prospettazione della (ipotesi 2) quantificando
gli interessi per il periodo 2008 – 2012 a decorrere dalla domanda giudiziale in
ragione dell'assenza di messa in mora formale ed applicando le condizioni
contrattuali per gli anni 2013 – 2016 con le decorrenze di legge, oltre interessi ex art.
1284, comma IV c.p.c.
Con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio in favore della
con distrazione in favore dell'Avv. IO Borraccino”. Parte_1
Per l'appellata in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro – tempore, riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nella comparsa di costituzione e risposta , ai verbali di causa nonché
alla documentazione prodotta;
impugnando e contestando inoltre ancora una volta le avverse deduzioni, in uno alle conclusioni rassegnate, e concludendo come da propri atti e documenti, nonché conclusioni ivi ripetute e trascritte,
insistendo per la conferma della sentenza gravata.
Per l'interventrice in persona del legale Controparte_6
rappresentante pro – tempore, come da comparsa di intervento del 16.5.2025
e, quindi, come di seguito indicato:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, in integrale
riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli n. 2505/20, accogliere
l'appello per i motivi di gravame, e, per l'effetto:
In via principale, condannare la al pagamento in favore Controparte_4
di quale successore a titolo particolare del diritto di credito ex art. 111 CP_6
cpc della della somma di € 3.447.571,55, come quantificata dal CTU Pt_1 Pt_1 5
secondo la prospettazione della (ipotesi 3) applicando quindi la disciplina Pt_1
contenuta nel D.lgs. 231/02 in quanto contenente norme imperative applicabili alla
pubblica amministrazione e non derogabili, oltre interessi ex art. 1284, comma IV
c.p.c. ;
Con In subordine, condannare la al pagamento in favore di Controparte_4
quale successore a titolo particolare del diritto di credito ex art. 111 CP_6
cpc della della somma di € 2.861.801,11, come quantificata secondo Parte_1
la prospettazione del CTU (ipotesi 1) nel rispetto delle clausole, ove presenti,
contenute nei rispettivi contratti ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 e ove non presenti
secondo termini e decorrenze del D.lgs. 231/02, oltre interessi ex art. 1284, comma
IV c.p.c.;
In via di ulteriore subordine, condannare la al Controparte_4
pagamento in favore di quale successore a titolo particolare del diritto CP_6
di credito ex art. 111 cpc della della somma di € 71.987,50, come Parte_1
Cont quantificata dal CTU secondo la prospettazione della (ipotesi 2) quantificando
gli interessi per il periodo 2008 – 2012 a decorrere dalla domanda giudiziale in
ragione dell'assenza di messa in mora formale ed applicando le condizioni
contrattuali per gli anni 2013 – 2016 con le decorrenze di legge, oltre interessi ex art.
1284, comma IV c.p.c.
Con vittoria di spese di lite con distrazione in favore dell'Avv. Concetta
Sorrentino”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso monitorio al Tribunale di Napoli del 15.2.2018, la
in persona del legale rapp.te pro – tempore, premetteva Parte_1
di essere cessionaria in forza di atto del 13.11.2017, notificato il 24.11.2017, dei 6
crediti vantati dalla nei confronti dell' ; Parte_3 Controparte_4
ciò con riferimento alle attività di ricovero ospedaliero in regime di accreditamento definitivo svolte negli anni 2008-2016, in forza di contratto di volta in volta annualmente stipulato, ed a seguito dei ritardati pagamenti delle fatture emesse, oltre i termini di cui al D.lgs. 231/02, applicabile ai rapporti tra il SSN e le Case di Cura.
Infatti, secondo gli artt. 4 e 5 di tale normativa, gli interessi decorrevano automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, fissata in 60 giorni, ed il saggio degli interessi di mora a carico del debitore era determinato in misura pari al saggio di interesse della Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti percentuali.
La cedente aveva quindi maturato un credito pari ad Parte_3
€ 3.447.571,55, per il cui pagamento erano state emesse le fatture nn. 1/i/2017
del 7.11.2017 e 2/i/2017, nonché la nota di credito n. 1 dell'8.21.2018, come da allegato prospetto ed estratto del registro fatture dell'istante, giusta certificazione del Notaio dott. di Eboli. Persona_2
Avverso quindi il decreto 2251/2018 del 5.3.2018, ottenuto dalla ricorrente per l'importo indicato, oltre interessi e spese di Parte_1
procedura, nei confronti della , in persona del legale Controparte_4
rapp.te pro – tempore, quest'ultima, con atto del 19.5.2018, proponeva opposizione, eccependo in primo luogo la carenza di legittimazione attiva dell'istante, non avendo essa mai accettato la cessione di cui in premessa -
peraltro neanche notificata ma unicamente oggetto di comunicazione - nei termini indicati, non sussistendo pertanto alcun rapporto tra le parti, st5ante
l'inefficacia della detta cessione. 7
In ogni caso, l'opponente eccepiva la parziale prescrizione quinquennale maturata ex art. 2948 c.c. nel quinquennio antecedente alla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta il 12.3.2018, in assenza di atti interruttivi precedenti alla notifica del predetto provvedimento, avvenuta il
12.3.2018.
Cont Nel merito, l deduceva che sarebbe stato onere della ricorrente dare prova del proprio credito, anche in relazione all'avvenuta stipula dei contratti ex art. 8 quinques del D.lgs. 502/92 e s.m.i., con riguardo alle annualità in contestazione, che non era stata invece data, posto che i contratti prodotti erano stati sottoscritti con notevole ritardo, non ad essa imputabile.
In ogni caso, ad dire dell'opponente, il D.lgs. 231/02 era applicabile ai soli pagamenti effettuati “a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”
e non alle concessioni di pubblico servizio, come quelle riguardanti le prestazioni in favore degli assistiti del SSN;
in ogni caso, il mero invio delle fatture non poteva valere come atto di costituzione in mora.
In ogni caso, l'opponente contestava comunque nel merito e nel dettaglio, come meglio indicato nell'atto di opposizione, l'avvenuta maturazione degli interessi richiesti e concludeva quindi per l'accoglimento dell'opposizione, con conseguente revoca del provvedimento monitorio, con vittoria di spese e compensi di lite.
Con comparsa del 20.9.2018 si costituiva la in Parte_1
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale contestava le ragioni poste dalla alla base della propria opposizione, come meglio Parte_4
ivi indicato, chiedendo, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 2251/2018, il rigetto dell'opposizione, con conseguente 8
conferma di quest'ultimo.
In particolare, quanto alla eccepita carenza di legittimazione attiva,
deduceva che il credito di cui alle fatture azionate era stato oggetto del contratto di cessione sottoscritto in data 13.11.2017 tra la e Parte_3
Cont la regolarmente notificato alla in particolare, di detta Parte_1
cessione era stato dato avviso - ai sensi dell'art. 4 Legge 130/99 - a mezzo pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 18/11/2017, nonché successiva
Cont notifica alla avvenuta in data 24.11.2017.
Precisava la comparente che, nel caso di cessione di crediti effettuata,
come nella specie, nell'ambito e per gli effetti della legge sulle cartolarizzazioni n. 130 del 30/04/1999, trovava applicazione l'art. 4, comma secondo, di tale normativa, secondo il quale la cessione era opponibile al debitore ceduto ed ai terzi dalla data della pubblicazione della notizia di avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale, ovvero dalla data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione.
In particolare, poi, ai sensi del comma 4 bis, introdotto con il D.l.
23/12/2013 n. 145, convertito in legge 21/02/2014 n. 9: “Alle cessioni effettuate
nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione non si applicano gli artt. 69 e 70 del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , nonché le altre disposizioni che richiedano
formalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui alla presente legge.
Dell'affidamento o trasferimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera
c) , a soggetti diversi dal cedente è dato avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale nonché comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento alle pubbliche amministrazioni debitrici.”
In ogni caso, sulla base delle considerazioni tutte di cui alla comparsa 9
di costituzione doveva ritenersi inapplicabile nella specie il principio della necessaria adesione del debitore ceduto, in difetto del presupposto soggettivo e oggettivo.
La comparente deduceva inoltre che il termine quinquennale di
Cont prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. richiamato dalla non poteva applicarsi agli interessi moratori di fonte legale, quale il D.lgs. 231/02, dovuti a causa del ritardo nel pagamento del corrispettivo di fornitura, come nella specie;
ciò in quanto la normativa non prevedeva che gli interessi fossero corrispondere ad anno o in termini più brevi limitandosi a stabilire la relativa debenza, a decorrere da una certa scadenza, nella misura stabilita dalla tale normativa.
Quanto alla eccepita carenza probatoria, la Parte_1
richiamava tutta la documentazione depositata in sede monitoria,
comprovante, a suo dire, l'esistenza, liquidità ed esigibilità del credito per interessi, dovendo ritenersi gli stessi senz'altro dovuti, come meglio specificato in comparsa, risultando certamente applicabile il D.lgs. 231/02.
La stessa deduceva inoltre che la sottoscrizione tardiva dei contratti costituiva un elemento fisiologico nell'ambito della programmazione regionale di fissazione dei tetti di spesa, non dipendendo la stessa dalle singole strutture sanitarie convenzionate;
pertanto, l'eccezione di tardiva sottoscrizione dei contratti da parte della cedente non Parte_3
Cont poteva influire sul ritardo dei pagamenti da parte della e né quest'ultimo avrebbe potuto essere imputato alla struttura sanitaria, circostanza
Cont comunque non provata dalla
In via gradata, l'opposta chiedeva quindi di condannare comunque la 10
al pagamento in proprio favore dell'importo pari ad € Controparte_4
3.447.571,55, ovvero alla maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi ex art. 1284 IV° comma cod. civ., con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi in favore dell'Avv. IO Borraccino.
Nel corso del giudizio, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, comma VI c.p.c., veniva disposta c.t.u. contabile ed il tecnico nominato, dr. , in data 25.10.2019 depositava la propria relazione. Persona_3
Precisate quindi le conclusioni, l'adito Tribunale di Napoli, con
sentenza n. 2505/2020 del 13.3.2020, così provvedeva:
“1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la a pagare a gli Controparte_4 Parte_1
interessi moratori sui pagamenti effettuati dopo il 19/11/2014 per prestazioni rese
nell'anno 2013, calcolando gli interessi come da art.
6.5 del contratto stipulato per
tale anno, ma considerando come giorno della mora il 19/11/2014; e gli interessi
moratori sui pagamenti effettuati dopo il 20/3/2017 per prestazioni rese nell'anno
2017, calcolando gli interessi come da art.
5.5 del contratto stipulato per tale anno,
ma considerando come giorno della mora il 20/3/2017; oltre interessi legali su tali
somme dalla notifica del decreto ingiuntivo al soddisfo;
3) Compensa le spese del giudizio”.
Avverso detta decisione, con citazione del 14.12.2020 proponeva appello la in persona del legale rapp.te pro – tempore, la Parte_1
quale conveniva quindi innanzi all'intestata Corte di Appello la CP_4
, in persona del legale rapp.te pro – tempore, chiedendo, in riforma
[...]
della gravata decisione e per le ragioni ivi indicate, di accogliere la proposta impugnazione e, quindi, precisava le proprie conclusioni come sopra 11
indicato.
Con comparsa del 25.3.2021 si costituiva la , in Controparte_4
persona del legale rapp.te pro – tempore, la quale si riportava agli scritti difensivi del giudizio di primo grado, ai verbali di causa nonché alla documentazione prodotta, impugnando in primo luogo il contenuto dell'atto di appello per l'infondatezza dei motivi ivi indicati, precisando il giudice di primo grado, nel dispositivo della sentenza impugnata, si riferiva soltanto per un palese errore materiale alle prestazioni rese nell'anno 2017, laddove tali prestazioni devono invece intendersi come relative all'anno 2016;
peraltro, non era in contestazione la circostanza che l'avversa pretesa fosse riferita alle annualità dal 2008 al 2016.
Ribadendo quindi l'inapplicabilità al rapporto in questione del D.lgs.
n. 231/02, nonché del principio della mora automatica, oltre alle deduzioni già in precedenza formulate, la chiedeva il rigetto Controparte_4
dell'appello, perché inammissibile ed infondato in fatto e diritto, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza e condanna dell'appellante al pagamento di spese e compensi del giudizio.
Rinviato il procedimento per la precisazione delle conclusioni, con comparsa del 16.5.2025 interveniva volontariamente in giudizio la
[...]
in persona del legale rapp.te pro – tempore, premettendo che, con CP_6
contratto di cessione crediti ai sensi della Legge sulla cartolarizzazione n.
130/99 sottoscritto in data 8.5.2020 aveva acquistato da le Parte_1
fatture fatt. n. 1/i/2017 del 07/011/2017 e 2/i/2017 del 07/11/2017, per complessivi € 3.447.571,55, somma corrispondente agli interessi di mora ex
D.lgs. 231/02 e ss. mm maturati dalla cedente originaria per Parte_3 12
prestazioni erogate in favore della negli anni dal 2008 al Controparte_4
2016 ed oggetto del presente giudizio di appello;
detta cessione era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 56 del 12/05/2020 e comunicata alla
[...]
con PEC dell'11.5.2020, essendo pertanto essa interventrice Controparte_4
subentrata nella titolarità dei diritti oggetto della presente controversia.
La stessa dichiarava di far proprie tutte le tesi, domande ed eccezioni svolte dalla sua dante causa in tutti gli atti già depositati, sia in primo che in secondo grado, chiedendo l'accoglimento delle indicate conclusioni.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni del 21.5.2025,
per la quale veniva disposta la trattazione scritta - ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.
- la causa veniva quindi assegnata a sentenza, con concessione dei termini ordinari di gg. 60 per il deposito di comparse conclusionali e di ulteriori gg.
20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In limine litis va rilevato che, con comparsa del 16.5.2025 - depositata quindi entro il termine per il deposito di note ai fini della trattazione scritta ex art. 127ter dell'udienza di precisazione delle conclusioni - è intervenuta in giudizio l' in persona del legale rapp.te pro – tempore. Controparte_6
La stessa precisava che, con contratto di cessione crediti ai sensi della
Legge sulla cartolarizzazione n. 130/99 sottoscritto in data 8.5.2020 (doc. 1-2-
3) aveva acquistato dalla le fatture n. 1/i/2017 del Parte_1
07/011/2017 e 2/i/2017 del 07/11/2017, per complessivi € 3.447.571,55, somma corrispondente agli interessi di mora ex D.lgs. 231/02 e ss. mm maturati dalla cedente originaria per prestazioni erogate in favore della Parte_3 [...]
negli anni dal 2008 al 2016 ed oggetto del presente giudizio Controparte_4 13
di appello;
detta cessione era stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 56 del
12.5.2020 e comunicata alla con messaggio di PEC Controparte_4
dell'11.5.2020.
Detta società precisava quindi di esser subentrata nel diritto controverso, chiedendo quindi accogliersi le conclusioni sopra riportate direttamente nei propri confronti, quale cessionaria dei crediti controversi.
La , nella propria comparsa conclusionale Controparte_4
depositata in data 18.7.2025, pur non contestando l'efficacia di tale subentro,
eccepiva che, alla luce di tale circostanza, dal momento della cessione del credito - avvenuta in data 8.5.2020, e quindi ben prima della instaurazione del presente giudizio di appello - la aveva perso la Parte_1
titolarità sostanziale della posizione attiva e, quindi, al momento della notifica dell'atto di impugnazione era divenuta in realtà priva di legittimazione ad agire.
Tanto premesso, come precisato dalla Suprema Corte (v. Cassazione
Civile, Sez. I, 4.3.2024, n. 5728), “In tema di cessione dei crediti, l'intervento, anche
in grado d'appello, del cessionario, quale successore a titolo particolare nel diritto
controverso, nella controversia promossa dal cedente nei confronti del debitore ceduto
postula, a pena di inammissibilità, che vi sia espressa adesione del cedente e che non
vi siano contestazioni da parte del debitore ceduto neppure in ordine al verificarsi
della cessione stessa, giacché, in caso contrario, si verificherebbe una non consentita
e significativa modificazione del petitum e della causa petendi della lite
originariamente introdotta”.
Nessun dubbio si pone quindi nella specie quanto all'ammissibilità
dell'intervento in questo giudizio della società non essendo Controparte_6 14
sorta - come sopra precisato - nessuna contestazione quanto all'efficacia della predetta cessione.
Né peraltro ciò ha avuto l'effetto, come sostiene l'appellata, di far venir meno la legittimazione dell'appellante alla proposizione
Cont dell'impugnazione, posto che, come pure precisato dalla stessa in comparsa conclusionale, l'art. 111 cpc , comma 1, disciplina la successione a titolo particolare nel diritto controverso che si verifica quando il diritto in contestazione viene trasferito ad un terzo in pendenza di lite, chiarendo che il processo prosegue tra le parti originarie, anche se “il successore a titolo
particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi
consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso”.
Né può ritenersi che, nella specie, la lite non fosse “pendente”,
essendo la cessione intervenuta dopo la sentenza di primo grado - pubblicata il 13.3.2000 - ma comunque durante la decorrenza del termine per proporre impugnazione, alla quale la parte originaria - e quindi la Parte_1
rimaneva in ogni caso legittimata, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., salva appunto la facoltà di intervento della cessionaria.
Chiarita quindi la legittimazione della alla Parte_1
proposizione del gravame, nel merito, l'appello è fondato e va pertanto accolto, nei termini e per le motivazioni di seguito indicati.
Con il primo motivo di gravame l'appellante sottopone a critica la decisione di primo grado nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto inapplicabile ai crediti maturati dalla per gli Controparte_8
anni 2008/2012 - periodo per il quale le parti non avevano stipulato alcun contratto - la disposizione riguardante gli interessi moratori di cui all'art. 5 15
del D.lgs. n. 231/02.
In particolare, il primo giudice affermava sul punto quanto segue:
“…effettivamente, vale il principio enunciato da Cass. 9991/2019: “Il tasso
di interesse di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2002 non è applicabile ai crediti
Cont derivanti dall'erogazione dell'assistenza farmaceutica per conto delle dal
momento che l'attività di dispensazione dei farmaci e dei dispositivi medici, svolta
dal farmacista in esecuzione del rapporto concessorio con l'azienda sanitaria locale,
essendo intesa a realizzare, quale segmento del servizio sanitario nazionale,
l'interesse pubblico della tutela della salute collettiva, ha natura pubblicistica e,
pertanto, non può essere inquadrata nel paradigma della transazione commerciale di
cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del citato decreto legislativo.” (principio applicabile
anche ad una casa di cura accreditata, la cui attività pure rappresenta un segmento
del servizio sanitario nazionale, e non può essere considerata come una transazione
commerciale). Pertanto, per tutti i ritardati pagamenti effettuati tra il 2008 e il 2012
dalla , gli interessi moratori andrebbero applicati al tasso legale, mentre CP_4
i contratti per gli anni dal 2013 al 2016, i contratti specificavano il tasso d'interesse
applicabile”.
Tuttavia, pur ritenendo sul punto fondata l'originaria opposizione della , il Tribunale riteneva assorbita la questione dalla Controparte_4
circostanza che, in ogni caso, a prescindere da quale tasso d'interesse fosse applicabile sino al 31.12.2012, gli interessi moratori erano da ritenere dovuti esclusivamente dal giorno della mora (art. 1224 c.c.), mentre, nella specie, non erano stati prodotti atti di costituzione in mora validi ai sensi dell'art. 1219
c.c.
Secondo il Tribunale, infatti, non poteva valutarsi a tal fine “..il mero 16
invio delle fatture e delle distinte riepilogative, così come peraltro affermato da Cass.
11016/2005: “né ad integrare la costituzione in mora è sufficiente l'invio delle fatture
da parte del creditore, tale invio essendo funzionale all'adempimento di un onere
posto a suo carico, ai fini della concreta realizzazione della sua pretesa, ed essendo ad
esso oggettivamente estranea la finalità della costituzione in mora.” Manca dunque
la prova che la prima di pagare le somme a , si Controparte_4 Parte_3
sia mai trovata in mora nei confronti di detta struttura accreditata: pertanto, non c'è
Cont proprio il presupposto perché la opponente debba corrispondere gli interessi
moratori richiesti dalla società opposta per tutto il periodo sino al 31/12/2012”.
In conclusione, secondo la sentenza impugnata, solo a partire dal contratto stipulato tra e la CP_8 Controparte_8 Controparte_4
per regolamentare il rapporto per l'anno 2013 le parti avevano stabilito che quest'ultima dovesse corrispondere gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza che fosse necessaria la costituzione in mora.
Invece, per il periodo 2013/2017, secondo i calcoli del CTU dai quali il
Cont Tribunale non aveva inteso discostarsi, gli interessi moratori dovuti dalla opponente alla società opposta sarebbero stati pari ad € 71.987,50, ossia circa il 2,1% della somma portata dal decreto ingiuntivo.
Ciò posto, osserva sul punto questa Corte che, ai fini della risoluzione della presente controversia, è innanzitutto necessario verificare l'applicabilità
o meno al rapporto in questione della normativa in materia di interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002.
Cont La questione, nei termini in cui è stata posta dalla e conformemente risolta dal primo giudice è senz'altro infondata, atteso che 17
l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le Controparte_9
dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo
[...]
provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal , a titolo di corrispettivo delle Controparte_10
prestazioni rese è ormai da tempo riconosciuta da questa Corte (v., ad es., la sentenza pubblicata il 29 marzo 2012 con il n. 1127/2012); nonché dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (per la quale cfr., ad es., Cass.
14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017, 12479/2017, 28824/2017,
17591/2018 e 17665/2019) secondo cui il contratto stipulato tra l'ente pubblico accreditante e il soggetto accreditato non è un accordo-quadro, ma un contratto ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive, per cui in esso è configurabile l'inadempimento di ciascuna delle due parti. Il che conduce a sussumerlo nel concetto di “transazione commerciale” di cui al D.lgs.
n. 231 del 2002, come contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione, che comporta la prestazione di servizi - nel caso in esame,
a favore di un terzo - a fronte del pagamento del prezzo.
D'altra parte, la giurisprudenza citata dal Tribunale - peraltro datata
- riguarda la ben diversa fattispecie dei crediti derivante da prestazioni farmaceutiche e, quindi, aventi natura diversa rispetto a quelli in esame.
Pertanto, la normativa di cui al D.lgs. 231/2002, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, era certamente applicabile alla fattispecie in esame;
ne consegue che, a differenza delle affermazioni contenute nella gravata decisione, gli interessi di cui agli artt.4 e 5 del D.lgs. 231/02 possono essere senz'altro riconosciuti in relazione ai ritardati pagamenti per gli anni 18
2008 – 2012, per i quali nulla risultava sul punto previsto dai contratti stipulati tra le parti ai sensi dell'art. 8 quinques D.lgs. 502/92; ciò indipendentemente dall'avvenuta o meno costituzione in mora da parte della società creditrice,
non essendo la stessa nella specie necessaria ai fini della decorrenza degli interessi, come specificato dalla richiamata normativa (v. art. 4, D.lgs.
231/2002).
Ciò posto, il giudice di primo grado, sulla base di un'ulteriore motivo di opposizione della ed accogliendo lo stesso per quanto di CP_4
ragione, all'esito della revoca del decreto ingiuntivo, condannava quest'ultima a “pagare a gli interessi moratori sui pagamenti Parte_1
effettuati dopo il 19/11/2014 per prestazioni rese nell'anno 2013, calcolando gli
interessi come da art.
6.5 del contratto stipulato per tale anno, ma considerando come
giorno della mora il 19/11/2014; e gli interessi moratori sui pagamenti effettuati dopo
il 20/3/2017 per prestazioni rese nell'anno 2017, calcolando gli interessi come da art.
5.5 del contratto stipulato per tale anno, ma considerando come giorno della mora il
20/3/2017; oltre interessi legali su tali somme dalla notifica del decreto ingiuntivo al
soddisfo”
Il Tribunale, infatti, condivideva i rilievi dell'opponente sia sotto il
Cont profilo dell'imputabilità alla del ritardato pagamento delle prestazioni eseguite negli anni 2013/2016, che con riguardo alla data in cui erano stati sottoscritti i contratti tra le parti di cui all'art. 8 quinques, D.lgs. 502/92, e ciò
sulla base delle considerazioni che seguono:
Cont
“Con un sesto motivo di opposizione, si deduce che in ogni caso per la
sia stato impossibile pagare le somme dovute per gli anni dal 2013 al 2016 nei termini
Cont previsti dai contratti annuali. In ciascuno di tali contratti si stabiliva che la fosse 19
tenuta a pagare i corrispettivi, senza che la si dovesse costituire in mora, dal giorno
Cont successivo alla scadenza del termine di pagamento, ma “sempre che la non
dimostri che il ritardo nel pagamento è stato determinato da impossibilità della
prestazione derivante da causa ad essa non imputabile”; ed inoltre si chiariva che “La
remunerazione a carico del Servizio sanitario regionale delle prestazioni erogate dalla
sottoscritta è subordinata alla sottoscrizione del presente contratto.”. CP_8
Ora, per quanto concerne l'anno 2013 parte opponente ha documentato che
Cont il ritardo nel pagamento fu dovuto a causa non imputabile alla solo con decreto
del Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro del settore sanitario
della Regione Campania del 11/8/2014, furono forniti dei chiarimenti sui controlli di
appropriatezza delle prestazioni rese dalle case di cura private, che nel provvedimento
stesso viene definito indispensabile per la definizione del saldo dei corrispettivi dovuti
Cont per l'esercizio 2013 dalle alle case di cura private: pertanto, sino a quel momento
la non ha potuto pagare il saldo alla Controparte_4 Controparte_8
, e non è stata in mora. Ma poi lo stesso Commissario ha modificato
[...]
ulteriormente la disciplina del limiti di spesa e dei relativi contratti con gli erogatori
privati, con decreto del 18/11/2014, ed è dal giorno successivo che era dovuto il
pagamento (a quel punto, il contratto per l'anno 2013 era già stato firmato). In base
allo schema del CTU allegato 6 della relazione peritale, la Controparte_11
sarà tenuta a corrispondere gli interessi moratori sui pagamenti effettuati dopo il
19/11/2014 per prestazioni rese nell'anno 2013, calcolando gli interessi come da art.
6.5 del contratto ma considerando come giorno della mora il 19/11/2014. Per quanto
concerne le altre annualità: il contratto 2014 non è datato, quindi non risulta che sia
Cont stato sottoscritto in una data idonea a considerare in mora la il contratto per il 20
2017 è stato sottoscritto anch'esso il 20/3/2017; nessuna delle fatture relative a tali
anni è stata pagata dopo la data di sottoscrizione del contratto (salvo una differenza
assolutamente trascurabile di 10 giorni tra la data di stipula del contratto e il
pagamento, avvenuto il 31/3/2017, dell'ultima fattura tra quelle considerate dal
CTU, di cui si terrà conto nel dispositivo), e si è visto che prima che il contratto
Cont venisse sottoscritto la remunerazione non era dovuta, e quindi la non poteva
essere considerata in mora”.
L'appellante ha innanzitutto rilevato, quanto agli interessi riguardanti le annualità tra il 2013 ed il 2016, che risultava pacifica la presenza nei contratti stipulati ex art. 8 quinquies D.lgs. 502/92 di un'esplicita clausola di riconoscimento dei predetti accessori, ai sensi della citata normativa, con indicazione del relativo tasso e della decorrenza.
Infatti, all'art. 6.5, per gli anni 2013 - 2014, ed all'art.
5.5 per gli anni
2015 - 2016 risulta previsto quanto segue: “Senza che sia necessaria la
Con costituzione in mora e sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento
sia determinato da impossibilità della prestazione per causa ad essa non imputabile,
dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento maturano in favore
della struttura privata gli interessi moratori convenzionalmente stabiliti nella misura
del tasso di riferimento degli art. 2 e 5 D.lgs. 231/02”.
In buona sostanza, quindi, i contratti relativi a tali annualità
escludevano la necessità, ai fini della decorrenza degli interessi, della messa in mora, prevedendo il semplice riconoscimento degli stessi ai sensi della normativa testé indicata.
L'istante, quindi, sottopone a critica la decisione del Tribunale nella parte in cui ha negato il diritto alla corresponsione degli interessi moratori, 21
sul presupposto che la remunerazione fosse subordinata alla sottoscrizione dei contratti e che, quindi, in assenza di questi ultimi, non fosse dovuto alcun pagamento delle prestazioni sanitarie rese nel periodo antecedente e,
conseguentemente, non decorressero gli interessi al tasso richiesto.
L'appellata, sotto un primo aspetto, ribadisce anche in questo grado che, dall'esame delle vicende relative ad ogni singola annualità in contestazione, come dettagliatamente specificate nell'originario atto di opposizione, poteva evincersi che nessun colpevole ritardo nell'effettuazione dei pagamenti risultava ad essa addebitabile.
Infatti, dalla documentazione in atti depositata nel giudizio di primo grado, risultava che il ritardo nei pagamenti era in realtà da ricondurre a più
fattori, quali il comportamento e le scelte dei singoli erogatori e/o delle associazioni di categoria, che si erano sostanzialmente concretizzate in dilazione dei termini di sottoscrizione di detti accordi;
la molteplicità dei
DCA della Regione Campania, succedutesi anche in tempi ravvicinati, volti a disciplinare la complessa materia, con cui erano state apportate modifiche,
rettifiche ed integrazioni a precedenti disposizioni e direttive, che avevano determinato ulteriori difficoltà nell'applicazione degli stessi e, da ultimo, la conseguente mancata sottoscrizione dei contratti per gli anni in contestazione nei tempi previsti.
D'altra parte, i contratti sottoscritti tra le parti relativi al periodo 2013
– 2016 prevedano gli interessi di mora dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, senza necessità di costituzione in mora;
gli stessi,
comunque, subordinavano l'erogabilità dei predetti interessi alla condizione di cui all'art. 6, comma 5, ovvero, come testualmente previsto dalla clausola, 22
Cont
“sempre che la non dimostri che il ritardo nel pagamento sia stato determinato
da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile
Cont Infatti, sotto tale ultimo profilo, l appellata ha dedotto che il
Tribunale di Napoli aveva correttamente ritenuto che i contratti, aventi la funzione di recepire il tetto di spesa nei rapporti tra struttura accreditata e il
SSR, potevano regolamentare retroattivamente i rapporti tra le parti e rendere quindi dovuti i pagamenti del corrispettivo di prestazioni rese nel periodo nel quale il contratto stesso non era stato ancora firmato;
tuttavia, per quanto concerne la mora che sarebbe maturata nel periodo nel quale non era stato firmato il contratto annuale, la questione della mancata firma diventa rilevante.
Infatti, secondo parte appellata, “Se è vero, infatti, che, come da
consolidata giurisprudenza, in mancanza di contratto e nelle more delle disposizioni
regionali in ordine alla definizione dei limiti di spesa e delle modalità di
remunerazione dei ricoveri ospedalieri, le prestazioni sanitarie rese vanno, anche se
solo in parte, comunque remunerate a carico del SSN prendendo a riferimento il
medesimo periodo dell'anno precedente, ciò non può valere per il pagamento degli
interessi moratori. In assenza di contratto, infatti, solo il pagamento delle prestazioni
sanitarie trova valida giustificazione nella necessità di dover comunque garantire,
nelle more, il percepimento del corrispettivo, sebbene limitato rispetto al fatturato;
di
contro, il pagamento degli interessi moratori, in mancanza di contratto, non
risulterebbe sorretto da alcuna valida motivazione non configurandosi, in tal caso,
alcuna ipotesi di ritardo visto peraltro, come innanzi chiarito, che il contratto è stato
sottoscritto a termini scaduti. In buona sostanza, il riferimento alla annualità
precedente può essere utilizzato unicamente per il pagamento, sia pure parziale, delle 23
prestazioni sanitarie rese in assenza di contratto, ma giammai può legittimare il
pagamento degli interessi rivendicati per i quali, come correttamente ritenuto dal
Giudice di prime cure, diventa rilevante la sottoscrizione del contratto”.
Secondo tale tesi, quindi, gli interessi richiesti, sebbene previsti dai contratti afferenti le annualità in contestazione, non avrebbero potuto comunque riconosciuti e, quindi, correttamente il primo giudice aveva ritenuto gli stessi non applicabili alla fattispecie in esame, se non nei limiti e con le decorrenze indicate in sentenza.
Orbene, osserva sul punto questa Corte che, come sopra accennato, è
pacifico tra le parti ed è stato accertato dal Tribunale con valore di giudicato
(non essendovi stata impugnazione sul punto) che per tutti gli anni dal 2013
al 2016 (come anche per gli anni dal 2008 al 2012, come non contestato e risultante dagli atti) le parti hanno stipulato i contratti, seppure tardivamente,
prevedendo anche una specifica disciplina degli interessi moratori sia con riferimento ai tempi di pagamento delle prestazioni e, quindi, di decorrenza dell'eventuale mora, sia con riguardo all'importo degli interessi stessi.
Ritiene la Corte, anche alla luce del proprio orientamento (ormai costante) nonché delle più recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, che i siffatti contratti (la cui sottoscrizione seppure tardiva è
elemento necessario per far sorgere il diritto del ad ottenere la CP_4
remunerazione tanto delle prestazioni svolte che degli interessi moratori derivanti dall'eventuale tardivo pagamento) siano validi e idonei a regolare retroattivamente le prestazioni rese nel periodo al quale ciascuno di essi si riferisce (cfr. da ultimo Cass., 16221/2025, secondo la quale: “La questione in
Con ordine alla forma del contratto che deve essere stipulato tra la e le società che 24
effettuano le prestazioni in regime di accreditamento, definitivo o provvisorio, si
intreccia strettamente - come intuito dalla società ricorrente - con l'ulteriore
questione in ordine al momento della individuazione dei tetti di spesa che,
generalmente e fisiologicamente, si verifica in un momento successivo a
quello della stipulazione del contratto, anche oltre l'anno di riferimento… costituisce
principio consolidato di questa Corte quello
per cui i contratti con la pubblica amministrazione devono essere stipulati
per iscritto a pena di nullità (Cass., 4 giugno 1999, n. 5448), non essendo consentita
alcuna eventuale convalida o ratifica successiva (Cass., 3 gennaio 2001, n. 59; di
recente Cass. n. 8753 del 2024, cit.)…È evidente, come, ai fini del riconoscimento
della remunerazione delle prestazioni, siano necessari tre requisiti: l'autorizzazione
regionale (art.
8-ter); l'accreditamento (art.
8-quater); la conclusione di specifici
accordi (art.
8-quinquies)… Pare però preferibile la diversa tesi che propende per la
possibilità della stipulazione di un contratto scritto in un momento successivo
all'esecuzione delle prestazioni sanitarie – nella specie anche oltre il termine
dell'annualità di riferimento (nel marzo del 2019 a fronte di prestazioni sanitarie
svolte nell'anno 2018) -, purché vi sia la previsione di effetti retroattivi dello stesso,
sin dall'inizio dell'anno, con riferimento alle prestazioni già eseguite. 17. Si va
dunque a valorizzare il procedimento di formazione della volontà contrattuale da
parte della pubblica amministrazione che sfocia, solo da ultimo, nella stipulazione del
contratto, che si colloca all'apice di tale procedimento. Ciò trova conferma nell'art. 8-
bis, comma 3, del d.lgs. n. 105 del 1992…Del resto, le parti non hanno alcuna
possibilità di incidere sul contenuto contrattuale, che viene stabilito con l'atto
amministrativo di approvazione dello schema contrattuale, sicché, effettivamente, la
sottoscrizione del contratto diventa un mero requisito di completamento della 25
fattispecie a formazione progressiva prevista dal legislatore, al fine di porre a carico
dell'erario il corrispettivo delle prestazioni sanitarie erogate dei centri accreditati. 25.
Per tale ragione, non si tratta di convalidare un contratto nullo, ma semplicemente
di garantire che gli effetti del contratto stipulato successivamente (nella specie l'anno
successivo alle prestazioni) retroagiscano, ammantando di legittimità anche le
prestazioni eseguite prima della stipulazione…Può, dunque, essere pronunciato il
seguente principio di diritto: «In materia di prestazioni sanitare rese da strutture
private in regime di accreditamento, la pubblica amministrazione può stipulare il
contratto di cui all'art.
8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, con effetti
retroattivi, anche nell'anno successivo a quello in cui sono state rese le prestazioni,
trattandosi di contratti “imposti” dalla legge, disciplinati da un peculiare modulo
procedimentale a formazione progressiva, presidiato da norme imperative, che doppia
la procedura negoziale, dovendosi anche tenere conto della determinazione dei tetti di
spesa annuali che, in modo del tutto fisiologico, attraverso appositi tavoli tecnici cui
partecipano i rappresentanti delle varie categorie interessate, possono sopraggiungere
anche oltre l'anno di riferimento, purché in tempi ragionevoli».”.
L'applicazione retroattiva dei detti contratti implica necessariamente che, sebbene la sottoscrizione di un contratto in forma scritta ad substantiam
sia presupposto necessario per ottenere sia la remunerazione delle prestazioni che degli eventuali interessi dovuti per il ritardato pagamento,
una volta sottoscritto il contratto, nel quale è confluito il consenso di entrambe le parti, il rapporto venga da questo regolato in tutti i suoi aspetti,
compreso quello del regime della mora nei pagamenti.
Né può ritenersi che, nonostante l'avvenuta sottoscrizione dei contratti, sia pure successivamente all'esecuzione delle prestazioni, l' Pt_5 [...]
non fosse comunque da ritenere in mora, non essendo ad essa imputabile il mancato pagamento;
infatti, al di là di generici riferimenti a comportamenti ostruzionistici, ovvero allo svolgersi articolato delle procedure riguardanti la fissazione dei limiti di spesa, nessun elemento davvero concreto e specifico ha fornito l'appellata per dare dimostrazione del proprio assunto, avendo peraltro sottoscritto i contratti contenenti le pattuizioni indicate - anche relative agli interessi - quando le circostanze dedotte si erano anche già
verificate.
Tanto premesso, risultando fondate le censure dell'appellante sia con riguardo agli interessi moratori relativi alle annualità 2008 - 2012, che a quelli concernenti le annualità 2013 - 2018, in riforma della gravata decisione, va riconosciuto l'originario diritto della quale cessionaria Parte_1
della (la questione della legittimazione attiva è stata infatti Parte_3
già risolta positivamente dal primo giudice, con decisione non oggetto di gravame), alla corresponsione degli interessi moratori maturati sulle prestazioni da quest'ultima eseguite negli anni sopra indicati.
Quanto al relativo calcolo, appare necessario fare riferimento alla c.t.u. svolta in primo grado dal dott. , il quale ha innanzitutto Persona_3
Cont precisato che nessuna contestazione era stata sollevata dall opponente quanto alle fatture emesse dalla per le Controparte_8
prestazioni rese, i cui dati quindi - con riferimento a importo, data di emissione, data di scadenza e data di pagamento - dovevano considerarsi corretti in assenza di specifiche contestazioni dell'ente pagatore.
Tanto premesso, il tecnico nominato ha correttamente provveduto al calcolo degli interessi dovuti, considerando che la specifica clausola 27
riguardante questo ultimi è ricompresa nelle convenzioni sottoscritte dalle parti unicamente a decorrere dall'anno 2013, prevedendo l'applicazione di un tasso moratorio determinato maggiorando il saggio d'interesse previsto dal d.lgs. n.231/2002 (normativa poi riformata con il d.lgs. n.192/12) di una percentuale variabile in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento;
tale specifica disciplina, al fine di consentire una perfetta ricostruzione del criterio di calcolo seguito - sulla base dei contratti riguardanti ciascuna della annualità - risulta schematicamente riportata nella tabella di cui alla pag. 9
della relazione tecnica.
In particolare, il dott. , applicando una metodologia del Persona_3
tutto corretta - e cioè considerando i tassi individuati dal D.lgs. n.231 del
9.10.2002, riformato dal d.lgs. n.192 del 2012, e ritenendo valide tutte le clausole contenute nei contratti annuali sottoscritti tra le parti (limite di spesa pagabile per ciascuna fattura di acconto, proroga dei termini di scadenza,
maggiorazione del tasso di mora in funzione dei giorni di tardivo pagamento) - è giunto a determinare l'importo dovuto dalla CP_4
, a titolo di interessi moratori per il tardivo pagamento delle
[...]
prestazioni eseguite dalla ed oggetto di cessione in favore Parte_3
della (nonché di successiva cessione, in corso di causa, in Parte_1
favore della , nella minor misura - rispetto a quella Controparte_6
originariamente richiesta dall'odierna appellante (€ 3.447.571,55) - di €
2.861.801,11.
Ciò posto, la in persona del legale Controparte_4
rappresentante pro – tempore, in accoglimento del proposto appello ed in conseguente riforma della gravata decisione, va quindi condannata al 28
pagamento in favore della in persona del legale Parte_1
rappresentante pro - tempore - e, per essa dalla cessionaria interventrice
in persona del legale rappresentante pro—tempore - per la Controparte_6
causale sopra precisata, della somma testé indicata di € 2.861.801,11, oltre interessi - come espressamente richiesti - sulla stessa decorrenti ex art. 1284,
comma IV, c.c., dalla data di notifica dell'originario provvedimento monitorio e sino al saldo.
Le spese e competenze di lite anticipate dall'appellante Parte_1
in persona del legale rapp.te pro – tempore, per entrambi i gradi del
[...]
presente giudizio - ivi compresa la fase monitoria - seguono la soccombenza dell'appellata , in persona del Direttore Generale pro- Controparte_4
tempore, e si liquidano in favore della prima come da dispositivo che segue,
tenendo conto dello scaglione di riferimento di cui al D.M. 55/2014 recante:
"Determinazione dei parametri per la liquida-zione dei compensi per la
professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre
2012 n. 247", aggiornato al D.M. n. 147 del 13/08/2022, applicabile ratione
temporis, in base al valore della controversia e del grado di difficoltà delle questioni trattate - oltre che, per il presente grado, dell'assenza di fase istruttoria e della mancata partecipazione dell'originaria appellante alla fase decisionale, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. IO
Borraccino, dichiaratosi anticipatario.
Allo stesso modo, le spese e competenze di lite anticipate dall'interventrice in persona del legale rapp.te pro – Controparte_6
tempore, per il presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellata , in persona del Direttore Generale pro- Controparte_4 29
tempore, e si liquidano come in dispositivo, secondo i criteri sopra indicati ed ai minimi tariffari, stante l'avvenuta costituzione alla sola udienza di precisazione delle conclusioni, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Concetta Sorrentino, dichiaratasi anticipataria.
Vanno infine poste definitivamente a carico della CP_4
, in persona del Direttore Generale pro-tempore, le spese e competenze
[...]
liquidate in favore del c.t.u. dott. nel corso del giudizio di primo Persona_3
grado, con provvedimento del 6.4.2020.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto,
con citazione notificata in data 14.12.2020, dalla in Parte_1
persona del legale rappresentante pro - tempore - e, quindi, sulla domanda proposta dalla cessionaria interventrice in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro—tempore, con comparsa del 16.5.2025 - nei confronti dell' , in persona del legale rapp.te pro - Controparte_4
tempore, nonché avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2505/2020 del
13.3.2020, così provvede
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della gravata decisione,
condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_4
tempore, al pagamento in favore della in persona Parte_1
del legale rappresentante pro - tempore e, per essa, della cessionaria interventrice in persona del legale rappresentante Controparte_6
pro—tempore, per la causale di cui alla parte motiva, della somma di
€ 2.861.801,11, oltre interessi - come espressamente richiesti - sulla stessa decorrenti ex art. 1284, comma IV, c.c., dalla data di notifica 30
dell'originario provvedimento monitorio e sino al saldo;
2) Condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_4
tempore, al pagamento in favore della in persona Parte_1
del legale rappresentante pro - tempore, di spese e competenze di lite relative ad entrambi i gradi del presente giudizio, che liquida, quanto al primo grado, ed ivi compresa la fase monitoria, in complessivi €
20.870,00, di cui € 870,00 per spese ed € 20.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi, nonché
VA e Cpa, se dovute, e, quanto al presente grado, in complessivi €
14.556,00, di cui € 2.556.00 per spese ed € 12.000,00 per compensi,
oltre rimb. forf. spese generali nella misura del 15% dei compensi,
nonché VA e Cpa, se dovute, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. IO Borraccino, dichiaratosi anticipatario.
3) Condanna la , in persona del legale rapp.te pro – Controparte_4
tempore, al pagamento in favore dell' in persona del Controparte_6
legale rappresentante pro—tempore, di spese e competenze di lite relative al presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €
8.000,00 per compensi, oltre rimb. forf. spese generali nella misura del
15% dei compensi, nonché VA e Cpa, se dovute, con distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Concetta Sorrentino,
dichiaratasi anticipataria;
4) Pone definitivamente a carico della , in persona Controparte_4
del Direttore Generale pro-tempore, le spese e competenze liquidate in favore del c.t.u. dott. nel corso del giudizio di primo Persona_3
grado, con provvedimento del 6.4.2020. 31
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 5.11.2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
IO MU
IL PRESIDENTE
UL OM
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2015 risulta sottoscritto addirittura il 20/3/2017; il contratto per gli esercizi 2016 e