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Articolo 4 della Legge 7 aprile 1997, n. 105
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Legge 7 aprile 1997, n. 105
Articolo 4 della Legge 7 aprile 1997, n. 105
Versione
24 aprile 1997
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 24 aprile 1997
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