TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 19/11/2025, n. 2465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2465 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
NRG 6078/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa CA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6078/2022 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 14.5.2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CC UR, giusta procura allegata all'atto di citazione
-Attrice/Convenuta procedimento riunito nrg 6434/22-
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2
-Convenuto contumace-
NONCHE' CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
RI AN TO, giusta mandato rilasciato su foglio separato alla Comparsa di costituzione
-Convenuto-
Nonché CONTRO
"capogruppo , Controparte_3 Controparte_4
con sede in Parabita (LE), P.I.: , in persona del Presidente e Controparte_5 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Dell'Anna Misurale, giusta procura generale per notar 22 10 14 Rep n.34134 Persona_1
-Attrice procedimento riunito nrg 6434/22-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra conveniva in giudizio i sigg.ri e Parte_1 CP_1 [...]
, chiedendo espressamente di accertare e dichiarare che la stessa è proprietaria Controparte_2
1 esclusiva per maturata usucapione dell'immobile sito nel comune di Manduria (TA) Loc Specchiarica, alla via Fano n. 32.
L'attrice rappresentava di essere posseditrice in modo non interrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis, e senza essere mai stata molestata sia di fatto sia giuridicamente dell'immobile indicato, tanto da essersi sempre comportata, da oltre 20 anni, sia in costanza di matrimonio, sia in seguito a separazione di fatto dal coniuge , come legittima proprietaria ed aver sempre tenuto in stato CP_1 di buona conservazione il suindicato immobile, provvedendo alla relativa ristrutturazione, alla sua cura e ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi (cfr. utenza luce alla stessa intestata - doc.3 citazione).
Rappresentava, altresì, di aver casualmente scoperto, tramite un sito di aste on line, che il suddetto immobile era oggetto di vendita senza incanto con asta telematica asincrona, poiché in seguito ad inadempimento dei mutuatari e la Banca mutuante, CP_1 Controparte_2
aveva promosso, innanzi al Tribunale di Controparte_6
Taranto, la proc. esecutiva immobiliare nn. 283/2003.
L'attrice riferiva, pertanto, di essere stata costretta a presentare ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., assumendo il possesso continuato uti dominus dell'immobile pignorato, chiedendo la sospensione della procedura e, previo accertamento nel merito del proprio diritto di acquisto dell'immobile pignorato per intervenuta usucapione, con la espressa richiesta che venisse dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento immobiliare notificato ai sigg.ri e CP_1 [...]
(cfr. doc.1 citazione). Controparte_2
Sul punto, precisava che in data 20 agosto 2022, le veniva notificato il provvedimento di accoglimento della opposizione de qua da parte del GE, con il quale, previa sospensione della procedura esecutiva RGE 238/2003, lo stesso dava termine all'opponente di gg. 90 per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. doc.2 citazione).
Evidenziava, infine, che il suo interesse preminente nell'odierno giudizio era, quindi, ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'intero immobile de quo, a titolo originario per maturata usucapione, attesa la sussistenza dei presupposti di legge.
Si costituiva in giudizio il sig. , impugnando e contestando tutto Controparte_2 quanto dedotto dalla signora perché assolutamente privo di fondamento, in fatto e in diritto. Pt_1
In particolare, sosteneva che non era vero che la signora possedeva uti dominus da circa 20 Pt_1 anni il bene immobile oggetto di causa, né tantomeno che la stessa si era presa cura da sola della casa in questione o aveva mai contribuito alle spese necessarie per la sua ristrutturazione, né, ancora, che lui e il sig. , non avessero mai compiuto atti idonei a recuperare il proprio diritto sul bene. CP_1
CP_ Sul punto sosteneva che lui e il fratello avevano utilizzato l'immobile, ricevuto in donazione, almeno fino al 2006. Aggiungeva, inoltre, che era stato lui ad occuparsi della sua manutenzione e della cura del vigneto, “ora inesistente”, che fu sempre lui, nel 2004, a stipulare un contratto con la ditta di Manduria, per lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile e a CP_7 pagare il compenso, e ad occuparsi, inoltre, di tutte le pratiche relative al condono, continuando a confrontarsi con il Comune di Manduria fino al 2005 (cfr. perizia a firma ing. estratta dal Per_2 fascicolo n°238/2003 R.G.E., pagg. 36 e ss, all.2). Evidenziava, altresì, che nel 2006 furono i due CP_ proprietari, lui e il fratello , seppure in giorni diversi, ad accompagnare il tecnico durante il sopralluogo, (“come risulta a p.6 della perizia (estratta dal fascicolo n°238/2003 R.G.E., con le
2 generalità degli esecutati cancellate, perché fornita da Aste giudiziarie, a seguito della necessità di ricostruzione del fascicolo, all.3) a firma dell'ing. ”). CP_8
Rappresentava che ad un certo punto, a causa del peggioramento dei rapporti tra lui e suo fratello, con reciproche querele e azioni legali, per quieto vivere, aveva preferito non recarsi più presso l'immobile de quo per le vacanze, ma senza rinunciare, comunque, al suo diritto di proprietà, posto che nel corso del tempo aveva continuato a controllare e a verificare, nella sua qualità di cointestatario e comproprietario del bene, lo stato di manutenzione del bene, preoccupato per lo stato di incuria in cui versava, come confermato nelle relazioni depositate ed a firma dell' avv. Giuseppina Lo Re, estratte dal fascicolo dell'esecuzione (cfr. allegati nn. 4-5-6 comparsa).
Osservava, infine, che al contrario di quanto dedotto dall'attrice, la stessa era a conoscenza del pignoramento del bene da parte della , a seguito del mancato pagamento di Controparte_3 alcune rate di mutuo ipotecario, atteso che lo stesso mutuo era stato sottoscritto anche da lei, nella sua qualità di coniuge in regime di comunione legale e che, inoltre, era molto probabile che il sig.
risiedesse ancora oggi nella villetta de qua. CP_1
Alla luce delle seguenti ragioni, sosteneva che l'iniziale relazione di fatto della sig.ra con il Pt_1 bene integrava al più una detenzione qualificata, fondata sul rapporto di coniugio con il proprietario e possessore e non certamente usucapione;
sottolineava che l'attrice non era riuscita, nel proprio atto introduttivo dell'odierno giudizio, a dimostrare l'interversio possessionis.
In via riconvenzionale, chiedeva al sig. ed alla signora un congruo CP_1 Parte_1 indennizzo per l'occupazione abusiva dell'intero immobile e il risarcimento del danno per il deprezzamento subito dal bene a causa della mancata manutenzione dello stesso.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, ove l'On. Tribunale lo ritenesse necessario, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa/proposizione di riconvenzionale trasversale, nei confronti dell'altro convenuto;
- CP_1
Nel merito, per tutte le motivazioni esposte, il rigetto di tutte le domande avversarie. - In via riconvenzionale, anche trasversale, accertata l'illegittimità dell'uso esclusivo dell'immobile da parte del sig. e della moglie , la condanna di entrambi, in via solidale, al CP_1 Parte_1 pagamento, in favore del sig. , di una indennità pari al valore locativo Controparte_2 dell'immobile, diviso per la metà, quantificabile in € 300,00/mese, dal 2006 sino alla cessazione del possesso esclusivo, oltre interessi legali come per legge, per un totale complessivo di € 61.200,00. - Sempre in via riconvenzionale, anche trasversale, accertato il deprezzamento del valore dell'immobile durante il periodo di utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del sig. e CP_1 della signora , condannarli al risarcimento del danno subito dal sig. Parte_1 CP_2
quale comproprietario del bene, quantificato nel 50% della differenza di valore
[...] accertato dalle due perizie, per un totale complessivo di € 106.079,50, oltre interessi come per legge”.
Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo del 06.12.2022.
All'udienza del 19.12.2022, parte attrice si riportava all'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale, eccependo la carenza di legittimazione sostanziale, atteso che sosteneva l'eventuale indennità di occupazione spetta ex lege al custode, in quanto l'indennità è comunque un frutto ex art. 2912 c.c. compreso nel pignoramento (Cass. Civile 7748/2018 n. 86915); il convenuto si riportava alla comparsa di risposta, impugnava e Controparte_2 contestava quanto dedotto da controparte e insisteva nella richiesta di riconvenzionale trasversale con
3 richiesta di termine per la notifica al convenuto non costituito. Questo Giudice, si riservava sulle istanze preliminari delle parti.
Con ordinanza del 31.01.2023, si dichiarava la contumacia di si ordinava la integrazione CP_1 del contraddittorio nei confronti del creditore pignoratizio della procedura esecutiva immobiliare n. 283/2003 ovvero entro il 03.03.2023, e la notifica dell'atto di costituzione Controparte_3 di con domanda riconvenzionale a , contumace, entro il 03.03.2023. Controparte_2 CP_1
All'udienza del 5.06.2023, l'attrice si riportava al proprio atto, impugnava e contestava l'avverso e chiedeva rinviarsi la causa ai sensi dell'art. 183, comma 6 cpc;
il convenuto Controparte_2 dava atto che si era provveduto nei termini alla notifica a della comparsa di costituzione CP_1 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si riportava al contenuto dei precedenti atti difensivi impugnando l'ex adverso e si associava alla richiesta della concessione dei termini ex art. 183, comma 6 cpc. Questo Giudice preso atto di quanto dedotto dalle parti e dell'avvenuta assegnazione da parte della Presidente del Tribunale del fascicolo n. 6434/2022 con provvedimento del 23.3.2023, si riservava.
****
IL GIUDIZIO 6434/2022
Questo giudizio veniva incardinato con atto di citazione in opposizione ex art. 619 c.p.c.
La in persona del l.r.p.t., premesso che il giudice dell'esecuzione della Controparte_3 procedura 283/2023 aveva sospeso la stessa esecuzione perché la ricorrente Parte_1 aveva rappresentato di essere effettiva proprietaria del bene immobile pignorato per averlo acquistato per usucapione e aveva concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito, deduceva la infondatezza della pretesa della sig.ra e citava la stessa, i debitori esecutati e Pt_1 CP_1
, nonché gli altri creditori per sentire accogliere le seguenti conclusioni Controparte_2
“rigettare l'opposizione con condanna dell'opponente alle spese e competenze”.
Si costituiva deducendo il difetto di legittimazione passiva della Banca convenuta Parte_1 che non era legittimata a introdurre il merito né a richiedere il rigetto dell'opposizione, dovendo presentare reclamo avverso il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva. Rappresentava di aver proposto altro giudizio di merito (il presente giudizio) e di aver notificato alla su ordine del giudice. CP_3
Si costituiva , il quale contestava quanto dedotto dalla signora Controparte_2 Pt_1 nell'atto di opposizione e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla signora Pt_1
[...]
All'esito della prima udienza del 20.3.2023, il Giudice titolare del procedimento rimetteva il fascicolo alla Presidente del Tribunale ex art. 273 e 274 c.p.c. pendendo tra le parti procedimento connesso oggettivamente e soggettivamente. Con provvedimento del 23.3.2023 il Presidente del Tribunale assegnava la causa a questo Giudice.
****
Con ordinanza del 28.07.2023, rilevata la riunione del procedimento n. 6434/2022 al presente procedimento con provvedimento della Presidente del Tribunale del 23.3.2023 e quindi rilevata la integrità del contraddittorio, in quanto parte del giudizio era divenuto anche il litisconsorte necessario avendo introdotto la domanda nel procedimento riunito;
si assegnavano i Controparte_3 termini richiesti dalle parti.
4 Nella propria prima memoria, l'attrice, riportandosi all'atto introduttivo, precisava, in modifica, le proprie domande e conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare che la sig.ra , meglio in epigrafe qualificata, è Parte_1 proprietaria esclusiva, per maturata usucapione, dell'immobile sito nel comune di Manduria (TA) Loc Specchiarica, alla via Fano n. 32, di vani 6, 5, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Manduria al foglio 144, p.lla 655, cat .A/7 di cl.2° con pertinente area edificabile, censita al Catasto al foglio 144, p.lla 2645, vigneto di cl.4°, are 02.64; 2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
3.Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, atteso, in primis, il riconoscimento proprio da parte convenuta dell'utilizzo esclusivo dell'immobile de quo da parte della sig.ra che, dunque, conferma la domanda attorea. Pt_1
4.Rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta riguardante la richiesta a) del pagamento a cura di parte attrice in favore del sig. , di una indennità pari al Controparte_2 valore locativo dell'immobile, nella misura indicata in comparsa di costituzione, per l'utilizzo esclusivo del bene da parte della sig.ra ; b) del pagamento a cura di parte attrice in favore Pt_1 del sig. della somma indicata in comparsa di costituzione, per l'assunto e Controparte_2 presunto deprezzamento nel valore dell'immobile de quo per l'utilizzo esclusivo dello stesso in capo alla sig.ra . -ritenere, pur nel riconoscimento della quale Pt_1 Controparte_3 litisconsorte necessario nel presente giudizio, comunque inammissibile, in questa sede, la domanda Par introdotta dalla stessa nel procedimento qui riunito, atteso che nel procedimento RG. 6434/2022 trattavasi, come in atti di “atto di citazione in opposizione ex art. 619 cpc alla introduzione del giudizio di merito” nelle cui conclusioni la Banca richiedeva rigettarsi l'opposizione ex art. 619 cpc della attrice al procedimento esecutivo immobiliare N. 238/2003 Trib. Taranto', QUI, trattasi di giudizio introdotto dalla sig.ra per vedersi accertato e riconosciuto il diritto di proprietà Pt_1 sull'immobile de quo per intervenuta usucapione. In tutti i casi, vinte le spese''.
In data 2.11.2023 la depositava la propria prima memoria, nella Controparte_3 quale deduceva principalmente l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea di usucapione e quindi della opposizione all'esecuzione.
Rappresentava, preliminarmente, che a seguito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dalla attrice nella procedura esecutiva immobiliare n. 238/2003 e per la quale il GE, con ordinanza del 21.07.2022, aveva ordinato la sospensione della esecuzione iscritta al n. R.G.E. 238/2003 assegnando termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito, aveva introdotto giudizio di merito con l'atto di citazione, allegato alla memoria, iscrivendo la causa a ruolo che prendeva il n. 6434/2022 RG, poi riunito all'odierno giudizio per connessione soggettiva ed oggettiva.
Deduceva, nel merito, l'indimostrata, in quanto non supportata da alcuna evidenza, dichiarazione dell'attrice di essere proprietaria dell'immobile de quo per averlo usucapito a seguito del possesso ultraventennale animo domini.
Adduceva, inoltre, che dalle relazioni depositate agli atti della procedura esecutiva dal Professionista Delegato avv. Giuseppina Lo Re dell'11.10.2018, del 06.11.2019, del 14.09.2020 e mai contestate neanche dall'attrice, il sig. era stato sempre presente durante i sopralluoghi e aveva CP_1 dichiarato al custode di non abitare l'immobile di cui era comproprietario con il fratello ma di curarne la conservazione recandosi periodicamente sui luoghi per accertarsi che non fossero posti in essere altri atti vandalici e/o occupazioni abusive del bene, atteso che la zona, superata la stagione estiva, non è abitata ed è poco controllata, non menzionando mai la odierna attrice.
5 A tal proposito, chiedeva di essere ammessa all'escussione del teste avv. Giuseppina Lo Re, nella sua qualità di professionista delegato nella procedura esecutiva n. 283/2003 Tribunale di Taranto sulle circostanze ivi formulate.
Nella propria memoria n.2, il convenuto insisteva nella richiesta di Controparte_2 rigetto della azione di usucapione perché assolutamente infondata e nella richiesta di indennizzo, “in quanto lo stesso sarebbe sufficiente a coprire il debito per cui è stata iniziata l'azione, liberando così anche il bene dal pignoramento”.
In via istruttoria, richiedeva prova testimoniale indicando come testimoni i sigg. e Testimone_1 ing. sulle circostanze nella stessa memoria formulate. CP_8
Con ordinanza del 06.03.2024, questo Giudice, preso atto delle note depositate dalle parti entro la data fissata;
esaminati gli atti e le richieste istruttorie formulate dalle parti, ammetteva le prove come in parte motiva della stessa ordinanza e rinviava per interrogatorio formale di e per CP_1
l'ascolto del teste di parte convenuta all'udienza del 1.7.2024.
In tale circostanza, si procedeva all'interrogatorio formale del sig. e all'escussione del CP_1 teste di parte convenuta il sig. , figlio di . Successivamente parte Tes_2 Controparte_2 convenuta rinunciava al teste non comparso. All'esito, questo Giudice, ritenuta la causa Tes_1 matura per la decisione, stante la rinuncia al teste di parte convenuta, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 marzo 2025, fissandola in modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 14.5.2025, si riservava la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche a decorrere dal 26.5.2025.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
******
Parte attrice ha presentato domanda di accertamento della intervenuta usucapione con riferimento all'immobile sito nel comune di Manduria (TA) Loc Specchiarica, alla via Fano n. 32, di vani 6, 5, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Manduria al foglio 144, p.lla 655, cat. A/7 di cl.2° con pertinente area edificabile, censita al Catasto al foglio 144, p.lla 2645, vigneto di cl.4°, are 02.64, oggetto di pignoramento immobiliare innanzi al Tribunale di Taranto (proc. Esecutiva immobiliare nn. 283/2003) promosso dalla . Controparte_3
Ebbene, la domanda non merita accoglimento in quanto non provata.
In diritto, si osserva che l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge, è l'effetto principe del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni.
L'istituto, disciplinato dall'art. 1158 e ss. c.c., che così recita “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, trova specifica regolamentazione nella ricorrenza di determinati requisiti: 1) possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
2) possesso che si protragga ininterrottamente per venti anni;
3) possesso accompagnato
6 dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. La decorrenza del tempo necessario alla acquisizione a titolo originario del bene ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che è possibile documentare in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
È necessario, quindi, che il possesso venga esercitato con animus possidendi, ovvero il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
La prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto attiene tanto al corpus che per quanto all'animus, non incontra alcuna preclusione di sorta pertanto può essere fornita anche per testimoni ovvero desunta anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692; Cass. Civ., II sez., 17.04.1981).
Si precisa che è richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna presunzione di possesso a titolo di proprietà.
Ed ancora, in diritto, sulla prova necessaria per l'accoglimento della domanda si osserva che “Il possesso utile ad usucapire va dimostrato concretamente e non si può desumere dalla mera occupazione protratta nel tempo: infatti ai fini del compimento della fattispecie acquisitiva è necessario fornire le prove che dimostrino l'inizio, l'estensione e le modalità del possesso, a tal fine non rilevando le ricevute di pagamento delle utenze, senza specifici riferimenti all'immobile oggetto di usucapione” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, n. 25505).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi può affermarsi che, nella fattispecie in esame, l'istruttoria non ha fornito elementi per affermare che la attrice abbia posseduto uti dominus i terreni e i fabbricati per cui è causa per un periodo continuato ed ininterrotto superiore ai vent'anni, richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
La prova introdotta da parte attrice deriva esclusivamente dalle dichiarazioni rese dal sig. CP_1 in sede di interrogatorio formale, atteso che questo Giudice ha ritenuto inammissibili le richieste di prova diretta testimoniale, in quanto generiche le circostanze capitolate (cfr. ordinanza del 06.03.2024). Altra prova, documentale, sono le Fatture Enel a lei intestate riferite al periodo giugno- luglio 2014, gennaio 2019, agosto ed ottobre 2020.
Riguardo all'interrogatorio formale espletato, il sig. , parte convenuta contumace, indicato CP_1 come ex coniuge dell'attrice, fratello del sig. altro convenuto, Controparte_2 comproprietario dell'immobile de quo, nonché esecutato nella procedura esecutiva che ha ad oggetto l'immobile di cui si chiede accertarsi l'usucapione, ha espressamente negato di aver rivendicato sia lui che nei confronti della sig.ra l'immobile e che è vero che Controparte_2 Parte_1 la sig.ra detiene l'immobile suddetto, uti dominus, da oltre 20 anni. Parte_1
Le sue dichiarazioni non sono attendibili, in quanto egli è parte del giudizio (convenuta) e debitore esecutato nella procedura esecutiva che ha ad oggetto l'immobile de quo. Le sue dichiarazioni poi sono prive di riscontro.
7 Parte attrice non ha introdotto prove né dichiarative né di altro genere che dimostrassero inequivoci utilizzi del bene uti dominus (disposizioni di locazione, recinzioni, costruzioni, modifiche strutturali dell'immobile) limitandosi a dimostrare di avere l'intestazione dell'utenza elettrica, circostanza, come noto, che non è assolutamente dirimente, potendo anche il detentore stipulare contratti per l'attivazione di utenze.
È evidente, inoltre, che non basta la allegazione che parte attrice abbia eseguito i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in relazione all'immobile suddetto, peraltro non provata, sostanziandosi tali attività in una utilizzazione del bene non univocamente collegata all'esercizio di una signoria sul bene stesso;
occorre invece la prova che la parte richiedente l'usucapione abbia messo in atto dei comportamenti idonei a escludere gli altri dal godimento del bene, così da dimostrare che effettivamente si sia comportata in modo manifesto, pacifico ed ininterrotto, uti dominus.
La giurisprudenza della Cassazione, con orientamento via via costante e condiviso oltre che condivisibile, afferma, seppur con riferimento all'acquisto per usucapione di un fondo agricolo, che
“In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 (Rv. 663640 - 01); Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22784 del 2023; Cassazione ordinanza 18528/2023). Non vi è ragione per non applicare il suddetto principio anche alla fattispecie qui esaminata.
Occorre rilevare inoltre, che l'attrice non ha fornito prova dell'asserito accordo tra lei e il suo ex coniuge , in sede di separazione di fatto, relativa alla divisione del loro compendio CP_1 immobiliare in cui si stabiliva che la villetta sita in località Specchiarica alla via Fano n. 32 con annessa area edificabile fosse assegnata della moglie. In ogni caso, con tale accordo avrebbe ottenuto la detenzione qualificata del bene e non certamente il possesso dello stesso. Detenzione per cui utilizzava il bene anche durante il rapporto di coniugio fino alla data della separazione, allegata ma non indicata né dimostrata e comunque non di certo idonea ad usucapire il bene (Cassazione civile sez. II, 25/10/2019, n.27411). Occorreva, invero, dimostrare l'interversione della detenzione in possesso ovvero occorreva dimostrare, che, successivamente all'allontanamento del coniuge ed alla separazione di fatto (di cui non si conosce la data), e per effetto di uno dei fatti previsti dall'art. 1141 c.c., comma 2, l'attrice abbia iniziato ad avere il godimento del bene uti dominus.
Sul punto si riporta il condivisibile orientamento della Suprema Corte su citata ove si afferma: “la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. n. 5551 del 2005; conf., Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n. 21690 del 2014). Il solo fatto della convivenza, in effetti, non pone di per sè in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sulla medesima (Cass. n. 1745 del 2002; Cass. n. 21023 del 2016 in motiv.) ovvero come
8 una sorta di compossesso (Cass. n. 8047 del 2001). L'interversione nel possesso, peraltro, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi": tale manifestazione (che può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa: Cass. n. 27584 del 2013; Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010) dev'essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. n. 26327 del 2016, in motiv.; Cass. n. 27584 del 2013, in motiv.; Cass. n. 6237 del 2010; Cass. n. 2392 del 2009)”.
Ed ancora, in fatto, dalle relazioni del custode giudiziario allegate da parte convenuta Controparte_2
e richiamate dalla si rileva che quantomeno dal 2003 (quindi nel
[...] Controparte_3 ventennio antecedente alla domanda) sull'immobile si presentava, seppur su richiesta del custode stesso, , segno che non vi era alcun esercizio di possesso pacifico, ininterrotto e manifesto CP_1 nei confronti dei terzi (verbale accesso 2018, relazione 14.9.2020).
Ed allora non vi è neppure prova delle allegazioni dell'attrice riguardo all'asserito disinteresse dei due fratelli comproprietari dell'immobile de quo (“nè l'ex cognato nè l'ex marito hanno, infatti, compiuto atti idonei a recuperare il loro diritto sul bene”) (cfr pag. 3 citazione), alla luce sia della testimonianza resa dal teste di parte convenuta, il sig. , nipote di , figlio di Tes_2 CP_1
, che dalla documentazione depositata in atti dal convenuto Controparte_2 Controparte_2
.
[...]
Orbene, quanto alla testimonianza resa, il sig. , nipote di , figlio di Tes_2 CP_1 [...] CP_
, ha confermato che l'immobile di proprietà dei due fratelli e Controparte_2 CP_2 CP_2
, era stato utilizzato da entrambi fino all'estate 2006 (“confermo la circostanza n.1 (“1) Se vero
[...] CP_ che l'immobile di proprietà dei due fratelli e , è stato utilizzato da CP_2 Controparte_2 entrambi fino all'estate 2006”) della memoria ex art. 183, comma 6 cpc n.2 di parte convenuta”) ed ha precisato che “la casa in questione era dei miei nonni e dopo la loro morte ci siamo alternati l'estate con la famiglia di fino al 2006, in seguito a dei diverbi non ci siamo più potuti CP_1 andare perché minacciati da mio zio” (cfr. verbale del 01.07.2024). Ed ancora ha confermato il fatto che era il padre ad occuparsi della manutenzione dell'immobile de quo e della cura Controparte_2 del vigneto connesso (“confermo la circostanza n.2 della memoria ex art. 183, comma 6 cpc n.2 di parte convenuta (“Se vero che si occupava della sua manutenzione e della cura del Controparte_2 vigneto”)) ed ha precisato che:” mio padre aveva effettuato dei lavori, lui direttamente per il vigneto e con ditta esterna per la casa, ad esempio rifacimento delle colonne, del tetto ed altro” (cfr. verbale del 01.07.2024).
La circostanza che l'utilizzo avvenisse durante la custodia giudiziaria non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate.
Ed infine, la circostanza che parte attrice insinui dubbi sulla attendibilità di quanto affermato dal convenuto in ordine alla stipula dei contratti per lavori di manutenzione e Controparte_2 ristrutturazione dell'immobile del 2004 e delle pratiche di condono nel 2006, non dimostra quanto
9 necessario ovvero un possesso pacifico, manifesto e pubblico della attrice che aveva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa.
La domanda va quindi rigettata.
Al rigetto della domanda di usucapione consegue logicamente l'accoglimento delle conclusioni della Banca ovvero il rigetto della opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare proposta da Pt_1
di cui qui vi è domanda per essere intervenuta riunione al presente procedimento di quello n.
[...]
6434/22 introdotto dalla Banca, creditore pignoratizio.
La domanda, invero, non si considera né inammissibile né improcedibile, avendo la Banca interesse ad introdurre il giudizio di merito per accertare negativamente l'acquisito per usucapione per non vedere estinta la procedura esecutiva per inerzia della parte ricorrente in opposizione ex art. 624 c.p.c. Si osserva che la Banca non ha avuto contezza della introduzione del giudizio di merito da parte della poiché questa, fino all'ordine del giudice, non ha notificato l'atto introduttivo al creditore Pt_1 pignoratizio. La domanda della poi non è soggetta a mediazione obbligatoria, inserendosi CP_3 nell'ambito di procedura esecutiva.
In conclusione, accertato che non vi è stata acquisito per usucapione da parte della sig. Pt_1
dell'immobile oggetto della procedura esecutiva 238/2003, la domanda della Banca va
[...] accolta e quindi va rigettata la opposizione ex art. 619 c.p.c. presentata da Parte_1 nella procedura esecutiva immobiliare n. 238/2003 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Taranto.
DOMANDA RICONVENZIONALE
Il sig. ha presentato domanda riconvenzionale nei confronti di Controparte_2 CP_1 (riconvenzionale c.d. trasversale) ed alla signora chiedendo un congruo indennizzo Parte_1 per l'occupazione abusiva dell'intero immobile e il risarcimento del danno per il deprezzamento subito dal bene a causa della mancata manutenzione dello stesso.
Allega di non aver potuto godere dell'immobile in quanto ciò gli è stato impedito dal e CP_1 dalla moglie per cui essendo il bene in comunione lamenta di non aver potuto godere del pari uso ed inoltre sostiene che l'immobile non sia stato manutenuto.
non si è costituito con riferimento a tale domanda. oppone il difetto di CP_1 Parte_1 legittimazione attiva, essendo il bene posto in custodia giudiziaria.
La domanda di ottenere un congruo indennizzo per l'occupazione abusiva dell'immobile è da rigettarsi poiché difetta l'istante della titolarità ad avanzare la pretesa.
Come osserva la Cassazione richiamata da parte attrice, in un caso simile a quello di specie, in cui si agiva verso la procedura fallimentare, avvenuto il pignoramento di un immobile già concesso in locazione, “il proprietario perde la legittimazione sostanziale, sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione al Custode” (Cass., Sez. VI – 1, Civ., 16 ottobre 2019, ordinanza n. 26284; Cass. Civ. n. 7748/2018; Cass. Civ. n. 8695/2015).
Sostiene la Cassazione che ai sensi dell'art. 820 c.c., i corrispettivi delle locazioni (e quindi anche delle occupazioni senza titolo) sono frutti civili e, pertanto, secondo l'art. 2912 c.c., sono compresi nel pignoramento che, comprende, gli accessori, le pertinenze e, appunto, i frutti della cosa pignorata. L'impianto normativo è volto, dunque, a tutelare le ragioni dei creditori e a sottrarre alla disponibilità del proprietario/debitore il bene oggetto di pignoramento e i suoi frutti, tanto che, ai sensi del comma II dell'art. 559 c.p.c., il creditore può chiedere che sia nominato Custode del bene, un individuo terzo rispetto al debitore.
10 Nel caso di specie, è incontestato e provato documentalmente che il bene è in custodia giudiziaria dal 2003 e quindi nulla spetta al comproprietario (il quale avanza domanda dal Controparte_2 2006 di indennità di occupazione sine titulo) per non aver potuto occupare il bene per effetto delle condotte della sig.ra e del Sig. . Pt_1 CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per mancata manutenzione e deprezzamento dell'immobile la stessa deve essere rigettata, per diversi ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo, non vi è prova che il deprezzamento dell'immobile sia imputabile solo alle condotte del e della in quanto il bene risulta in custodia giudiziaria dal CP_1 Parte_1 2003.
Appare necessario porre l'attenzione in primis al riguardo del custode giudiziario ed il suo ambito di operatività che è legato all'art. 65, primo comma c.p.c., in virtù del quale al custode è affidata la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati, nonché all'art. 560, ultimo comma, seconda parte, c.p.c., secondo cui il custode provvede, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione ed alla gestione dell'immobile pignorato.
Ciò posto, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che è il debitore esecutato, malgrado l'incardinamento dell'esecuzione immobiliare in suo danno, a rimanere proprietario esclusivo del bene immobile (Cass. civ. sez VI, 2103.2013, n. 7242 in tema di imposte) e che solo su di esso continuano a gravare gli oneri reali e personali, anche di natura fiscale e condominiale, ma il custode si limita alla gestione dei beni immobili.
Infatti, nell'ambito delle esecuzioni immobiliari (art. 555 e ss c.p.c.), il pignoramento e l' affidamento in custodia dei beni non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà degli stessi e il custode giudiziario, nello svolgimento dei compiti affidatigli dal giudice, agisce in sostituzione (Tribunale Cosenza sez. I, 11/01/2021, n.62).
La custodia giudiziaria non esime i comproprietari, entrambi allora, dal provvedere alla manutenzione del bene. Vero che ha documentalmente provato di aver in diverse occasioni Controparte_2 invitato il custode a controllare la manutenzione del bene ma non vi è poi prova di diffide o messe in mora da parte del comproprietario attore in riconvenzionale verso l'altro Controparte_2 CP_1
ovvero verso la sig.ra che deteneva il bene.
[...] Parte_1
In secondo luogo, le minacce e gli ostruzionismi all'accesso del comproprietario durante CP_1 la custodia giudiziaria sono dedotti e provati solo tramite le dichiarazioni generiche ed insufficienti di , figlio del convenuto. Non vi sono in atti le necessarie diffide per mettere in mora Tes_2 la controparte, sicché anche la prova orale non ha offerto spunti per ritenere fondata la richiesta, poiché non vi è prova di un utilizzo del bene da parte del , con esclusione del CP_1 [...]
(fino al 2005 sostiene di essersi occupato della manutenzione CP_2 CP_2 dell'immobile e allega documentazione).
In ogni caso, la domanda non è neppure provata sotto il profilo della allegazione e quantificazione del danno preteso, onere che grava sulla parte che chiede il risarcimento.
Vero che dalle perizie allegate risulta che l'immobile è passato da uno stato manutentivo buono (perizia del 6.12.2006) ad uno stato manutentivo scadente (perizia del 8.10.2019) ma non può quantificarsi il danno nella differenza del valore del bene stimato (da 306.000 circa a 149.541,00) perché non incide sul valore del bene solo la manutenzione ma anche i diversi criteri di stima utilizzati-indagini di mercato nella prima perizia e valori OMI nella seconda- e il mercato di riferimento per la vendita, considerato che è decorso più di un decennio tra una stima e la successiva.
Per provare il danno lamentato, era necessario cristallizzare tramite accertamento la situazione dell'immobile nel 2006 e verificarne lo stato di manutenzione nel 2019 per ottenere un confronto e una quantificazione del danno attendibile.
11 Ed allora, l'attore in riconvenzionale richiede il risarcimento del danno derivante dalla mancata manutenzione dell'immobile e dal suo conseguente deprezzamento, immediatamente verificabile mettendo a confronto le due perizie depositate. A fronte di una valutazione del bene, nel 2006, pari ad € 361.700,00, oggi lo stesso bene è stato valutato € 149.541,00, con un deprezzamento di € 212.159,00. Non è però verificabile in che parte il deprezzamento sia riconducibile alla mancata manutenzione e non a contingenze di mercato (è documentato inoltre un incendio nelle more della custodia che ha influito sullo stato di manutenzione dell'immobile).
Non vi è prova poi della estirpazione del vigneto e della data in cui sarebbe avvenuta.
Per tutte queste ragioni anche la domanda riconvenzionale con cui si chiede il risarcimento del danno per mancata manutenzione dell'immobile in oggetto si appalesa non provata e dunque da rigettarsi.
SPESE PROCESSUALI Le spese processuali sulla domanda principale di usucapione sono poste a carico di parte attrice in quanto soccombente nei confronti di . Controparte_9
Le spese tra parte attrice e si compensano per metà ex art. 92 c.p.c. quanto agli Controparte_2 onorari, considerato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta verso e Parte_1 CP_1
, quindi per soccombenza reciproca. Gli esborsi rimangano a carico dell'attore in
[...] riconvenzionale.
Le spese tra e sarebbero da porsi in favore di , vittorioso, Controparte_2 CP_1 CP_1 che però è rimasto contumace.
Gli onorari si liquidano in euro 10.000,00, applicati parametri tra minimi e medi, considerato il valore della causa dichiarato da parte attrice;
gli esborsi sono indicati in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa CA ON, decidendo definitivamente sulla domanda proposta da Pt_1
e sulla domanda riconvenzionale proposta da nei
[...] Controparte_2 confronti di e , nonché sulla domanda proposta da Parte_1 CP_1 [...]
, in persona del l.r.p.t. verso , ogni diversa istanza Controparte_9 Parte_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda di accertamento dell'usucapione presentata da e Parte_1 quindi RIGETTA la opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta da nella Parte_1 procedura esecutiva immobiliare n. 238/2003 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Taranto;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno presentata da
[...]
nei confronti di e . Controparte_2 Parte_1 CP_1
3) CONDANNA al pagamento delle spese processuali nei confronti della Parte_1
, in persona del l.r.p.t., che liquida in euro 10.000,00 per onorari, Controparte_3 oltre IVA, CA rimborso spese generali e quanto altro dovuto per legge ed euro 545,00 per esborsi.
4) CONDANNA al pagamento di metà delle spese processuali per onorari in Parte_1 favore di , che liquida in euro 5.000,00, oltre IVA, CA, rimborso spese Controparte_2 generali e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Taranto, 19.11.2025
Il Giudice
CA ON
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa CA ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6078/2022 R.G., riservata per la decisione con ordinanza del 14.5.2025, promossa
DA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CC UR, giusta procura allegata all'atto di citazione
-Attrice/Convenuta procedimento riunito nrg 6434/22-
CONTRO
(c.f. ) CP_1 C.F._2
-Convenuto contumace-
NONCHE' CONTRO
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_2 C.F._3
RI AN TO, giusta mandato rilasciato su foglio separato alla Comparsa di costituzione
-Convenuto-
Nonché CONTRO
"capogruppo , Controparte_3 Controparte_4
con sede in Parabita (LE), P.I.: , in persona del Presidente e Controparte_5 P.IVA_1 legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Dell'Anna Misurale, giusta procura generale per notar 22 10 14 Rep n.34134 Persona_1
-Attrice procedimento riunito nrg 6434/22-
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sig.ra conveniva in giudizio i sigg.ri e Parte_1 CP_1 [...]
, chiedendo espressamente di accertare e dichiarare che la stessa è proprietaria Controparte_2
1 esclusiva per maturata usucapione dell'immobile sito nel comune di Manduria (TA) Loc Specchiarica, alla via Fano n. 32.
L'attrice rappresentava di essere posseditrice in modo non interrotto, pacifico, manifesto ed uti dominis, e senza essere mai stata molestata sia di fatto sia giuridicamente dell'immobile indicato, tanto da essersi sempre comportata, da oltre 20 anni, sia in costanza di matrimonio, sia in seguito a separazione di fatto dal coniuge , come legittima proprietaria ed aver sempre tenuto in stato CP_1 di buona conservazione il suindicato immobile, provvedendo alla relativa ristrutturazione, alla sua cura e ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria, sopportandone tutti i costi (cfr. utenza luce alla stessa intestata - doc.3 citazione).
Rappresentava, altresì, di aver casualmente scoperto, tramite un sito di aste on line, che il suddetto immobile era oggetto di vendita senza incanto con asta telematica asincrona, poiché in seguito ad inadempimento dei mutuatari e la Banca mutuante, CP_1 Controparte_2
aveva promosso, innanzi al Tribunale di Controparte_6
Taranto, la proc. esecutiva immobiliare nn. 283/2003.
L'attrice riferiva, pertanto, di essere stata costretta a presentare ricorso in opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c., assumendo il possesso continuato uti dominus dell'immobile pignorato, chiedendo la sospensione della procedura e, previo accertamento nel merito del proprio diritto di acquisto dell'immobile pignorato per intervenuta usucapione, con la espressa richiesta che venisse dichiarata la nullità ed inefficacia del pignoramento immobiliare notificato ai sigg.ri e CP_1 [...]
(cfr. doc.1 citazione). Controparte_2
Sul punto, precisava che in data 20 agosto 2022, le veniva notificato il provvedimento di accoglimento della opposizione de qua da parte del GE, con il quale, previa sospensione della procedura esecutiva RGE 238/2003, lo stesso dava termine all'opponente di gg. 90 per l'introduzione del giudizio di merito (cfr. doc.2 citazione).
Evidenziava, infine, che il suo interesse preminente nell'odierno giudizio era, quindi, ottenere il riconoscimento dell'avvenuto acquisto della proprietà dell'intero immobile de quo, a titolo originario per maturata usucapione, attesa la sussistenza dei presupposti di legge.
Si costituiva in giudizio il sig. , impugnando e contestando tutto Controparte_2 quanto dedotto dalla signora perché assolutamente privo di fondamento, in fatto e in diritto. Pt_1
In particolare, sosteneva che non era vero che la signora possedeva uti dominus da circa 20 Pt_1 anni il bene immobile oggetto di causa, né tantomeno che la stessa si era presa cura da sola della casa in questione o aveva mai contribuito alle spese necessarie per la sua ristrutturazione, né, ancora, che lui e il sig. , non avessero mai compiuto atti idonei a recuperare il proprio diritto sul bene. CP_1
CP_ Sul punto sosteneva che lui e il fratello avevano utilizzato l'immobile, ricevuto in donazione, almeno fino al 2006. Aggiungeva, inoltre, che era stato lui ad occuparsi della sua manutenzione e della cura del vigneto, “ora inesistente”, che fu sempre lui, nel 2004, a stipulare un contratto con la ditta di Manduria, per lavori di manutenzione e ristrutturazione dell'immobile e a CP_7 pagare il compenso, e ad occuparsi, inoltre, di tutte le pratiche relative al condono, continuando a confrontarsi con il Comune di Manduria fino al 2005 (cfr. perizia a firma ing. estratta dal Per_2 fascicolo n°238/2003 R.G.E., pagg. 36 e ss, all.2). Evidenziava, altresì, che nel 2006 furono i due CP_ proprietari, lui e il fratello , seppure in giorni diversi, ad accompagnare il tecnico durante il sopralluogo, (“come risulta a p.6 della perizia (estratta dal fascicolo n°238/2003 R.G.E., con le
2 generalità degli esecutati cancellate, perché fornita da Aste giudiziarie, a seguito della necessità di ricostruzione del fascicolo, all.3) a firma dell'ing. ”). CP_8
Rappresentava che ad un certo punto, a causa del peggioramento dei rapporti tra lui e suo fratello, con reciproche querele e azioni legali, per quieto vivere, aveva preferito non recarsi più presso l'immobile de quo per le vacanze, ma senza rinunciare, comunque, al suo diritto di proprietà, posto che nel corso del tempo aveva continuato a controllare e a verificare, nella sua qualità di cointestatario e comproprietario del bene, lo stato di manutenzione del bene, preoccupato per lo stato di incuria in cui versava, come confermato nelle relazioni depositate ed a firma dell' avv. Giuseppina Lo Re, estratte dal fascicolo dell'esecuzione (cfr. allegati nn. 4-5-6 comparsa).
Osservava, infine, che al contrario di quanto dedotto dall'attrice, la stessa era a conoscenza del pignoramento del bene da parte della , a seguito del mancato pagamento di Controparte_3 alcune rate di mutuo ipotecario, atteso che lo stesso mutuo era stato sottoscritto anche da lei, nella sua qualità di coniuge in regime di comunione legale e che, inoltre, era molto probabile che il sig.
risiedesse ancora oggi nella villetta de qua. CP_1
Alla luce delle seguenti ragioni, sosteneva che l'iniziale relazione di fatto della sig.ra con il Pt_1 bene integrava al più una detenzione qualificata, fondata sul rapporto di coniugio con il proprietario e possessore e non certamente usucapione;
sottolineava che l'attrice non era riuscita, nel proprio atto introduttivo dell'odierno giudizio, a dimostrare l'interversio possessionis.
In via riconvenzionale, chiedeva al sig. ed alla signora un congruo CP_1 Parte_1 indennizzo per l'occupazione abusiva dell'intero immobile e il risarcimento del danno per il deprezzamento subito dal bene a causa della mancata manutenzione dello stesso.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare, ove l'On. Tribunale lo ritenesse necessario, fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa/proposizione di riconvenzionale trasversale, nei confronti dell'altro convenuto;
- CP_1
Nel merito, per tutte le motivazioni esposte, il rigetto di tutte le domande avversarie. - In via riconvenzionale, anche trasversale, accertata l'illegittimità dell'uso esclusivo dell'immobile da parte del sig. e della moglie , la condanna di entrambi, in via solidale, al CP_1 Parte_1 pagamento, in favore del sig. , di una indennità pari al valore locativo Controparte_2 dell'immobile, diviso per la metà, quantificabile in € 300,00/mese, dal 2006 sino alla cessazione del possesso esclusivo, oltre interessi legali come per legge, per un totale complessivo di € 61.200,00. - Sempre in via riconvenzionale, anche trasversale, accertato il deprezzamento del valore dell'immobile durante il periodo di utilizzo esclusivo dell'immobile da parte del sig. e CP_1 della signora , condannarli al risarcimento del danno subito dal sig. Parte_1 CP_2
quale comproprietario del bene, quantificato nel 50% della differenza di valore
[...] accertato dalle due perizie, per un totale complessivo di € 106.079,50, oltre interessi come per legge”.
Parte attrice depositava il verbale di mediazione negativo del 06.12.2022.
All'udienza del 19.12.2022, parte attrice si riportava all'atto introduttivo del giudizio e chiedeva il rigetto della domanda riconvenzionale, eccependo la carenza di legittimazione sostanziale, atteso che sosteneva l'eventuale indennità di occupazione spetta ex lege al custode, in quanto l'indennità è comunque un frutto ex art. 2912 c.c. compreso nel pignoramento (Cass. Civile 7748/2018 n. 86915); il convenuto si riportava alla comparsa di risposta, impugnava e Controparte_2 contestava quanto dedotto da controparte e insisteva nella richiesta di riconvenzionale trasversale con
3 richiesta di termine per la notifica al convenuto non costituito. Questo Giudice, si riservava sulle istanze preliminari delle parti.
Con ordinanza del 31.01.2023, si dichiarava la contumacia di si ordinava la integrazione CP_1 del contraddittorio nei confronti del creditore pignoratizio della procedura esecutiva immobiliare n. 283/2003 ovvero entro il 03.03.2023, e la notifica dell'atto di costituzione Controparte_3 di con domanda riconvenzionale a , contumace, entro il 03.03.2023. Controparte_2 CP_1
All'udienza del 5.06.2023, l'attrice si riportava al proprio atto, impugnava e contestava l'avverso e chiedeva rinviarsi la causa ai sensi dell'art. 183, comma 6 cpc;
il convenuto Controparte_2 dava atto che si era provveduto nei termini alla notifica a della comparsa di costituzione CP_1 ai sensi dell'art. 143 c.p.c., si riportava al contenuto dei precedenti atti difensivi impugnando l'ex adverso e si associava alla richiesta della concessione dei termini ex art. 183, comma 6 cpc. Questo Giudice preso atto di quanto dedotto dalle parti e dell'avvenuta assegnazione da parte della Presidente del Tribunale del fascicolo n. 6434/2022 con provvedimento del 23.3.2023, si riservava.
****
IL GIUDIZIO 6434/2022
Questo giudizio veniva incardinato con atto di citazione in opposizione ex art. 619 c.p.c.
La in persona del l.r.p.t., premesso che il giudice dell'esecuzione della Controparte_3 procedura 283/2023 aveva sospeso la stessa esecuzione perché la ricorrente Parte_1 aveva rappresentato di essere effettiva proprietaria del bene immobile pignorato per averlo acquistato per usucapione e aveva concesso termine per l'introduzione del giudizio di merito, deduceva la infondatezza della pretesa della sig.ra e citava la stessa, i debitori esecutati e Pt_1 CP_1
, nonché gli altri creditori per sentire accogliere le seguenti conclusioni Controparte_2
“rigettare l'opposizione con condanna dell'opponente alle spese e competenze”.
Si costituiva deducendo il difetto di legittimazione passiva della Banca convenuta Parte_1 che non era legittimata a introdurre il merito né a richiedere il rigetto dell'opposizione, dovendo presentare reclamo avverso il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva. Rappresentava di aver proposto altro giudizio di merito (il presente giudizio) e di aver notificato alla su ordine del giudice. CP_3
Si costituiva , il quale contestava quanto dedotto dalla signora Controparte_2 Pt_1 nell'atto di opposizione e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla signora Pt_1
[...]
All'esito della prima udienza del 20.3.2023, il Giudice titolare del procedimento rimetteva il fascicolo alla Presidente del Tribunale ex art. 273 e 274 c.p.c. pendendo tra le parti procedimento connesso oggettivamente e soggettivamente. Con provvedimento del 23.3.2023 il Presidente del Tribunale assegnava la causa a questo Giudice.
****
Con ordinanza del 28.07.2023, rilevata la riunione del procedimento n. 6434/2022 al presente procedimento con provvedimento della Presidente del Tribunale del 23.3.2023 e quindi rilevata la integrità del contraddittorio, in quanto parte del giudizio era divenuto anche il litisconsorte necessario avendo introdotto la domanda nel procedimento riunito;
si assegnavano i Controparte_3 termini richiesti dalle parti.
4 Nella propria prima memoria, l'attrice, riportandosi all'atto introduttivo, precisava, in modifica, le proprie domande e conclusioni nei seguenti termini: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1. accertare e dichiarare che la sig.ra , meglio in epigrafe qualificata, è Parte_1 proprietaria esclusiva, per maturata usucapione, dell'immobile sito nel comune di Manduria (TA) Loc Specchiarica, alla via Fano n. 32, di vani 6, 5, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Manduria al foglio 144, p.lla 655, cat .A/7 di cl.2° con pertinente area edificabile, censita al Catasto al foglio 144, p.lla 2645, vigneto di cl.4°, are 02.64; 2. conseguentemente ordinare alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, di provvedere alle necessarie variazioni ipocatastali, con esonero del conservatore da ogni responsabilità.
3.Rigettare la domanda riconvenzionale ex adverso formulata, atteso, in primis, il riconoscimento proprio da parte convenuta dell'utilizzo esclusivo dell'immobile de quo da parte della sig.ra che, dunque, conferma la domanda attorea. Pt_1
4.Rigettare la domanda riconvenzionale di parte convenuta riguardante la richiesta a) del pagamento a cura di parte attrice in favore del sig. , di una indennità pari al Controparte_2 valore locativo dell'immobile, nella misura indicata in comparsa di costituzione, per l'utilizzo esclusivo del bene da parte della sig.ra ; b) del pagamento a cura di parte attrice in favore Pt_1 del sig. della somma indicata in comparsa di costituzione, per l'assunto e Controparte_2 presunto deprezzamento nel valore dell'immobile de quo per l'utilizzo esclusivo dello stesso in capo alla sig.ra . -ritenere, pur nel riconoscimento della quale Pt_1 Controparte_3 litisconsorte necessario nel presente giudizio, comunque inammissibile, in questa sede, la domanda Par introdotta dalla stessa nel procedimento qui riunito, atteso che nel procedimento RG. 6434/2022 trattavasi, come in atti di “atto di citazione in opposizione ex art. 619 cpc alla introduzione del giudizio di merito” nelle cui conclusioni la Banca richiedeva rigettarsi l'opposizione ex art. 619 cpc della attrice al procedimento esecutivo immobiliare N. 238/2003 Trib. Taranto', QUI, trattasi di giudizio introdotto dalla sig.ra per vedersi accertato e riconosciuto il diritto di proprietà Pt_1 sull'immobile de quo per intervenuta usucapione. In tutti i casi, vinte le spese''.
In data 2.11.2023 la depositava la propria prima memoria, nella Controparte_3 quale deduceva principalmente l'infondatezza in fatto e in diritto della domanda attorea di usucapione e quindi della opposizione all'esecuzione.
Rappresentava, preliminarmente, che a seguito dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta dalla attrice nella procedura esecutiva immobiliare n. 238/2003 e per la quale il GE, con ordinanza del 21.07.2022, aveva ordinato la sospensione della esecuzione iscritta al n. R.G.E. 238/2003 assegnando termine perentorio di giorni 90 per l'introduzione del giudizio di merito, aveva introdotto giudizio di merito con l'atto di citazione, allegato alla memoria, iscrivendo la causa a ruolo che prendeva il n. 6434/2022 RG, poi riunito all'odierno giudizio per connessione soggettiva ed oggettiva.
Deduceva, nel merito, l'indimostrata, in quanto non supportata da alcuna evidenza, dichiarazione dell'attrice di essere proprietaria dell'immobile de quo per averlo usucapito a seguito del possesso ultraventennale animo domini.
Adduceva, inoltre, che dalle relazioni depositate agli atti della procedura esecutiva dal Professionista Delegato avv. Giuseppina Lo Re dell'11.10.2018, del 06.11.2019, del 14.09.2020 e mai contestate neanche dall'attrice, il sig. era stato sempre presente durante i sopralluoghi e aveva CP_1 dichiarato al custode di non abitare l'immobile di cui era comproprietario con il fratello ma di curarne la conservazione recandosi periodicamente sui luoghi per accertarsi che non fossero posti in essere altri atti vandalici e/o occupazioni abusive del bene, atteso che la zona, superata la stagione estiva, non è abitata ed è poco controllata, non menzionando mai la odierna attrice.
5 A tal proposito, chiedeva di essere ammessa all'escussione del teste avv. Giuseppina Lo Re, nella sua qualità di professionista delegato nella procedura esecutiva n. 283/2003 Tribunale di Taranto sulle circostanze ivi formulate.
Nella propria memoria n.2, il convenuto insisteva nella richiesta di Controparte_2 rigetto della azione di usucapione perché assolutamente infondata e nella richiesta di indennizzo, “in quanto lo stesso sarebbe sufficiente a coprire il debito per cui è stata iniziata l'azione, liberando così anche il bene dal pignoramento”.
In via istruttoria, richiedeva prova testimoniale indicando come testimoni i sigg. e Testimone_1 ing. sulle circostanze nella stessa memoria formulate. CP_8
Con ordinanza del 06.03.2024, questo Giudice, preso atto delle note depositate dalle parti entro la data fissata;
esaminati gli atti e le richieste istruttorie formulate dalle parti, ammetteva le prove come in parte motiva della stessa ordinanza e rinviava per interrogatorio formale di e per CP_1
l'ascolto del teste di parte convenuta all'udienza del 1.7.2024.
In tale circostanza, si procedeva all'interrogatorio formale del sig. e all'escussione del CP_1 teste di parte convenuta il sig. , figlio di . Successivamente parte Tes_2 Controparte_2 convenuta rinunciava al teste non comparso. All'esito, questo Giudice, ritenuta la causa Tes_1 matura per la decisione, stante la rinuncia al teste di parte convenuta, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 31 marzo 2025, fissandola in modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc.
Con ordinanza del 14.5.2025, si riservava la decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e venti per repliche a decorrere dal 26.5.2025.
All'esito dell'esame delle comparse conclusionali e repliche delle parti, si pronuncia la presente sentenza.
******
Parte attrice ha presentato domanda di accertamento della intervenuta usucapione con riferimento all'immobile sito nel comune di Manduria (TA) Loc Specchiarica, alla via Fano n. 32, di vani 6, 5, censita in Catasto Fabbricati del Comune di Manduria al foglio 144, p.lla 655, cat. A/7 di cl.2° con pertinente area edificabile, censita al Catasto al foglio 144, p.lla 2645, vigneto di cl.4°, are 02.64, oggetto di pignoramento immobiliare innanzi al Tribunale di Taranto (proc. Esecutiva immobiliare nn. 283/2003) promosso dalla . Controparte_3
Ebbene, la domanda non merita accoglimento in quanto non provata.
In diritto, si osserva che l'usucapione, quale modo di acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuativo del bene immobile o mobile per un periodo di tempo determinato dalla legge, è l'effetto principe del possesso e si realizza ope legis per il solo fatto del possesso continuato per venti anni.
L'istituto, disciplinato dall'art. 1158 e ss. c.c., che così recita “la proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni”, trova specifica regolamentazione nella ricorrenza di determinati requisiti: 1) possesso continuo, ininterrotto, pacifico e pubblico, corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale;
2) possesso che si protragga ininterrottamente per venti anni;
3) possesso accompagnato
6 dall'intenzione di esercitare un potere sulla cosa, sia direttamente che tramite il detentore. La decorrenza del tempo necessario alla acquisizione a titolo originario del bene ha inizio con l'acquisto del possesso, che permette di individuare con certezza l'acquisto dell'animus e del corpus.
Come noto, l'usucapione è un modo di acquisto della proprietà che è possibile documentare in via giudiziaria, attraverso un giudizio che accerti, su istanza dell'usucapiente o dei suoi aventi causa, l'intervenuto acquisto della proprietà.
È necessario, quindi, che il possesso venga esercitato con animus possidendi, ovvero il possessore deve avere l'intenzione di comportarsi come proprietario o titolare di altro diritto reale sulla cosa, esercitando facoltà corrispondenti a quel determinato diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come l'effettivo titolare.
La prova del possesso idoneo all'usucapione, sia per quanto attiene tanto al corpus che per quanto all'animus, non incontra alcuna preclusione di sorta pertanto può essere fornita anche per testimoni ovvero desunta anche in base a presunzioni e fatti notori (cfr. Cass. Civ. 19.07.1999 n. 7692; Cass. Civ., II sez., 17.04.1981).
Si precisa che è richiesto il raggiungimento della prova anche dell'elemento oggettivo, non potendo ritenersi sufficiente il mero utilizzo del bene con modalità che non si esprimano in forme corrispondenti al contenuto del diritto controverso e, in proposito, non è contemplata nel codice alcuna presunzione di possesso a titolo di proprietà.
Ed ancora, in diritto, sulla prova necessaria per l'accoglimento della domanda si osserva che “Il possesso utile ad usucapire va dimostrato concretamente e non si può desumere dalla mera occupazione protratta nel tempo: infatti ai fini del compimento della fattispecie acquisitiva è necessario fornire le prove che dimostrino l'inizio, l'estensione e le modalità del possesso, a tal fine non rilevando le ricevute di pagamento delle utenze, senza specifici riferimenti all'immobile oggetto di usucapione” (Cassazione civile sez. II, 24/09/2024, n. 25505).
Ebbene, facendo applicazione di tali principi può affermarsi che, nella fattispecie in esame, l'istruttoria non ha fornito elementi per affermare che la attrice abbia posseduto uti dominus i terreni e i fabbricati per cui è causa per un periodo continuato ed ininterrotto superiore ai vent'anni, richiesti dalla legge per il maturarsi dell'usucapione.
La prova introdotta da parte attrice deriva esclusivamente dalle dichiarazioni rese dal sig. CP_1 in sede di interrogatorio formale, atteso che questo Giudice ha ritenuto inammissibili le richieste di prova diretta testimoniale, in quanto generiche le circostanze capitolate (cfr. ordinanza del 06.03.2024). Altra prova, documentale, sono le Fatture Enel a lei intestate riferite al periodo giugno- luglio 2014, gennaio 2019, agosto ed ottobre 2020.
Riguardo all'interrogatorio formale espletato, il sig. , parte convenuta contumace, indicato CP_1 come ex coniuge dell'attrice, fratello del sig. altro convenuto, Controparte_2 comproprietario dell'immobile de quo, nonché esecutato nella procedura esecutiva che ha ad oggetto l'immobile di cui si chiede accertarsi l'usucapione, ha espressamente negato di aver rivendicato sia lui che nei confronti della sig.ra l'immobile e che è vero che Controparte_2 Parte_1 la sig.ra detiene l'immobile suddetto, uti dominus, da oltre 20 anni. Parte_1
Le sue dichiarazioni non sono attendibili, in quanto egli è parte del giudizio (convenuta) e debitore esecutato nella procedura esecutiva che ha ad oggetto l'immobile de quo. Le sue dichiarazioni poi sono prive di riscontro.
7 Parte attrice non ha introdotto prove né dichiarative né di altro genere che dimostrassero inequivoci utilizzi del bene uti dominus (disposizioni di locazione, recinzioni, costruzioni, modifiche strutturali dell'immobile) limitandosi a dimostrare di avere l'intestazione dell'utenza elettrica, circostanza, come noto, che non è assolutamente dirimente, potendo anche il detentore stipulare contratti per l'attivazione di utenze.
È evidente, inoltre, che non basta la allegazione che parte attrice abbia eseguito i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione in relazione all'immobile suddetto, peraltro non provata, sostanziandosi tali attività in una utilizzazione del bene non univocamente collegata all'esercizio di una signoria sul bene stesso;
occorre invece la prova che la parte richiedente l'usucapione abbia messo in atto dei comportamenti idonei a escludere gli altri dal godimento del bene, così da dimostrare che effettivamente si sia comportata in modo manifesto, pacifico ed ininterrotto, uti dominus.
La giurisprudenza della Cassazione, con orientamento via via costante e condiviso oltre che condivisibile, afferma, seppur con riferimento all'acquisto per usucapione di un fondo agricolo, che
“In relazione alla domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo non è sufficiente, ai fini della prova del possesso "uti dominus" del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non esprime, comunque, un'attività idonea a realizzare esclusione dei terzi dal godimento del bene che costituisce l'espressione tipica del diritto di proprietà. A tal fine, pur essendo possibile in astratto per colui che invochi l'accertamento dell'intervenuta usucapione del fondo agricolo conseguire senza limiti la prova dell'esercizio del possesso "uti dominus" del bene, la prova dell'intervenuta recinzione del fondo costituisce, in concreto, la più rilevante dimostrazione dell'intenzione del possessore di esercitare sul bene immobile una relazione materiale configurabile in termini di "ius excludendi alios" e, dunque, di possederlo come proprietario escludendo i terzi da qualsiasi relazione di godimento con il cespite predetto” (Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 1796 del 20/01/2022 (Rv. 663640 - 01); Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22784 del 2023; Cassazione ordinanza 18528/2023). Non vi è ragione per non applicare il suddetto principio anche alla fattispecie qui esaminata.
Occorre rilevare inoltre, che l'attrice non ha fornito prova dell'asserito accordo tra lei e il suo ex coniuge , in sede di separazione di fatto, relativa alla divisione del loro compendio CP_1 immobiliare in cui si stabiliva che la villetta sita in località Specchiarica alla via Fano n. 32 con annessa area edificabile fosse assegnata della moglie. In ogni caso, con tale accordo avrebbe ottenuto la detenzione qualificata del bene e non certamente il possesso dello stesso. Detenzione per cui utilizzava il bene anche durante il rapporto di coniugio fino alla data della separazione, allegata ma non indicata né dimostrata e comunque non di certo idonea ad usucapire il bene (Cassazione civile sez. II, 25/10/2019, n.27411). Occorreva, invero, dimostrare l'interversione della detenzione in possesso ovvero occorreva dimostrare, che, successivamente all'allontanamento del coniuge ed alla separazione di fatto (di cui non si conosce la data), e per effetto di uno dei fatti previsti dall'art. 1141 c.c., comma 2, l'attrice abbia iniziato ad avere il godimento del bene uti dominus.
Sul punto si riporta il condivisibile orientamento della Suprema Corte su citata ove si afferma: “la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente (Cass. n. 5551 del 2005; conf., Cass. n. 14593 del 2011; Cass. n. 21690 del 2014). Il solo fatto della convivenza, in effetti, non pone di per sè in essere, nelle persone che convivono con chi possiede il bene, un potere sulla cosa che possa essere configurato come possesso sulla medesima (Cass. n. 1745 del 2002; Cass. n. 21023 del 2016 in motiv.) ovvero come
8 una sorta di compossesso (Cass. n. 8047 del 2001). L'interversione nel possesso, peraltro, non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente "animus detinendi" dell'"animus rem sibi habendi": tale manifestazione (che può avvenire anche attraverso il compimento di sole attività materiali, ove manifestino in modo inequivocabile e riconoscibile dall'avente diritto l'intenzione del detentore di esercitare il potere sulla cosa esclusivamente nomine proprio, vantando per sè il diritto corrispondente al possesso in contrapposizione con quello del titolare della cosa: Cass. n. 27584 del 2013; Cass. n. 5419 del 2011; Cass. n. 1296 del 2010) dev'essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e, quindi, tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una concreta opposizione all'esercizio del possesso da parte sua (Cass. n. 26327 del 2016, in motiv.; Cass. n. 27584 del 2013, in motiv.; Cass. n. 6237 del 2010; Cass. n. 2392 del 2009)”.
Ed ancora, in fatto, dalle relazioni del custode giudiziario allegate da parte convenuta Controparte_2
e richiamate dalla si rileva che quantomeno dal 2003 (quindi nel
[...] Controparte_3 ventennio antecedente alla domanda) sull'immobile si presentava, seppur su richiesta del custode stesso, , segno che non vi era alcun esercizio di possesso pacifico, ininterrotto e manifesto CP_1 nei confronti dei terzi (verbale accesso 2018, relazione 14.9.2020).
Ed allora non vi è neppure prova delle allegazioni dell'attrice riguardo all'asserito disinteresse dei due fratelli comproprietari dell'immobile de quo (“nè l'ex cognato nè l'ex marito hanno, infatti, compiuto atti idonei a recuperare il loro diritto sul bene”) (cfr pag. 3 citazione), alla luce sia della testimonianza resa dal teste di parte convenuta, il sig. , nipote di , figlio di Tes_2 CP_1
, che dalla documentazione depositata in atti dal convenuto Controparte_2 Controparte_2
.
[...]
Orbene, quanto alla testimonianza resa, il sig. , nipote di , figlio di Tes_2 CP_1 [...] CP_
, ha confermato che l'immobile di proprietà dei due fratelli e Controparte_2 CP_2 CP_2
, era stato utilizzato da entrambi fino all'estate 2006 (“confermo la circostanza n.1 (“1) Se vero
[...] CP_ che l'immobile di proprietà dei due fratelli e , è stato utilizzato da CP_2 Controparte_2 entrambi fino all'estate 2006”) della memoria ex art. 183, comma 6 cpc n.2 di parte convenuta”) ed ha precisato che “la casa in questione era dei miei nonni e dopo la loro morte ci siamo alternati l'estate con la famiglia di fino al 2006, in seguito a dei diverbi non ci siamo più potuti CP_1 andare perché minacciati da mio zio” (cfr. verbale del 01.07.2024). Ed ancora ha confermato il fatto che era il padre ad occuparsi della manutenzione dell'immobile de quo e della cura Controparte_2 del vigneto connesso (“confermo la circostanza n.2 della memoria ex art. 183, comma 6 cpc n.2 di parte convenuta (“Se vero che si occupava della sua manutenzione e della cura del Controparte_2 vigneto”)) ed ha precisato che:” mio padre aveva effettuato dei lavori, lui direttamente per il vigneto e con ditta esterna per la casa, ad esempio rifacimento delle colonne, del tetto ed altro” (cfr. verbale del 01.07.2024).
La circostanza che l'utilizzo avvenisse durante la custodia giudiziaria non inficia l'attendibilità delle dichiarazioni rilasciate.
Ed infine, la circostanza che parte attrice insinui dubbi sulla attendibilità di quanto affermato dal convenuto in ordine alla stipula dei contratti per lavori di manutenzione e Controparte_2 ristrutturazione dell'immobile del 2004 e delle pratiche di condono nel 2006, non dimostra quanto
9 necessario ovvero un possesso pacifico, manifesto e pubblico della attrice che aveva l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della sua pretesa.
La domanda va quindi rigettata.
Al rigetto della domanda di usucapione consegue logicamente l'accoglimento delle conclusioni della Banca ovvero il rigetto della opposizione di terzo all'esecuzione immobiliare proposta da Pt_1
di cui qui vi è domanda per essere intervenuta riunione al presente procedimento di quello n.
[...]
6434/22 introdotto dalla Banca, creditore pignoratizio.
La domanda, invero, non si considera né inammissibile né improcedibile, avendo la Banca interesse ad introdurre il giudizio di merito per accertare negativamente l'acquisito per usucapione per non vedere estinta la procedura esecutiva per inerzia della parte ricorrente in opposizione ex art. 624 c.p.c. Si osserva che la Banca non ha avuto contezza della introduzione del giudizio di merito da parte della poiché questa, fino all'ordine del giudice, non ha notificato l'atto introduttivo al creditore Pt_1 pignoratizio. La domanda della poi non è soggetta a mediazione obbligatoria, inserendosi CP_3 nell'ambito di procedura esecutiva.
In conclusione, accertato che non vi è stata acquisito per usucapione da parte della sig. Pt_1
dell'immobile oggetto della procedura esecutiva 238/2003, la domanda della Banca va
[...] accolta e quindi va rigettata la opposizione ex art. 619 c.p.c. presentata da Parte_1 nella procedura esecutiva immobiliare n. 238/2003 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Taranto.
DOMANDA RICONVENZIONALE
Il sig. ha presentato domanda riconvenzionale nei confronti di Controparte_2 CP_1 (riconvenzionale c.d. trasversale) ed alla signora chiedendo un congruo indennizzo Parte_1 per l'occupazione abusiva dell'intero immobile e il risarcimento del danno per il deprezzamento subito dal bene a causa della mancata manutenzione dello stesso.
Allega di non aver potuto godere dell'immobile in quanto ciò gli è stato impedito dal e CP_1 dalla moglie per cui essendo il bene in comunione lamenta di non aver potuto godere del pari uso ed inoltre sostiene che l'immobile non sia stato manutenuto.
non si è costituito con riferimento a tale domanda. oppone il difetto di CP_1 Parte_1 legittimazione attiva, essendo il bene posto in custodia giudiziaria.
La domanda di ottenere un congruo indennizzo per l'occupazione abusiva dell'immobile è da rigettarsi poiché difetta l'istante della titolarità ad avanzare la pretesa.
Come osserva la Cassazione richiamata da parte attrice, in un caso simile a quello di specie, in cui si agiva verso la procedura fallimentare, avvenuto il pignoramento di un immobile già concesso in locazione, “il proprietario perde la legittimazione sostanziale, sia a richiedere al conduttore il pagamento dei canoni, sia ad accettarli, spettando tale legittimazione al Custode” (Cass., Sez. VI – 1, Civ., 16 ottobre 2019, ordinanza n. 26284; Cass. Civ. n. 7748/2018; Cass. Civ. n. 8695/2015).
Sostiene la Cassazione che ai sensi dell'art. 820 c.c., i corrispettivi delle locazioni (e quindi anche delle occupazioni senza titolo) sono frutti civili e, pertanto, secondo l'art. 2912 c.c., sono compresi nel pignoramento che, comprende, gli accessori, le pertinenze e, appunto, i frutti della cosa pignorata. L'impianto normativo è volto, dunque, a tutelare le ragioni dei creditori e a sottrarre alla disponibilità del proprietario/debitore il bene oggetto di pignoramento e i suoi frutti, tanto che, ai sensi del comma II dell'art. 559 c.p.c., il creditore può chiedere che sia nominato Custode del bene, un individuo terzo rispetto al debitore.
10 Nel caso di specie, è incontestato e provato documentalmente che il bene è in custodia giudiziaria dal 2003 e quindi nulla spetta al comproprietario (il quale avanza domanda dal Controparte_2 2006 di indennità di occupazione sine titulo) per non aver potuto occupare il bene per effetto delle condotte della sig.ra e del Sig. . Pt_1 CP_1
Quanto alla domanda di risarcimento del danno per mancata manutenzione e deprezzamento dell'immobile la stessa deve essere rigettata, per diversi ordini di ragioni.
Sotto un primo profilo, non vi è prova che il deprezzamento dell'immobile sia imputabile solo alle condotte del e della in quanto il bene risulta in custodia giudiziaria dal CP_1 Parte_1 2003.
Appare necessario porre l'attenzione in primis al riguardo del custode giudiziario ed il suo ambito di operatività che è legato all'art. 65, primo comma c.p.c., in virtù del quale al custode è affidata la conservazione e l'amministrazione dei beni pignorati, nonché all'art. 560, ultimo comma, seconda parte, c.p.c., secondo cui il custode provvede, previa autorizzazione del giudice dell'esecuzione, all'amministrazione ed alla gestione dell'immobile pignorato.
Ciò posto, un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che è il debitore esecutato, malgrado l'incardinamento dell'esecuzione immobiliare in suo danno, a rimanere proprietario esclusivo del bene immobile (Cass. civ. sez VI, 2103.2013, n. 7242 in tema di imposte) e che solo su di esso continuano a gravare gli oneri reali e personali, anche di natura fiscale e condominiale, ma il custode si limita alla gestione dei beni immobili.
Infatti, nell'ambito delle esecuzioni immobiliari (art. 555 e ss c.p.c.), il pignoramento e l' affidamento in custodia dei beni non determinano alcuna modificazione nella titolarità del diritto di proprietà degli stessi e il custode giudiziario, nello svolgimento dei compiti affidatigli dal giudice, agisce in sostituzione (Tribunale Cosenza sez. I, 11/01/2021, n.62).
La custodia giudiziaria non esime i comproprietari, entrambi allora, dal provvedere alla manutenzione del bene. Vero che ha documentalmente provato di aver in diverse occasioni Controparte_2 invitato il custode a controllare la manutenzione del bene ma non vi è poi prova di diffide o messe in mora da parte del comproprietario attore in riconvenzionale verso l'altro Controparte_2 CP_1
ovvero verso la sig.ra che deteneva il bene.
[...] Parte_1
In secondo luogo, le minacce e gli ostruzionismi all'accesso del comproprietario durante CP_1 la custodia giudiziaria sono dedotti e provati solo tramite le dichiarazioni generiche ed insufficienti di , figlio del convenuto. Non vi sono in atti le necessarie diffide per mettere in mora Tes_2 la controparte, sicché anche la prova orale non ha offerto spunti per ritenere fondata la richiesta, poiché non vi è prova di un utilizzo del bene da parte del , con esclusione del CP_1 [...]
(fino al 2005 sostiene di essersi occupato della manutenzione CP_2 CP_2 dell'immobile e allega documentazione).
In ogni caso, la domanda non è neppure provata sotto il profilo della allegazione e quantificazione del danno preteso, onere che grava sulla parte che chiede il risarcimento.
Vero che dalle perizie allegate risulta che l'immobile è passato da uno stato manutentivo buono (perizia del 6.12.2006) ad uno stato manutentivo scadente (perizia del 8.10.2019) ma non può quantificarsi il danno nella differenza del valore del bene stimato (da 306.000 circa a 149.541,00) perché non incide sul valore del bene solo la manutenzione ma anche i diversi criteri di stima utilizzati-indagini di mercato nella prima perizia e valori OMI nella seconda- e il mercato di riferimento per la vendita, considerato che è decorso più di un decennio tra una stima e la successiva.
Per provare il danno lamentato, era necessario cristallizzare tramite accertamento la situazione dell'immobile nel 2006 e verificarne lo stato di manutenzione nel 2019 per ottenere un confronto e una quantificazione del danno attendibile.
11 Ed allora, l'attore in riconvenzionale richiede il risarcimento del danno derivante dalla mancata manutenzione dell'immobile e dal suo conseguente deprezzamento, immediatamente verificabile mettendo a confronto le due perizie depositate. A fronte di una valutazione del bene, nel 2006, pari ad € 361.700,00, oggi lo stesso bene è stato valutato € 149.541,00, con un deprezzamento di € 212.159,00. Non è però verificabile in che parte il deprezzamento sia riconducibile alla mancata manutenzione e non a contingenze di mercato (è documentato inoltre un incendio nelle more della custodia che ha influito sullo stato di manutenzione dell'immobile).
Non vi è prova poi della estirpazione del vigneto e della data in cui sarebbe avvenuta.
Per tutte queste ragioni anche la domanda riconvenzionale con cui si chiede il risarcimento del danno per mancata manutenzione dell'immobile in oggetto si appalesa non provata e dunque da rigettarsi.
SPESE PROCESSUALI Le spese processuali sulla domanda principale di usucapione sono poste a carico di parte attrice in quanto soccombente nei confronti di . Controparte_9
Le spese tra parte attrice e si compensano per metà ex art. 92 c.p.c. quanto agli Controparte_2 onorari, considerato il rigetto della domanda riconvenzionale proposta verso e Parte_1 CP_1
, quindi per soccombenza reciproca. Gli esborsi rimangano a carico dell'attore in
[...] riconvenzionale.
Le spese tra e sarebbero da porsi in favore di , vittorioso, Controparte_2 CP_1 CP_1 che però è rimasto contumace.
Gli onorari si liquidano in euro 10.000,00, applicati parametri tra minimi e medi, considerato il valore della causa dichiarato da parte attrice;
gli esborsi sono indicati in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa CA ON, decidendo definitivamente sulla domanda proposta da Pt_1
e sulla domanda riconvenzionale proposta da nei
[...] Controparte_2 confronti di e , nonché sulla domanda proposta da Parte_1 CP_1 [...]
, in persona del l.r.p.t. verso , ogni diversa istanza Controparte_9 Parte_1 ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) RIGETTA la domanda di accertamento dell'usucapione presentata da e Parte_1 quindi RIGETTA la opposizione ex art. 619 c.p.c. proposta da nella Parte_1 procedura esecutiva immobiliare n. 238/2003 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Taranto;
2) RIGETTA la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno presentata da
[...]
nei confronti di e . Controparte_2 Parte_1 CP_1
3) CONDANNA al pagamento delle spese processuali nei confronti della Parte_1
, in persona del l.r.p.t., che liquida in euro 10.000,00 per onorari, Controparte_3 oltre IVA, CA rimborso spese generali e quanto altro dovuto per legge ed euro 545,00 per esborsi.
4) CONDANNA al pagamento di metà delle spese processuali per onorari in Parte_1 favore di , che liquida in euro 5.000,00, oltre IVA, CA, rimborso spese Controparte_2 generali e quanto altro dovuto per legge.
Così deciso in Taranto, 19.11.2025
Il Giudice
CA ON
12