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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/09/2025, n. 8218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8218 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. 24977/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 22/09/2025, alle ore 11,00, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Alfonso Tinto, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTO
E
CP_2
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTA
1
È presente l'avvocato Renzullo, il quale si riporta ai propri atti chiedendone l'acco- glimento. Chiede di dare lettura del dispositivo.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24977/2023 r.g.a.c.
TRA
(p. iva Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in , alla via P.IVA_1 Pt_1
IV Novembre 83, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Renzullo (c.f.:
) presso il cui studio in Torre del Greco, Via Circumvallazione, C.F._1
44. elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
ATTRICE
2
E
(c.f.: residente in [...] C.F._2 Pt_1 sandro Rossi, 108
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f.: ) residente in [...] C.F._3 Pt_1 sandro Rossi, 108
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f.: ), residente in [...] C.F._4 Pt_1
Cegnacolo, 4
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: provvigione mediatore
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.,
immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della rifor-
ma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di cau-
sa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione ritualmente noti-
ficato, la . di , conveniva in giudizio dinanzi al Parte_3 Parte_2
Tribunale di Napoli i sigg.ri e nonché la sig.ra CP_1 CP_2 CP_5
, al fine di vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione della provvigione maturata in
[...]
forza della compravendita dell'immobile sito in , alla via Alessandro Ross, 108, perfe- Pt_1
zionatasi grazie all'attività di intermediazione svolta dalla stessa agenzia.
A sostegno della azionata domanda la deduceva di aver ricevuto Parte_1
dalla sig.ra incarico di mediazione per la vendita del suindicato immobile, Controparte_4
impegnandosi quest'ultima con la sottoscrizione del mandato del 4 maggio 2022, con scadenza
4 novembre 2022, al versamento della provvigione convenzionalmente pattuita nella misura del
3% del prezzo di vendita, indicato in € 230.000,00.
La si sarebbe quindi tempestivamente attivata per dare esecuzione al manda- Parte_4
to conferito, facendo visitare l'immobile a diversi potenziali acquirenti, tra i quali i sigg.ri
[...]
e che, dopo aver effettuato il primo sopralluogo in data 30 ago- CP_6 CP_2
sto 2022, lo ritenevano conforme alle aspettative, manifestando successivamente la volontà di un secondo accesso, stante la necessità di una serie di interventi di ristrutturazione da dover me-
glio valutare.
In data 2 settembre 2022 i potenziali acquirenti si recavano nuovamente presso l'immobile de quo, alla presenza della sig.ra proprietaria dello stesso, richiedendo Controparte_4
all'agenzia in seguito alla seconda visita, documentazione catastale relativa all'immobile, onde poter formalizzare proposta di acquisto.
4
Contestualmente l'agenzia immobiliare, nel fornire tutte le informazioni utili al perfezionamen-
to della compravendita, rendeva edotti i potenziali acquirenti anche della provvigione del 3%
che questi avrebbero dovuto corrispondere alla stessa, in caso di conclusione dell'affare.
Recatisi quindi presso la sede dell'agenzia per la formalizzazione della proposta, manifestavano la impossibilità di sottoscrizione della stessa, stante la onerosità della provvigione che questi di-
chiaravano espressamente di non poter corrispondere.
La trattativa quindi si arenava e, alla scadenza del mandato in data 7 novembre 2022, l'agenzia immobiliare comunicava alla sig.ra il prospetto riepilogativo delle visite effettuate, tra CP_4
le quali compariva anche quella dei sigg.ri e , interrompendosi quindi CP_1 CP_2
l'incarico di mediazione conferito.
Solo successivamente l'agenzia immobiliare apprendeva che, in data 17 marzo 2023, i sigg.ri e avevano acquistato direttamente dalla sig.ra CP_1 CP_2 Controparte_4
l'immobile per cui era stato conferito incarico di vendita all'agenzia, al prezzo di € 205.000,00.
Essendo quindi le parti acquirenti e venditrice venute meno all'impegno di corrispondere la provvigione convenzionalmente pattuita e stante la conclusione dell'affare per il tramite dell'attività espletata dalla agenzia, parte attrice formulava richiesta di pagamento nei confronti della venditrice e degli acquirenti della provvigione concordata, pari al 3% del prezzo di vendi-
ta, per un importo di € 6.150,00 oltre Iva e oneri accessori che, avrebbero dovuto versare en-
trambe le parti, per un totale complessivo di € 12.300,00.
Dopo aver quindi esposto le proprie ragioni, parte attrice concludeva affinché l'adito tribunale volesse: “Accertare e dichiarare che l'affare intervenuto tra i sigg. , nata a [...]
Resina il 07.01.1962 C.F. quale venditrice, nato a [...]F._5 CP_1
Cercola il 14.04.1978 C.F. e , nata a [...] il C.F._2 CP_2
23.05.1983 C.F. avente ad oggetto la compravendita relativa all'unità C.F._3
immobiliare sita in alla via Alessandro Rossi n. 108 e precisamente appartamento al Pt_1
5
piano primo, identificato al NCEU al foglio 18, particella 45 sub 5, categoria A/2, vani 5,5 è
stata occasionata, dalla in persona del legale Parte_2
rapp.te p.t., con sede in alla via IV Novembre P. IVA , che – all'esito di Pt_1 P.IVA_1
una ingente attività di ricerca e promozione dell'affare – ha individuato l'acquirente, ha messo
in relazione le parti, ha prospettato le condizioni e caratteristiche dell'affare, ha instaurato e
condotto in larga parte della trattativa, procurando la conclusione dello stesso, con conseguen-
te diritto della stessa a percepire le provvigioni così come pattuite;
• Per l'effetto condannare in
via esclusiva e/o solidale la sig.ra , in qualità di venditrice, come sopra Controparte_4
identificata, al pagamento di € 6.150,00, oltre IVA, e i sigg. e CP_1 CP_7
ma, in qualità di acquirenti, al pagamento di € 6.150,00, oltre IVA, a titolo di provvigioni pat-
tuite in favore dell'agenzia del 3% della somma indicata nella vendita, e/o a quelle somme
maggiori o minori, che l'ill.mo Giudice riterrà opportuno condannare anche in via equitativa e
comunque, il tutto maggiorato da interessi legali e moratori, rivalutazione fino all'effettivo
soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà l'Esimio Giudicante, anche in via
equitativa o in base ai criteri sussidiari stabiliti dall'art. 1755 c.c., per tutti fatti suesposti;
• In
subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare i convenuti,
in solido fra loro o in via individuale, al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione
dell'impegno assunto di comunicare all'agenzia attrice l'eventuale ripresa delle trattative, da
determinare nella misura di € 12.300,00 corrispondente alle provvigioni pattuite e dovute in
conseguenza della conclusione dell'affare, ovvero nella maggiore o minore somma che riterrà
l'Esimio Giudicante, anche in via equitativa, sulla base delle risultante istruttorie del procedi-
mento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, comunque per tutti i fatti suesposti;
• Sin
d'ora si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia emettere ordinanze-ingiunzione, ex art. 186 ter
c.p.c., ovvero ordinanza provvisoria di pagamento ex art. 186 quater c.p.c.; • Con vittoria di
spese, diri< ed onorari di causa, e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
Rimanevano contumaci le parti convenute che pertanto nulla replicavano o eccepivano rispetto a quando dedotto da parte istante.
6
All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 31 gennaio 2024 il G.I.,
rilevato che la notifica dell'atto di citazione nei confronti dei sigg.ri e CP_1 Pt_5
ex art. 140 c.p.c. risultava nulla, non avendo l'ufficiale giudiziario indicato di aver
[...]
spedito le raccomandate dopo aver effettuato il relativo avviso presso la casa comunale di Erco-
lano e, non essendovi nemmeno l'avviso di ricevimento, rilevata la non integrità del contraddit-
torio, disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione, rinviando la causa al 27 giugno 2024.
Parte attrice, tuttavia, sempre in data 31 gennaio 2024 depositava istanza di revoca dell'ordinanza emessa in pari data, rilevando che l'ufficiale giudiziario aveva provveduto a spe-
dire presso lo studio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate indirizzate a CP_1
e che, contestualmente si allegavano in atti. CP_2
Con decreto del 2 febbraio 2024 il G.I. riteneva di non doversi dare luogo alla revoca dell'ordinanza di rinotifica dell'atto di citazione per poi, successivamente, in data 20 febbraio
2024 procedersi con la stessa, verificato il deposito delle cartoline con cui l'ufficiale giudiziario dava atto di aver spedito le raccomandate ai destinatari con il numero delle medesime riportato,
nonché dei rispettivi avvisi di ricevimento.
Nel revocare quindi le precedenti ordinanze, rinviava la causa all'udienza dell'8 aprile
2024, a decorrere dalla quale si sarebbero dovuti calcolare i termini ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della suindicata udienza il G.I. ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice sui capi espressamente indicati e fissava l'udienza del 14 novembre 2024 per l'espletamento.
In data 21 novembre 2024 venivano ascoltati i testi indicati da parte attrice ed all'esito il
G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava ex art. 281 sexies al 22 settembre
2025, con concessione di termini fino a 10 giorni prima per il deposito delle memorie conclu-
sionali.
Preso atto dell'intervenuto deposito delle note di parte attrice, nei termini indicati il G.I.,
procede con la lettura del seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7
Orbene, alla luce delle eccezioni e deduzioni formulate da parte attrice, nonché dall'esame della documentazione prodotta agli atti di causa e dall'istruttoria complessivamente considerata, que-
sto tribunale ritiene che la domanda così come proposta dalla Parte_6
debba essere accolta per le motivazioni di seguito riportate.
[...]
Preliminarmente si dà atto della contumacia delle parti convenute le quali, benché regolarmente citate, non hanno contro dedotto a quanto dichiarato e documentato dall'istante, contribuendo la loro condotta a fondare il convincimento di questo giudicante, circa la veridicità dei fatti posti a base della domanda formulata da parte istante.
Per ciò che attiene il merito della vicenda occorre infatti rilevare che, il diritto del mediatore alla provvigione appare nella fattispecie evidente, risultando provato sia documentalmente che dall'istruttoria orale, l'attività di intermediazione espletata dall'istante, ai fini del perfeziona-
mento dell'affare successivamente concluso tra le parti.
Ed invero appare incontestato come la abbia effettivamente messo in Parte_7
contatto i contraenti ai fini della conclusione della compravendita, pubblicizzando l'immobile in questione attraverso una serie di canali comunicativi, facendo visionare lo stesso ai sigg.ri
[...]
e che, proprio grazie all'attività svolta dall'agenzia, entrarono in contatto con la CP_6 CP_2
proprietaria sig.ra , in occasione delle visite effettuate presso lo stesso. Controparte_3
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l'attività del mediatore sia da riconoscersi come causa efficiente per il buon esito dell'affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall'intermediario) all'accordo definitivo, sia dall'attività concretamente svolta dall'agente: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge
tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermedia-
trice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista
un nesso eziologico diretto ed esclusivo;
è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” delle
8
stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successi-
ve, alla conclusione del contratto.
La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di
uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino al-
la stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conse-
guenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non
sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 3438 del 2002;
conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Pertanto, a nulla rileva che l'atto definitivo sia stato stipulato dopo diversi mesi dalla scadenza del mandato conferito all'agenzia, né che le parti abbiano raggiunto l'accordo definitivo in au-
tonomia.
Si ritiene infatti che l'attività inizialmente svolta dalla possa Parte_8
ritenersi antecedente causale necessario alla conclusione dell'affare, e ciò basta a far maturare il diritto al compenso per il mediatore.
Risulta infatti incontestato come la abbia consentito ai conve- Parte_8
nuti di visionare l'immobile, attraverso l'inserzione pubblicitaria on line, nonché quella di aver fornito agli stessi la documentazione relativa all'immobile; attività funzionali al successivo ac-
quisto dello stesso.
Si ritiene quindi che l'attività profusa dalla agenzia, abbia rappresentato un antecedente causale adeguato al successivo perfezionamento dell'affare e che le parti convenute abbiano posto in es-
sere una condotta preordinata alla elusione dell'obbligo incombente sulle stesse di corrispondere la provvigione concordata al mediatore.
Questo giudice, pertanto, ritiene di dover riconoscere nella misura del 3%, così come conven-
zionalmente stabilito tra le parti, l'importo della provvigione spettante alla società attrice;
per-
centuale che andrà calcolata sul prezzo di vendita successiva dell'immobile di € 205.000,00, ol-
tre interessi al tasso legale a far data dalla proposizione della presente domanda e sino all'effettivo pagamento.
9
Pertanto, la somma di € 6.150,00 oltre iva e oneri accessori, dovrà essere corrisposta sia dagli acquirenti sigg.ri e che dalla venditrice sig.ra CP_1 CP_2 Persona_1
, per un importo complessivo di €. 12.300,00.
[...]
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno ripartite nella misura del 50% tra le parti convenute come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia, non-
ché della somma effettivamente riconosciuta, con attribuzione in favore dell'avv.Antonio Ren-
zullo per fattane anticipazione
PQM
il Tribunale di Napoli - XII Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così
provvede:
- accoglie la domanda proposta da parte attrice, per l'effetto,
-condanna e quali parti acquirenti dell'immobile sito in Erco- CP_1 CP_2
lano, Via Alessandro Rossi, 108, identificato al NCEU al foglio 18, particella 45 sub 5, catego-
ria A/2, vani 5,5, al pagamento in favore della in persona del Parte_8
legale rappresentante p.t., dell'importo di € 6.150,00 oltre interessi legali a far data dalla propo-
sizione della domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna , quale parte venditrice del suindicato immobile, al pagamento Controparte_3
in favore della in persona del legale rappresentante Parte_9
p.t., dell'importo di € 6.150,00 oltre interessi legali a far data dalla proposizione della domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna le parti convenute, nella misura del 50% ciascuna ( e ), Controparte_8 CP_4
al pagamento, in favore della , in Parte_10
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5.077,00,
10
oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Renzullo dichiaratosi antistatario.
E' verbale alle ore 18,00.
Il Giudice
dott. Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal
D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
11
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 22/09/2025, alle ore 11,00, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di
Napoli, all'udienza del Giudice dott. Alfonso Tinto, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
ATTRICE
E
CP_1
CONVENUTO
E
CP_2
CONVENUTA
NONCHE'
Controparte_3
CONVENUTA
1
È presente l'avvocato Renzullo, il quale si riporta ai propri atti chiedendone l'acco- glimento. Chiede di dare lettura del dispositivo.
Il Giudice invita la parte alla discussione della causa. La parte si riporta ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24977/2023 r.g.a.c.
TRA
(p. iva Parte_2
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in , alla via P.IVA_1 Pt_1
IV Novembre 83, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Renzullo (c.f.:
) presso il cui studio in Torre del Greco, Via Circumvallazione, C.F._1
44. elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti
ATTRICE
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E
(c.f.: residente in [...] C.F._2 Pt_1 sandro Rossi, 108
CONVENUTO CONTUMACE
E
(c.f.: ) residente in [...] C.F._3 Pt_1 sandro Rossi, 108
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
(c.f.: ), residente in [...] C.F._4 Pt_1
Cegnacolo, 4
CONVENUTA CONTUMACE
Oggetto: provvigione mediatore
Conclusioni: come da verbali e atti di causa
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.,
immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della rifor-
ma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di cau-
sa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che con atto di citazione ritualmente noti-
ficato, la . di , conveniva in giudizio dinanzi al Parte_3 Parte_2
Tribunale di Napoli i sigg.ri e nonché la sig.ra CP_1 CP_2 CP_5
, al fine di vedersi riconoscere il diritto alla corresponsione della provvigione maturata in
[...]
forza della compravendita dell'immobile sito in , alla via Alessandro Ross, 108, perfe- Pt_1
zionatasi grazie all'attività di intermediazione svolta dalla stessa agenzia.
A sostegno della azionata domanda la deduceva di aver ricevuto Parte_1
dalla sig.ra incarico di mediazione per la vendita del suindicato immobile, Controparte_4
impegnandosi quest'ultima con la sottoscrizione del mandato del 4 maggio 2022, con scadenza
4 novembre 2022, al versamento della provvigione convenzionalmente pattuita nella misura del
3% del prezzo di vendita, indicato in € 230.000,00.
La si sarebbe quindi tempestivamente attivata per dare esecuzione al manda- Parte_4
to conferito, facendo visitare l'immobile a diversi potenziali acquirenti, tra i quali i sigg.ri
[...]
e che, dopo aver effettuato il primo sopralluogo in data 30 ago- CP_6 CP_2
sto 2022, lo ritenevano conforme alle aspettative, manifestando successivamente la volontà di un secondo accesso, stante la necessità di una serie di interventi di ristrutturazione da dover me-
glio valutare.
In data 2 settembre 2022 i potenziali acquirenti si recavano nuovamente presso l'immobile de quo, alla presenza della sig.ra proprietaria dello stesso, richiedendo Controparte_4
all'agenzia in seguito alla seconda visita, documentazione catastale relativa all'immobile, onde poter formalizzare proposta di acquisto.
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Contestualmente l'agenzia immobiliare, nel fornire tutte le informazioni utili al perfezionamen-
to della compravendita, rendeva edotti i potenziali acquirenti anche della provvigione del 3%
che questi avrebbero dovuto corrispondere alla stessa, in caso di conclusione dell'affare.
Recatisi quindi presso la sede dell'agenzia per la formalizzazione della proposta, manifestavano la impossibilità di sottoscrizione della stessa, stante la onerosità della provvigione che questi di-
chiaravano espressamente di non poter corrispondere.
La trattativa quindi si arenava e, alla scadenza del mandato in data 7 novembre 2022, l'agenzia immobiliare comunicava alla sig.ra il prospetto riepilogativo delle visite effettuate, tra CP_4
le quali compariva anche quella dei sigg.ri e , interrompendosi quindi CP_1 CP_2
l'incarico di mediazione conferito.
Solo successivamente l'agenzia immobiliare apprendeva che, in data 17 marzo 2023, i sigg.ri e avevano acquistato direttamente dalla sig.ra CP_1 CP_2 Controparte_4
l'immobile per cui era stato conferito incarico di vendita all'agenzia, al prezzo di € 205.000,00.
Essendo quindi le parti acquirenti e venditrice venute meno all'impegno di corrispondere la provvigione convenzionalmente pattuita e stante la conclusione dell'affare per il tramite dell'attività espletata dalla agenzia, parte attrice formulava richiesta di pagamento nei confronti della venditrice e degli acquirenti della provvigione concordata, pari al 3% del prezzo di vendi-
ta, per un importo di € 6.150,00 oltre Iva e oneri accessori che, avrebbero dovuto versare en-
trambe le parti, per un totale complessivo di € 12.300,00.
Dopo aver quindi esposto le proprie ragioni, parte attrice concludeva affinché l'adito tribunale volesse: “Accertare e dichiarare che l'affare intervenuto tra i sigg. , nata a [...]
Resina il 07.01.1962 C.F. quale venditrice, nato a [...]F._5 CP_1
Cercola il 14.04.1978 C.F. e , nata a [...] il C.F._2 CP_2
23.05.1983 C.F. avente ad oggetto la compravendita relativa all'unità C.F._3
immobiliare sita in alla via Alessandro Rossi n. 108 e precisamente appartamento al Pt_1
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piano primo, identificato al NCEU al foglio 18, particella 45 sub 5, categoria A/2, vani 5,5 è
stata occasionata, dalla in persona del legale Parte_2
rapp.te p.t., con sede in alla via IV Novembre P. IVA , che – all'esito di Pt_1 P.IVA_1
una ingente attività di ricerca e promozione dell'affare – ha individuato l'acquirente, ha messo
in relazione le parti, ha prospettato le condizioni e caratteristiche dell'affare, ha instaurato e
condotto in larga parte della trattativa, procurando la conclusione dello stesso, con conseguen-
te diritto della stessa a percepire le provvigioni così come pattuite;
• Per l'effetto condannare in
via esclusiva e/o solidale la sig.ra , in qualità di venditrice, come sopra Controparte_4
identificata, al pagamento di € 6.150,00, oltre IVA, e i sigg. e CP_1 CP_7
ma, in qualità di acquirenti, al pagamento di € 6.150,00, oltre IVA, a titolo di provvigioni pat-
tuite in favore dell'agenzia del 3% della somma indicata nella vendita, e/o a quelle somme
maggiori o minori, che l'ill.mo Giudice riterrà opportuno condannare anche in via equitativa e
comunque, il tutto maggiorato da interessi legali e moratori, rivalutazione fino all'effettivo
soddisfo, ovvero della maggiore o minore somma che riterrà l'Esimio Giudicante, anche in via
equitativa o in base ai criteri sussidiari stabiliti dall'art. 1755 c.c., per tutti fatti suesposti;
• In
subordine, in caso di mancato accoglimento della domanda principale, condannare i convenuti,
in solido fra loro o in via individuale, al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione
dell'impegno assunto di comunicare all'agenzia attrice l'eventuale ripresa delle trattative, da
determinare nella misura di € 12.300,00 corrispondente alle provvigioni pattuite e dovute in
conseguenza della conclusione dell'affare, ovvero nella maggiore o minore somma che riterrà
l'Esimio Giudicante, anche in via equitativa, sulla base delle risultante istruttorie del procedi-
mento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, comunque per tutti i fatti suesposti;
• Sin
d'ora si chiede che l'Ill.mo Giudice adito Voglia emettere ordinanze-ingiunzione, ex art. 186 ter
c.p.c., ovvero ordinanza provvisoria di pagamento ex art. 186 quater c.p.c.; • Con vittoria di
spese, diri< ed onorari di causa, e con attribuzione al sottoscritto procuratore anticipante”.
Rimanevano contumaci le parti convenute che pertanto nulla replicavano o eccepivano rispetto a quando dedotto da parte istante.
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All'esito della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 31 gennaio 2024 il G.I.,
rilevato che la notifica dell'atto di citazione nei confronti dei sigg.ri e CP_1 Pt_5
ex art. 140 c.p.c. risultava nulla, non avendo l'ufficiale giudiziario indicato di aver
[...]
spedito le raccomandate dopo aver effettuato il relativo avviso presso la casa comunale di Erco-
lano e, non essendovi nemmeno l'avviso di ricevimento, rilevata la non integrità del contraddit-
torio, disponeva la rinnovazione dell'atto di citazione, rinviando la causa al 27 giugno 2024.
Parte attrice, tuttavia, sempre in data 31 gennaio 2024 depositava istanza di revoca dell'ordinanza emessa in pari data, rilevando che l'ufficiale giudiziario aveva provveduto a spe-
dire presso lo studio gli avvisi di ricevimento delle raccomandate indirizzate a CP_1
e che, contestualmente si allegavano in atti. CP_2
Con decreto del 2 febbraio 2024 il G.I. riteneva di non doversi dare luogo alla revoca dell'ordinanza di rinotifica dell'atto di citazione per poi, successivamente, in data 20 febbraio
2024 procedersi con la stessa, verificato il deposito delle cartoline con cui l'ufficiale giudiziario dava atto di aver spedito le raccomandate ai destinatari con il numero delle medesime riportato,
nonché dei rispettivi avvisi di ricevimento.
Nel revocare quindi le precedenti ordinanze, rinviava la causa all'udienza dell'8 aprile
2024, a decorrere dalla quale si sarebbero dovuti calcolare i termini ex art. 171 ter c.p.c.
All'esito della suindicata udienza il G.I. ammetteva la prova testimoniale articolata da parte attrice sui capi espressamente indicati e fissava l'udienza del 14 novembre 2024 per l'espletamento.
In data 21 novembre 2024 venivano ascoltati i testi indicati da parte attrice ed all'esito il
G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava ex art. 281 sexies al 22 settembre
2025, con concessione di termini fino a 10 giorni prima per il deposito delle memorie conclu-
sionali.
Preso atto dell'intervenuto deposito delle note di parte attrice, nei termini indicati il G.I.,
procede con la lettura del seguente dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
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Orbene, alla luce delle eccezioni e deduzioni formulate da parte attrice, nonché dall'esame della documentazione prodotta agli atti di causa e dall'istruttoria complessivamente considerata, que-
sto tribunale ritiene che la domanda così come proposta dalla Parte_6
debba essere accolta per le motivazioni di seguito riportate.
[...]
Preliminarmente si dà atto della contumacia delle parti convenute le quali, benché regolarmente citate, non hanno contro dedotto a quanto dichiarato e documentato dall'istante, contribuendo la loro condotta a fondare il convincimento di questo giudicante, circa la veridicità dei fatti posti a base della domanda formulata da parte istante.
Per ciò che attiene il merito della vicenda occorre infatti rilevare che, il diritto del mediatore alla provvigione appare nella fattispecie evidente, risultando provato sia documentalmente che dall'istruttoria orale, l'attività di intermediazione espletata dall'istante, ai fini del perfeziona-
mento dell'affare successivamente concluso tra le parti.
Ed invero appare incontestato come la abbia effettivamente messo in Parte_7
contatto i contraenti ai fini della conclusione della compravendita, pubblicizzando l'immobile in questione attraverso una serie di canali comunicativi, facendo visionare lo stesso ai sigg.ri
[...]
e che, proprio grazie all'attività svolta dall'agenzia, entrarono in contatto con la CP_6 CP_2
proprietaria sig.ra , in occasione delle visite effettuate presso lo stesso. Controparte_3
Sul punto, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità riconosce il diritto alla provvigione ogni qualvolta l'attività del mediatore sia da riconoscersi come causa efficiente per il buon esito dell'affare, e ciò a prescindere sia dalla continuità con cui tale attività si svolge nel periodo che passa dal contatto iniziale tra le parti (procurato dall'intermediario) all'accordo definitivo, sia dall'attività concretamente svolta dall'agente: “Il diritto del mediatore alla provvigione sorge
tutte le volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermedia-
trice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista
un nesso eziologico diretto ed esclusivo;
è sufficiente, infatti, che, la “messa in relazione” delle
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stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, attraverso fasi e vicende successi-
ve, alla conclusione del contratto.
La prestazione del mediatore, pertanto, può ben esaurirsi nel ritrovamento e nell'indicazione di
uno dei contraenti, indipendentemente dal suo intervento nelle varie fasi delle trattative sino al-
la stipula del negozio, sempre che la prestazione stessa possa legittimamente ritenersi conse-
guenza prossima o remota della sua opera, tale, cioè, che, senza di essa, il negozio stesso non
sarebbe stato concluso, secondo i principi della causalità adeguata” (Cass. n. 3438 del 2002;
conf. Cass. n. 9884 del 2008; Cass. n. 23438 del 2004).
Pertanto, a nulla rileva che l'atto definitivo sia stato stipulato dopo diversi mesi dalla scadenza del mandato conferito all'agenzia, né che le parti abbiano raggiunto l'accordo definitivo in au-
tonomia.
Si ritiene infatti che l'attività inizialmente svolta dalla possa Parte_8
ritenersi antecedente causale necessario alla conclusione dell'affare, e ciò basta a far maturare il diritto al compenso per il mediatore.
Risulta infatti incontestato come la abbia consentito ai conve- Parte_8
nuti di visionare l'immobile, attraverso l'inserzione pubblicitaria on line, nonché quella di aver fornito agli stessi la documentazione relativa all'immobile; attività funzionali al successivo ac-
quisto dello stesso.
Si ritiene quindi che l'attività profusa dalla agenzia, abbia rappresentato un antecedente causale adeguato al successivo perfezionamento dell'affare e che le parti convenute abbiano posto in es-
sere una condotta preordinata alla elusione dell'obbligo incombente sulle stesse di corrispondere la provvigione concordata al mediatore.
Questo giudice, pertanto, ritiene di dover riconoscere nella misura del 3%, così come conven-
zionalmente stabilito tra le parti, l'importo della provvigione spettante alla società attrice;
per-
centuale che andrà calcolata sul prezzo di vendita successiva dell'immobile di € 205.000,00, ol-
tre interessi al tasso legale a far data dalla proposizione della presente domanda e sino all'effettivo pagamento.
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Pertanto, la somma di € 6.150,00 oltre iva e oneri accessori, dovrà essere corrisposta sia dagli acquirenti sigg.ri e che dalla venditrice sig.ra CP_1 CP_2 Persona_1
, per un importo complessivo di €. 12.300,00.
[...]
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno ripartite nella misura del 50% tra le parti convenute come da dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della controversia, non-
ché della somma effettivamente riconosciuta, con attribuzione in favore dell'avv.Antonio Ren-
zullo per fattane anticipazione
PQM
il Tribunale di Napoli - XII Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così
provvede:
- accoglie la domanda proposta da parte attrice, per l'effetto,
-condanna e quali parti acquirenti dell'immobile sito in Erco- CP_1 CP_2
lano, Via Alessandro Rossi, 108, identificato al NCEU al foglio 18, particella 45 sub 5, catego-
ria A/2, vani 5,5, al pagamento in favore della in persona del Parte_8
legale rappresentante p.t., dell'importo di € 6.150,00 oltre interessi legali a far data dalla propo-
sizione della domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna , quale parte venditrice del suindicato immobile, al pagamento Controparte_3
in favore della in persona del legale rappresentante Parte_9
p.t., dell'importo di € 6.150,00 oltre interessi legali a far data dalla proposizione della domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo;
- condanna le parti convenute, nella misura del 50% ciascuna ( e ), Controparte_8 CP_4
al pagamento, in favore della , in Parte_10
persona del legale rappresentante p.t., delle spese di giudizio che si liquidano in euro 5.077,00,
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oltre rimborso spese forfettario 15%, Iva e Cpa come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Antonio Renzullo dichiaratosi antistatario.
E' verbale alle ore 18,00.
Il Giudice
dott. Alfonso Tinto
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal
D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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