TRIB
Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/01/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Mercuri, all'esito dell'udienza del
24/12/25, svoltasi mediante trattazione scritta, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5482 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra:
- (C.F./P.IVA , in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 P.IVA_1
tempore, con l'Avv. Pio Michele Gianquitto
- ricorrente -
e
- (C.F./P.IVA ), in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 P.IVA_2 tempore, con l'Avv. Gianluca Zoppo
- resistente -
Oggetto: inadempimento contrattuale e restituzione somma.
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281decies c.p.c., la (di seguito anche solo Parte_1
“ricorrente”) conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, la Controparte_1
(di seguito anche solo “resistente”), per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni:
“accertato l'inadempimento della resistente, condannare la stessa alla restituzione in favore della ricorrente della somma di € 30.570,00, maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione dalla data del pagamento al soddisfo;
- condannare la resistente alla refuzione delle spese di lite ...”
Si è costituita in giudizio parte resistente contestando integralmente il ricorso avversario, formulando eccezioni preliminari e comunque chiedendone l'integrale rigetto, con vittoria delle spese di giudizio, chiedendo al giudice un tentativo di mediazione. All'udienza del 10/10/2024 il giudice ha tentato la conciliazione delle parti, le quali, all'esito, hanno chiesto breve rinvio per poter addivenire ad una soluzione bonaria della controversia.
In vista dell'udienza del 24/12/2024, in data 23/12/24, con l'ultima nota congiunta depositata dai difensori della parti, le stesse hanno dichiarato e richiesto: “le parti sono addivenute ad una definizione transattiva del giudizio in corso, giusto verbale conciliativo che si deposita unitamente alle presenti note, e pertanto CHIEDONO in ragione della presente conciliazione, che il Giudice voglia dichiarare l'estinzione del presente giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale, con compensazione delle spese di lite”.
§§§
1. Al di là della terminologia utilizzata dai difensori, emerge dalla nota congiunta dei difensori medesimi (l'ultima depositata) che le parti hanno raggiunto tra loro un accordo transattivo stragiudiziale (non una conciliazione giudiziale), con reciproca rinuncia comunque a proseguire il presente giudizio e con spese reciprocamente compensate.
Tanto che gli stessi chiedono l'estinzione del giudizio.
Si tratta dunque di una transazione stragiudiziale che compone, mediante reciproche concessioni, la vertenza in corso, privando le parti dell'interesse alla prosecuzione del presente giudizio, avendo altresì le stesse esteso l'accordo anche alle spese del giudizio medesimo.
La pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza,
d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
In particolare la transazione, intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti, determina la cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere per intervenuta transazione non costituisce oggetto di eccezione in senso proprio ed è, pertanto, rilevabile d'ufficio dal giudice e non soggetta alle preclusioni previste per le dette eccezioni (si veda Trib di Busto Arsizio Sent. n. 726/23 e la giurisprudenza ivi richiamata: Cass. civile, sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III,
18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650).
Va dunque dichiarata, con sentenza, la cessata materia del contendere, da cui deriva poi l'estinzione
1 del presente giudizio.
§§§
2. A fronte poi dello specifico accordo raggiunto dalle parti sulle spese di giudizio, le stesse possono essere compensate tra le parti medesime, non dovendosi ricorrere alla c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa civile indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere tra le parti;
- compensa tra le medesime parti le spese del presente giudizio.
Si comunichi.
Così deciso lì 23/01/2025.
Il Giudice dott. Luca Mercuri
2