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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/11/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 26 novembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D.
Lgs. n. 149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 27 novembre
2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 1114, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. RAIMONDO PIETRO,
- ricorrente -
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore,
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore,
- convenuti (contumaci) -
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25.02.2024 la parte ricorrente ha chiamato in giudizio le parti convenute Parte_1 indicate in epigrafe e – premessi i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alla pag. 4 del ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte (chiedendo, in sintesi, di accertare il proprio diritto al pagamento della Retribuzione Professionale Docenti in riferimento agli aa.ss. indicati nel ricorso e, per l'effetto, di condannare le parti convenute al pagamento di euro 1.465,80, oltre accessori di legge).
Le parti convenute sono rimaste contumaci.
La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti in questione.
* * *
Il ricorso è fondato e va accolto, per le ragioni indicate appresso, anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
In base alla documentazione in atti risulta che la parte ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato, in qualità di docente, alle dipendenze del convenuto in forza di incarichi di supplenza breve e/o CP_1 temporanea nell'a.s. 2022/2023 (e, segnatamente, in vari periodi privi di continuità e ricompresi tra il 16.09.2022 e il 30.06.2023, aventi durata complessiva pari a n. 252 giorni: vd. pag. 2 del ricorso e all. 1 al fascicolo di parte ricorrente, recante contratti di lavoro).
La parte ricorrente ha dedotto che l'attività di insegnamento svolta nell'ambito dei suddetti incarichi di supplenza breve e/o temporanea è stata assolutamente analoga a quella svolta dai suoi colleghi a tempo indeterminato nel medesimo periodo considerato, per natura, contenuti, programmi, competenze e responsabilità, e ha lamentato di non avere ricevuto –
2 differentemente dai colleghi che prestano la medesima attività con contratti a tempo indeterminato o con contratto a tempo determinato annuale fino al 31 agosto (cioè fino al termine dell'anno scolastico) oppure fino al 30 giugno
(cioè fino al termine delle attività didattiche) – l'indennità fissa e continuativa denominata Retribuzione Professionale Docenti (R.P.D.), non legata a particolari modalità di svolgimento della prestazione e corrisposta "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio", prevista dall'art. 7, co. 1, del CCNL per il personale comparto Scuola del 15.03.2001, dall'art. 25 del CCNI del 31.08.1999, dall'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 e dai successivi CCNL di rinnovo, con conseguente disparità di trattamento e arbitraria discriminazione contrastante con la direttiva 1999/70/CE, sul lavoro a tempo determinato.
La giurisprudenza, pronunciatasi su casi identici a quello costituente oggetto del presente giudizio, ha chiarito che “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l.
n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo” (Cassazione civile, sez. lav., 27/07/2018, n. 20015; nello stesso senso cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., 05/03/2020, n. 6293).
E' opportuno riportare per esteso alcuni passaggi motivazionali della pronuncia appena citata: secondo la Suprema Corte “2. l'art. 7 del CCNL
15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione
Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono
3 strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di
1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare
(Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n.
4 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola
4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa
C307/05, Del Cerro 8.9.2011, causa C-177/10 SA Santana); b) il Per_1 principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5),
"non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di
Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
5 temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente CP_1 limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese" (Cassazione civile, sez. lav.,
27/07/2018, n. 20015).
Applicando tali principi e regole al caso concreto, va dunque riconosciuto alla parte ricorrente il diritto al pagamento della componente retributiva di cui sopra in riferimento ai periodi di servizio effettivamente svolti in forza di incarichi di supplenza breve o temporanea.
Per ciò che concerne la quantificazione della prestazione spettante, apparendo i conteggi prodotti dalla parte ricorrente chiari, analitici, intellegibili
6 e basati su mere stime matematiche, essi possono essere utilizzati ai fini della decisione senza necessità di C.T.U. contabile.
Spettano quindi alla parte ricorrente a titolo di Retribuzione professionale docenti (R.P.D.) per docenti a tempo determinato – in riferimento al servizio prestato in forza di supplenze brevi e temporanee nell'a.s. 2022/2023 (e, più nel dettaglio, nei periodi complessivamente ricompresi tra il 16.09.2022 e il 30.06.2023 indicati alla pag. 2 del ricorso e risultanti dai contratti allegati a quest'ultimo: all. 1 al fascicolo di parte ricorrente) – euro 1.465,80, liquidati in ogni caso anche in equitativa ex art. 432 c.p.c.
* * *
In conclusione, il ricorso deve essere quindi accolto, per le ragioni suesposte.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e sono poste a carico delle parti convenute, in solido tra loro: tali spese sono liquidate nella misura complessiva di euro 1.150,00; ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
- accertata la violazione del principio di non discriminazione del lavoro a tempo determinato posto dalla direttiva comunitaria 1999/70/CE e disapplicata la normativa nazionale contrastante con essa, dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione professionale docenti (R.P.D.) in relazione agli incarichi a tempo determinato conferiti dall'amministrazione scolastica per supplenze temporanee nell'a.s. 2022/2023;
- per l'effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte ricorrente, di euro 1.465,80 a titolo di
Retribuzione professionale docenti (R.P.D.), oltre alla maggior somma tra interessi e rivalutazione monetaria;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore
7 della parte ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1.150,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi, ove richiesto, in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Velletri, 27 novembre 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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