Decreto cautelare 25 novembre 2025
Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza breve 02/02/2026, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01912/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14470/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14470 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Lopiano, Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale Affari legali, societari e contratti pubblici Div. 3 - Reg. Decreti R. -OMISSIS- -OMISSIS- comunicato in pari data a mezzo pec, avente ad oggetto l'interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni e con le ss.aa., come definite dal Codice dei Contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e contestuale revoca ai sensi dell'art. 14, comma 2 del D. Lgs. n. 81/32008;
- della nota Prot. nr: -OMISSIS-del -OMISSIS- - LEG - Direzione generale per gli affari legali, societari e i contratti pubblici di comunicazione del provvedimento sub 1);
- delle note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, prot n. -OMISSIS- del -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di cui è menzione nel provvedimento sub 1), e nella parte in cui contengono arresto procedimentale;
di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche ignoto, con riserva di motivi aggiunti.
- e l'accertamento dell'intervenuta revoca della sospensione ex art. 14 comma 1 D. Lgs. n. 81/2008 da parte della Asl 2 Napoli Nord - Dipartimento Prevenzione e del decreto di archiviazione del GIP nel procedimento penale ex art. 14 comma 16.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa NA IG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente impugna il decreto con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l’interdizione a contrarre con le pubbliche amministrazioni, con efficacia limitata al periodo compreso tra il 17 febbraio e il 25 marzo 2025, durante il quale l’attività di cantiere della medesima società risultava sospesa per violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
2. Il provvedimento interdittivo trae origine dall’ispezione effettuata presso un cantiere sito in Afragola, all’esito della quale l’ASL Napoli 2 Nord elevava nei confronti del legale rappresentante della società verbali di prescrizione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 758 del 1994, adottando contestualmente un provvedimento di sospensione dell’attività ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008. Nei giorni successivi, la società ottemperava alle prescrizioni impartite e provvedeva al pagamento della somma aggiuntiva prevista a titolo di sanzione amministrativa, dandone comunicazione all’organo accertatore.
3. A seguito del riscontro positivo dell’adempimento, l’ASL disponeva, con nota del 25 marzo 2025, la revoca della sospensione, trasmettendo altresì la documentazione all’autorità giudiziaria ai fini della valutazione dell’archiviazione del procedimento penale. In data 16 aprile 2025, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, su conforme richiesta del Pubblico Ministero, disponeva l’archiviazione del procedimento ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 758 del 1994.
4. Successivamente, all’esito di interlocuzioni istruttorie con l’ASL volte ad acquisire gli elementi essenziali del provvedimento di revoca, il Ministero adottava il decreto oggi impugnato, attestando l’interdizione a contrarre per il periodo corrispondente alla sospensione dell’attività (dal 17 febbraio al 25 marzo 2025) e disponendo contestualmente la revoca della misura interdittiva in ragione dell’intervenuto venir meno dei presupposti.
5. Avverso tale provvedimento la società ha proposto ricorso, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili. In sintesi, la ricorrente ha sostenuto che la sospensione non avrebbe dovuto considerarsi efficace o sarebbe comunque decaduta ex lege per effetto dell’archiviazione del procedimento penale, intervenuta a seguito del tempestivo adempimento delle prescrizioni e del pagamento dell’oblazione. Ha inoltre contestato l’adozione dell’interdizione nonostante la revoca già disposta, deducendo il carattere inutiliter datum della misura, nonché vizi di istruttoria e di motivazione, la violazione del principio del contraddittorio, la lesione del legittimo affidamento, la tardività dell’adozione e la sproporzione della misura.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, eccependo preliminarmente la carenza di interesse al ricorso, attesa la contestuale revoca del provvedimento interdittivo, e comunque sostenendo l’infondatezza delle censure, sul rilievo che l’interdizione costituirebbe atto vincolato e doveroso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008, ancorché con efficacia temporalmente circoscritta.
7. All’esito della camera di consiglio del 17 dicembre 2025, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo rituale avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
8. Il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per la definizione immediata del giudizio, in ragione dell’unicità e della natura eminentemente giuridica della questione controversa.
9. In via preliminare, va disattesa l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse sollevata dal Ministero resistente. La revoca del provvedimento interdittivo, ancorché intervenuta prima della notificazione del ricorso, non esclude infatti l’interesse della società alla decisione, atteso che l’interdizione ha comunque prodotto effetti giuridicamente rilevanti nel periodo di riferimento. In particolare, la persistenza dell’annotazione nel casellario informatico ANAC e la rilevanza della misura ai fini della qualificazione e della partecipazione alle procedure di gara integrano un pregiudizio attuale e concreto, idoneo a fondare l’interesse all’impugnazione.
10. Nel merito, il ricorso è infondato.
11. L’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede espressamente che, per tutto il periodo di efficacia della sospensione dell’attività, è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e impone la comunicazione del provvedimento di sospensione al Ministero competente ai fini dell’adozione del conseguente provvedimento interdittivo. La giurisprudenza amministrativa ha costantemente chiarito che tale interdizione non ha natura sanzionatoria autonoma, ma costituisce una misura accessoria e vincolata, di carattere meramente ricognitivo, volta a prendere atto dell’effettiva operatività della sospensione.
12. Il provvedimento interdittivo, in altri termini, si limita a cristallizzare una situazione già verificatasi sul piano fattuale e giuridico, rilevante ai fini della trasparenza e della tracciabilità dei comportamenti degli operatori economici nel settore degli appalti pubblici.
13. Nel caso di specie, è pacifico che il provvedimento di sospensione sia stato adottato dall’ASL in data 17 febbraio 2025 e che esso abbia prodotto effetti sino al 25 marzo 2025, quando, a seguito dell’accertato adempimento delle prescrizioni e del pagamento delle somme dovute, ne è stata formalmente disposta la revoca. Tale revoca ha operato con effetti ex nunc, determinando la cessazione della sospensione per il futuro, ma senza incidere sulla legittimità e sull’efficacia degli effetti già prodotti nel periodo di vigenza della misura.
14. Né può attribuirsi rilievo decisivo, in senso contrario, all’intervenuta archiviazione del procedimento penale ai sensi del d.lgs. n. 758 del 1994. L’estinzione dell’illecito penale incide esclusivamente sulla rilevanza penale del fatto, ma non priva di fondamento la sospensione dell’attività legittimamente disposta né rende illegittimo il provvedimento interdittivo che ne costituisce conseguenza normativa.
15. Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla dedotta “decadenza” del provvedimento di sospensione prevista dall’art. 14, comma 16, del d.lgs. n. 81 del 2008. Tale disposizione non introduce un meccanismo di caducazione retroattiva della sospensione, né una fictio di sua inesistenza giuridica, ma disciplina una vicenda estintiva sopravvenuta, finalizzata ad evitare la protrazione degli effetti della misura oltre il venir meno dei suoi presupposti. La decadenza al pari della revoca opera, dunque, ex nunc e non incide sugli effetti amministrativi già prodotti durante il periodo di efficacia della sospensione.
16. Nel caso concreto, peraltro, la sospensione è venuta meno non per effetto della decadenza automatica prevista dal comma 16, bensì per effetto di una revoca espressa e formale adottata dall’ASL competente, a seguito della regolarizzazione della posizione dell’impresa. Ciò rende, in ogni caso, recessiva la questione della decadenza normativa ai fini della decisione.
17. In tale quadro sistematico, l’interdizione disposta dal Ministero trova il proprio fondamento esclusivamente nell’esistenza, in un determinato arco temporale, di una sospensione dell’attività legittimamente adottata ed effettivamente operante. L’estinzione dell’illecito penale, anche se intervenuta prima dell’adozione del provvedimento interdittivo, non incide sulla legittimità di quest’ultimo, atteso che esso non assume natura di sanzione accessoria al reato, ma assolve a una funzione informativa e ricognitiva.
18. Come già affermato da questo Tribunale in fattispecie analoghe (TAR Lazio, Sez. III, nn. 16079/2025 e 15278/2025), il provvedimento interdittivo previsto dall’art. 14, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2008 costituisce una “cristallizzazione giuridica” di una situazione di inadempienza sostanziale, rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico. Esso consente alle stazioni appaltanti di apprezzare tale profilo in sede di qualificazione, in coerenza con l’art. 95 del d.lgs. n. 36 del 2023 e con gli obblighi dichiarativi previsti dalle Linee Guida ANAC n. 6, perseguendo finalità di prevenzione e trasparenza.
19. Le circolari del Ministero del Lavoro n. 33 del 2009 e del MIT n. 1733 del 2006, nonché la giurisprudenza amministrativa formatasi sul punto, chiariscono che l’interdizione deve essere adottata anche in presenza di una successiva revoca della sospensione, purché quest’ultima abbia effettivamente prodotto effetti, essendo esclusa solo nell’ipotesi in cui la sospensione non sia mai divenuta efficace.
20. Nel caso di specie, l’effetto sospensivo è stato pienamente operante ed è stato rimosso solo successivamente, con conseguente doverosità dell’adozione dell’interdizione, circoscritta al periodo strettamente necessario.
21. Non sussiste, infine, la dedotta violazione del principio del contraddittorio. Trattandosi di atto vincolato, privo di margini di discrezionalità, non è richiesto l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. In ogni caso, la società era pienamente a conoscenza della sospensione e della successiva revoca ed ha partecipato alla fase istruttoria innanzi all’organo accertatore.
22. Neppure può ravvisarsi un vizio sotto il profilo della tempistica o della proporzionalità. Il decreto è stato adottato all’esito dell’istruttoria necessaria per acquisire gli elementi dall’ASL ed è stato circoscritto al solo periodo di effettiva sospensione. La contestuale revoca dell’interdizione, lungi dal costituire un indice di illegittimità, rappresenta piuttosto l’espressione del principio di proporzionalità, in quanto limita temporalmente l’efficacia della misura senza comprometterne la funzione informativa.
23. Per tutte le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto.
24. Tenuto conto della natura della controversia e dell’assenza di un orientamento giurisprudenziale del tutto consolidato sulle questioni trattate, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
NA IG, Primo Referendario, Estensore
Benedetta Bazuro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA IG | EL ZZ |
IL SEGRETARIO