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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2025, n. 5213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5213 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7966/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
EL IO Presidente est.
DI HE CE
Andrea Marchesi CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso iscritta al n.R.G. 7966/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. PALLADINI PIETRO ANTONIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. BONAZZELLI SABINA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e
(cf. ) con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
MI ES
RESISTENTE
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Controparte_1
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, dato atto dell'accordo conciliativo/transattivo intervenuto tra Parte_1
e prof. così giudicare: -in applicazione dell'art. 9, comma terzo, della L.1
[...] CP_1 CP_1 dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla L. n. 74/1987, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 comma 3 L. div., ASSEGNARE alla ricorrente sig.ra la quota parte della pensione Parte_1
pagina 1 di 4 di reversibilità del defunto prof. in misura pari al 20% lordo, disponendo che tale percentuale Persona_1 venga calcolata sull'importo lordo della pensione di reversibilità del defunto prof. e non al Persona_1 netto delle ritenute fiscali, e che tale pensione di reversibilità venga erogata dall' a far tempo dal primo CP_3 giorno del mese successivo alla morte del de cuius, prof. e cioè dal mese di aprile 2024. Con Persona_1 integrale compensazione delle spese del giudizio”. Le parti, congiuntamente, dichiarano di rinunciare ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 b) e c), e quindi allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e chiedono pertanto, congiuntamente, che la causa venga subito rimessa in decisione.
Per : CP_3
L' pertanto si rimette alla decisione del Tribunale. CP_2
Fermo quanto sopra, si deduce in ogni caso che la pronuncia del Tribunale ha natura costitutiva ed è solo dal passaggio in giudicato della stessa che potrà riconoscersi il diritto della ricorrente. Invero, avendo già corrisposto ratei di pensione al coniuge superstite, l' non può essere esposto al rischio di duplicazione di pagamenti CP_3
(Cass. n. 9528/94). Si chiede, pertanto, che il riconoscimento da parte dell'Ill.mo Tribunale di ogni eventuale diritto e la costituzione del corrispondente obbligo in capo all' comparente siano disposte a far data dal CP_2 passaggio in giudicato della sentenza definitiva del presente giudizio e previo accertamento, da parte dell'Ill.mo
Tribunale adito, dell'esistenza dei requisiti costitutivi del diritto vantato. Spese come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.6.2024, , ex coniuge di , deceduto Parte_1 Persona_1
CP_ il 27.3.2024, premesso che aveva erogato a favore di , coniuge Controparte_1 superstite, l'intera pensione di reversibilità dell'importo mensile netto di circa € 1.700,00, domandava ex art. 9 comma 3 l. 898/1970 l'attribuzione di una quota della predetta pensione a decorrere dal mese successivo al decesso del de cuius.
La resistente, ritualmente costituitasi, formulava a sua volte le rispettive istanze. CP_
ritualmente costituitasi, si rimetteva al Tribunale per la quantificazione della quota, chiedendo di porre a proprio carico le sole quote a decorrere dalla pronuncia della sentenza.
All'udienza del 27.3.2025, sentite le parti, era rinviata per discussione.
Nelle more, le parti private raggiungevano un accordo depositando note congiunte il 17-18.11.2025 e pertanto la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'art. 9 commi 2 e 3 L. 898/1970, modificato dall'art. 13 l. 74/1987, disciplina il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, disponendo che il Tribunale gli attribuisca una quota di detta pensione, nel caso esista anche un coniuge superstite.
pagina 2 di 4 In punto di an del diritto, condizioni per l'attribuzione di quota a favore del coniuge divorziato sono che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di assegno di divorzio.
Nel caso di specie entrambe le condizioni risultano soddisfatte dall'esame dalla sentenza di divorzio del
Tribunale di Modena n. 283/1995 del 15.3.22024, dunque è indubbio il diritto della ricorrente all'attribuzione.
In punto di quantum, il Collegio non può che prendere atto dell'accordo delle parti trascritto in CP_ epigrafe, trattandosi di materia di diritti disponibili, tenuto conto che si è sin dall'inizio del procedimento rimessa alla quantificazione della quota.
Si osserva, infine, che il diritto alla quota della pensione di reversibilità nasce per entrambe le richiedenti, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge “il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, considerato che, in base all'art.9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art.13 della legge n.74 del 1987, detta quota ha natura di credito pensionistico, onde la relativa decorrenza, cui deve uniformarsi il disposto della sentenza la quale ripartisca tale trattamento, non può non corrispondere alle norme in materia là dove queste ultime facciano riferimento appunto al primo giorno del mese successiva a quello del decesso anzidetto (Cass. 14 dicembre 2001, n.15837; Casso 30 marzo 2004, n.6272); c) ad una simile conclusione non si oppone, in presenza del richiamato quadro normativo, la natura costitutiva della decisione, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota di reversibilità (Cass. n.6272/2004, cit.); d) la riferita decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso sopraindicato di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. n.15837/2001, cit.), onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva restando, ovviamente, la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” (ex multis, Cass. 31.1.2007 n. 2092,
Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013).
pagina 3 di 4 CP_ Sicché, va ritenuta inammissibile la domanda di di stabilire l'efficacia ex nunc della pronuncia, restando salva per l'Ente la facoltà di introdurre autonomo giudizio per il recupero delle quote nelle more percepite dalla resistente.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese legali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dispone in conformità all'accordo raggiunto in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
EL IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
EL IO Presidente est.
DI HE CE
Andrea Marchesi CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso iscritta al n.R.G. 7966/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. PALLADINI PIETRO ANTONIO Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. ) con l'avv. BONAZZELLI SABINA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
e
(cf. ) con l'avv. Controparte_2 P.IVA_1
MI ES
RESISTENTE
Oggetto: Attribuzione di quota di pensione e di indennita' di fine rapporto lavorativo
CONCLUSIONI
Per e Parte_1 Controparte_1
Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, dato atto dell'accordo conciliativo/transattivo intervenuto tra Parte_1
e prof. così giudicare: -in applicazione dell'art. 9, comma terzo, della L.1
[...] CP_1 CP_1 dicembre 1970, n. 898, così come modificato dalla L. n. 74/1987, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 9 comma 3 L. div., ASSEGNARE alla ricorrente sig.ra la quota parte della pensione Parte_1
pagina 1 di 4 di reversibilità del defunto prof. in misura pari al 20% lordo, disponendo che tale percentuale Persona_1 venga calcolata sull'importo lordo della pensione di reversibilità del defunto prof. e non al Persona_1 netto delle ritenute fiscali, e che tale pensione di reversibilità venga erogata dall' a far tempo dal primo CP_3 giorno del mese successivo alla morte del de cuius, prof. e cioè dal mese di aprile 2024. Con Persona_1 integrale compensazione delle spese del giudizio”. Le parti, congiuntamente, dichiarano di rinunciare ai termini di cui all'art. 473-bis. 28 b) e c), e quindi allo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e chiedono pertanto, congiuntamente, che la causa venga subito rimessa in decisione.
Per : CP_3
L' pertanto si rimette alla decisione del Tribunale. CP_2
Fermo quanto sopra, si deduce in ogni caso che la pronuncia del Tribunale ha natura costitutiva ed è solo dal passaggio in giudicato della stessa che potrà riconoscersi il diritto della ricorrente. Invero, avendo già corrisposto ratei di pensione al coniuge superstite, l' non può essere esposto al rischio di duplicazione di pagamenti CP_3
(Cass. n. 9528/94). Si chiede, pertanto, che il riconoscimento da parte dell'Ill.mo Tribunale di ogni eventuale diritto e la costituzione del corrispondente obbligo in capo all' comparente siano disposte a far data dal CP_2 passaggio in giudicato della sentenza definitiva del presente giudizio e previo accertamento, da parte dell'Ill.mo
Tribunale adito, dell'esistenza dei requisiti costitutivi del diritto vantato. Spese come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27.6.2024, , ex coniuge di , deceduto Parte_1 Persona_1
CP_ il 27.3.2024, premesso che aveva erogato a favore di , coniuge Controparte_1 superstite, l'intera pensione di reversibilità dell'importo mensile netto di circa € 1.700,00, domandava ex art. 9 comma 3 l. 898/1970 l'attribuzione di una quota della predetta pensione a decorrere dal mese successivo al decesso del de cuius.
La resistente, ritualmente costituitasi, formulava a sua volte le rispettive istanze. CP_
ritualmente costituitasi, si rimetteva al Tribunale per la quantificazione della quota, chiedendo di porre a proprio carico le sole quote a decorrere dalla pronuncia della sentenza.
All'udienza del 27.3.2025, sentite le parti, era rinviata per discussione.
Nelle more, le parti private raggiungevano un accordo depositando note congiunte il 17-18.11.2025 e pertanto la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'art. 9 commi 2 e 3 L. 898/1970, modificato dall'art. 13 l. 74/1987, disciplina il diritto del coniuge divorziato alla pensione di reversibilità, disponendo che il Tribunale gli attribuisca una quota di detta pensione, nel caso esista anche un coniuge superstite.
pagina 2 di 4 In punto di an del diritto, condizioni per l'attribuzione di quota a favore del coniuge divorziato sono che non sia passato a nuove nozze e che sia titolare di assegno di divorzio.
Nel caso di specie entrambe le condizioni risultano soddisfatte dall'esame dalla sentenza di divorzio del
Tribunale di Modena n. 283/1995 del 15.3.22024, dunque è indubbio il diritto della ricorrente all'attribuzione.
In punto di quantum, il Collegio non può che prendere atto dell'accordo delle parti trascritto in CP_ epigrafe, trattandosi di materia di diritti disponibili, tenuto conto che si è sin dall'inizio del procedimento rimessa alla quantificazione della quota.
Si osserva, infine, che il diritto alla quota della pensione di reversibilità nasce per entrambe le richiedenti, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge “il diritto alla quota di reversibilità deve farsi decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del coniuge assicurato o pensionato, considerato che, in base all'art.9 della legge n. 898 del 1970, come sostituito dall'art.13 della legge n.74 del 1987, detta quota ha natura di credito pensionistico, onde la relativa decorrenza, cui deve uniformarsi il disposto della sentenza la quale ripartisca tale trattamento, non può non corrispondere alle norme in materia là dove queste ultime facciano riferimento appunto al primo giorno del mese successiva a quello del decesso anzidetto (Cass. 14 dicembre 2001, n.15837; Casso 30 marzo 2004, n.6272); c) ad una simile conclusione non si oppone, in presenza del richiamato quadro normativo, la natura costitutiva della decisione, sussistendo già al momento del decesso le condizioni che giustificano l'attribuzione della quota di reversibilità (Cass. n.6272/2004, cit.); d) la riferita decorrenza del trattamento di reversibilità, nel caso sopraindicato di concorso del coniuge superstite e del coniuge divorziato, nasce, per entrambi, nei confronti dell'Ente erogatore (Cass. n.15837/2001, cit.), onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'Ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva restando, ovviamente, la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso” (ex multis, Cass. 31.1.2007 n. 2092,
Sez. L, Sentenza n. 22259 del 27/09/2013).
pagina 3 di 4 CP_ Sicché, va ritenuta inammissibile la domanda di di stabilire l'efficacia ex nunc della pronuncia, restando salva per l'Ente la facoltà di introdurre autonomo giudizio per il recupero delle quote nelle more percepite dalla resistente.
L'esito della lite giustifica la compensazione integrale delle spese legali tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. dispone in conformità all'accordo raggiunto in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
2. spese di lite interamente compensate.
Brescia, camera di consiglio del 27.11.2025
Il Presidente est.
EL IO
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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