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Sentenza 1 settembre 2025
Sentenza 1 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 01/09/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 1 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1364/2021 r.g. (cui è stato riunito il procedimento n. 1419/2021 r.g.) proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALDO BISSI e P.IVA_1
MONICA GIACOMETTI, domiciliatari, giusta procura in atti;
opponente nel giudizio n. 1364/21 R.G. ed opposto contumace nel giudizio riunito n. 1419/21 R.G.
contro
(c.f. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._1
San Bruno il 25.5.1928, rappresentato e difeso, in forza della procura generali alle liti per atto del Notaio Dott. in Siderno (RC) Persona_1
del 29.8.2017 rep.54.694, dall'Avv. MARIA MARTINO, domiciliataria;
opposto sia nel giudizio n. 1364/21 R.G. che in quello. n. 1419/21 R.G.
nonché nato a [...] il [...] (CF: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE C.F._2
SPADARO, domiciliatario, giusta procura in atti;
opposto nel giudizio iscritto al n. 1364/2021 r.g e opponente nel giudizio n.
1419/2021 r.g.
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione resa a definizione della procedura espropriativa presso terzi recante R.G.E. n. 415/2020
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza cartolare del 20.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte all'esito della quale con ordinanza del 26.3.2025 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con distinti ricorsi (già e Parte_1 Parte_3
hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso Parte_2
l'ordinanza resa dal GE in data 19.1.2021 (e notificata il 29.1.2021) nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 415/2020 RG. Cont con la quale – pur, a proprio avviso, a fronte di una dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. resa dall'Istituto di credito, terzo pignorato – era stata assegnata al procedente in quella sede, la Controparte_1
somma di euro 108.428,28.
Riuniti i procedimenti, con ordinanza del 09.8.2021 il G.E. ha respinto l'istanza cautelare, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di
2 lite e assegnando il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Incidentalmente si osserva che il giudizio di reclamo proposto avverso la predetta ordinanza è stato definito con una pronuncia di rigetto della sospensiva emessa dal Tribunale in composizione collegiale in data
14.1.2022.
I.
2- Hanno introdotto il giudizio di merito della opposizione formulata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione sia l'Istituto di credito con giudizio iscritto al n. 1364/21 R.G. sia con Parte_2
giudizio iscritto al n. 1419/21 R.G. successivamente riuniti con ordinanza del 28.3.2022.
I.
3- In particolare, nel giudizio n. 1364/21 RG a Pt_1 Parte_1
fondamento della opposizione ha esposto di essere creditore dell Pt_2
in forza di altro titolo giudiziale, della somma di euro 499.598,56 e che il
GE, a proprio avviso, aveva stravolto il contenuto della dichiarazione resa quale terzo pignorato in quanto, sebbene di sensonegativo, era stata interpretata come positiva. Ha dedotto in ordine alla violazione degli artt.
101 e 549 c.p.c. nonché 111 Cost. avendo il GE, a fronte di una dichiarazione negativa resa dal terzo, omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della deducente nella fase di accertamento endoprocessuale dell'obbligo del terzo con conseguente nullità della ordinanza di assegnazione;
che, in subordine, la dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. era stata, a suo dire, erroneamente considerata positiva nella misura in cui era stata valorizzata dal GE la presenza di un dossier titoli intestato alla de cuius di cui l era erede testamentario per un Persona_2 Pt_2
importo di euro 125.771,19 sebbene non potesse, a proprio avviso, qualificarsi come credito certo nei confronti della deducente potendo
3 determinarsi il relativo valore solo all'atto della vendita su disposizione del titolare ovvero del Giudice.
Ha concluso chiedendo, previa declaratoria di sospensione della efficacia esecutiva, di revocare e/o annullare, dichiarare comunque priva di efficacia l'ordinanza del 19.01.2021 emessa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 415/2020 R.G. Es. dal Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Locri, Dott.ssa con vittoria di spese di lite e Per_3
condanna del procedente, , ai sensi dell'art. 96, III comma, Controparte_1
c.p.c. in caso di resistenza.
I.
4- Si è costituito nel predetto giudizio n. 1364/21 r.g. anche Parte_2
aderendo alla eccezione di nullità della ordinanza del 19.1.2021 -
[...]
confermata con la ordinanza del 09.8.2021 - avendo il GE erroneamente interpretato il tenore della dichiarazione negativa resa dal terzo esecutato;
ha dedotto che il GE avrebbe dovuto più correttamente dichiarare estinta la procedura stante la documentazione comprovante il vincolo di tutte le somme ad altre procedure esecutive (specificatamente la n. r.g. 665/2014
Tribunale Locri e la n. r.g. 331/2016 Tribunale di Reggio Calabria, intraprese sempre dal ) dichiarate estinte nella medesima CP_1
ordinanza; che, pertanto, il GE avrebbe - a proprio avviso - con l'ordinanza di assegnazione del 19/01/2021 assegnato al , per la seconda CP_1
volta, somme a questo già attribuite ed incassate nella procedura esecutiva n. r.g.es. 665/2014; che, a dimostrazione dell'assunto, a fronte del pagamento della somma di € 986.385,19 effettuato per conto dell Pt_2
al a definizione della procedura mobiliare R.Es. 331/2016 con CP_1
bonifico del 24.11.2017, l'Istituto di credito aveva proposto un giudizio presso il Tribunale di Locri n. 667/2020 RG, proprio per recuperare
4 dall'odierno convenuto quanto dalla stessa corrisposto al CP_1
nell'esecuzione mobiliare diretta;
che, pertanto, erroneamente a proprio avviso il G.E. avrebbe riassegnato la somma di € 169.209,69 al . CP_1
Inoltre, ha aderito alle altre contestazioni sollevate dall'opponente sia sotto il profilo procedurale (in ordine alla lesione del contraddittorio) che sostanziale. Ha concluso formulando le seguenti testuali conclusioni:
“Dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza di assegnazione del 19.1.2021 emessa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 415/20 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Locri, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.. Inoltre, si chiede la condanna del anche ai sensi dell'art. CP_1
96 III comma c.p.c..”.
I.
5- Le medesime argomentazioni peraltro hanno costituito motivi di opposizione nel distinto giudizio di merito proposto dall' con atto Pt_2
di citazione – iscritto al n. 1419/2021 R.G. – avverso la ordinanza di assegnazione del 19.1.2021.
I.
6- Si è costituito in entrambi i giudizi di merito Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esplicate nelle comparse di costituzione depositate il 14.1.2022 (nel giudizio n. 1364/21 R.G.) e in data 18.2.2022
(nel giudizio n 1419/21 R.G.) ed alle quali si fa rinvio. Nella specie, ha evidenziato che: 1) l'accertamento dell'obbligo del terzo si svolge con il rito camerale e solo in sede di opposizione sussiste il litisconsorzio necessario;
2) la correttezza della ordinanza di assegnazione nella parte in cui il GE aveva dato atto sia della esistenza di “un dossier titoli azionari
5 appartenenti alla de cuius ed ereditati da Persona_2 Parte_2
per un controvalore complessivo di € 125.771,79” sia di una
[...]
partita contabile di complessivi € 169.209,69, di cui € 162.190,13 oggetto di ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Locri (R:G:E:
348/2015), dichiarata nulla con sentenza n. 274/2020” di cui è stata allegata con la costituzione la attestazione del passaggio in giudicato;
che, pertanto, in forza di quanto innanzi, rigettata la pretesa della Parte_3
terza pignorata, di compensazione della giacenza con un suo credito da accertare perchè in contrasto con l'art. 1243, comma 2, c.c., aveva, quindi, ritenuto positiva la dichiarazione di terzo e“determinato il credito del procedente nell'importo complessivo di € Controparte_1
108.428,48”. Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Si chiede il rigetto dell'opposizione proposta
perché inammissibile ed assolutamente infondata Parte_1
sia in fatto che in diritto. Con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, 3 comma, c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore.”
Per completezza nella comparsa di costituzione depositata il 18.2.2022 ha evidenziato in via preliminare la pendenza di altro procedimento – iscritto al n.1364 R.G. - di opposizione spiegato dall'Istituto di credito e fondato sulle medesime ragioni.
I.
7- Nonostante la ritualità della notifica l'Istituto di credito in epigrafe indicato è rimasto contumace nel procedimento n. 1419/21 R.G.
I.
8- Una volta disposta la riunione del procedimento n. 1419/21 R.G. al n.
1364/21 R.G. per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e concessi i
6 termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. con ordinanza del 22.5.2023 il
Tribunale, in persona di altro Magistrato, ha rigettato le istanze istruttorie articolate dalla difesa dell e disposto il rinvio della causa per la Pt_2
precisazione delle conclusioni.
I.
8- Con ordinanza del 18.1.2024 è stata dichiarata la interruzione del giudizio per intervenuto decesso dell'opposto, . Controparte_1
I.
9- Con ricorso depositato in data 06.3.2024 ha Parte_2
riassunto il giudizio n. 1419/21 R.G. (riunito al n. 1364/21 R.G.) e con decreto è stata fissata udienza per il prosieguo al 26.09.2024. Nel costituirsi in giudizio l'Istituto di credito – ripetasi opponente nel giudizio n. 1364/21
R.g. – ha inteso precisare che l'atto di riassunzione produrrebbe effetti sull'intero procedimento riunito anche tenuto conto della esistenza di un litisconsorzio necessario e dalla reiterazione delle medesime istanze e conclusioni in sede di costituzione a seguito di riassunzione.
I.10- Dopo una serie di differimenti, assegnato il procedimento allo scrivente, rigettata l'istanza di revoca della ordinanza del 22.5.2023 è stata rinviata la causa alla udienza cartolare del 20.2.2025 e riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche con ordinanza del 26.3.2025.
II.- Così ricostruite le posizioni delle parti, si passa ad esaminare i motivi di opposizione sollevati da e Parte_1 Parte_2
II.
1- Non appare utile nell'economia del processo esaminare la questione procedurale che ha costituito oggetto degli atti introduttivi depositati dalle parti in conseguenza della riassunzione del procedimento;
è agevole osservare che i motivi di opposizione proposti avverso l'ordinanza di assegnazione nei due giudizi sono praticamente sovrapponibili alle difese
7 spiegate negli atti introduttivi di entrambi gli originari opponenti – sia l' credito che l' – i quali hanno reiterato le proprie CP_3 Pt_2
argomentazioni nel costituirsi in seguito all'atto di riassunzione, in disparte la ritualità della notifica a tutte le parti (identiche per i due giudizi riuniti) stante anche il litisconsorzio necessario. Peraltro, anche i motivi di opposizione – così come sopra riassunti – potrebbero essere esaminati congiuntamente nella misura in cui entrambi contestano sotto il profilo procedurale la violazione del contraddittorio nella fase di accertamento endoprocedimentale dell'obbligo del terzo nonché l'erronea interpretazione del contenuto della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c.
Ad ogni buon conto è pacifico che in tema di riunione di cause e riassunzione del processo interrotto, quando il giudice di primo grado, a fronte di un evento interruttivo che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze riunite, non separa le cause ma interrompe l'intero processo, la successiva riassunzione effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'articolo
305 c.p.c. deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti del procedimento riunito. Qualora il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune delle parti coinvolte nelle cause riunite, non può essere dichiarata l'estinzione parziale del processo rispetto a costoro, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'articolo 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio (cfr. Cass. civile Sez. II sentenza n. 19566 del 30 settembre 2016).
Sicchè l'intero giudizio risulta ritualmente riassunto nei confronti di tutte le parti.
8 II.
2- Procedendo con ordine nella disamina dei motivi di opposizione, si osserva che è stata prospettata da entrambi gli opponenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 549 c.p.c., poichè sarebbe stato violato il litisconsorzio necessario con il terzo esecutato, ossia Parte_3
all'epoca dei fatti, nella fase sommaria dell'accertamento dell'obbligo del terzo.
II.2.1- Premesso in via preliminare che la legittimazione ad eccepire la violazione del contraddittorio può essere sollevata solo dalla parte che si ritiene estromessa e, dunque, nel caso di specie, dall'Istituto di credito terzo pignorato (e non anche dall , è utile osservare che “Il Pt_2
pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ.” (Cass., n.
5529/2011).
In punto di diritto si osserva che nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla l. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive, come per l'appunto nel caso in esame, l'impugnazione prevista dall'art. 548
c.p.c., comma 2, e dall'art. 549 c.p.c., concernenti rispettivamente l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella
9 con cui giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c., comma 2, “compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo”. La
Suprema Corte, con recenti arresti, ha ribadito che “l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, mediante sommario accertamento, risolve questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo va impugnata con ricorso diretto al giudice dell'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 617 del codice di rito, trattandosi di reazione avverso un atto del procedimento esecutivo”.
II.2.2- Fatte tali premesse, occorre tuttavia esaminare nel caso di specie la sequenza processuale.
Giova osservare che: i) il creditore procedente, nel verbale di udienza del
17.12.2020, ha contestato il contenuto negativo della dichiarazione resa dal terzo pignorato, all'epoca e ha chiesto che si procedesse Parte_3
all'accertamento dell'obbligo del terzo;
ii) con l'ordinanza opposta del
19.01.2021 il giudice dell'esecuzione più che aver pronunciato l'ordinanza di assegnazione con errore percipiente circa il contenuto della dichiarazione resa dal terzo pignorato, cioè sbagliando nel ritenerla positiva, ha accertato sommariamente la sussistenza del credito pignorato sulla base dei poteri riconosciutigli dall'art. 549 c.p.c., nella versione introdotta dalla L. n. 228 del 2012, che – come detto - non richiede un'esplicita istanza di parte e neppure l'adozione di modalità atte a garantire il contraddittorio con i terzi pignorati.
Ciò posto, è ben vero che il rimedio che il terzo pignorato avrebbe potuto esperire, a tutela dei propri interessi, avverso l'ordinanza del 19.1.2021 è
10 costituito, per entrambe le ipotesi sopra evidenziate (errore nel contenuto della interpretazione della dichiarazione ovvero all'esito dell'accertamento endoprocedimentale), dal ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, come di fatto è avvenuto.
Infatti, “l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta” (Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n.17663).
E' evidente, infatti, che nessun obbligo di partecipazione all'udienza ha il terzo pignorato, atteso che l'atto di pignoramento ex art. 543 cpc contiene unicamente la citazione del debitore a comparire dinanzi al G.E., “con
l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata;
con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza”.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, il modus operandi del GE risulta lesivo del diritto al contraddittorio, come chiarito dalla Corte di Cassazione in un caso analogo deciso con sentenza n. 28926/2023.
Invero, “Pur nella scansione deformalizzata segnante l'attuale assetto, il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo postula, in caso di contestazione della dichiarazione del terzo ad opera del creditore, la formulazione di una "istanza di parte" (cioè a dire un atto d'impulso
11 necessariamente proveniente dalla parte interessata all'individuazione del credito staggito), nonchè, in modo indefettibile, l'instaurazione del
"contraddittorio tra le parti e con il terzo".
Come ha puntualizzato questa Corte (Cass. 26/07/2022, n. 23123), l'istanza di accertamento formulata dal creditore deve essere portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, ambedue parti necessarie dell'incidente endoesecutivo (assumendo il terzo proprio in tal modo il ruolo di parte dell'incidente di accertamento, siccome destinatario di una domanda relativa ad una sua situazione soggettiva di obbligo): anche senza paradigmi sacramentali di vocatio in ius con correlati termini di comparizione, ma pur sempre con modalità idonee al raggiungimento dello scopo, quali, essenzialmente, la notificazione all'esecutato e al terzo pignorato, ove non comparsi all'udienza di articolazione dell'istanza, del verbale (o della memoria scritta) recante la proposizione dell'istanza stessa.
Nella procedura espropriativa di cui si discorre, la provocazione del contraddittorio del terzo pignorato è in radice mancata, e per l'effetto obliterata ogni facoltà difensiva del terzo: sollevate contestazioni dal creditore procedente sulla dichiarazione negativa in udienza, il giudice dell'esecuzione ha illico et immediate deciso sulle stesse e, (...), ha disposto
l'assegnazione del credito staggito in favore del procedente.
Un modus procedendi di tal fatta, gravemente difforme dalla corretta sequenza procedimentale, inficia il provvedimento del giudice dell'esecuzione al suo esito reso e ne giustifica l'annullamento, per violazione dei fondamentali diritti di difesa ed al contraddittorio” (Cass., n.
28926/2023, sopra richiamata).
12 La pronuncia in esame ha anche chiarito un altro profilo rilevante nel caso che ci occupa e, segnatamente, quello del contenuto della istanza necessaria per dare impulso al subprocedimento di accertamento, "non limitato alla mera contestazione della dichiarazione del terzo oppure alla sollecitazione di un potere di verifica del giudice dell'esecuzione, si modella a somiglianza di quello di una domanda giudiziale, con la imprescindibile allegazione degli elementi conformativi della stessa, ovvero con
l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche per relationem, fino a concorrenza dell'importo pignorato) e della ragione causale, del titolo dell'obbligazione da accertare (...) in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti attraverso l'individuazione del rapporto assunto come esistente tra il debitore e il terzo".
Ebbene, ad avviso del Tribunale, le contestazioni svolte dalla difesa del all'udienza dinanzi al G.E.. del 17.12.2020, integrano un'istanza CP_1
idonea a provocare il contraddittorio delle parti e anche con il terzo al fine dell'accertamento dell'obbligo del terzo, la cui stimolazione appare oltremodo necessaria nel caso di specie, trattandosi di credito litigioso.
Del resto, “Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'introduzione del subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo avviene su istanza della parte interessata, la quale, pur potendo essere formulata anche a verbale d'udienza, deve essere debitamente circostanziata sia in relazione al
"petitum", che alla "causa petendi", con la conseguenza che, qualora essa sia affetta da genericità, il g.e., in mancanza di reazione delle parti
13 interessate, non deve sollecitarne d'ufficio una specificazione, bensì dichiararne l'inammissibilità” (Cass., n. 13487/2023).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie si osserva che, se è ben vero, come affermato in premessa, che il GE ai sensi del novellato articolo 549 c.p.c. può procedere in via endoprocedimentale a risolvere le questioni interpretative connesse alla dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. con la conseguenza che l'unico rimedio esperibile per il terzo è l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, nel caso di contestazione espressa da parte del creditore procedente alla udienza fissata successivamente con richiesta altrettanto chiara di “procedere ai sensi dell'art. 549 c.p.c. ad emettere provvedimento per l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo”
(cfr. verbale di udienza del 17.12.2020) è evidente che il GE non avrebbe potuto decidere la contestazione in modo endoprocedimentale ma avrebbe dovuto, più correttamente e a fronte, ripetasi, di specifica istanza sollevata dal creditore procedente in tal senso, disporre la attivazione del subprocedimento di accertamento del credito interpellando anche il terzo.
Con maggiore impegno esplicativo, sebbene il GE con l'ordinanza impugnata abbia argomentato sulle questioni sollevate in udienza dalle parti, il tenore della contestazione sollevata dal a fronte della CP_1
dichiarazione negativa del terzo cui ha fatto seguito la richiesta di sollecitazione di un sub procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo avanzato dalla stessa difesa del creditore procedente avrebbe dovuto indurre il GE a provvedere in conformità instaurando il contraddittorio anche con il terzo al fine di chiarire il contenuto della dichiarazione resa in relazione, per come richiesto sempre alla udienza del 17.12.2020 (ossia, in
14 relazione sia alla somma di euro 125.771,29 pari al controvalore del dossier titoli ereditati dall' sia alla somma di euro 169.209,69 per la parte Pt_2
in cui la ha dichiarato che l'importo di euro 162.190,13 era stato già Pt_3
Con pignorato da altri creditori nella procedura n. 348/15 R.G. – cfr. verbale di udienza del 17.12.2020 acquisito agli atti). Sicché, per ripetere l'espressione citata dalla Cassazione nella sentenza sopra richiamata, il GE non avrebbe potuto illico et immediate decidere sulle questioni sollevate dal creditore procedente e pronunciare l'ordinanza di assegnazione ma avrebbe dovuto, stante l'impulso di quest'ultimo, aprire un subprocedimento per l'accertamento endoprocessuale in contraddittorio anche con il terzo. Va da sé che la contestazione avrebbe dovuto essere risolta dal GE, 'compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio con le parti e il terzo' con ordinanza eventualmente impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Tale conclusione costituisce un passaggio obbligato in considerazione della omissione di una fase (necessaria) della procedura esecutiva presso terzi, anche alla luce della “estensione precettiva del provvedimento definitorio delle opposizioni agli atti esecutivi”, essendo “dirimente […] il rilievo della natura meramente rescindente di siffatte controversie: il giudice adito con il rimedio ex art. 617 c.p.c. è privo di qualsivoglia potestà sostitutiva dell'atto pur riconosciuto invalido, per cui gli è preclusa l'adozione di provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, tra i quali l'ordinanza che decide l'accertamento dell'obbligo del terzo” (Cass., n. 13487/2023).
Ad avviso del Tribunale, la natura rescindente del giudizio ex art. 617 cpc – riferita dal Giudice di legittimità alla fase di merito – coglie nel segno altresì nel caso che ci occupa, avuto riguardo alla mancata attivazione del
15 subprocedimento di accertamento del credito, rientrante nella cognizione del g.e.
Per tali ragioni va accolto il primo motivo di opposizione proposto da e, per l'effetto, annullata l'ordinanza di assegnazione Parte_1
emessa il 19.1.2021 nel procedimento n. 415/2020 RG. Es. mob.
II.
3- All'accoglimento di tale motivo di opposizione consegue l'assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.
III.- Quanto alle spese processuali, in considerazione della circostanza che la giurisprudenza di legittimità posta a fondamento della decisione è successiva rispetto all'orientamento prevalente seguito al momento della instaurazione del giudizio nonché in considerazione della decisione su una questione strettamente procedurale – che lascia impregiudicato il merito della controversia – sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1364/21 R.G. (cui
è stato riunito il procedimento n. 1419/2021 R.G.) così come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, annulla la ordinanza di assegnazione emessa il 19.1.2021 nel procedimento n. 415/2020 RG. CP_4
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Locri, 01.9.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Mariagrazia Galati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1364/2021 r.g. (cui è stato riunito il procedimento n. 1419/2021 r.g.) proposta da
, in persona del legale rappresentante p.t. (c.f. Parte_1
) rappresentata e difesa dagli Avv.ti ALDO BISSI e P.IVA_1
MONICA GIACOMETTI, domiciliatari, giusta procura in atti;
opponente nel giudizio n. 1364/21 R.G. ed opposto contumace nel giudizio riunito n. 1419/21 R.G.
contro
(c.f. ) nato a [...] Controparte_1 C.F._1
San Bruno il 25.5.1928, rappresentato e difeso, in forza della procura generali alle liti per atto del Notaio Dott. in Siderno (RC) Persona_1
del 29.8.2017 rep.54.694, dall'Avv. MARIA MARTINO, domiciliataria;
opposto sia nel giudizio n. 1364/21 R.G. che in quello. n. 1419/21 R.G.
nonché nato a [...] il [...] (CF: Parte_2
), rappresentato e difeso dall'avv. GIUSEPPE C.F._2
SPADARO, domiciliatario, giusta procura in atti;
opposto nel giudizio iscritto al n. 1364/2021 r.g e opponente nel giudizio n.
1419/2021 r.g.
OGGETTO: opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione resa a definizione della procedura espropriativa presso terzi recante R.G.E. n. 415/2020
Conclusioni: come da note scritte per l'udienza cartolare del 20.2.2025 da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte all'esito della quale con ordinanza del 26.3.2025 la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.
1- Con distinti ricorsi (già e Parte_1 Parte_3
hanno proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso Parte_2
l'ordinanza resa dal GE in data 19.1.2021 (e notificata il 29.1.2021) nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare iscritta al n. 415/2020 RG. Cont con la quale – pur, a proprio avviso, a fronte di una dichiarazione negativa ex art. 547 c.p.c. resa dall'Istituto di credito, terzo pignorato – era stata assegnata al procedente in quella sede, la Controparte_1
somma di euro 108.428,28.
Riuniti i procedimenti, con ordinanza del 09.8.2021 il G.E. ha respinto l'istanza cautelare, condannando gli opponenti al pagamento delle spese di
2 lite e assegnando il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito. Incidentalmente si osserva che il giudizio di reclamo proposto avverso la predetta ordinanza è stato definito con una pronuncia di rigetto della sospensiva emessa dal Tribunale in composizione collegiale in data
14.1.2022.
I.
2- Hanno introdotto il giudizio di merito della opposizione formulata ai sensi dell'art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione sia l'Istituto di credito con giudizio iscritto al n. 1364/21 R.G. sia con Parte_2
giudizio iscritto al n. 1419/21 R.G. successivamente riuniti con ordinanza del 28.3.2022.
I.
3- In particolare, nel giudizio n. 1364/21 RG a Pt_1 Parte_1
fondamento della opposizione ha esposto di essere creditore dell Pt_2
in forza di altro titolo giudiziale, della somma di euro 499.598,56 e che il
GE, a proprio avviso, aveva stravolto il contenuto della dichiarazione resa quale terzo pignorato in quanto, sebbene di sensonegativo, era stata interpretata come positiva. Ha dedotto in ordine alla violazione degli artt.
101 e 549 c.p.c. nonché 111 Cost. avendo il GE, a fronte di una dichiarazione negativa resa dal terzo, omesso di integrare il contraddittorio nei confronti della deducente nella fase di accertamento endoprocessuale dell'obbligo del terzo con conseguente nullità della ordinanza di assegnazione;
che, in subordine, la dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c. era stata, a suo dire, erroneamente considerata positiva nella misura in cui era stata valorizzata dal GE la presenza di un dossier titoli intestato alla de cuius di cui l era erede testamentario per un Persona_2 Pt_2
importo di euro 125.771,19 sebbene non potesse, a proprio avviso, qualificarsi come credito certo nei confronti della deducente potendo
3 determinarsi il relativo valore solo all'atto della vendita su disposizione del titolare ovvero del Giudice.
Ha concluso chiedendo, previa declaratoria di sospensione della efficacia esecutiva, di revocare e/o annullare, dichiarare comunque priva di efficacia l'ordinanza del 19.01.2021 emessa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 415/2020 R.G. Es. dal Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Locri, Dott.ssa con vittoria di spese di lite e Per_3
condanna del procedente, , ai sensi dell'art. 96, III comma, Controparte_1
c.p.c. in caso di resistenza.
I.
4- Si è costituito nel predetto giudizio n. 1364/21 r.g. anche Parte_2
aderendo alla eccezione di nullità della ordinanza del 19.1.2021 -
[...]
confermata con la ordinanza del 09.8.2021 - avendo il GE erroneamente interpretato il tenore della dichiarazione negativa resa dal terzo esecutato;
ha dedotto che il GE avrebbe dovuto più correttamente dichiarare estinta la procedura stante la documentazione comprovante il vincolo di tutte le somme ad altre procedure esecutive (specificatamente la n. r.g. 665/2014
Tribunale Locri e la n. r.g. 331/2016 Tribunale di Reggio Calabria, intraprese sempre dal ) dichiarate estinte nella medesima CP_1
ordinanza; che, pertanto, il GE avrebbe - a proprio avviso - con l'ordinanza di assegnazione del 19/01/2021 assegnato al , per la seconda CP_1
volta, somme a questo già attribuite ed incassate nella procedura esecutiva n. r.g.es. 665/2014; che, a dimostrazione dell'assunto, a fronte del pagamento della somma di € 986.385,19 effettuato per conto dell Pt_2
al a definizione della procedura mobiliare R.Es. 331/2016 con CP_1
bonifico del 24.11.2017, l'Istituto di credito aveva proposto un giudizio presso il Tribunale di Locri n. 667/2020 RG, proprio per recuperare
4 dall'odierno convenuto quanto dalla stessa corrisposto al CP_1
nell'esecuzione mobiliare diretta;
che, pertanto, erroneamente a proprio avviso il G.E. avrebbe riassegnato la somma di € 169.209,69 al . CP_1
Inoltre, ha aderito alle altre contestazioni sollevate dall'opponente sia sotto il profilo procedurale (in ordine alla lesione del contraddittorio) che sostanziale. Ha concluso formulando le seguenti testuali conclusioni:
“Dichiarare la nullità e/o illegittimità e/o inefficacia dell'ordinanza di assegnazione del 19.1.2021 emessa nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi n. 415/20 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Locri, per i motivi di cui in narrativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del procuratore costituito ai sensi dell'art. 93
c.p.c.. Inoltre, si chiede la condanna del anche ai sensi dell'art. CP_1
96 III comma c.p.c..”.
I.
5- Le medesime argomentazioni peraltro hanno costituito motivi di opposizione nel distinto giudizio di merito proposto dall' con atto Pt_2
di citazione – iscritto al n. 1419/2021 R.G. – avverso la ordinanza di assegnazione del 19.1.2021.
I.
6- Si è costituito in entrambi i giudizi di merito Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'opposizione assumendone la infondatezza in fatto ed in diritto per le ragioni meglio esplicate nelle comparse di costituzione depositate il 14.1.2022 (nel giudizio n. 1364/21 R.G.) e in data 18.2.2022
(nel giudizio n 1419/21 R.G.) ed alle quali si fa rinvio. Nella specie, ha evidenziato che: 1) l'accertamento dell'obbligo del terzo si svolge con il rito camerale e solo in sede di opposizione sussiste il litisconsorzio necessario;
2) la correttezza della ordinanza di assegnazione nella parte in cui il GE aveva dato atto sia della esistenza di “un dossier titoli azionari
5 appartenenti alla de cuius ed ereditati da Persona_2 Parte_2
per un controvalore complessivo di € 125.771,79” sia di una
[...]
partita contabile di complessivi € 169.209,69, di cui € 162.190,13 oggetto di ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Locri (R:G:E:
348/2015), dichiarata nulla con sentenza n. 274/2020” di cui è stata allegata con la costituzione la attestazione del passaggio in giudicato;
che, pertanto, in forza di quanto innanzi, rigettata la pretesa della Parte_3
terza pignorata, di compensazione della giacenza con un suo credito da accertare perchè in contrasto con l'art. 1243, comma 2, c.c., aveva, quindi, ritenuto positiva la dichiarazione di terzo e“determinato il credito del procedente nell'importo complessivo di € Controparte_1
108.428,48”. Ha concluso, pertanto, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “Si chiede il rigetto dell'opposizione proposta
perché inammissibile ed assolutamente infondata Parte_1
sia in fatto che in diritto. Con condanna dell'opponente al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96, 3 comma, c.p.c.. Con vittoria di spese e competenze del giudizio, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., a favore del sottoscritto difensore.”
Per completezza nella comparsa di costituzione depositata il 18.2.2022 ha evidenziato in via preliminare la pendenza di altro procedimento – iscritto al n.1364 R.G. - di opposizione spiegato dall'Istituto di credito e fondato sulle medesime ragioni.
I.
7- Nonostante la ritualità della notifica l'Istituto di credito in epigrafe indicato è rimasto contumace nel procedimento n. 1419/21 R.G.
I.
8- Una volta disposta la riunione del procedimento n. 1419/21 R.G. al n.
1364/21 R.G. per ragioni di connessione oggettiva e soggettiva e concessi i
6 termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. con ordinanza del 22.5.2023 il
Tribunale, in persona di altro Magistrato, ha rigettato le istanze istruttorie articolate dalla difesa dell e disposto il rinvio della causa per la Pt_2
precisazione delle conclusioni.
I.
8- Con ordinanza del 18.1.2024 è stata dichiarata la interruzione del giudizio per intervenuto decesso dell'opposto, . Controparte_1
I.
9- Con ricorso depositato in data 06.3.2024 ha Parte_2
riassunto il giudizio n. 1419/21 R.G. (riunito al n. 1364/21 R.G.) e con decreto è stata fissata udienza per il prosieguo al 26.09.2024. Nel costituirsi in giudizio l'Istituto di credito – ripetasi opponente nel giudizio n. 1364/21
R.g. – ha inteso precisare che l'atto di riassunzione produrrebbe effetti sull'intero procedimento riunito anche tenuto conto della esistenza di un litisconsorzio necessario e dalla reiterazione delle medesime istanze e conclusioni in sede di costituzione a seguito di riassunzione.
I.10- Dopo una serie di differimenti, assegnato il procedimento allo scrivente, rigettata l'istanza di revoca della ordinanza del 22.5.2023 è stata rinviata la causa alla udienza cartolare del 20.2.2025 e riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche con ordinanza del 26.3.2025.
II.- Così ricostruite le posizioni delle parti, si passa ad esaminare i motivi di opposizione sollevati da e Parte_1 Parte_2
II.
1- Non appare utile nell'economia del processo esaminare la questione procedurale che ha costituito oggetto degli atti introduttivi depositati dalle parti in conseguenza della riassunzione del procedimento;
è agevole osservare che i motivi di opposizione proposti avverso l'ordinanza di assegnazione nei due giudizi sono praticamente sovrapponibili alle difese
7 spiegate negli atti introduttivi di entrambi gli originari opponenti – sia l' credito che l' – i quali hanno reiterato le proprie CP_3 Pt_2
argomentazioni nel costituirsi in seguito all'atto di riassunzione, in disparte la ritualità della notifica a tutte le parti (identiche per i due giudizi riuniti) stante anche il litisconsorzio necessario. Peraltro, anche i motivi di opposizione – così come sopra riassunti – potrebbero essere esaminati congiuntamente nella misura in cui entrambi contestano sotto il profilo procedurale la violazione del contraddittorio nella fase di accertamento endoprocedimentale dell'obbligo del terzo nonché l'erronea interpretazione del contenuto della dichiarazione resa ex art. 547 c.p.c.
Ad ogni buon conto è pacifico che in tema di riunione di cause e riassunzione del processo interrotto, quando il giudice di primo grado, a fronte di un evento interruttivo che concerna uno solo dei soggetti coinvolti nelle diverse vertenze riunite, non separa le cause ma interrompe l'intero processo, la successiva riassunzione effettuata mediante deposito del relativo ricorso in cancelleria nel termine semestrale previsto dall'articolo
305 c.p.c. deve ritenersi tempestiva rispetto a tutte le parti del procedimento riunito. Qualora il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza di riassunzione non siano stati notificati ad alcune delle parti coinvolte nelle cause riunite, non può essere dichiarata l'estinzione parziale del processo rispetto a costoro, dovendosi invece, in applicazione analogica dell'articolo 291 c.p.c., ordinare la rinnovazione della notifica entro un termine perentorio (cfr. Cass. civile Sez. II sentenza n. 19566 del 30 settembre 2016).
Sicchè l'intero giudizio risulta ritualmente riassunto nei confronti di tutte le parti.
8 II.
2- Procedendo con ordine nella disamina dei motivi di opposizione, si osserva che è stata prospettata da entrambi gli opponenti la violazione e falsa applicazione degli artt. 102, 549 c.p.c., poichè sarebbe stato violato il litisconsorzio necessario con il terzo esecutato, ossia Parte_3
all'epoca dei fatti, nella fase sommaria dell'accertamento dell'obbligo del terzo.
II.2.1- Premesso in via preliminare che la legittimazione ad eccepire la violazione del contraddittorio può essere sollevata solo dalla parte che si ritiene estromessa e, dunque, nel caso di specie, dall'Istituto di credito terzo pignorato (e non anche dall , è utile osservare che “Il Pt_2
pignoramento presso terzi costituisce una fattispecie complessa che si perfeziona non con la sola notificazione dell'atto di intimazione di cui all'art. 543 cod. proc. civ., ma con la dichiarazione positiva del terzo o con l'accertamento giudiziale del credito di cui all'art. 549 cod. proc. civ.; ne consegue che il credito pignorato può essere individuato e determinato nel suo preciso ammontare in data anche di molto successiva a quella della notificazione dell'atto, senza che lo si possa considerare sorto dopo il pignoramento, poiché l'indisponibilità delle somme dovute dal terzo pignorato al debitore e l'inefficacia dei fatti estintivi si producono fin dalla data della notificazione, ai sensi dell'art. 543 cod. proc. civ.” (Cass., n.
5529/2011).
In punto di diritto si osserva che nei pignoramenti presso terzi cui si applicano le modifiche di cui alla l. 24 dicembre 2012, n. 228, e successive, come per l'appunto nel caso in esame, l'impugnazione prevista dall'art. 548
c.p.c., comma 2, e dall'art. 549 c.p.c., concernenti rispettivamente l'ordinanza pronunciata in caso di mancata dichiarazione del terzo e quella
9 con cui giudice dell'esecuzione risolve le contestazioni sorte sulla dichiarazione, si deve proporre con ricorso al giudice dell'esecuzione, nelle forme e nei termini previsti dall'art. 617 c.p.c., comma 2, “compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo”. La
Suprema Corte, con recenti arresti, ha ribadito che “l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, mediante sommario accertamento, risolve questioni relative all'esistenza della posizione debitoria del terzo va impugnata con ricorso diretto al giudice dell'esecuzione ai sensi del secondo comma dell'art. 617 del codice di rito, trattandosi di reazione avverso un atto del procedimento esecutivo”.
II.2.2- Fatte tali premesse, occorre tuttavia esaminare nel caso di specie la sequenza processuale.
Giova osservare che: i) il creditore procedente, nel verbale di udienza del
17.12.2020, ha contestato il contenuto negativo della dichiarazione resa dal terzo pignorato, all'epoca e ha chiesto che si procedesse Parte_3
all'accertamento dell'obbligo del terzo;
ii) con l'ordinanza opposta del
19.01.2021 il giudice dell'esecuzione più che aver pronunciato l'ordinanza di assegnazione con errore percipiente circa il contenuto della dichiarazione resa dal terzo pignorato, cioè sbagliando nel ritenerla positiva, ha accertato sommariamente la sussistenza del credito pignorato sulla base dei poteri riconosciutigli dall'art. 549 c.p.c., nella versione introdotta dalla L. n. 228 del 2012, che – come detto - non richiede un'esplicita istanza di parte e neppure l'adozione di modalità atte a garantire il contraddittorio con i terzi pignorati.
Ciò posto, è ben vero che il rimedio che il terzo pignorato avrebbe potuto esperire, a tutela dei propri interessi, avverso l'ordinanza del 19.1.2021 è
10 costituito, per entrambe le ipotesi sopra evidenziate (errore nel contenuto della interpretazione della dichiarazione ovvero all'esito dell'accertamento endoprocedimentale), dal ricorso ai sensi dell'art. 617 c.p.c., comma 2, come di fatto è avvenuto.
Infatti, “l'ordinanza di assegnazione di un credito, costituendo l'atto conclusivo del procedimento di esecuzione forzata per espropriazione di crediti, ha natura di atto esecutivo. Pertanto, essa va impugnata con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi tutte le volte in cui si facciano valere vizi, ancorchè sostanziali, attinenti all'ordinanza di assegnazione oppure ai singoli atti esecutivi che l'hanno preceduta” (Cassazione civile sez. III, 02/07/2019, n.17663).
E' evidente, infatti, che nessun obbligo di partecipazione all'udienza ha il terzo pignorato, atteso che l'atto di pignoramento ex art. 543 cpc contiene unicamente la citazione del debitore a comparire dinanzi al G.E., “con
l'invito al terzo a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 cpc al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata;
con l'avvertimento al terzo che in caso di mancata comunicazione della dichiarazione, la stessa dovrà essere resa dal terzo comparendo in un'apposita udienza”.
Ebbene, ad avviso di chi scrive, il modus operandi del GE risulta lesivo del diritto al contraddittorio, come chiarito dalla Corte di Cassazione in un caso analogo deciso con sentenza n. 28926/2023.
Invero, “Pur nella scansione deformalizzata segnante l'attuale assetto, il subprocedimento di accertamento dell'obbligo del terzo postula, in caso di contestazione della dichiarazione del terzo ad opera del creditore, la formulazione di una "istanza di parte" (cioè a dire un atto d'impulso
11 necessariamente proveniente dalla parte interessata all'individuazione del credito staggito), nonchè, in modo indefettibile, l'instaurazione del
"contraddittorio tra le parti e con il terzo".
Come ha puntualizzato questa Corte (Cass. 26/07/2022, n. 23123), l'istanza di accertamento formulata dal creditore deve essere portata a conoscenza del debitore esecutato e del terzo pignorato, ambedue parti necessarie dell'incidente endoesecutivo (assumendo il terzo proprio in tal modo il ruolo di parte dell'incidente di accertamento, siccome destinatario di una domanda relativa ad una sua situazione soggettiva di obbligo): anche senza paradigmi sacramentali di vocatio in ius con correlati termini di comparizione, ma pur sempre con modalità idonee al raggiungimento dello scopo, quali, essenzialmente, la notificazione all'esecutato e al terzo pignorato, ove non comparsi all'udienza di articolazione dell'istanza, del verbale (o della memoria scritta) recante la proposizione dell'istanza stessa.
Nella procedura espropriativa di cui si discorre, la provocazione del contraddittorio del terzo pignorato è in radice mancata, e per l'effetto obliterata ogni facoltà difensiva del terzo: sollevate contestazioni dal creditore procedente sulla dichiarazione negativa in udienza, il giudice dell'esecuzione ha illico et immediate deciso sulle stesse e, (...), ha disposto
l'assegnazione del credito staggito in favore del procedente.
Un modus procedendi di tal fatta, gravemente difforme dalla corretta sequenza procedimentale, inficia il provvedimento del giudice dell'esecuzione al suo esito reso e ne giustifica l'annullamento, per violazione dei fondamentali diritti di difesa ed al contraddittorio” (Cass., n.
28926/2023, sopra richiamata).
12 La pronuncia in esame ha anche chiarito un altro profilo rilevante nel caso che ci occupa e, segnatamente, quello del contenuto della istanza necessaria per dare impulso al subprocedimento di accertamento, "non limitato alla mera contestazione della dichiarazione del terzo oppure alla sollecitazione di un potere di verifica del giudice dell'esecuzione, si modella a somiglianza di quello di una domanda giudiziale, con la imprescindibile allegazione degli elementi conformativi della stessa, ovvero con
l'indicazione della misura del credito del debitore verso il terzo (possibile anche per relationem, fino a concorrenza dell'importo pignorato) e della ragione causale, del titolo dell'obbligazione da accertare (...) in modo da garantire il diritto di difesa dei convenuti attraverso l'individuazione del rapporto assunto come esistente tra il debitore e il terzo".
Ebbene, ad avviso del Tribunale, le contestazioni svolte dalla difesa del all'udienza dinanzi al G.E.. del 17.12.2020, integrano un'istanza CP_1
idonea a provocare il contraddittorio delle parti e anche con il terzo al fine dell'accertamento dell'obbligo del terzo, la cui stimolazione appare oltremodo necessaria nel caso di specie, trattandosi di credito litigioso.
Del resto, “Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'introduzione del subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo avviene su istanza della parte interessata, la quale, pur potendo essere formulata anche a verbale d'udienza, deve essere debitamente circostanziata sia in relazione al
"petitum", che alla "causa petendi", con la conseguenza che, qualora essa sia affetta da genericità, il g.e., in mancanza di reazione delle parti
13 interessate, non deve sollecitarne d'ufficio una specificazione, bensì dichiararne l'inammissibilità” (Cass., n. 13487/2023).
Applicando le suesposte coordinate giurisprudenziali al caso di specie si osserva che, se è ben vero, come affermato in premessa, che il GE ai sensi del novellato articolo 549 c.p.c. può procedere in via endoprocedimentale a risolvere le questioni interpretative connesse alla dichiarazione resa dal terzo ai sensi dell'art. 547 c.p.c. con la conseguenza che l'unico rimedio esperibile per il terzo è l'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione, nel caso di contestazione espressa da parte del creditore procedente alla udienza fissata successivamente con richiesta altrettanto chiara di “procedere ai sensi dell'art. 549 c.p.c. ad emettere provvedimento per l'instaurazione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo”
(cfr. verbale di udienza del 17.12.2020) è evidente che il GE non avrebbe potuto decidere la contestazione in modo endoprocedimentale ma avrebbe dovuto, più correttamente e a fronte, ripetasi, di specifica istanza sollevata dal creditore procedente in tal senso, disporre la attivazione del subprocedimento di accertamento del credito interpellando anche il terzo.
Con maggiore impegno esplicativo, sebbene il GE con l'ordinanza impugnata abbia argomentato sulle questioni sollevate in udienza dalle parti, il tenore della contestazione sollevata dal a fronte della CP_1
dichiarazione negativa del terzo cui ha fatto seguito la richiesta di sollecitazione di un sub procedimento di accertamento dell'obbligo del terzo avanzato dalla stessa difesa del creditore procedente avrebbe dovuto indurre il GE a provvedere in conformità instaurando il contraddittorio anche con il terzo al fine di chiarire il contenuto della dichiarazione resa in relazione, per come richiesto sempre alla udienza del 17.12.2020 (ossia, in
14 relazione sia alla somma di euro 125.771,29 pari al controvalore del dossier titoli ereditati dall' sia alla somma di euro 169.209,69 per la parte Pt_2
in cui la ha dichiarato che l'importo di euro 162.190,13 era stato già Pt_3
Con pignorato da altri creditori nella procedura n. 348/15 R.G. – cfr. verbale di udienza del 17.12.2020 acquisito agli atti). Sicché, per ripetere l'espressione citata dalla Cassazione nella sentenza sopra richiamata, il GE non avrebbe potuto illico et immediate decidere sulle questioni sollevate dal creditore procedente e pronunciare l'ordinanza di assegnazione ma avrebbe dovuto, stante l'impulso di quest'ultimo, aprire un subprocedimento per l'accertamento endoprocessuale in contraddittorio anche con il terzo. Va da sé che la contestazione avrebbe dovuto essere risolta dal GE, 'compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio con le parti e il terzo' con ordinanza eventualmente impugnabile ai sensi dell'art. 617 c.p.c.
Tale conclusione costituisce un passaggio obbligato in considerazione della omissione di una fase (necessaria) della procedura esecutiva presso terzi, anche alla luce della “estensione precettiva del provvedimento definitorio delle opposizioni agli atti esecutivi”, essendo “dirimente […] il rilievo della natura meramente rescindente di siffatte controversie: il giudice adito con il rimedio ex art. 617 c.p.c. è privo di qualsivoglia potestà sostitutiva dell'atto pur riconosciuto invalido, per cui gli è preclusa l'adozione di provvedimenti propri del giudice dell'esecuzione, tra i quali l'ordinanza che decide l'accertamento dell'obbligo del terzo” (Cass., n. 13487/2023).
Ad avviso del Tribunale, la natura rescindente del giudizio ex art. 617 cpc – riferita dal Giudice di legittimità alla fase di merito – coglie nel segno altresì nel caso che ci occupa, avuto riguardo alla mancata attivazione del
15 subprocedimento di accertamento del credito, rientrante nella cognizione del g.e.
Per tali ragioni va accolto il primo motivo di opposizione proposto da e, per l'effetto, annullata l'ordinanza di assegnazione Parte_1
emessa il 19.1.2021 nel procedimento n. 415/2020 RG. Es. mob.
II.
3- All'accoglimento di tale motivo di opposizione consegue l'assorbimento delle altre questioni sollevate dalle parti.
III.- Quanto alle spese processuali, in considerazione della circostanza che la giurisprudenza di legittimità posta a fondamento della decisione è successiva rispetto all'orientamento prevalente seguito al momento della instaurazione del giudizio nonché in considerazione della decisione su una questione strettamente procedurale – che lascia impregiudicato il merito della controversia – sussistono i presupposti per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, Sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 1364/21 R.G. (cui
è stato riunito il procedimento n. 1419/2021 R.G.) così come in epigrafe proposto, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, annulla la ordinanza di assegnazione emessa il 19.1.2021 nel procedimento n. 415/2020 RG. CP_4
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
Locri, 01.9.2025
Il Giudice – Mariagrazia Galati
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