CASS
Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ON US MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/11/2024 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 novembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato NA ZZ PE per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, in relazione alla società "Industrie Commerciali s.r.l.", fallita il 14 novembre 2018. Penale Sent. Sez. 5 Num. 367 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 10/07/2025 Secondo i giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore unico della società - avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari della società. Inoltre, sebbene la società fosse in perdita già dall'anno 2012, non avrebbe chiesto il fallimento, continuando l'attività e aggravando il dissesto. Infine, avrebbe destinato la somma di euro 47.413 per pagare i fornitori, in via preferenziale rispetto a tutti gli altri creditori. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. Sostiene che due componenti del collegio che si è pronunciato sull'appello si sarebbero dovuti astenere, visto che avevano già integrato il collegio in altro processo avente a oggetto altri fatti di bancarotta commessi dallo stesso imputato, relativi al fallimento della "Officina Immobiliare s.r.l." e della ditta individuale "Mulino dell'Abate". Sarebbero palesi i motivi di opportunità, di cui all'art. 36, lett. h), cod. proc. pen., che avrebbero dovuto indurre i due componenti del collegio ad astenersi. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 530 cod. proc. pen. Rappresenta che, cinque mesi prima della dichiarazione del fallimento della società, l'autorità giudiziaria che aveva dichiarato il fallimento personale del NA aveva nominato il dott. LA OS amministratore della "Industrie Commerciali s.r.l." (le cui quote erano tutte di proprietà del NA). Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale non potrebbe essere addebitato all'imputato, atteso che sarebbe spettato al OS prendere contatto con lo studio Pamploni, per recuperare la documentazione per la società. Il reato non potrebbe essere addebitato all'imputato, atteso che egli, al momento del fallimento, era privo della qualifica soggettiva, necessaria per integrare il reato proprio contestato. Al momento del fallimento, infatti, la società era amministrata dal OS. Sotto altro profilo, sostiene che i giudici di merito avrebbero fatto riferimento all'omessa consegna della documentazione. L'omessa consegna, tuttavia, non consentirebbe di stabilire se la documentazione si trovasse in uno stato tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. 2 Rappresenta che: cinque mesi prima della dichiarazione del fallimento, il dott. LA OS era stato nominato amministratore;
l'amministrazione di fatto di uno dei locali gestiti dalla società era stata assunta da tale LL;
quest'ultimo, all'esito di giudizio abbreviato, era stato assolto dal reato di bancarotta semplice;
alcun rilievo era stato mai mosso al OS per il reato di bancarotta semplice. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che vi sarebbe una palese disparità di trattamento «fra soggetti correi o che potenzialmente potevano assurgere al ruolo di correità». Invero, se il reato di bancarotta semplice non poteva essere addebitabile al LL e al OS, tantomeno poteva essere addebitabile al NA. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. Sostiene che i pagamenti preferenziali sarebbero stati realizzati esclusivamente dal LL (assolto, all'esito di giudizio abbreviato), che, da oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, avrebbe gestito uno dei ristoranti della società. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. Vincenzo Cesare Martucci, per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice, invero, non avendo incidenza sulla capacità del giudice, non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Sez. un., n. 5 del 17 aprile 1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 26741). Il ricorrente, pertanto, per far valere le presunte cause di incompatibilità, avrebbe dovuto presentare istanza di ricusazione dei componenti del collegio, nelle forme e nei tempi previsti per tale istituto. 1.2. Il secondo motivo, nelle varie censure nelle quali si articola, è infondato. 3 Quanto alla censura con la quale il ricorrente deduce che l'imputato, al momento del fallimento, era privo della qualifica soggettiva, va ribadito che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839). Ebbene, nel caso in esame, l'imputato non ha dimostrato l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante, né tantomeno che esse fossero complete. Al contrario, i giudici di merito hanno posto in rilievo che il nuovo amministratore (OS) - peraltro operativo per il limitato periodo di sei mesi - aveva tentato inutilmente di recuperare le scritture contabili dall'imputato. Non risulta poi vero che i giudici di merito abbiano fatto riferimento solo alla mancata consegna delle scritture contabili, non verificando che la documentazione fosse stata tenuta in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. La Corte di appello, invero, ha ricostruito in maniera analitica le vicende relative alla documentazione contabile, ponendo in rilievo che essa non solo era stata consegnata al curatore in ritardo, ma «anche e soprattutto che essa non era completa». Le scritture consegnate, invero, non consentivano di verificare la «situazione economica e patrimoniale della società». 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente, invero, formula delle generiche censure, riferendosi alla posizione di altri soggetti (il OS e il LL), senza evidenziare alcun elemento effettivamente utile a configurare un vizio, desumibile in sede di legittimità, del giudizio di responsabilità effettuato nei suoi confronti. Va, peraltro rilevato che, dalle sentenze di merito, emerge che le posizioni del OS e del LL erano completamente diverse da quelle dell'imputato. Quanto al OS, i giudici di merito hanno posto che egli aveva ricoperto un ruolo nella società per un limitato arco temporale, durante il quale si era attivato per recuperare la documentazione contabile e, una volta conosciuti i debiti verso l'erario, per presentare l'istanza di fallimento. Quanto al LL, i giudici di merito hanno evidenziato che egli si era occupato, a partire dal 2017, del solo ristorante "La Passera di Mare", assumendo comunque nell'ambito di esso un ruolo limitato, atteso che era il NA a occuparsi di attività fondamentali, quali il pagamento dei dipendenti e dei fornitori, e della gestione delle risorse della società, mediante le operazioni sul conto corrente della fallita. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. 4 Esso, invero, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 13 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. I giudici di merito, in particolare, hanno posto in rilievo che (dalle dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso NA) era emerso che era l'imputato a occuparsi «del pagamento dei dipendenti e di prelevare denaro dal conto corrente della società, in quanto unico soggetto delegato a operarvi, per poi usarlo per pagare i fornitori» (cfr. sul punto anche la sentenza di primo grado, pagina 10). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 luglio 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore Generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto di rigettare il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 7 novembre 2024 dalla Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva condannato NA ZZ PE per i reati di bancarotta fraudolenta documentale, bancarotta preferenziale e bancarotta semplice, in relazione alla società "Industrie Commerciali s.r.l.", fallita il 14 novembre 2018. Penale Sent. Sez. 5 Num. 367 Anno 2026 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 10/07/2025 Secondo i giudici di merito, l'imputato - nella qualità di amministratore unico della società - avrebbe tenuto le scritture contabili in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e dell'andamento degli affari della società. Inoltre, sebbene la società fosse in perdita già dall'anno 2012, non avrebbe chiesto il fallimento, continuando l'attività e aggravando il dissesto. Infine, avrebbe destinato la somma di euro 47.413 per pagare i fornitori, in via preferenziale rispetto a tutti gli altri creditori. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 34 e 36 cod. proc. pen. Sostiene che due componenti del collegio che si è pronunciato sull'appello si sarebbero dovuti astenere, visto che avevano già integrato il collegio in altro processo avente a oggetto altri fatti di bancarotta commessi dallo stesso imputato, relativi al fallimento della "Officina Immobiliare s.r.l." e della ditta individuale "Mulino dell'Abate". Sarebbero palesi i motivi di opportunità, di cui all'art. 36, lett. h), cod. proc. pen., che avrebbero dovuto indurre i due componenti del collegio ad astenersi. 2.2. Con un secondo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216 legge fall. e 530 cod. proc. pen. Rappresenta che, cinque mesi prima della dichiarazione del fallimento della società, l'autorità giudiziaria che aveva dichiarato il fallimento personale del NA aveva nominato il dott. LA OS amministratore della "Industrie Commerciali s.r.l." (le cui quote erano tutte di proprietà del NA). Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il delitto di bancarotta fraudolenta documentale non potrebbe essere addebitato all'imputato, atteso che sarebbe spettato al OS prendere contatto con lo studio Pamploni, per recuperare la documentazione per la società. Il reato non potrebbe essere addebitato all'imputato, atteso che egli, al momento del fallimento, era privo della qualifica soggettiva, necessaria per integrare il reato proprio contestato. Al momento del fallimento, infatti, la società era amministrata dal OS. Sotto altro profilo, sostiene che i giudici di merito avrebbero fatto riferimento all'omessa consegna della documentazione. L'omessa consegna, tuttavia, non consentirebbe di stabilire se la documentazione si trovasse in uno stato tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. 2.3. Con un terzo motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. 2 Rappresenta che: cinque mesi prima della dichiarazione del fallimento, il dott. LA OS era stato nominato amministratore;
l'amministrazione di fatto di uno dei locali gestiti dalla società era stata assunta da tale LL;
quest'ultimo, all'esito di giudizio abbreviato, era stato assolto dal reato di bancarotta semplice;
alcun rilievo era stato mai mosso al OS per il reato di bancarotta semplice. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che vi sarebbe una palese disparità di trattamento «fra soggetti correi o che potenzialmente potevano assurgere al ruolo di correità». Invero, se il reato di bancarotta semplice non poteva essere addebitabile al LL e al OS, tantomeno poteva essere addebitabile al NA. 2.4. Con un quarto motivo, deduce il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 530 e 533 cod. proc. pen. Sostiene che i pagamenti preferenziali sarebbero stati realizzati esclusivamente dal LL (assolto, all'esito di giudizio abbreviato), che, da oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento, avrebbe gestito uno dei ristoranti della società. 3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. 4. L'avv. Vincenzo Cesare Martucci, per l'imputato, ha presentato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile. La violazione dell'obbligo di astensione da parte del giudice, invero, non avendo incidenza sulla capacità del giudice, non è causa di nullità generale e assoluta ai sensi dell'art. 178, lett. a), cod. proc. pen., deducibile come motivo di impugnazione della sentenza pronunciata col concorso del giudice incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo, per la parte, di ricusazione del giudice non astenutosi (Sez. un., n. 5 del 17 aprile 1996, D'Avino, Rv. 204464; Sez. 6, n. 12550 del 01/03/2016, K., Rv. 26741). Il ricorrente, pertanto, per far valere le presunte cause di incompatibilità, avrebbe dovuto presentare istanza di ricusazione dei componenti del collegio, nelle forme e nei tempi previsti per tale istituto. 1.2. Il secondo motivo, nelle varie censure nelle quali si articola, è infondato. 3 Quanto alla censura con la quale il ricorrente deduce che l'imputato, al momento del fallimento, era privo della qualifica soggettiva, va ribadito che «in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante» (Sez. 5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839). Ebbene, nel caso in esame, l'imputato non ha dimostrato l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante, né tantomeno che esse fossero complete. Al contrario, i giudici di merito hanno posto in rilievo che il nuovo amministratore (OS) - peraltro operativo per il limitato periodo di sei mesi - aveva tentato inutilmente di recuperare le scritture contabili dall'imputato. Non risulta poi vero che i giudici di merito abbiano fatto riferimento solo alla mancata consegna delle scritture contabili, non verificando che la documentazione fosse stata tenuta in modo tale da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società. La Corte di appello, invero, ha ricostruito in maniera analitica le vicende relative alla documentazione contabile, ponendo in rilievo che essa non solo era stata consegnata al curatore in ritardo, ma «anche e soprattutto che essa non era completa». Le scritture consegnate, invero, non consentivano di verificare la «situazione economica e patrimoniale della società». 1.3. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente, invero, formula delle generiche censure, riferendosi alla posizione di altri soggetti (il OS e il LL), senza evidenziare alcun elemento effettivamente utile a configurare un vizio, desumibile in sede di legittimità, del giudizio di responsabilità effettuato nei suoi confronti. Va, peraltro rilevato che, dalle sentenze di merito, emerge che le posizioni del OS e del LL erano completamente diverse da quelle dell'imputato. Quanto al OS, i giudici di merito hanno posto che egli aveva ricoperto un ruolo nella società per un limitato arco temporale, durante il quale si era attivato per recuperare la documentazione contabile e, una volta conosciuti i debiti verso l'erario, per presentare l'istanza di fallimento. Quanto al LL, i giudici di merito hanno evidenziato che egli si era occupato, a partire dal 2017, del solo ristorante "La Passera di Mare", assumendo comunque nell'ambito di esso un ruolo limitato, atteso che era il NA a occuparsi di attività fondamentali, quali il pagamento dei dipendenti e dei fornitori, e della gestione delle risorse della società, mediante le operazioni sul conto corrente della fallita. 1.4. Il quarto motivo è inammissibile. 4 Esso, invero, è meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 13 della sentenza impugnata), con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato. I giudici di merito, in particolare, hanno posto in rilievo che (dalle dichiarazioni rese dai testi e dallo stesso NA) era emerso che era l'imputato a occuparsi «del pagamento dei dipendenti e di prelevare denaro dal conto corrente della società, in quanto unico soggetto delegato a operarvi, per poi usarlo per pagare i fornitori» (cfr. sul punto anche la sentenza di primo grado, pagina 10). 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, il 10 luglio 2025.