Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 367
CASS
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata consegna o incompletezza delle scritture contabili

    L'onere di dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante, o che esse fossero complete, spetta all'amministratore cessato. L'imputato non ha assolto tale onere, e i giudici di merito hanno accertato che la documentazione consegnata era incompleta e non consentiva la verifica della situazione economica e patrimoniale della società.

  • Rigettato
    Pagamenti effettuati da altro soggetto

    I giudici di merito hanno accertato che era l'imputato ad occuparsi del pagamento dei dipendenti e dei fornitori, prelevando denaro dal conto corrente della società in quanto unico delegato a operare su di esso.

  • Rigettato
    Aggravamento del dissesto e mancata richiesta di fallimento

    Le posizioni degli altri soggetti erano diverse da quella dell'imputato. L'amministratore nominato si era attivato per recuperare la documentazione e presentare l'istanza di fallimento. Il gestore di un locale aveva un ruolo limitato, mentre l'imputato gestiva attività fondamentali come il pagamento dei dipendenti e dei fornitori e la gestione delle risorse tramite conto corrente.

  • Inammissibile
    Incompatibilità del collegio giudicante

    La violazione dell'obbligo di astensione del giudice non è causa di nullità generale e assoluta, ma costituisce motivo di ricusazione del giudice, da far valere nelle forme e nei tempi previsti per tale istituto.

  • Inammissibile
    Motivi non confrontati con la sentenza impugnata

    Il motivo è meramente reiterativo di doglianze già proposte e disattese nella sentenza impugnata con motivazione corretta e congrua, con le quali il ricorrente non si è effettivamente confrontato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 367
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 367
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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