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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 14/10/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.V.G. 1427/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1427/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Pontecagnano Faian n. 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Gioiello che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 19 giugno 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di sciogli i avere contratto matrimonio civile nel Comune di Bellizzi (SA) in data 18 dicembre 2010 e che dalla loro unione erano nati due figli, (28.05.2011) e Per_1 Per_2
(12.03.20117). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 3374/2024 pubblicata il 25.06.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la sig.ra continuerà ad abitare, con i figli, presso l'immobile sito in Parte_2
Pontecag ) alla via Mantova.
- il sig. cesserà di sostenere il costo del canone di locazione e delle utenze Pt_1 dell'im di via Mantova.
-I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori con pr e presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative ai figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute tenendo conto delle loro capacità e inclinazioni e dei loro bisogni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando terra i figli con sé.
- I figli, salve diverse modalità di volta in volta concordate tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse degli stessi, trascorreranno con il padre tre pomeriggi a settimana e precisamente il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle 17,00 alle 20,00 (anche le 21,00 nel periodo estivo) e un fine settimana, con pernottamento, a settimane alterne dalle 10,00 del sabato alle 18,00 della domenica, salve ulteriori e particolari esigenze dei minori
- I coniugi terranno con sé i figli, in maniera alternata, durante le festività natalizie e pasquali in modo da dividere equamente, per quanto possibile, i vari periodi di festa e comunque tenendo conto del prioritario interesse dei minori. I figli alterneranno di anno in anno con i genitori i seguenti periodi: Vigilia di Natale e Natale con un genitore, vigilia di Capodanno e Capodanno con l'altro, osservando il calendario ordinario per gli altri giorni di festa ricadenti nel periodo natalizio. Lo stesso dicasi per il periodo delle festività Pasquali, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta e viceversa per l'anno successivo (sempre salvo diverso accordo tra le parti). Per le vacanze estive, stante la tenera età dei minori, i coniugi valuteranno nel loro preminente interesse l'opportunità di far trascorrere loro periodi continuativi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore. In caso di disaccordo, i genitori potranno tenere con sé i figli per 15 giorni continuativi con comunicazione avente congruo anticipo all'altro coniuge.
- Entrambi i genitori avranno cura di far sì che i figli possano continuare a mantenere rapporti significativi con i nonni.
- Per le spese ordinarie correnti dei minori (vitto, alloggio, vestiario, spese scolastiche di lieve entità, spese ludiche, spese sanitarie previste dal SSN, spese di trasporto urbano e quant'altro rientrante nelle ordinarie consuetudini di vita dei minori) il sig. , quale contributo al mantenimento ordinario Parte_1 verserà alla si 'importo di € 200,00 (duecento/00) per ciascun Parte_2 figlio, mediante b sul suo c/c entro il giorno dieci di ciascun mese. Per espresso accordo intercorso tra le parti, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali relative ai figli, verranno suddivisi nella misura del 50% tra i coniugi, essendosi computata la misura dell'assegno perequativo come innanzi quantificato, in ragione del mantenimento di detti benefici. Per le spese straordinarie dei minori (spese mediche non coperte dal SSN, sportive, scolastiche, come tasse di iscrizione universitarie, rette, libri e doposcuola - tali solo quelle non prevedibili in anticipo perché straordinarie e occasionali e, comunque, non rientranti nelle ordinarie consuetudini di vita dei minori) ciascun coniuge ne sopporterà l'onere in misura del 50%. Dette spese, salvo i casi di urgenza per quelle mediche di qualunque importo, dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate dal coniuge che le avrà anticipate. Per una corretta comprensione, si forniscono le seguenti definizioni: − spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); − spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- I coniugi dichiarano di ricavare dalle rispettive attività lavorative (di tipo dipendente quella del marito e di tipo autonomo, allo stato solo saltuaria ed occasionale, quella della moglie), mezzi sufficienti a provvedere al proprio personale sostentamento. Ad ogni buon conto il sig. , dal momento in cui Parte_1 lascerà la casa coniugale, corrisponderà u co mensile alla sig.ra di € 200,00 (duecento/00) mediante bonifico bancario sul c/c Parte_2 glie.
- I coniugi si danno reciprocamente atto di aver suddiviso tra loro i beni mobili comuni e di non aver null'altro a pretendere a detto titolo l'uno dall'altra.
- Nel preminente interesse dei figli minori i coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza, di dimora o di recapiti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18 dicembre 2010 nel Comune di Bellizzi (SA) tra , nato a [...]_1
l'11.09.1985, C.F.: , nata a [...]_1 Parte_2
(SA) il 30.12.199 nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune d , Atto n. 12, Parte I, Vol. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellizzi (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1427/2025 R.V.G., avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio
[...]
[...]
, nato a [...] l'[...], C.F.: Parte_1 C.F._1
[...]
E
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_2 CodiceFiscale_2 mente domiciliati in Pontecagnano Faian n. 9, presso lo studio dell'avv. Antonio Gioiello che li rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso congiunto RICORRENTI
E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE FATTO E DIRITTO 1. Con ricorso depositato il 19 giugno 2025, e Parte_1 Parte_2 avanzavano richiesta congiunta di sciogli i avere contratto matrimonio civile nel Comune di Bellizzi (SA) in data 18 dicembre 2010 e che dalla loro unione erano nati due figli, (28.05.2011) e Per_1 Per_2
(12.03.20117). Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, terminato con sentenza n. 3374/2024 pubblicata il 25.06.2024, i ricorrenti chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
2. La domanda e fondata e merita accoglimento. Invero, si e realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice delegato nel procedimento di separazione consensuale, in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui e perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta. I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto che si richiamano integralmente e che sono ritenute eque dal Tribunale;
in particolare, le parti hanno concordato:
- la sig.ra continuerà ad abitare, con i figli, presso l'immobile sito in Parte_2
Pontecag ) alla via Mantova.
- il sig. cesserà di sostenere il costo del canone di locazione e delle utenze Pt_1 dell'im di via Mantova.
-I figli minori e saranno affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_1 genitori con pr e presso la madre. I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni relative ai figli riguardanti l'educazione, l'istruzione e la salute tenendo conto delle loro capacità e inclinazioni e dei loro bisogni. Ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione quando terra i figli con sé.
- I figli, salve diverse modalità di volta in volta concordate tra i coniugi che tengano conto del preminente interesse degli stessi, trascorreranno con il padre tre pomeriggi a settimana e precisamente il martedì, il giovedì ed il venerdì dalle 17,00 alle 20,00 (anche le 21,00 nel periodo estivo) e un fine settimana, con pernottamento, a settimane alterne dalle 10,00 del sabato alle 18,00 della domenica, salve ulteriori e particolari esigenze dei minori
- I coniugi terranno con sé i figli, in maniera alternata, durante le festività natalizie e pasquali in modo da dividere equamente, per quanto possibile, i vari periodi di festa e comunque tenendo conto del prioritario interesse dei minori. I figli alterneranno di anno in anno con i genitori i seguenti periodi: Vigilia di Natale e Natale con un genitore, vigilia di Capodanno e Capodanno con l'altro, osservando il calendario ordinario per gli altri giorni di festa ricadenti nel periodo natalizio. Lo stesso dicasi per il periodo delle festività Pasquali, con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno di Pasquetta e viceversa per l'anno successivo (sempre salvo diverso accordo tra le parti). Per le vacanze estive, stante la tenera età dei minori, i coniugi valuteranno nel loro preminente interesse l'opportunità di far trascorrere loro periodi continuativi di permanenza presso l'uno o l'altro genitore. In caso di disaccordo, i genitori potranno tenere con sé i figli per 15 giorni continuativi con comunicazione avente congruo anticipo all'altro coniuge.
- Entrambi i genitori avranno cura di far sì che i figli possano continuare a mantenere rapporti significativi con i nonni.
- Per le spese ordinarie correnti dei minori (vitto, alloggio, vestiario, spese scolastiche di lieve entità, spese ludiche, spese sanitarie previste dal SSN, spese di trasporto urbano e quant'altro rientrante nelle ordinarie consuetudini di vita dei minori) il sig. , quale contributo al mantenimento ordinario Parte_1 verserà alla si 'importo di € 200,00 (duecento/00) per ciascun Parte_2 figlio, mediante b sul suo c/c entro il giorno dieci di ciascun mese. Per espresso accordo intercorso tra le parti, gli assegni familiari e le detrazioni fiscali relative ai figli, verranno suddivisi nella misura del 50% tra i coniugi, essendosi computata la misura dell'assegno perequativo come innanzi quantificato, in ragione del mantenimento di detti benefici. Per le spese straordinarie dei minori (spese mediche non coperte dal SSN, sportive, scolastiche, come tasse di iscrizione universitarie, rette, libri e doposcuola - tali solo quelle non prevedibili in anticipo perché straordinarie e occasionali e, comunque, non rientranti nelle ordinarie consuetudini di vita dei minori) ciascun coniuge ne sopporterà l'onere in misura del 50%. Dette spese, salvo i casi di urgenza per quelle mediche di qualunque importo, dovranno essere previamente concordate e debitamente documentate dal coniuge che le avrà anticipate. Per una corretta comprensione, si forniscono le seguenti definizioni: − spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
− spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
− spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
− spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); − spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
- I coniugi dichiarano di ricavare dalle rispettive attività lavorative (di tipo dipendente quella del marito e di tipo autonomo, allo stato solo saltuaria ed occasionale, quella della moglie), mezzi sufficienti a provvedere al proprio personale sostentamento. Ad ogni buon conto il sig. , dal momento in cui Parte_1 lascerà la casa coniugale, corrisponderà u co mensile alla sig.ra di € 200,00 (duecento/00) mediante bonifico bancario sul c/c Parte_2 glie.
- I coniugi si danno reciprocamente atto di aver suddiviso tra loro i beni mobili comuni e di non aver null'altro a pretendere a detto titolo l'uno dall'altra.
- Nel preminente interesse dei figli minori i coniugi avranno l'obbligo di comunicarsi reciprocamente eventuali cambi di residenza, di dimora o di recapiti. Devono essere compiute le formalita di rito. Nulla in punto di spese processuali, trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede: A) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 18 dicembre 2010 nel Comune di Bellizzi (SA) tra , nato a [...]_1
l'11.09.1985, C.F.: , nata a [...]_1 Parte_2
(SA) il 30.12.199 nel Registro Atti CodiceFiscale_2
Matrimonio del Comune d , Atto n. 12, Parte I, Vol. 1) alle condizioni di cui in parte motiva;
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Bellizzi (SA) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformita dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; C) nulla sulle spese di giudizio. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 14 ottobre 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi