TRIB
Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 14/07/2025, n. 3133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3133 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6181 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Stefano, presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Alessi n. 25, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Lombardo, presso il cui studio a Palermo, via
Notarbartolo n. 5, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 04/07/2025 e depositato il 09/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/05/2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 22/06/2007 e di aver generato il figlio Controparte_1 Per_1
(15/07/1992), ha dedotto che l'unione coniugale non ha avuto esito felice a causa del
[...] comportamento violento del marito;
di essersi separata da quest'ultimo una prima volta nel
2011 e una seconda volta qualche anno dopo;
di non aver mai svolto attività lavorativa per imposizione del marito, titolare di emolumento pensionistico di € 2.300,00 circa al mese;
1 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito a carico del resistente;
l'assegnazione della casa coniugale, per continuarvi ad abitare insieme al figlio;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé di € 900,00 al mese.
Con comparsa del 15/10/2025 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 chiesto, in via preliminare, l'adozione di un ordine di protezione in conseguenza delle condotte vessatorie perpetrate dalla moglie;
nel merito, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla stessa ed il rigetto della domanda di assegno di mantenimento dalla medesima formulata.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione il Giudice, con ordinanza del
18/02/2025 ha previsto l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento di € 500,00 al mese, con le seguenti argomentazioni:
[...]
“premesso che la casa coniugale può essere assegnata solo in presenza di figli minorenni
o maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
rilevato che, nella specie, l'unico figlio delle parti , di anni 32, seppur Persona_1 non abbia una stabile occupazione, ha oramai un'età ed una capacità lavorativa che non giustificano la previsione di un obbligo di contribuzione genitoriale (peraltro, lo stesso percepisce un canone di locazione per un immobile di sua proprietà); rilevato, pertanto, che, in assenza di prole da tutelare, alcun potere di assegnazione della casa coniugale spetta al Tribunale in questa sede e che, dunque, per il godimento di detto immobile devono applicarsi le regole ordinarie del diritto di proprietà; rilevato, quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente, che alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta (la ricorrente è sempre stata casalinga e non risulta oggi percepire redditi, né pensioni;
il ricorrente ha lavorato presso la Croce Rossa ed attualmente è in pensione, con un emolumento mensile di euro
2.400,00 circa, da cui va detratta la somma di euro 350,00 circa per due finanziamenti), ricorre senz'altro una sperequazione economica tra i coniugi, tale da giustificare la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento in favore della CP_1 [...]
Pt_1 rilevato che, al fine di quantificare con esattezza tale assegno, occorrerà verificare in che modo le parti intendano disciplinare il godimento della casa coniugale (la cui nuda proprietà è in capo al figlio ed il cui usufrutto in capo ad entrambe le parti al 50%) ed, in particolare, chi sarà dei due a lasciare l'immobile e quali spese dovrà in tal caso sostenere;
2 ritenuto, pertanto, di dover invitare le parti a risolvere al più presto tale questione (che presuppone chiaramente la consultazione del figlio, nudo proprietario), in modo da interrompere la convivenza coniugale e fornire al Tribunale più specifici elementi per una quantificazione più concreta dell'assegno; rilevato, dunque, che, in questa fase del tutto provvisoria ed urgente, va fissato in favore della ricorrente un assegno di mantenimento di euro 500,00 al mese;
rilevato, infine, che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'ordine di allontanamento formulato dal resistente, in assenza di elementi tali da far ritenere che lo stesso sia vittima di condotte maltrattanti e violente da parte della moglie, anche alla luce delle querele sporte negli anni da quest'ultima, con allegati certificati medici, e del lungo
e travagliato excursus che ha caratterizzato la vita coniugale della coppia, più volte separata giudizialmente e poi riconciliata”.
Disposta la prosecuzione del giudizio, all'udienza del 03/07/2025 le parti hanno chiesto un rinvio al fine di depositare l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di separazione.
Con accordo sottoscritto il 04/07/2025 e depositato il 09/07/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Infatti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, le parti hanno concordato quanto segue:
“1) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari a € 500,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2) Le spese del presente procedimento di separazione restano tra le parti reciprocamente compensate con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine publico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
3 1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 30/06/1950 ( e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
25/03/1947 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il C.F._2
22/06/2007.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo sottoscritto il
04/07/2025 e depositato il 09/07/2025, come riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 2, p. I, dell'anno 2007).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 6181 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
TRA
nata a [...] il [...] , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Stefano, presso il cui studio a Palermo, via
Giuseppe Alessi n. 25, è elettivamente domiciliata ricorrente
E
, nato a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Serena Lombardo, presso il cui studio a Palermo, via
Notarbartolo n. 5, è elettivamente domiciliato resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI: come da accordo sottoscritto il 04/07/2025 e depositato il 09/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 15/05/2024 premettendo di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 22/06/2007 e di aver generato il figlio Controparte_1 Per_1
(15/07/1992), ha dedotto che l'unione coniugale non ha avuto esito felice a causa del
[...] comportamento violento del marito;
di essersi separata da quest'ultimo una prima volta nel
2011 e una seconda volta qualche anno dopo;
di non aver mai svolto attività lavorativa per imposizione del marito, titolare di emolumento pensionistico di € 2.300,00 circa al mese;
1 ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito a carico del resistente;
l'assegnazione della casa coniugale, per continuarvi ad abitare insieme al figlio;
il riconoscimento di un assegno di mantenimento per sé di € 900,00 al mese.
Con comparsa del 15/10/2025 si è costituito in giudizio il quale ha Controparte_1 chiesto, in via preliminare, l'adozione di un ordine di protezione in conseguenza delle condotte vessatorie perpetrate dalla moglie;
nel merito, ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito alla stessa ed il rigetto della domanda di assegno di mantenimento dalla medesima formulata.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione il Giudice, con ordinanza del
18/02/2025 ha previsto l'obbligo a carico di di versare a Controparte_1 Parte_1 un assegno di mantenimento di € 500,00 al mese, con le seguenti argomentazioni:
[...]
“premesso che la casa coniugale può essere assegnata solo in presenza di figli minorenni
o maggiorenni ma non indipendenti economicamente;
rilevato che, nella specie, l'unico figlio delle parti , di anni 32, seppur Persona_1 non abbia una stabile occupazione, ha oramai un'età ed una capacità lavorativa che non giustificano la previsione di un obbligo di contribuzione genitoriale (peraltro, lo stesso percepisce un canone di locazione per un immobile di sua proprietà); rilevato, pertanto, che, in assenza di prole da tutelare, alcun potere di assegnazione della casa coniugale spetta al Tribunale in questa sede e che, dunque, per il godimento di detto immobile devono applicarsi le regole ordinarie del diritto di proprietà; rilevato, quanto all'assegno di mantenimento chiesto dalla ricorrente, che alla luce delle allegazioni delle parti e della documentazione prodotta (la ricorrente è sempre stata casalinga e non risulta oggi percepire redditi, né pensioni;
il ricorrente ha lavorato presso la Croce Rossa ed attualmente è in pensione, con un emolumento mensile di euro
2.400,00 circa, da cui va detratta la somma di euro 350,00 circa per due finanziamenti), ricorre senz'altro una sperequazione economica tra i coniugi, tale da giustificare la corresponsione da parte del di un assegno di mantenimento in favore della CP_1 [...]
Pt_1 rilevato che, al fine di quantificare con esattezza tale assegno, occorrerà verificare in che modo le parti intendano disciplinare il godimento della casa coniugale (la cui nuda proprietà è in capo al figlio ed il cui usufrutto in capo ad entrambe le parti al 50%) ed, in particolare, chi sarà dei due a lasciare l'immobile e quali spese dovrà in tal caso sostenere;
2 ritenuto, pertanto, di dover invitare le parti a risolvere al più presto tale questione (che presuppone chiaramente la consultazione del figlio, nudo proprietario), in modo da interrompere la convivenza coniugale e fornire al Tribunale più specifici elementi per una quantificazione più concreta dell'assegno; rilevato, dunque, che, in questa fase del tutto provvisoria ed urgente, va fissato in favore della ricorrente un assegno di mantenimento di euro 500,00 al mese;
rilevato, infine, che non ricorrono i presupposti per l'accoglimento dell'ordine di allontanamento formulato dal resistente, in assenza di elementi tali da far ritenere che lo stesso sia vittima di condotte maltrattanti e violente da parte della moglie, anche alla luce delle querele sporte negli anni da quest'ultima, con allegati certificati medici, e del lungo
e travagliato excursus che ha caratterizzato la vita coniugale della coppia, più volte separata giudizialmente e poi riconciliata”.
Disposta la prosecuzione del giudizio, all'udienza del 03/07/2025 le parti hanno chiesto un rinvio al fine di depositare l'accordo raggiunto dalle parti in ordine alle condizioni di separazione.
Con accordo sottoscritto il 04/07/2025 e depositato il 09/07/2025 le parti hanno confermato di non volersi riconciliare ed hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni concordate.
Ricorrono le condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi.
Infatti, l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore dei rispettivi atti difensivi inducono a ritenere che tra le parti si sia verificata una situazione di incompatibilità tale da provocare il deterioramento della loro comunione materiale e spirituale di vita.
Quanto ai rapporti conseguenti alla separazione, le parti hanno concordato quanto segue:
“1) il sig. corrisponderà alla sig.ra , entro il giorno 5 Controparte_1 Parte_1 di ogni mese, un assegno di mantenimento pari a € 500,00 al mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
2) Le spese del presente procedimento di separazione restano tra le parti reciprocamente compensate con rinuncia dei rispettivi difensori al vincolo di solidarietà professionale”.
Le condizioni dell'accordo non sono contrarie alla legge né all'ordine publico.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
3 1) Pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1 il 30/06/1950 ( e , nato a [...] il C.F._1 Controparte_1
25/03/1947 ( ), i quali hanno contratto matrimonio a Palermo il C.F._2
22/06/2007.
2) Omologa le condizioni della separazione indicate nell'accordo sottoscritto il
04/07/2025 e depositato il 09/07/2025, come riportate in parte motiva.
3) Compensa interamente le spese processuali.
4) Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
396/00 (atto di matrimonio iscritto negli atti dello stato civile del Comune di Palermo al n. 2, p. I, dell'anno 2007).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 10/07/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4