Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 03/03/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 307/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Silvia Cucchiella Giudice dott. Stefania Vacca Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 307/2024 avente ad oggetto: Separazione giudiziale dei coniugi tra
(C.F.: )), rappresentata e difesa dall'Avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1
RE e\o dall'avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via Mulino a Vento
n. 10, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Gina Capuano, CP_1 C.F._2 presso il cui studio in Termoli (CB), alla Traversa Via Madonna delle Grazie n. 58, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE nonchè
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza del 22.01.2025, le parti hanno dichiarato di voler trasformare il procedimento, da giudiziale in consensuale, alle seguenti condizioni: “assegnazione della nuda proprietà dell'immobile terraneo sito in Termoli alla via Inghilterra n. 7 ai tre figli, con riserva, per atto pubblico notarile da stipularsi entro il 22.4.2025, del diritto uso ventennale (con obbligo di rinuncia abdicativa in caso di cessazione anticipata della sua attività) in capo allo il quale sosterrà le spese dell'atto CP_1 pubblico medesimo, nonché delle spese di manutenzione straordinaria e ordinaria in costanza del diritto di uso;
versamento dell'assegno di mantenimento per il 3 figli nella misura di €. 650,00 complessivi (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge) con ripartizione al
50% del costo dei buoni mensa scolastica e delle ulteriori spese straordinarie, ed assegno unico universale al 100% in favore di;
esercizio del diritto di visita come segue: il padre terrà i Parte_1 pagina 1 di 4
tra il 15 giugno ed il 15 settembre ciascun genitore potrà tenere con se i figli 15 giorni consecutivamente;
spese compensate”.
Il Presidente ha, dunque, disposto la trasmissione degli atti al PM e riservato la causa al collegio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23.04.2024, , premesso di aver contratto matrimonio con rito Parte_1 concordatario il 31.08.2012 a Termoli (CB) con - trascritto presso l'Ufficio dello Stato CP_1 Civile del Comune di Termoli al N. 66, Parte II, Serie A del Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2012 – e che dalla loro unione matrimoniale sono nati tre figli, (11 anni), (9 anni) e Per_1 Per_2
(4 anni), ha chiesto a questo Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “1. pronunciare Per_3 la separazione personale, anche con sentenza parziale, non definitiva, ex art. 473bis. 22 ult. comma cpc.
2. affidare in modo condiviso ad essi genitori i tre figli minori, con esercizio della responsabilità genitoriale congiunta per le sole questioni di straordinaria amministrazione e disgiunta per quelle di ordinaria amministrazione.
3. disporre che i tre figli minori restino ad abitare con essa ricorrente nella abitazione familiare, sita in Termoli Via delle Viole n. 60, concessale in comodato dal proprio zio
, che ne è proprietario.
4. assegnare in godimento la predetta casa familiare e relative Parte_2 pertinenze con tutti gli arredi e suppellettili e quanto altro ivi contenuto, alla ricorrente, a cui, peraltro, appartengono in via esclusiva.
5. stabilire che il padre stia con i figli con le modalità ed i tempi di frequentazione indicati nel piano genitoriale che si allega, e comunque come si riterrà più opportuno.
6. porre a carico del padre, IG. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1 dei tre figli mediante il versamento, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, ad essa ricorrente, quale genitrice collocataria, di un assegno mensile, annualmente ed automaticamente rivalutabile come per legge, decorrente dalla data della presente domanda, pari almeno ad € 300,00 ciascuno per i due figli, più grandi, e ed almeno € 200,00 per il loro ultimo figlio , per Per_1 Per_2 Per_3 un totale di almeno € 800,00 o comunque della misura che si riterrà adeguata alle circostanze soggettive ed oggettive.
7. porre a carico del IG. , inoltre, l'obbligo di partecipare a CP_2 tutte le spese di natura straordinaria, da sostenere ad es. per la cura, la sorveglianza, la salute e la socializzazione dei figli, con le modalità di cui al protocollo delle spese straordinarie sottoscritto e vigente nel foro di Larino, nella misura del 50%.
8. porre a carico del IG. l'obbligo di CP_1 concorrere in misura paritaria alle spese per l'alimentazione, i farmaci, la tolettatura, le cure veterinarie e per gli eventuali farmaci ed ogni altra spesa, anche di natura straordinaria per i cani di famiglia.
9. adottare ogni altra statuizione utile nell'interesse dei figli nell'esercizio dei poteri officiosi di legge. 10. riconoscere il diritto della ricorrente che ne ha pagato il prezzo, a disporre ed utilizzare in via esclusiva, l'autovettura Peugeot 3008 tg. GL788TH. 11. Vittoria di competenze di causa”.
Regolarmente evocato, si è costituito in giudizio chiedendo a questo Tribunale di “1. CP_2
Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo al reciproco rispetto;
2. Pronunciare la separazione, anche con sentenza parziale, tra coniugi conseguentemente ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Termoli (CB) di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze;
3. Stabilire che i tre figli minori siano affidati in via condivisa ai genitori che prenderanno di comune accordo le decisioni di interesse dei medesimi, relative all'istruzione, educazione e salute, con collocamento presso la madre nella casa familiare, sita in Termoli (CB) alla Via delle Viole;
4. Stabilire che il padre potrà esercitare il diritto di visita e, quindi, potrà vedere e tenere con sé i minori nei seguenti periodi: durante il periodo scolastico, tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 19:00 alle ore 21:30; durante il periodo delle vacanze estive sempre tre giorni a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 12:30 alle ore 16:00; a settimane alterne, dalle ore 20:00 del venerdì sino alle ore 09:00 del lunedì o in orario diverso quando li accompagnerà
pagina 2 di 4 direttamente a scuola, con pernottamento. Con riguardo alle festività ed alle vacanze estive, disporre il seguente protocollo: sette giorni nel periodo natalizio, un anno dal 24 dicembre al 30 dicembre e l'anno successivo dal 31 dicembre al 6 gennaio, con pernottamento;
tre giorni nel periodo pasquale, un anno dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua e l'anno successivo dal Lunedì in Albis al mercoledì successivo, con pernottamento;
due settimane, anche non continuative (da concordarsi entro il mese di maggio), da trascorrere con i figli durante le vacanze estive, con pernottamento, con sospensione dei periodi di collocazione infrasettimanali e mensili stabiliti, e lo stesso varrà durante le festività natalizie e pasquali. Detto protocollo potrà essere variato in caso di impossibilità del padre e/o della madre per motivi di lavoro e previo accordo di entrambi i genitori. Ciascun genitore, nei periodi innanzi precisati, si occuperà dei minori adottando le decisioni inerenti la cura, la salute l'istruzione e l'educazione dei figli, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, e rendendo comunque partecipe l'altro genitore delle decisioni assunte. I coniugi si impegnano affinché i minori conservino rapporti IGnificativi con i parenti e, in particolar modo con i nonni. Questi ultimi potranno far visita ai nipoti quando vorranno perché siano sempre conservati i legami affettivi.
5. Stabilire che il IG. dovrà versare un importo mensile pari ad € 300,00 (€ CP_1
100,00 per ciascuno dei minori) a titolo di mantenimento per i 3 figli, da corrispondersi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese a mezzo bonifico bancario;
6. Le spese relative all'istruzione dei minori e nello specifico le rette scolastiche e spese per attività ludico ricreative saranno ripartite in egual misura tra i due coniugi;
7. Le spese straordinarie che dovessero rendersi necessarie per i figli dovranno essere assunte previo accordo tra essi genitori in ordine alle stesse e dovranno essere sostenute dai medesimi in egual misura;
8. Stabilire che gli eventuali assegni familiari futuri, sino al compimento della maggiore età dei figli, dovranno essere percepiti dalla IG.ra ; Pt_1 9. L'autovettura Peugeot 3008 tg GL788TH, attualmente intestata al marito, rimarrà nella disponibilità della IG.ra che, ove non vi abbia già provveduto, si farà carico delle spese relative Pt_1 al passaggio di proprietà e delle conseguenti spese legate alla titolarità del mezzo (assicurazione RC, bollo); 10. che la S.V. Voglia rigettare ogni ulteriore e differente domanda avanzata da parte ricorrente perché inammissibile ed infondata;
11. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 18.09.2024, il Presidente ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
assegnazione della nuda proprietà dell'immobile terraneo sito in Termoli alla via Inghilterra n. 7 al tre figli, con costituzione del diritto uso in capo allo versamento dell'assegno di mantenimento per il 3 CP_1 figli nella misura di €. 650,00 con ripartizione al 50% del costo dei buoni mensa scolastica e assegno unico universale nella misura del 50% ciascuno;
esercizio del diritto di visita come segue: il padre terrà i figli con se il lunedì, il mercoledì ed il venerdì dalle 18:30 alle 20:30, nonché i fine settimana alterni dalle 19:30 del venerdì alle 19:30 della domenica;
tra il 15 giugno ed il 15 settembre ciascun genitore potrà tenere con se i figli 15 giorni consecutivamente;
trasferimento in favore della IG.ra dell'autovettura a lei attualmente in uso”. Pt_1
Rinviata la causa all'udienza del 22.01.2025, al fine di consentire alle parti di valutare la suddetta proposta, in quella sede i coniugi hanno dichiarato di voler trasformare il procedimento, da giudiziale a consensuale, alle seguenti condizioni: “assegnazione della nuda proprietà dell'immobile terraneo sito in Termoli alla via Inghilterra n. 7 ai tre figli, con riserva, per atto pubblico notarile da stipularsi entro il 22.4.2025, del diritto uso ventennale (con obbligo di rinuncia abdicativa in caso di cessazione anticipata della sua attività) in capo allo il quale sosterrà le spese dell'atto pubblico CP_1 medesimo, nonché delle spese di manutenzione straordinaria ed ordinaria in costanza del diritto di uso;
versamento dell'assegno di mantenimento per il 3 figli nella misura di €. 650,00 complessivi (rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge) con ripartizione al 50% del costo dei buoni mensa scolastica e delle ulteriori spese straordinarie, ed assegno unico universale al 100% in favore di;
esercizio del diritto di visita come segue: il padre terrà i figli con se il lunedì, Parte_1
pagina 3 di 4 il mercoledì ed il venerdì dalle 18:30 alle 20:30, nonché i fine settimana alterni dalle 19:30 del venerdì alle 19:30 della domenica;
tra il 15 giugno ed il 15 settembre ciascun genitore potrà tenere con se i figli 15 giorni consecutivamente;
spese compensate”.
Il Presidente, preso atto dell'accordo tra le parti, ha dunque disposto la trasmissione degli atti al P.M. e riservato la causa al collegio per la decisione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale dichiara la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale e, ravvisato che le condizioni dell'accordo raggiunto dalle parti sono rispondenti agli interessi della prole e non sono contrarie a disposizioni di legge, stima sussistenti i presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, merita di essere accolta, essendosi realizzato il presupposto dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, richiesto dall'art. 151, comma 1 c.c., desumibile dall'insanabile dissidio insorto fra i coniugi e non potendo più essere ricostituito l'affectio coniugalis.
Spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 06.03.2024 da , nata a [...] il [...],
contro
Parte_1 CP_1
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni altra istanza o
[...] eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) Dichiara la trasformazione del rito da giudiziale in consensuale;
2) Dichiara la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
3) Omologa le condizioni della separazione, di cui all'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 22.01.2025, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte;
4) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, affinchè provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in camera di conIGlio, il 18.02.2025
Il Presidente estensore dott. Rinaldo D'Alonzo
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