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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 24/03/2025, n. 165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 165 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Il Tribunale di Alessandria, in persona del giudice monocratico dott.ssa Antonella Dragotto ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 156/24 del Ruolo Generale dell'anno 2024, posta in deliberazione all'udienza del 12.3.2025 e vertente tra
già corrente in Vesime (AT), in persona del curatore Parte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Marco Ferrari del Foro di Alessandria, con Parte_2
domicilio eletto presso lo stesso, come da mandato a margine del ricorso ex art. 281 decies c.p.c.
Attore
Contro
con sede in Moncalieri (TO) via Pastrengo 35 CP_1
Convenuta contumace
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma I n. 3 R.D. 267/42
CONCLUSIONI per l'attore: come da atto introduttivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione regolarmente notificato a mezzo PEC il Fallimento in epigrafe meglio indicato conveniva in giudizio per vedere revocati, ai sensi dell'art. 67 L.F. comma I CP_1
n. 2, due pagamenti di € 750,00 effettuati rispettivamente il 21 gennaio e il 14 marzo 2019 da parte di dichiarata fallita dal Tribunale di Alessandria in data 7 febbraio Parte_1
2020, a in violazione della par condicio creditorum. Più in particolare proponeva il CP_1
fallimento azione revocatoria ai sensi dell'art. 67 comma I n. 2 L.F. sostenendo trattarsi di due pagamenti anomali avvenuti a mezzo delegazione di pagamento nel periodo sospetto di un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, termine da farsi ricorrere a ritroso dal 30 ottobre 2019, data in cui era stato iscritto nel registro delle imprese il ricorso per concordato in bianco proposto da ( doc. 7). Parte_1
Quanto all'anormalità del pagamento trattavasi di atto eseguito non dalla Parte_1
direttamente, ma a mezzo un trustee, la ( come si rilevava dagli estratti di c.c. Controparte_2
bancario prodotti sub 8), la quale era stata a sua volta dotata da dei mezzi per pagare i Parte_1
creditori di quest'ultima attraverso la costituzione, avvenuta il 29 luglio 2016, (vedi doc. ti 4 e 5, atti di costituzione e dotazione), di un Trust - in cui aveva conferito tutti i suoi crediti Parte_1
anche futuri - avente appunto la finalità di pagare i suoi debiti soddisfacendo i creditori.
Infine, anche se spettava al convenuto provare la mancanza di conoscenza dello stato di insolvenza della società poi fallita, evidenziava il fallimento come si trattasse di un credito della che non era riuscita a pagare nonostante la sua risalenza a oltre tre anni CP_1 Parte_1
prima, senza contare che il relativo pagamento era stato anche oggetto di una transazione che aveva accordato a un'ulteriore dilazione e la rateizzazione in due tranches; circostanze Parte_1
queste tutte che, unitamente ai pagamenti avvenuti per il tramite di un terzo, il Trustee
[...]
costituivano indici presuntivi chiari e inequivocabili della scientia decoctionis. CP_2
Sebbene regolarmente citata in giudizio non si costituiva La causa subiva quindi CP_1
alcuni rinvii per trattative non andate a buon fine, dopodiché veniva posta in decisione senza necessità di ulteriore attività
All'esito il Tribunale decide come segue.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
Ed invero dalla documentazione prodotta in atti dal Fallimento ricorrente, sopra richiamata, emerge che, in effetti, nel corso del 2016, anno nel quale era già sorta la Parte_1
2 sua difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, aveva dapprima ceduto un suo ramo di azienda alla ( doc. 3), e poi costituito un Trust, in cui aveva conferito tutti i suoi crediti CP_3
pregressi e futuri, tra cui anche il canone di affitto del ramo di azienda, delegando il Trustee
Blustar s.r.l. a pagare i suoi creditori. Il Trustee aveva dunque progressivamente ed in parte adempiuto alle delegazioni di pagamento, effettuando, tra gli altri, i pagamenti oggetto delle presente azione revocatoria.
Ora, che la delegazione costituisca un mezzo anomalo di pagamento è sempre stato affermato dalla Suprema Corte che ha statuito: Al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari. Ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idonea a ledere la par condicio creditorum, di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile. Cass. 649/2003.
Vedi anche Cass. 15691/2011: Al fine della esperibilità dell'azione revocatoria prevista dall'art. 67, primo comma, n. 2 della legge fallimentare, mezzi normali di pagamento, diversi dal denaro, sono soltanto quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro, come gli assegni circolari e bancari ed i vaglia cambiari;
ne consegue che, ai sensi della suddetta disposizione di legge, va affermata la revocabilità, quale mezzo anormale di pagamento idoneo a ledere la "par condicio creditorum", di una delegazione che il debitore abbia posto in essere allo scopo di estinguere la preesistente obbligazione pecuniaria, già scaduta ed esigibile, non rilevando la convinzione del creditore, che risulti consapevole dello stato d'insolvenza dell'obbligato, in ordine alla utilizzazione da parte del "solvens" di denaro proprio.
Particolarmente affine al caso che ci occupa è quello esaminato da Cass. 14316/22 secondo cui:
“In tema di revocatoria fallimentare, costituisce mezzo anomalo di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2), l.fall., il pagamento dei debiti del fallito eseguito dal delegato con denaro proprio a condizione che quest'ultimo abbia proceduto al recupero prima dell'apertura del fallimento, verificandosi ugualmente, così come nel caso in cui la provvista sia anticipatamente fornita dal delegante, un depauperamento del patrimonio del fallito in violazione della regola della "par condicio creditorum".
3 Anche nel nostro caso infatti il Trustee delegato si era procurato la provvista per effettuare i pagamenti ai creditori di mediante l'incasso dei crediti di quest'ultima, così Parte_1
come previsto nell'atto di costituzione del Trust e nell'atto di dotazione dello stesso.
Negli stessi termini si veda infine la recentissima Cass. 30254/24 :” In tema di revocatoria fallimentare la normalità dell'atto estintivo di un debito pecuniario corrisponde a un dato oggettivo, da valutarsi alla stregua del solo fatto che il mezzo di pagamento utilizzato rientra tra quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in sostituzione del denaro;
ne consegue che non può certamente ritenersi normale il pagamento eseguito da un terzo, su ordine o indicazione del debitore delegante, poi fallito, con denaro di quest'ultimo, non rilevando, per contro, la convinzione del creditore circa l'utilizzazione da parte del solvens di denaro proprio.
Ciò detto i pagamenti oggetto della domanda attorea – oltre ad essere stati effettuati in modo anomalo - si pongono anche all'interno del periodo sospetto di un anno previsto dall'art. 67 comma I L.F., in quanto il termine deve farsi decorrere, a ritroso, dalla data di iscrizione nel
Registro delle Imprese di Asti della domanda di concordato in bianco, depositata da
[...]
in data 30 ottobre 2019. Parte_1
Non era necessario per parte ricorrente dare la prova della scientia decoctionis in capo a CP_1
essendo al contrario onere della convenuta dare la prova della mancanza di questa;
tuttavia, riportandosi a quanto allegato sul punto dal Fallimento ricorrente, può senza dubbio affermarsi che al momento della ricezione dei pagamenti, fosse a conoscenza dello stato di CP_1
insolvenza in cui da tempo versava la sua debitrice, non a caso poi fallita.
Non resta quindi che, in accoglimento della domanda attorea, condannare a pagare CP_1
al fallimento ricorrente la somma di € 1500,00 oltre interessi moratori nella misura di quelli legali
(la rivalutazione è esclusa trattandosi di debito di valuta) dalla data della messa in mora del 21 febbraio 2021 ( vedi doc. 9, riposta del legale di alla messa in mora) al saldo. CP_1
Le spese seguono la soccombenza di parte convenuta e si liquidano in dispositivo in base al D.M.
55/14 come aggiornato dal D.M. 147/22, tabella 2, causa di valore compreso fra € 1100 ed €
5.200, valori minimi, attesa la semplicità delle questioni trattate e tenuto conto del fatto che non è stata svolta istruttoria e che la parte attrice ha rinunciato al deposito di memorie conclusionali.
P.Q.M.
4 Il Tribunale definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa rigettata così decide:
in accoglimento della domanda attorea dichiara l'inefficacia nei confronti del
[...]
in persona del curatore dott.ssa , dei pagamenti di € Parte_1 Parte_2
750,00 l'uno effettuati alla convenuta in data 21 gennaio e 14 marzo 2019, per complessivi €
1.500,00; per l'effetto condanna a pagare al fallimento di cui sopra la somma di € CP_1
1.500, oltre interessi moratori nella misura di quelli legali dal 21.2.2021 al saldo;
condanna a rifondere a parte attrice le spese di giudizio che liquida in € 300 per CP_1
spese di negoziazione assistita, in € 125 per esborsi e in € 1.276,00 per compensi di Avvocato, oltre al 15% sui compensi per spese generali, Iva e CPNA come per legge
Così deciso dal Tribunale di Alessandria, il 17 marzo 2025
Il Giudice
(Dr.ssa Antonella Dragotto)
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