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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 14/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2093/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Barcellona Pozzo di Gotto (Me), via San Giovanni n. 114 presso lo studio dell'Avv. Fortunato Gitto che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente,
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Michele Bellomo per procura in atti ed elettivamente domiciliata in SI, via Armeria n.
1, resistente,
Conclusioni delle parti: all'udienza del 13 marzo 2025 le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 ottobre 2024 chiedeva il Parte_2 riconoscimento della pensione di reversibilità del padre deceduto
, lamentando che la domanda amministrativa del 24 Persona_1 agosto 2022 era stata disattesa.
Nella resistenza dell' all'udienza del 13 marzo 2025 la causa CP_1 veniva assunta in decisione. Il ricorso è infondato.
La pensione di reversibilità è una prestazione economica che viene erogata in favore dei familiari superstiti di un titolare di pensione di invalidità dal momento della morte di quest'ultimo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del R.D.L. n. 636/1939, “Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché per quest'ultimo sussistano, al momento della morte, le condizioni di assicurazione e di contribuzione di cui all'articolo 9, n. 2, lettere a) e b), spetta una pensione al coniuge e ai figli superstiti che, al momento della morte del pensionato o dell'assicurato, non abbiano superato l'età di 18 anni e ai figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi”.
La disposizione citata subordina, quindi, il diritto alla pensione ai superstiti al duplice presupposto che il richiedente maggiorenne, al tempo della morte dell'assicurato o del pensionato, fosse riconosciuto totalmente inabile al lavoro e a carico del genitore
Secondo il condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità, ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della “vivenza a carico”, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva in via continuativa e in misura quanto meno prevalente al mantenimento del figlio inabile (Cass. 13 aprile 2018, n. 9237, Cass.
14 febbraio 2013, n. 3678, Cass. n. 5008/1994, Cass. n.
15440/2004, Cass. n. 11689/2005).
Ciò premesso, nel caso di specie parte ricorrente non ha allegato né provato il requisito della vivenza a carico del de cuius al momento del decesso. Né può assumere rilevanza la circostanza che l' in sede CP_1 amministrativa abbia rigettato la domanda solo facendo riferimento al requisito sanitario. Infatti il requisito della “vivenza a carico” costituisce comunque un elemento costitutivo del diritto alla prestazione.
Al contempo deve ritenersi che la documentazione prodotta dalla ricorrente solo con le note depositate il 12 marzo 2025 non possa essere utilizzata ai fini della decisione, trattandosi di documentazione che doveva essere depositata unitamente all'atto introduttivo.
Inoltre ritiene il Tribunale che nella fattispecie non possono essere attivati i poteri d'ufficio previsti dall'art. 421 c.p.c.
Secondo quanto di recente chiarito dalla Corte d'Appello di SI
(cfr. sentenza n. 144/2025), l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, presuppone comunque la ricorrenza di una semiplena probatio rispetto ad una data situazione controversa e l'emergenza ex actis di una pista probatoria (da ultimo v. Cass. n. 28134 del 2018; n.
22628 del 2019; n. 26597 del 2020).
Si è, altresì, precisato che nel rito del lavoro, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c., l'uso dei poteri istruttori da parte del giudice non ha carattere discrezionale, ma costituisce un potere- dovere del cui esercizio o mancato esercizio il giudice è tenuto a dar conto (cfr. Cass. n. 14731 del 2006; n. 6023 del 2009; n. 25374 del
2017; n. 22628 del 2019).
Nel caso in esame non può farsi ricorso ai poteri officiosi ex artt. 421 cod. proc. civ. giacché gli stessi sarebbero esercitati non già in funzione integrativa ma totalmente suppletiva dell'onere probatorio incombente sulla parte attrice che sul requisito della vivenza a carico non ha in sede di ricorso introduttivo offerto alcun elemento documentale, sia pure parziale, né articolato alcun mezzo istruttorio
(cfr. in questi termini proprio Corte d'Appello di SI n.
144/2025).
Nel ricorso la ricorrente ha omesso qualsivoglia allegazione in ordine al fatto di ricevere un apporto economico rilevante dal padre ai fini del proprio mantenimento;
non ha, quindi, provveduto ad adempiere agli oneri di allegazione sulla stessa incombenti inerenti ad uno degli elementi costitutivi del diritto vantato, il che preclude in radice qualsivoglia indagine giudiziale sulla effettiva sussistenza di tale presupposto fattuale. La prova del fatto postula, infatti, indefettibilmente la sua allegazione nei termini di legge.
Per tali motivi il ricorso non può trovare accoglimento.
La ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto così provvede: rigetta il ricorso;
esonera la ricorrente dal pagamento delle spese del giudizio ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 14/03/2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino