Articolo 9 della Legge 2 marzo 1963, n. 397
Articolo 8Articolo 10
Versione
20 aprile 1963
Art. 9.
Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attivita' del Consorzio.
Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformita' degli atti o provvedimenti dal piano generale, puo' invitare il Consorzio a provvedere, assegnandoli un termine e, in difetto, qualora il Consorzio non provveda e cio' possa comportare gravi danni al Consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, puo' sciogliere, con motivato provvedimento, il Consiglio di amministrazione, nominando un commissario.
L'amministrazione normale dovra' essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento.
Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un Collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno con funzione di presidente, nominato dal Ministro per i lavori pubblici, uno, nominato dal Ministro per le finanze ed uno, nominato dal Ministro per la marina, mercantile.
Entrata in vigore il 20 aprile 1963