Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
PUBBLICA ITALI
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Prima Sezione Civile, composto dei magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Giudice Dott. Mario Farina
Dott. Francesca Lucchesi Giudice relatore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 8368 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2018,
promossa da:
Parte 1 C.F. 1nata in CAGLIARI il 3/07/1979, C.F. elettivamente domiciliata in Cagliari, presso lo studio dell'avv. VALENTINA CHERCHI, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
nato in [...] 1'11/12/1973, C.F. C.F. 2 elettivamente CP 1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. SPADA SIMONA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte 1 ha domandato la pronuncia della Con ricorso depositato in data 05/10/2018, CP 1 la previsione della disciplina più opportuna separazione personale dal coniuge in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale dei due minori considerata la provvisoria sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale disposta dal tribunale per i minorenni, e di un assegno in capo al padre per il mantenimento dei figli.
Il convenuto si è costituito in giudizio con memoria depositata il 3/12/2018, contestando l'esistenza di condizioni tali da giustificare il provvedimento assunto dal giudice minorile, se non esigenze cautelari basate sui fatti meramente affermati dalla ricorrente ma indimostrati, e chiedendo quindi l'assunzione di provvedimenti provvisori e urgenti ritenuti necessari nell'interesse della prole, con riserva di precisare le conclusioni con la memoria di costituzione..
Sentiti coniugi, con provvedimento in data 8/05/2019, il presidente f.f. ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, affidando i minori in via esclusiva alla madre, e assegnando a questa la casa coniugale per abitarvi con i figli, con diritto di visita del padre secondo le statuizioni del tribunale per i minorenni, ed altresì prevedendo in capo al padre il versamento di euro 100 per il mantenimento dei figli.
Mutato il rito, con sentenza non definitiva n. 64/2020, pubblicata in data 9/01/2020, è stata pronunciata la separazione dei coniugi.
Con ricorso in data 4/12/2020, la ricorrente ha domandato che, a parziale modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti, fosse aumentato l'assegno di mantenimento dei figli con previsione del versamento diretto da parte del datore di lavoro dell'obbligato.
Il resistente si è opposto all'accoglimento della domanda, chiedendo la regolamentazione del iritto di visita atteso che il tribunale per i minorenni aveva previsto il libero esercizio delle visite fra il padre ei figli. Con provvedimento in data 25/11/2021, il giudice istruttore, tenuto conto che l'esiguo importo stabilito in via provvisoria era stato determinato in ragione dei presumibili costi abitativi che il resistente avrebbe dovuto sostenere rilasciando la casa coniugale, viceversa non sostenuti essendo andato ad abitare presso la propria madre, ha rideterminato l'importo dovuto in euro 300,00 al mese,
rigettando la domanda di pagamento diretto non risultando l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro da parte dell'obbligato, ed altresì prevedendo che il padre potesse vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì dall'uscita da scuola fino alle 20.30, cena inclusa, nonché la giornata del sabato o della domenica a settimane alternate.
Rigettati i mezzi di prova richiesti dalle parti, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Preso atto dell'instaurazione del procedimento di divorzio, iscritto al n. 8458/2021 R.G., dalle parti comunicata soltanto con le note depositate ai sensi dell'art. 127ter cpc in data 27/11/2024, la materia del contendere deve ritenersi cessata e in tal senso deve pronunciarsi il Collegio, tenuto conto della esclusiva competenza del giudice del divorzio a conoscere delle residue domande relative all'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli.
Le spese del giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto che con sentenza parziale n. 64/2020, pubblicata in data 9/01/2020, è stata pronunciata la separazione dei coniugi, definitivamente pronunciando:
1. dichiara cessata la materia del contendere sulle ulteriori domande delle parti;
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale in data
18/03/2025.
Il Presidente Il Giudice est.
Dott. Francesca Lucchesi Dott. Giorgio Latti