Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/02/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
Dott. Michele Magliulo Presidente
Dott.ssa Monica Cacace Consigliere
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere istruttore riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4544/2023 R.G., vertente
TRA
, nato il [...] a [...] ed residente Parte_1
alla c.da Valleluogo n. 25, codice fiscale , rappresentato e CodiceFiscale_1
difeso, giusta procura stesa in calce all'atto di ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv.
Virginio Bianco (C.F. presso il cui studio in SU (AV) CodiceFiscale_2
alla via Campo San Leonardo n. 62, è elettivamente domiciliato;
Appellante
E
in persona del legale rappresentante p.t, C.F.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Giancarlo De Santis, C.F.: P.IVA_1
giusta procura generale alle liti per atto del notaio C.F._3 Per_1
di Roma, Repertorio nr. 55418, Raccolta 16104 registrata a Roma il 4 maggio 2022, ed elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale sito a Catanzaro, Piazza L. Rossi, n.
1;
Appellata
FATTO E DIRITTO
Il Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Controparte_1
al decreto ingiuntivo n. 4/2022, notificato in data 19.01.2022, con il quale le veniva intimato di consegnare al ricorrente copia integrale degli estratti Parte_1
conto dall'1.07.2016 al 27.06.2018 relativi al conto corrente Bancoposta n. 62616974, nonché di pagare le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in €. 286,00 per esborsi ed €. 1.300,00 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.
L'opponente esponeva che era ricorso al procedimento monitorio Parte_1
dopo aver richiesto, in data 2/8/2021 e sollecitato in data 06/12/2021, copia degli estratti relativi al rapporto di conto corrente Bancoposta n. 62616974 a far data dal
01.07.2016, sebbene avesse riscontrato la richiesta con nota del CP_1
13/12/2021 di comunicazione che il conto corrente postale n. 62616974 risultava estinto in data 27/06/2018. In particolare, l'opponente rilevava che nessuna ulteriore comunicazione e/o richiesta era pervenuta alla società che avrebbe CP_1
certamente evidenziato al correntista le modalità per il rilascio della copia degli estratti relativi al conto corrente postale, ormai estinto, presso l'ufficio postale, previa compilazione dell'apposita modulistica reperibile presso qualsiasi ufficio postale e corrispondendo l'importo previsto a titolo di spese. Deduceva, a motivi dell'opposizione, la nullità del decreto ingiuntivo opposto per violazione del principio di correttezza e buona fede a seguito del frazionamento del credito in quanto il
[...]
aveva in precedenza attivato altro ricorso monitorio relativo allo Parte_1
stesso rapporto bancario con richiesta di consegna della sola copia del contratto di conto corrente postale n. 62616794 e in relazione ad esso aveva già Controparte_1 manifestato la massima disponibilità al rilascio della documentazione bancaria, previo pagamento delle spese così come previsto dall'art. 119, co. IV, TUB. In particolare, il aveva notificato alla il decreto ingiuntivo n. 1171/2021 Pt_1 Controparte_1
emesso dal Tribunale di Benevento e opposto dalla società nel giudizio pendente presso il Tribunale di Benevento, proc. n. 5375/2021 RG. L'opponente rilevava che il
[...]
nella presente procedura, aveva sollecitato in data 6/12/2021 il riscontro alla Pt_1
propria prima istanza e che la società ingiunta aveva riscontrato la richiesta con nota del 13/12/2021, dopo la quale, l'opposto, senza formulare altra istanza, aveva agito direttamente in giudizio. Peraltro, l'azione era stata incardinata per violazione dell'art. 119 del TUB che, espressamente, prevede: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”, senza provvedere al pagamento delle spese, previa compilazione della relativa modulistica e versamento del corrispettivo previsto nel Foglio
Informativo dei Servizi Accessori. Deduceva, quindi, l'inammissibilità del ricorso alla procedura monitoria, osservando che l'art. 633, comma 4, c.p.c. prevede che
“l'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione”.
Osservava che, in merito al calcolo delle spese necessarie per il rilascio della documentazione bancaria, il Foglio informativo Servizi Vari risultava debitamente pubblicato sul sito di , oltre ad essere disponibile per la consultazione Controparte_1
in qualsiasi ufficio postale. Aggiungeva, quindi, che il cliente avrebbe dovuto recarsi presso l'ufficio postale per compilare l'apposita modulistica, fornire i documenti di riconoscimento e corrispondere le commissioni dovute e solo all'esito avrebbe potuto ottenere copia della documentazione richiesta. E, invece, come si evince dalla diffida allegata nel fascicolo monitorio, la richiesta del ricorrente era priva dell'assolvimento dell'onere posto a carico del cliente dall'art. 119, co. 4^, TUB e/o della sua disponibilità
a corrispondere quanto dovuto per spese. L'opponente società rilevava, in caso di adempimento di controparte a quanto richiesto dall'art. 119, co. IV, TUB, di essere
“disponibile a fornire copia degli estratti del conto corrente oggetto del contendere, previa revoca immediata dei decreti ingiuntivi opposti”.
Per tali motivi l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo in quanto emesso in carenza dei presupposti di legge con vittoria delle spese del giudizio di opposizione.
Si costituiva l'opposto , il quale chiedeva il rigetto Parte_1
dell'opposizione con vittoria delle spese, illustrando varie argomentazioni a sostegno della pretesa creditoria fatta valere in giudizio e, in particolare, sottolineando l'orientamento della giurisprudenza che riconosceva fondata la pretesa del cliente a nulla rilevando il mancato pagamento, da parte del consumatore, delle spese previste per l'erogazione del servizio di consegna che non siano mai state previamente richieste, né esattamente quantificate.
Rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e ogni richiesta di prova, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata in decisione.
La sentenza di primo grado
Con sentenza n. 1745/2023, depositata in cancelleria il 5 agosto 2023, il Tribunale di
Benevento, decidendo sull'opposizione avverso il decreto ingiuntivo 4/2022, così disponeva: “1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto 2) Condanna l'opposto al pagamento in favore dell'opponente delle spese di giudizio, che si liquidano in euro 286,00 per esborsi ed euro 3.808,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Il Giudizio di appello
Con atto di citazione in appello del 20 ottobre 2023 ha impugnato Parte_1
la sentenza n. 1745/2023 del Tribunale di Benevento, rassegnando le seguenti conclusioni: “in via principale: Rigettare integralmente l'opposizione formulata dalla società nei confronti del sig. perché Controparte_1 Parte_1
inammissibile, improcedibile ed infondata sia in fatto che in diritto, conseguentemente confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 4/2022 (R.G. 5208/2021), emesso in data
1 gennaio 2022 dal Tribunale di Benevento. In via subordinata: accertare e dichiarare il diritto del sig. di ottenere copia della documentazione richiesta, Parte_1
pertanto condannare la controparte a consegnare all'istante copia integrale degli estratti conto dall'1.7.2016 al 27.06.2018 –fatta eccezione all'estratto conto corrente settembre 2016- relativi al conto corrente Bancoposta n. 62616974. In ogni caso con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio da liquidarsi in favore dello Stato, essendo l'appellante ammesso al patrocinio a spese dello Stato”.
L'appellante sollevava i seguenti motivi di censura avverso la sentenza impugnata:
1. Con un primo motivo l'appellante lamentava l'errata valutazione della documentazione in atti (le comunicazioni di di riscontro alla CP_1
richiesta del . Rilevava l'appellante che il giudice di primo grado Pt_1
aveva motivato la gravata sentenza sulla base del fatto che avrebbe CP_1
chiesto al il pagamento delle spese e si sarebbe resa disponibile alla Pt_1
consegna degli estratti conto subito dopo l'avvenuto pagamento, mentre il
[...]
non avrebbe proceduto a detto pagamento. Sosteneva l'appellante che la Pt_1
ricostruzione del fatto da parte del primo Giudice non corrisponderebbe al vero poiché le due comunicazioni inviate da (la prima del 26 agosto CP_1
2021 del seguente preciso tenore: “Egregio Avvocato, con riferimento alla Sua comunicazione, La informiamo, che il rapporto in oggetto, risulta estinto dalla data del 27/06/2018. L'occasione è gradita per porgere distinti saluti”; la seconda del 13 dicembre 2021 del seguente preciso medesimo tenore: “Gentile cliente il conto è stato chiuso nel 2018. Assistenza al cliente”) mostrerebbero chiaramente che non aveva consegnato i documenti a CP_1 Parte_1
perché il conto era chiuso e non per il mancato pagamento delle spese.
[...]
Aggiungeva l'appellante che la controparte non avrebbe richiesto il previo pagamento delle spese per la consegna dei documenti e che avrebbe inammissibilmente condizionato, nel proporre l'opposizione, la consegna dei documenti alla revoca del decreto ingiuntivo opposto. Inoltre, osservava che sia l'art. 119 TUB, che l'art. 9 co. 5 del D.M.
6.10.2004 non imporrebbero un pagamento preventivo delle spese al fine di ottenere copia della documentazione richiesta. Secondo l'appellante, il pagamento delle spese potrebbe essere anche successivo alla consegna, che dovrebbe intendersi non condizionata o subordinata in alcun modo al pagamento dei costi relativi alla produzione della documentazione richiesta. Rilevava, altresì, che l'art. 119, comma IV, TUB non prevede alcun obbligo da parte del cliente che avanzi richiesta di copia della documentazione di effettuare una previa dichiarazione di disponibilità al pagamento delle relative spese. Evidenziava che il credito della banca al pagamento delle spese sorgerebbe solo a seguito della consegna della documentazione, peraltro imposta nel caso de quo da un ordine giudiziale ottenuto a seguito del mero rifiuto da parte dell'ente di consegna della documentazione medesima.
2 Con un secondo motivo l'appellante lamentava che il Giudice avrebbe frainteso la domanda proposta dall'istante perché la parte non avrebbe richiesto la documentazione solo ai sensi dell'art. 119 TUB comma 4, ma anche ai sensi dell'art. 119 TUB primo comma. Aggiungeva che la parte appellata non avrebbe fornito la prova non solo di aver consegnato la chiesta documentazione, ma neanche di aver chiesto il pagamento delle spese o di averle almeno quantificate nel loro ammontare, ciò finanche nel corso dell'intero giudizio di primo grado.
Inoltre, rimarcava che, nel corso del rapporto contrattuale, non avrebbe mai ricevuto gli estratti relativi al conto corrente (fatta eccezione per l'estratto settembre 2016), né i documenti di sintesi e che detta circostanza sarebbe non contestata dalla controparte. A detta dell'appellante, alla non CP_2
spetterebbero comunque le spese perché in costanza di rapporto non avrebbe provveduto a inviare alcuna documentazione. Si costituiva condividendo il ragionamento del primo giudice e Controparte_1
chiedendo il rigetto del gravame con vittoria delle spese del grado.
A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 19.12.2024, sostituita con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art 127 ter cpc, la causa era rimessa in decisone collegiale.
I motivi della decisione
L'appello è fondato e, pertanto, va accolto per le ragioni di seguito illustrate.
Le comunicazioni di di riscontro alla richiesta degli estratti conto CP_1
effettuata dal hanno riguardato esclusivamente il dato della intervenuta Pt_1
chiusura del conto. In altri termini, a fronte della richiesta scritta volta ad ottenere la consegna degli estratti conto, peraltro pacificamente non inviati da in CP_1
costanza di rapporto, l'odierna appellata opponeva, con le comunicazioni scritte del
26.08.2021 e del 13.11.2021, la mera chiusura del conto senza ulteriore specificazione e senza richiedere in alcun modo al il pagamento delle spese. Invero, la Pt_1
missiva del 26 agosto 2021 recita testualmente: “Egregio Avvocato, con riferimento alla Sua comunicazione, La informiamo, che il rapporto in oggetto, risulta estinto dalla data del 27/06/2018. L'occasione è gradita per porgere distinti saluti” e la seconda comunicazione del 13 dicembre 2021 reca sostanzialmente il medesimo contenuto:
“Gentile cliente il conto è stato chiuso nel 2018. Assistenza al cliente”.
Dal tenore delle missive predette emerge chiaramente che l'appellata non CP_1
ha inteso riconoscere il diritto del cliente all'ottenimento della documentazione perché il conto era già stato chiuso. L'appellata non risulta aver mai comunicato alla controparte la necessità di pagamento delle spese in relazione alla istanza di consegna degli estratti conti e neanche risulta aver quantificato dette spese nel corso dell'intero giudizio. Anzi, con la spiegata opposizione avverso decreto ingiuntivo del tutto inammissibilmente risulta aver mostrato la disponibilità alla consegna CP_1
della documentazione de qua solo subordinatamente alla revoca del decreto opposto, deducendo in atto di opposizione di essere “disponibile a fornire copia degli estratti del conto corrente oggetto del contendere, previa revoca immediata dei decreti ingiuntivi opposti”.
Ora, il diritto sostanziale del di ottenere i documenti richiesti non può essere Pt_1
negato sulla base della mera chiusura del conto poiché l'art 119 comma 4 Tub consente l'esercizio di detto diritto con riguardo alle operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.
Né il diritto in questione può essere dalle dilazionato nella tempistica CP_1
prevista dalla citata legge con riguardo al termine massimo per la consegna fissato in novanta giorni senza che abbia allegato una valida ragione giustificativa. CP_1
L'appellata si è, infatti, sottratta al dovere di consegnare la CP_1
documentazione richiesta ai sensi dell'art 119 IV co Tub adducendo soltanto che il conto era chiuso e senza fornire ulteriori indicazioni al Stante l'invio da parte Pt_1
di quest'ultimo di ben due richieste scritte e i relativi riscontri scritti di , si CP_1
appalesa la violazione da parte dell'odierna appellata del dovere di buona fede e correttezza e di collaborazione con la controparte che imponeva a di indicare le CP_1
modalità per il rilascio della documentazione e specificatamente i costi spettanti per la produzione documentale stessa. Da questo punto di vista, non può stimarsi bastevole neanche un generico riferimento al pagamento delle spese effettuato soltanto in giudizio senza alcuna quantificazione e, in ogni caso, con richiesta di previa revoca del decreto ingiuntivo.
Ciò posto, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza gravata, va condannata l'appellata alla consegna, in favore dell'appellante, di copia integrale degli estratti conto dall'1.7.2016 al 27.06.2018 –fatta eccezione all'estratto conto corrente settembre 2016- relativi al conto corrente Bancoposta n. 62616974.
Le spese del giudizio
L'accoglimento dell'appello comporta la regolamentazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio in considerazione della soccombenza dell'appellata. Dette spese si liquidano in dispositivo, ai sensi del DM 147/2022, applicando i valori minimi per causa di valore indeterminabile a complessità bassa (cfr Cass 13.11.2024 n. 29272 sul valore da attribuirsi alla domanda di consegna della documentazione bancaria) in relazione alle attività concretamente svolte. Stante l'ammissione dell'appellante vittorioso al patrocinio a spese dello Stato con riferimento sia al giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sia al presente giudizio di appello, le spese del doppio grado e le spese prenotate a debito e/o anticipate vanno poste a carico dell'odierna appellata, parte soccombente, con pagamento diretto in favore dello Stato. Stante
l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 4 del 03/01/2022 disposta dal primo
Giudice, le spese relative al procedimento ingiuntivo vanno poste a carico dell'odierna parte appellata e liquidate a favore della controparte, originaria parte ricorrente, con attribuzione di dette spese all'Avv Virginio Bianco per dichiarazione di fattone anticipo.
PQM
La Corte di Appello di Napoli, Sezione Settima, definitivamente pronunciando nel giudizio di secondo grado in epigrafe indicato, così provvede:
1) In accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, condanna
, in persona del legale rappresentante p.t., alla consegna, in Controparte_1
favore di , degli estratti conto dall'1.7.2016 al 27.06.2018 Parte_1
–fatta eccezione all'estratto conto corrente settembre 2016-relativi al conto corrente Bancoposta n. 62616974;
2) Condanna , in persona del legale rappresentante p.t., alla Controparte_1
refusione, in favore di , delle spese della fase monitoria, che Parte_1
si liquidano in euro 286,00 per esborsi e in euro 685,00 per competenze legali, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa come per legge se dovute, con attribuzione di dette spese all'Avv. Virginio Bianco per dichiarazione di fattone anticipo, nonché alla refusione, in favore di , parte ammessa Parte_1
a patrocinio a spese dello Stato, delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 3809,00 per competenze legali e, quanto al secondo grado, in euro 3473,00 per competenze legali, oltre su dette spese il rimborso spese generali (15%) e gli accessori come per legge se dovuti, disponendo che il pagamento delle predette spese del doppio grado e di quelle prenotate a debito e/o anticipate dallo Stato sia eseguito da Controparte_1
direttamente a favore dello Stato.
Alla cancelleria per gli adempimenti
Napoli, così deciso nella camera di consiglio del 06.2.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott. Michele Magliulo