CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 26/01/2026, n. 1125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1125 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1125/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3063/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 E' IS UT RO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
IC S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117811-2014 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18630/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26/11/2024 al sig. Nominativo_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato l'avviso di accertamento n. 117811/962/ 2014 del 06/09/2024, da parte di IC SPA concessionario del Comune di Napoli, riguardante IMU anno 2019, per un importo pari ad euro 569,00 comprensivo di sanzione interessi. Il contribuente eccepiva il difetto di legittimazione della Resistente_1
SRL per carenza di requisiti utili a svolgere l'attività di accertamento e riscossione e nel merito chiedeva la rettifica dell'accertamento in relazione alle pertinenze dell'abitazione principale.
L'avviso di accertamento è relativo agli immobili siti in Napoli rispettivamente:
1) N. ordine 1 – unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_1 , riportata al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 1, Categoria C06, classe 06, RC 143,63, valore immobiliare imponibile
IMU € 24.129,60, quota possesso 100%, mesi di possesso 12 – Tipologia ALTRO FABBRICATO (posseduto al 31/12/2019) Imposta totale calcolata € 255,77; 2) N. ordine 2 – unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_2, riportata al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 6, Categoria A02, classe 03, RC 464,81, valore immobiliare imponibile IMU € 78.088,00, quota possesso 100%, mesi di possesso 12 – Tipologia ABITAZIONE
PRINCIPALE (posseduto al 31/12/2019) Imposta totale calcolata ZERO;
3) N. ordine 3 – unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_2, riportato al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 11, Categoria A02, classe 02, RC 61,97, valore immobiliare imponibile IMU € 10.411,20, quota possesso 100%, mesi di possesso 7 – Tipologia ALTRO FABBRICATO
(non posseduto al 31/12/2019 per effetto dell'atto di permuta Notaio Nominativo_2 del 24/07/2019) Impostatotale calcolata € 64,38; 4) N. ordine 4 – unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_2, riportato al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 12, Categoria A02, classe 03, RC 61,97, valore immobiliare imponibile IMU € 10.411,20, quota possesso 100%, mesi di possesso 5 – Tipologia ALTRO FABBRICATO
(posseduto al 31/12/2019 per effetto dell'atto di permuta Notaio Nominativo_2 del 24/07/2019) Imposta totale calcolata € 45,98; così identificati nel prospetto analitico di calcolo dell'atto impugnato, con cui richiedeva il pagamento di
€ 569,00 comprensivo di sanzioni ed interessi .
Effettuate le opportune verifiche la parte ricorrente riscontrava:
a) il mancato pagamento dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2019 per gli immobili riportati ai numeri d'ordine 3 e4 e più precisamente quelli siti in Indirizzo_2, riportati al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 11 e SUB 12 rispettivamente per l'importo di Euro 64,38 ed Euro 45,48;
b) che per l'immobile riportato al numero d'ordine 1 va evidenziato che sul prospetto analitico di calcolo è indicato un indirizzo errato (Indirizzo_1 invece di Indirizzo_2) con gli estremi catastali corretti, inoltre va precisato che, fermo restando la necessità di correzione dell'indirizzo Indirizzo_2 in luogo dell'errato Indirizzo_1 da parte del creditore e dell'accertatore, per questo immobile, riportato al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 1, Categoria C06, nulla è dovuto in quanto esonerato dal pagamento per essere pertinenza dell'abitazione principale di
Indirizzo_2 (al catasto sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 6, Categoria A02) immobile riportato come Abitazione Principale al numero d'ordine 2 del prospetto analitico di calcolo dell'atto impugnato. Si costituiva in giudizio IC SPA, iscritta all'albo dei soggetti abilitati alla gestione dell'attività di accertamento liquidazione e riscossione delle entrate degli enti locali con cui è stata affidata dalla
Resistente_1 SRL l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli, il quale ente eccepiva l'inammissibilità del motivo e legittimazione della Società_1 Srl quale concessionaria per il Comune di Napoli, in qualità di società di progetto il cui socio unico è l'aggiudicataria del servizio IC SPA a causa del rinvio pregiudiziale interpretativo da parte del Corte di giustizia tributaria di primo grado in Napoli riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 14335 del 20/03/2025.
Nel merito IC SPA, rettificava l'atto impugnato e ne richiede pertanto un accoglimento parziale del ricorso in virtù dell'accertamento di rettifica emesso in autotutela che portava l'importo da euro 569,00 ad euro 176,00.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, il quale Ente per quanto di propria competenza, affermava la propria estraneità al presente giudizio, e che, l'unico soggetto legittimato è il Concessionario della Riscossione, ritualmente citato in giudizio ovvero la società Resistente_1 s.r.l.. La causa era trattenuta in decisione in data 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato .
Questo Giudice rileva, l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso con cui parte contribuente contesta l'incertezza in ordine all'ente che ha emanato l'atto e la carenza di legittimazione attiva della Resistente_1, in quanto l'atto impugnato è stato emesso dalla società IC spa, società iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali al n. 164 del Decretodel M.E.F. n. 101/2022 (già Decreto n. 289/2000), che opera ai sensi del contratto di servizi del 07.08.2024, ex dell'art. 184, c. 2 d.lgs. 50/2016, con cui è stata affidata dalla Resistente_1 srl l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli. Inoltre, nell'atto impugnato, vi è l'indicazione della società IC quale soggetto che ha provveduto ad emettere l'atto, con firma del procuratore speciale Dott. Moretti. Anche nella sezione dedicata alla modalità di presentazione del ricorso è ben riportata l'indicazione della società e dell'indirizzo PEC a cui notificare il ricorso (IC S.p.A. Email_5). I dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Resistente_1 (Resistente_1) quale società di progetto (il cui socio unico è IC spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc,sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della
Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025) la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (25G00024).
Tale norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Essa, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente, si è uniformata alla prassi ed ai precedenti orientamenti maggioritari giurisprudenziali amministrativi, riconoscendo espressamente la mancanza dell'obbligo di iscrizione all'albo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Nel merito, va rilevato che la pretesa creditizia di cui all'avviso qui impugnato va rimodulato stante l'esonero previsto dalla legge per le unità immobiliari pertinenziali dell'abitazione principale. Il debito, pertanto va ricalcolato nella misura dovuta esclusivamente per le unità immobiliari riportate ai numeri d'ordine 3 e 4 del prospetto analitico di calcolo .
Relativamente all'immobile di cui al punto I) n.1 va precisato che il suddetto rappresenta la pertinenza dell'abitazione principale, laddove per pertinenza – così come disciplinato dalla legge di stabilità del 2016, le abitazioni principali classificate dalla Categoria A02 ad A07 e le relative pertinenze delle Categorie C02,
C06 e C07, nella misura di una pertinenza per categoria catastale, sono esenti da IMU e TASI e anche da
TARI - si intende la cosa immobile destinata in modo durevole a servizio od ornamento di un'altra principale indipendentemente dall'ubicazione il tutto fermo restando che in fattispecie l'immobile si trova nello stesso comune e nello stesso stabile dell'abitazione principale (fermo restando la necessità della suddetta correzione dell'indirizzo), tanto è vero che entrambe le unità immobiliari sono riportate in catasto con lo stesso indirizzo (Indirizzo_2 ) e con gli stessi identificativi relativamente alla sezione, foglio e particella con la sola distinzione del SUB (Abitazione principale di categoria A02 con il SUB 6 e la
Pertinenza di categoria C06 con il SUB 1).
Si costata che la società MUNICIPIA S.P.A., analizzati i documenti esibiti dal contribuente, ha rettificato in autotutela l'accertamento esecutivo impugnato dal contribuente, il cui atto è stato depositato in atti. Pertanto, questo Giudice riconosce la sola rideterminazione del tributo dovuto, secondo quanto disposto dall'atto di rettifica con un totale dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi e spese di notifica per complessivi euro
176,00
. Le spese di lite vengono poste a carico dell'ente impositore di riscossione per motivi di equità a seguito dell'errore e della temerarietà del comportamento dell'ente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese di lite a carico della
IC SP , liquidate in euro 300,00 oltre oneri di legge a favore della parte ricorrente.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 27/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NICOLETTI ALBERTO, Giudice monocratico in data 27/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3063/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 E' IS UT RO - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
IC S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 117811-2014 IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18630/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti.
Resistente/Appellato: si riporta agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26/11/2024 al sig. Nominativo_1 con codice fiscale n. CF_Ricorrente_1, veniva notificato l'avviso di accertamento n. 117811/962/ 2014 del 06/09/2024, da parte di IC SPA concessionario del Comune di Napoli, riguardante IMU anno 2019, per un importo pari ad euro 569,00 comprensivo di sanzione interessi. Il contribuente eccepiva il difetto di legittimazione della Resistente_1
SRL per carenza di requisiti utili a svolgere l'attività di accertamento e riscossione e nel merito chiedeva la rettifica dell'accertamento in relazione alle pertinenze dell'abitazione principale.
L'avviso di accertamento è relativo agli immobili siti in Napoli rispettivamente:
1) N. ordine 1 – unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_1 , riportata al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 1, Categoria C06, classe 06, RC 143,63, valore immobiliare imponibile
IMU € 24.129,60, quota possesso 100%, mesi di possesso 12 – Tipologia ALTRO FABBRICATO (posseduto al 31/12/2019) Imposta totale calcolata € 255,77; 2) N. ordine 2 – unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_2, riportata al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 6, Categoria A02, classe 03, RC 464,81, valore immobiliare imponibile IMU € 78.088,00, quota possesso 100%, mesi di possesso 12 – Tipologia ABITAZIONE
PRINCIPALE (posseduto al 31/12/2019) Imposta totale calcolata ZERO;
3) N. ordine 3 – unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_2, riportato al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 11, Categoria A02, classe 02, RC 61,97, valore immobiliare imponibile IMU € 10.411,20, quota possesso 100%, mesi di possesso 7 – Tipologia ALTRO FABBRICATO
(non posseduto al 31/12/2019 per effetto dell'atto di permuta Notaio Nominativo_2 del 24/07/2019) Impostatotale calcolata € 64,38; 4) N. ordine 4 – unità immobiliare sita in Napoli alla Indirizzo_2, riportato al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 12, Categoria A02, classe 03, RC 61,97, valore immobiliare imponibile IMU € 10.411,20, quota possesso 100%, mesi di possesso 5 – Tipologia ALTRO FABBRICATO
(posseduto al 31/12/2019 per effetto dell'atto di permuta Notaio Nominativo_2 del 24/07/2019) Imposta totale calcolata € 45,98; così identificati nel prospetto analitico di calcolo dell'atto impugnato, con cui richiedeva il pagamento di
€ 569,00 comprensivo di sanzioni ed interessi .
Effettuate le opportune verifiche la parte ricorrente riscontrava:
a) il mancato pagamento dell'imposta IMU dovuta per l'anno 2019 per gli immobili riportati ai numeri d'ordine 3 e4 e più precisamente quelli siti in Indirizzo_2, riportati al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 11 e SUB 12 rispettivamente per l'importo di Euro 64,38 ed Euro 45,48;
b) che per l'immobile riportato al numero d'ordine 1 va evidenziato che sul prospetto analitico di calcolo è indicato un indirizzo errato (Indirizzo_1 invece di Indirizzo_2) con gli estremi catastali corretti, inoltre va precisato che, fermo restando la necessità di correzione dell'indirizzo Indirizzo_2 in luogo dell'errato Indirizzo_1 da parte del creditore e dell'accertatore, per questo immobile, riportato al catasto alla sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 1, Categoria C06, nulla è dovuto in quanto esonerato dal pagamento per essere pertinenza dell'abitazione principale di
Indirizzo_2 (al catasto sezione SEC, Foglio 10, Numero 155, SUB 6, Categoria A02) immobile riportato come Abitazione Principale al numero d'ordine 2 del prospetto analitico di calcolo dell'atto impugnato. Si costituiva in giudizio IC SPA, iscritta all'albo dei soggetti abilitati alla gestione dell'attività di accertamento liquidazione e riscossione delle entrate degli enti locali con cui è stata affidata dalla
Resistente_1 SRL l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli, il quale ente eccepiva l'inammissibilità del motivo e legittimazione della Società_1 Srl quale concessionaria per il Comune di Napoli, in qualità di società di progetto il cui socio unico è l'aggiudicataria del servizio IC SPA a causa del rinvio pregiudiziale interpretativo da parte del Corte di giustizia tributaria di primo grado in Napoli riconosciuta dalla stessa Corte di Cassazione con sentenza n. 14335 del 20/03/2025.
Nel merito IC SPA, rettificava l'atto impugnato e ne richiede pertanto un accoglimento parziale del ricorso in virtù dell'accertamento di rettifica emesso in autotutela che portava l'importo da euro 569,00 ad euro 176,00.
Si costituiva in giudizio il Comune di Napoli, il quale Ente per quanto di propria competenza, affermava la propria estraneità al presente giudizio, e che, l'unico soggetto legittimato è il Concessionario della Riscossione, ritualmente citato in giudizio ovvero la società Resistente_1 s.r.l.. La causa era trattenuta in decisione in data 27/10/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato .
Questo Giudice rileva, l'inammissibilità ed infondatezza dei motivi di ricorso con cui parte contribuente contesta l'incertezza in ordine all'ente che ha emanato l'atto e la carenza di legittimazione attiva della Resistente_1, in quanto l'atto impugnato è stato emesso dalla società IC spa, società iscritta all'Albo dei soggetti abilitati alla gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate degli Enti locali al n. 164 del Decretodel M.E.F. n. 101/2022 (già Decreto n. 289/2000), che opera ai sensi del contratto di servizi del 07.08.2024, ex dell'art. 184, c. 2 d.lgs. 50/2016, con cui è stata affidata dalla Resistente_1 srl l'attività di accertamento e riscossione dei tributi locali e di entrate extratributarie per conto del Comune di Napoli. Inoltre, nell'atto impugnato, vi è l'indicazione della società IC quale soggetto che ha provveduto ad emettere l'atto, con firma del procuratore speciale Dott. Moretti. Anche nella sezione dedicata alla modalità di presentazione del ricorso è ben riportata l'indicazione della società e dell'indirizzo PEC a cui notificare il ricorso (IC S.p.A. Email_5). I dubbi sollevati sulla mancanza di legittimazione da parte della Resistente_1 (Resistente_1) quale società di progetto (il cui socio unico è IC spa, assegnataria del servizio e regolarmente iscritta all'albo allo svolgimento del servizio per conto del Comune) per non essere a sua volta iscritta all'albo dei concessionari ex art 53 D lgs 446/1997 e che hanno determinato il rinvio pregiudiziale alla Corte suprema di Cassazione ex art 363 bis cpc,sono stati definitivamente chiariti dallo stesso legislatore a seguito dell'emanazione della
Legge interpretativa del 21 febbraio 2025, n. 15, entrata in vigore il 25/02/2025 (GU Serie Generale n.45 del 24-02-2025) la quale, in sede di conversione in legge, del Decreto legge 27 dicembre 2024, n. 202, ha introdotto il comma 14 septies art. 3 recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi (25G00024).
Tale norma ha definito, chiarendo e ristabilendo certezza con effetto ex tunc, la portata degli articoli 52, comma 5, lettera b), numero 1), e 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 che prevedono, tra i criteri cui dovranno uniformarsi i regolamenti, quello dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 53, comma 1 nel caso in cui il servizio di accertamento e riscossione è affidato a terzi senza far riferimento alle società di progetto previste dall'art 184 D. lgs 50/2016. Essa, intervenendo in una situazione di incertezza interpretativa e di contrasto di orientamenti da parte della stessa CGT di I grado rimettente, si è uniformata alla prassi ed ai precedenti orientamenti maggioritari giurisprudenziali amministrativi, riconoscendo espressamente la mancanza dell'obbligo di iscrizione all'albo in relazione alle società di progetto previste dall'art 184 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che svolgono attività di accertamento e di riscossione o di supporto ad esse propedeutiche, laddove la società aggiudicataria del bando di gara per l'affidamento del servizio di accertamento e di riscossione delle entrate degli enti locali, socia della stessa società di scopo, risulti già iscritta nel predetto albo. Nel merito, va rilevato che la pretesa creditizia di cui all'avviso qui impugnato va rimodulato stante l'esonero previsto dalla legge per le unità immobiliari pertinenziali dell'abitazione principale. Il debito, pertanto va ricalcolato nella misura dovuta esclusivamente per le unità immobiliari riportate ai numeri d'ordine 3 e 4 del prospetto analitico di calcolo .
Relativamente all'immobile di cui al punto I) n.1 va precisato che il suddetto rappresenta la pertinenza dell'abitazione principale, laddove per pertinenza – così come disciplinato dalla legge di stabilità del 2016, le abitazioni principali classificate dalla Categoria A02 ad A07 e le relative pertinenze delle Categorie C02,
C06 e C07, nella misura di una pertinenza per categoria catastale, sono esenti da IMU e TASI e anche da
TARI - si intende la cosa immobile destinata in modo durevole a servizio od ornamento di un'altra principale indipendentemente dall'ubicazione il tutto fermo restando che in fattispecie l'immobile si trova nello stesso comune e nello stesso stabile dell'abitazione principale (fermo restando la necessità della suddetta correzione dell'indirizzo), tanto è vero che entrambe le unità immobiliari sono riportate in catasto con lo stesso indirizzo (Indirizzo_2 ) e con gli stessi identificativi relativamente alla sezione, foglio e particella con la sola distinzione del SUB (Abitazione principale di categoria A02 con il SUB 6 e la
Pertinenza di categoria C06 con il SUB 1).
Si costata che la società MUNICIPIA S.P.A., analizzati i documenti esibiti dal contribuente, ha rettificato in autotutela l'accertamento esecutivo impugnato dal contribuente, il cui atto è stato depositato in atti. Pertanto, questo Giudice riconosce la sola rideterminazione del tributo dovuto, secondo quanto disposto dall'atto di rettifica con un totale dovuto comprensivo di sanzioni ed interessi e spese di notifica per complessivi euro
176,00
. Le spese di lite vengono poste a carico dell'ente impositore di riscossione per motivi di equità a seguito dell'errore e della temerarietà del comportamento dell'ente.
P.Q.M.
Il Giudice monocratico accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese di lite a carico della
IC SP , liquidate in euro 300,00 oltre oneri di legge a favore della parte ricorrente.