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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1871 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Simona
D'Ambrosio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 3321 del R.G.A.C. dell'anno 2017, ritenuta in decisione con ordinanza del 21.10.2024, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
c.f. ), sito in Cava de' Tirreni alla via G. Cinque Parte_1 P.IVA_1
n. 29, in persona dell'amministratore p.t., elettivamente domiciliato in Cava de' Tirreni, alla via Matteo Della Corte n. 13, presso lo studio dell'avv. Fabio Armenante, che lo rappresenta e difende in virtù di mandato in atti;
- Opponente -
E
in persona dell'Amministratore Unico geom. Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Mazzotta, presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti;
- Opposta -
NONCHÉ
(c.f. ), rappresentato e difeso Controparte_3 C.F._1
dell'avvocato Massimo Pagliara, presso il cui studio elettivamente domicilia come da procura in atti;
- Terzo chiamato -
NONCHÉ
1 (c.f. – p.iva ), in persona del Controparte_4 P.IVA_2 P.IVA_3
Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'Italia, rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'avv. Anna Mugnano e con la stessa elettivamente domiciliati in
Salerno, alla via Arce n. 61, presso lo studio dell'avv. Diamante D'Auria Del Medico;
- Terzo chiamato -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 621/2017, emesso dal Tribunale di Salerno
in data 14.2.2017 (proc. R.G. n. 1061/2017).
CONCLUSIONI
come da rispettivi atti introduttivi, note telematiche depositate in sostituzione dell'udienza del 15.10.2024, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi integralmente richiamati per relationem.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su istanza della con decreto ingiuntivo n. 621/2017 veniva ingiunto al CP_1
il pagamento, a favore dell'istante della somma di € 60.138,61, oltre Parte_1
interessi e spese, a titolo di compenso residuo per i lavori eseguiti in forza del contratto di appalto inter partes sottoscritto il 2 agosto 2011.
Avverso tale D.I., il proponeva opposizione, premettendo: che, nelle Parte_1
more delle lavorazioni, l'Assemblea condominiale, con delibera dell'8.5.2012, aveva modificato i criteri di riparto e di imputazione del costo dei lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato che in virtù di tale modifica, l'amministratore p.t CP_5
aveva redatto un nuovo riparto dei lavori così come il D.L., arch. aveva redatto CP_3
un nuovo computo metrico preventivo;
che alcuni condomini, con atto di citazione, avevano impugnato innanzi al Tribunale di Salerno, all'epoca sezione distaccata di Cava de' Tirreni,
la predetta delibera, con causa iscritta al n. R.G. 40000497/13, assumendo, previa sospensione dell'efficacia dei deliberati, la nullità delle delibere adottate dalle assemblee dell'8.5.2012, dell'1.7.2013 e di ogni altra delibera avente ad oggetto la modifica dei criteri di riparto legali;
che il Tribunale di Salerno, con ordinanza resa fuori udienza del 20.1.2014,
depositata il 21.1.2014, aveva sospeso l'efficacia delle delibere impugnate;
che tale provvedimento di sospensione dell'efficacia dei deliberati veniva confermato con
2 successiva ordinanza resa fuori udienza del 19.5.2014, depositata il 20.5.2014, con il rigetto della istanza di sua revoca;
che, con sentenza n. 3278/16 del 5.7.2016, il Tribunale di Salerno,
modificando il proprio orientamento, aveva poi rigettato l'impugnativa; che, nel frattempo,
i lavori erano proseguiti, ma erano state portate all'attenzione dei condomini contabilità
sempre diverse, tanto che non era dato capire quali lavorazioni fossero state effettivamente effettuate e con quali quantità; che, in particolare, il D.L., in data 15.7.2013, aveva
“certificato” che le lavorazioni e le spese effettuate fino a tale data ammontavano ad €
195.158,41, oltre iva, ma nell'assemblea del 29.7.2013 veniva indicata la diversa somma di €
188.243,80, oltre iva, per i lavori eseguiti a tutto il 30 aprile 2013; somma a sua volta differente da quella riportata nel computo metrico datato 12 giugno 2013, allegato al fascicolo di parte opposta, che riportava la somma di €. 158.153,80, oltre iva, per le lavorazioni eseguite fino al mese di aprile 2013; che i condomini avevano, pertanto,
sollecitato chiarimenti alla D.L. e alla ditta in merito alla contabilità e alla immotivata interruzione dei lavori, tanto che l'amministratore p.t. aveva compulsato l'arch. CP_3
con propria nota del 30.1.2014; che alla data del 10.3.2014 i lavori erano rimasti ancora sospesi, oltre che non correttamente contabilizzati, come comunicato dall'amministratore nell'assemblea tenutasi quel giorno;
che, in seguito alla richiesta di cui sopra, il D.L. aveva trasmesso tre computi metrici datati 21.5.2014 aventi, il primo un importo di €. 117.395,08,
oltre iva (di competenza di tutti i condomini del compendio immobiliare), il secondo di €
76.702,88, oltre iva (di competenza della scala A e appartamenti con accesso dall'esterno) e il terzo di € 5.964,92, oltre iva (di lavori privati), ma nessuno dei tre computi era uguale a quello datato 11.3.2014, sempre a firma del D.L. (in produzione di parte opposta).
Aggiungeva, ancora, il opponente che erano state contestate alla ditta Parte_1
appaltatrice la cattiva esecuzione di alcune lavorazioni, la duplicazione di voci nei computi metrici e la indicazione di voci ancora non eseguite, per cui si richiedeva lo smontaggio del ponteggio che veniva eseguito nell'ottobre del 2016; che le opere previste contrattualmente non erano state quindi eseguite, ed i lavori risultavano formalmente e sostanzialmente interrotti (la SCIA al Comune di Cava de' Tirreni era sospesa), nonostante gli importi pagati dal corrispondessero all'incirca a quanto previsto nelle condizioni di appalto Parte_1
3 approvate dalla assemblea, senza la esecuzione delle necessarie ed essenziali opere in facciata e alla fogna (ben due categorie di lavori su tre), con evidente travisamento della estetica del Parte_1
Fatte tutte queste premesse, il fondava l'opposizione a Parte_1
decreto ingiuntivo eccependo l'insussistenza delle condizioni per accedere alla procedura monitoria, per non avere il credito le caratteristiche della certezza, liquidità ed esigibilità,
fondandosi la prova scritta allegata da controparte al ricorso monitorio esclusivamente su fatture;
che il procedimento monitorio era stato richiesto nonostante la formale contestazione del credito azionato, in quanto il aveva formalmente contestato Parte_1
il predetto credito innanzi alle competenti autorità giudiziarie;
l'invalidità del D.I. per indeterminatezza della somma vantata, in considerazione del fatto che il calcolo della somma pecuniaria pretesa dall'ingiunta si fondava su computi metrici inesatti, diversi,
contraddittori e non corrispondenti alle reali lavorazioni effettuate;
la inesigibilità del credito emesso prima delle data indicata all'art. 11 del contratto di appalto, ossia 30 giorni dalla ultimazione dei lavori certificata dal Direttore dei lavori, non essendo stata tale certificazione rilasciata in quanto i lavori erano stati abbandonati;
l'infondatezza della pretesa creditoria attorea perché la aveva duplicato diversi costi;
la Controparte_1
illegittimità del D.I. nella parte in cui erano stati richiesti gli interessi ai sensi del Dlgs. n.
231/02, non applicabile nel caso in cui una delle parti contraenti fosse un consumatore o,
come nel caso di specie, un Condominio.
Indi il Condominio opponente formulava istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del D.L., arch. e formulava nei confronti della opposta la domanda Controparte_3
riconvenzionale poiché i lavori si erano protratti ben oltre i diciotto mesi previsti inderogabilmente all'art. 6) del contratto di appalto del 2 agosto 2011, senza alcuna sospensione formale degli stessi.
Pertanto, nel rispetto del dettato dell'art. 9 del citato contratto di appalto doveva essere applicata la penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo a decorrere dal 20 marzo
2013, nonché i costi ulteriori per la derivante dalla occupazione del suolo pubblico CP_6
del ponteggio installato presso la facciata prospiciente via G. Cinque in Cava de' Tirreni.
4 Sulla base di tali motivi, il formulava le seguenti Parte_1
conclusioni: “-1) autorizzare la chiamata in causa del D.L. Arch. con studio in Controparte_3
Cava de' Tirreni al viale degli Aceri n. 58, per i motivi esposti, con differimento della prima udienza;
2) in via preliminare accogliere la presente opposizione e pertanto, accertare e dichiarare che nulla è
dovuto dal alla per le ragioni esposte in narrativa e per Parte_1 Controparte_1
l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n.621/2017 emesso dal Tribunale di Salerno in
data 15/02/2017; 3) accertare e dichiarare la in persona del legale rapp.te p.t. unica Controparte_1
ed esclusiva responsabile per il ritardo nella esecuzione dei lavori e per l'effetto, in accoglimento della
spiegata domanda riconvenzionale, condannarla al pagamento della somma di € 116.946,00 a titolo
di penale, così come contrattualmente pattuita e di rivalsa per la Tosap pagata al di Cava de' CP_7
Tirreni o nella maggiore minore somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruzione probatoria. 4)
accertare e dichiarare l'inadempimento del D.L, arch. nella esecuzione del Controparte_3
mandato professionale, conferitogli dal e per l'effetto condannare il Parte_1
professionista al risarcimento di tutti i danni e pregiudizio che il Condominio dovesse patire in
conseguenza del comportamento colposo tenuto dall'architetto. In ogni caso condannare quest'ultimo
a manlevare e tenere indenne il da qualsiasi condanna derivante dal contratto di appalto Parte_1
del 2/8/2011”.
Con comparsa depositata in data 11.7.2017, si costituiva in giudizio la CP_1
eccependo la infondatezza di quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto
[...]
dell'opposizione, con istanza in prima udienza di concessione della provvisoria esecuzione del D.I. opposto.
Concessa l'autorizzazione alla chiamata in causa ex art. 269 c.p.c., con comparsa depositata in data 20.10.2017, si costituiva il direttore dei lavori arch. che CP_3
impugnava estensivamente la domanda del e, a dimostrazione Parte_1
dell'esatto adempimento contrattuale del proprio obbligo professionale, versava agli atti di causa ampia documentazione contabile;
chiedeva a sua volta l'autorizzazione alla chiamata in causa per garanzia e manleva della compagnia assicurativa CP_8
Con comparsa depositata telematicamente in data 26.2.2018, si costituiva tale compagnia eccependo, in via preliminare, l'inoperatività della polizza evocata n.
5 A114C86370, contenente la clausola claims made, a causa della pregressa conoscenza da parte dell'assicurato di circostanze idonee a poter originare la richiesta di risarcimento;
CP_3
circostanze taciute nel questionario sottoscritto al momento della polizza;
deducendo, nel merito, la infondatezza della domanda attorea, chiedendone il rigetto e, in via subordinata,
in caso di ritenuta operatività della garanzia assicurativa, di contenere il risarcimento dovuto entro i limiti, le franchigie e i massimali convenuti in polizza.
Instaurato il contraddittorio processuale, nella prima udienza del 20.3.2018 il
Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, sulla richiesta di parte opposta della concessione della provvisoria esecuzione del D.I., rilevando che, sulla base anche delle deduzioni rese dal direttore dei lavori, l'opposizione non appariva fondata su prova scritta né risultava di pronta soluzione, concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo limitatamente alla sola sorte capitale e alle spese giudiziali, non anche con riferimento agli interessi, essendosi erroneamente applicato ad un consumatore la disciplina normativa dettata dal D. Lgs. 231/02.
Autorizzate e depositate le memorie istruttorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante prova testimoniale, interrogatorio formale del direttore dei lavori,
arch. e dell'ex amministratore di Controparte_3 Parte_1 Parte_2
, nonché mediante Consulenza tecnica d'Ufficio.
[...]
Esaurita l'istruttoria, la causa veniva trattenuta per la decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 21.10.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
Così ricostruiti i fatti processuali salienti, al CTU nominato venivano conferiti i seguenti quesiti: “
1. Previo esame della documentazione in atti e degli esiti delle espletate prove
orali, e previa descrizione dei luoghi di causa, di cui fornirà una rappresentazione grafica e fotografica,
accerti e descriva i lavori eseguiti dell'impresa presso il condominio opponente;
2. Controparte_1
Quantifichi l'importo di tali lavori ed il saldo ancora eventualmente dovuto all'impresa appaltatrice;
3. Qualora il ritardo o il mancato completamento dei lavori sia imputabile all'impresa appaltatrice,
quantifichi la penale eventualmente da quest'ultima dovuta sulla base delle previsioni contrattuali;
4. Accerti quanto altro utile ai fini di causa”.
6 Espletate le operazioni peritali, il CTU, dopo aver descritto il fabbricato oggetto del contratto di appalto inter partes, dopo aver esaminato la copiosa documentazione allegata agli atti, con particolare riguardo alla contabilizzazione dei lavori, ha ricostruito la genesi e l'evoluzione del rapporto contrattuale controverso nei termini che seguono:
- l'importo dei lavori da eseguire, soggetto ad IVA e al netto della stessa, fu stimato in € 214.459,75 oltre IVA (euro 21.445,79) all'atto della stipula del contratto di appalto tra la ditta ed il in data 2.8.2011; nell'art. 2 si prevedeva Controparte_1 Parte_1
che tale importo avrebbe dovuto essere definito e determinato ad ultimazione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori, arch. Controparte_3
- agli atti è presente un primo computo metrico estimativo datato 10.10.2012, redatto dall'impresa, che riporta un importo complessivo pari ad € 214.459.19, con uno scarto in riduzione di € 0,56 rispetto all'importo stimato nel contratto d'appalto e che contiene una nota in cui si asserisce che “questa assegnazione delle lavorazioni alle scale è provvisoria ed è stata
redatta secondo le direttive dell'assemblea condominiale del 8/5/2012, la ripartizione definitiva sarà
compilata alla redazione della contabilità finale consuntiva, una volta completati i lavori si avrà la
situazione chiara su chi e cosa deve pagare, per cui leggere la presente solo ed esclusivamente come
orientamento alle lavorazioni previste”;
- ad esso seguiva un computo metrico estimativo, a firma del Direttore dei Lavori,
arch. del 12.6.2013, nel quale l'importo complessivo dei lavori Controparte_3
ammontava ad € 158.153,80; tale computo presentava diverse lavorazioni computate con
Nuovi Prezzi, cioè prezzi che si rende indispensabile formulare allorquando è necessario eseguire lavorazioni non presenti nel contratto o adoperare materiali di diversa specie o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti nel progetto, non riscontrabili per queste motivazioni nel Prezziario regionale di riferimento. In data 15.7.2013 veniva emesso, per il pagamento della rata n°12, il Certificato di pagamento n°12 pari ad euro 8.877,43 all'interno del quale veniva riportato, per mero errore materiale, un ammontare netto della spesa effettuata sino a quel momento pari ad € 195.158,41, e non € 188.243,80 così come effettivamente liquidato, come da somma corretta degli importi di seguito riportati:
84.614,16 € (Somma dei pagamenti dal 19.12.2011 al 15.5.2012) +
7 94.752,24 € (Somma dei pagamenti dal 18.6.2012 al 28.11.2012) +
8.877,43 € (Rata n°12 – fattura n. 36/2013 del 5.7.2013) = 188.243,80 €.
- In data 29.7.2013 veniva convocata l'assemblea condominiale nella quale, il geometra legale rappresentante della confermava che Controparte_2 Controparte_1
la contabilità stabilita per i lavori eseguiti fino al 30 aprile 2013 era pari ad € 188.243,80 oltre
Iva. I condomini , , e in detta Controparte_9 Parte_3 Parte_4 Parte_5
data specificavano espressamente che, a seguito dell'incarico conferito loro dall'assemblea
Condominiale per il controllo informale della contabilità dei lavori a quella data eseguiti,
coadiuvati dal D.L. e dal geometra si era giunti agli importi sopra menzionati, con CP_2
la conseguenza che erano da ritenersi nulli la contabilità presentata all'assemblea dell'1.7.2013 e relativi conteggi. L'assemblea, di fatto, deliberava all'unanimità ratificando l'importo della contabilità ad euro 188.243,80 oltre Iva.
- Durante la medesima assemblea veniva inoltre discusso che i lavori a farsi sarebbero stati definitivi a seguito di sopralluogo da effettuare nel mese di settembre dello stesso anno (2013), per poi essere successivamente contabilizzati e ratificati in un'altra assemblea.
- Dopo la richiesta di consegna della documentazione contabile da parte del recapitata a mezzo raccomandata al Direttore dei Lavori, arch. Parte_1
in data 30.1.2014, si giungeva all'assemblea condominiale del 10.3.2014 Controparte_3
nella quale si discuteva, al primo punto all'ordine del giorno, circa la possibilità di proseguo dei lavori in ragione di loro immotivata sospensione.
- Data l'esposizione creditizia avanzata dalla a causa del mancato Controparte_1
pagamento di alcuni condomini, la ditta si mostrava disponibile alla prosecuzione dei lavori, previa assunzione degli obblighi di pagamento da parte dei condomini allora solventi. Dal momento che l'assemblea non intendeva però assumere oneri in tal senso,
veniva allora chiesta la quantificazione e qualificazione dei lavori necessari sulla facciata monumentale, in modo da scongiurare problematiche quali infiltrazioni già lamentate in passato. La ditta dunque presentava due opzioni: la prima, per un importo pari a € 3.500,00
oltre iva 10%, consistente nell'ultimazione delle parti di cornicione in probabile pericolo di
8 crollo, il fissaggio con modifiche delle pluviali e fecali provvisorie, nonché la spicconatura di alcuni tratti di intonaco ammalorati dalla facciata monumentale;
la seconda proposta, per un importo pari ad € 13.500,00 oltre iva 10%, attinente alle opere di ricostruzione dei tratti mancanti e di risanamento delle zone meno danneggiate del cornicione prospiciente la facciata principale, spicconatura di intonaci ammalorati ed in pericolo di crollo, il fissaggio delle pluviali e fecali provvisorie insistenti sulla stessa. A fronte di queste due opzioni,
l'assemblea prendeva atto che i condomini , giusta Controparte_10 Parte_6
delega alla sig.ra , e , lamentavano danni di infiltrazioni Persona_1 Parte_7
e ne chiedevano la risoluzione, proponendo al D.L. arch. e al geom. Controparte_3
di effettuare un ulteriore sopralluogo per valutare una terza ipotesi. Il Controparte_2
D.L. si rendeva quindi disponibile ad effettuare il sopralluogo richiesto già il giorno seguente, 11.3.2014.
- Veniva fissata poi la successiva riunione per il giorno 1.4.2014, per discutere quanto elaborato dal D.L. nel sopralluogo dell'11.3.2014. Il secondo punto all'ordine del giorno riguardava le modalità di pagamento dei lavori eseguiti e la contabilità a consuntivo per i lavori della parte interna del fabbricato lato Ovest-Sud, cui venivano aggiunti gli importi relativi alle spese CP_6
- Preso atto che il provvedimento, attraverso cui i condomini _8
, , e , avevano chiesto la Controparte_11 Parte_9 CP_12 CP_13
determinazione di un diverso riparto, attraverso un ricalcolo delle quote millesimali, era stato sospeso e rinviato per il merito all'udienza del 19.5.2014, risultava impossibile utilizzare il riparto assunto inizialmente per completare i pagamenti.
- Si riteneva, pertanto, di adempiere in modo spontaneo al pagamento delle opere eseguite sulla facciata interna lato Ovest-Sud, rateizzando l'importo in n. 3 rate, di cui l'ultima a saldo. I condomini , Parte_5 Controparte_10 Controparte_9 Pt_10
per delega, decidevano di adempiere in tal senso. Parte_4
- Veniva prodotto, con data 11.3.2014, un nuovo computo metrico a firma del D.L.
relativo ad interventi eseguiti sulle facciate interne. Tale computo, nel quale venivano inserite inoltre anche lavorazioni private quali lo spostamento della canna fumaria del
9 condomino e la fornitura e posa di canna fumaria per il condomino , Pt_10 CP_10
ammontava ad un totale di € 41.800,71. Come da contabilità presentata dall'impresa (fattura n. 65/2014 emessa in data 8.10.2014), tale importo veniva arrotondato ad € 40.000,00 oltre
IVA.
- Dei lavori sulla facciata monumentale, la cui stima era stata richiesta durante l'assemblea del giorno 10.3.2014, non si riscontrava alcuna contabilità né alcun ulteriore documento tra quelli riversati in atti.
- La ditta ricordando che i lavori ripresi il 17.6.2013, dopo lunga Controparte_1
sospensione dal 27.11.2012, dovuta sia alle avverse condizioni metereologiche sia alle riflessioni che l'assemblea condominiale aveva ponderato per l'esame della contabilità dei lavori eseguiti in variante al progetto originario e per stabilire le modalità di prosieguo degli stessi, comunicava al in data 28.3.2014 la nuova sospensione dal Parte_1
30.10.2013, in attesa di conoscere le determinazioni dell'assemblea in merito alla loro prosecuzione. La ditta chiedeva formalmente di conoscere la volontà dell'assemblea.
- Ulteriore documentazione veniva infine prodotta e firmata dal D.L. in data
21.0.2014. Trattasi di n. 3 computi metrici estimativi in tal modo suddivisi:
• Computo n. 1 “Contabilità relativa ai lavori di competenza di tutti i condomini”
pari ad € 117.395,08;
• Computo n. 2 “Contabilità relativa alle quote di lavori privati” pari ad € 5.964,92;
• Computo n. 3 “Contabilità relativa alla quota spettante ai condomini della scala
A ed appartamenti con accesso dall'esterno” pari ad € 76.702,88;
- All'interno di tale contabilità, sebbene essa fosse stata divisa in tre contributi, si riversava per intero la contabilità relativa ai lavori computati in data 11.3.2014, pari a €
41.800,71. La somma dei tre contributi ammontava a totali € 200.062,88.
Così ricostruiti i fatti, il CTU ha ritenuto che il saldo residuo spettante alla ditta
[...]
ammontasse ad € 60.138,61. Detta somma residua risulta dal report in cui si Controparte_1
rappresentano i pagamenti e le fatture emesse dall'impresa ed i parziali pagamenti come riportati anche nel decreto ingiuntivo.
10 In risposta al quesito 3), il CTU, facendo decorrere l'inizio dei lavori dal 19.9.2011,
ha accertato che la loro ultimazione doveva avvenire, quindi, in 546 giorni. Decorsi 435
giorni, in data 27.11.2012, avveniva una prima sospensione di lavori, con loro ripresa il
17.6.2013. Il D.L. Arch. il giorno 9.5.2013, ordinava all'impresa di Controparte_3
riprendere i lavori. La sospensione dei lavori emerge chiaramente anche dalla documentazione fornita dalla ove si precisa che “durante l'esecuzione dei Controparte_1
lavori si palesavano imprevisti da ammaloramenti edilizi non preventivati, tantoché dal 27/11/2012
fino al 17/06/2013, c'è stata una prima sospensione dei lavori per un esame della contabilità dei lavori
eseguiti in variante al progetto originari richiesta dalla committenza. Inoltre, nell'assemblea del
02/07/2012, il condominio affidò ulteriori lavori di ripristino che non erano stati previsti nel computo
iniziale”.
Medesimo riscontro si rinviene nella missiva del giorno 28.0.2014 che l'impresa fa recapitare all'amministratore p.t., dott.ssa , e all'Arch. Parte_2 CP_3
ove si chiarisce anche la ripresa dei lavori avvenuta il giorno 17.6.2013.
[...]
A partire da questa data, 17.6.2013, fino al 29.7.2013, la ditta ha lavorato per ulteriori
42 giorni. Restavano 70 giorni affinché la ditta completasse i lavori. Il 29.7.2013, durante l'assemblea, veniva discusso che i lavori a farsi sarebbero stati definiti a seguito di sopralluogo da effettuare nel mese di settembre dello stesso anno (2013), per poi essere successivamente contabilizzati e ratificati in un'altra assemblea.
Il 30.10.2013 i lavori venivano nuovamente interrotti, così come registrato nell'Assemblea straordinaria del 10.3.2014, a causa della notevole esposizione creditizia avanzata dall'impresa a causa del mancato pagamento di alcuni condomini;
la stessa, in ogni caso, si dichiarava disposta alla prosecuzione e completamento dei lavori previa assunzione da parte dei condomini solventi del pagamento della totalità dei lavori a definirsi.
L'assemblea, non potendo, né volendo assumersi tali oneri, richiedeva la quantificazione e la qualificazione dei lavori necessari sulla facciata monumentale per scongiurare temporaneamente ulteriori infiltrazioni, accordando con l'impresa un
11 sopralluogo per il giorno successivo e rinviando la riunione al primo aprile per discutere eventuali soluzioni.
Il CTU, pertanto, ha concluso che dalla documentazione riversata in atti non è
possibile quantificare l'effettiva penale a carico dell'impresa.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite, meritano condivisione e possono essere poste da questa giudicante a fondamento della decisione
(Cass. sent. n. 7341/04).
I motivi di opposizione sono risultati infondati. Le diverse contabilizzazioni dei lavori sono dipese, in parte, dall'aggiunta di nuovi interventi di volta in volta resisi necessari ed, in parte, da un mero refuso compiuto dal direttore dei lavori, ininfluente perché da lui corretto, non avendo lo stesso influito sui pagamenti eseguiti alla ditta.
Nell'assemblea condominiale del 29 luglio 2013, non opposta, in presenza del rappresentante dell'impresa veniva formalizzato un accordo, che mediante CP_1
reciproche concessioni e previa ricognizione del debito, puntualizzava l'esatto importo dovuto all'impresa alla data del 30 aprile 2013 per Euro 188.243,80 oltre Iva, con l'avallo anche dei condomini , , e Controparte_9 Parte_3 Parte_4 Parte_5
incaricati dall'assemblea Condominiale di controllare informalmente la contabilità dei lavori sino a quel momento eseguiti, coadiuvati dal D.L. e dal geom. CP_2
L'assemblea ratificava all'unanimità che l'importo della contabilità generale fosse di Euro 188.243,00 oltre Iva e si deliberava che i lavori ancora da eseguire sarebbero stati definiti successivamente ad un sopralluogo da svolgersi nel mese di Settembre c.a., per poi essere contabilizzati e ratificati in una successiva assemblea condominiale.
Successivamente a tale deliberato, l'appaltatrice completava ulteriori lavori per oltre € 40.000,00, come contabilizzati nel computo metrico sottoscritto dalla Direzione dei
Lavori in data 11.3.2014.
Pertanto, non sussiste l'incertezza nella contabilizzazione dei lavori tanto declamata dal opponente nell'atto di citazione in opposizione. Parte_1
12 La contabilizzazione generale è quella accettata e ratificata dall'Assemblea
condominiale nella delibera del 29.7.2013, a cui vanno aggiunti ulteriori € 40.000,00 per gli ulteriori lavori svolti fino al marzo del 2014.
Non a caso, nel report dei lavori e dei pagamenti allegato al ricorso monitorio della si indica quale TOTALE generale l'importo di € 228.243,80, che è pari proprio CP_1
alla somma tra € 188.243,00 - contabilizzazione accettata e ratificata dall'Assemblea il
29.7.2013 – e i € 40.000,00 dovuti per gli ulteriori lavori.
Aggiungendo l'IVA, l'importo si incrementa ad € 251.068,18, dal quale la ditta ha detratto i pagamenti ricevuti per € 190.929,57, residuando così l'importo finale di € 60.138,61
che è stato richiesto dalla con il ricorso monitorio. CP_1
L'altro motivo di opposizione, basato sull'incertezza della somma per duplicazione degli importi per i medesimi lavori, è parimenti infondato;
in disparte che tale doglianza non è stata riscontrata dal CTU, si rammenta nuovamente la delibera condominiale richiamata del 29.7.2013 in cui “… i condomini , e Controparte_9 Parte_3 Parte_4
specificano che a seguito dell'incarico conferito loro dall'assemblea Condominiale per Parte_5
controllare informalmente la contabilità dei lavori sino ad oggi eseguiti, coadiuvati dal D.L. e dal
geom. si è giunti agli importi come sopra specificati, pertanto la contabilità generale CP_2
presentata all'assemblea del 01/07/2013 e relativa ai conteggi generali sono da ritenersi nulli e
sostituiti integralmente dalla contabilità sopra menzionata il cui relativo riparto viene ad oggi
presentato e consegnato all'amministratore ai condomini presenti ed inviato ai condomini assenti.
L'assemblea delibera all'unanimità ratificando l'importo della contabilità ad Euro 188.243,00 oltre
Iva…”.
Pertanto, il con tale delibera ha riconosciuto la correttezza della Parte_1
contabilità generale e dell'importo sopra indicato;
tale delibera ha valore giuridico ricognitivo ed è stata assunta, previo controllo informale svolto, peraltro, da alcuni condomini, che evidentemente non hanno rilevato alcuna duplicazione di costi.
Altresì infondata è la domanda riconvenzionale di condanna della al CP_1
pagamento della penale per il ritardo nella esecuzione dei lavori. La prima sospensione dei lavori, intervenuta dal 27.11.2012 fino al 17.6.2013, è stata giustificata sia dalla circostanza
13 che durante l'esecuzione dei lavori venivano palesati imprevisti da ammaloramenti edilizi non preventivati, sia dall'esigenza di un esame della contabilità dei lavori eseguiti in variante al progetto originario richiesta dalla committenza. Inoltre, nell'assemblea del
2.7.2012, il affidava ulteriori lavori di ripristino che non erano stati previsti nel Parte_1
computo iniziale.
Quando il D.L. ha ordinato la ripresa dei lavori, la ditta si è attivata in tal senso;
la seconda sospensione dei lavori, comunicata dalla ditta il 30.10.2013, è stata dovuta alla notevole esposizione debitoria del causata del mancato pagamento delle quote Parte_1
di alcuni condomini;
in tal modo la ditta ha inteso evidentemente avvalersi dell'exceptio
inadimplenti non est adimplendum, consacrata nell'art. 1460 c.c.; la stessa, in ogni caso,
rappresentava all'Assemblea che era disposta alla prosecuzione e completamento dei lavori,
previa assunzione da parte dei condomini solventi del pagamento della totalità dei lavori a definirsi;
naturalmente l'Assemblea non ha assecondato tale richiesta e così il rapporto contrattuale, alcuni mesi dopo, è cessato per mutuo dissenso per facta concludentia. L'impresa non aveva più fiducia nella solvibilità del Condominio, attesa l'esposizione debitoria maturata da alcuni condomini, ed il committente non ha più compulsato nel corso degli anni la ripresa dei lavori. Questa considerazione consente di superare anche l'eccezione di inesigibilità del credito paventata dal opponente. Il rapporto contrattuale era, Parte_1
oramai, cessato e la ditta ha agito con ricorso monitorio per ottenere il saldo dei lavori effettivamente eseguiti.
I presupposti per l'applicazione della penale prevista dall'art. 6 del contratto sono,
quindi, insussistenti perché le due sospensioni sono riconducibili, la prima, a fatti imprevisti all'epoca della stipula del contratto, la seconda, ad un fatto riconducibile allo stesso
Condominio, ossia al suo inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte.
L'opposizione va, pertanto, rigettata ed il va condannato alla rifusione Parte_1
delle spese di lite, secondo soccombenza, sia in favore della parte opposta che del D.L. arch terzo chiamato. CP_3
Le spese di lite tra il e la compagnia assicurativa vanno invece compensate. CP_3
Allo scopo si evidenzia soltanto che l'eccezione di inoperatività della polizza appare prima
14 facie infondata;
il D.L., pur essendo ben a conoscenza delle problematiche contrattuali e della possibile insorgenza di una controversia tra il Condominio e la ditta appaltatrice
[...]
non aveva certezza che sarebbe stato evocato in giudizio dal Condominio per CP_1
risarcimento danni.
La domanda di parte opposta di condanna della opponente al risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata è, infine, palesemente infondata. All'uopo si evidenzia che la ha nel ricorso monitorio formulato la pretestuosa richiesta di CP_1
incrementare la sorte capitale con interessi moratori ex d.lgs. 231/02 in palese assenza dei presupposti di sua applicazione, così costringendo il Condominio a presentare opposizione al fine di ottenere quanto meno l'espunzione dal D.I. della statuizione sugli interessi moratori non dovuti.
Parte opponente va condannata alla rifusione del compenso al CTU secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del Giudice dott.ssa Simona D'Ambrosio, ogni diversa domanda ed eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) Rigetta l'opposizione al D.I. n. 621/2017, emesso dal Tribunale di Salerno in data
14.2.2017, già dichiarato esecutivo per la sorte capitale e le spese legali;
2) Dispone che la sorte capitale del D.I. deve essere incrementata con interessi al tasso legale dal giorno del deposito del ricorso monitorio fino all'effettivo soddisfo;
3) Rigetta la domanda riconvenzionale formulata dal Condominio opponente;
4) Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di giudizio a favore della parte opposta e del terzo chiamato che si Controparte_1 Controparte_3
quantificano in € 8.000,00 cadauno, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario, con attribuzione ex art. 93 c.p.c. a favore dell'avv. Giuseppe Mazzotta e dell'avv. Massimo Pagliara, che ne hanno fatto richiesta;
15 5) Compensa le spese di lite tra l'arch. e la compagnia assicurativa terza CP_3
chiamata;
6) Rigetta la domanda di condanna di parte opponente al risarcimento danni ex art. 96
c.p.c.;
7) Pone definitivamente a carico della parte opponente il compenso al CTU già liquidato in separato decreto.
Così deciso in Salerno il 28 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Simona D'Ambrosio
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