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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/07/2025, n. 2484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2484 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 6834/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 giugno 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Livia Esposito presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...], cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Edoardo Ratti e Sara Gorla presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 31 maggio 2014 in Catania (Atti di matrimonio - parte II – Serie A- n. 86, anno 2014; - trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano, Atto N. 755, parte 2, serie B, anno 2014).
In regime di separazione dei beni. con i figli: nata a [...] in data [...]; nato a Milano in [...] Persona_1 Persona_2
09/03/2020; nato a [...] in data [...], cittadini italiani. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_
1) I tre figli minori , ed rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 Pt_3 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli;
le decisioni di maggiore importanza, relative all'istruzione (quale, a solo titolo esemplificativo, la scelta degli istituti scolastici), all'educazione, alla residenza, alla salute verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per_
2) I figli , ed resteranno collocati in via prevalente presso la madre nella attuale Per_2 Pt_3 abitazione sita in Milano, Via MA NI n. 34, ove vivranno temporaneamente tutti insieme in attuazione del complessivo accordo di separazione, e successivamente in quella abitazione che sarà acquistata dalla GN , anche ai fini della loro residenza anagrafica. Pt_2
3) La GN si impegna a far avere, di volta in volta, al signor i rimborsi annuali Pt_2 Parte_1 residui dall'Agenzia delle Entrate derivanti dai lavori di ristrutturazione pregressi.
4) Quanto ai rapporti padre-figli, regolamentazione secondo il seguente calendario di frequentazione e visita:
• week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola/asilo sino al lunedì mattina con accompagnamento presso la scuola/asilo;
• nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, una giornata infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita di scuola/asilo fino all'indomani mattina con riaccompagnamento dei figli presso la scuola/asilo; nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due giornate infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) dall'uscita di scuola/asilo del mercoledì fino al venerdì mattina con riaccompagnamento dei figli presso scuola/asilo;
• Vacanze natalizie: come di consueto, vengono suddivise in due periodi, il primo dall'interruzione scolastica (23/12) e sino al 30/12 compreso ed il secondo dal 31/12 mattina alle ore 10.00 alla ripresa scolastica, che i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
Il genitore che trascorrerà con i figli il secondo periodo trascorrerà con loro la Vigilia di Natale dalle ore 10:00 del mattino fino alle ore 10:00 del 25/12. Per l'anno 2025 si concorda che i minori trascorrano il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre.
• Pasqua e Carnevale: i figli trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali e quelle coincidenti con il Carnevale con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza. Per l'anno 2026 si concorda che i minori trascorreranno con la madre il periodo di Carnevale e con il padre le vacanze di Pasqua.
• Vacanze estive: nel periodo estivo, ossia dal termine della scuola a giugno fino a settembre, i figli trascorreranno con entrambi i genitori periodi paritari, nel mese di agosto indicativamente dal 1 al 16 agosto mattina alle 10:00 con la madre e dal 16 agosto mattina alle 10:00 al 31 agosto compreso con il padre. Questa suddivisione del mese di agosto dovuta a particolari esigenze lavorative della madre avrà luogo fino a quando sussisteranno le predette esigenze lavorative. Qualora e quando venissero meno le predette esigenze lavorative, i due periodi (1-16 agosto e 16-31 agosto) saranno alternati di anno in anno dai due genitori. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. Nelle settimane che i minori non trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore varrà la regolamentazione ordinaria.
• I figli trascorreranno tutte le altre festività, computate secondo il loro calendario scolastico e qui non espressamente richiamate (Santo Patrono, Immacolata, Festa della Repubblica, Festa della
Liberazione, relativi “ponti”), con il genitore con cui trascorreranno il week-end immediatamente adiacente che si unisce al giorno di festa ed in ogni caso seguendo il principio dell'alternanza.
• Compleanni dei genitori, Festa della Mamma e del Papà: i figli potranno passare la serata (cena + pernottamento a partire dall'uscita da scuola) con il genitore festeggiato anche se non è il suo turno di responsabilità. Rimane inteso che il genitore che avrebbe avuto diritto alla serata potrà recuperarla in accordo con l'altro genitore.
• Compleanno dei figli: ciascun bambino festeggerà il giorno del compleanno con il genitore che ha, quel giorno, il proprio turno di responsabilità. L'altro genitore avrà la possibilità di trascorrere alcune ore con il figlio (orientativamente dalle 16.00 alle 20.00) per poter fare personalmente gli auguri. Eventuali feste con i compagni di scuola (alle quali potranno essere compresenti i genitori) verranno organizzate il giorno stesso del compleanno del/lla bambino/a (se possibile) o – diversamente – il primo giorno scolastico utile successivo al compleanno.
• Recite/saggi di fine anno/di Natale e feste di conclusione delle attività extra- scolastiche (sportive): i genitori assicureranno la loro presenza ai saggi e ai festeggiamenti (insieme agli altri figli nel caso in cui abbiano piacere di partecipare). Nel caso in cui – per impedimenti personali – uno dei due genitori non possa essere presente, l'altro genitore si premurerà di accompagnare i figli al festeggiamento. I bambini si recheranno all'evento e rientreranno con il genitore che in quel giorno ha il proprio turno di responsabilità. L'altro genitore li raggiungerà nella sede dell'evento. Eventuali assenze vanno condivise tra i genitori.
• Rapporto con la scuola: Il rapporto con gli insegnanti sarà tenuto da entrambi i genitori in modo autonomo, anche chiedendo alla scuola di fornire doppie comunicazioni, se previsto dal regolamento scolastico. Alle riunioni i genitori parteciperanno possibilmente assieme;
nel caso ciò fosse impossibile, il genitore presente fornirà le notizie ricevute all'altro genitore via mail entro la giornata successiva alla riunione o al colloquio. Tutte le notizie importanti riguardanti le attività scolastiche dei figli dovranno essere immediatamente condivise.
Per_ Il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse di , ed Per_2
Pt_3
Nel caso in cui per motivi di lavoro dei genitori e/o di malattia dei genitori o dei figli, i figli non riescano a vedere e stare con il genitore nei giorni di propria spettanza, i giorni saranno recuperati, previo accordo con l'altro genitore.
I genitori, quando non saranno con i figli, potranno telefonare e/o videochiamare i tre figli almeno una volta al giorno, la sera ad un orario fisso previamente concordato tra di loro (verso le 19:00).
5) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno perequativo di € 1.200,00 Parte_1
(€ 400,00 a figlio), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e rivalutabile annualmente sulla base degli Pt_2 indici ISTAT come per legge dall'anno successivo (prima rivalutazione giugno 2026).
Dal momento della sua uscita dall'abitazione familiare prevista indicativamente per il 15/6/2025 e con il suo trasferimento in un appartamento, a fronte della spesa relativa alla locazione provvisoria, temporaneamente, fino alla data massima del 31/10/2025 indicativamente prevista per il trasferimento della GN in una diversa soluzione abitativa, i coniugi concordemente stabiliscono che il Pt_2 signor contribuisca al mantenimento dei tre figli con il versamento del minor importo di € Parte_1
400,00 e per il suddetto periodo tenga a proprio carico il 60% delle spese straordinarie extra-assegno dei tre figli fatta eccezione per le rette scolastiche e il corso di nuoto (mentre la GN terrà a Pt_2 proprio carico il restante 40%). Con il trasferimento della GN in un'altra abitazione il Pt_2 contributo al mantenimento dei figli ammonterà a € 1.200,00 e le spese straordinarie extra-assegno dei tre figli saranno suddivise al 50% tra i genitori (come disciplinate al seguente punto 6).
6) I genitori provvederanno a sostenere nella consueta misura del 50% ciascuno i costi delle spese straordinarie in conformità a quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano in materia di spese straordinarie extra-assegno da intendersi qui integralmente ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) I signori e concordano che le somme spettanti a titolo di assegno unico per i figli, Pt_2 Parte_1 attualmente pari a circa € 190,00, vengano integralmente percepite dalla GN . Pt_2
8) I signori e sono titolari di redditi propri e, pertanto, dichiarano di essere Pt_2 Parte_1 economicamente autosufficienti e indipendenti e di non avanzare domanda di mantenimento e di alimenti l'uno nei confronti dell'altro.
9) I genitori si impegnano a presentare i propri futuri ed eventuali nuovi compagni ai figli solo nel caso di un rapporto stabile comunicandolo anche all'altro genitore.
10) I signori e prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rinnovo/rilascio Pt_2 Parte_1 dei documenti d'identità e dei passaporti validi per il loro espatrio e per l'espatrio dei figli.
11) I coniugi, dando atto che i reciproci trasferimenti economici e patrimoniali vengono effettuati in esecuzione dell'assetto economico-patrimoniale dei rapporti derivanti dalla separazione legale, concordano quanto segue.
Il signor si impegna a trovare una soluzione abitativa provvisoria in affitto e a trasferirvisi Parte_1 entro il 15 giugno 2025 sostenendo tutte le spese relative alla stessa. Il signor rientrerà Parte_1 nell'appartamento di Via MA NI n. 34 il giorno del rogito di acquisto di un nuovo appartamento da parte della GN e comunque in ogni caso non oltre il 31 ottobre 2025. Pt_2
Il signor si impegna sin da subito a collaborare fattivamente con la GN al fine di Parte_1 Pt_2 permettere a quest'ultima di identificare e bloccare (anche con proposta accettata) un nuovo appartamento. La GN si impegna a trovare una soluzione abitativa da acquistare e a Pt_2 trasferirsi entro il 31 ottobre 2025. 11.1) Il signor si impegna, per favorire la ricerca e l'acquisto di una nuova soluzione Parte_1 abitativa da parte della GN , a: Pt_2
- mettere a disposizione i fondi necessari per la caparra confirmatoria propedeutici l'acquisto della nuova abitazione individuata dalla GN (somma non superiore ad € 30.000/40.000); Pt_2
- acquistare dalla GN (che a sua volta si impegna a vendere) la sua quota del 50% Pt_2 dell'appartamento di Via MA NI n. 34, indicativamente, anche in base alle tempistiche che saranno indicate dal Notaio e dalle banche, entro la data prevista per il rogito della nuova abitazione individuata dalla GN , per un ammontare complessivo di € 500.000,00 (da cui Pt_2 detrarre l'anticipo dato per la caparra confirmatoria di cui al punto precedente), accedendo il signor ad un prestito ponte temporaneo, i cui costi saranno interamente sostenuti dallo stesso;
Parte_1
- accollarsi, nella stessa data prevista per il rogito delle quote dell'appartamento di via
MA NI dalla GN , l'attuale mutuo cointestato in essere con la banca Pt_2
per consentire alla GN di poter attivare un nuovo mutuo a titolo personale. CP_1 Pt_2
11.2) Dalla data di uscita dall'appartamento di Via MA NI n. 34 da parte del signor
[...]
e sino alla data del suo rientro nello stesso, la GN sosterrà le spese condominiali Pt_1 Pt_2 ordinarie, le bollette delle utenze, le spese di manutenzione ordinaria dell'abitazione (in via esemplificativa e non esaustiva, riparazioni e sostituzioni ordinarie, tutte le spese legate agli elettrodomestici sia per la loro sostituzione e/o riparazione, così come quelle legate all'usura delle cose), le tasse-imposte e tributi previsti ex lege a carico del coniuge assegnatario dell'immobile Per_ Per_ coniugale (tra cui e/o altri diversamente denominati, pro quota); la quota mensile del mutuo continuerà invece ad essere sostenuta a metà tra le parti.
Dalla data di acquisto da parte del signor della quota del 50% di proprietà della GN Parte_1
dell'immobile di Via MA NI n. 34 e del trasferimento del relativo mutuo su sé Pt_2 stesso, le spese condominiali ordinarie, straordinarie di successiva delibera e le rate di mutuo saranno sostenute dal signor . Parte_1
Il signor cercherà di portare a termine quanto più rapidamente possibile la vendita Parte_1 dell'appartamento ed estinguerà il mutuo e il prestito ponte accollandosi i rischi ed i costi associati all'operazione nell'unico intento di garantire massima tutela per tutte le parti coinvolte.
11.3) Il signor si impegna a riconoscere alla GN , entro 15 giorni dal rogito di Parte_1 Pt_2 vendita dell'appartamento di via MA NI n. 34, la percentuale concordata della eventuale somma eccedente il prezzo di vendita come di seguito riportata: SCHEMA DI ACCORDO
HP Prezzo di Vendita 1.225.000 € 1.350.000 € 1.275.000 € 1.300.000 € 1.325.000 € 1.200.000 € 1.250.000 €
Incremento valore
25.000 €
25.000 € 25.000 €
25.000 € - € 25.000 €
25.000 €
% Distrib Incremento valore
- 0% - 0% - 50% 12.500 € 70% 17.500 € 70% 17.500 € 70% 17.500 € Parte_2
- 100% 25.000 100% 25.000 50% 12.500 € 30% 7.500 € 30% 7.500 € 30% 7.500 € Parte_4 Distribuzione complessiva
60% 500.000 € 58% 500.000 € 56% 500.000 € 56% 512.500 € 56% 530.000 € 57% 547.500 € 57% 565.000 €
Parte_2 40% 340.000 € 42% 365.000 € 44% 390.000 € 44% 402.500 € 44% 410.000 € 43% 417.500 € 43% 425.000 € Parte_1
Con il trasferimento temporaneo del signor nell'appartamento da condurre in locazione, il Parte_1 signor preleverà dall'abitazione familiare di Via MA NI n. 34 solo gli effetti e Parte_1 beni personali strettamente necessari;
con il trasferimento della GN nella nuova abitazione
Pt_2 la GN asporterà i propri beni ed effetti personali. Il Signor potrà disporre dei
Pt_2 Parte_1 mobili dell'appartamento ad eccezione di quelli di provenienza familiare della GN , che
Pt_2 saranno portati via dalla GN al momento del suo spostamento nella nuova abitazione.
Pt_2
Le spese legali vengono compensate fra le parti e i rispettivi avvocati sottoscrivono il presente ricorso anche per la rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49
c.p.c., come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Catania il 31 maggio 2014;
2) Ordinare al Comune di Catania di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto di matrimonio n. 86, Parte II, Serie A, anno 2014, nonché al Comune di Milano di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto di matrimonio n. 755, parte II, serie B, anno 2014;
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Spese al definitivo;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania e del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.Laura Amato Presidente
Dott.Giuseppe Gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7 giugno 2025 da
1) Parte_1 nato a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Livia Esposito presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...], cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Edoardo Ratti e Sara Gorla presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 31 maggio 2014 in Catania (Atti di matrimonio - parte II – Serie A- n. 86, anno 2014; - trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Milano, Atto N. 755, parte 2, serie B, anno 2014).
In regime di separazione dei beni. con i figli: nata a [...] in data [...]; nato a Milano in [...] Persona_1 Persona_2
09/03/2020; nato a [...] in data [...], cittadini italiani. Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 7 giugno 2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_
1) I tre figli minori , ed rimarranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_2 Pt_3 con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le decisioni di ordinaria amministrazione nel periodo di convivenza di ciascun genitore con i figli;
le decisioni di maggiore importanza, relative all'istruzione (quale, a solo titolo esemplificativo, la scelta degli istituti scolastici), all'educazione, alla residenza, alla salute verranno adottate congiuntamente dai genitori, nell'interesse esclusivo dei minori, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Per_
2) I figli , ed resteranno collocati in via prevalente presso la madre nella attuale Per_2 Pt_3 abitazione sita in Milano, Via MA NI n. 34, ove vivranno temporaneamente tutti insieme in attuazione del complessivo accordo di separazione, e successivamente in quella abitazione che sarà acquistata dalla GN , anche ai fini della loro residenza anagrafica. Pt_2
3) La GN si impegna a far avere, di volta in volta, al signor i rimborsi annuali Pt_2 Parte_1 residui dall'Agenzia delle Entrate derivanti dai lavori di ristrutturazione pregressi.
4) Quanto ai rapporti padre-figli, regolamentazione secondo il seguente calendario di frequentazione e visita:
• week-end alternati dal venerdì all'uscita da scuola/asilo sino al lunedì mattina con accompagnamento presso la scuola/asilo;
• nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna, una giornata infrasettimanale (il mercoledì) dall'uscita di scuola/asilo fino all'indomani mattina con riaccompagnamento dei figli presso la scuola/asilo; nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna, due giornate infrasettimanali (il mercoledì e il giovedì) dall'uscita di scuola/asilo del mercoledì fino al venerdì mattina con riaccompagnamento dei figli presso scuola/asilo;
• Vacanze natalizie: come di consueto, vengono suddivise in due periodi, il primo dall'interruzione scolastica (23/12) e sino al 30/12 compreso ed il secondo dal 31/12 mattina alle ore 10.00 alla ripresa scolastica, che i figli trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore ad anni alterni.
Il genitore che trascorrerà con i figli il secondo periodo trascorrerà con loro la Vigilia di Natale dalle ore 10:00 del mattino fino alle ore 10:00 del 25/12. Per l'anno 2025 si concorda che i minori trascorrano il primo periodo con il padre ed il secondo con la madre.
• Pasqua e Carnevale: i figli trascorreranno le vacanze scolastiche pasquali e quelle coincidenti con il Carnevale con l'uno o con l'altro genitore, secondo il principio dell'alternanza. Per l'anno 2026 si concorda che i minori trascorreranno con la madre il periodo di Carnevale e con il padre le vacanze di Pasqua.
• Vacanze estive: nel periodo estivo, ossia dal termine della scuola a giugno fino a settembre, i figli trascorreranno con entrambi i genitori periodi paritari, nel mese di agosto indicativamente dal 1 al 16 agosto mattina alle 10:00 con la madre e dal 16 agosto mattina alle 10:00 al 31 agosto compreso con il padre. Questa suddivisione del mese di agosto dovuta a particolari esigenze lavorative della madre avrà luogo fino a quando sussisteranno le predette esigenze lavorative. Qualora e quando venissero meno le predette esigenze lavorative, i due periodi (1-16 agosto e 16-31 agosto) saranno alternati di anno in anno dai due genitori. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori. Nelle settimane che i minori non trascorreranno con l'uno o con l'altro genitore varrà la regolamentazione ordinaria.
• I figli trascorreranno tutte le altre festività, computate secondo il loro calendario scolastico e qui non espressamente richiamate (Santo Patrono, Immacolata, Festa della Repubblica, Festa della
Liberazione, relativi “ponti”), con il genitore con cui trascorreranno il week-end immediatamente adiacente che si unisce al giorno di festa ed in ogni caso seguendo il principio dell'alternanza.
• Compleanni dei genitori, Festa della Mamma e del Papà: i figli potranno passare la serata (cena + pernottamento a partire dall'uscita da scuola) con il genitore festeggiato anche se non è il suo turno di responsabilità. Rimane inteso che il genitore che avrebbe avuto diritto alla serata potrà recuperarla in accordo con l'altro genitore.
• Compleanno dei figli: ciascun bambino festeggerà il giorno del compleanno con il genitore che ha, quel giorno, il proprio turno di responsabilità. L'altro genitore avrà la possibilità di trascorrere alcune ore con il figlio (orientativamente dalle 16.00 alle 20.00) per poter fare personalmente gli auguri. Eventuali feste con i compagni di scuola (alle quali potranno essere compresenti i genitori) verranno organizzate il giorno stesso del compleanno del/lla bambino/a (se possibile) o – diversamente – il primo giorno scolastico utile successivo al compleanno.
• Recite/saggi di fine anno/di Natale e feste di conclusione delle attività extra- scolastiche (sportive): i genitori assicureranno la loro presenza ai saggi e ai festeggiamenti (insieme agli altri figli nel caso in cui abbiano piacere di partecipare). Nel caso in cui – per impedimenti personali – uno dei due genitori non possa essere presente, l'altro genitore si premurerà di accompagnare i figli al festeggiamento. I bambini si recheranno all'evento e rientreranno con il genitore che in quel giorno ha il proprio turno di responsabilità. L'altro genitore li raggiungerà nella sede dell'evento. Eventuali assenze vanno condivise tra i genitori.
• Rapporto con la scuola: Il rapporto con gli insegnanti sarà tenuto da entrambi i genitori in modo autonomo, anche chiedendo alla scuola di fornire doppie comunicazioni, se previsto dal regolamento scolastico. Alle riunioni i genitori parteciperanno possibilmente assieme;
nel caso ciò fosse impossibile, il genitore presente fornirà le notizie ricevute all'altro genitore via mail entro la giornata successiva alla riunione o al colloquio. Tutte le notizie importanti riguardanti le attività scolastiche dei figli dovranno essere immediatamente condivise.
Per_ Il tutto fatti salvi diversi e migliori accordi tra i genitori nell'esclusivo interesse di , ed Per_2
Pt_3
Nel caso in cui per motivi di lavoro dei genitori e/o di malattia dei genitori o dei figli, i figli non riescano a vedere e stare con il genitore nei giorni di propria spettanza, i giorni saranno recuperati, previo accordo con l'altro genitore.
I genitori, quando non saranno con i figli, potranno telefonare e/o videochiamare i tre figli almeno una volta al giorno, la sera ad un orario fisso previamente concordato tra di loro (verso le 19:00).
5) Il signor contribuirà al mantenimento dei figli con un assegno perequativo di € 1.200,00 Parte_1
(€ 400,00 a figlio), da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla GN entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese e rivalutabile annualmente sulla base degli Pt_2 indici ISTAT come per legge dall'anno successivo (prima rivalutazione giugno 2026).
Dal momento della sua uscita dall'abitazione familiare prevista indicativamente per il 15/6/2025 e con il suo trasferimento in un appartamento, a fronte della spesa relativa alla locazione provvisoria, temporaneamente, fino alla data massima del 31/10/2025 indicativamente prevista per il trasferimento della GN in una diversa soluzione abitativa, i coniugi concordemente stabiliscono che il Pt_2 signor contribuisca al mantenimento dei tre figli con il versamento del minor importo di € Parte_1
400,00 e per il suddetto periodo tenga a proprio carico il 60% delle spese straordinarie extra-assegno dei tre figli fatta eccezione per le rette scolastiche e il corso di nuoto (mentre la GN terrà a Pt_2 proprio carico il restante 40%). Con il trasferimento della GN in un'altra abitazione il Pt_2 contributo al mantenimento dei figli ammonterà a € 1.200,00 e le spese straordinarie extra-assegno dei tre figli saranno suddivise al 50% tra i genitori (come disciplinate al seguente punto 6).
6) I genitori provvederanno a sostenere nella consueta misura del 50% ciascuno i costi delle spese straordinarie in conformità a quanto previsto dalle linee guida del Tribunale di Milano in materia di spese straordinarie extra-assegno da intendersi qui integralmente ritrascritte:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
7) I signori e concordano che le somme spettanti a titolo di assegno unico per i figli, Pt_2 Parte_1 attualmente pari a circa € 190,00, vengano integralmente percepite dalla GN . Pt_2
8) I signori e sono titolari di redditi propri e, pertanto, dichiarano di essere Pt_2 Parte_1 economicamente autosufficienti e indipendenti e di non avanzare domanda di mantenimento e di alimenti l'uno nei confronti dell'altro.
9) I genitori si impegnano a presentare i propri futuri ed eventuali nuovi compagni ai figli solo nel caso di un rapporto stabile comunicandolo anche all'altro genitore.
10) I signori e prestano reciprocamente il consenso per ottenere il rinnovo/rilascio Pt_2 Parte_1 dei documenti d'identità e dei passaporti validi per il loro espatrio e per l'espatrio dei figli.
11) I coniugi, dando atto che i reciproci trasferimenti economici e patrimoniali vengono effettuati in esecuzione dell'assetto economico-patrimoniale dei rapporti derivanti dalla separazione legale, concordano quanto segue.
Il signor si impegna a trovare una soluzione abitativa provvisoria in affitto e a trasferirvisi Parte_1 entro il 15 giugno 2025 sostenendo tutte le spese relative alla stessa. Il signor rientrerà Parte_1 nell'appartamento di Via MA NI n. 34 il giorno del rogito di acquisto di un nuovo appartamento da parte della GN e comunque in ogni caso non oltre il 31 ottobre 2025. Pt_2
Il signor si impegna sin da subito a collaborare fattivamente con la GN al fine di Parte_1 Pt_2 permettere a quest'ultima di identificare e bloccare (anche con proposta accettata) un nuovo appartamento. La GN si impegna a trovare una soluzione abitativa da acquistare e a Pt_2 trasferirsi entro il 31 ottobre 2025. 11.1) Il signor si impegna, per favorire la ricerca e l'acquisto di una nuova soluzione Parte_1 abitativa da parte della GN , a: Pt_2
- mettere a disposizione i fondi necessari per la caparra confirmatoria propedeutici l'acquisto della nuova abitazione individuata dalla GN (somma non superiore ad € 30.000/40.000); Pt_2
- acquistare dalla GN (che a sua volta si impegna a vendere) la sua quota del 50% Pt_2 dell'appartamento di Via MA NI n. 34, indicativamente, anche in base alle tempistiche che saranno indicate dal Notaio e dalle banche, entro la data prevista per il rogito della nuova abitazione individuata dalla GN , per un ammontare complessivo di € 500.000,00 (da cui Pt_2 detrarre l'anticipo dato per la caparra confirmatoria di cui al punto precedente), accedendo il signor ad un prestito ponte temporaneo, i cui costi saranno interamente sostenuti dallo stesso;
Parte_1
- accollarsi, nella stessa data prevista per il rogito delle quote dell'appartamento di via
MA NI dalla GN , l'attuale mutuo cointestato in essere con la banca Pt_2
per consentire alla GN di poter attivare un nuovo mutuo a titolo personale. CP_1 Pt_2
11.2) Dalla data di uscita dall'appartamento di Via MA NI n. 34 da parte del signor
[...]
e sino alla data del suo rientro nello stesso, la GN sosterrà le spese condominiali Pt_1 Pt_2 ordinarie, le bollette delle utenze, le spese di manutenzione ordinaria dell'abitazione (in via esemplificativa e non esaustiva, riparazioni e sostituzioni ordinarie, tutte le spese legate agli elettrodomestici sia per la loro sostituzione e/o riparazione, così come quelle legate all'usura delle cose), le tasse-imposte e tributi previsti ex lege a carico del coniuge assegnatario dell'immobile Per_ Per_ coniugale (tra cui e/o altri diversamente denominati, pro quota); la quota mensile del mutuo continuerà invece ad essere sostenuta a metà tra le parti.
Dalla data di acquisto da parte del signor della quota del 50% di proprietà della GN Parte_1
dell'immobile di Via MA NI n. 34 e del trasferimento del relativo mutuo su sé Pt_2 stesso, le spese condominiali ordinarie, straordinarie di successiva delibera e le rate di mutuo saranno sostenute dal signor . Parte_1
Il signor cercherà di portare a termine quanto più rapidamente possibile la vendita Parte_1 dell'appartamento ed estinguerà il mutuo e il prestito ponte accollandosi i rischi ed i costi associati all'operazione nell'unico intento di garantire massima tutela per tutte le parti coinvolte.
11.3) Il signor si impegna a riconoscere alla GN , entro 15 giorni dal rogito di Parte_1 Pt_2 vendita dell'appartamento di via MA NI n. 34, la percentuale concordata della eventuale somma eccedente il prezzo di vendita come di seguito riportata: SCHEMA DI ACCORDO
HP Prezzo di Vendita 1.225.000 € 1.350.000 € 1.275.000 € 1.300.000 € 1.325.000 € 1.200.000 € 1.250.000 €
Incremento valore
25.000 €
25.000 € 25.000 €
25.000 € - € 25.000 €
25.000 €
% Distrib Incremento valore
- 0% - 0% - 50% 12.500 € 70% 17.500 € 70% 17.500 € 70% 17.500 € Parte_2
- 100% 25.000 100% 25.000 50% 12.500 € 30% 7.500 € 30% 7.500 € 30% 7.500 € Parte_4 Distribuzione complessiva
60% 500.000 € 58% 500.000 € 56% 500.000 € 56% 512.500 € 56% 530.000 € 57% 547.500 € 57% 565.000 €
Parte_2 40% 340.000 € 42% 365.000 € 44% 390.000 € 44% 402.500 € 44% 410.000 € 43% 417.500 € 43% 425.000 € Parte_1
Con il trasferimento temporaneo del signor nell'appartamento da condurre in locazione, il Parte_1 signor preleverà dall'abitazione familiare di Via MA NI n. 34 solo gli effetti e Parte_1 beni personali strettamente necessari;
con il trasferimento della GN nella nuova abitazione
Pt_2 la GN asporterà i propri beni ed effetti personali. Il Signor potrà disporre dei
Pt_2 Parte_1 mobili dell'appartamento ad eccezione di quelli di provenienza familiare della GN , che
Pt_2 saranno portati via dalla GN al momento del suo spostamento nella nuova abitazione.
Pt_2
Le spese legali vengono compensate fra le parti e i rispettivi avvocati sottoscrivono il presente ricorso anche per la rinuncia al beneficio della solidarietà ai sensi dell'art. 13 L.P.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis.51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
Con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49
c.p.c., come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16 ottobre 2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) della L. 898/1970 e successive modifiche, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a Catania il 31 maggio 2014;
2) Ordinare al Comune di Catania di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto di matrimonio n. 86, Parte II, Serie A, anno 2014, nonché al Comune di Milano di annotare la presente sentenza a margine dell'Atto di matrimonio n. 755, parte II, serie B, anno 2014;
3) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
6) Spese al definitivo;
7) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Catania e del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
8) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 2.07.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG