Sentenza 3 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 03/03/2026, n. 1032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1032 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01032/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02561/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2561 del 2025, proposto da
CA DO, rappresentata e difesa dagli avv. Domenico Antonio Rodà e Michele Borello, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Milano, via Lentasio n. 8;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 1325 del 2023 del Tribunale di Milano, sezione lavoro, pubblicata il 13 giugno 2023, resa al termine della causa R.G. n. 6436/2022 e notificata in pari data alla Amministrazione competente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 il dott. HA OS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 9 luglio 2025, la signora CA DO agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1325/2023 del 13 giugno 2023 (R.G. n. 6436/2022) con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato a corrisponderle la somma di € 590,00 a titolo di risarcimento del danno rappresentato dalle spese per la formazione professionale sostenute nel periodo in cui la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze dell’Amministrazione scolastica in forza di contratti a tempo determinato (anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022), senza tuttavia beneficiare del c.d. bonus docente di cui all’art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore dei procuratori antistatari che ne dichiarano l’avvenuto pagamento e non formano dunque oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
La ricorrente chiede, altresì, che sia nominato un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza e che l’intimato Ministero sia condannato al pagamento delle somme dovute a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza nonché a titolo di risarcimento dei danni, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
All’udienza in camera di consiglio del 23 gennaio 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Nei limiti di seguito indicati, il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva la produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 13 giugno 2023, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza in parte qua ; l’Amministrazione resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, versando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la somma di € 590,00 dovutale a titolo risarcitorio. Detta somma va maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza da ottemperare e fino al soddisfo. In assenza di prova circa il maggior danno eventualmente subito dalla creditrice, va invece respinto il capo di domanda inerente al conseguimento della rivalutazione monetaria sulla somma spettante alla ricorrente.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Non può trovare accoglimento, infine, l’ulteriore domanda di condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni connessi alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione, non potendo considerarsi un danno in re ipsa ed in totale assenza di prova al riguardo.
Le spese di giudizio seguono la prevalente soccombenza e, tenuto conto del valore estremamente contenuto della controversia nonché dell’assenza di profili di complessità, sono equitativamente liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 1325/2023 del 13 giugno 2023.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Respinge le domande volte al conseguimento della rivalutazione monetaria e al risarcimento dei danni.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano nell’importo complessivo di € 500,00 (cinquecento euro), oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA OS, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| HA OS |
IL SEGRETARIO