Decreto cautelare 6 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 6 marzo 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 22/12/2025, n. 4223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4223 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00321/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 321 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avv. Gianmarco Airaghi e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
contro
- il Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Maria Vittoria Sala e domiciliato ai sensi dell’art. 25 cod. proc. amm.;
nei confronti
- -OMISSIS- e -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
sia con riguardo al ricorso introduttivo che al ricorso per motivi aggiunti:
- dell’ordinanza del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- del 17 dicembre 2024, conosciuta in pari data, avente a oggetto: “ Ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate nell’area sita in -OMISSIS-, identificata al -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 27 e art. 31 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. ”;
- di ogni atto e/o provvedimento ad essa preordinato, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto il decreto n. 168/2025 con cui è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo e fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. 264/2025 con cui è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con i ricorsi indicati in epigrafe e fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il consigliere ON De VI;
Uditi, all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025, i difensori delle parti, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso introduttivo notificato in data 4 febbraio 2025 e depositato il 5 febbraio successivo, il ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- del 17 dicembre 2024, conosciuta in pari data, avente a oggetto: “ Ordinanza di demolizione delle opere abusive realizzate nell’area sita in -OMISSIS-, identificata al -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 27 e art. 31 del DPR 380/01 e ss.mm.ii. ”.
Il ricorrente è comodatario di un terreno ubicato nel Comune di -OMISSIS- (-OMISSIS-) lungo il tratto finale di -OMISSIS- (fg. -OMISSIS- seminativo del catasto), classificato dal vigente P.G.T. in “ Ambito agricolo con valori paesaggistici e ambientali ” e incluso nel perimetro del P.L.I.S. dei -OMISSIS-, nonché, parzialmente, anche nella fascia di rispetto della Linea ferroviaria -OMISSIS-. Sul predetto terreno il ricorrente svolge una pluralità di attività cinotecniche, quali l’addestramento dei cani, il mantrailing e la pet therapy. Con s.c.i.a. del 17 novembre 2022, il citato ricorrente ha segnalato l’avvio delle attività del Centro di Comunicazione canina “ -OMISSIS- ”, cui ha fatto seguito la posa sul terreno delle gabbie per il ricovero degli animali; tuttavia, sul presupposto dell’incompatibilità tra la destinazione agricola impressa all’area e l’attività di “ ricovero di animali d’affezione - centro diurno per cani ”, gli Uffici comunali con provvedimento del 5 dicembre 2022 ne hanno dapprima inibito la prosecuzione e poi ne hanno imposto la cessazione definitiva con ordinanza n. -OMISSIS-del 25 agosto 2023. Successivamente il ricorrente ha inoltrato una pratica al Comune con cui ha chiesto di poter insediare sull’area un’attività cinotecnica; prima di definire la suddetta pratica, gli Uffici comunali hanno avviato, con atto del 27 novembre 2024, un procedimento volto alla verifica della legittimità di alcuni manufatti presenti sul terreno de quo – in specie, la recinzione realizzata in rete metallica e paletti in ferro, le gabbie per animali posizionate all’interno dell’area e un container a uso magazzino – e ascritti alla responsabilità del ricorrente comodatario. Quest’ultimo ha presentato delle osservazioni con cui ha contestato la prospettazione comunale, ma l’Ente le ha disattese e con l’ordinanza -OMISSIS- del 17 dicembre 2024 ha imposto la demolizione, con riguardo all’area detenuta dal ricorrente, (i) delle recinzioni in rete metallica sostenute da paletti in ferro in alcuni tratti sovrapposta da onduline in resina verde, (ii) di due gabbie di dimensioni m 2 x m 4, (iii) di una gabbia di dimensioni m 4,10 x m 2,10, (iv) di un manufatto comprendente 5 gabbie di dimensioni m 4 x m 2 e ulteriore manufatto ad esse adeso di dimensioni m 2,1 x m 1,60, (v) di un container ad uso magazzino di dimensioni m 2,40 x 6,30 e (vi) di tre gabbie di dimensioni m 4,20 x m 6,10.
Assumendosi l’illegittimità della predetta ordinanza, salvo che per il container a uso magazzino, in relazione al quale il ricorrente si è impegnato alla sua rimozione, ne è stato chiesto l’annullamento, con riguardo alla recinzione, per violazione e falsa applicazione degli artt. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del D.P.R. n. 380 del 2001 e 841 cod. civ. e per eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e per illogicità della motivazione.
Con riferimento alle gabbie, sono stati poi dedotti la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, del D.P.R. n. 380 del 2001, così come integrato dal D.M. M.I.T. del 2 marzo 2018, e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per travisamento dei fatti e per illogicità della motivazione.
Con il decreto n. 168/2025 è stata respinta, inaudita altera parte, la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato ed è stata fissata la camera di consiglio per la trattazione collegiale dell’istanza cautelare.
2. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 12 febbraio 2025 e depositato il 17 febbraio successivo, il ricorrente ha proposto un’ulteriore censura di gravame sulla scorta dell’entrata in vigore della modifica all’art. 51 della legge regionale n. 12 del 2005, cui è stato aggiunto il nuovo comma 5-ter, che consentirebbe l’insediamento di strutture destinate al ricovero di animali di affezione anche nelle aree agricole.
Pertanto, con riferimento alla parte di ordinanza con cui è stata imposta la rimozione delle gabbie, il ricorrente ha altresì dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 51, comma 5-ter, della legge regionale n. 12 del 2005 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Si è costituito in giudizio il Comune di -OMISSIS-, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata in prossimità della camera di consiglio di trattazione dell’istanza cautelare, la difesa del ricorrente ha ribadito l’intenzione di procedere alla rimozione del container presente sulla porzione di terreno concessagli in comodato.
Con l’ordinanza n. 264/2025 è stata accolta la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato con i ricorsi indicati in epigrafe ed è stata fissata l’udienza pubblica per la trattazione del merito della controversia.
In prossimità dell’udienza di merito, i difensori delle parti hanno depositato memorie e documentazione a sostegno delle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025, il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto in decisione la causa.
DIRITTO
1. I ricorsi, da trattare contestualmente in ragione della loro stretta connessione, sono parzialmente fondati.
2. Con il primo motivo del ricorso introduttivo si assume l’illegittimità dell’ordinanza di rimessione in pristino adottata dal Comune di -OMISSIS-, nella parte in cui ha ritenuto abusiva la realizzazione delle “ recinzioni in rete metallica sostenute da paletti in ferro in alcuni tratti sovrapposta da onduline in resina verde ”, poste a delimitazione del terreno concesso in comodato al ricorrente, poiché tale installazione, in quanto collocata in area agricola, avrebbe richiesto il previo rilascio di un permesso di costruire.
2.1. La doglianza è fondata.
Nell’ordinanza impugnata è stato rilevato che “ la recinzione realizzata in rete metallica e paletti in ferro senza un cordolo in cemento sarebbe stata subordinata alla presentazione di un Permesso di Costruire, trattandosi di un’opera in area agricola ai sensi del Titolo III della LR 12/2005, pertanto in violazione di legge classificabile ai sensi dell’art. 31 del DPR 380/2001 ”; in assenza del previo rilascio del permesso di costruire, la posa delle recinzioni è stata ritenuta abusiva, con la conseguente adozione dell’ordine ripristinatorio.
Preliminarmente, deve precisarsi che, come evidenziato anche dalla difesa comunale, non è contestata nella specie la compatibilità delle recinzioni rispetto alla destinazione urbanistica impressa al compendio concesso in comodato al ricorrente, ma è esclusivo oggetto di controversia la facoltà, esclusa dal Comune, di realizzare le predette recinzioni in assenza di un titolo edilizio, richiedendosi il previo permesso di costruire.
Nel ridetto compendio sono state rinvenute delle “ recinzioni in rete metallica sostenute da paletti in ferro in alcuni tratti sovrapposte da onduline in resina verde ”, che per le loro caratteristiche rientrano a pieno titolo nell’edilizia libera, non richiedendo quindi la previa acquisizione di qualsivoglia titolo edilizio; difatti la mancata presenza di un cordolo in cemento e il loro scarso impatto visivo (cfr. fotografie nn. 17 e 18 contenute nel verbale di sopralluogo: all. 4 del Comune) rendono l’installazione delle recinzioni irrilevante da in punto di vista edilizio e urbanistico (sulla necessità di verificare le concrete caratteristiche del manufatto, cfr. C.G.A.R.S., 3 giugno 2025, n. 438; Consiglio di Stato, VII, 29 agosto 2025, n. 7150; II, 9 aprile 2025, n. 2996).
In tal senso, è orientata la consolidata giurisprudenza, secondo la quale non è necessario il permesso di costruire per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno (Consiglio di Stato, VII, 17 luglio 2025, n. 6305; VII, 16 luglio 2025, n. 6230, VII, 9 luglio 2025 n. 5975). Più nello specifico, è stato sostenuto come la posa di “ paletti infissi nel suolo, destinati a sorreggere una recinzione di rete metallica senza opere murarie, costituisce un manufatto di limitato impatto urbanistico e visivo, essenzialmente destinato al solo scopo di delimitare la proprietà per separarla dalle altre, per cui l’intervento non richiede il rilascio di un permesso di costruire, fatta salva ovviamente l’osservanza dei vincoli paesaggistici (cfr. TAR Brescia, sez. II, 25/9/2018, n. 907; TAR Roma, sez. II, 4/9/2017, n. 9529; Cons. St., sez. IV, 15/12/2017, n. 5908) ” (T.A.R. Campania, Napoli, III, 24 dicembre 2018, n. 7333). Difatti, “ le opere di delimitazione della proprietà rientrano tra quelle di finitura di spazi esterni di cui all’articolo 6, comma 2, lettera c) del D.P.R. 380 del 2001, ossia tra le attività di edilizia libera, tra le quali in particolare una recinzione effettuata in parte con muretto e sovrastante rete metallica ed in parte con paletti, rete metallica e canne vegetali con cancello d’ingresso in ferro ” (Consiglio di Stato, VI, 23 agosto 2021, n. 5987; anche, VI, 24 agosto 2020, n. 5178; VI, 2 gennaio 2020, n. 34; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 17 dicembre 2021, n. 2837).
La destinazione agricola impressa al compendio oggetto di controversia, di contro, non è sufficiente per derogare ai richiamati principi (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 2019), essendo necessaria invece una specifica previsione inserita negli strumenti urbanistici o di pianificazione territoriale vigenti, che imponga la previa acquisizione del titolo abilitativo o precluda del tutto tali tipologie di interventi (cfr., per fattispecie simili, T.A.R. Lombardia, Milano, II, 23 marzo 2022, n. 659; II, 25 gennaio 2019, n. 152; IV, 30 dicembre 2015, n. 2770).
A tal proposito, nel ricorso è stato evidenziato come l’art. 48, comma 4, lett. d, delle N.T.A. del Piano delle Regole del P.L.I.S. -OMISSIS-, rubricato “ Ambito paesaggistico del Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) dei -OMISSIS- ”, preveda espressamente che “ per le aree comprese nel perimetro del PLIS ed attualmente libere, classificate nei vigenti strumenti urbanistici comunali come ambiti agricoli e zone assimilabili come zone speciali di interesse paesistico-ambientale (…) è ammessa la realizzazione di recinzioni in siepe o con pali infissi al suolo e rete di protezione, senza muretto o cordolo ” (all. 3 al ricorso, pag. 40).
Da ultimo, deve ritenersi alla stregua di una motivazione postuma, non ammessa (cfr. Consiglio di Stato, III, 3 settembre 2025, n. 7187; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 19 novembre 2025, n. 3749), la circostanza evidenziata nella memoria depositata in data 28 febbraio 2025 dalla difesa comunale (pag. 7), secondo la quale le recinzioni sarebbero state funzionali all’attività cinotecnica esercitata a suo tempo dal ricorrente (per suddividere e parcellizzare in zone l’area di interesse, anche al fine di evitare la fuga di animali), sia perché siffatta attività allo stato non risulta più in essere, sia in quanto una tale ragione non si riscontra in sede di esame dell’ordinanza impugnata. Del resto, al cospetto di un atto sanzionatorio, sebbene di carattere ripristinatorio, è tanto più necessario garantire la precisa indicazione degli abusi, nonché la loro connessione e unitarietà funzionale, al fine di evitare di estendere la sanzione a fattispecie non contemplate dalla normativa, in violazione del principio di tassatività (in materia di repressione) degli illeciti amministrativi, nel cui novero rientrano anche quelli edilizi (sul principio di legalità in materia sanzionatoria edilizia, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 19 novembre 2025, n. 3749; IV, 11 novembre 2024, n. 3093).
2.2. Alla stregua delle suesposte considerazioni, la scrutinata censura deve essere accolta.
3. Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, da trattare congiuntamente all’unico motivo del ricorso per motivi aggiunti, in quanto strettamente connessi, si assume l’illegittimità dell’ordinanza comunale nella parte in cui ha disposto la rimozione delle gabbie installate sull’area gestita dal ricorrente, pur trattandosi di manufatti precari e facilmente amovibili, destinati a fornire un riparo agli animali domestici e che, per le loro dimensioni e caratteristiche concrete, non sarebbero in grado di alterare l’assetto urbanistico del territorio; ciò troverebbe una conferma nella recente introduzione dell’art. 51, comma 5-ter, della legge regionale n. 12 del 2005 che consentirebbe l’installazione di ricoveri per animali di affezione anche nelle aree agricole, escludendole soltanto nelle ipotesi relative agli allevamenti a fini commerciali e alle strutture commerciali destinate alla vendita di animali di affezione; in aggiunta, sarebbe mancato un effettivo esame da parte degli Uffici comunali delle osservazioni presentate dal privato.
3.1. Le doglianze sono complessivamente infondate.
L’ordinanza impugnata ha disposto, con riguardo all’area detenuta dal ricorrente, la rimessione in pristino – oltre che delle recinzioni in rete metallica e di un container a uso magazzino di dimensioni m 2,40 x 6,30, non oggetto di questa censura – (i) di due gabbie di dimensioni m 2 x m 4, (ii) di una gabbia di dimensioni m 4,10 x m 2,10, (iii) di un manufatto comprendente 5 gabbie di dimensioni m 4 x m 2 e di ulteriore manufatto ad esse adeso di dimensioni m 2,1 x m 1,60 e (iv) di tre gabbie di dimensioni m 4,20 x m 6,10.
A giudizio della parte ricorrente, trattandosi di manufatti destinati a fornire un riparo agli animali domestici che, per le loro dimensioni e caratteristiche concrete, non sarebbero in grado di alterare l’assetto urbanistico del territorio, dovrebbero essere ricondotte nel novero delle opere realizzabili senza alcun titolo abilitativo, come si ricaverebbe dal disposto di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), del D.P.R. n. 380 del 2001, che ricomprende nell’edilizia libera “ le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici ”; in tale spettro applicativo, secondo il punto n. 47 del Glossario edilizia libera di cui all’Allegato 1 al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018 (all. 11 al ricorso), rientrerebbero anche l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di manufatti destinati al “ ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione ”.
Prima di esaminare nel merito le censure proposte dal ricorrente, deve rilevarsi che gli interventi costruttivi devono essere sempre valutati nel loro complesso e mai in maniera atomistica o frazionata, allo scopo di comprenderne in modo adeguato l’impatto effettivo, globalmente e cumulativamente considerato (cfr. Consiglio di Stato, VI, 2 luglio 2025, n. 5699; II, 4 luglio 2025, n. 5796; VI, 17 ottobre 2023, n. 9022; VI, 25 gennaio 2022, n. 496; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 25 gennaio 2025, n. 228; IV, 11 novembre 2024, n. 3093). A ciò va poi aggiunto che l’avvenuta rimozione di una parte dell’abuso, ossia del container a uso magazzino, non impatta sulla legittimità, oltre che sull’efficacia, dell’ordine di demolizione, poiché « la parziale ottemperanza all’ordine di demolizione equivale a inottemperanza (…). Infatti, se una demolizione parziale fosse comunque sufficiente a privare di efficacia l’ordinanza di demolizione emessa, l’interessato sarebbe del tutto arbitro del termine ex art. 31 d.p.r. n. 380/2001, potendone procrastinare “sine die” la scadenza con successivi e graduali interventi parzialmente demolitori. Ciò in quanto, non può rientrare nel potere e nell’arbitrio del destinatario dell’ordine di demolizione la scelta delle opere da rimuovere: deve, pertanto, escludersi che al destinatario dell’ordine di demolizione sia consentito selezionare se e quali opere rimuovere, stante il principio dell’unitarietà dell’abuso, sanzionato - e dunque da demolire - in ciascuna delle sue componenti. Si tratta di una valutazione già operata dall’Amministrazione procedente in sede di irrogazione della sanzione e che, ove rimasta incontestata [oppure ritenuta legittima] , non può venire surrettiziamente rimessa in gioco in fase esecutiva » (Consiglio di Stato, II, 8 luglio 2024, n. 6042; anche, T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 9 dicembre 2025, n. 4017).
3.2. Venendo al caso di specie, i manufatti collocati sull’area concessa in comodato al ricorrente per il loro impatto e la loro consistenza non possono essere assimilati né alle aree ludiche senza fini di lucro né agli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, visto che si tratta di numerosi e non insignificanti ricoveri per animali domestici non collegati a un immobile principale, rispetto al quale dovrebbero assumere la natura di pertinenza; il rilevante numero di gabbie (circa undici) rende non conferente la giurisprudenza richiamata dalla difesa del ricorrente, considerato che la gran parte dei riferiti precedenti aveva a oggetto casi in cui vi era la presenza di un solo manufatto. Inoltre, quanto realizzato dal ricorrente nemmeno può essere ricondotto alla definizione contenuta nel n. 47 del Glossario edilizia libera (“ Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione ”), perché manca il presupposto per classificarli quali elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, ossia non si tratta delle strutture realizzate per ospitare gli animali domestici (e di affezione) dei proprietari dell’edificio residenziale principale, che nella specie non esiste. Del resto, in assenza del suddetto edificio principale, non si può per definizione configurare una pertinenza (sulla più ristretta nozione di pertinenza in ambito urbanistico rispetto a quello civilistico, cfr. Consiglio di Stato, VI, 12 novembre 2025, n. 8847; VII, 5 novembre 2025, n. 8627; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 25 gennaio 2025, n. 227), essendo carente il necessario elemento materiale per instaurare un collegamento relazionale, ossia la res principale (sembra orientarsi in senso contrario, T.A.R. Campania, Salerno, II, 25 luglio 2022, n. 2143); inoltre, neppure vi è certezza in ordine alla riconducibilità della fattispecie all’art. 3, comma 1, lett. e.6, del D.P.R. n. 380 del 2001, che considera interventi pertinenziali quelli che non “ comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale ”, non essendoci un edificio principale su cui parametrare l’impatto della ipotizzata pertinenza.
3.3. Con riguardo poi all’asserita precarietà delle opere, ciò che rileva non sono le caratteristiche strutturali delle stesse, quanto piuttosto la destinazione funzionale impressa alle medesime, ossia l’attitudine a soddisfare esigenze stabili nel tempo, anche di carattere periodico; il complesso dei manufatti in questione non risulta in concreto deputato a un uso per fini contingenti, ma viene destinato a un utilizzo protratto o reiterato nel tempo, ovvero all’attività di ricovero dei cani, e pertanto avrebbe richiesto il previo rilascio di un titolo edilizio (cfr. fotografie presenti nel verbale di sopralluogo: all. 4 del Comune).
Secondo la consolidata giurisprudenza, “ la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula infatti un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze (non eccezionali e contingenti, ma) permanenti nel tempo. Non possono, infatti, essere considerati manufatti destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un’utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l’alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante ” (Consiglio di Stato, VII, 12 dicembre 2022, n. 10847; altresì, VII, 10 novembre 2025, n. 8716; II, 29 settembre 2025, n. 7589; VI, 5 luglio 2024, n. 5977; VI, 4 marzo 2024, n. 2086; VI, 27 maggio 2021, n. 4096; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 ottobre 2025, n. 3134; IV, 11 novembre 2024, n. 3093).
Tale interpretazione non può essere superata dalla legislazione regionale – in tesi, l’art. 51, comma 5-ter, della legge regionale n. 12 del 2005, che ammette l’insediamento di strutture destinate al ricovero di animali di affezione nelle aree agricole – visto che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente affermato che “ la definizione delle categorie di interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi costituisce principio fondamentale della materia concorrente del «governo del territorio», vincolando la legislazione regionale di dettaglio (sentenza n. 303 del 2003; in seguito, sentenze n. 259 del 2014, n. 171 del 2012; n. 309 del 2011). Cosicché, pur non essendo precluso al legislatore regionale di esemplificare gli interventi edilizi che rientrano nelle definizioni statali, tale esemplificazione, per essere costituzionalmente legittima, deve essere coerente con le definizioni contenute nel testo unico dell’edilizia ” (Corte costituzionale, sentenza n. 231 del 2016; anche sentenze n. 2 del 2021, n. 68 del 2018 e n. 282 del 2016; cfr. anche T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 6 ottobre 2025, n. 3134).
3.4. In ogni caso, anche la citata novella di cui all’art. 51, comma 5-ter, della legge regionale n. 12 del 2005 non sembra indurre a una conclusione diversa, poiché la prevista insediabilità nelle aree agricole di “ strutture destinate al ricovero di animali di affezione ”, oltre a dover rispettare l’art. 107 della legge regionale n. 33 del 2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e il Regolamento regionale n. 2 del 2017 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo II, della l.r. 33/2009 recante norme relative alla tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo), fa salvo l’intervento dei Comuni che possono escluderne l’applicazione relativamente a specifici ambiti territoriali o aree e possono altresì fissare i criteri per il corretto inserimento dei suddetti manufatti nel contesto urbano. La richiamata previsione ha un valore prettamente urbanistico sia in quanto si inserisce in una più ampia disposizione afferente alla disciplina delle destinazioni d’uso delle aree del territorio (come confermato dalla rubrica dello stesso art. 51: “ Disciplina urbanistica ”), sia perché riconosce, in via generale e salvo le limitazioni poste dal Comune, la compatibilità urbanistica delle strutture di ricovero degli animali di affezione con la destinazione agricola delle aree, non disciplinando invece l’aspetto edilizio, ossia le modalità con cui le predette strutture possono essere realizzate, perché non fornisce alcun indirizzo in relazione a tale specifico profilo (il comma 8 dell’art. 107 della legge regionale n. 33 del 2009 prevede comunque la presentazione di una s.c.i.a. al Comune, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti in capo alle strutture destinate al ricovero degli animali di affezione): ciò è coerente con la circostanza, già rilevata in precedenza, secondo la quale la definizione delle categorie degli interventi edilizi a cui si collega il regime dei titoli abilitativi è di pertinenza del legislatore statale.
Di conseguenza, appare corretta la posizione assunta dagli Uffici comunali con l’ordinanza impugnata, laddove è stata ritenuta illegittima l’installazione dei manufatti da parte del ricorrente per carenza di un adeguato titolo edilizio, ossia del permesso di costruire.
3.5. Quanto infine alla eccepita mancata controdeduzione da parte degli Uffici comunali alle osservazioni presentate dal privato, è opportuno richiamare la consolidata giurisprudenza amministrativa che interpreta le norme in materia di partecipazione procedimentale non in senso formalistico, bensì avendo riguardo all’effettivo e oggettivo pregiudizio che la loro inosservanza abbia causato alle ragioni del soggetto privato nello specifico rapporto con la pubblica Amministrazione e di cui non vi è traccia nella vicenda de qua (cfr. Consiglio di Stato, VI, 7 ottobre 2022, n. 8613; VI, 13 aprile 2022, n. 2772; T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 17 marzo 2025, n. 890; IV, 5 agosto 2024, n. 2350; IV, 30 aprile 2024, n. 1308; IV, 20 dicembre 2023, n. 3131; IV, 2 maggio 2023, n. 1043; IV, 21 aprile 2023, n. 982).
Oltretutto, non può obliterarsi che l’attività sanzionatoria in ambito edilizio, di regola, non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di attività vincolata e dovuta da parte dell’Ente preposto alla tutela dell’assetto del territorio, come ribadito dalla costante giurisprudenza, secondo la quale “ l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione con la conseguenza che, ai fini dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, non è necessario l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi in ogni caso pervenire all’annullamento dell’atto alla stregua dell’art. 21-octies L. 7 agosto 1990, n. 241 ” (Consiglio di Stato, II, 28 giugno 2024, n. 5724; anche, VII, 25 febbraio 2025, n. 1649; II, 7 giugno 2024, n. 5131; VII, 23 novembre 2023, n. 10048).
In ogni caso, nella fattispecie oggetto di scrutinio la comunicazione di avvio del procedimento è stata inoltrata alla parte ricorrente, la quale poi ha depositato una memoria partecipativa (all. 9 e 10 al ricorso): in sede di ordinanza demolitoria l’Amministrazione procedente, dopo aver dato atto dell’avvenuta partecipazione del privato e di non condividerne la prospettazione, ha quindi assunto la propria determinazione conclusiva. Tale modus procedendi è perfettamente legittimo e non può ritenersi alla stregua di un adempimento meramente formale, considerato “ che la motivazione finale di un provvedimento amministrativo non deve contenere un’analitica confutazione delle osservazioni procedimentali svolte dalla parte (…), essendo sufficiente che dalla motivazione si evinca che l’amministrazione abbia tenuto conto, nel loro complesso, di quelle osservazioni e controdeduzioni per la corretta formazione della propria volontà (Consiglio di Stato, sez. V, 2 ottobre 2024, n. 7933) ” (Consiglio di Stato, V, 9 giugno 2025, n. 4971).
3.6. Da quanto evidenziato, discende l’infondatezza delle esaminate censure.
4. In conclusione, il ricorso introduttivo deve essere accolto nella parte in cui è stata ordinata la demolizione delle “ recinzioni in rete metallica sostenute da paletti in ferro ”, mentre la restante parte del ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti, laddove si riferiscono alle gabbie e al manufatto contenente le gabbie, devono essere respinti.
5. Il complessivo andamento della controversia giustifica la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico del Comune di -OMISSIS-.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, accoglie in parte il ricorso introduttivo e per il resto lo respinge, unitamente al ricorso per motivi aggiunti, secondo quanto specificato in motivazione.
Spese compensate, fatta salva la rifusione del contributo unificato in favore del ricorrente e a carico del Comune di -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le parti del giudizio.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL NU, Presidente
ON De VI, Consigliere, Estensore
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON De VI | EL NU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.