Art. 3.
All'onere di lire 350.000.000, previsto dal precedente articolo 2, sara' provveduto con un'aliquota del provento della vendita autorizzata con l'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 350.000.000, previsto dal precedente articolo 2, sara' provveduto con un'aliquota del provento della vendita autorizzata con l'articolo 1.
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.