Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 13/02/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
Il Giudice Monocratico per le Pensioni
SA SO
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A 39/2026 nel giudizio pensionistico iscritto al n. 69887 del registro di segreteria, introdotto con ricorso depositato il 28 aprile 2025, proposto da C. M. P., nata OMISSIS (C.F.: OMISSIS), residente OMISSIS C. R., nato OMISSIS (C.F.: OMISSIS), residente OMISSIS C. G., nato OMISSIS (C.F.: OMISSIS), ivi residente tutti eredi legittimi, in quanto figli della sig.ra I. M. L. P., nata OMISSIS
(C.F.: OMISSIS) e deceduta in Palermo il 27.6.2024, elettivamente domiciliati, ai fini del presente procedimento, in Palermo, Via Turrisi Colonna n. 47/53, presso e nello studio dell’Avv. Alessandro Luna
(C.F.: [...]– FAX: 0916258327 – PEC: a.luna@pec.it)
che li rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso introduttivo.
- parte ricorrente -
contro INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587),
con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente
e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Tiziana G. Norrito (CF. [...], Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749) – Avv.
RA LI (C.F. [...]; Pec:
avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it)- e Avv. RA LA (C.F. [...]) pec.
avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in Palermo, presso l’Avvocatura Regionale dell’Istituto sita in Palermo, Via M.
Toselli n. 5;
- parte resistente -
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, per parte ricorrente l’avv. Luna e, per l’INPS, l’avv. RA LA come da relativo verbale.
Ritenuto in
FATTO E DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, parte ricorrente, composta dai signori C. quali eredi della signora I. M. L. P., ha concluso chiedendo:
Ritenere e dichiarare il diritto degli odierni ricorrenti n.q. di eredi legittimi della sig.ra I. M. L. P. a percepire il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di marzo 2019 e sino al 27.6.2024 (data del decesso), in relazione alla pensione categoria
OMISSIS, n. OMISSIS.
Conseguentemente, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere agli odierni ricorrenti n.q. il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n. 153/1988, con decorrenza dal mese di marzo 2019 e fino al 27.6.2024 (data di decesso della di loro dante causa), il relazione alla pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS,oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati da ogni singola scadenza e sino all’effettivo soddisfo.
In subordine, ritenere e dichiarare il diritto dei sig.ri C. n.q. a percepire il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n.
153/1988, con decorrenza dal 28.2.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa) e sino al 27.6.2024 in relazione alla pensione categoria SOMISSIS, n. OMISSIS.
In tale ipotesi subordinata, condannare l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere agli odierni ricorrenti n.q., in relazione alla pensione categoria OMISSIS, n. OMISSIS, il beneficio di cui all’art. 2 D.L. n. 69/1988, convertito con modifiche in L. n.
153/1988, con decorrenza dal 28.2.2024 (data di presentazione della domanda amministrativa) e sino al 27.6.2024 (data del decesso della di loro dante causa), oltre rivalutazione monetaria e interessi maturati da ogni singola scadenza e sino all’effettivo soddisfo.
Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso alcunché”.
2. Con memoria debitamente depositata il 2dicembre 2025, si è costituito in giudizio l’INPS che, nel rendere noto che il procedimento risultava in corso di definizione, ha comunicato che in data 06/11/25 era stata inoltrata richiesta di visita medica della ricorrente alla Commissione Medico Legale competente.
L’istituto ha, pertanto, contestato la mancanza attuale del requisito sanitario dell’inabilità unitamente alla domanda volta ad ottenere il cumulo tra interessi e rivalutazione monetaria.
Parte resistente ha quindi concluso chiedendo di: Concedere un rinvio in attesa della definizione del procedimento amministrativo; Compensare le spese di giudizio.
3. Nel corso della pubblica udienza del 18 dicembre 2025, sentite le parti, è stato, pertanto, concesso un rinvio alla data odierna per consentire la definizione del procedimento amministrativo. Inoltre, con memoria depositata il 2 febbraio 2026, l’Istituto ha comunicato che, a seguito di detti accertamenti sanitari, si è proceduto alla liquidazione della prestazione dovuta alla dante causa degli odierni ricorrenti.
Tanto premesso, l’Ente previdenziale ha precisato che risulta necessaria domanda telematica su pensione OMISSIS di rate maturate e non riscosse per gli aventi diritto al pagamento, con indicazione delle relative coordinate bancarie. L’Ente previdenziale ha, quindi, chiesto che si dichiari la cessazione della materia del contendere.
4. Alla pubblica udienza del 5 febbraio 2026, l’avv. Luna ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere insistendo, al contempo, sulla richiesta di condanna della parte resistente al pagamento delle spese legali. L’avv. LA, per l’INPS, ha insistito come in atti e, pertanto, il giudizio è stato posto in decisione.
5. Preso atto dello spontaneo riconoscimento - ad opera della parte resistente - del diritto degli aventi causa della sig.ra P. al pagamento degli assegni ANF richiesti e dei relativi arretrati sino al suo decesso, nei limiti della prescrizione quinquennale, e constatata l’adesione di parte ricorrente sul punto, si ritiene sussistano i motivi per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
Al riguardo, infatti, occorre precisare che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal Giudice quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere tra le parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, ossia l’interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Corte dei conti Sez. giurisdiz. per la Regione Siciliana sent. 13/03/2018, n.
210).
6. Ai soli fini delle spese legali, secondo il principio della c.d.
soccombenza virtuale, deve rilevarsi che la domanda dei ricorrenti avrebbe trovato accoglimento e, pertanto, si ritiene di liquidare le spese secondo detto principio, ancorché tenuto conto del comportamento collaborativo di parte resistente, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
• dichiara cessata la materia del contendere;
• condanna l’INPS al pagamento delle spese relative al presente giudizio, liquidate in complessivi euro 700,00 (settecento/00),
oltre agli accessori, come e se dovuti in favore del procuratore delle parti ricorrenti dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Palermo all’esito della camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
Il Giudice
SA SO
(f.to digitalmente)
Depositata in Segreteria nei modi di legge Palermo, 13 febbraio 2026 Pubblicata il 13 febbraio 2026 Il Funzionario Responsabile del Servizio Pensioni Dott.ssa Mariolina Verro (firmato digitalmente)