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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 24/10/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 360/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 360/2025 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Graciela Cerulli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla Via Messina n. 47
attore contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di sentir accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano nato a Persona_1 Trivento (CB) il 30 maggio 1899 ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., l'attore ha precisato le sue conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue. ***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il [...] Persona_1
e, precisamente, a Trivento (CB), ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato del Tribunale Elettorale, che attesta che lo stesso non risulta iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugato con al figlio Persona_1 Persona_2 Persona_3 nato in data [...];
- coniugatosi con al figlio Persona_3 Persona_4 [...]
nato il [...]. Parte_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo all'attore, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
Più nello specifico si osserva che la linea di discendenza è tutta per via paterna, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana.
La domanda deve dunque essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie il richiedente ha dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires in Argentina: dalle schermate prodotte in atti si evince infatti che nei mesi da agosto a novembre 2024, sul portale “Prenotami”, risultava esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ed i lunghissimi tempi di attesa, presso i Consolati esteri, che trascorrono prima che gli istanti siano convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, derivandone pertanto un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal suddetto attore, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_1 Controparte_1 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAMPOBASSO
Sezione Protezione Internazionale
Il giudice unico, dott.ssa Emanuela Luciani, nella causa iscritta al n. R.G. 360/2025 promossa da
nato il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura agli atti, dall'Avv. Graciela Cerulli, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano alla Via Messina n. 47
attore contro
(C.F.: ) in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
convenuto contumace
Con l'intervento ex lege del pubblico ministero presso il Tribunale di Campobasso ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c. ha adito l'intestato Tribunale al fine Parte_1 di sentir accertare e dichiarare il suo status di cittadino italiano e, per l'effetto, ordinare al
[...]
e, per esso, all'ufficiale di stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e CP_1 annotazioni di legge nei registri dello stato civile, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Nello specifico, l'attore ha dedotto di essere discendente dell'avo italiano nato a Persona_1 Trivento (CB) il 30 maggio 1899 ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi, ed ha dunque chiesto l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
L'amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace.
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale.
All'udienza del 24/09/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., l'attore ha precisato le sue conclusioni, riportandosi a quelle già rassegnate nel ricorso depositato.
Visto il parere favorevole del pubblico ministero, espresso in data 29/09/2025, questo Giudice osserva quanto segue. ***
La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta. Come chiarito, anche di recente, dalla Suprema Corte a Sezioni Unite, “a chi chiede il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione” (v. in tal senso: Cass. civ., Sez. Unite, n. 25317/2022).
Nel caso di specie l'attore ha puntualmente documentato sia il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis che la linea di trasmissione, risalendo all'avo nato in [...] il [...] Persona_1
e, precisamente, a Trivento (CB), ed emigrato in Argentina senza mai naturalizzarsi (cfr. certificato del Tribunale Elettorale, che attesta che lo stesso non risulta iscritto nel Registro Nazionale degli Elettori, nel quale sono iscritti tutti i cittadini argentini, nativi e per opzione, maggiori di sedici anni, e gli argentini naturalizzati dai diciotto anni).
La linea di discendenza, in particolare, passa da:
- coniugato con al figlio Persona_1 Persona_2 Persona_3 nato in data [...];
- coniugatosi con al figlio Persona_3 Persona_4 [...]
nato il [...]. Parte_1
Ebbene, dall'esame della documentazione allegata al ricorso emerge il fatto acquisitivo della cittadinanza iure sanguinis in capo all'attore, nonché la linea di discendenza e, quindi, di trasmissione della cittadinanza italiana, sino a risalire all'avo Persona_1
Più nello specifico si osserva che la linea di discendenza è tutta per via paterna, ragion per cui nessun ostacolo normativo si pone alla trasmissione della cittadinanza italiana.
La domanda deve dunque essere vagliata sotto il profilo dell'interesse ad agire.
In linea di principio, infatti, la richiesta dovrebbe essere presentata in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice.
A tal proposito occorre considerare che le Amministrazioni statali (tra le quali rientra senz'altro anche il Consolato generale all'estero) sono tenute, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, a concludere i procedimenti di propria competenza entro tempi determinati e certi. Nello specifico, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362 del 1994 (Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) il termine per la definizione dei procedimenti di cui al regolamento è di settecentotrenta giorni dalla data di presentazione della domanda.
Ebbene, nel caso di specie il richiedente ha dato atto dell'impossibilità, di fatto, di presentare la domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis in sede amministrativa, tramite la piattaforma online predisposta presso il Consolato Generale d'Italia a Buenos Aires in Argentina: dalle schermate prodotte in atti si evince infatti che nei mesi da agosto a novembre 2024, sul portale “Prenotami”, risultava esaurito il numero di posti disponibili, stante l'elevata richiesta.
È fatto notorio, del resto, la condizione di sostanziale paralisi in cui versano gli uffici competenti, in ragione della mole delle domande presentate, ed i lunghissimi tempi di attesa, presso i Consolati esteri, che trascorrono prima che gli istanti siano convocati per la presentazione della documentazione e, quindi, prima che la pratica sia definita, derivandone pertanto un'assoluta incertezza in ordine ai tempi di inizio, svolgimento e conclusione del procedimento amministrativo volto al riconoscimento della cittadinanza italiana. Ebbene, ciò si sostanzia, di fatto, in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dal suddetto attore, giustificando così il suo accesso alla via giurisdizionale.
Per tutto quanto sinora esposto deve dunque essere dichiarata la cittadinanza italiana in capo a
[...]
con conseguente obbligo del e, per esso, del competente Parte_1 Controparte_1 ufficiale dello stato civile, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge.
La natura della controversia (attesa la serialità della vicenda in esame) e, soprattutto, l'assenza di contestazioni nel merito della domanda da parte dell'amministrazione convenuta, rimasta contumace, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Dichiara che l'attore è cittadino italiano;
• Ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Campobasso, 24.10.2025
Il Giudice dott.ssa Emanuela Luciani