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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 22/10/2025, n. 1321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1321 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1143/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'1/10/2025 senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, avente sede legale a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata a Frosinone, in Viale Portogallo n. 1, presso lo studio dell'avv. Marco Catelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto introduttivo appellante
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a L'Aquila, in Via Cesare Fabrizi n. 8, presso lo studio degli avv.ti Francesco SI
e DO SI, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta deposita il 31/10/2021 appellato
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2 appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30/3/2021 la ha appellato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di RA n. 21/21, pubblicata il 5/2/2021. Per effetto del provvedimento l'appellante si è vista condannare in solido con il signor Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti dal signor in un incidente stradale avvenuto a CP_1
RA (FR) il 5/11/2018. A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha premesso che quel giorno la signora percorreva Via Michele Biancale in direzione di Via Luigi Parte_2
Settembrini alla guida della Fiat Punto di proprietà del signor , all'epoca suo assicurato, CP_2 quando a causa delle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia, non riuscì ad arrestare la vettura in corrispondenza della segnaletica verticale e orizzontale di stop e andò a collidere con la Fiat Stilo condotta dal signor in marcia verso Via Ugo Foscolo. CP_1
Ha riferito, ancora che nella sentenza impugnata il Giudice di Pace, riscontrata la responsabilità esclusiva della donna, ha riconosciuto all'autista del veicolo antagonista, a titolo di riparazione per i pregiudizi morali e materiali connessi al sinistro, la somma complessiva di
€ 3.545,93, oltre a interessi legali, già decurtata dell'indennizzo assicurativo ricevuto prima dell'avvio della causa, pari a € 4.500,00, e il rimborso delle spese di lite e di C.t.u., poste anch'esse a carico solidale dei soccombenti. Secondo l'appellante si tratta di statuizioni carenti dal punto di vista della motivazione, contrarie alla legge e ingiuste per diversi ordini di motivi: il Giudice di Pace, in primo luogo, non avrebbe preso posizione sulla mancata estensione del
1 contraddittorio alla signora proprietaria di una Giulietta Alfa Romeo ugualmente CP_3 coinvolta nell'incidente; un più attento esame del verbale redatto dai Carabinieri di RA, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, avrebbe dovuto indurre il magistrato, in ogni caso, a escludere, o quantomeno limitare, l'imputabilità alla signora della dinamica CP_2 dell'evento, stante anche il mancato assolvimento, ad opera dell'istante, della prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, c. 1, c.c.; il provvedimento impugnato non terrebbe in debito conto dell'urto avvenuto tra la Fiat Stilo del signor e la vettura della signora CP_1 CP_
dell'esatto ammontare delle spese mediche rimborsate al danneggiato, delle pregresse patologie sofferte da costui, emerse nel corso delle operazioni peritali, e delle cifre corrisposte dall'Inail alla vittima dell'incidente, qualificabile come infortunio in itinere; vi sarebbero errori, infine, nell'applicazione del sistema tabellare di liquidazione del danno non patrimoniale, oggetto di personalizzazione senza adeguato riscontro, e nella stima degli oneri processuali, attribuiti per intero al signor in base al valore della domanda, nonostante CP_1
l'esorbitanza delle richieste iniziali rispetto a quanto ottenuto in sentenza, del rifiuto, da parte dello stesso, della proposta transattiva ricevuta e dell'omessa deduzione dell'aliunde perceptum, pure ascrivibile all'interessato. Alla luce di tali censure la Parte_1 ha chiesto che l'azione risarcitoria venga respinta;
in subordine, che gli importi spettanti
[...] all'appellato siano ridotti a quelli dovuti nei termini esaminati;
con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
***
Costituito con comparsa del 13/10/2021, il signor ha aderito alle conclusioni del CP_1
Giudice di Pace inerenti alla ricostruzione del sinistro e agli effetti risarcitori che ne sono derivati. Ha contestato, nel contempo, tutti gli ulteriori motivi di gravame formulati dalla
In forza di quanto precede l'appellato ha concluso per il rigetto Parte_1 integrale dell'impugnazione e per la condanna della compagnia assicurativa al rimborso degli oneri processuali, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
***
Il signor è rimasto contumace al pari di quanto avvenuto nel giudizio di primo grado. CP_2
***
Delineati in questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, in via pregiudiziale vanno rigettati i motivi di appello di fondati sulla non integrità del Parte_1 CP_ contraddittorio in virtù della mancata citazione della signora dinanzi al Giudice di Pace.
In coerenza con un elementare principio di economia processuale, a sua volta riferibile alla regola generale del giusto processo, si deve ritenere, infatti, che l'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni non prescriva la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale e dei loro assicuratori, ma solo di quelli indicati come responsabili dalle parti, eventualmente mediante la proposizione di domande riconvenzionali.
Ove così non fosse, del resto, sarebbe concreto il rischio di estendere il procedimento civile a parti contro le quali il danneggiato non abbia manifestato interesse a ottenere alcunché.
Se ne ricava una conferma indiretta dal precedente art. 140, laddove l'estensione della platea dei partecipanti al processo ex art. 102 c.p.c. è richiesta soltanto in caso di pluralità di danneggiati e a fronte di istanze volte ad accertare l'eventuale incapienza del massimale.
Nella vicenda di cui ci si occupa il signor nulla ha dedotto sul concorso, nella CP_1 concatenazione causale all'origine del sinistro, della condotta di guida del conducente CP_ dell'automobile della signora né ha formulato domande nei confronti di quest'ultima.
Altrettanto vale per il signor , che pure avrebbe potuto avere un interesse in tal senso, CP_2 2 e per la limitatasi in primo grado a prefigurare l'incidenza Parte_1 dell'urto causato dalla terza vettura presente in Via Settembrini nella determinazione del danno, senza proporre una corrispondente domanda di accertamento. CP_ Non vi sarebbe stato ragione, per i motivi visti, di disporre la chiamata della signora
Sul punto le argomentazioni della compagnia assicurativa non possono che essere disattese.
***
Nel merito il Tribunale reputa che l'appello sia fondato nei soli limiti di seguito individuati.
Occorre considerare, sulle questioni dibattute, che il quadro probatorio disponibile giustifica l'ascrizione della responsabilità unica del sinistro stradale al conducente della Fiat Punto.
Dal verbale dei Carabinieri di RA, correttamente valorizzato dal Giudice di Pace nella ricostruzione della dinamica del sinistro, si evince che la Fiat Stilo del signor è stata CP_1 urtata nella parte posteriore destra dalla vettura condotta dalla signora , non CP_2 arrestatasi ai segnali orizzontali e verticali di stop posti all'incrocio tra Via Biancale e Via
Settembrini per l'asfalto reso viscido dalla pioggia e andata a collidere nella corsia opposta contro il veicolo dell'appellato, proveniente da Lungoliri Cavour con direzione Via Foscolo.
L'assenza di segni di frenata e le condizioni atmosferiche, tali da far presagire maggiori difficoltà nelle manovre a causa della scivolosità del manto stradale, confermano che in quel peculiare frangente l'autista della Fiat Punto ha assunto un contegno imprudente e imperito.
Nessun elemento consente di attribuire parte della responsabilità dell'incidente al signor urtato (peraltro sul retro), quando già aveva superato l'intersezione stradale, da una CP_1 macchina incurante dell'obbligo di arresto, né tantomeno al conducente del terzo veicolo indicato dalla rispetto al quale, secondo gli atti di causa, può Parte_1 essere solo ipotizzato un coinvolgimento incolpevole in una carambola innescata da altri.
A fronte di un simile quadro appare superata la presunzione sancita dall'art. 2054, c. 2, c.c..
È significativo, in questo senso, che i Carabinieri di RA abbiano sanzionato solo la signora
, rea di non aver conformato la propria condotta ai precetti stabiliti dall'art 145, c. 5 CP_2 del Codice della Strada in materia di obbligo di arresto agli incroci in presenza di stop.
Merita conferma, quindi, la decisione del Giudice di Pace di non procedere ad alcuna decurtazione del danno in conseguenza del concorso di colpa eccepito dalla parte appellante.
Il fatto, d'altra parte, che a cagionare le lesioni subite in occasione dell'incidente dal signor possa aver contribuito l'impatto tra la vettura condotta da quest'ultimo e quella della CP_1 CP_ signora non assume la rilevanza che l'appellante pretenderebbe di attribuirgli, costituendo lo scontro con il terzo mezzo coinvolto nel sinistro una conseguenza prevedibile della condotta imprudente e imperita della signora , unica responsabile dell'evento. CP_2
Anche da questo punto di vista non vi è luogo per ridurre gli importi spettanti all'appellato.
***
Nella perizia a firma del dr. , nominato C.t.u. durante il processo di primo grado, Persona_1 si dà conto delle pregresse patologie da cui era affetto il signor considerate CP_1 dall'esperto ai fini della quantificazione del grado di invalidità dell'infortunato, pari al 3,5%.
L'inclusione, ad opera del professionista, dei compensi relativi alla consulenza di parte prodotta in primo grado tra le spese suscettibili di rimborso, inoltre, non ha provocato alcun effetto pratico nella quantificazione della cifra che i soccombenti sarebbero stati tenuti a versare al danneggiato, trattandosi di costi, oggetto di fatturazione, destinati a essere riconosciuti nella liquidazione delle spese processuali (v. Cass. 15/10/2024, n. 26729).
Resta impregiudicato, nondimeno, il diritto dell'appellante all'esatta imputazione della cifra.
***
3 La “personalizzazione” dei pregiudizi sofferti dal signor - nella sentenza n. 21/21 CP_1 stabilita in misura pari a un aumento di un quinto dei valori base previsti dal D.M. 22/7/2019 in applicazione dell'art. 139, c. 5, del Codice delle Assicurazioni, e ricondotta alla sofferenza presumibilmente patita dalla vittima dell'illecito a causa delle lesioni – non viola i principi enunciati dalla giurisprudenza più recente in tema di danno morale (v. in arg. Cass. 3/3/2023,
n. 6444, per cui “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale”).
***
L'indirizzo preferibile della Corte di Cassazione, ribadito in pronunce relativamente recenti nell'ambito delle cause bancarie sulla scorta dei principi generali desumibili dall'ordinamento processuale, subordina il provvedimento ex art. 210 c.p.c. all'esperimento, da parte degli interessati, di tutti gli altri rimedi volti a ottenere l'ostensione dei documenti ritenuti utili (v.
Cass. 1/8/2022, n. 23861, in cui si citano, come precedenti, Cass. 8/10/2021, n. 27412;
Cass. 1/4/2019, n. 9020; Cass. 21/2/2017, n. 4504; cfr. ante Cass. 13/9/2021, n. 24641).
Il signor coglie nel segno, dunque, quando osserva che la CP_1 Parte_1
per dimostrare l'aliunde perceptum, avrebbe dovuto formulare un'apposita istanza di
[...] accesso agli atti nei confronti dell'Inail e, solo in caso di diniego, rivolgersi al Giudice di Pace.
Ciò implica che non ricorra in concreto alcuna violazione di tipo procedimentale idonea a giustificare la riduzione del risarcimento o la rimessione della causa sul ruolo a fini istruttori.
***
Ad avviso della Corte di Cassazione, tornata a esprimersi sull'argomento nel maggio del 2025
“ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (così Cass.
17/5/2025, n. 13145; in precedenza, tra le altre, Cass. 30/11/2022, n. 35195).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, condizionato in punto di quantificazione del danno risarcibile dall'anticipo di € 4.500,00 ricevuto dal signor il Giudice di Pace avrebbe CP_1 dovuto applicare i parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.1101,00 e € 5.200,00 di media complessità. Si è già detto che nelle operazioni di liquidazione la somma di € 500,00, spettante al C.t.p. dell'istante, si sarebbe dovuta riconoscere all'appellato non come autonoma voce di danno, ma quale esborso.
La pertanto, avrebbe dovuto pagare all'appellato, titolo di Parte_1 risarcimento, € 3.045,93, più interessi legali, invece di € 3.545,93, più interessi legali.
L'iniziativa processuale del danneggiato, comunque, non denota alcuna temerarietà.
Non essendovi i presupposti per disapplicare il principio di soccombenza, il signor CP_1 oltre al citato risarcimento, a titolo di oneri processuali avrebbe dovuto ricevere, di
4 conseguenza, l'intero ammontare delle spese legali, sia pure con i correttivi già segnalati.
Le spettanze in esame vanno liquidate in € 1.994,00 (€ 764,00 per esborsi, € 230,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase di trattazione, € 400,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali.
***
L'accoglimento dell'appello nella sola parte riguardante le spese legali rende ragione della compensazione degli oneri processuali inerenti al giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1143/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di RA n. 21/21, ridetermina, rispettivamente, in € 3.045,93
e in € 1.994,00, più interessi e accessori individuati in motivazione, l'entità del risarcimento del danno e degli oneri processuali dovuti dalla società a;
CP_1
- compensa le spese di lite inerenti all'appello.
Cassino, 22/10/2025
il giudice Virgilio Notari
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile in persona del giudice unico dott. Virgilio Notari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1143/2021 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza dell'1/10/2025 senza concessione di termini ex art. 190 c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, avente sede legale a Bologna, in Via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata a Frosinone, in Viale Portogallo n. 1, presso lo studio dell'avv. Marco Catelli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce all'atto introduttivo appellante
E
(c.f. ), nato a [...] il [...], elettivamente CP_1 CodiceFiscale_1 domiciliato a L'Aquila, in Via Cesare Fabrizi n. 8, presso lo studio degli avv.ti Francesco SI
e DO SI, dai quali è rappresentato e difeso giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta deposita il 31/10/2021 appellato
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_2 CodiceFiscale_2 appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30/3/2021 la ha appellato la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di RA n. 21/21, pubblicata il 5/2/2021. Per effetto del provvedimento l'appellante si è vista condannare in solido con il signor Controparte_2 al risarcimento dei danni subiti dal signor in un incidente stradale avvenuto a CP_1
RA (FR) il 5/11/2018. A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha premesso che quel giorno la signora percorreva Via Michele Biancale in direzione di Via Luigi Parte_2
Settembrini alla guida della Fiat Punto di proprietà del signor , all'epoca suo assicurato, CP_2 quando a causa delle condizioni del manto stradale, reso scivoloso dalla pioggia, non riuscì ad arrestare la vettura in corrispondenza della segnaletica verticale e orizzontale di stop e andò a collidere con la Fiat Stilo condotta dal signor in marcia verso Via Ugo Foscolo. CP_1
Ha riferito, ancora che nella sentenza impugnata il Giudice di Pace, riscontrata la responsabilità esclusiva della donna, ha riconosciuto all'autista del veicolo antagonista, a titolo di riparazione per i pregiudizi morali e materiali connessi al sinistro, la somma complessiva di
€ 3.545,93, oltre a interessi legali, già decurtata dell'indennizzo assicurativo ricevuto prima dell'avvio della causa, pari a € 4.500,00, e il rimborso delle spese di lite e di C.t.u., poste anch'esse a carico solidale dei soccombenti. Secondo l'appellante si tratta di statuizioni carenti dal punto di vista della motivazione, contrarie alla legge e ingiuste per diversi ordini di motivi: il Giudice di Pace, in primo luogo, non avrebbe preso posizione sulla mancata estensione del
1 contraddittorio alla signora proprietaria di una Giulietta Alfa Romeo ugualmente CP_3 coinvolta nell'incidente; un più attento esame del verbale redatto dai Carabinieri di RA, intervenuti sul posto nell'immediatezza dei fatti, avrebbe dovuto indurre il magistrato, in ogni caso, a escludere, o quantomeno limitare, l'imputabilità alla signora della dinamica CP_2 dell'evento, stante anche il mancato assolvimento, ad opera dell'istante, della prova liberatoria richiesta dall'art. 2054, c. 1, c.c.; il provvedimento impugnato non terrebbe in debito conto dell'urto avvenuto tra la Fiat Stilo del signor e la vettura della signora CP_1 CP_
dell'esatto ammontare delle spese mediche rimborsate al danneggiato, delle pregresse patologie sofferte da costui, emerse nel corso delle operazioni peritali, e delle cifre corrisposte dall'Inail alla vittima dell'incidente, qualificabile come infortunio in itinere; vi sarebbero errori, infine, nell'applicazione del sistema tabellare di liquidazione del danno non patrimoniale, oggetto di personalizzazione senza adeguato riscontro, e nella stima degli oneri processuali, attribuiti per intero al signor in base al valore della domanda, nonostante CP_1
l'esorbitanza delle richieste iniziali rispetto a quanto ottenuto in sentenza, del rifiuto, da parte dello stesso, della proposta transattiva ricevuta e dell'omessa deduzione dell'aliunde perceptum, pure ascrivibile all'interessato. Alla luce di tali censure la Parte_1 ha chiesto che l'azione risarcitoria venga respinta;
in subordine, che gli importi spettanti
[...] all'appellato siano ridotti a quelli dovuti nei termini esaminati;
con vittoria di spese, competenze e onorari dei due gradi di giudizio.
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Costituito con comparsa del 13/10/2021, il signor ha aderito alle conclusioni del CP_1
Giudice di Pace inerenti alla ricostruzione del sinistro e agli effetti risarcitori che ne sono derivati. Ha contestato, nel contempo, tutti gli ulteriori motivi di gravame formulati dalla
In forza di quanto precede l'appellato ha concluso per il rigetto Parte_1 integrale dell'impugnazione e per la condanna della compagnia assicurativa al rimborso degli oneri processuali, da distrarre in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
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Il signor è rimasto contumace al pari di quanto avvenuto nel giudizio di primo grado. CP_2
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Delineati in questo modo gli aspetti essenziali della vertenza, in via pregiudiziale vanno rigettati i motivi di appello di fondati sulla non integrità del Parte_1 CP_ contraddittorio in virtù della mancata citazione della signora dinanzi al Giudice di Pace.
In coerenza con un elementare principio di economia processuale, a sua volta riferibile alla regola generale del giusto processo, si deve ritenere, infatti, che l'art. 144 del Codice delle
Assicurazioni non prescriva la partecipazione al giudizio di tutti i proprietari dei veicoli coinvolti nel sinistro stradale e dei loro assicuratori, ma solo di quelli indicati come responsabili dalle parti, eventualmente mediante la proposizione di domande riconvenzionali.
Ove così non fosse, del resto, sarebbe concreto il rischio di estendere il procedimento civile a parti contro le quali il danneggiato non abbia manifestato interesse a ottenere alcunché.
Se ne ricava una conferma indiretta dal precedente art. 140, laddove l'estensione della platea dei partecipanti al processo ex art. 102 c.p.c. è richiesta soltanto in caso di pluralità di danneggiati e a fronte di istanze volte ad accertare l'eventuale incapienza del massimale.
Nella vicenda di cui ci si occupa il signor nulla ha dedotto sul concorso, nella CP_1 concatenazione causale all'origine del sinistro, della condotta di guida del conducente CP_ dell'automobile della signora né ha formulato domande nei confronti di quest'ultima.
Altrettanto vale per il signor , che pure avrebbe potuto avere un interesse in tal senso, CP_2 2 e per la limitatasi in primo grado a prefigurare l'incidenza Parte_1 dell'urto causato dalla terza vettura presente in Via Settembrini nella determinazione del danno, senza proporre una corrispondente domanda di accertamento. CP_ Non vi sarebbe stato ragione, per i motivi visti, di disporre la chiamata della signora
Sul punto le argomentazioni della compagnia assicurativa non possono che essere disattese.
***
Nel merito il Tribunale reputa che l'appello sia fondato nei soli limiti di seguito individuati.
Occorre considerare, sulle questioni dibattute, che il quadro probatorio disponibile giustifica l'ascrizione della responsabilità unica del sinistro stradale al conducente della Fiat Punto.
Dal verbale dei Carabinieri di RA, correttamente valorizzato dal Giudice di Pace nella ricostruzione della dinamica del sinistro, si evince che la Fiat Stilo del signor è stata CP_1 urtata nella parte posteriore destra dalla vettura condotta dalla signora , non CP_2 arrestatasi ai segnali orizzontali e verticali di stop posti all'incrocio tra Via Biancale e Via
Settembrini per l'asfalto reso viscido dalla pioggia e andata a collidere nella corsia opposta contro il veicolo dell'appellato, proveniente da Lungoliri Cavour con direzione Via Foscolo.
L'assenza di segni di frenata e le condizioni atmosferiche, tali da far presagire maggiori difficoltà nelle manovre a causa della scivolosità del manto stradale, confermano che in quel peculiare frangente l'autista della Fiat Punto ha assunto un contegno imprudente e imperito.
Nessun elemento consente di attribuire parte della responsabilità dell'incidente al signor urtato (peraltro sul retro), quando già aveva superato l'intersezione stradale, da una CP_1 macchina incurante dell'obbligo di arresto, né tantomeno al conducente del terzo veicolo indicato dalla rispetto al quale, secondo gli atti di causa, può Parte_1 essere solo ipotizzato un coinvolgimento incolpevole in una carambola innescata da altri.
A fronte di un simile quadro appare superata la presunzione sancita dall'art. 2054, c. 2, c.c..
È significativo, in questo senso, che i Carabinieri di RA abbiano sanzionato solo la signora
, rea di non aver conformato la propria condotta ai precetti stabiliti dall'art 145, c. 5 CP_2 del Codice della Strada in materia di obbligo di arresto agli incroci in presenza di stop.
Merita conferma, quindi, la decisione del Giudice di Pace di non procedere ad alcuna decurtazione del danno in conseguenza del concorso di colpa eccepito dalla parte appellante.
Il fatto, d'altra parte, che a cagionare le lesioni subite in occasione dell'incidente dal signor possa aver contribuito l'impatto tra la vettura condotta da quest'ultimo e quella della CP_1 CP_ signora non assume la rilevanza che l'appellante pretenderebbe di attribuirgli, costituendo lo scontro con il terzo mezzo coinvolto nel sinistro una conseguenza prevedibile della condotta imprudente e imperita della signora , unica responsabile dell'evento. CP_2
Anche da questo punto di vista non vi è luogo per ridurre gli importi spettanti all'appellato.
***
Nella perizia a firma del dr. , nominato C.t.u. durante il processo di primo grado, Persona_1 si dà conto delle pregresse patologie da cui era affetto il signor considerate CP_1 dall'esperto ai fini della quantificazione del grado di invalidità dell'infortunato, pari al 3,5%.
L'inclusione, ad opera del professionista, dei compensi relativi alla consulenza di parte prodotta in primo grado tra le spese suscettibili di rimborso, inoltre, non ha provocato alcun effetto pratico nella quantificazione della cifra che i soccombenti sarebbero stati tenuti a versare al danneggiato, trattandosi di costi, oggetto di fatturazione, destinati a essere riconosciuti nella liquidazione delle spese processuali (v. Cass. 15/10/2024, n. 26729).
Resta impregiudicato, nondimeno, il diritto dell'appellante all'esatta imputazione della cifra.
***
3 La “personalizzazione” dei pregiudizi sofferti dal signor - nella sentenza n. 21/21 CP_1 stabilita in misura pari a un aumento di un quinto dei valori base previsti dal D.M. 22/7/2019 in applicazione dell'art. 139, c. 5, del Codice delle Assicurazioni, e ricondotta alla sofferenza presumibilmente patita dalla vittima dell'illecito a causa delle lesioni – non viola i principi enunciati dalla giurisprudenza più recente in tema di danno morale (v. in arg. Cass. 3/3/2023,
n. 6444, per cui “se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale, trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova, la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità, salvo prova contrari, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale”).
***
L'indirizzo preferibile della Corte di Cassazione, ribadito in pronunce relativamente recenti nell'ambito delle cause bancarie sulla scorta dei principi generali desumibili dall'ordinamento processuale, subordina il provvedimento ex art. 210 c.p.c. all'esperimento, da parte degli interessati, di tutti gli altri rimedi volti a ottenere l'ostensione dei documenti ritenuti utili (v.
Cass. 1/8/2022, n. 23861, in cui si citano, come precedenti, Cass. 8/10/2021, n. 27412;
Cass. 1/4/2019, n. 9020; Cass. 21/2/2017, n. 4504; cfr. ante Cass. 13/9/2021, n. 24641).
Il signor coglie nel segno, dunque, quando osserva che la CP_1 Parte_1
per dimostrare l'aliunde perceptum, avrebbe dovuto formulare un'apposita istanza di
[...] accesso agli atti nei confronti dell'Inail e, solo in caso di diniego, rivolgersi al Giudice di Pace.
Ciò implica che non ricorra in concreto alcuna violazione di tipo procedimentale idonea a giustificare la riduzione del risarcimento o la rimessione della causa sul ruolo a fini istruttori.
***
Ad avviso della Corte di Cassazione, tornata a esprimersi sull'argomento nel maggio del 2025
“ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del "disputatum", il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto” (così Cass.
17/5/2025, n. 13145; in precedenza, tra le altre, Cass. 30/11/2022, n. 35195).
Tenuto conto dell'esito del giudizio, condizionato in punto di quantificazione del danno risarcibile dall'anticipo di € 4.500,00 ricevuto dal signor il Giudice di Pace avrebbe CP_1 dovuto applicare i parametri contemplati dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore compreso tra € 1.1101,00 e € 5.200,00 di media complessità. Si è già detto che nelle operazioni di liquidazione la somma di € 500,00, spettante al C.t.p. dell'istante, si sarebbe dovuta riconoscere all'appellato non come autonoma voce di danno, ma quale esborso.
La pertanto, avrebbe dovuto pagare all'appellato, titolo di Parte_1 risarcimento, € 3.045,93, più interessi legali, invece di € 3.545,93, più interessi legali.
L'iniziativa processuale del danneggiato, comunque, non denota alcuna temerarietà.
Non essendovi i presupposti per disapplicare il principio di soccombenza, il signor CP_1 oltre al citato risarcimento, a titolo di oneri processuali avrebbe dovuto ricevere, di
4 conseguenza, l'intero ammontare delle spese legali, sia pure con i correttivi già segnalati.
Le spettanze in esame vanno liquidate in € 1.994,00 (€ 764,00 per esborsi, € 230,00 per la fase di studio, € 250,00 per la fase introduttiva, € 350,00 per la fase di trattazione, € 400,00 per la fase di decisione), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali.
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L'accoglimento dell'appello nella sola parte riguardante le spese legali rende ragione della compensazione degli oneri processuali inerenti al giudizio di impugnazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1143/2021 del
R.G.A.C., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o deduzione, così provvede
- in parziale accoglimento dell'appello proposto da contro la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di RA n. 21/21, ridetermina, rispettivamente, in € 3.045,93
e in € 1.994,00, più interessi e accessori individuati in motivazione, l'entità del risarcimento del danno e degli oneri processuali dovuti dalla società a;
CP_1
- compensa le spese di lite inerenti all'appello.
Cassino, 22/10/2025
il giudice Virgilio Notari
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