Articolo 37 della Legge 2 aprile 1968, n. 481
Articolo 36Articolo 38
Versione
14 maggio 1968
Art. 37.
I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1958-59 sono stabiliti nelle seguenti somme:
Somme rimaste da pagare sulle spese
accertate per la competenza propria
dell'esercizio finanziario 1958-59
(articolo 33)............................... L. 2.156.466 Somme rimaste da pagare sui residui degli
esercizi precedenti (articolo 35)........... L. 9.379.863
---------- Residui passivi al 30 giugno 1959... L. 11.536.329
Entrata in vigore il 14 maggio 1968