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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 04/04/2025, n. 298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 298 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO in funzione di Giudice del lavoro ed in persona del giudice dott.
Giuseppe D'Agostino ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 350/2024 R.G.L. promossa da
(c.f. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, elettivamente domiciliata in Milazzo (Me), via Natale
Puglisi n. 2 presso lo studio dell'Avv. Maurizio Paolo Abbagnato che la rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente, contro
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela Fabbi per procura in atti ed elettivamente domiciliato in Messina, via Garibaldi n. 122, resistente,
(c.f. , in persona AR P.IVA_3 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Patti (Me), via Agliastri n. 34 presso lo studio dell'Avv. Rita La Rosa che la rappresenta e difende per procura in atti,
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 21 febbraio 2024 proponeva Parte_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
29520249005843692, notificata il 29 gennaio 2024, limitatamente ai crediti portati dalle seguenti cartelle di pagamento: 1) CP_1
29520150016298077, 2) 29520150032001939, 3)
29520170013189419, 4) 29520170020655703.
Eccepiva la prescrizione della pretesa poiché, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento, era decorso il termine di prescrizione quinquennale.
Nella resistenza dell e di , all'udienza del 3 CP_1 AR aprile 2025 la causa veniva assunta in decisione.
In primo luogo va dichiarata la tempestività dell'opposizione.
Con riguardo a tale profilo, invero, la suprema Corte ha specificato che “quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va, inoltre, precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)” (cfr Cass. 1854/2017).
Nella specie, la eccepita estinzione del credito per intervenuta prescrizione per decorso del termine di legge, in quanto fatto successivo alla formazione del titolo esecutivo, integra un'opposizione all'esecuzione che, ai sensi dell'art. 615 c.p.c. non è soggetta ad alcun termine decadenziale.
Tanto dedotto, l'eccezione di prescrizione non merita accoglimento.
Preliminarmente occorre dare atto dell'utilizzabilità della documentazione riguardante la prova della notifica via pec delle cartelle di pagamento prodotta tardivamente da AR
.
[...]
Invero, secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, già espresso con la sentenza a Sezioni Unite n. 8202\2005 e ribadito dalle numerose e successive pronunce (vedi da ultimo Cass
18/6/2020 n. 11896 ), nel rito del lavoro, l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione (e ciò non solo per il convenuto ma anche per l'attore).
“L'irreversibilità della estinzione del diritto di produrre i documenti, dovuta al mancato rispetto di termini perentori e decadenziali, rende, poi, il diritto stesso insuscettibile di reviviscenza in grado di appello”
(così testualmente la sentenza a Sez. Un. del 2005).
La produzione tardiva può essere, tuttavia, ammessa ove si tratti di documenti formati o giunti nella disponibilità della parte solo dopo lo spirare dei termini preclusivi (Cass. 19 febbraio 2009, n. 4080; Cass.
26 gennaio 2004, n. 1369; Cass. 10 maggio 1995, n. 5068), oppure se la loro rilevanza emerga in ragione dell'esigenza di replicare a difese altrui che, in adeguamento agli sviluppi indotti dal contraddittorio, giustifichino l'ampiamento probatorio (Cass. 23 marzo 2009, n. 6969; Cass. 13 luglio 2009, n. 16337).
Tale rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova ai sensi di quanto disposto dagli artt. 421 e 437 c.p.c.
Precisa tuttavia la Corte di Cassazione che i poteri istruttori d'ufficio, di cui all'art. 421 c.p.c., non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass. n. 11847/2009; conformi: Cass. n.
12002/2002; Cass. n. 17102/2009; Cass. n. 15899/2011).
L'acquisizione documentale, dunque, può essere disposta d'ufficio, anche su sollecitazione di parte, se i documenti risultino indispensabili per la decisione, cioè necessari per integrare, in definizione di una pista probatoria concretamente emersa, la dimostrazione dell'esistenza o inesistenza di un fatto la cui sussistenza o insussistenza, altrimenti, sarebbe destinata ad essere definita secondo la regola sull'onere della prova (così Cass. 17/12/2019 n.
33393).
La Corte di Cassazione puntualizza in altri pronunciamenti che “i mezzi istruttori, preclusi alle parti, possono essere ammessi d'ufficio, ma suppongono, tuttavia, la preesistenza di altri mezzi istruttori, ritualmente acquisiti, che siano meritevoli dell'integrazione affidata alle prove ufficiose” (così Cass. 26/9/2019 n. 8381).
Alla stregua dei principi di diritto fin qui evidenziati, va disposta l'acquisizione della documentazione telematica (files .eml) attestante la regolare notifica via pec delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento oggetto di opposizione, trattandosi di atti idonei a completare il materiale probatorio già acquisito in primo grado e afferenti ad una “pista probatoria” già tracciata dalla produzione tempestiva da parte dell dei files in formato .pdf CP_1 relativi alla notifica delle cartelle.
Ciò premesso, dagli atti di causa risulta che: la cartella di pagamento n. 29520150016298077 è stata notificata via pec il 21 luglio 2015; la cartella di pagamento n. 29520150032001939 è stata notificata via pec il 19 gennaio 2016; la cartella di pagamento n.
29520170013189419 è stata notificata via pec il 4 settembre 2017; la cartella di pagamento n. 29520170020655703 è stata notificata via pec il 20 dicembre 2017.
Ai fini del computo del termine di prescrizione occorre però tener conto della disciplina introdotta dal D.L. n. 18/2020 per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della disciplina di cui al
D.L. n. 183/2020.
Ebbene l'art. 37, comma 2, D.L. n. 18/2020 prevede espressamente che “i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
L'art. 11 co. 9 del d.l. n. 183/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21/2021, ha, poi, introdotto una ulteriore sospensione del corso della prescrizione in materia di contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria per il periodo dal 31 dicembre 2020
(data di entrata in vigore del citato decreto-legge) al 30 giugno 2021 per la durata di 182 giorni.
In virtù di tali norme, dunque, il termine di prescrizione quinquennale delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria ha subito una sospensione per un periodo massimo di complessivi 311 giorni.
Va però aggiunto che l'art. 67, comma 1, D.L. n. 18/2020 ha previsto una sospensione dall'1 marzo 2020 al 31 maggio 2020 dei termini relativi “alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli enti impositori”. Il successivo comma 4 prevede poi che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e
3, del decreto legislativo 24 settembre, n. 159.
Ed ancora l'art. 68 D.L. n. 18/2020 prevede che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto
2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dall'art. 29 e 309 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge
30 luglio 2010, n. 122 […] Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Infine il successivo comma 4 bis prevede che “con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre
2021, nonché anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lett. a), b)
e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati […] b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Occorre allora individuare le giuste coordinate per orientarsi nel dedalo normativo introdotto dalla disciplina emergenziale.
Si sovrappongono, infatti, una disciplina specificamente riferita alla sospensione dei termini di decadenza e prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza sociale obbligatoria (art. 37
D.L. n. 18/2020 e art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020), una diversa disciplina riferita alla sospensione dei termini relativi alle attività degli enti impositori (art. 67 D.L. n. 18/2020) ed una ulteriore disciplina riferita alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione.
La difficoltà per l'interprete è, peraltro, accentuata (per quanto si dirà
a breve) dal richiamo che gli artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020 operano – peraltro con portata differente – all'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
Un primo dato è certo.
L'art. 37 D.L. n. 18/2020 e l'art. 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 prevedono, secondo quanto già rilevato in precedenza, una sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria per un periodo massimo di complessivi 311 giorni.
L'art. 67 D.L. 18/2020 prevede poi una sospensione dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 e, al comma 4, richiama l'art. 12, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 159/2015 in relazione ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori.
A sua volta l'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015 prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
Occorre allora comprendere se il combinato disposto degli articoli 67
D.L. n. 18/2020 e 12 D.Lgs. n. 159/2015 incida sulla determinazione del periodo di sospensione dei termini di prescrizione per i contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.
Tale interrogativo merita una risposta negativa.
Sul punto di recente la Corte di Cassazione ha statuito che, in virtù dell'art. 12, comma 1, d.lgs. n.159 del 2015, “occorre interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione” (Cass.
15 gennaio 2025, n. 960).
In sostanza la Corte di Cassazione afferma che l'art. 67 D.L. n.
18/2020 non si limita a sospendere i termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, ma prevede anche la conseguente sospensione per il medesimo periodo dei termini di decadenza e di prescrizione.
Chiarito tale aspetto, si deve concludere che, per quanto riguarda i contributi previdenziali ed i premi assicurativi, l'art. 67 D.L. n.
18/2020 non abbia una concreta rilevanza. Ed infatti l'art. 37 D.L.
18/2020 (norma che disciplina specificamente la prescrizione dei contributi e dei premi assicurativi) già prevede una generale sospensione dei termini di prescrizione per un periodo financo più esteso (dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020).
Resta da esaminare la questione concernente il rapporto tra l'art. 37
D.L. n. 37/2020 e l'art. 68 D.L. n. 18/2020.
A differenza dell'art. 67 D.L. n. 18/2020 (che, come visto disciplina la sospensione dei termini relativi alle attività degli uffici degli enti impositori), l'art. 68 D.L. n. 18/2020 è stato introdotto per disciplinare la sospensione dei termini di versamento di somme dovute in forza di cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e degli avvisi di addebito emessi dall (cfr. il richiamo CP_3 all'art. 30 D.L. n. 78/2010).
L'art. 68, comma 1, D.L. n. 18/2020 prevede, quindi, la sospensione dei termini dei versamenti delle somme relative ad entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021.
Al contempo stabilisce che “si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
A differenza di quanto previsto dal precedente articolo 67, l'art. 68 richiama l'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015 nella sua interezza.
Pertanto, oltre a trovare applicazione (ai sensi dell'art. 12, comma 1,
D.Lgs. n. 159/2015) la sospensione dei termini di prescrizione per tutta la durata della sospensione dei termini di versamento (ovvero dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021), trova anche applicazione il comma 2 dell'art. 12 D.Lgs. n. 159/2015.
Quest'ultima norma stabilisce che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali ed assistenziali e degli agenti della riscossione, per i quali è stata disposta la sospensione dei versamenti, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Ne consegue che, per quanto riguarda i contributi previdenziali ed i premi assicurativi derivanti da cartelle di pagamento e da avvisi di addebito, per i quali opera la sospensione dei termini di versamento dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, il termine di prescrizione che scade entro il 31 dicembre degli anni 2020 e 2021 è prorogato di diritto al 31 dicembre del secondo anno successivo (e dunque rispettivamente al 31 dicembre 2022 o al 31 dicembre 2023).
Infine l'art. 68, comma 4 bis, lett. b) D.L. n. 18/2020 (introdotto dal
D.L. n. 125/2020) stabilisce che, con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2 bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, sono prorogati di ventiquattro mesi i termini di prescrizione e decadenza relativi alle stesse entrate.
Pertanto, per i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2021, i termini di prescrizione e decadenza sono prorogati di ventiquattro mesi.
La norma non incide sulla sospensione dei termini di prescrizione, ma prevede una proroga biennale del generale termine di prescrizione quinquennale (per quanto concerne la materia contributiva e assicurativa) per i carichi che siano stati affidati all'agente della riscossione nel periodo sopra indicato.
In conclusione deve ritenersi che:
1) Per i crediti relativi a contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria opera in via generale la sospensione del termine di prescrizione per un massimo di complessivi 311 giorni ai sensi degli artt. 37 D.L. n. 18/2020 (dal 23 febbraio
2020 al 30 giugno 2020) e 11, comma 9, D.L. n. 183/2020 (dal
31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021);
2) La sospensione dei termini di prescrizione dall'8 marzo 2020 al
31 maggio 2020 prevista dal combinato disposto degli artt. 67
D.L. n. 18/2020 e 12, comma 1, D.Lgs. n. 159/2015, sebbene astrattamente applicabile alla materia contributiva, non comporta una dilatazione del periodo di sospensione della prescrizione (operando in via generale il più ampio periodo di sospensione previsto dagli art. 37 D.L. n. 18/2020 e 11, comma
9, D.L. n. 183/2020);
3) Per i crediti riguardanti contributi previdenziali e premi assicurativi derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, il cui termine di pagamento scade nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, il termine di prescrizione è prorogato per un corrispondente periodo di tempo (ovvero per 542 giorni);
4) Per i crediti riguardanti contributi previdenziali e premi assicurativi derivanti da cartelle di pagamento o avvisi di addebito, per i quali opera la sospensione dei versamenti tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021, il termine di prescrizione in scadenza entro il 31 dicembre 2020 o entro il 31 dicembre 2021
è prorogato fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione (ovvero fino al 31 dicembre
2022 o al 31 dicembre 2023);
5) Per i crediti affidati all'agente della riscossione dall'8 marzo
2020 al 31 dicembre 2021, il termine di prescrizione quinquennale è prorogato di ventiquattro mesi.
Così ricostruito il quadro normativo, si osserva che nel caso in esame vengono in rilievo cartelle di pagamento notificate ben prima del periodo compreso tra l'8 marzo 2020 ed il 31 agosto 2021 e riguardanti crediti affidati all'agente della riscossione prima dell'8 marzo 2020.
Ne consegue che trova applicazione unicamente la sospensione del termine di prescrizione di 311 giorni prevista dagli artt. 37 D.L. n.
18/2020 e 11, comma 9, D.L. n. 183/2020.
Risulta poi che in relazione alle cartelle di pagamento n.
29520150016298077, n. 29520150032001939, n. 29520170013189419 e n. 29520170020655703 è stata presentata istanza di definizione agevolata in data 29 aprile 2019 e dunque prima del maturarsi del termine di prescrizione quinquennale.
La Corte di Cassazione ha anche di recente statuito “con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto al quale l'art. 2944 cod. civ. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, che lo stesso non ha natura negoziale ma costituisce un atto giuridico in senso stretto, di carattere non recettizio, il quale non richiede, in chi lo compie, una specifica intenzione ricognitiva, occorrendo solo che contenga, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà (Cass., sez. L.,
07/09/2007, n. 18904). Il riconoscimento del diritto può, quindi, anche essere tacito e concretarsi in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore. Con specifico riferimento all'istanza di rateazione del debito contributivo, poi, la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, ha affermato che la domanda di rateizzazione del debito contributivo proposta dal debitore, anche se corredata dalla formula di salvezza dei diritti connessi all'esito di accertamenti giudiziali in corso unitamente ai pagamenti trimestrali effettuati secondo le previsioni dell'art. 1, comma 2-ter, del decreto legge n. 78 del 1998, la quale ha previsto solo modalità agevolate di estinzione di quel debito, configura un riconoscimento di quest'ultimo, con conseguente interruzione della prescrizione quinquennale, il cui nuovo termine decorrerà dalla scadenza delle singole rate (Cass., sez. L.,
15/07/2021, n. 20260; Cass., sez. L., 26/04/2017, n. 10327; Cass., sez.
6-L, 29/12/2015, n. 26013)” (Cass. 6 febbraio 2024, n. 3414).
Ne consegue che tra la data di presentazione dell'istanza di definizione agevolata (29 aprile 2019) e la notifica dell'intimazione di pagamento n. 29520249005843692 (avvenuta il 29 gennaio 2024), la fattispecie estintiva non si era verificata.
L'opposizione va, pertanto, rigettata. In considerazione del rigetto dell'eccezione di prescrizione, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese in favore dell Esse vanno liquidate sulla base dei parametri medi. CP_1
Nulla va disposto sulle spese di , dal AR momento che la opposizione (riguardando esclusivamente la prescrizione) investe il merito della pretesa contributiva con conseguente difetto di legittimazione passiva del concessionario.
La notifica del ricorso al concessionario vale dunque quale mera litis denuntiatio senza che possa darsi soccombenza dell'opponente nei confronti di (Cass. n. 19985/2024). AR
p.q.m.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'opposizione; condanna la ricorrente al pagamento in favore dell delle spese CP_1 del giudizio, liquidate in € 7.616,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
nulla sulle spese di . AR
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto il 4 aprile 2025.
Il Giudice dott. Giuseppe D'Agostino