Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/06/2025, n. 6271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6271 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
n. 15358/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante
ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15358/2022 RGAC e vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Torre del Greco al Corso Avezzana 26 Parte_1 presso l'avv. Gerardo Balzano, dal quale è rappresentata e difesa come da procura in calce all'atto di citazione
ATTRICE
E
in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in alla Controparte_1 CP_1
Piazza Municipio 1, Palazzo San Giacomo, presso l'avv. Giulia Di Fiore, dalla quali è rappresentato e difeso come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
CONVENUTO
Oggetto: Risarcimento danni da cosa in custodia (sede stradale)
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata.
pagina 1 di 4
LO era caduta a causa di un dissesto non segnalato sulla sede stradale – e condannare l'ente convenuto a risarcire i danni subiti dall'attrice nell'evento, da liquidare in € 8197,63 o in diversa somma per invalidità temporanea e permanente, oltre danno morale, oltre rivalutazione ed interessi legali dal fatto al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con distrazione;
si è costituito l'ente convenuto chiedendo di dichiarare nulla la citazione, rigettare la domanda perché inammissibile ed infondata, dichiarare la colpa esclusiva o il concorso di colpa dell'attrice, con vittoria delle spese di lite;
nel corso della istruttoria sono stati escussi i testi e , ed è stata Testimone_1 Tes_2 espletata consulenza tecnica d'ufficio medica dal dr. ; ora la causa va Persona_1 decisa.
Costituendosi, il ha eccepito che l'atto di citazione sia nullo, in Controparte_1 quanto in esso non vi è descritta l'asserita anomalia del manto stradale che avrebbe causato l'incidente, e le circostanze che l'avrebbero resa non visibile e quindi insidiosa, né la sua esatta collocazione. Per quanto concerne la collocazione, in citazione si precisa che l'anomalia si sarebbe trovata “all'altezza del Teatro San LO”, ma indubbiamente il dedotto dissesto non vi è descritto;
tuttavia, nella prima memoria ex art. 183.6 cpc l'attrice ha precisato che il dissesto era “costituito dalla mancanza di basolo che creava un dislivello con il piano di calpestio, non percepibile né visibile nè segnalato.”.
Costituendosi, parte attrice ha prodotto una fotografia, nella quale si vede un pezzo di pavimentazione stradale costituita da sampietrini, in cui si nota uno spazio a forma di
“L” sghemba in cui i sampietrini non vi sono, delle dimensioni all'incirca di due elementi mancanti, ma colmata di asfalto o cemento, ad un livello però inferiore a quello dei sampietrini. Sono stati escussi due testi: , fratello dell'attrice, e Testimone_3
all'epoca compagno dell'attrice. Entrambi hanno confermato che, Testimone_4 nelle circostanze di tempo e di luogo specificate in citazione, l'attrice cadde a causa di una insidia stradale. Il teste ha riferito in particolare che “Nel punto in Testimone_3 cui inciampò mia sorella mancava uno dei sampietrini che costituivano la pavimentazione del marciapiede. La pavimentazione del marciapiede era come quella raffigurata nella fotografia prodotta dalla parte attrice, che mi viene mostrata”; il teste a sua volta: “Nel punto in cui era inciampata mancava un sampietrino Tes_2 Pt_1 della pavimentazione, e ciò non era segnalato in alcuno modo. ADR Riconosco nella fotografia prodotta dalla parte attrice il punto del marciapiede in cui mancava il sampietrino;
si tratta dello spazio a forma quasi di L che nella foto risulta parzialmente colmato con, sembrerebbe, del cemento, e che all'epoca era totalmente vuoto;
io ricordo che mancava un solo sampietrino, quello che sembra formare il tratto orizzontale della L;
nel fondo di quello spazio vuoto c'era un po' di pietrisco.”. Entrambi i testi hanno riferito che l'infortunata venne portata via da un'ambulanza sopraggiunta almeno pagina 2 di 4 mezz'ora dopo l'evento, e che sul luogo arrivarono anche dei membri delle forze dell'ordine, i quali però evidentemente non redassero alcun rapporto. Se le cose fossero andate così come descritto dai testi, la fotografia in atti sarebbe stata evidentemente effettuata ben dopo che l'attrice era caduta, come minimo giorni dopo, tanto che non solo ci sarebbe stato il tempo perché si staccasse un altro sampietrino, ma pure che la buca venisse colmata da asfalto o cemento. Ora, non si riesce a comprendere come mai in 30 minuti, il tempo che l'ambulanza ha impiegato ad arrivare sul posto, nessuno dei testimoni (il fratello ed il compagno dell'infortunata) avrebbe scattato, o fatto scattare da qualcuno, una fotografia della dedotta insidia – operazione agevolissima con un semplice telefono cellulare, detenuto ormai da quasi tutti. Rientra nella norma che chi subisce un danno rilevante, potendolo, documenti nella immediatezza dei fatti la causa del danno stesso. Ciò tanto più che, stando a quanto riferito dai testi, sarebbero intervenuti sul luogo degli agenti delle forze dell'ordine, i quali avrebbero senza dubbio appuntato l'attenzione dei presenti sulle cause della caduta. Pertanto, mancando una spiegazione ragionevole della condotta omissiva dei testimoni, che non avrebbero documentato immediatamente la causa dell'infortunio della loro sorella e compagna, pur potendolo fare agevolmente, non li si ritiene sufficientemente attendibili. Si aggiunga che pure la condotta difensiva dell'attrice in giudizio suscita perplessità: non si comprende perché in citazione il dissesto non sia stato descritto compiutamente, tanto più che, stando a quanto poi precisato, non corrispondeva allo stato di fatto risultante dalla fotografia depositata.
Stando così le cose, risultando non sufficientemente attendibili i testi escussi e non spiegabile la linea difensiva di parte attrice, deve considerarsi non provato che la signora si sia infortunata a causa di un dissesto della sede stradale, così come dedotto in Pt_1 citazione, e la domanda va rigettata.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 15358/2022 rgac tra:
, attrice;
convenuto; così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Rigetta la domanda;
2) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio;
3) Condanna l'attrice a rimborsare all'ente convenuto le spese del giudizio, che liquida in € 2540 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa. Così deciso in Portici in data 22/6/2025 Il giudice pagina 3 di 4
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