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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 22/06/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Velletri
Sezione Prima Civile - area concorsuale
Il Tribunale Ordinario di Velletri, Sezione Fallimentare Ufficio di Velletri, composto dai magistrati
Dott. NI Pasquale La Malfa
Dott. Raffaella Calvanese
Dott. Francesca Aratari
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 36 /2025 P.U. promosso da
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
residente in [...], con l'avv ARIANNA
PELAGAGGI e domicilio VIA DELLE CISTERNOLE 22 FRASCATI
Letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata depositato dal suddetto;
esaminati gli atti ed i documenti allegati;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che il ricorrente ha residenza nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il ricorrente è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 2 lett c) e 66 CCI;
ritenuto che
il suddetto versi effettivamente in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte;
considerato, in particolare, come si legge nella relazione dell'OCC, che, a fronte di un passivo di circa euro € 138.607,15 verso finanziarie, banche, privati e Agenzia delle
Entrate – Riscossione e Comune di Colonna, l'attivo liquido è rappresentato dal solo stipendio del ricorrente, pari ad euro € 1.460,00 (calcolato sull'anno 2024 e al netto della trattenuta del quinto a favore di per un importo mensile di € Controparte_1
270,00 e delle ulteriori trattenute per i pignoramenti presso terzi attivati dai creditori
Santander per € 254,00 e per € 265,50); Pt_2 CP_2
considerato che, secondo i gestori, detratta la spesa stimata dal ricorrente per il sostentamento familiare, pari ad € 1.381,00 circa, in ragione della compartecipazione della moglie del sig. alle spese familiari per un importo di medio di circa € Pt_1
600,00 al mese, il sarebbe in grado di destinare alla procedura l'importo Pt_1
massimo di € 700,00 per 12 mensilità per tre anni;
precisato che i limiti di cui all'art. 268 lett b) CCI saranno stabiliti a cura del GD, previo supplemento istruttorio a cura del liquidatore, che sul punto dovrà specificamente relazionare nel più breve tempo possibile;
ritenuto, in ogni caso, che, nelle more dell'adozione del provvedimento da parte del
GD, il liquidatore può comunque apprendere l'importo di euro 700,00 dallo stipendio del ricorrente;
ritenuto che
ricorrano giustificati motivi per non nominare i Gestori della Crisi quali liquidatori, in quanto i suddetti risultano creditori della procedura (vedi le conclusioni del ricorso); dichiara
l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di Parte_1
nato a [...] il [...] ), residente in [...], C.F._1
Via di Valle Canestra di Sotto n. 2; nomina il dott./la dott.ssa Francesca Aratari Giudice Delegato per la procedura nomina il dott./avv. liquidatore; Controparte_3 dispone
l'inserimento, a cura del liquidatore, della sentenza nel sito internet del tribunale o del
Ministero della giustizia e la sua pubblicazione nel registro delle imprese, laddove il ricorrente risulti iscritto nel registro delle imprese;
ordina la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, in presenza di beni immobili o beni mobili registrati;
ordina al debitore
1) il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
2) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ove se ne rinvengano;
assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
Si notifichi la sentenza a cura del liquidatore al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Velletri, 17/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr Francesca Aratari dr NI Pasquale La Malfa