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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 19/02/2026, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1159/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6031/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010156585000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010156585000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010156585000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010156585000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 29.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, ruguardante n. 2 cartelle di pagamento, ivi indicate, portanti tasse automobilistiche per varie annualità, per un valore di causa di €. 1.104,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate. Eccepiva conseguentemente la prescrizione dei debiti in questione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, avendo provveduto a notificare regolarmente le cartelle di pagamento indicate nonché plurimi successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Produceva la relativa documentazione.
Si costituiva anche la Regione Calabria, che chiedeva rigettarsi il ricorso perché infondato, sostenendo la correttezza del proprio operato. Allegava documentazione a dimostrazione della notifica degli atti impositivi di propria competenza.
All'odierna udienza il difensore della ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, avendo la contribuente richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito. Chiedeva compensarsi le spese. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto precede, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al medesimo da parte della ricorrente.
Le spese, avuto riguardo all'atteggiamento di acquiescenza della ricorrente, devono essere compensate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
ZZ PE, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6031/2025 depositato il 29/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010156585000 BOLLO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010156585000 BOLLO 2010
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010156585000 BOLLO 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420259010156585000 BOLLO 2012
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 241/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente notificato alle controparti e depositato il 29.10.2025, Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, ruguardante n. 2 cartelle di pagamento, ivi indicate, portanti tasse automobilistiche per varie annualità, per un valore di causa di €. 1.104,00.
Parte ricorrente eccepiva la illegittimità dell'atto impugnato, deducendo la mancata notifica delle cartelle di pagamento indicate. Eccepiva conseguentemente la prescrizione dei debiti in questione.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Riscossione la quale sosteneva l'infondatezza del ricorso, avendo provveduto a notificare regolarmente le cartelle di pagamento indicate nonché plurimi successivi atti aventi efficacia interruttiva del termine di prescrizione. Produceva la relativa documentazione.
Si costituiva anche la Regione Calabria, che chiedeva rigettarsi il ricorso perché infondato, sostenendo la correttezza del proprio operato. Allegava documentazione a dimostrazione della notifica degli atti impositivi di propria competenza.
All'odierna udienza il difensore della ricorrente dichiarava di rinunciare al ricorso, avendo la contribuente richiesto ed ottenuto la rateizzazione del debito. Chiedeva compensarsi le spese. Quindi la causa veniva mandata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto di quanto precede, deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio per rinuncia al medesimo da parte della ricorrente.
Le spese, avuto riguardo all'atteggiamento di acquiescenza della ricorrente, devono essere compensate.
P.Q.M.
Pronunciando sul ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento descritta in epigrafe emessa da Agenzia Entrate Riscossione, dichiara estinto il giudizio per rinuncia al ricorso. Spese compensate.