Sentenza breve 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 24/02/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00543/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02695/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2695 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Giachino, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Musumeci, 128;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
dell’ammonimento del Questore della provincia di Catania prot.-OMISSIS- del 27.08.2025, notificato in data 13 settembre 2025;
- nonché per l’annullamento di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, conseguenti e comunque connessi all'impugnato atto e lesivo dei diritti del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. IO RI VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 13.11.2025 e depositato il successivo 12.12.2025, il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il provvedimento prot.-OMISSIS- del 27.08.2025, notificato il 13.09.2025, con il quale il Questore di Catania, provvedendo su apposita richiesta presentata dalla controinteressata in data 21.08.2025, lo ammoniva, ai sensi degli artt. 7 e 8, d.l. n. 11/2009, convertito in legge n. 38/2009, come modificato dalla l. n. 168/2023, “a tenere un comportamento conforme alla legge. . .”.
2. A sostegno del gravame l’esponente ha articolato varie censure.
3. La Questura di Catania si è costituita in giudizio in data 17.12.2025 con atto di mera forma e con successiva memoria datata 6.02.2026 ha concluso per l’infondatezza del ricorso nel merito, previo rigetto dell’istanza cautelare.
4. All’udienza camerale dell’11.02.2026, previo avviso ai sensi dell’art. 73 comma 3 c.p.a. della possibile irricevibilità del ricorso per tardività della notifica, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il ricorso è irricevibile.
6. È incontestato tra le parti che il provvedimento di ammonimento è stato notificato in data 13.09.2025, mediante processo verbale di notifica, come comprovato dall’allegato 5, rubricato “Processo verbale di notifica ammonimento redatto in data 13.09.2025 nei confronti” del ricorrente.
6.1. Tale notifica ha determinato la piena conoscenza legale del provvedimento da parte del destinatario.
6.2. Ne consegue che il termine di sessanta giorni per l’impugnazione dell’ammonimento gravato decorreva dalla predetta data notifica; poiché il ricorso è stato notificato in data 13.11.2025 e, dunque, oltre il termine perentorio previsto dall’art. 29 c.p.a. (scaduto il 12.11.2025, mercoledì), lo stesso deve essere dichiarato tardivo e, per l’effetto, irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.
6.3. L’esito in rito e la limitata attività difensiva della parte resistente giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO RI VA, Presidente, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO RI VA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.