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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 15/01/2026, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 319/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ON EL MA, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4825/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015692308000 IRPEF-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015692308000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015692308000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015692308000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04 Giugno 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso Intimazione di pagamento n. 29320239015692308/000, notificata in data 02.05.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320170021924838001 relativa a imposta di registro anno 2012, n.
29320170043776808000, relativa a IRAP, IRPEF, IVA anno 2014, n. 29320180007750510001 relativa ad imposta di registro anni 2014-2015, n. 29320180015528542000 relativa a IRAP, IRPEF, IVA anno 2015, n.
29320190002017746001 relativa a imposta di registro anno 2016, n. 29320190022363116000 relativa a
IRAP, IVA anno 2016, e limitatamente ad avvisi di accertamento n. TY501P000105/2020 relativo ad IRPEF anno 2016, n. TY501PD01202/2020 relativo ad IRPEF, IVA, IRAP anno 2017 recante la somma di euro
368.655,00 e contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce: Nullita' dell'intimazione per annullamento giudiziale dei sottesi avvisi di accertamento nn. TY501P000105/2020 e TY501PD01202/2020 - violazione dell'art. 69 d. Lgs 546/92 immediata esecutivita' della sentenza tributaria favorevole al contribuente.
Preliminarmente, in relazione agli avvisi di accertati prodromici all'intimazione impugnata, si fa rilevare che l'odierno ricorrente ha impugnato i sottesi avvisi di accertamenti nn. TY501P000105/2020,
TY501PD01202/2020 innanzi a questa stessa On. Corte di Giustizia Tributaria di I grado la quale, con le sentenze n. 7131/2022 del 03/10/2022 e n. 7134/2022 del 03/10/2022, accoglieva i ricorsi del contribuente e ordinava la rideterminazione delle maggiori imposte erroneamente accertate. Nullita' dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche – violazione e falsa applicazione art. 25 d.p.r. 602/1973. Si eccepisce altresì la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73, a seguito della mancata notifica delle cartelle di pagamento nn.
29320170021924838001, 29320170043776808000, 29320180007750510001, 29320180015528542000,
29320190002017746001 e 29320190022363116000. Venendo al caso di specie all'odierno ricorrente, non sono mai stati ritualmente notificati e/o portati a legale conoscenza gli indefettibili atti prodromici, stante la omessa e/o nullità delle asserite notificazioni, per cui l'odierna Intimazione di pagamento è stata emessa in assenza dei rispettivi titoli esecutivi, venendo meno i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito tributario. Decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta.
Conseguentemente alla omessa notifica delle medesime cartelle., va eccepita l'illegittimità della Intimazione di pagamento di pagamento in relazione alle cartelle nn. 29320170043776808000, 29320180015528542000,
29320190022363116000, per decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme richieste. Al riguardo va infatti rilevato che l'art. 25, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 602 del 1973 impone al
Concessionario di notificare al contribuente la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Poiché la pretesa tributaria recata dall'intimazione di pagamento nella parte relativa alla cartella: a) n. 29320170043776808000, si riferisce alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, la notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere effettuata, alla luce dei dati normativi richiamati, entro e non oltre il 31 dicembre 2018; b) n.
29320180015528542000, si riferisce alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2016, la notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere effettuata, alla luce dei dati normativi richiamati, entro e non oltre il 31 dicembre 2019; c) n. 29320190022363116000, si riferisce alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2017, la notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere effettuata, alla luce dei dati normativi richiamati, entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle cartelle sottese. Dovrà ritenersi prescritto il diritto a riscuotere le sanzioni recate nella impugnata Intimazione di pagamento. Invero, in materia di sanzioni tributarie il vigente art. 20 del D. Lgs. n. 18 dicembre 1997 n. 472 stabilisce espressamente che “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. Ne consegue che essendo decorsi tra la notifica delle indicate cartelle di pagamento e la notifica della Intimazione di pagamento oltre cinque anni, ed in assenza di ulteriori atti interruttivi, è maturata la prescrizione del diritto a riscuoterli con conseguente nullità della Intimazione di pagamento.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alla nullità degli avvisi di accertamento. Invero appare opportuno chiarire che la Agenzia dell'Entrate-Riscossione rimane estranea alla formazione dei ruoli ed alle vicende successive, limitandosi a recepire quanto indicato dall'Ente
Impositore anche in merito ad eventuali sgravi che se non comunicati dagli Enti Impositori non possono comportare la caducazione della cartella. In via preliminare, inoltre, si eccepisce la tardività e la relativa inammissibilità della odierna opposizione ad intimazione di pagamento per omessa impugnazione delle cartelle sottese, atti presupposti. Ed invero, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, prima della notifica dell'atto impugnato sono state notificate le cartelle di pagamento indicate nell'avviso di intimazione come comprovato dalle relate di notifica. Cartella di pagamento n. 2962017002192438001 è stata notificata in data 25.01.2018; cartella di pagamento n. 296201700437760808000 è stata notificata in data 04.03.2019; cartella di pagamento n. 2932018000775051001 è stata notificata in data 29.05.2018; cartella di pagamento n. 29320180015528542000 è stata notificata in data 06.06.2019; cartella di pagamento n.29320190002017746001 è stata notificata in data 19.04.2019; cartella di pagamento
29320190022363116000 è stata notificata in data 28.02.2020 In merito alla decadenza si rileva che l'eccezione è da rigettare in quanto le cartelle sono state tempestivamente notificate. In merito alla prescrizione, fermo restando l'eccepita tardività dell'impugnazione odierna per omessa impugnazione degli atti presupposti, in ogni caso si evidenzia che nessuna prescrizione è maturata essendo stato notificati successivamente alle cartelle in data 10.07.23 l'avi n.29320239001117281000. Inoltre nel calcolo della prescrizione bisogna considerare la “sospensione Covid dal 08.03.2020 al 31.08.2021”.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con atto di intervento volontario contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare l'Ufficio oppone la manifesta inammissibilità del ricorso avversario, facendo rilevare che l'intimazione di pagamento, oggetto di odierna impugnazione, riguarda: sei cartelle di pagamento correttamente notificate al contribuente e divenute definitive per mancata impugnazione entro sessanta giorni dalla loro notifica;
due avvisi di accertamento che sono stati ritualmente notificati al contribuente e che, diversamente da ciò che egli afferma, sono stati integralmente confermati dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Sicilia con le sentenze n.7008/15/2024 e n. 7009/15/24 emesse e depositate il
23/9/2024. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'intimazione limitatamente all' iscrizioni di 1/3 delle somme accertate con gli avvisi di accertamento emessi suo carico ai fini II.DD. n.TYS01PD00105-2020 (2016) e n.
TYS01PD01202/2020 (2017), lasciando intendere che essi sarebbero stati integralmente annullati da due sentenze di primo grado. Innanzitutto, l'Ufficio fa presente che le somme riportate nell'intimazione derivano dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 602/1973 di un terzo delle maggiori imposte accertate con gli avvisi di accertamento suddetti, eseguita in seguito alla presentazione dei ricorsi introduttivi presentati avverso tali atti, come riscontrabile dal confronto dell'intimazione con gli importi complessivamente accertati. L'avviso di accertamento PF TYS01PD00105-2020, notificato il 15/05/2021 (con il quale, sulla scorta di PVC della Guardia di Finanza, sono state accertate maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta
2016), è stato totalmente confermato dalla C.G.T. DI II GRADO Sicilia sezione staccata di Catania con
SENTENZA n.7008/15/2024, depositata il 23/9/2024, emessa in esito all'appello dell'Ufficio RGA 2672/2023
(3030694 TYS). Come si è detto la sentenza di I grado n. 7131/06/22 depositata il 17/10/2022 citata da controparte aveva annullato solo il recupero IVA di € 40.109,70 ma aveva rigettato il ricorso del sig.Hu nel resto, confermando il recupero delle maggiori imposte accertate ai fini II.DD. di complessivi € 158.460,00
(= IRPEF di € 134.806,00, addizionali regionale € 5.420,00, addizionale comunale € 2.507,00, IRAP
€ 15.727,00), oltre al recupero delle relative sanzioni irrogate e del contributo INPS €14.528,00.
Analogamente, l'avviso di accertamento PF TYS01PD01202/2020 notificato il 15/05/2021 (con il quale, sulla scorta di PVC della Guardia di Finanza, sono state accertate maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2017), è stato totalmente confermato dalla C.G.T. DI II GRADO Sicilia sezione staccata di
Catania in esito all'appello dell'Ufficio RGA 2671/2023 (3030693 TYS) con sentenza n. 7009/15/24
DEPOSITATA IL 23/9/2024. Come si è detto, la sentenza di I grado n. 7134/06/22 depositata il 17/10/2022 citata da controparte aveva annullato solo il recupero IVA di € 55.630,86 ma aveva rigettato il ricorso del sig.Hu nel resto, confermando il recupero delle maggiori imposte accertate ai fini II.DD. di complessivi
€ 182.266,00 (= IRPEF di € 154.317,00, addizionali regionale € 6.253,00, addizionale comunale € 2.892,00,
IRAP € 18.804,00), il recupero delle relative sanzioni irrogate e del contributo INPS €14.804,00. Sulla nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle prodromiche- violazione e falsa applicazione dell'art. 25 sulla prescrizione del credito relativo a interessi e sanzioni successiva alla notifica delle cartelle sottese in relazione a tali motivi di ricorso questa Direzione provinciale di Catania rappresenta la propria carente legittimazione passiva perché la notifica delle cartelle di pagamento e di successivi atti esecutivi, interruttivi dei termini di prescrizione del Credito erariale, è un adempimento di competenza esclusiva dell'agente della riscossione. Oltretutto l'agenzia delle entrate riscossione è parte resistente di questo giudizio ed ha avuto già modo di difendere il proprio operato dimostrando che le cartelle intimate sono state regolarmente e tempestivamente notificate al contribuente;
perciò, il ricorso avverso le stesse è inammissibile per la sua tardività, in quanto proposto ben oltre il termine perentorio previsto dall'at.21 del d.lgs.546792.
Inoltre, la scrivente Direzione provinciale di Catania, pur ribadendo la propria carente legittimazione passiva anche in merito alla dedotta “prescrizione del credito relativo a interessi e sanzioni successiva alla notifica delle cartelle sottese”, fa presente che non è intervenuta alcuna prescrizione nemmeno dopo la notifica delle cartelle intimate. Sulla decadenza dell'amministrazione finanziaria dal Diritto al recupero dell'imposta l'ufficio oppone che l'eccezione di decadenza del diritto di riscossione in Riferimento dei crediti erariali fatti valere dalle cartelle sottese all'intimazione Impugnata è assolutamente illegittima, dato che l'agente della riscossione, già costituitosi nel presente giudizio, ha avuto cura di dimostrare la corretta e tempestiva notifica delle cartelle impugnate. L'eccezione, per quanto sopra esposto, è palesemente illegittima anche con riguardo agli avvisi di accertamento: le sentenze di secondo grado depositate in questo giudizio, infatti, dimostrano che qualsivoglia termine di decadenza è stato interrotto dapprima dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi nn. TYS01PD00105-2020 e TYS01PD01202-2020 (notificati il 15/05/2021, entro il termine ordinario previsto dagli articoli 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600 e 57 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633) e poi dalla proposizione dei ricorsi presentati dal ricorrente e decisi dalle citate sentenze di secondo grado favorevoli all'ufficio, depositate entrambe in data 23/9/2024
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 23 Dicembre 2025 parte ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Sull'ammissibilità del ricorso e sulla natura dell'intimazione di pagamento, si rileva che l'intimazione di pagamento costituisce, nel sistema della riscossione coattiva, un atto: privo di contenuto impositivo autonomo;
meramente sollecitatorio ed esecutivo, volto a sollecitare il pagamento di somme già iscritte a ruolo o comunque richieste con atti precedenti (ruoli, cartelle, avvisi di accertamento esecutivi); che presuppone l'esistenza di atti impositivi o esattoriali già perfezionati (cartelle, avvisi, ruoli) e non li sostituisce né li rinnova. Ne discende che: l'intimazione non è di regola sede idonea per rimettere in discussione il merito e la legittimità sostanziale degli atti presupposti divenuti definitivi;
ai sensi dell'art.19,comma 3, D.
Lgs.546/1992, il contribuente può impugnare, congiuntamente all'atto notificato, anche atti presupposti non notificati, ma non può utilizzare tale rimedio per riaprire termini ormai decorsi rispetto ad atti regolarmente notificati. Nel caso in esame, dagli atti di causa risulta che: le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione sono state tutte regolarmente notificate al contribuente in epoca compresa tra il 25.01.2018 e il 28.02.2020, come da relate depositate dall'Agente della riscossione e non efficacemente contestate con specifiche prove contrarie;
le dette cartelle non risultano impugnate entro il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 21 D.
Lgs.546/1992, con la conseguenza che: le relative pretese devono ritenersi definitivamente consolidate;
ogni eccezione ora sollevata dal ricorrente (vizi di notifica, decadenza, merito della pretesa) è tardiva e, dunque, inammissibile. Parimenti, con riferimento alle partite iscritte a ruolo ex art.15 DPR 602/1973 per gli anni 2016 e 2017, va rilevato che gli avvisi di accertamento TYS01PD00105/2020 e TYS01PD01202/2020 sono stati: ritualmente notificati in data 15.05.2021; oggetto di contenzioso definito in secondo grado con le sentenze n.7008/15/2024 e n.7009/15/2024 della CGT di II grado della Sicilia, che hanno integralmente confermato gli atti impositivi;
non è stata provata dal ricorrente la proposizione di ricorso per Cassazione avverso tali sentenze;
in ogni caso, la loro efficacia vincolante nel giudizio di merito tributario appare piena e ostativa alla rimeditazione del quantum e dell'an debeatur in questa sede. Pertanto, nella parte in cui il ricorso tende a rimettere in discussione: cartelle regolarmente notificate e non impugnate;
avvisi di accertamento confermati integralmente in secondo grado;
esso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt.19,comma 3, e 21 D. Lgs.546/1992, non potendosi utilizzare l'impugnazione dell'intimazione come strumento elusivo dei termini decadenziali per la contestazione degli atti presupposti.
Sul motivo relativo all'art.69 D. Lgs.546/1992 e all'asserito annullamento degli avvisi 2016 e 2017, il ricorrente sostiene che l'intimazione sarebbe nulla, nella parte in cui si fonda sugli avvisi n. TYS01P000105/2020
(2016) e n. TYS01PD01202/2020 (2017), poiché tali atti sarebbero stati annullati con sentenze di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Catania (nn.7131/06/2022 e 7134/06/2022), con conseguente violazione dell'art.69 D. Lgs.546/1992 sull'efficacia esecutiva delle sentenze favorevoli al contribuente. La censura non può essere condivisa. Dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che le sentenze di primo grado nn.7131/06/2022 e 7134/06/2022: avevano parzialmente accolto i ricorsi, limitandosi ad annullare il solo recupero IVA (rispettivamente € 40.109,70 e € 55.630,86); avevano tuttavia confermato integralmente i recuperi ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP (comprensivi di sanzioni), per importi rilevanti;
tali sentenze sono state successivamente riformate in appello dalla CGT di II grado della Sicilia con: sentenza n.7008/15/2024 (deposito 23.09.2024), relativa all'anno 2016, che accoglieva l'appello dell'Ufficio e
“conferma la legittimità dell'avviso impugnato” anche nella parte già annullata in primo grado;
sentenza n.7009/15/2024 (deposito 23.09.2024), relativa all'anno 2017, con analoga portata confermativa integrale dell'avviso. Ne consegue che: allo stato non esiste alcuna sentenza favorevole al contribuente che abbia annullato, neppure parzialmente, gli avvisi TYS01P000105/2020 e TYS01PD01202/2020; le pretese ivi recate risultano pienamente legittime e confermate in sede giurisdizionale di merito. L'argomentazione del ricorrente, secondo cui l'intimazione si fonderebbe su titoli annullati, è, dunque, smentita dagli stessi provvedimenti giurisdizionali prodotti in atti dall'Ufficio. Né può invocarsi l'art.69 D. Lgs.546/1992: sia perché la fase in cui le sentenze di primo grado erano, in parte, favorevoli al contribuente è stata superata dalle pronunce di secondo grado;
sia perché l'iscrizione provvisoria di 1/3 ex art.15 DPR 602/1973 è stata operata in coerenza con la disciplina vigente e sarà comunque riallineata dall'Ufficio alle statuizioni definitive di merito, tenendo conto degli sgravi parziali eventualmente già disposti. Il motivo va, pertanto, rigettato.
Sulla dedotta mancata notifica delle cartelle sottese e sulla violazione dell'art.25 DPR 602/1973, il contribuente eccepisce la nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, lamentando la violazione dell'art.25 DPR 602/1973 e l'assenza di un titolo esecutivo valido.
Anche tale censura non è fondata. In fatto, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto le relate di notifica relative a tutte le cartelle indicate nell'intimazione, dalle quali risulta che: la cartella n.2932017002192438 001 – notificata il 25.01.2018; la cartella n.29320170043776808 000 – notificata il
04.03.2019; cartella n.2932018000775051 001 – notificata il 29.05.2018; cartella n.29320180015528542
000 – notificata il 06.06.2019; cartella n.29320190002017746001 – notificata il 19.04.2019; cartella n.29320190022363116 – notificata il 28.02.2020. Tali risultanze non sono state efficacemente confutate dal ricorrente mediante produzione di atti idonei a dimostrare vizi specifici delle singole notifiche (ad es. errori di indirizzo, mancata ricezione, irregolarità formali gravi), limitandosi lo stesso a contestazioni generiche. In diritto, la regolare notifica delle cartelle: esclude la possibilità di impugnare l'intimazione per violazione dell'art.19,comma 3, D. Lgs.546/1992, che consente l'impugnazione degli atti presupposti solo se non notificati;
comporta che eventuali vizi della cartella dovessero essere fatti valere entro 60 giorni dalla rispettiva notifica, a pena di decadenza. Una volta spirato tale termine, le cartelle: assumono carattere di definitività; non possono più essere contestate, neppure indirettamente, attraverso l'impugnazione dell'intimazione. La dedotta violazione dell'art.25 DPR 602/1973 resta, dunque, priva di fondamento.
Sulla dedotta decadenza dal diritto di riscossione, si rileva che con riferimento alla presunta decadenza dell'Amministrazione dal diritto di recupero delle imposte, il ricorrente richiama l'art.25 DPR 602/1973, che fissa termini decadenziali per la notifica delle cartelle. Come già rilevato, nel caso in esame le cartelle risultano notificate entro i termini previsti dall'art.25, comma 1, DPR 602/1973, avuto riguardo: alla data di presentazione delle dichiarazioni;
al regime transitorio e alla disciplina ratione temporis vigente;
la stessa
Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: per gli anni 2014, 2015, 2016 le attività di liquidazione automatizzata sono state concluse e i ruoli formati nel rispetto dei termini di legge;
gli avvisi di accertamento per 2016 e
2017 sono stati notificati il 15.05.2021, entro i termini di decadenza di cui all'art.43 DPR 600/1973 e all'art.57
DPR 633/1972. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che l'Amministrazione abbia ecceduto i termini decadenziali previsti per: la formazione del ruolo;
la notifica delle cartelle;
la notifica degli avvisi di accertamento. L'eccezione di decadenza si rivela, pertanto, inconsistente e va rigettata.
Sull'asserita prescrizione del credito per imposte, sanzioni e interessi, il contribuente invoca, infine, la prescrizione dei crediti recati dall'intimazione, con particolare riferimento a sanzioni e interessi, assumendo l'applicazione di un termine quinquennale. La tesi non può essere accolta. Dal complessivo sviluppo giurisprudenziale in materia, il credito erariale relativo alle imposte – e, per accessorietà funzionale, alle sanzioni e agli interessi che derivano dal medesimo rapporto impositivo – è assistito, in difetto di espressa previsione diversa, dalla prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c. c. , non essendo ravvisabile una prestazione periodica in senso civilistico, ma un'obbligazione autonoma per ciascun periodo d'imposta. Nella fattispecie: le cartelle impugnate sono state notificate tra gennaio 2018 e febbraio 2020; successivamente,
l'Agente della riscossione ha emesso e notificato: un'ulteriore intimazione di pagamento in data 10.07.2023;
l'intimazione oggetto del presente giudizio in data 02.05.2024; nel periodo 8.03.2020 – 31.08.2021 è inoltre intervenuta una sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale COVID-19,che incide anche sui termini di prescrizione e decadenza connessi ai procedimenti di riscossione. Alla luce di tali elementi: non è decorso, alla data della seconda intimazione (02.05.2024), neppure un completo quinquennio
“puro” privo di atti interruttivi, ove si consideri la sospensione emergenziale;
a fortiori, non può ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione del credito erariale, computato dagli atti prodromici (avvisi, cartelle, precedenti intimazioni) e tenuto conto delle interruzioni. L'eccezione di prescrizione va, dunque, rigettata.
Sulla legittimazione passiva delle parti, va, infine, precisata la distribuzione delle responsabilità tra le amministrazioni coinvolte: l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania è titolare del credito tributario e risponde: della legittimità degli avvisi di accertamento;
della corretta formazione dei ruoli e del quantum dell'imposta, sanzioni e interessi;
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è titolare delle funzioni di riscossione coattiva, rispondendo: della regolare notifica delle cartelle e degli atti esecutivi o sollecitatori;
della corretta gestione delle fasi esecutive e cautelari. Nel caso di specie: i vizi dedotti dal contribuente attinenti alla formazione della pretesa tributaria (ascritta agli avvisi e ai ruoli) sono stati esaminati alla luce delle sentenze di merito di secondo grado, che hanno confermato gli avvisi 2016 e 2017 e non hanno rilevato illegittimità dei ruoli;
i vizi dedotti in ordine alla notifica delle cartelle sono stati contestualmente esaminati per il tramite della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, senza che sia emersa alcuna invalidità idonea a travolgere l'intimazione.
Non emergono, pertanto, profili tali da far gravare sull'Agenzia delle Entrate responsabilità per attività proprie del concessionario;
né risultano riscontrabili condotte illegittime di quest'ultimo tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
5.000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 07 Gennaio 2026. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 07/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
RA ON EL MA, Presidente
AN SALVATORE, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 07/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4825/2024 depositato il 04/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
terzi chiamati in causa
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015692308000 IRPEF-ALTRO - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015692308000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015692308000 REGISTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239015692308000 IRAP
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 36/2026 depositato il
12/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 04 Giugno 2024, il Sig. Ricorrente_1, codice fiscale CF_Ricorrente_1, ricorre avverso Intimazione di pagamento n. 29320239015692308/000, notificata in data 02.05.2024, limitatamente alle cartelle di pagamento n. 29320170021924838001 relativa a imposta di registro anno 2012, n.
29320170043776808000, relativa a IRAP, IRPEF, IVA anno 2014, n. 29320180007750510001 relativa ad imposta di registro anni 2014-2015, n. 29320180015528542000 relativa a IRAP, IRPEF, IVA anno 2015, n.
29320190002017746001 relativa a imposta di registro anno 2016, n. 29320190022363116000 relativa a
IRAP, IVA anno 2016, e limitatamente ad avvisi di accertamento n. TY501P000105/2020 relativo ad IRPEF anno 2016, n. TY501PD01202/2020 relativo ad IRPEF, IVA, IRAP anno 2017 recante la somma di euro
368.655,00 e contro l'Agenzia delle Entrate- Riscossione.
Il ricorrente, a sostegno della nullità dell'atto impugnato, eccepisce: Nullita' dell'intimazione per annullamento giudiziale dei sottesi avvisi di accertamento nn. TY501P000105/2020 e TY501PD01202/2020 - violazione dell'art. 69 d. Lgs 546/92 immediata esecutivita' della sentenza tributaria favorevole al contribuente.
Preliminarmente, in relazione agli avvisi di accertati prodromici all'intimazione impugnata, si fa rilevare che l'odierno ricorrente ha impugnato i sottesi avvisi di accertamenti nn. TY501P000105/2020,
TY501PD01202/2020 innanzi a questa stessa On. Corte di Giustizia Tributaria di I grado la quale, con le sentenze n. 7131/2022 del 03/10/2022 e n. 7134/2022 del 03/10/2022, accoglieva i ricorsi del contribuente e ordinava la rideterminazione delle maggiori imposte erroneamente accertate. Nullita' dell'intimazione di pagamento opposta per mancata notifica delle cartelle prodromiche – violazione e falsa applicazione art. 25 d.p.r. 602/1973. Si eccepisce altresì la nullità e/o annullabilità dell'intimazione di pagamento impugnata per violazione dell'art. 25, D.P.R. n. 602/73, a seguito della mancata notifica delle cartelle di pagamento nn.
29320170021924838001, 29320170043776808000, 29320180007750510001, 29320180015528542000,
29320190002017746001 e 29320190022363116000. Venendo al caso di specie all'odierno ricorrente, non sono mai stati ritualmente notificati e/o portati a legale conoscenza gli indefettibili atti prodromici, stante la omessa e/o nullità delle asserite notificazioni, per cui l'odierna Intimazione di pagamento è stata emessa in assenza dei rispettivi titoli esecutivi, venendo meno i presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del presunto credito tributario. Decadenza dell'amministrazione finanziaria dal diritto al recupero della imposta.
Conseguentemente alla omessa notifica delle medesime cartelle., va eccepita l'illegittimità della Intimazione di pagamento di pagamento in relazione alle cartelle nn. 29320170043776808000, 29320180015528542000,
29320190022363116000, per decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal diritto al recupero delle somme richieste. Al riguardo va infatti rilevato che l'art. 25, comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 602 del 1973 impone al
Concessionario di notificare al contribuente la cartella di pagamento, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Poiché la pretesa tributaria recata dall'intimazione di pagamento nella parte relativa alla cartella: a) n. 29320170043776808000, si riferisce alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2015, la notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere effettuata, alla luce dei dati normativi richiamati, entro e non oltre il 31 dicembre 2018; b) n.
29320180015528542000, si riferisce alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2016, la notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere effettuata, alla luce dei dati normativi richiamati, entro e non oltre il 31 dicembre 2019; c) n. 29320190022363116000, si riferisce alla dichiarazione dei redditi presentata nel 2017, la notifica della cartella di pagamento avrebbe dovuto essere effettuata, alla luce dei dati normativi richiamati, entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Intervenuta prescrizione del credito relativo ad interessi e sanzioni successiva alla presunta data di notifica delle cartelle sottese. Dovrà ritenersi prescritto il diritto a riscuotere le sanzioni recate nella impugnata Intimazione di pagamento. Invero, in materia di sanzioni tributarie il vigente art. 20 del D. Lgs. n. 18 dicembre 1997 n. 472 stabilisce espressamente che “Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni”. Ne consegue che essendo decorsi tra la notifica delle indicate cartelle di pagamento e la notifica della Intimazione di pagamento oltre cinque anni, ed in assenza di ulteriori atti interruttivi, è maturata la prescrizione del diritto a riscuoterli con conseguente nullità della Intimazione di pagamento.
Per i superiori motivi chiede la nullità dell'atto impugnato con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore, ex art. 93 c.p.c.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, che con proprie controdeduzioni contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare, si eccepisce la carenza di legittimazione passiva in merito alla nullità degli avvisi di accertamento. Invero appare opportuno chiarire che la Agenzia dell'Entrate-Riscossione rimane estranea alla formazione dei ruoli ed alle vicende successive, limitandosi a recepire quanto indicato dall'Ente
Impositore anche in merito ad eventuali sgravi che se non comunicati dagli Enti Impositori non possono comportare la caducazione della cartella. In via preliminare, inoltre, si eccepisce la tardività e la relativa inammissibilità della odierna opposizione ad intimazione di pagamento per omessa impugnazione delle cartelle sottese, atti presupposti. Ed invero, contrariamente a quanto ex adverso sostenuto, prima della notifica dell'atto impugnato sono state notificate le cartelle di pagamento indicate nell'avviso di intimazione come comprovato dalle relate di notifica. Cartella di pagamento n. 2962017002192438001 è stata notificata in data 25.01.2018; cartella di pagamento n. 296201700437760808000 è stata notificata in data 04.03.2019; cartella di pagamento n. 2932018000775051001 è stata notificata in data 29.05.2018; cartella di pagamento n. 29320180015528542000 è stata notificata in data 06.06.2019; cartella di pagamento n.29320190002017746001 è stata notificata in data 19.04.2019; cartella di pagamento
29320190022363116000 è stata notificata in data 28.02.2020 In merito alla decadenza si rileva che l'eccezione è da rigettare in quanto le cartelle sono state tempestivamente notificate. In merito alla prescrizione, fermo restando l'eccepita tardività dell'impugnazione odierna per omessa impugnazione degli atti presupposti, in ogni caso si evidenzia che nessuna prescrizione è maturata essendo stato notificati successivamente alle cartelle in data 10.07.23 l'avi n.29320239001117281000. Inoltre nel calcolo della prescrizione bisogna considerare la “sospensione Covid dal 08.03.2020 al 31.08.2021”.
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania, che con atto di intervento volontario contesta le motivazioni del ricorso e conferma la legittimità del proprio operato.
In via preliminare l'Ufficio oppone la manifesta inammissibilità del ricorso avversario, facendo rilevare che l'intimazione di pagamento, oggetto di odierna impugnazione, riguarda: sei cartelle di pagamento correttamente notificate al contribuente e divenute definitive per mancata impugnazione entro sessanta giorni dalla loro notifica;
due avvisi di accertamento che sono stati ritualmente notificati al contribuente e che, diversamente da ciò che egli afferma, sono stati integralmente confermati dalla Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Sicilia con le sentenze n.7008/15/2024 e n. 7009/15/24 emesse e depositate il
23/9/2024. Il ricorrente chiede l'annullamento dell'intimazione limitatamente all' iscrizioni di 1/3 delle somme accertate con gli avvisi di accertamento emessi suo carico ai fini II.DD. n.TYS01PD00105-2020 (2016) e n.
TYS01PD01202/2020 (2017), lasciando intendere che essi sarebbero stati integralmente annullati da due sentenze di primo grado. Innanzitutto, l'Ufficio fa presente che le somme riportate nell'intimazione derivano dall'iscrizione a ruolo ai sensi dell'art. 15 D.P.R. n. 602/1973 di un terzo delle maggiori imposte accertate con gli avvisi di accertamento suddetti, eseguita in seguito alla presentazione dei ricorsi introduttivi presentati avverso tali atti, come riscontrabile dal confronto dell'intimazione con gli importi complessivamente accertati. L'avviso di accertamento PF TYS01PD00105-2020, notificato il 15/05/2021 (con il quale, sulla scorta di PVC della Guardia di Finanza, sono state accertate maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta
2016), è stato totalmente confermato dalla C.G.T. DI II GRADO Sicilia sezione staccata di Catania con
SENTENZA n.7008/15/2024, depositata il 23/9/2024, emessa in esito all'appello dell'Ufficio RGA 2672/2023
(3030694 TYS). Come si è detto la sentenza di I grado n. 7131/06/22 depositata il 17/10/2022 citata da controparte aveva annullato solo il recupero IVA di € 40.109,70 ma aveva rigettato il ricorso del sig.Hu nel resto, confermando il recupero delle maggiori imposte accertate ai fini II.DD. di complessivi € 158.460,00
(= IRPEF di € 134.806,00, addizionali regionale € 5.420,00, addizionale comunale € 2.507,00, IRAP
€ 15.727,00), oltre al recupero delle relative sanzioni irrogate e del contributo INPS €14.528,00.
Analogamente, l'avviso di accertamento PF TYS01PD01202/2020 notificato il 15/05/2021 (con il quale, sulla scorta di PVC della Guardia di Finanza, sono state accertate maggiori imposte IRPEF, IRAP ed IVA per l'anno d'imposta 2017), è stato totalmente confermato dalla C.G.T. DI II GRADO Sicilia sezione staccata di
Catania in esito all'appello dell'Ufficio RGA 2671/2023 (3030693 TYS) con sentenza n. 7009/15/24
DEPOSITATA IL 23/9/2024. Come si è detto, la sentenza di I grado n. 7134/06/22 depositata il 17/10/2022 citata da controparte aveva annullato solo il recupero IVA di € 55.630,86 ma aveva rigettato il ricorso del sig.Hu nel resto, confermando il recupero delle maggiori imposte accertate ai fini II.DD. di complessivi
€ 182.266,00 (= IRPEF di € 154.317,00, addizionali regionale € 6.253,00, addizionale comunale € 2.892,00,
IRAP € 18.804,00), il recupero delle relative sanzioni irrogate e del contributo INPS €14.804,00. Sulla nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica delle cartelle prodromiche- violazione e falsa applicazione dell'art. 25 sulla prescrizione del credito relativo a interessi e sanzioni successiva alla notifica delle cartelle sottese in relazione a tali motivi di ricorso questa Direzione provinciale di Catania rappresenta la propria carente legittimazione passiva perché la notifica delle cartelle di pagamento e di successivi atti esecutivi, interruttivi dei termini di prescrizione del Credito erariale, è un adempimento di competenza esclusiva dell'agente della riscossione. Oltretutto l'agenzia delle entrate riscossione è parte resistente di questo giudizio ed ha avuto già modo di difendere il proprio operato dimostrando che le cartelle intimate sono state regolarmente e tempestivamente notificate al contribuente;
perciò, il ricorso avverso le stesse è inammissibile per la sua tardività, in quanto proposto ben oltre il termine perentorio previsto dall'at.21 del d.lgs.546792.
Inoltre, la scrivente Direzione provinciale di Catania, pur ribadendo la propria carente legittimazione passiva anche in merito alla dedotta “prescrizione del credito relativo a interessi e sanzioni successiva alla notifica delle cartelle sottese”, fa presente che non è intervenuta alcuna prescrizione nemmeno dopo la notifica delle cartelle intimate. Sulla decadenza dell'amministrazione finanziaria dal Diritto al recupero dell'imposta l'ufficio oppone che l'eccezione di decadenza del diritto di riscossione in Riferimento dei crediti erariali fatti valere dalle cartelle sottese all'intimazione Impugnata è assolutamente illegittima, dato che l'agente della riscossione, già costituitosi nel presente giudizio, ha avuto cura di dimostrare la corretta e tempestiva notifica delle cartelle impugnate. L'eccezione, per quanto sopra esposto, è palesemente illegittima anche con riguardo agli avvisi di accertamento: le sentenze di secondo grado depositate in questo giudizio, infatti, dimostrano che qualsivoglia termine di decadenza è stato interrotto dapprima dalla notifica degli avvisi di accertamento esecutivi nn. TYS01PD00105-2020 e TYS01PD01202-2020 (notificati il 15/05/2021, entro il termine ordinario previsto dagli articoli 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600 e 57 del D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 633) e poi dalla proposizione dei ricorsi presentati dal ricorrente e decisi dalle citate sentenze di secondo grado favorevoli all'ufficio, depositate entrambe in data 23/9/2024
Per i suesposti motivi chiede il rigetto del ricorso con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
In data 23 Dicembre 2025 parte ricorrente deposita memorie illustrative.
All'udienza del 07 Gennaio 2026 la causa viene trattata e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, esaminati gli atti del procedimento, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, non meritevole di accoglimento. Sull'ammissibilità del ricorso e sulla natura dell'intimazione di pagamento, si rileva che l'intimazione di pagamento costituisce, nel sistema della riscossione coattiva, un atto: privo di contenuto impositivo autonomo;
meramente sollecitatorio ed esecutivo, volto a sollecitare il pagamento di somme già iscritte a ruolo o comunque richieste con atti precedenti (ruoli, cartelle, avvisi di accertamento esecutivi); che presuppone l'esistenza di atti impositivi o esattoriali già perfezionati (cartelle, avvisi, ruoli) e non li sostituisce né li rinnova. Ne discende che: l'intimazione non è di regola sede idonea per rimettere in discussione il merito e la legittimità sostanziale degli atti presupposti divenuti definitivi;
ai sensi dell'art.19,comma 3, D.
Lgs.546/1992, il contribuente può impugnare, congiuntamente all'atto notificato, anche atti presupposti non notificati, ma non può utilizzare tale rimedio per riaprire termini ormai decorsi rispetto ad atti regolarmente notificati. Nel caso in esame, dagli atti di causa risulta che: le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione sono state tutte regolarmente notificate al contribuente in epoca compresa tra il 25.01.2018 e il 28.02.2020, come da relate depositate dall'Agente della riscossione e non efficacemente contestate con specifiche prove contrarie;
le dette cartelle non risultano impugnate entro il termine perentorio di 60 giorni di cui all'art. 21 D.
Lgs.546/1992, con la conseguenza che: le relative pretese devono ritenersi definitivamente consolidate;
ogni eccezione ora sollevata dal ricorrente (vizi di notifica, decadenza, merito della pretesa) è tardiva e, dunque, inammissibile. Parimenti, con riferimento alle partite iscritte a ruolo ex art.15 DPR 602/1973 per gli anni 2016 e 2017, va rilevato che gli avvisi di accertamento TYS01PD00105/2020 e TYS01PD01202/2020 sono stati: ritualmente notificati in data 15.05.2021; oggetto di contenzioso definito in secondo grado con le sentenze n.7008/15/2024 e n.7009/15/2024 della CGT di II grado della Sicilia, che hanno integralmente confermato gli atti impositivi;
non è stata provata dal ricorrente la proposizione di ricorso per Cassazione avverso tali sentenze;
in ogni caso, la loro efficacia vincolante nel giudizio di merito tributario appare piena e ostativa alla rimeditazione del quantum e dell'an debeatur in questa sede. Pertanto, nella parte in cui il ricorso tende a rimettere in discussione: cartelle regolarmente notificate e non impugnate;
avvisi di accertamento confermati integralmente in secondo grado;
esso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi degli artt.19,comma 3, e 21 D. Lgs.546/1992, non potendosi utilizzare l'impugnazione dell'intimazione come strumento elusivo dei termini decadenziali per la contestazione degli atti presupposti.
Sul motivo relativo all'art.69 D. Lgs.546/1992 e all'asserito annullamento degli avvisi 2016 e 2017, il ricorrente sostiene che l'intimazione sarebbe nulla, nella parte in cui si fonda sugli avvisi n. TYS01P000105/2020
(2016) e n. TYS01PD01202/2020 (2017), poiché tali atti sarebbero stati annullati con sentenze di primo grado della Corte di Giustizia Tributaria di Catania (nn.7131/06/2022 e 7134/06/2022), con conseguente violazione dell'art.69 D. Lgs.546/1992 sull'efficacia esecutiva delle sentenze favorevoli al contribuente. La censura non può essere condivisa. Dalla documentazione acquisita risulta, infatti, che le sentenze di primo grado nn.7131/06/2022 e 7134/06/2022: avevano parzialmente accolto i ricorsi, limitandosi ad annullare il solo recupero IVA (rispettivamente € 40.109,70 e € 55.630,86); avevano tuttavia confermato integralmente i recuperi ai fini IRPEF, addizionali regionali e comunali e IRAP (comprensivi di sanzioni), per importi rilevanti;
tali sentenze sono state successivamente riformate in appello dalla CGT di II grado della Sicilia con: sentenza n.7008/15/2024 (deposito 23.09.2024), relativa all'anno 2016, che accoglieva l'appello dell'Ufficio e
“conferma la legittimità dell'avviso impugnato” anche nella parte già annullata in primo grado;
sentenza n.7009/15/2024 (deposito 23.09.2024), relativa all'anno 2017, con analoga portata confermativa integrale dell'avviso. Ne consegue che: allo stato non esiste alcuna sentenza favorevole al contribuente che abbia annullato, neppure parzialmente, gli avvisi TYS01P000105/2020 e TYS01PD01202/2020; le pretese ivi recate risultano pienamente legittime e confermate in sede giurisdizionale di merito. L'argomentazione del ricorrente, secondo cui l'intimazione si fonderebbe su titoli annullati, è, dunque, smentita dagli stessi provvedimenti giurisdizionali prodotti in atti dall'Ufficio. Né può invocarsi l'art.69 D. Lgs.546/1992: sia perché la fase in cui le sentenze di primo grado erano, in parte, favorevoli al contribuente è stata superata dalle pronunce di secondo grado;
sia perché l'iscrizione provvisoria di 1/3 ex art.15 DPR 602/1973 è stata operata in coerenza con la disciplina vigente e sarà comunque riallineata dall'Ufficio alle statuizioni definitive di merito, tenendo conto degli sgravi parziali eventualmente già disposti. Il motivo va, pertanto, rigettato.
Sulla dedotta mancata notifica delle cartelle sottese e sulla violazione dell'art.25 DPR 602/1973, il contribuente eccepisce la nullità dell'intimazione per mancata notifica delle cartelle di pagamento prodromiche, lamentando la violazione dell'art.25 DPR 602/1973 e l'assenza di un titolo esecutivo valido.
Anche tale censura non è fondata. In fatto, l'Agenzia delle Entrate – Riscossione ha prodotto le relate di notifica relative a tutte le cartelle indicate nell'intimazione, dalle quali risulta che: la cartella n.2932017002192438 001 – notificata il 25.01.2018; la cartella n.29320170043776808 000 – notificata il
04.03.2019; cartella n.2932018000775051 001 – notificata il 29.05.2018; cartella n.29320180015528542
000 – notificata il 06.06.2019; cartella n.29320190002017746001 – notificata il 19.04.2019; cartella n.29320190022363116 – notificata il 28.02.2020. Tali risultanze non sono state efficacemente confutate dal ricorrente mediante produzione di atti idonei a dimostrare vizi specifici delle singole notifiche (ad es. errori di indirizzo, mancata ricezione, irregolarità formali gravi), limitandosi lo stesso a contestazioni generiche. In diritto, la regolare notifica delle cartelle: esclude la possibilità di impugnare l'intimazione per violazione dell'art.19,comma 3, D. Lgs.546/1992, che consente l'impugnazione degli atti presupposti solo se non notificati;
comporta che eventuali vizi della cartella dovessero essere fatti valere entro 60 giorni dalla rispettiva notifica, a pena di decadenza. Una volta spirato tale termine, le cartelle: assumono carattere di definitività; non possono più essere contestate, neppure indirettamente, attraverso l'impugnazione dell'intimazione. La dedotta violazione dell'art.25 DPR 602/1973 resta, dunque, priva di fondamento.
Sulla dedotta decadenza dal diritto di riscossione, si rileva che con riferimento alla presunta decadenza dell'Amministrazione dal diritto di recupero delle imposte, il ricorrente richiama l'art.25 DPR 602/1973, che fissa termini decadenziali per la notifica delle cartelle. Come già rilevato, nel caso in esame le cartelle risultano notificate entro i termini previsti dall'art.25, comma 1, DPR 602/1973, avuto riguardo: alla data di presentazione delle dichiarazioni;
al regime transitorio e alla disciplina ratione temporis vigente;
la stessa
Agenzia delle Entrate ha evidenziato che: per gli anni 2014, 2015, 2016 le attività di liquidazione automatizzata sono state concluse e i ruoli formati nel rispetto dei termini di legge;
gli avvisi di accertamento per 2016 e
2017 sono stati notificati il 15.05.2021, entro i termini di decadenza di cui all'art.43 DPR 600/1973 e all'art.57
DPR 633/1972. Il ricorrente non ha fornito elementi idonei a dimostrare che l'Amministrazione abbia ecceduto i termini decadenziali previsti per: la formazione del ruolo;
la notifica delle cartelle;
la notifica degli avvisi di accertamento. L'eccezione di decadenza si rivela, pertanto, inconsistente e va rigettata.
Sull'asserita prescrizione del credito per imposte, sanzioni e interessi, il contribuente invoca, infine, la prescrizione dei crediti recati dall'intimazione, con particolare riferimento a sanzioni e interessi, assumendo l'applicazione di un termine quinquennale. La tesi non può essere accolta. Dal complessivo sviluppo giurisprudenziale in materia, il credito erariale relativo alle imposte – e, per accessorietà funzionale, alle sanzioni e agli interessi che derivano dal medesimo rapporto impositivo – è assistito, in difetto di espressa previsione diversa, dalla prescrizione ordinaria decennale ex art.2946 c. c. , non essendo ravvisabile una prestazione periodica in senso civilistico, ma un'obbligazione autonoma per ciascun periodo d'imposta. Nella fattispecie: le cartelle impugnate sono state notificate tra gennaio 2018 e febbraio 2020; successivamente,
l'Agente della riscossione ha emesso e notificato: un'ulteriore intimazione di pagamento in data 10.07.2023;
l'intimazione oggetto del presente giudizio in data 02.05.2024; nel periodo 8.03.2020 – 31.08.2021 è inoltre intervenuta una sospensione dei termini per effetto della normativa emergenziale COVID-19,che incide anche sui termini di prescrizione e decadenza connessi ai procedimenti di riscossione. Alla luce di tali elementi: non è decorso, alla data della seconda intimazione (02.05.2024), neppure un completo quinquennio
“puro” privo di atti interruttivi, ove si consideri la sospensione emergenziale;
a fortiori, non può ritenersi decorso il termine decennale di prescrizione del credito erariale, computato dagli atti prodromici (avvisi, cartelle, precedenti intimazioni) e tenuto conto delle interruzioni. L'eccezione di prescrizione va, dunque, rigettata.
Sulla legittimazione passiva delle parti, va, infine, precisata la distribuzione delle responsabilità tra le amministrazioni coinvolte: l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Catania è titolare del credito tributario e risponde: della legittimità degli avvisi di accertamento;
della corretta formazione dei ruoli e del quantum dell'imposta, sanzioni e interessi;
l'Agenzia delle Entrate – Riscossione è titolare delle funzioni di riscossione coattiva, rispondendo: della regolare notifica delle cartelle e degli atti esecutivi o sollecitatori;
della corretta gestione delle fasi esecutive e cautelari. Nel caso di specie: i vizi dedotti dal contribuente attinenti alla formazione della pretesa tributaria (ascritta agli avvisi e ai ruoli) sono stati esaminati alla luce delle sentenze di merito di secondo grado, che hanno confermato gli avvisi 2016 e 2017 e non hanno rilevato illegittimità dei ruoli;
i vizi dedotti in ordine alla notifica delle cartelle sono stati contestualmente esaminati per il tramite della documentazione prodotta dall'Agente della riscossione, senza che sia emersa alcuna invalidità idonea a travolgere l'intimazione.
Non emergono, pertanto, profili tali da far gravare sull'Agenzia delle Entrate responsabilità per attività proprie del concessionario;
né risultano riscontrabili condotte illegittime di quest'ultimo tali da giustificare l'accoglimento del ricorso.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania, rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio che si liquidano in euro
5.000,00 (cinquemila/00) per compensi professionali, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione ed in euro 5.000,00 (cinquemila/00) in favore dell'Agenzia delle
Entrate - Direzione Provinciale di Catania. Così deciso in Catania, nella Camera di Consiglio della III
Sezione della Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Catania in data 07 Gennaio 2026. IL
GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE (Dott. Salvatore Panebianco) (Dott. Antonino Angelo Matarazzo)