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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/06/2025, n. 2441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2441 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 6005/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6005/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Cosimo MANCINO (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore in Battipaglia (Sa) alla Via Briga e Tenda n. 6 attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio , Avv. Angelo Lopatriello, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio SCAGLIONE (C.F. ), C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Locri (Rc) alla Via D. Candida n. 6 nonché in persona del Direttore Generale dr. Controparte_3 CP_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena DE SIO CESARI (C.F.
[...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San C.F._4
Giorgio a Cremano (NA) alla via A. Gramsci n. 38 convenute-opposte OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In data 30.07.2024 introduceva il presente giudizio dopo aver già Parte_1 notificato, in data 03.06.2024, ad nonché a Controparte_5 [...]
(Società in house della Regione Campania) atto di citazione (omettendo, Controparte_3 però, di iscrivere a ruolo la causa), onde riassumere l'opposizione spiegata avverso la cartella di pagamento n. 10020230031800181000, notificatale in data 13.03.2024, per l'importo di € 263.926.51, quale importo dovuto per il mancato adempimento del finanziamento erogatole dal (nell'ambito del Controparte_6 Programma Operativo Fondo Europeo Sviluppo Regionale – PO FERS - Campania 2007- 2013). Premesso il proprio interesse ad agire, l'opponente eccepiva, innanzitutto, la nullità della cartella de qua per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 L. n. 212/00, nonché per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ivi riportati. Proseguiva rappresentando l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni (oltre agli interessi già maturati) e l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione/sollecito di pagamento presupposto alla cartella esattoriale in violazione degli artt. 2697 c.c., con conseguente inefficacia del ruolo a valere come titolo esecutivo. Lamentava, altresì, l'
“indeterminabilità dell'oggetto del contratto – violazione art. 1346 c.c.- violazione trasparenza bancaria”, contestando, quindi, il rapporto contrattuale con particolare riferimento ai tassi di interesse convenuti rispetto a quelli concretamente applicati, con totale assenza di indicazione del TAEG, paventando che, in caso di rielaborazione del piano di ammortamento, poteva anche non essere dovuta alcuna somma. Affermava, inoltre, la illegittimità della riscossione attesa la tardività della notifica della cartella di pagamento, con conseguente decadenza dal diritto al recupero delle somme dovute (attesa la prescrizione di sanzioni ed interessi) attraverso la riscossione tramite ruolo;
eccepiva, altresì, la carenza da parte dell'
[...]
del potere di notificare cartelle esattoriali per il recupero di Controparte_7 crediti non aventi natura pubblicistica, bensì nascenti dalla insolvenze di finanziamenti garantiti da Per tutto quanto esposto, concludeva testualmente: Controparte_3
“sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale . Dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti ovvero per carenza di motivazione. Nel merito, previo accertamento della omessa notifica del sollecito e della revoca, dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella. Dichiarare altresi' insussistente la pretesa creditoria portata dalla cartella richiamata per assoluta carenza di titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare tutti gli atti ad essa collegati e consequenziali inefficaci e/o nulli, ivi compresa la cartella esattoriale. Con vittoria di spese, e compensi di causa da attribuirsi ex art.93 c.p.c. e secondo i parametri ex DM 55/2014”. 1.1 Si costituiva, in data 11.09.2024, l' convenuta, contestando, in apertura, le CP_1 eccepite irregolarità formali della cartella, assumendone la conformità al modello legale anche in riferimento alla motivazione richiesta per siffatto atto. In riferimento alla formazione del ruolo, alla violazione dei termini decadenziali ed alla illegittima applicazione delle sanzioni, deduceva l'assoluta carenza di legittimazione passiva di atteso che i fatti posti a fondamento delle predette contestazioni erano da CP_8 ricondursi al solo ente creditore. Ciò posto, instava nei seguenti termini: “- con riferimento alle contestazioni inerenti le irregolarità formali della cartella, rigetti la domanda in quanto infondata;
- con riferimento alle contestazioni inerenti l'illegittima formazione del ruolo, la violazione dei termini decadenziali e l'illegittima applicazione delle sanzioni, si chiede che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva di formulando espressa richiesta di manleva nei Controparte_1 confronti dell'ente creditore, affinché soltanto quest'ultimo venga riconosciuto responsabile in favore dell'attore anche ai fini della liquidazione delle spese di giudizio. - con vittoria di spese e competenze di lite”. 1.2 Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione anche della Controparte_3
la quale premetteva in fatto che titolare di ditta individuale,
[...] Parte_1 aveva sottoscritto regolare contratto di finanziamento di importo pari ad € 250.000,00, essendo risultata idonea all'accesso alla misura “Start Up”, gestita da Controparte_3 per il;
non provvedendo al pagamento di n. Controparte_6
5 rate del finanziamento, attivava la procedura prevista per riportare Controparte_3 al Fondo le somme erogate. A tal fine inviava a mezzo PEC del 3.12.2019 il preavviso di revoca del finanziamento ex L. 241/90; in data 08/04/2020 comunicava con raccomandata la revoca del finanziamento come da provvedimento n. 0002218/U del 26/02/2020 e, con raccomandata del 20.04.2021, costituiva ulteriormente in mora la beneficiaria chiedendo il pagamento di quanto dovuto;
tutte le riferite comunicazioni restavano prive di riscontro. Inoltre, riferiva che anche l'agente della riscossione aveva bonariamente invitato l'opponente al pagamento del dovuto (atto n. 07119981019981RC22000000194 del 14.07.2022) e, solo a questo punto, a mezzo della cartella notificata il 13.03.2024, l' , avendone titolo, attivava il procedimento di CP_8 riscossione coattiva. Proseguiva eccependo la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 n. 1 c.p.c., non riportando esso la residenza dell'attore, nonché l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, essendo competente a conoscere della lite Tribunale di Napoli in ragione dell' art. 20 (Foro competente) del contratto di finanziamento. Contrastando punto per punto le argomentazioni avversarie, concludeva testualmente:
“Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto per cui è causa;
- Dichiarare incompetente per territorio il Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Napoli, giusto art. 20 del contratto sottoscritto tra le parti;
- Dichiarare nullo l'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., per non aver riportato l'indirizzo di residenza dell'attrice; - Nel merito rigettare le avverse pretese in quanto inammissibili ed infondate, per tutti i motivi di cui in narrativa, non ammettendo per l'effetto ogni documento a supporto;
- Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito”.
1.4 All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (15.01.2025), all'esito della quale il giudizio veniva rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 28.05.2025, ove veniva trattenuto in decisione.
2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo mette conto, in apertura vagliare le eccezioni proposte dalle parti: ci si riferisce sia a quella proposta dalla convenuta in ordine alla propria estraneità/carenza di legittimazione nel CP_1 presente giudizio, giacché qualificatasi semplice incaricata della esazione dei tributi iscritti nei ruoli esecutivi;
sia a quelle proposte dalla società in punto di Controparte_3 incompetenza territoriale dell'intestato ufficio a decidere della questione e nullità del libello introduttivo, asseritamente manchevole degli estremi di residenza dell'opponente. 2.1 Ebbene, quanto all'eccepita carenza di legittimazione, si rileva che, nel caso che ci occupa, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre- esecutiva ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.; l'attore ha così consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024., con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al
“fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ha concluso, poi, enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". In caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc. e non anche quindi recuperatorie, l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata, “salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 dlgs. n. 112/1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa” (cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 36505 del 29/12/2023). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha, non solo, chiamato in lite l'ente impositore (altrimenti evocabile dalla per la citata finalità), CP_1 ma ha citato in giudizio il soggetto legittimato passivo necessario, e cioè l'agente della riscossione. 2.2 Parimenti priva di pregio è la deduzione inerente alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli a decidere dell'odierna questione, che la società convenuta individua quale foro contrattualmente previsto. Ed infatti, il presente giudizio investe l'opposizione svolta da avverso Parte_1 la cartella esattoriale n. 10020230031800181000 e non il contratto di finanziamento che ha originato il credito ad essa sotteso. Sul punto, quindi, è doveroso evidenziare che l'individuazione della competenza territoriale nel giudizio di opposizione all'esecuzione - incardinato ex articolo 615 e/o ex art. 617 cod. proc. civ., a seguito di impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale- attiene al giudice dell'esecuzione, dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto;
di conseguenza detta individuazione va compiuta con riferimento all'articolo 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'articolo 480, terzo, cod. proc. civ.: la competenza territoriale, quindi, sarà da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di domicilio del debitore. Da tanto consegue che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, emergendo dal carteggio in atti che la opponente -avuto riguardo al documento di identità di costei oltre che al domicilio eletto nel contratto di finanziamento de quo- risulta risiedere in Battipaglia (ove ha ricevuto sia il preavviso di revoca del finanziamento in data 03.12.2019 che l'invito bonario al pagamento in data 25.07.2022) e che l'omonima ditta è stata iscritta al RR.II. di Salerno. Di fatto, l'art. 20 del contratto di finanziamento (“Foro competente”) invocato dalla società opposta, opererà sicuramente per le questioni direttamente ricollegabili a quanto in contratto pattuito, che, sebbene menzionate dalla parte opponente nel corpo del libello introduttivo (con riferimento ai tassi di interessi convenuti), non sono state poi riproposte in sede di richieste conclusionali e, conseguentemente, da intendersi rinunziate. 2.3 Quanto, poi, alla dedotta nullità dell'atto introduttivo, giacché manchevole dei dati di residenza dell'opponente, si osserva che, a mente dell'art. 164 cpc, la nullità della citazione è in ogni caso è sanata, per espressa previsione del terzo comma, e con effetto retroattivo, dalla costituzione del convenuto: “la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus" non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione”
– Cass. n. 23979/2019). Tale previsione si spiega in considerazione dell'intervenuto raggiungimento dello scopo della citazione, in quanto l'imperfezione dell'atto non ha impedito al convenuto di venire a conoscenza del processo e di predisporre le sue difese, come avutosi nel caso de quo. 2.4 Venendo ora a scrutinare il merito della lite, si rileva come abbia Parte_1 incardinato il presente giudizio proponendo plurimi profili di doglianza avverso la cartella esattoriale n. 10020230031800181000, emessa per il mancato pagamento del residuo dovuto da costei sul finanziamento concessole nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e con contratto del 03.08.2016, da , quale gestrice del Controparte_3
“Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane”, costituito con D.D. N. 298 del 24 dicembre 2014 della Direzione Generale “Sviluppo Economico ed Attività produttive”. In via preliminare, va osservato che, alla stregua dei motivi proposti, la domanda possa essere qualificata giuridicamente quale opposizione ex art. 615 cpc in relazione alla dedotta inefficacia del ruolo a valere come titolo esecutivo attesa la assenza di notifica di atti prodromici (id est avviso di liquidazione/sollecito), nonché in riferimento alla lamentata applicazione di interessi di mora sulle sanzioni ed alla illegittimità della riscossione per tardiva notifica della cartella de qua; ma anche come opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 cpc), relativamente alla contestazione dei vizi propri dell'atto in parola ( segnatamente mancanza di motivazione in cartella, mancata indicazione del metodo di computo degli interessi) per i quali il rimedio è da proporre entro giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento, investendo detti ultimi lamentati vizi il “quomodo” dell'esecuzione forzata. In altri termini si riconducono all'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi le doglianze relative alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata. Invero, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (cfr. Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262). Il termine decadenziale di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. decorre dalla data di notificazione della cartella, rectius dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza degli atti che ritiene essere viziati (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487). Nella fattispecie qui in esame detto termine è ampiamente spirato atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data 13.03.2024, mentre la citazione è stata notificata solo il successivo 03.06.2022, come risultante dal carteggio in atti, e dunque oltre il termine decadenziale. Tanto osta ad uno scrutinio delle suddette contestazioni, le quali devono intendersi inammissibili. 2.5 Venendo, conseguentemente, alle sole censure riconducibili al perimetro dell'opposizione svolta ex art. 615 c.pc., si osserva come esse siano infondate per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre. La riscossione dei finanziamenti regionali segue il percorso di recupero dei crediti pubblici: in particolare, per quanto qui interessa, il Decreto del 29/12/2022 del Ministero Economia e Finanze ha stabilito all'art. 1 che “Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società partecipata dalla Regione Campania, Controparte_3 derivanti dalle revoche dei finanziamenti agevolati, delle garanzie agevolate e dei contributi a fondo perduto rilasciati a PMI della Campania, a valere sui fondi regionali affidati in gestione alla stessa società da parte della Regione Campania”. Quando l'amministrazione che ha erogato un contributo, una sovvenzione o un'agevolazione economica accerta che il beneficiario non ha rispettato le condizioni pattuite, può disporre la revoca totale o parziale dell'agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite: se il beneficiario non provvede spontaneamente al pagamento, l'amministrazione può iscrivere il credito a ruolo e attivare la riscossione tramite cartella esattoriale, contenente l'importo da restituire, gli interessi e le sanzioni eventualmente applicate: alteris verbis, per quanto qui interessa,“Il provvedimento di revoca costituisce piuttosto il titolo in forza del quale l'Amministrazione procede all'iscrizione a ruolo (arg. ex art. 24, co. 32, L. 449/97), in difetto del quale mancano le condizioni per promuovere l'azione esecutiva” (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/05/2023 n.13491) Ebbene, la cartella qui impugnata trova la propria fonte nel provvedimento di revoca del 26.02.2020, ricevuto dalla opponente in data 16.04.2020, che disponeva altresì “la restituzione della somma fino a concorrenza del finanziamento totale erogato di 250.000,00 euro con la maggiorazione degli interessi, come per legge, maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo”, “mediante bonifico bancario entro dieci giorni dal ricevimento” della comunicazione. La opponente non ottemperava al provvedimento di revoca entro il termine in esso indicato e , sul suo fondamento, Controparte_3 trattandosi di atto costituente titolo per l'iscrizione a ruolo (v. Decreto del 29/12/2022 innanzi riportato), attivava la procedura per la riscossione coattiva del credito con conseguente formazione e notifica della cartella esattoriale qui gravata. Ora, quanto alla doglianza secondo la quale la cartella sarebbe illegittima perché non preceduta dall'avviso di sollecito/liquidazione, va replicato che, invero, risulta versato in atti sollecito di pagamento n. 572854839284 del 14.07.2022 per €. 255.319,82 (capitale più interessi), regolarmente ricevuto dalla opponente in data 25.07.2022 (come da stampa riportante l'esito della spedizione del relativo plico) unitamente a 12 CP_9 bollettini per la rateizzazione del dovuto;
cionondimeno, essendo la cartella di pagamento un atto esecutivo consequenziale alla emissione del provvedimento di revoca e restituzione fondi, alla sua inottemperanza, l'avviso in parola non era neppure richiesto ai fini del corretto iter procedimentale, essendo sufficiente che solo il provvedimento di revoca fosse stato regolarmente notificato (come è avvenuto). Restando inevaso detto avviso, come ivi preannunciato la somma dovuta veniva aggravata degli ulteriori interessi dovuti, calcolati in tutta evidenza sul capitale e non sulle sanzioni come sostenuto da controparte, non rinvenendosi voci di siffatta specie in cartella. In riferimento, poi, all'asserita tardività della notifica della cartella, da cui conseguirebbe, secondo la prospettazione di parte attrice, l'illegittimità della riscossione attivata, si osserva che nei contratti di finanziamento il dies a quo della prescrizione decennale ordinaria coincide unicamente con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, in quanto solo da tale momento può ritenersi esigibile l'intera obbligazione. Vale la pena osservare, però, che nel caso in esame, la disposta revoca (anno 2020) ha reso immediatamente esigibile la somma intimata: per cui risalendo la cartella all'anno 2024, non può dirsi maturata alcuna prescrizione decennale in ordine agli importi dovuti in conseguenza dell'ottenuto ed inadempiuto finanziamento. Ne consegue che ha legittimamente proceduto all'iscrizione al Controparte_3 ruolo delle somme portate nella cartella impugnata, avendo agito sulla base di un titolo esecutivo valido ed efficace (il provvedimento di revoca del beneficio). Il motivo di opposizione non può, pertanto, trovare accoglimento, non essendo necessaria l'emissione di uno specifico titolo esecutivo, affinché possa agire Controparte_3 nelle forme di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio 1999 n. 46. Conclusivamente, la opposizione proposta da si rivela essere infondata Parte_1 all'esito della disamina delle censure dalla medesima proposte (che è stato possibile vagliare) avverso la cartella di pagamento n. 10020230031800181000. 3. Con riferimento al governo delle spese, la controvertibilità dei fatti ma anche la sussistenza di giurisprudenza ondivaga (specie di merito) in punto di sussistenza del titolo esecutivo, se ne stima equa la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6005/2024, promossa da contro Parte_1
e , in Controparte_1 Controparte_3 persona dei rispettivi legali rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020230031800181000;
- compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese e le competenze di giudizio. Così deciso in Salerno, il 3.06.25 Il Giudice Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SALERNO III SEZIONE CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 6005/2024, promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall' Parte_1 C.F._1
Avv. Cosimo MANCINO (C.F. , elettivamente domiciliato C.F._2 presso lo studio del difensore in Battipaglia (Sa) alla Via Briga e Tenda n. 6 attrice-opponente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile degli Atti Introduttivi del Giudizio , Avv. Angelo Lopatriello, CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio SCAGLIONE (C.F. ), C.F._3 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Locri (Rc) alla Via D. Candida n. 6 nonché in persona del Direttore Generale dr. Controparte_3 CP_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Serena DE SIO CESARI (C.F.
[...]
, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in San C.F._4
Giorgio a Cremano (NA) alla via A. Gramsci n. 38 convenute-opposte OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
*** Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. In data 30.07.2024 introduceva il presente giudizio dopo aver già Parte_1 notificato, in data 03.06.2024, ad nonché a Controparte_5 [...]
(Società in house della Regione Campania) atto di citazione (omettendo, Controparte_3 però, di iscrivere a ruolo la causa), onde riassumere l'opposizione spiegata avverso la cartella di pagamento n. 10020230031800181000, notificatale in data 13.03.2024, per l'importo di € 263.926.51, quale importo dovuto per il mancato adempimento del finanziamento erogatole dal (nell'ambito del Controparte_6 Programma Operativo Fondo Europeo Sviluppo Regionale – PO FERS - Campania 2007- 2013). Premesso il proprio interesse ad agire, l'opponente eccepiva, innanzitutto, la nullità della cartella de qua per carenza di motivazione, in violazione dell'art. 7 L. n. 212/00, nonché per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi ivi riportati. Proseguiva rappresentando l'illegittima applicazione degli interessi di mora sulle sanzioni (oltre agli interessi già maturati) e l'omessa notifica dell'avviso di liquidazione/sollecito di pagamento presupposto alla cartella esattoriale in violazione degli artt. 2697 c.c., con conseguente inefficacia del ruolo a valere come titolo esecutivo. Lamentava, altresì, l'
“indeterminabilità dell'oggetto del contratto – violazione art. 1346 c.c.- violazione trasparenza bancaria”, contestando, quindi, il rapporto contrattuale con particolare riferimento ai tassi di interesse convenuti rispetto a quelli concretamente applicati, con totale assenza di indicazione del TAEG, paventando che, in caso di rielaborazione del piano di ammortamento, poteva anche non essere dovuta alcuna somma. Affermava, inoltre, la illegittimità della riscossione attesa la tardività della notifica della cartella di pagamento, con conseguente decadenza dal diritto al recupero delle somme dovute (attesa la prescrizione di sanzioni ed interessi) attraverso la riscossione tramite ruolo;
eccepiva, altresì, la carenza da parte dell'
[...]
del potere di notificare cartelle esattoriali per il recupero di Controparte_7 crediti non aventi natura pubblicistica, bensì nascenti dalla insolvenze di finanziamenti garantiti da Per tutto quanto esposto, concludeva testualmente: Controparte_3
“sospendere l'efficacia esecutiva della cartella esattoriale . Dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella per mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi richiesti ovvero per carenza di motivazione. Nel merito, previo accertamento della omessa notifica del sollecito e della revoca, dichiarare la nullità e/o inefficacia della cartella. Dichiarare altresi' insussistente la pretesa creditoria portata dalla cartella richiamata per assoluta carenza di titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare tutti gli atti ad essa collegati e consequenziali inefficaci e/o nulli, ivi compresa la cartella esattoriale. Con vittoria di spese, e compensi di causa da attribuirsi ex art.93 c.p.c. e secondo i parametri ex DM 55/2014”. 1.1 Si costituiva, in data 11.09.2024, l' convenuta, contestando, in apertura, le CP_1 eccepite irregolarità formali della cartella, assumendone la conformità al modello legale anche in riferimento alla motivazione richiesta per siffatto atto. In riferimento alla formazione del ruolo, alla violazione dei termini decadenziali ed alla illegittima applicazione delle sanzioni, deduceva l'assoluta carenza di legittimazione passiva di atteso che i fatti posti a fondamento delle predette contestazioni erano da CP_8 ricondursi al solo ente creditore. Ciò posto, instava nei seguenti termini: “- con riferimento alle contestazioni inerenti le irregolarità formali della cartella, rigetti la domanda in quanto infondata;
- con riferimento alle contestazioni inerenti l'illegittima formazione del ruolo, la violazione dei termini decadenziali e l'illegittima applicazione delle sanzioni, si chiede che venga dichiarata la carenza di legittimazione passiva di formulando espressa richiesta di manleva nei Controparte_1 confronti dell'ente creditore, affinché soltanto quest'ultimo venga riconosciuto responsabile in favore dell'attore anche ai fini della liquidazione delle spese di giudizio. - con vittoria di spese e competenze di lite”. 1.2 Il contraddittorio si formalizzava con la costituzione anche della Controparte_3
la quale premetteva in fatto che titolare di ditta individuale,
[...] Parte_1 aveva sottoscritto regolare contratto di finanziamento di importo pari ad € 250.000,00, essendo risultata idonea all'accesso alla misura “Start Up”, gestita da Controparte_3 per il;
non provvedendo al pagamento di n. Controparte_6
5 rate del finanziamento, attivava la procedura prevista per riportare Controparte_3 al Fondo le somme erogate. A tal fine inviava a mezzo PEC del 3.12.2019 il preavviso di revoca del finanziamento ex L. 241/90; in data 08/04/2020 comunicava con raccomandata la revoca del finanziamento come da provvedimento n. 0002218/U del 26/02/2020 e, con raccomandata del 20.04.2021, costituiva ulteriormente in mora la beneficiaria chiedendo il pagamento di quanto dovuto;
tutte le riferite comunicazioni restavano prive di riscontro. Inoltre, riferiva che anche l'agente della riscossione aveva bonariamente invitato l'opponente al pagamento del dovuto (atto n. 07119981019981RC22000000194 del 14.07.2022) e, solo a questo punto, a mezzo della cartella notificata il 13.03.2024, l' , avendone titolo, attivava il procedimento di CP_8 riscossione coattiva. Proseguiva eccependo la nullità della citazione per violazione dell'art. 163 n. 1 c.p.c., non riportando esso la residenza dell'attore, nonché l'incompetenza per territorio del Tribunale di Salerno, essendo competente a conoscere della lite Tribunale di Napoli in ragione dell' art. 20 (Foro competente) del contratto di finanziamento. Contrastando punto per punto le argomentazioni avversarie, concludeva testualmente:
“Preliminarmente rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto per cui è causa;
- Dichiarare incompetente per territorio il Tribunale di Salerno in favore del Tribunale di Napoli, giusto art. 20 del contratto sottoscritto tra le parti;
- Dichiarare nullo l'atto di citazione per violazione dell'art. 164 c.p.c., per non aver riportato l'indirizzo di residenza dell'attrice; - Nel merito rigettare le avverse pretese in quanto inammissibili ed infondate, per tutti i motivi di cui in narrativa, non ammettendo per l'effetto ogni documento a supporto;
- Con condanna in ogni caso alle spese e compensi professionali del secondo grado di giudizio da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dello scrivente procuratore costituito”.
1.4 All'esito delle verifiche preliminari, ex art. 171 bis, il Tribunale confermava la data fissata per la prima udienza (15.01.2025), all'esito della quale il giudizio veniva rinviato all'udienza di rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., celebrata in data 28.05.2025, ove veniva trattenuto in decisione.
2. Tanto precisato sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del processo mette conto, in apertura vagliare le eccezioni proposte dalle parti: ci si riferisce sia a quella proposta dalla convenuta in ordine alla propria estraneità/carenza di legittimazione nel CP_1 presente giudizio, giacché qualificatasi semplice incaricata della esazione dei tributi iscritti nei ruoli esecutivi;
sia a quelle proposte dalla società in punto di Controparte_3 incompetenza territoriale dell'intestato ufficio a decidere della questione e nullità del libello introduttivo, asseritamente manchevole degli estremi di residenza dell'opponente. 2.1 Ebbene, quanto all'eccepita carenza di legittimazione, si rileva che, nel caso che ci occupa, il contraddittorio è stato ritualmente instaurato dall'opponente nei riguardi sia dell'ente impositore sia del concessionario, soprattutto alla luce dei motivi di doglianza dell'atto opposto, da inquadrarsi precipuamente nel perimetro dell'opposizione pre- esecutiva ex artt. 615 comma 1 e 617 comma 1 c.p.c.; l'attore ha così consentito alle parti regolarmente citate di spiegare le proprie difese senza che sia rilevabile alcuna carenza di legittimazione passiva dei convenuti, vieppiù considerando che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella potrebbe avere incidenza sul rapporto esattoriale e quindi sull'attività esattiva dell'agente della riscossione. A tanto si addiviene tenendo conto anche della recente pronuncia della giurisprudenza di legittimità, ordinanza Cass. sez. III n. 3870/2024 del 12.02.2024., con cui è stato ribadito che per i crediti iscritti a ruolo il diritto di procedere ad esecuzione forzata spetta in via esclusiva all'agente della riscossione, che è l'esclusivo legittimato passivo in caso di contestazione di tale diritto, cioè in caso di opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. La Cassazione ha infatti rammentato che la questione relativa alla legittimazione passiva del concessionario vada ricondotta al
“fenomeno della scissione tra titolarità del credito e dell'azione esecutiva in caso di riscossione a mezzo ruolo, è previsto dalla legge per agevolare la riscossione dei crediti pubblici (o, comunque, di interesse pubblico) e che, proprio a causa di tale scissione, il soggetto titolare del credito in riscossione non sempre è agevole da individuare per l'intimato, né è sempre agevole distinguere tra opposizioni che involgono il diritto di credito o quelle che involgono la sola posizione dell'agente della riscossione, onde l'eventuale onere di convenire in giudizio sia il titolare del credito che il titolare dell'azione esecutiva, in caso di opposizione alla riscossione a mezzo ruolo riguardante anche la sussistenza del credito, finirebbe per aggravare eccessivamente e ingiustificatamente il diritto di difesa del debitore”. Ha concluso, poi, enunciando il seguente principio di diritto: "in caso di riscossione dei crediti a mezzo ruolo ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, e al di fuori del caso delle opposizioni cc.dd. recuperatorie, le opposizioni esecutive, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., devono essere proposte nei confronti dell'agente della riscossione, unico legittimato passivo rispetto alle stesse, in quanto titolare esclusivo dell'azione esecutiva;
in mancanza, le opposizioni stesse devono essere dichiarate inammissibili, anche se proposte nei confronti del solo ente titolare del credito, in quanto avanzate nei confronti di un soggetto privo della necessaria legittimazione passiva sul piano processuale, senza possibilità di un ordine di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., non sussistendo la situazione di litisconsorzio necessario cd. sostanziale prevista da tale disposizione". In caso di opposizioni esecutive proposte ai sensi degli artt. 615 e 617 cpc. e non anche quindi recuperatorie, l'unico legittimato passivo è l'agente della riscossione, anche per le questioni che riguardino il diritto di procedere ad esecuzione forzata, “salvo il diritto dell'agente della riscossione di avvalersi della facoltà di chiamare in causa l'ente creditore, ai sensi dell'art. 39 dlgs. n. 112/1999, per rendergli opponibile la decisione ad ogni effetto, tra cui quello di evitare eventuali azioni di rivalsa” (cfr. Cassazione Civile ordinanza n. 36505 del 29/12/2023). Alla luce di quanto esposto, l'opposizione all'esecuzione avanzata nel presente giudizio risulta ammissibile e pienamente scrutinabile, atteso che la parte opponente ha, non solo, chiamato in lite l'ente impositore (altrimenti evocabile dalla per la citata finalità), CP_1 ma ha citato in giudizio il soggetto legittimato passivo necessario, e cioè l'agente della riscossione. 2.2 Parimenti priva di pregio è la deduzione inerente alla competenza territoriale del Tribunale di Napoli a decidere dell'odierna questione, che la società convenuta individua quale foro contrattualmente previsto. Ed infatti, il presente giudizio investe l'opposizione svolta da avverso Parte_1 la cartella esattoriale n. 10020230031800181000 e non il contratto di finanziamento che ha originato il credito ad essa sotteso. Sul punto, quindi, è doveroso evidenziare che l'individuazione della competenza territoriale nel giudizio di opposizione all'esecuzione - incardinato ex articolo 615 e/o ex art. 617 cod. proc. civ., a seguito di impugnazione di un estratto di ruolo relativo a cartella esattoriale- attiene al giudice dell'esecuzione, dovendosi la cartella esattoriale equiparare all'atto di precetto;
di conseguenza detta individuazione va compiuta con riferimento all'articolo 27 cod. proc. civ., tenuto conto del contenuto dell'articolo 480, terzo, cod. proc. civ.: la competenza territoriale, quindi, sarà da individuarsi nel luogo in cui deve effettuarsi l'esecuzione che coincide, in mancanza di altre idonee indicazioni, nel luogo di domicilio del debitore. Da tanto consegue che sussiste la competenza territoriale di questo Tribunale, emergendo dal carteggio in atti che la opponente -avuto riguardo al documento di identità di costei oltre che al domicilio eletto nel contratto di finanziamento de quo- risulta risiedere in Battipaglia (ove ha ricevuto sia il preavviso di revoca del finanziamento in data 03.12.2019 che l'invito bonario al pagamento in data 25.07.2022) e che l'omonima ditta è stata iscritta al RR.II. di Salerno. Di fatto, l'art. 20 del contratto di finanziamento (“Foro competente”) invocato dalla società opposta, opererà sicuramente per le questioni direttamente ricollegabili a quanto in contratto pattuito, che, sebbene menzionate dalla parte opponente nel corpo del libello introduttivo (con riferimento ai tassi di interessi convenuti), non sono state poi riproposte in sede di richieste conclusionali e, conseguentemente, da intendersi rinunziate. 2.3 Quanto, poi, alla dedotta nullità dell'atto introduttivo, giacché manchevole dei dati di residenza dell'opponente, si osserva che, a mente dell'art. 164 cpc, la nullità della citazione è in ogni caso è sanata, per espressa previsione del terzo comma, e con effetto retroattivo, dalla costituzione del convenuto: “la mancanza nella citazione di tutti i requisiti indicati dall'art. 164, comma 1, c.p.c. e, quindi, di tutti gli elementi integranti la "vocatio in jus" non vale a sottrarla (anche se trattasi di citazione in appello) all'operatività dei meccanismi di sanatoria "ex tunc" previsti dal secondo e terzo comma della medesima disposizione. Ne consegue che, quando la causa, una volta iscritta al ruolo, venga chiamata all'udienza di comparizione (che, per la mancata indicazione dell'udienza, dev'essere individuata ai sensi dell'art. 168-bis, comma 4, c.p.c.), il giudice, anche in appello, ove il convenuto non si costituisca, deve ordinare la rinnovazione della citazione, ai sensi e con gli effetti dell'art. 164, comma 1, c.p.c., mentre se si sia costituito deve applicare l'art. 164, comma 3, c.p.c., salva la richiesta di concessione di termine per l'inosservanza del termine di comparizione”
– Cass. n. 23979/2019). Tale previsione si spiega in considerazione dell'intervenuto raggiungimento dello scopo della citazione, in quanto l'imperfezione dell'atto non ha impedito al convenuto di venire a conoscenza del processo e di predisporre le sue difese, come avutosi nel caso de quo. 2.4 Venendo ora a scrutinare il merito della lite, si rileva come abbia Parte_1 incardinato il presente giudizio proponendo plurimi profili di doglianza avverso la cartella esattoriale n. 10020230031800181000, emessa per il mancato pagamento del residuo dovuto da costei sul finanziamento concessole nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale e con contratto del 03.08.2016, da , quale gestrice del Controparte_3
“Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane”, costituito con D.D. N. 298 del 24 dicembre 2014 della Direzione Generale “Sviluppo Economico ed Attività produttive”. In via preliminare, va osservato che, alla stregua dei motivi proposti, la domanda possa essere qualificata giuridicamente quale opposizione ex art. 615 cpc in relazione alla dedotta inefficacia del ruolo a valere come titolo esecutivo attesa la assenza di notifica di atti prodromici (id est avviso di liquidazione/sollecito), nonché in riferimento alla lamentata applicazione di interessi di mora sulle sanzioni ed alla illegittimità della riscossione per tardiva notifica della cartella de qua; ma anche come opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 cpc), relativamente alla contestazione dei vizi propri dell'atto in parola ( segnatamente mancanza di motivazione in cartella, mancata indicazione del metodo di computo degli interessi) per i quali il rimedio è da proporre entro giorni venti dalla notifica della cartella di pagamento, investendo detti ultimi lamentati vizi il “quomodo” dell'esecuzione forzata. In altri termini si riconducono all'alveo dell'opposizione agli atti esecutivi le doglianze relative alla regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata. Invero, le invalidità relative agli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, nullità o inesistenza della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato a pena di decadenza dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.), non attenendo alla sussistenza del diritto di credito o al diritto di procedere ad esecuzione forzata, integrano una opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., con conseguente onere per il contribuente di proporla entro il termine di decadenza di 20 giorni, decorrenti dalla notifica della cartella o dell'atto di cui si intende fare valere il vizio (cfr. Tribunale Milano sez. I, 14/01/2020, n.262). Il termine decadenziale di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c. decorre dalla data di notificazione della cartella, rectius dal giorno in cui la parte ha avuto conoscenza degli atti che ritiene essere viziati (tra le tante cfr. Cass. 17.3.2010 n. 6487). Nella fattispecie qui in esame detto termine è ampiamente spirato atteso che la cartella di pagamento è stata notificata in data 13.03.2024, mentre la citazione è stata notificata solo il successivo 03.06.2022, come risultante dal carteggio in atti, e dunque oltre il termine decadenziale. Tanto osta ad uno scrutinio delle suddette contestazioni, le quali devono intendersi inammissibili. 2.5 Venendo, conseguentemente, alle sole censure riconducibili al perimetro dell'opposizione svolta ex art. 615 c.pc., si osserva come esse siano infondate per le ragioni che di seguito si vanno ad esporre. La riscossione dei finanziamenti regionali segue il percorso di recupero dei crediti pubblici: in particolare, per quanto qui interessa, il Decreto del 29/12/2022 del Ministero Economia e Finanze ha stabilito all'art. 1 che “Ai sensi dell'art. 17, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla società partecipata dalla Regione Campania, Controparte_3 derivanti dalle revoche dei finanziamenti agevolati, delle garanzie agevolate e dei contributi a fondo perduto rilasciati a PMI della Campania, a valere sui fondi regionali affidati in gestione alla stessa società da parte della Regione Campania”. Quando l'amministrazione che ha erogato un contributo, una sovvenzione o un'agevolazione economica accerta che il beneficiario non ha rispettato le condizioni pattuite, può disporre la revoca totale o parziale dell'agevolazione, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite: se il beneficiario non provvede spontaneamente al pagamento, l'amministrazione può iscrivere il credito a ruolo e attivare la riscossione tramite cartella esattoriale, contenente l'importo da restituire, gli interessi e le sanzioni eventualmente applicate: alteris verbis, per quanto qui interessa,“Il provvedimento di revoca costituisce piuttosto il titolo in forza del quale l'Amministrazione procede all'iscrizione a ruolo (arg. ex art. 24, co. 32, L. 449/97), in difetto del quale mancano le condizioni per promuovere l'azione esecutiva” (cfr. Cassazione civile sez. I, 17/05/2023 n.13491) Ebbene, la cartella qui impugnata trova la propria fonte nel provvedimento di revoca del 26.02.2020, ricevuto dalla opponente in data 16.04.2020, che disponeva altresì “la restituzione della somma fino a concorrenza del finanziamento totale erogato di 250.000,00 euro con la maggiorazione degli interessi, come per legge, maturati e maturandi sino all'effettivo soddisfo”, “mediante bonifico bancario entro dieci giorni dal ricevimento” della comunicazione. La opponente non ottemperava al provvedimento di revoca entro il termine in esso indicato e , sul suo fondamento, Controparte_3 trattandosi di atto costituente titolo per l'iscrizione a ruolo (v. Decreto del 29/12/2022 innanzi riportato), attivava la procedura per la riscossione coattiva del credito con conseguente formazione e notifica della cartella esattoriale qui gravata. Ora, quanto alla doglianza secondo la quale la cartella sarebbe illegittima perché non preceduta dall'avviso di sollecito/liquidazione, va replicato che, invero, risulta versato in atti sollecito di pagamento n. 572854839284 del 14.07.2022 per €. 255.319,82 (capitale più interessi), regolarmente ricevuto dalla opponente in data 25.07.2022 (come da stampa riportante l'esito della spedizione del relativo plico) unitamente a 12 CP_9 bollettini per la rateizzazione del dovuto;
cionondimeno, essendo la cartella di pagamento un atto esecutivo consequenziale alla emissione del provvedimento di revoca e restituzione fondi, alla sua inottemperanza, l'avviso in parola non era neppure richiesto ai fini del corretto iter procedimentale, essendo sufficiente che solo il provvedimento di revoca fosse stato regolarmente notificato (come è avvenuto). Restando inevaso detto avviso, come ivi preannunciato la somma dovuta veniva aggravata degli ulteriori interessi dovuti, calcolati in tutta evidenza sul capitale e non sulle sanzioni come sostenuto da controparte, non rinvenendosi voci di siffatta specie in cartella. In riferimento, poi, all'asserita tardività della notifica della cartella, da cui conseguirebbe, secondo la prospettazione di parte attrice, l'illegittimità della riscossione attivata, si osserva che nei contratti di finanziamento il dies a quo della prescrizione decennale ordinaria coincide unicamente con la data di scadenza dell'ultima rata prevista dal piano di ammortamento, in quanto solo da tale momento può ritenersi esigibile l'intera obbligazione. Vale la pena osservare, però, che nel caso in esame, la disposta revoca (anno 2020) ha reso immediatamente esigibile la somma intimata: per cui risalendo la cartella all'anno 2024, non può dirsi maturata alcuna prescrizione decennale in ordine agli importi dovuti in conseguenza dell'ottenuto ed inadempiuto finanziamento. Ne consegue che ha legittimamente proceduto all'iscrizione al Controparte_3 ruolo delle somme portate nella cartella impugnata, avendo agito sulla base di un titolo esecutivo valido ed efficace (il provvedimento di revoca del beneficio). Il motivo di opposizione non può, pertanto, trovare accoglimento, non essendo necessaria l'emissione di uno specifico titolo esecutivo, affinché possa agire Controparte_3 nelle forme di cui all'art. 17 del d.l. 26 febbraio 1999 n. 46. Conclusivamente, la opposizione proposta da si rivela essere infondata Parte_1 all'esito della disamina delle censure dalla medesima proposte (che è stato possibile vagliare) avverso la cartella di pagamento n. 10020230031800181000. 3. Con riferimento al governo delle spese, la controvertibilità dei fatti ma anche la sussistenza di giurisprudenza ondivaga (specie di merito) in punto di sussistenza del titolo esecutivo, se ne stima equa la integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 6005/2024, promossa da contro Parte_1
e , in Controparte_1 Controparte_3 persona dei rispettivi legali rapp.te p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- respinge l'opposizione avverso la cartella esattoriale n. 10020230031800181000;
- compensa integralmente tra tutte le parti in causa le spese e le competenze di giudizio. Così deciso in Salerno, il 3.06.25 Il Giudice Alessia PECORARO