Articolo 3 della Legge 13 dicembre 1956, n. 1438
Articolo 2
Versione
18 gennaio 1957
Art. 3.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a far delimitare i territori dei due Comuni.
Il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Martirano e Martirano Lombardo.
Nella prima applicazione della presente legge, il Prefetto di Catanzaro, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporra' le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Martirano Lombardo da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale, e determinera': le tabelle organiche del personale del comune di Martirano.
Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, ed i relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Martirano Lombardo.
Al personale in servizio presso il comune di Martirano Lombardo che sara' inquadrato nei predetti organici non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

Entrata in vigore il 18 gennaio 1957