TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/05/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI MESSINA
Controversie Lavoro e Previdenza
Il Giudice designato, dott. ssa Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n.r.g. 2058/2019,
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore (p.i.- , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Daniela Cingari e
Elisabetta Carosia, giusta procura in atti
Ricorrente
CONTRO
nata il [...] a [...] e ivi residente ìn Via Torrente 2, C.F. Controparte_1
, ed ivi elettivamente domiciliata in Corso Cavour 178, presso lo C.F._1
studio dell'Avv. Corrado Martelli che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Resistente
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Esposizione dei fatti di causa.
Con ricorso depositato in data 15/4/2019 adiva questo Tribunale per Parte_1
l'accertamento, in capo alla sig.ra della responsabilità patrimoniale per Controparte_1
inadempimento contrattuale in ragione del danno patito a seguito di una rapina subita dall'ufficio postale di Messina Vill. , diretto dalla resistente. CP_2
Precisava la società ricorrente che in data 05/5/2018, alle ore 12,54 circa, due malviventi si introducevano nel citato ufficio postale sottraendo tutti i valori contenuti nella cassaforte e nell'ATM per un totale di € 136.120,00. 1 A dire di la perdita patrimoniale subita a seguito del fatto delittuoso sarebbe da Parte_1
attribuire a fatto e colpa esclusivi della in quanto la stessa, contravvenendo ai suoi CP_1 doveri d'ufficio, all'inizio della giornata lavorativa, non avrebbe compiuto l'ispezione della porta dell'uscita di sicurezza dalla quale si sarebbero poi introdotti i malviventi.
Inoltre, contravvenendo negligentemente alle disposizioni aziendali che disciplinano l'apertura e la chiusura dei “mezzi forti” dell'ufficio postale avrebbe agevolato l'azione criminosa dei rapinatori.
A seguito dei superiori accadimenti sottoponeva la a procedimento Parte_1 CP_1
disciplinare definito con l'irrogazione della sanzione di due giorni di sospensione dal servizio senza retribuzione.
Chiedeva, pertanto, la condanna della dipendente al pagamento della somma di € 136.120,00
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale patito.
Si costituiva in giudizio la contestando le avverse domande e chiedendo il rigetto CP_1
del ricorso.
Eccepiva l'inesistenza del nesso causale tra la sua condotta e il danno derivante dalla sottrazione del denaro operata dai rapinatori.
Contestava alla società ricorrente la mancata protezione dell'ufficio postale con idonei sistemi di sicurezza.
In via riconvenzionale impugnava la sanzione disciplinare che le era stata irrogata con provvedimento del 14/01/2019.
Istruita la causa a mezzo prova per testi le parti venivano rimesse all'odierna udienza di discussione previo scambio di note scritte.
2. Esame delle domande della società ricorrente.
Secondo la prospettazione di la rapina del 5/5/2018 poteva essere sventata se la Parte_1
direttrice dell'Ufficio Postale avesse tenuto una diversa condotta diligente e rispettosa delle direttive aziendali.
In particolare, la società ricorrente contesta alla due circostanze. CP_1
In primo luogo, in base alle indagini e agli accertamenti condotti dal personale preposto di
, risulterebbe che il varco dal quale sono penetrati i rapinatori (uscita Parte_1
d'emergenza) fosse stato preventivamente forzato e manomesso al fine di consentire un accesso immediato nell'Ufficio Postale.
2 A tale conclusione gli ispettori incaricati giungevano attraverso ispezione esterna della porta e della relativa serratura.
Dette conclusioni venivano raggiunte, a parere degli ispettori, con prognosi di probabilità e verosimiglianza (e non di assoluta certezza).
Sulla scorta di tale accertamento accusa la Direttrice dell'ufficio postale di non Parte_1
aver effettuato il giorno della rapina l'ispezione della porta di sicurezza, cosa che avrebbe consentito di rilevare il tentativo di effrazione e, dunque, sventare la rapina.
Sul punto si osserva quanto segue.
Secondo principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità ai quali questo giudice intende dare continuità anche ai sensi dell'art. 118 Disp. Att. CPC, “come osservato, conformemente
a costante giurisprudenza di legittimità da Cass. n. 8911 del 10 gennaio 2019, la natura contrattuale della responsabilità incombente sul datore di lavoro in relazione al disposto dell'art. 2087 c.c., è ormai da tempo consolidata;
l'incorporazione dell'obbligo di sicurezza all'interno della struttura del rapporto obbligatorio non rappresenta una mera enclave della responsabilità aquiliana nel territorio della responsabilità contrattuale, relegata sul piano del non facere ma è, invece, fonte di obblighi positivi (e non solo di mera astensione) del datore il quale è tenuto a predisporre un ambiente ed una organizzazione di lavoro idonei alla protezione del bene fondamentale della salute, funzionale alla stessa esigibilità della prestazione lavorativa, talché è possibile per il prestatore di eccepirne l'inadempimento e rifiutare la prestazione pericolosa (art. 1460 c.c.);
- l'art. 2087 c.c., riveste il ruolo di norma di chiusura del sistema di prevenzione, operante cioè anche in assenza di specifiche regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione di tutte quelle misure e cautele atte a preservare
l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico (v., tra le tante,
Cass. 14 gennaio 2005, n. 644; Cass. 1 febbraio 2008, n. 2491; Cass. 23 settembre 2010, n.
20142; Cass. 3 agosto 2012, n. 13956; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24742);
- è vero che la norma in esame ha anche una “funzione dinamica”, in quanto norma diretta
a spingere l'imprenditore ad attuare, nell'organizzazione del lavoro, un'efficace attività di
3 prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire, nel migliore dei modi possibili, la sicurezza dei luoghi di lavoro…” (Cass. Civ. 20364/19)
Posti i superiori principi che sanciscono cogenti obblighi di sicurezza in capo al datore di lavoro si rileva quanto segue.
La porta dalla quale si sono introdotti i rapinatori, come risulta dalla documentazione versata in atti, era dotata, all'epoca dei fatti, di semplice serratura esterna e (addirittura) maniglia.
Il teste di sig. , interpellato sul punto dichiara: …la porta era apribile Parte_1 Tes_1
dall'esterno.
È fatto notorio che questo tipo di varchi (uscite di sicurezza), di cui tutti i pubblici esercizi sono dotati, proprio per evitare possibili accessi abusivi, sono costituiti da porte assolutamente prive di maniglie e di serrature e possono essere aperte solo dall'interno tramite i maniglioni antipanico.
Pertanto, nel caso di specie, si deve rilevare una gravissima vulnerabilità alle misure di sicurezza volte a impedire accessi abusivi all'ufficio postale.
Tale vulnerabilità è ancora più grave se si pensa che l'esercizio in questione non è un comune negozio ma un obiettivo evidentemente sensibile per l'ordinaria presenza di ingenti somme di denaro.
Pertanto, secondo le più elementari norme di sicurezza, che il datore di lavoro deve osservare a tutela dell'incolumità del proprio personale e dei beni aziendali in sedi “sensibili”, quella porta doveva essere blindata, dotata di allarme e sorvegliata da telecamere di sicurezza anche a fini deterrenti.
Se così fosse stato nessuna serratura avrebbe potuto essere forzata;
se un tentativo fosse stato fatto avrebbe fatto scattare l'allarme e gli autori sarebbero stati ripresi dalle telecamere di sorveglianza.
Altro rilievo emerso dall'istruttoria è che non ha dato prova della presunta Parte_1
manomissione preventiva della serratura (c.d. azione preparatoria).
Gli accertamenti tecnici compiuti dagli ispettori della ricorrente (“report sicurezza fisica” non agli atti) non sono opponibili alla in quanto effettuati in assenza di contraddittorio. CP_1
In ogni caso, le conclusioni cui sono giunti gli ispettori di sulle presunte Parte_1
manovre preparatorie si ponevano solo in termini probabilistici e non di certezza.
4 Sempre il teste di Poste Italiane Lo Grasso ha dichiarato che …era probabilmente riconoscibile la presenza di segni di scasso …non posso dire che fosse facile per la direttrice…
Per contro, gli impiegati dell'ufficio Nostro e interrogati sul punto, hanno tutti Per_1
concordemente confermato che quella mattina non risultava presente sulla serratura nessun segno evidente di effrazione.
Anche il teste gestore di un esercizio commerciale frontistante l'ufficio postale, ha Tes_2 dichiarato che la la mattina della rapina aveva effettuato l'ispezione esterna della CP_1
sede.
A ciò bisogna aggiungere che la porta in questione, benchè posta sulla pubblica via e facilmente accessibile, non risulta fosse dotata di sistema di allarme dato che, nelle deposizioni rese dai presenti ai Carabinieri e in sede di prova testimoniale, non emerge l'attivazione del segnale di allarme anti intrusione.
Pertanto, la società ricorrente imputa condotta colposa e negligente alla per la CP_1
presunta mancata ispezione esterna del varco, avendo invece omesso essa società, in palese violazione delle norme di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, ogni cautela al fine di rendere detto varco sicuro e inaccessibile tramite blindatura della porta, eliminazione di serrature e maniglie esterne, sistema di allarme anti-effrazione.
Ciò posto, gli addebiti mossi alla resistente appaiono infondati.
Infatti, è risultato dall'istruttoria che la direttrice ha verificato l'integrità della porta all'apertura dell'ufficio.
Pertanto, l'irruzione dei malviventi è avvenuta in maniera improvvisa e non prevedibile, facilitata dalla vulnerabilità dell'accesso. Nessun allarme è scattato.
Altra circostanza addebitata alla è il fatto che la cassaforte e l'ATM, al momento CP_1
dell'irruzione dei rapinatori, erano aperti.
Gli impiegati e hanno dichiarato che all'orario della rapina l'ufficio postale Tes_3 Tes_4
era chiuso e si stava procedendo come di consueto alle operazioni di ricarica dell'ATM e di deposito dei contanti nella cassaforte.
Di conseguenza, anche se la fosse stata presente, la cassaforte sarebbe stata CP_1
comunque aperta.
5 Nemmeno la circostanza che la direttrice si sia allontanata dando ai colleghi i propri codici può generare un nesso causale tra la rapina e la condotta della . CP_1
Infatti, secondo il manuale depositato, le suddette operazioni, in assenza della direttrice, possono essere eseguite da un suo incaricato tramite i codici appositamente assegnati.
Pertanto, l'unico addebito che può essere mosso alla è il fatto di aver delegato le CP_1
operazioni divulgando i propri codici ai dipendenti senza, viceversa, procedere all'assegnazione di quelli personali.
Ma, tolto questo, la sua presenza non avrebbe potuto evitare la rapina e, anche in sua assenza, nel rispetto delle norme aziendali, i collaboratori avrebbero proceduto alle operazioni aprendo i “mezzi forti” coi propri codici.
Dunque, non si rinviene un nesso di causalità diretta, e nemmeno concorrente, tra la condotta della resistente e l'evento criminoso.
3 – Domanda riconvenzionale di annullamento della sanzione disciplinare.
La , in via riconvenzionale, impugna la sanzione disciplinare che le è stata irrogata CP_1
con provvedimento del 08/01/2019 comunicato il 14/01/2019.
Con detto provvedimento, in ragione delle contestazioni mosse con la nota del 12/12/2018,
irrogava la sanzione di giorni due di sospensione dal servizio con privazione Parte_1
della retribuzione.
Gli addebiti mossi riguardavano a) la mancata attività di controllo e vigilanza sulla sede;
b) la violazione delle norme aziendali sull'assegnazione dei codici di sicurezza personali;
c) violazione delle norme aziendali relative alla chiusura dei “mezzi forti”.
Secondo la resistente la sanzione è illegittima e va annullata in quanto tardivamente contestata e, comunque, sporzionata rispetto agli addebiti contestati.
Rispetto alla tempestività della contestazione si osserva che per la gravità dei fatti e la complessità dell'istruttoria i tempi appaiono congrui e consoni atteso che, secondo la prevalente giurisprudenza, il principio di immediatezza e tempestività deve sempre essere valutato con riferimento al caso concreto (cfr. Cass. Civ. ordinanza n. 7467 del 15/3/2023).
Riguardo alla proporzionalità della sanzione irrogata occorre rilevare che, nonostante uno dei capi contestati (mancata attività di controllo e vigilanza della sede aziendale violazione norme scheda 8.1.1 manuale sicurezza aziendale) sia risultato del tutto infondato, per consolidata giurisprudenza alla quale questo giudice intende dare continuità anche ai sensi dell'art. 118
6 Contr Disp. Att. , il giudice non può modificare o ridurre la sanzione disciplinare salvo che il datore di lavoro abbia superato il massimo edittale previsto dal codice disciplinare e il giudice si limiti a ridurla entro la misura stabilita (Cass. Civ. 3896/2019 – 8910/2007).
Pertanto, in considerazione del fatto che gli ulteriori capi “b” e “c” della contestazione disciplinare sono risultati fondati, non sussistono i presupposti per l'annullamento della sanzione irrogata.
Tali evidenze, tuttavia, benchè rilevanti a fini disciplinari, non possono costituire presupposto per l'azione principale di responsabilità svolta da nel presente giudizio in Parte_1
considerazione dei diversi profili normativi che disciplinano le due fattispecie.
Le spese di lite vengono interamente compensate tra le parti in ragione della reciproca soccombenza e dell'estrema controvertibilità del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sulle domande proposte da e sulla Parte_1 riconvenzionale proposta dalla uditi i procuratori delle parti e disattesa Controparte_1
ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso principale e la domanda riconvenzionale;
2) Spese compensate;
Messina, 21.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Rando
7